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Document 52004PC0263
Proposal for a Council Directive amending Directives 66/401/EEC, 66/402/EEC, 2002/54/EC and 2002/57/EC as regards examinations carried out under official supervision and equivalence of seed produced in third countries
Proposta di direttiva del Consiglio che modifica le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE e 2002/57/CE per quanto riguarda gli esami eseguiti sotto sorveglianza ufficiale e l'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi
Proposta di direttiva del Consiglio che modifica le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE e 2002/57/CE per quanto riguarda gli esami eseguiti sotto sorveglianza ufficiale e l'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi
/* COM/2004/0263 def. - CNS 2004/0086 */
Proposta di direttiva del Consiglio che modifica le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE e 2002/57/CE per quanto riguarda gli esami eseguiti sotto sorveglianza ufficiale e l'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi /* COM/2004/0263 def. - CNS 2004/0086 */
Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO che modifica le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE e 2002/57/CE per quanto riguarda gli esami eseguiti sotto sorveglianza ufficiale e l'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi (presentata dalla Commissione) RELAZIONE Nel periodo 1998-2003 è stato effettuato un esperimento temporaneo sul campionamento e il controllo delle sementi sulla base della normativa comunitaria in materia di commercializzazione delle sementi. Diversi Stati membri hanno partecipato all'esperimento, il cui scopo era valutare se il campionamento e il controllo delle sementi eseguiti sotto sorveglianza ufficiale possano costituire migliori alternative rispetto alle procedure per la certificazione ufficiale delle sementi, senza che ne derivi un calo significativo della qualità delle sementi stesse. Dai risultati è emerso che, a determinate condizioni, è possibile semplificare le procedure relative alla certificazione ufficiale delle sementi senza che ne derivi un calo significativo della qualità delle stesse rispetto a quella ottenuta nell'ambito del sistema di campionamento e controllo ufficiali delle sementi. Secondo una valutazione dettagliata delle procedure di certificazione relative alle ispezioni in campo sotto sorveglianza ufficiale introdotte dalla direttiva 98/96/CE del 14 dicembre 1998, le ispezioni in campo sotto sorveglianza ufficiale dovrebbero essere estese a tutte le colture destinate alla produzione di sementi certificate e la parte delle superfici da sottoporre al controllo e all'ispezione degli ispettori ufficiali può essere ridotta. Il campo d'applicazione della "equivalenza" delle sementi dell'UE rispetto alle sementi raccolte in paesi terzi è attualmente limitato ad alcune categorie di sementi. Considerato che nel frattempo norme applicabili alle sementi destinate al commercio internazionale (in particolare sistemi OCSE) sono state adottate, il regime di equivalenza può essere esteso a tutti i diversi tipi di sementi conformi alle caratteristiche e ai requisiti in materia di esame stabiliti nelle varie direttive della Commissione sulla commercializzazione delle sementi. 2004/0086 (CNS) Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO che modifica le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE e 2002/57/CE per quanto riguarda gli esami eseguiti sotto sorveglianza ufficiale e l'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi (Testo rilevante ai fini del SEE) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, vista la proposta della Commissione [1], [1] GU C , , pag. . visto il parere del Parlamento europeo [2], [2] GU C , , pag. . visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [3], [3] GU C , , pag. . considerando quanto segue: (1) A norma della direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere [4], della direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali [5], della direttiva 2002/54/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole [6], e della direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra [7], le sementi possono essere certificate ufficialmente soltanto se le condizioni che le sementi devono soddisfare sono state stabilite nell'ambito di controlli ufficiali effettuati su campioni di sementi prelevati ufficialmente ai fini di tali controlli. [4] GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2298/66. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/61/CE (GU L 165 del 3.7.2003, pag. 23). [5] GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2309/66. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/61/CE. [6] GU L 193 del 20.7.2002, pag. 12. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/61/CE. [7] GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/61/CE. (2) La decisione 98/320/CE della Commissione, del 27 aprile 1998, relativa all'organizzazione di un esperimento temporaneo di campionamento e controllo delle sementi in base alla direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE e 69/208/CEE [8] prevede l'organizzazione di un esperimento temporaneo a livello comunitario allo scopo di valutare se il campionamento e il controllo delle sementi sotto sorveglianza ufficiale possano costituire alternative migliori rispetto al regime ufficiale di certificazione delle sementi, senza che ne derivi un calo significativo della qualità delle stesse. [8] GU L 140 del 12.5.1998. pag. 14. Decisione modificata dalla decisione 2002/280/CE (GU L 99 del 16.4.2002, pag. 22). (3) Dai risultati dell'esperimento è emerso che, a determinate condizioni, è possibile semplificare le procedure relative alla certificazione ufficiale delle sementi senza che ne derivi un calo significativo della qualità delle stesse rispetto a quella ottenuta nell'ambito del sistema di campionamento e controllo ufficiali delle sementi. È pertanto opportuno prevedere l'applicazione a lungo termine di tali procedure semplificate. (4) La direttiva 98/96/CE del Consiglio [9], recante modifica, fra l'altro, per quanto riguarda le ispezioni sul campo non ufficiali, delle direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE e 69/208/CEE, stabilisce norme relative alle procedure di certificazione per le ispezioni in campo sotto sorveglianza ufficiale. Una valutazione dettagliata di tali procedure ha mostrato che le ispezioni in campo sotto sorveglianza ufficiale dovrebbero essere estese a tutte le colture destinate alla produzione di sementi certificate. Da tale valutazione è emerso inoltre che sarebbe opportuno ridurre la parte delle superfici per le quali è prevista la certificazione ufficiale da sottoporre al controllo e all'ispezione degli ispettori ufficiali. [9] GU L 25 dell'1.2.1999, pag. 27. (5) Il campo di applicazione dell'equivalenza delle sementi comunitarie rispetto alle sementi raccolte in paesi terzi è attualmente limitato ad alcune categorie di sementi. Tenuto conto in particolare degli sviluppi a livello internazionale, è necessario estendere il regime di equivalenza a tutti i diversi tipi di sementi conformi alle caratteristiche, ai requisiti in materia di esame e alle condizioni relative al contrassegno e alla chiusura di cui alle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE e 2002/57/CE. (6) Le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE e 2002/57/CE devono pertanto essere modificate. (7) La decisione 98/320/CE scade il 31 luglio 2004. Occorre pertanto mantenere le condizioni comunitarie in materia di commercializzazione delle sementi prodotte a norma di tale decisione in attesa dell'applicazione delle nuove disposizioni, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 La direttiva 66/401/CEE è modificata come segue. 1. L'articolo 2, paragrafo 1, è modificato come segue: a) al punto B.1, il testo della lettera d) è sostituito dal seguente: "d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste all'allegato II, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c)." b) al punto B.2, il testo della lettera d) è sostituito dal seguente: "d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste all'allegato II, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c)." c) al punto C, il testo della lettera d) è sostituito dal seguente: "d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c)." d) al punto C bis, il testo della lettera d) è sostituito dal seguente: "d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c)." e) al punto C ter, il testo della lettera d) è sostituito dal seguente: "d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c)." f) al punto D), il testo della lettera c) è sostituito dal seguente: "c) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a) e b)." 2. All'articolo 2, il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente: "3. Qualora venga eseguito un esame sotto sorveglianza ufficiale di cui al paragrafo 1, punto B.1, lettera d), punto B.2, lettera d), punto C, lettera d), punto C bis, lettera d), punto C ter, lettera d) e punto D, lettera c), debbono essere soddisfatte le seguenti condizioni: A. Ispezione in campo a) L'ispettore: i) deve possedere le necessarie qualificazioni tecniche; ii) non deve trarre alcun profitto personale dallo svolgimento delle ispezioni; iii) deve essere ufficialmente autorizzato dall'autorità competente per la certificazione delle sementi dello Stato membro interessato ed aver prestato giuramento dinanzi ad essa; tale autorizzazione comprende, da parte degli ispettori, la prestazione di giuramento o la firma di una dichiarazione d'impegno a rispettare le norme che disciplinano i controlli ufficiali; iv) deve svolgere le ispezioni sotto sorveglianza ufficiale conformemente alle norme applicabili alle ispezioni ufficiali; b) la coltura da seme da ispezionare deve essere ottenuta da sementi sottoposte con risultati soddisfacenti a controlli ufficiali a posteriori; c) una parte delle colture da seme deve essere controllata da ispettori ufficiali. Tale parte deve essere del 10% ovvero, per le specie per le quali gli Stati membri hanno previsto controlli ufficiali di laboratorio che ricorrono a processi morfologici, fisiologici o, se del caso, biochimici per identificare la varietà e determinare la purezza, del 5%; d) una parte dei campioni delle partite di sementi raccolte dalle colture da seme deve essere conservata per controlli ufficiali a posteriori e, se del caso, per controlli ufficiali di laboratorio relativi all'identità e alla purezza varietale; e) gli Stati membri stabiliscono le norme in materia di sanzioni comminabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali, adottate ai sensi della presente direttiva, che disciplinano l'esame sotto sorveglianza ufficiale. Le sanzioni previste debbono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Esse possono comprendere il ritiro dell'autorizzazione di cui alla lettera a) iii) agli ispettori ufficiali giudicati colpevoli di aver violato, per negligenza o deliberatamente, le norme che disciplinano i controlli ufficiali. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora sia accertata una siffatta violazione, la certificazione della semente controllata sia annullata, a meno che possa essere dimostrato che la semente soddisfa comunque tutte le condizioni pertinenti. B. Controlli delle sementi a) I controlli delle sementi debbono essere eseguiti da laboratori di controllo appositamente autorizzati dall'autorità dello Stato membro interessato competente per la certificazione delle sementi, secondo le condizioni di cui alle lettere da b) a d). b) I laboratori devono disporre di una persona incaricata dell'analisi delle sementi direttamente responsabile delle operazioni tecniche di laboratorio ed in possesso delle qualifiche necessarie per dirigere un laboratorio di controllo delle sementi. Le persone incaricate dell'analisi delle sementi devono possedere le qualifiche tecniche necessarie, ottenute in corsi di formazione organizzati secondo le stesse modalità vigenti per analisti ufficiali e confermate mediante esami ufficiali. I locali e le attrezzature dei laboratori devono essere considerati ufficialmente soddisfacenti, al fine del controllo delle sementi in vista dell'autorizzazione, dall'autorità competente per la certificazione delle sementi. I controlli devono essere eseguiti secondo i metodi vigenti a livello internazionale. c) I laboratori sono: i) indipendenti oppure ii) appartenenti a una società sementiera. Nel caso di cui al punto ii) il laboratorio può eseguire il controllo soltanto in ordine a partite di sementi prodotte per conto della società a cui appartiene, salvo disposizione contraria convenuta tra la società stessa, il richiedente la certificazione e l'autorità competente per la certificazione delle sementi. d) La prestazione dei laboratori per quanto riguarda il controllo delle sementi è soggetta a un'adeguata sorveglianza da parte dell'autorità competente per la certificazione delle sementi. e) Nell'ambito della sorveglianza di cui alla lettera d) una percentuale delle partite di sementi per le quali è richiesta la certificazione ufficiale viene sottoposta a controllo da parte di analisti ufficiali delle sementi. In linea di massima questa percentuale deve essere ripartita il più equamente possibile tra le persone fisiche e giuridiche che presentano le sementi per la certificazione, ma potrà anche essere diretta all'eliminazione di determinati dubbi. Tale percentuale ammonta almeno al 5 %. Un minimo di 25 campioni è tuttavia controllato ufficialmente per laboratorio di analisi delle sementi e per gruppo botanico di specie. f) Gli Stati membri stabiliscono le norme in materia di sanzioni comminabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali, adottate ai sensi della presente direttiva, che disciplinano l'esame sotto sorveglianza ufficiale. Le sanzioni previste debbono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Esse possono comprendere il ritiro dell'autorizzazione di cui alla lettera a) ai laboratori ufficiali di analisi delle sementi giudicati colpevoli di aver violato, per negligenza o deliberatamente, le norme che disciplinano i controlli ufficiali. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora sia accertata una siffatta violazione, la certificazione della semente controllata sia annullata, a meno che possa essere dimostrato che la semente soddisfa comunque tutte le condizioni pertinenti." 3. All'articolo 2, paragrafo 4, il secondo comma è soppresso. 4. L'articolo 7 è modificato come segue: a) Il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente: "1. Gli Stati membri prescrivono che, durante la procedura di controllo delle varietà, durante l'esame delle sementi per la certificazione e l'esame delle sementi commerciali, i campioni siano prelevati ufficialmente o sotto sorveglianza ufficiale secondo metodi adeguati. Tuttavia il campionamento delle sementi a fini di un controllo ufficiale a posteriori è eseguito ufficialmente." b) I seguenti paragrafi 1 bis e 1 ter sono aggiunti: "1 bis. Qualora venga eseguito il campionamento delle sementi sotto sorveglianza ufficiale previsto al paragrafo 1), debbono essere soddisfatte le seguenti condizioni: a) i campionamenti debbono essere eseguiti da campionatori appositamente autorizzati dall'autorità dello Stato membro interessato competente per la certificazione delle sementi, secondo le condizioni di cui alle lettere b), c) e d); b) i campionatori devono avere le qualifiche tecniche necessarie, ottenute in corsi di formazione organizzati secondo le stesse modalità vigenti per i campionatori ufficiali e confermate mediante esami ufficiali. Essi sono tenuti ad eseguire i campionamenti secondo i metodi vigenti a livello internazionale. c) I campionatori sono: i) persone fisiche indipendenti, ii) alle dipendenze di persone fisiche o giuridiche le cui attività non comprendono la produzione, la moltiplicazione o il commercio di sementi, o iii) alle dipendenze di persone fisiche o giuridiche le cui attività comprendono la produzione, la moltiplicazione, la trasformazione o il commercio di sementi. Nel caso di cui al punto iii) i campionatori possono eseguire campionamenti soltanto su partite di sementi prodotte per conto del loro datore di lavoro, salvo disposizione contraria convenuta tra il loro datore di lavoro, il richiedente la certificazione e l'autorità competente per la certificazione delle sementi. d) La loro prestazione per quanto riguarda il campionamento di sementi è soggetta a un'adeguata sorveglianza da parte dell'autorità competente in materia di certificazione. e) Nell'ambito della sorveglianza di cui alla lettera d) una percentuale delle partite di sementi per le quali è richiesta la certificazione ufficiale viene sottoposta a campionamento ai fini del controllo da parte di campionatori ufficiali. In linea di massima questa percentuale deve essere ripartita il più equamente possibile tra le persone fisiche e giuridiche che presentano le sementi per la certificazione, ma potrà anche essere diretta all'eliminazione di determinati dubbi. Tale percentuale ammonta almeno al 5%. Gli Stati membri confrontano i campioni di sementi prelevati ufficialmente con quelli della stessa partita prelevati sotto sorveglianza ufficiale. f) Gli Stati membri stabiliscono le norme in materia di sanzioni comminabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali, adottate ai sensi della presente direttiva, che disciplinano l'esame sotto sorveglianza ufficiale. Le sanzioni previste debbono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Esse possono comprendere il ritiro dell'autorizzazione di cui alla lettera a) ai campionatori ufficiali di sementi giudicati colpevoli di aver violato, per negligenza o deliberatamente, le norme che disciplinano i controlli ufficiali. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora sia accertata una siffatta violazione, la certificazione della semente controllata sia annullata, a meno che possa essere dimostrato che la semente soddisfa comunque tutte le condizioni pertinenti. 1ter. Ulteriori misure applicabili alla pratica del campionamento di sementi sotto sorveglianza ufficiale possono essere adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 21." 5. All'articolo 15, il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente: "3. Gli Stati membri prescrivono inoltre che le sementi di piante foraggere raccolte in un paese terzo debbano, a richiesta, essere certificate se: a) provengono direttamente: i) da sementi di base o da sementi certificate ufficialmente in uno o più Stati membri o in un paese terzo a cui sia stata concessa l'equivalenza conformemente all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), o ii) dall'ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in un paese terzo di cui al punto i); b) sono state sottoposte sul campo di produzione ad un'ispezione che soddisfi le condizioni previste in una decisione di equivalenza presa conformemente all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), per la categoria interessata; c) è stato constatato, al momento di un esame ufficiale, che sono state rispettate le condizioni previste all'allegato II per la stessa categoria". 6. All'articolo 16, paragrafo 1, il testo della lettera b) è sostituito dal seguente: "b) se sementi di piante foraggere raccolte in un paese terzo e che offrano le stesse garanzie quanto alle loro caratteristiche nonché alle disposizioni adottate per il loro esame, per assicurare l'identità, per i contrassegni e per il controllo siano per questi aspetti equivalenti alle sementi raccolte all'interno della Comunità e conformi alle disposizioni della presente direttiva." Articolo 2 La direttiva 66/402/CEE è modificata come segue: 1. All'articolo 2, il paragrafo 1 è modificato come segue. a) al punto C), il testo della lettera d) è sostituito dal seguente: "d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste all'allegato II, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c)." b) al punto C bis, il testo della lettera c) è sostituito dal seguente: "c) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste all'allegato II, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a) e b)." c) al punto D.1, il testo della lettera d) è sostituito dal seguente: "d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste all'allegato II, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c)." d) al punto D.2, il testo della lettera b) è sostituito dal seguente: "b) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste all'allegato II, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alla lettera a)." e) al punto D.3, il testo della lettera c) è sostituito dal seguente: "c) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste all'allegato II, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a) e b)." f) al punto E, il testo della lettera d) è sostituito dal seguente: "d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c)." g) al punto F), il testo della lettera d) è sostituito dal seguente: "d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c)." h) al punto G, il testo della lettera d) è sostituito dal seguente: "d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c)." 2. All'articolo 2, paragrafo 2, la lettera b) è soppressa. 3. All'articolo 2, il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente: "3. Qualora venga eseguito un esame sotto sorveglianza ufficiale di cui al paragrafo 1, punto C, lettera d), punto C bis, lettera c), punto D.1, lettera d), punto D.2, lettera b), punto D.3, lettera c), punto E, lettera d), punto F, lettera d) e punto G, lettera d), debbono essere soddisfatte le seguenti condizioni:" A. Ispezione in campo a) L'ispettore: i) deve possedere le necessarie qualificazioni tecniche; ii) non deve trarre alcun profitto personale dallo svolgimento delle ispezioni; iii) deve essere ufficialmente autorizzato dall'autorità competente per la certificazione delle sementi dello Stato membro interessato; tale autorizzazione comprende, da parte degli ispettori, la prestazione di un giuramento o la firma di una dichiarazione di impegno a rispettare le norme che disciplinano i controlli ufficiali; iv) deve svolgere le ispezioni sotto sorveglianza ufficiale conformemente alle norme applicabili alle ispezioni ufficiali; b) la coltura da seme da ispezionare deve essere ottenuta da sementi sottoposte, con risultati soddisfacenti, a controlli ufficiali a posteriori; c) una parte delle colture da seme deve essere controllata da ispettori ufficiali. Tale parte rappresenta il 10% ovvero, per le specie per le quali gli Stati membri prevedono controlli ufficiali di laboratorio che ricorrono a processi morfologici, fisiologici o, se del caso, biochimici per identificare la varietà e determinare la purezza, il 5%; d) una parte dei campioni delle partite di sementi raccolte dalle colture da seme deve essere conservata per controlli ufficiali a posteriori e, se del caso, per controlli ufficiali di laboratorio relativi all'identità e alla purezza varietale; e) gli Stati membri stabiliscono le norme in materia di sanzioni comminabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali, adottate ai sensi della presente direttiva, che disciplinano l'esame sotto sorveglianza ufficiale. Le sanzioni previste debbono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Esse possono comprendere il ritiro dell'autorizzazione di cui alla lettera a) iii) agli ispettori ufficiali giudicati colpevoli di aver violato, per negligenza o deliberatamente, le norme che disciplinano i controlli ufficiali. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora sia accertata una siffatta violazione, la certificazione della semente controllata sia annullata, a meno che possa essere dimostrato che la semente soddisfa comunque tutte le condizioni pertinenti. B. Controlli delle sementi a) I controlli delle sementi debbono essere eseguiti da laboratori di controllo appositamente autorizzati dall'autorità dello Stato membro interessato competente per la certificazione delle sementi, secondo le condizioni di cui alle lettere da b) a d). b) I laboratori devono disporre di una persona incaricata dell'analisi delle sementi direttamente responsabile delle operazioni tecniche di laboratorio ed in possesso delle qualifiche necessarie per dirigere un laboratorio di controllo delle sementi. Le persone incaricate dell'analisi delle sementi devono possedere le qualifiche tecniche necessarie, ottenute in corsi di formazione organizzati secondo le stesse modalità vigenti per analisti ufficiali e confermate mediante esami ufficiali. I locali e le attrezzature dei laboratori devono essere considerati ufficialmente soddisfacenti, al fine del controllo delle sementi in vista dell'autorizzazione, dall'autorità competente per la certificazione delle sementi. I controlli devono essere eseguiti secondo i metodi vigenti a livello internazionale. c) I laboratori sono: i) indipendenti o ii) appartenenti a una società sementiera. Nel caso di cui al punto ii) il laboratorio può eseguire il controllo soltanto in ordine a partite di sementi prodotte per conto della società a cui appartiene, salvo disposizione contraria convenuta tra la società stessa, il richiedente la certificazione e l'autorità competente per la certificazione delle sementi. d) La prestazione dei laboratori per quanto riguarda il controllo delle sementi è soggetta a un'adeguata sorveglianza da parte dell'autorità competente per la certificazione delle sementi. e) Nell'ambito della sorveglianza di cui alla lettera d) una percentuale delle partite di sementi per le quali è richiesta la certificazione ufficiale viene sottoposta a controllo da parte di analisti ufficiali delle sementi. In linea di massima questa percentuale deve essere ripartita il più equamente possibile tra le persone fisiche e giuridiche che presentano le sementi per la certificazione, ma potrà anche essere diretta all'eliminazione di determinati dubbi. Tale percentuale ammonta almeno al 5 %. Un minimo di 25 campioni è tuttavia controllato ufficialmente per laboratorio di analisi delle sementi e per gruppo botanico di specie. f) Gli Stati membri stabiliscono le norme in materia di sanzioni comminabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali, adottate ai sensi della presente direttiva, che disciplinano l'esame sotto sorveglianza ufficiale. Le sanzioni previste debbono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Esse possono comprendere il ritiro dell'autorizzazione di cui alla lettera a) ai laboratori ufficiali di analisi delle sementi giudicati colpevoli di aver violato, per negligenza o deliberatamente, le norme che disciplinano i controlli ufficiali. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora sia accertata una siffatta violazione, la certificazione della semente controllata sia annullata, a meno che possa essere dimostrato che la semente soddisfa comunque tutte le condizioni pertinenti." 4. All'articolo 2, paragrafo 4, il secondo comma è soppresso. 5. L'articolo 7 è modificato come segue: a) Il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente: "1. Gli Stati membri prescrivono che, durante la procedura di controllo delle varietà e durante l'esame delle sementi per la certificazione e l'esame delle sementi commerciali, i campioni siano prelevati ufficialmente o sotto sorveglianza ufficiale secondo metodi adeguati. Tuttavia, il campionamento delle sementi a fini di controllo ufficiale a posteriori è eseguito ufficialmente." b) I seguenti paragrafi 1bis e 1ter sono aggiunti: "1bis. Qualora venga eseguito il campionamento delle sementi sotto sorveglianza ufficiale previsto al paragrafo 1), debbono essere soddisfatte le seguenti condizioni: a) i campionamenti debbono essere eseguiti da campionatori appositamente autorizzati dall'autorità dello Stato membro interessato competente per la certificazione delle sementi, secondo le condizioni di cui alle lettere b), c) e d), b) i campionatori devono avere le qualifiche tecniche necessarie, ottenute in corsi di formazione organizzati secondo le stesse modalità vigenti per i campionatori ufficiali e confermate mediante esami ufficiali. Essi sono tenuti ad eseguire i campionamenti secondo i metodi vigenti a livello internazionale. c) I campionatori sono: i) persone fisiche indipendenti, ii) alle dipendenze di persone fisiche o giuridiche le cui attività non comprendono la produzione, la moltiplicazione o il commercio di sementi, o iii) alle dipendenze di persone fisiche o giuridiche le cui attività comprendono la produzione, la moltiplicazione, la trasformazione o il commercio di sementi. Nel caso di cui al punto iii) i campionatori possono eseguire campionamenti soltanto su partite di sementi prodotte per conto del loro datore di lavoro, salvo disposizione contraria convenuta tra il loro datore di lavoro, il richiedente la certificazione e l'autorità competente per la certificazione delle sementi. d) La loro prestazione per quanto riguarda il campionamento di sementi è soggetta a un'adeguata sorveglianza da parte dell'autorità competente in materia di certificazione. e) Nell'ambito della sorveglianza di cui alla lettera d) una percentuale delle partite di sementi per le quali è richiesta la certificazione ufficiale viene sottoposta a campionamento ai fini del controllo da parte di campionatori ufficiali. In linea di massima questa percentuale deve essere ripartita il più equamente possibile tra le persone fisiche e giuridiche che presentano le sementi per la certificazione, ma potrà anche essere diretta all'eliminazione di determinati dubbi. Tale percentuale ammonta almeno al 5%. Gli Stati membri confrontano i campioni di sementi prelevati ufficialmente con quelli della stessa partita prelevati sotto sorveglianza ufficiale. f) Gli Stati membri stabiliscono le norme in materia di sanzioni comminabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali, adottate ai sensi della presente direttiva, che disciplinano l'esame sotto sorveglianza ufficiale. Le sanzioni previste debbono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Esse possono comprendere il ritiro dell'autorizzazione di cui alla lettera a) ai campionatori ufficiali di sementi giudicati colpevoli di aver violato, per negligenza o deliberatamente, le norme che disciplinano i controlli ufficiali. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora sia accertata una siffatta violazione, la certificazione della semente controllata sia annullata, a meno che possa essere dimostrato che la semente soddisfa comunque tutte le condizioni pertinenti. 1ter. Ulteriori misure applicabili alla pratica del campionamento di sementi sotto sorveglianza ufficiale possono essere adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 21." 6. All'articolo 15, il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente: "3. Gli Stati membri prescrivono inoltre che le sementi di cereali raccolte in un paese terzo debbano, a richiesta, essere certificate ufficialmente se: a) provengono direttamente: i) da sementi di base o da sementi certificate di prima riproduzione ufficialmente certificate in uno o più Stati membri o in un paese terzo al quale sia stata concessa l'equivalenza conformemente all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), oppure ii) dall'ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in un paese terzo di cui al punto i); b) sono state sottoposte sul campo di produzione a un'ispezione che soddisfa le condizioni previste in una decisione di equivalenza presa conformemente all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), per la categoria interessata; c) è stato constatato, al momento di un esame ufficiale, che sono state rispettate le condizioni previste all'allegato II per tale categoria." 7. All'articolo 16, paragrafo 1, il testo della lettera b) è sostituito dal seguente: "b) se sementi di cereali raccolte in un paese terzo e che offrano le stesse garanzie quanto alle loro caratteristiche nonché alle disposizioni adottate per il loro esame, per assicurarne l'identità, per i contrassegni e il controllo, siano per questi aspetti equivalenti alle sementi raccolte all'interno della Comunità e conformi alle disposizioni della presente direttiva." Articolo 3 La direttiva 2002/54/CE è modificata come segue: 1. All'articolo 2, il paragrafo 1 è modificato come segue: a) alla lettera c), il testo del punto (iv) è sostituito dal seguente: "iv) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste all'allegato I, parte B, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui ai punti i), ii) e iii);". b) alla lettera d), il testo del punto iv) è sostituito dal seguente: "iv) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui ai punti i), ii) e iii);". 2. All'articolo 2, il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente: "3. Qualora venga eseguito l'esame sotto sorveglianza ufficiale di cui al paragrafo 1, lettera c), punto iv), e lettera d), punto iv), debbono essere soddisfatte le seguenti condizioni: A. Ispezione in campo a) L'ispettore: i) deve possedere le necessarie qualificazioni tecniche; ii) non deve trarre alcun profitto personale dallo svolgimento delle ispezioni; iii) deve essere ufficialmente autorizzato dall'autorità competente per la certificazione delle sementi dello Stato membro interessato ed aver prestato giuramento dinanzi ad essa; tale autorizzazione comprende, da parte degli ispettori, la prestazione di giuramento o la firma di una dichiarazione d'impegno a rispettare le norme che disciplinano i controlli ufficiali; iv) deve svolgere le ispezioni sotto sorveglianza ufficiale conformemente alle norme applicabili alle ispezioni ufficiali; b) la coltura da seme da ispezionare deve essere ottenuta da sementi sottoposte con risultati soddisfacenti a controlli ufficiali a posteriori; c) una parte delle colture da seme deve essere controllata da ispettori ufficiali. Tale parte deve essere del 10% ovvero, per le specie per le quali gli Stati membri hanno previsto controlli ufficiali di laboratorio che ricorrono a processi morfologici, fisiologici o, se del caso, biochimici per identificare la varietà e determinare la purezza, del 5%; d) una parte dei campioni delle partite di sementi raccolte dalle colture da seme deve essere conservata per controlli ufficiali a posteriori e, se del caso, per controlli ufficiali di laboratorio relativi all'identità e alla purezza varietale; e) gli Stati membri stabiliscono le norme in materia di sanzioni comminabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali, adottate ai sensi della presente direttiva, che disciplinano l'esame sotto sorveglianza ufficiale. Le sanzioni previste debbono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Esse possono comprendere il ritiro dell'autorizzazione di cui alla lettera a) iii) agli ispettori ufficiali giudicati colpevoli di aver violato, per negligenza o deliberatamente, le norme che disciplinano i controlli ufficiali. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora sia accertata una siffatta violazione, la certificazione della semente controllata sia annullata, a meno che possa essere dimostrato che la semente soddisfa comunque tutte le condizioni pertinenti. B. Controlli delle sementi a) I controlli delle sementi debbono essere eseguiti da laboratori di controllo appositamente autorizzati dall'autorità dello Stato membro interessato competente per la certificazione delle sementi, secondo le condizioni di cui alle lettere da b) a d). b) I laboratori devono disporre di una persona incaricata dell'analisi delle sementi direttamente responsabile delle operazioni tecniche di laboratorio ed in possesso delle qualifiche necessarie per dirigere un laboratorio di controllo delle sementi. Le persone incaricate dell'analisi delle sementi devono possedere le qualifiche tecniche necessarie, ottenute in corsi di formazione organizzati secondo le stesse modalità vigenti per analisti ufficiali e confermate mediante esami ufficiali. I locali e le attrezzature dei laboratori devono essere considerati ufficialmente soddisfacenti, al fine del controllo delle sementi in vista dell'autorizzazione, dall'autorità competente per la certificazione delle sementi. I controlli devono essere eseguiti secondo i metodi vigenti a livello internazionale. c) I laboratori sono: i) indipendenti oppure ii) appartenenti a una società sementiera. Nel caso di cui al punto ii) il laboratorio può eseguire il controllo soltanto in ordine a partite di sementi prodotte per conto della società a cui appartiene, salvo disposizione contraria convenuta tra la società stessa, il richiedente la certificazione e l'autorità competente per la certificazione delle sementi. d) La prestazione dei laboratori per quanto riguarda il controllo delle sementi è soggetta a un'adeguata sorveglianza da parte dell'autorità competente per la certificazione delle sementi. e) Nell'ambito della sorveglianza di cui alla lettera d) una percentuale delle partite di sementi per le quali è richiesta la certificazione ufficiale viene sottoposta a controllo da parte di analisti ufficiali delle sementi. In linea di massima questa percentuale deve essere ripartita il più equamente possibile tra le persone fisiche e giuridiche che presentano le sementi per la certificazione, ma potrà anche essere diretta all'eliminazione di determinati dubbi. Tale percentuale ammonta almeno al 5 %. Un minimo di 25 campioni è tuttavia controllato ufficialmente per ciascun laboratorio di analisi delle sementi. f) Gli Stati membri stabiliscono le norme in materia di sanzioni comminabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali, adottate ai sensi della presente direttiva, che disciplinano l'esame sotto sorveglianza ufficiale. Le sanzioni previste debbono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Esse possono comprendere il ritiro dell'autorizzazione di cui alla lettera a) ai laboratori ufficiali di analisi delle sementi giudicati colpevoli di aver violato, per negligenza o deliberatamente, le norme che disciplinano i controlli ufficiali. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora sia accertata una siffatta violazione, la certificazione della semente controllata sia annullata, a meno che possa essere dimostrato che la semente soddisfa comunque tutte le condizioni pertinenti." 3. All'articolo 2, paragrafo 4, il secondo comma è soppresso. 4. L'articolo 9 è modificato come segue: a) il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente: "1. Gli Stati membri prescrivono che, durante la procedura di controllo delle varietà e durante l'esame delle sementi per la certificazione e l'esame delle sementi commerciali, i campioni siano prelevati ufficialmente o sotto sorveglianza ufficiale secondo metodi adeguati. Tuttavia, il campionamento delle sementi a fini di controllo ufficiale a posteriori è eseguito ufficialmente." b) I seguenti paragrafi 1bis e 1ter sono aggiunti: "1bis. Qualora venga eseguito il campionamento delle sementi sotto sorveglianza ufficiale previsto al paragrafo 1), debbono essere soddisfatte le seguenti condizioni: a) i campionamenti debbono essere eseguiti da campionatori appositamente autorizzati dall'autorità dello Stato membro interessato competente per la certificazione delle sementi, secondo le condizioni di cui alle lettere b), c) e d); b) i campionatori devono avere le qualifiche tecniche necessarie, ottenute in corsi di formazione organizzati secondo le stesse modalità vigenti per i campionatori ufficiali e confermate mediante esami ufficiali. Essi sono tenuti ad eseguire i campionamenti secondo i metodi vigenti a livello internazionale. c) I campionatori sono: i) persone fisiche indipendenti, ii) alle dipendenze di persone fisiche o giuridiche le cui attività non comprendono la produzione, la moltiplicazione o il commercio di sementi, o iii) alle dipendenze di persone fisiche o giuridiche le cui attività comprendono la produzione, la moltiplicazione, la trasformazione o il commercio di sementi. Nel caso di cui al punto iii) i campionatori possono eseguire campionamenti soltanto su partite di sementi prodotte per conto del loro datore di lavoro, salvo disposizione contraria convenuta tra il loro datore di lavoro, il richiedente la certificazione e l'autorità competente per la certificazione delle sementi. d) La loro prestazione per quanto riguarda il campionamento di sementi è soggetta a un'adeguata sorveglianza da parte dell'autorità competente in materia di certificazione. e) Nell'ambito della sorveglianza di cui alla lettera d) una percentuale delle partite di sementi per le quali è richiesta la certificazione ufficiale viene sottoposta a campionamento ai fini del controllo da parte di campionatori ufficiali. In linea di massima questa percentuale deve essere ripartita il più equamente possibile tra le persone fisiche e giuridiche che presentano le sementi per la certificazione, ma potrà anche essere diretta all'eliminazione di determinati dubbi. Tale percentuale ammonta almeno al 5%. Gli Stati membri confrontano i campioni di sementi prelevati ufficialmente con quelli della stessa partita prelevati sotto sorveglianza ufficiale. f) Gli Stati membri stabiliscono le norme in materia di sanzioni comminabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della presente direttiva che disciplinano l'esame sotto sorveglianza ufficiale. Le sanzioni previste debbono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Esse possono comprendere il ritiro dell'autorizzazione di cui alla lettera a) ai campionatori ufficiali di sementi giudicati colpevoli di aver violato, per negligenza o deliberatamente, le norme che disciplinano i controlli ufficiali. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora sia accertata una siffatta violazione, la certificazione della semente controllata sia annullata, a meno che possa essere dimostrato che la semente soddisfa comunque tutte le condizioni pertinenti. 1ter. Ulteriori misure applicabili alla pratica del campionamento di sementi sotto sorveglianza ufficiale possono essere adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 2." 5. All'articolo 22, il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente: "3. Gli Stati membri prescrivono inolltre che le sementi di barbabietole raccolte in un paese terzo debbano, a richiesta, essere certificate ufficialmente se: a) provengono direttamente da sementi di base ufficialmente certificate in uno o più Stati membri o in un paese terzo al quale sia stata concessa l'equivalenza conformemente all'articolo 23, paragrafo 1, lettera b); b) sono state sottoposte sul campo di produzione a un'ispezione che soddisfi le condizioni previste in una decisione di equivalenza presa conformemente all'articolo 23, paragrafo 1, lettera a), per la categoria interessata; c) è stata constatata, al momento di un esame ufficiale, la rispondenza alle condizioni previste all'allegato I, parte B, per la stessa categoria." 6. All'articolo 23, paragrafo 1, il testo della lettera b) è sostituito dal seguente: "b) che sementi di barbabietole raccolte in un paese terzo e che offrano le stesse garanzie quanto alle loro caratteristiche nonché alle disposizioni adottate per il loro esame, per assicurarne l'identità, per i contrassegni e per il controllo, sono per questi aspetti equivalenti alle sementi raccolte all'interno della Comunità e conformi alle disposizioni della presente direttiva." Articolo 4 La direttiva 2002/57/CE è modificata come segue. 1. All'articolo 2, il paragrafo 1 è modificato come segue: a) alla lettera c), il testo del punto iv) è sostituito dal seguente: "iv) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste all'allegato II, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni indicate ai punti i), ii) e iii)." b) alla lettera d, il testo del punto 1) ii) è sostituto dal seguente: "ii) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste all'allegato II, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni indicate al punto i);" c) alla lettera d), il testo del punto 2) iii) è sostituto dal seguente: "iii) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste all'allegato II, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni indicate ai punti i) e ii);" d) alla lettera e), il testo del punto iv) è sostituito dal seguente: "iv) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni indicate ai punti i), ii) e iii);" e) alla lettera f), il testo del punto iv) è sostituito dal seguente: "iv) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni indicate ai punti i), ii) e iii);" f) alla lettera g), il testo del punto iv) è sostituito dal seguente: "iv) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni indicate ai punti i), ii) e iii);" g) alla lettera h), il testo del punto iv) è sostituito dal seguente: "iv) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni indicate ai punti i), ii) e iii);" h) alla lettera i), il testo del punto iv) è sostituito dal seguente: "iv) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni indicate ai punti i), ii) e iii);" i) alla lettera j), il testo del punto iii) è sostituto dal seguente: "iii) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni indicate ai punti i) e ii);" 2. All'articolo 2, il testo del paragrafo 3 è sostituto dal seguente: "3. Qualora venga eseguito un esame sotto sorveglianza ufficiale di cui al paragrafo 1, lettera c), punto iv), lettera d, punto 1 ii), lettera d, punto 2) iii), lettera e), punto iv), lettera f), punto iv), lettera g), punto iv), lettera h), punto iv), lettera i), punto iv) e lettera j), punto iii), debbono essere soddisfatte le seguenti condizioni. A. Ispezione in campo a) L'ispettore: i) deve possedere le necessarie qualificazioni tecniche; ii) non deve trarre alcun profitto personale dallo svolgimento delle ispezioni; iii) deve essere ufficialmente autorizzato dall'autorità competente per la certificazione delle sementi dello Stato membro interessato ed aver prestato giuramento dinanzi ad essa; tale autorizzazione comprende, da parte degli ispettori, la prestazione di giuramento o la firma di una dichiarazione d'impegno a rispettare le norme che disciplinano i controlli ufficiali; iv) deve svolgere le ispezioni sotto sorveglianza ufficiale conformemente alle norme applicabili alle ispezioni ufficiali; b) la coltura da seme da ispezionare deve essere ottenuta da sementi sottoposte con risultati soddisfacenti a controlli ufficiali a posteriori; c) una parte delle colture da seme deve essere controllata da ispettori ufficiali. Tale parte deve essere del 10% ovvero, per le specie per le quali gli Stati membri hanno previsto controlli ufficiali di laboratorio che ricorrono a processi morfologici, fisiologici o, se del caso, biochimici per identificare la varietà e determinare la purezza, del 5%; d) una parte dei campioni delle partite di sementi raccolte dalle colture da seme deve essere conservata per controlli ufficiali a posteriori e, se del caso, per controlli ufficiali di laboratorio relativi all'identità e alla purezza varietale; e) gli Stati membri stabiliscono le norme in materia di sanzioni comminabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della presente direttiva che disciplinano l'esame sotto sorveglianza ufficiale. Le sanzioni previste debbono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Esse possono comprendere il ritiro dell'autorizzazione di cui alla lettera a) iii) agli ispettori ufficiali giudicati colpevoli di aver violato, per negligenza o deliberatamente, le norme che disciplinano i controlli ufficiali. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora sia accertata una siffatta violazione, la certificazione della semente controllata sia annullata, a meno che possa essere dimostrato che la semente soddisfa comunque tutte le condizioni pertinenti. B. Controlli delle sementi a) I controlli delle sementi debbono essere eseguiti da laboratori di controllo appositamente autorizzati dall'autorità dello Stato membro interessato competente per la certificazione delle sementi, secondo le condizioni di cui alle lettere da b) a d). b) I laboratori devono disporre di una persona incaricata dell'analisi delle sementi direttamente responsabile delle operazioni tecniche di laboratorio ed in possesso delle qualifiche necessarie per dirigere un laboratorio di controllo delle sementi. Le persone incaricate dell'analisi delle sementi devono possedere le qualifiche tecniche necessarie, ottenute in corsi di formazione organizzati secondo le stesse modalità vigenti per analisti ufficiali e confermate mediante esami ufficiali. I locali e le attrezzature dei laboratori devono essere considerati ufficialmente soddisfacenti, al fine del controllo delle sementi in vista dell'autorizzazione, dall'autorità competente per la certificazione delle sementi. I controlli devono essere eseguiti secondo i metodi vigenti a livello internazionale. c) I laboratori sono: i) indipendenti oppure ii) appartenenti a una società sementiera. Nel caso di cui al punto ii) il laboratorio può eseguire il controllo soltanto in ordine a partite di sementi prodotte per conto della società a cui appartiene, salvo disposizione contraria convenuta tra la società stessa, il richiedente la certificazione e l'autorità competente per la certificazione delle sementi. d) La prestazione dei laboratori per quanto riguarda il controllo delle sementi è soggetta a un'adeguata sorveglianza da parte dell'autorità competente per la certificazione delle sementi. e) Nell'ambito della sorveglianza di cui alla lettera d) una percentuale delle partite di sementi per le quali è richiesta la certificazione ufficiale viene sottoposta a controllo da parte di analisti ufficiali delle sementi. In linea di massima questa percentuale deve essere ripartita il più equamente possibile tra le persone fisiche e giuridiche che presentano le sementi per la certificazione, ma potrà anche essere diretta all'eliminazione di determinati dubbi. Tale percentuale ammonta almeno al 5 %. Un minimo di 25 campioni è tuttavia controllato ufficialmente per laboratorio di analisi delle sementi e per gruppo botanico di specie. f) Gli Stati membri stabiliscono le norme in materia di sanzioni comminabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali, adottate ai sensi della presente direttiva, che disciplinano l'esame sotto sorveglianza ufficiale. Le sanzioni previste debbono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Esse possono comprendere il ritiro dell'autorizzazione di cui alla lettera a) ai laboratori ufficiali di analisi delle sementi giudicati colpevoli di aver violato, per negligenza o deliberatamente, le norme che disciplinano i controlli ufficiali. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora sia accertata una siffatta violazione, la certificazione della semente controllata sia annullata, a meno che possa essere dimostrato che la semente soddisfa comunque tutte le condizioni pertinenti." 3. All'articolo 2, paragrafo 6, il secondo comma è soppresso. 4. L'articolo 9 è modificato come segue: a) Il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente: "1. Gli Stati membri prescrivono che, durante la procedura di controllo delle varietà, durante l'esame delle sementi per la certificazione e l'esame delle sementi commerciali, i campioni siano prelevati ufficialmente o sotto sorveglianza ufficiale secondo metodi adeguati. Tuttavia, il campionamento delle sementi a fini di controllo ufficiale a posteriori è eseguito ufficialmente." b) I seguenti paragrafi 1bis e 1ter sono aggiunti: "1a. Qualora venga eseguito il campionamento delle sementi sotto sorveglianza ufficiale previsto al paragrafo 1), debbono essere soddisfatte le seguenti condizioni: a) i campionamenti debbono essere eseguiti da campionatori appositamente autorizzati dall'autorità dello Stato membro interessato competente per la certificazione delle sementi, secondo le condizioni di cui alle lettere b), c) e d); b) i campionatori devono avere le qualifiche tecniche necessarie, ottenute in corsi di formazione organizzati secondo le stesse modalità vigenti per i campionatori ufficiali e confermate mediante esami ufficiali. Essi sono tenuti ad eseguire i campionamenti secondo i metodi vigenti a livello internazionale. c) I campionatori sono: i) persone fisiche indipendenti, ii) alle dipendenze di persone fisiche o giuridiche le cui attività non comprendono la produzione, la moltiplicazione o il commercio di sementi, o iii) alle dipendenze di persone fisiche o giuridiche le cui attività comprendono la produzione, la moltiplicazione, la trasformazione o il commercio di sementi. Nel caso di cui al punto iii) i campionatori possono eseguire campionamenti soltanto su partite di sementi prodotte per conto del loro datore di lavoro, salvo disposizione contraria convenuta tra il loro datore di lavoro, il richiedente la certificazione e l'autorità competente per la certificazione delle sementi. d) La loro prestazione per quanto riguarda il campionamento di sementi è soggetta a un'adeguata sorveglianza da parte dell'autorità competente in materia di certificazione. e) Nell'ambito della sorveglianza di cui alla lettera d) una percentuale delle partite di sementi per le quali è richiesta la certificazione ufficiale viene sottoposta a campionamento ai fini del controllo da parte di campionatori ufficiali. In linea di massima questa percentuale deve essere ripartita il più equamente possibile tra le persone fisiche e giuridiche che presentano le sementi per la certificazione, ma potrà anche essere diretta all'eliminazione di determinati dubbi. Tale percentuale ammonta almeno al 5%. Gli Stati membri confrontano i campioni di sementi prelevati ufficialmente con quelli della stessa partita prelevati sotto sorveglianza ufficiale. f) Gli Stati membri stabiliscono le norme in materia di sanzioni comminabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali, adottate ai sensi della presente direttiva, che disciplinano l'esame sotto sorveglianza ufficiale. Le sanzioni previste debbono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Esse possono comprendere il ritiro dell'autorizzazione di cui alla lettera a) ai campionatori ufficiali di sementi giudicati colpevoli di aver violato, per negligenza o deliberatamente, le norme che disciplinano i controlli ufficiali. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora sia accertata una siffatta violazione, la certificazione della semente controllata sia annullata, a meno che possa essere dimostrato che la semente soddisfa comunque tutte le condizioni pertinenti. 1ter. Ulteriori misure applicabili alla pratica del campionamento di sementi sotto sorveglianza ufficiale possono essere adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2." 5. All'articolo 19, il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente: "3. Gli Stati membri prescrivono inoltre che le sementi di piante oleaginose e da fibra debbano, a richiesta, essere certificate ufficialmente se: a) provengono direttamente: i) da sementi di base o da sementi certificate di prima riproduzione ufficialmente certificate in uno o più Stati membri o in un paese terzo cui sia stata concessa l'equivalenza ai sensi 20, paragrafo 1, lettera b), o ii) dall'ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in un paese terzo di cui al punto i); b) sono state sottoposte sul campo di produzione ad un'ispezione che soddisfi le condizioni previste in una decisione di equivalenza ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera a), per la categoria interessata; c) è stato constatato, al momento di un esame ufficiale, che sono state soddisfatte le condizioni previste all'allegato II per la stessa categoria." 6. All'articolo 20, paragrafo 1, il testo della lettera b) è sostituito dal seguente: "b) che sementi di piante oleaginose e da fibra raccolte in un paese terzo e che offrano le stesse garanzie quanto alle loro caratteristiche nonché alle disposizioni adottate per il loro esame, per assicurarne l'identità, per il contrassegno e per il controllo, sono per questi aspetti equivalenti alle sementi raccolte all'interno della Comunità e conformi alle disposizioni della presente direttiva." Articolo 5 All'articolo 4 della decisione 98/320/CE la data "31 luglio 2004" è sostituita dalla data "31 marzo 2005". Articolo 6 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 marzo 2005. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva. Articolo 7 La presente direttiva entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Articolo 8 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il Per il Consiglio Il Presidente