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Document 52004PC0493
Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the European Social Fund
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo
/* COM/2004/0493 def. - COD 2004/0165 */
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo /* COM/2004/0493 def. - COD 2004/0165 */
Bruxelles, 14.7.2004 COM(2004) 493 definitivo 2004/0165 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo al Fondo sociale europeo (presentata dalla Commissione) RELAZIONE Nuove sfide per il futuro Fondo sociale europeo Il Fondo sociale europeo (FSE) contribuisce all’obiettivo di coesione economica e sociale stabilito all’articolo 158 del trattato CE sostenendo le politiche e le priorità intese al conseguimento della piena occupazione, a migliorare la qualità e la produttività sul lavoro e a promuovere l’integrazione sociale e la coesione, in conformità degli orientamenti e delle raccomandazioni formulati nell’ambito della Strategia europea per l’occupazione. Per conseguire tale obiettivo il FSE deve affrontare tre sfide principali: le notevoli disparità occupazionali, le diseguaglianze sociali, il deficit di competenze e le carenze di manodopera esistenti in un’Unione allargata; il ritmo incalzante della ristrutturazione economica e sociale dovuta alla globalizzazione e lo sviluppo dell’economia basata sulla conoscenza; i cambiamenti demografici, che hanno portato alla riduzione e all’invecchiamento della forza lavoro. Rafforzare i legami fra il FSE, la Strategia europea per l’occupazione e gli obiettivi convenuti dell’Unione in materia di integrazione sociale, istruzione e formazione I legami fra lo strumento finanziario della Comunità e la strategia politica dell’Unione devono essere rafforzati nel prossimo periodo di programmazione per contribuire in modo più efficace agli obiettivi occupazionali e alle finalità della strategia di Lisbona. A tale scopo il FSE dovrebbe fornire sostegno alle politiche degli Stati membri che si attengono strettamente alle raccomandazioni e agli orientamenti formulati nell’ambito della Strategia europea per l’occupazione e agli obiettivi concordati dell’Unione in materia di integrazione sociale, istruzione e formazione. Il progetto di regolamento relativo al Fondo sociale europeo per il periodo 2007-2013 fornisce un quadro specifico per gli interventi del FSE in tutta l’Unione. Nell’ambito dei due obiettivi “Convergenza” e “Competitività regionale e occupazione” il FSE fornirà sostegno nell’intento di anticipare e gestire il cambiamento economico e sociale. Gli interventi si concentreranno su quattro settori di azione principali approvati dal Consiglio europeo: aumentare l’adattabilità dei lavoratori e delle imprese; migliorare l’accesso all’occupazione, prevenire la disoccupazione, prolungare la vita lavorativa e accrescere la partecipazione al mercato del lavoro; rafforzare l’integrazione sociale promuovendo l’inserimento nel mondo del lavoro delle persone con difficoltà e combattendo la discriminazione; promuovere un partenariato per la riforma nei settori dell’occupazione e dell’integrazione. Nelle regioni e negli Stati membri meno ricchi il Fondo punterà alla promozione dell’adeguamento strutturale, alla crescita e alla creazione di posti di lavoro. A tal fine nell’ambito dell’obiettivo “Convergenza”, oltre alle priorità suddette, il FSE sosterrà azioni intese ad ampliare e a migliorare gli investimenti nel capitale umano, soprattutto potenziando i sistemi d’istruzione e di formazione, e azioni finalizzate a sviluppare la capacità istituzionale e l’efficienza delle pubbliche amministrazioni a livello nazionale, regionale e locale. La proposta dà inoltre maggior rilievo all’impegno dell’Unione ad eliminare le diseguaglianze tra uomini e donne combinando azioni specifiche rivolte alle donne con una solida strategia di integrazione di genere, al fine di accrescere la partecipazione e il progresso delle donne nell’occupazione. La promozione di attività innovative e della cooperazione transnazionale sarà inoltre inserita a pieno titolo nel campo d’azione del FSE e integrata nei programmi operativi nazionali e regionali. Nel contesto degli obiettivi “Convergenza” e “Competitività regionale e occupazione” il FSE privilegerà il finanziamento della cooperazione transnazionale, che comprende fra l’altro gli scambi di esperienze e delle migliori pratiche in tutta l’Unione e azioni collettive, assicurando, ove opportuno, coerenza e complementarietà con altri programmi comunitari transnazionali. Un ruolo centrale nella proposta ha infine la promozione del buon governo. Il coinvolgimento delle parti sociali è particolarmente importante nella programmazione e attuazione delle priorità e delle operazioni del Fondo. A tal fine nell’ambito del nuovo obiettivo di “Convergenza” le parti sociali saranno incoraggiate a partecipare attivamente ad azioni di potenziamento delle capacità e ad intraprendere attività collettive nei settori in cui esse svolgono un ruolo decisivo. 2004/0165 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo al Fondo sociale europeo IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 148 , vista la proposta della Commissione[1], visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[2], visto il parere del Comitato delle regioni[3], deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato[4], considerando quanto segue: Il regolamento (CE) n. […], recante disposizioni generali sui Fondi strutturali e sul Fondo di coesione[5], stabilisce il quadro d’azione dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione e fissa in particolare gli obiettivi, i principi e le norme in materia di partenariato, programmazione, valutazione e gestione. È pertanto necessario definire la missione del Fondo sociale europeo (FSE) in relazione ai compiti previsti all’articolo 146 del trattato e nel contesto dello sviluppo, portato avanti dagli Stati membri e dalla Comunità, di una strategia coordinata a favore dell’occupazione, come sancito all’articolo 125 del trattato. A fini di chiarezza è necessario sostituire il regolamento (CE) n. 1784/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999 relativo al Fondo sociale europeo[6] . Occorre stabilire disposizioni specifiche concernenti il tipo di attività che possono essere finanziate dal FSE nell’ambito degli obiettivi definiti nel regolamento (CE) n. […] [recante disposizioni generali sui Fondi strutturali e sul Fondo di coesione] . Il FSE dovrebbe fornire sostegno alle politiche degli Stati membri che si attengono strettamente alle raccomandazioni e agli orientamenti formulati nell’ambito della Strategia europea per l’occupazione e agli obiettivi concordati della Comunità in materia di integrazione sociale, istruzione e formazione al fine di contribuire in modo più efficace al conseguimento degli obiettivi e dei risultati convenuti ai Consigli europei di Lisbona e Göteborg. Al fine di anticipare e gestire nel modo migliore il cambiamento nell’ambito dell’obiettivo “Competitività regionale e occupazione”, l’assistenza del FSE dovrebbe mirare soprattutto ad aumentare l’adattabilità dei lavoratori e delle imprese, a migliorare l’accesso all’occupazione e la partecipazione al mercato del lavoro, a rafforzare l’integrazione sociale delle persone con difficoltà e a combattere la discriminazione nonché a promuovere partenariati per la riforma. Oltre a tali priorità, nelle regioni e negli Stati membri in ritardo di sviluppo è necessario, nell’ambito dell’obiettivo “Convergenza” e al fine di incrementare la crescita economica, le opportunità occupazionali per uomini e donne e la qualità e la produttività sul lavoro, espandere e migliorare gli investimenti nel capitale umano e potenziare la capacità istituzionale, amministrativa e giudiziaria, in particolare per preparare e attuare le riforme e applicare l’acquis. La promozione di attività innovative e della cooperazione transnazionale rappresenta una dimensione fondamentale da integrare nel campo d’azione del FSE. È necessario assicurare la coerenza dell’azione del FSE con le politiche formulate nell’ambito della Strategia europea per l’occupazione e concentrare il sostegno del Fondo sull’applicazione degli orientamenti e delle raccomandazioni in materia di occupazione. Una realizzazione efficace ed efficiente degli interventi del FSE presuppone un buon governo e un partenariato fra tutti i soggetti territoriali e socioeconomici interessati, in particolare le parti sociali e gli altri portatori di interesse, anche a livello regionale e locale. Gli Stati membri e la Commissione devono assicurare che l’attuazione delle priorità finanziate dal FSE nell’ambito degli obiettivi “Convergenza” e “Competitività regionale e occupazione” contribuiscano a promuovere la parità e l’eliminazione delle diseguaglianze tra uomini e donne; è opportuno associare ad una strategia di integrazione di genere azioni specifiche intese ad accrescere la partecipazione sostenibile e il progresso delle donne nel mondo del lavoro. Il FSE dovrebbe inoltre sostenere l’assistenza tecnica, incoraggiando in particolare l’apprendimento reciproco tramite gli scambi di esperienze e la loro diffusione e il trasferimento delle buone pratiche nonché evidenziando il contributo del FSE agli obiettivi strategici e alle priorità della Comunità inerenti all’occupazione e all’integrazione sociale. Il regolamento (CE) n. […] [recante disposizioni generali sui Fondi strutturali e sul Fondo di coesione] prevede che l’ammissibilità della spesa debba essere stabilita a livello nazionale, con talune eccezioni per le quali è necessario definire disposizioni specifiche. È di conseguenza necessario fissare le eccezioni relative al FSE, HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Oggetto Il presente regolamento stabilisce i compiti del Fondo sociale europeo ("FSE") e il campo d’applicazione della sua assistenza nell’ambito degli obiettivi "Convergenza" e "Competitività regionale e occupazione", definiti all’articolo 3 del regolamento (CE) n. […], nonché i tipi di spesa ammissibili all’assistenza. Articolo 2 Missione 1. Il FSE rafforza la coesione economica e sociale sostenendo le politiche degli Stati membri intese a conseguire la piena occupazione, a migliorare la qualità e la produttività sul lavoro e a promuovere l’integrazione sociale e la riduzione delle disparità a livello di occupazione regionale. In particolare, il FSE fornisce sostegno alle azioni in linea con le raccomandazioni e gli orientamenti adottati nell’ambito della Strategia europea per l’occupazione. 2. Nello svolgere i compiti di cui al paragrafo 1 il FSE asseconda le priorità della Comunità riconducibili all’esigenza di potenziare la coesione sociale, rafforzare la competitività e promuovere una crescita economica sostenibile sotto il profilo ambientale. Esso tiene conto segnatamente degli obiettivi della Comunità nei settori dell’integrazione sociale, dell’istruzione e formazione e dell’eguaglianza tra uomini e donne. Articolo 3 Portata dell’intervento 1. Nell’ambito degli obiettivi “Convergenza” e “Competitività regionale e occupazione” il FSE sostiene azioni intese a conseguire le seguenti priorità: a) accrescere l’adattabilità dei lavoratori e delle imprese, promuovendo in particolare: i) maggiori investimenti nelle risorse umane da parte delle imprese, in particolare le PMI, e dei lavoratori tramite l’elaborazione e l’applicazione di sistemi e strategie di formazione permanente che garantiscano un più agevole accesso alla formazione per i lavoratori meno qualificati e più anziani, la trasparenza delle qualifiche e delle competenze, la diffusione delle competenze in materia di gestione e di tecnologie della comunicazione e dell’informazione e la promozione dell’imprenditorialità e dell’innovazione; ii) l’anticipazione e la gestione positiva dei cambiamenti economici, segnatamente tramite l’elaborazione e la diffusione di forme di organizzazione del lavoro innovative e più produttive, anche in rapporto alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, l’individuazione delle esigenze future in materia di occupazione e di competenze e la messa a punto di servizi specifici di occupazione, formazione e sostegno ai lavoratori nel contesto di ristrutturazioni aziendali o settoriali; b) migliorare l’accesso all’occupazione per le persone in cerca di lavoro e per quelle inattive, prevenire la disoccupazione, prolungare la vita lavorativa e accrescere la partecipazione al mercato del lavoro delle donne e degli emigrati, promuovendo in particolare: i) la modernizzazione e il potenziamento delle istituzioni del mercato del lavoro, segnatamente i servizi dell’impiego; ii) l’attuazione di misure attive e preventive che consentano l’individuazione precoce delle esigenze e un sostegno personalizzato, la ricerca del lavoro e la mobilità, le attività lavorative autonome e la creazione di imprese; iii) azioni specifiche intese ad accrescere la partecipazione sostenibile e il progresso delle donne nell’occupazione, a ridurre la segregazione tra i sessi sul mercato del lavoro, fra l’altro affontando alla radice il problema dei differenziali retributivi di genere, e a riconciliare vita professionale e privata migliorando i servizi di assistenza all’infanzia e alle persone dipendenti; iv) azioni specifiche intese a rafforzare l’integrazione sociale degli emigrati e ad aumentare la loro partecipazione al mondo del lavoro, tramite, fra l’altro, l’orientamento, la formazione linguistica e la convalida delle competenze acquisite all’estero; c) potenziare l’integrazione sociale delle persone con difficoltà e combattere la discriminazione, promuovendo in particolare: i) percorsi di integrazione al lavoro per le persone con difficoltà, gli emarginati sociali, i giovani che lasciano prematuramente la scuola, le minoranze e i disabili attraverso misure di occupabilità, anche nel settore dell’economia sociale, misure di accompagnamento e relativi servizi di sostegno sociale e assistenza; ii) la diversità sul posto di lavoro e la lotta alla discriminazione nell’accesso al mercato del lavoro tramite iniziative di sensibilizzazione e il coinvolgimento delle comunità e delle imprese locali; d) promuovere le riforme nei settori dell’occupazione e dell’integrazione incentivando segnatamente lo sviluppo di partenariati e patti tramite la creazione di reti di soggetti interessati a livello nazionale, regionale e locale. 2. Nell’ambito dell’obiettivo “Convergenza” il FSE sostiene inoltre azioni inerenti alle seguenti priorità: a) espandere e migliorare gli investimenti nel capitale umano promuovendo in particolare: i) l’attuazione di riforme dei sistemi d’istruzione e di formazione, in special modo per aumentarne la rispondenza alle esigenze di una società basata sulla conoscenza, rendere l’istruzione e la formazione iniziali più pertinenti ai fini dell’inserimento nel mercato del lavoro e aggiornare costantemente le competenze degli insegnanti e del personale non docente; ii) una maggiore partecipazione all’istruzione e alla formazione permanente, anche attraverso provvedimenti intesi a ridurre significativamente l’abbandono scolastico e ad aumentare l’accesso all’istruzione professionale iniziale e all’istruzione universitaria; iii) lo sviluppo del potenziale umano nella ricerca e nell’innovazione, in special modo attraverso studi e formazione post-laurea dei ricercatori e pertinenti attività di rete fra università, centri di ricerca e imprese. b) Rafforzare la capacità istituzionale e l’efficienza delle pubbliche amministrazioni e dei servizi pubblici a livello nazionale, regionale e locale al fine di applicare le riforme e il buon governo, soprattutto nei settori economico, occupazionale, sociale, ambientale e giudiziario, promuovendo in particolare: i) una corretta elaborazione, sorveglianza e valutazione delle strategie e dei programmi tramite studi, statistiche e la consulenza di esperti, sostegno al coordinamento interdipartimentale e dialogo fra gli organi pubblici e privati responsabili; ii) potenziamento delle capacità nell’elaborazione di strategie e programmi, anche per quanto riguarda l’applicazione della legislazione, in particolare attraverso la formazione dei dirigenti e del personale e un sostegno specifico ai servizi fondamentali, agli ispettorati e ai soggetti socioeconomici, comprese le parti sociali e le organizzazioni non governative interessate. 3. Nell’attuare gli obiettivi e le priorità di cui ai paragrafi 1 e 2 il FSE sostiene la promozione e l’integrazione delle attività innovative nonché la cooperazione transnazionale e interregionale segnatamente tramite la condivisione di informazioni, esperienze, risultati e buone pratiche e lo sviluppo di strategie complementari e di azioni coordinate o collettive. 4. Nel realizzare la priorità dell’integrazione sociale di cui al paragrafo 2, lettera c), punto i), il FSE può finanziare azioni comprese nel campo d’applicazione del regolamento (CE) n. […] [FESR] fino ad un massimale del 10% dell’asse prioritario di cui trattasi. Articolo 4 Coerenza e concentrazione 1. Gli Stati membri e le autorità di gestione provvedono affinché le azioni sostenute dal FSE siano coerenti con la Strategia europea per l’occupazione e ne favoriscano l’attuazione. Essi accertano in particolare che le azioni contenute nel quadro di riferimento strategico e nei programmi operativi promuovano gli obiettivi e le priorità della Strategia in ciascuno Stato membro e contribuiscano a conseguirne i risultati, concentrando l’assistenza in particolare sulla realizzazione delle raccomandazioni relative all’occupazione di cui all’articolo 128, paragrafo 4, del trattato nonché dei pertinenti obiettivi comunitari in materia di integrazione sociale. 2. Nell’ambito dei programmi operativi le risorse sono canalizzate dove la necessità è maggiore e si concentrano sui settori nei quali il sostegno del FSE può contribuire significativamente al conseguimento degli obiettivi del programma. Per massimizzare l’efficacia del sostegno del FSE, i programmi operativi tengono conto segnatamente delle regioni e località colpite dai problemi più gravi, tra cui le zone urbane svantaggiate, le zone rurali in declino e le zone dipendenti dalla pesca. 3. Gli elementi pertinenti della relazione annuale degli Stati membri di cui all’articolo 19 del regolamento (CE) n. […] [recante disposizioni generali sui Fondi strutturali e sul Fondo di coesione] sono integrati, rispettivamente, nei corrispondenti piani d’azione nazionali per l’occupazione e nei piani d’azione nazionali per l’integrazione sociale. 4. Gli obiettivi quantificati e gli indicatori scelti per sorvegliare l’esecuzione del quadro di riferimento strategico nazionale definito all’articolo 18 del regolamento (CE) n. […] [recante disposizioni generali sui Fondi strutturali e sul Fondo di coesione] sono quelli impiegati per l’attuazione della Strategia europea per l’occupazione e nel contesto degli obiettivi concordati della Commissione in materia di integrazione sociale, istruzione e formazione. Gli indicatori di controllo dei programmi operativi devono essere coerenti con tali obiettivi quantificati. 5. Le valutazioni effettuate in rapporto all’intervento del FSE verificano inoltre il contributo delle azioni sostenute dal Fondo all’attuazione della Strategia europea per l’occupazione e agli obiettivi comunitari nei settori dell’integrazione sociale e dell’istruzione e formazione nello Stato membro interessato. Articolo 5 Buon governo e partenariato 1. Il FSE promuove il buon governo e il partenariato. Il suo sostegno è concepito ed attuato al livello territoriale idoneo, in particolare a livello regionale e locale, conformemente alle disposizioni istituzionali proprie di ciascuno Stato membro. 2. Gli Stati membri e l’autorità di gestione di ciascun programma operativo assicurano il coinvolgimento delle parti sociali e l’adeguata consultazione dei portatori di interesse non governativi, al livello territoriale appropriato, nelle fasi di programmazione, attuazione e sorveglianza del sostegno del FSE. 3. Le autorità di gestione di ciascun programma operativo incoraggiano l’adeguata partecipazione e l’accesso delle parti sociali alle attività finanziate ai sensi dell’articolo 2 del presente regolamento. Nell’ambito dell’obiettivo "Convergenza" almeno il 2% delle risorse del FSE è assegnato al potenziamento delle capacità e ad attività intraprese collettivamente dalle parti sociali, in particolare per quanto riguarda l’adattabilità dei lavoratori e delle imprese di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a). 4. L’autorità di gestione di ciascun programma operativo incoraggia l’adeguata partecipazione e l’accesso delle organizzazioni non governative alle attività oggetto di finanziamento, segnatamente nei settori dell’integrazione sociale e della parità tra uomini e donne. 5. Qualora la responsabilità dell’attuazione sia delegata, gli aiuti previsti per un programma possono essere forniti mediante sovvenzioni globali. Articolo 6 Parità fra uomini e donne Gli Stati membri e le autorità di gestione provvedono affinché i programmi operativi comprendano una descrizione delle misure adottate per favorire la parità fra uomini e donne nelle fasi di programmazione, attuazione, sorveglianza (inclusi eventuali indicatori specifici) e valutazione. Articolo 7 Innovazione Nell’ambito di ciascun programma operativo gli Stati membri e le autorità di gestione riservano particolare attenzione alla promozione e integrazione delle attività innovative. Dopo aver consultato il comitato di sorveglianza di cui all’articolo 47 del regolamento (CE) n. […] [recante disposizioni generali sui Fondi strutturali e sul Fondo di coesione], l’autorità di gestione sceglie i temi che potranno beneficiare del finanziamento nel contesto delle azioni innovative e definisce idonee modalità di attuazione. Articolo 8 Cooperazione transnazionale 1. Gli Stati membri e le autorità di gestione accertano che la programmazione delle attività di cooperazione transnazionale e interregionale si configuri come un asse prioritario specifico all’interno di un programma operativo o come un programma operativo specifico. 2. Gli Stati membri garantiscono coerenza e complementarietà tra l’azione del Fondo e le azioni finanziate tramite altri programmi transnazionali comunitari, segnatamente nel settore dell’istruzione e formazione, mediante adeguati meccanismi di coordinamento al fine di ottimizzare l’impiego delle risorse comunitarie a sostegno dell’istruzione e della formazione permanente. Articolo 9 Assistenza tecnica La Commissione promuove in particolare scambi di esperienze, attività di sensibilizzazione, seminari, attività di rete e revisioni paritetiche per individuare e diffondere le buone pratiche e incoraggiare l’apprendimento reciproco al fine di ampliare la dimensione politica e il contributo del FSE agli obiettivi della Comunità in materia di occupazione e integrazione sociale. Articolo 10 Relazioni annuali e finali Le relazioni di attuazione annuali e finali di cui all’articolo 49 del regolamento (CE) n. […] [recante disposizioni generali sui Fondi strutturali e sul Fondo di coesione] contengono una sintesi in merito all’attuazione dei seguenti punti: a) integrazione della dimensione di genere nonché eventuali azioni specifiche nel settore; b) azioni intese a rafforzare l’integrazione sociale e l’occupazione degli emigrati; c) azioni intese a rafforzare l’integrazione sociale e l’occupazione delle minoranze; d) attività innovative, corredate di una motivazione dei temi scelti per l’innovazione, una presentazione dei risultati e della loro divulgazione e integrazione nei vari settori politici; e) attività di cooperazione transnazionale e interregionale. Articolo 11 Ammissibilità 1. Il FSE contribuisce alla spesa pubblica sotto forma di sovvenzioni individuali o globali non rimborsabili, sovvenzioni rimborsabili, abbuono di interessi sui prestiti, microcrediti e acquisizione di beni e servizi mediante appalti pubblici. 2. Le spese seguenti non sono ammissibili al sostegno del FSE: a) l’IVA rimborsabile; b) gli interessi passivi; c) l’acquisto di infrastrutture, beni mobili ammortizzabili, beni immobili e terreni. 3. Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, le norme di ammissibilità enunciate all’articolo 6 del regolamento (CE) n. […] [sul FESR] si applicano alle azioni cofinanziate dal FSE che rientrano nel campo d’applicazione dell’articolo [2] del [regolamento sul FESR]. 4. Fatte salve le norme nazionali in materia di ammissibilità, le spese dichiarate nell’ambito dei programmi operativi cofinanziati dal FESR possono comprendere: a) le indennità o retribuzioni versate da un terzo a beneficio dei partecipanti a un’operazione e certificate come ricevute dal beneficiario, a condizione che tali versamenti costituiscano il cofinanziamento pubblico nazionale dell’operazione, in conformità delle norme nazionali vigenti; b) i costi indiretti di un’operazione fissati su base forfettaria fino al 20 % dei costi diretti dichiarati per tale operazione, in funzione del tipo di operazione nonché del contesto e del luogo in cui viene realizzata. Articolo 12 Disposizioni transitorie Il presente regolamento non infirma né il proseguimento dell’applicazione, né la modifica, compreso il totale o parziale annullamento, delle misure approvate dal Consiglio o dalla Commissione sulla base del regolamento (CE) n. 1784/99 che erano di applicazione anteriormente al 1° gennaio 2007. Le richieste di contributo presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1784/99 restano valide. Articolo 13 Abrogazione Il regolamento (CE) n. 1784/99 è abrogato con effetto dal 1° gennaio 2007. I riferimenti al regolamento (CE) n. 1784/99 devono intendersi come riferimenti fatti al presente regolamento. Articolo 14 Clausola di riesame Conformemente alla procedura stabilita all’articolo 251 del trattato, il Parlamento europeo e il Consiglio riesaminano il presente regolamento entro il 31 dicembre 2013. Articolo 15 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2007. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il [….] Per il Parlamento europeo Per il Consiglio Il Presidente Il Presidente […] […] [1] GU C […] del […], pag. […]. [2] GU C […] del […], pag. […]. [3] GU C […] del […], pag. […]. [4] GU C […] del […], pag. […]. [5] GU L [...] del [...], pag. [...]. [6] GU L 213 del 13.8.1999, pag. 5.