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Document 52004AR0239

    Parere del Comitato delle regioni in merito al Libro verde relativo ai partenariati pubblico-privati ed al diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni

    GU C 71 del 22.3.2005, p. 19–21 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    22.3.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 71/19


    Parere del Comitato delle regioni in merito al Libro verde relativo ai partenariati pubblico-privati ed al diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni

    (2005/C 71/05)

    IL COMITATO DELLE REGIONI,

    visto il Libro verde relativo ai partenariati pubblico-privato ed al diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni (COM(2004) 327 def.),

    vista la decisione della Commissione, in data 30 aprile 2004, di consultarlo sull'argomento a norma dell'art. 265, primo comma, del Trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la decisione del proprio Presidente, in data 26 maggio 2004, di incaricare la commissione Politica economica e sociale di elaborare un parere sull'argomento,

    visto il proprio parere in merito alla «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, di servizi e di lavori» ed alla «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua, di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto» (COM(2000) 275 def. - 2000/0115 (COD) e COM(2000) 276 def. - 2000/0117 (COD) - CdR 312/2000 fin) (1),

    visto il proprio parere in merito al Libro verde sui servizi di interesse generale (COM(2003) 270 def. - CdR 149/2003 fin) (2),

    visto il proprio parere in merito alla «Valutazione di medio periodo della strategia di Lisbona», alla «Comunicazione della Commissione che rafforza l'attuazione della strategia europea per l'occupazione», alla «Proposta di decisione del Consiglio concernente gli orientamenti per le politiche dell'occupazione degli Stati membri» e alla «Raccomandazione per una raccomandazione del Consiglio concernente l'attuazione delle politiche dell'occupazione degli Stati membri» (COM(2004) 239 def. – CdR 152/2004 fin),

    visto il proprio progetto di parere (CdR 239/2004 riv. 1), adottato il 4 ottobre 2004 dalla commissione Politica economica e sociale (relatrice: SEGERSTEN LARSSON, presidente della giunta provinciale di Värmland (SE/PPE)),

    ha adottato il seguente parere in data 17 novembre 2004, nel corso della 57a sessione plenaria.

    1.   Osservazioni del Comitato delle regioni

    IL COMITATO DELLE REGIONI

    1.1

    accoglie con favore il Libro verde relativo ai partenariati pubblico-privato ed al diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni, dato che nell'Unione europea la cooperazione fra, da un lato, le regioni e i comuni e, dall'altro, il mondo delle imprese è diventata sempre più importante. La problematica della crescita, della coesione e della concorrenza può essere ricollegata ad uno degli aspetti più importanti della Strategia di Lisbona: il miglioramento del contesto generale per assicurare l'agevole funzionamento del mercato interno. Al tempo stesso il Comitato desidera far presenti le notevoli differenze riscontrabili fra gli Stati membri e fra i vari ambiti di attività per quanto riguarda le forme di cooperazione e la loro portata;

    1.2

    rileva che il Libro verde non contiene alcuna proposta concreta. Esso è però destinato a indicare la misura in cui le regole della Comunità sono applicabili alla fase di selezione del partner privato e alla fase successiva (allo scopo d'individuare eventuali fattori d'incertezza), come pure ad analizzare in quale misura il quadro comunitario si presti alle esigenze e alle peculiarità dei partenariati pubblico-privato (PPP). Il Libro verde solleva anche tutta una serie di quesiti: è presumibile che le risposte che essi riceveranno si riveleranno molto importanti per le attività future della Commissione;

    1.3

    ritiene che il partenariato pubblico-privato non possa essere visto come una questione puramente tecnica e giuridica, bensì vada ampliato e chiarito da un punto di vista politico;

    1.4

    confida che tutti i problemiinerenti ai partenariati, agli appalti e ai servizi d'interesse generale vengano affrontati con un approccio globale;

    1.5

    è convinto che gli enti regionali e locali, ossia il livello di governo più vicino ai cittadini, siano i più idonei a decidere se erogare direttamente i servizi, oppure appaltarli a terzi, o ancora gestirli in collaborazione con terzi. Il Comitato sottolinea il ruolo cruciale delle assemblee politiche nel valutare chi debba gestire servizi che beneficiano di un finanziamento pubblico;

    1.6

    giudica che gli enti locali e regionali siano spesso anche i soggetti più idonei a valutare in qual modo i servizi vadano finanziati;

    1.7

    richiama l'attenzione sui diversi ruoli svolti dalle regioni e dai comuni: infatti, oltre all'organizzazione, alla direzione e al monitoraggio, essi provvedono anche all'erogazione diretta dei servizi;

    1.8

    non ritiene che i partenariati costituiscano una panacea: occorre infatti valutare il potenziale valore aggiunto di ciascun progetto;

    1.9

    conviene con l'affermazione, contenuta nel Libro verde, secondo cui il partner pubblico dev'essere in grado di definire gli obiettivi in termini di pubblico interesse, qualità dei servizi erogati e politica dei prezzi, e che esso deve anche assumersi la responsabilità di verificare l'effettivo raggiungimento di tali obiettivi.

    Sviluppo del partenariato pubblico-privato

    IL COMITATO DELLE REGIONI

    1.10

    constata che attualmente la nozione di «partenariato» riceve un'interpretazione assai più ampia di quella che aveva all'origine;

    1.11

    propone che in avvenire la nozione di «partenariato pubblico-privato» riceva un'interpretazione più restrittiva e implichi relazioni di una certa durata, l'assunzione di rischi in comune e un notevole impegno economico;

    1.12

    giudica quindi estremamente importante definire meglio il concetto di partenariato pubblico-privato per lanciare un dibattito sull'eventuale proseguimento delle iniziative comunitarie;

    1.13

    rileva che, generalmente, il partenariato/la cooperazione sono spesso intesi come un fenomeno più vasto di un semplice partenariato pubblico-privato. Gli enti regionali e comunali cooperano anche con altri soggetti, che possono essere altri enti regionali e locali, università, organizzazioni sindacali, comunità religiose, associazioni, gruppi d'interesse, organizzazioni di volontariato o privati. È anche possibile che in avvenire questi partner assumano maggiore importanza;

    1.14

    rileva che i termini «partenariato», «partenariato pubblico-privato» ovvero «partenariato pubblico-privato contrattuale» vengono talvolta usati anche per indicare forme tradizionali di appalti in cui le parti ricercano una più stretta collaborazione e una condivisione delle responsabilità;

    1.15

    ritiene che una più stretta cooperazione sia importante anche nelle procedure tradizionali di appalto, in particolare nella fase di realizzazione;

    1.16

    fa presente che, in fin dei conti, anche nel caso di partenariato con responsabilità condivisa oppure di partenariato pubblico-privato di tipo istituzionalizzato la responsabilità maggiore ricade spesso sull'ente pubblico. Il valore aggiunto è generato dall'assunzione di maggiori responsabilità da parte del settore privato, come anche dal finanziamento comune, da idee nuove, nuovi metodi di lavoro e dall'instaurarsi di rapporti di lunga durata;

    1.17

    richiama l'attenzione sui molteplici controlli che i soggetti pubblici in generale esercitano già ora nel contesto dell'erogazione di servizi di interesse economico generale e nel caso dei partenariati. Non va dimenticato che le decisioni economiche e politiche sono soggette a una reiterata procedura democratica di votazione e quindi a controlli ex ante oltre che al vaglio di organi di controllo, il che garantisce un'appropriata pubblicità.

    2.   Le raccomandazioni del Comitato delle regioni

    IL COMITATO DELLE REGIONI

    2.1

    sottolinea che i principi sanciti dal Trattato sull'Unione europea, ad esempio la trasparenza, le pari opportunità, la proporzionalità e il reciproco riconoscimento, devono ispirare tutte le varie forme di partenariato;

    2.2

    non giudica opportuno, ora come ora, introdurre alcuna legislazione specifica della Comunità sui partenariati, in quanto la nozione di «partenariato» non è stata definita con precisione. Il Comitato non ritiene neppure che i partenariati pubblico-privati possano essere introdotti nella direttiva sugli appalti, dato che essa non incita a sufficienza all'iniziativa, all'assunzione di rischi e alla flessibilità. Il quadro normativo non è abbastanza flessibile: in effetti, i partenariati comportano un ruolo più attivo per i partner di quanto non ci si possa attendere da un semplice fornitore tradizionale. Per quanto la Commissione abbia in parte tenuto conto dei precedenti pareri del CdR, le soluzioni previste appaiono inadeguate;

    2.3

    evidenzia il ruolo fondamentaledegli enti locali e regionali per quanto riguarda la definizione, l'organizzazione, il finanziamento e il monitoraggio dei servizi d'interesse generale;

    2.4

    ritiene che, in relazione all'obbligo che loro incombe di garantire l'accesso ai servizi d'interesse generale, i pubblici poteri debbano poter avere la facoltà di scegliere e sperimentare liberamente modelli diversi, fermo restando il rispetto di principi come la trasparenza, la parità di trattamento, la proporzionalità e il reciproco riconoscimento;

    2.5

    ritiene che, grazie alla loro prossimità ai cittadini, gli enti locali e regionali siano i più idonei a decidere il tipo, la forma e la qualità dei servizi. Le regole democratiche, cui i soggetti pubblici debbono ottemperare per prendere le corrispondenti decisioni, garantiscono anche un controllo e una trasparenza adeguati;

    2.6

    giudica importante riaffermare che questi enti devono essere liberi di decidere se erogare direttamente i servizi, appaltarli a terzi oppure erogarli in collaborazione con altri soggetti;

    2.7

    sottolinea la necessità che gli enti locali e regionali possano sviluppare forme diverse di cooperazione operando individualmente e in modo flessibile;

    2.8

    evidenzia l'importanza di concentrarsi maggiormente sui cittadini, in quanto destinatari dei servizi;

    2.9

    ricorda, come già affermato nel proprio parere in merito alla «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, di servizi e di lavori», che i progetti di partenariati pubblico-privati devono essere flessibili e accessibili a tutti. In tale documento aveva anche sottolineato l'importanza di un ampio dialogo tra gli organismi aggiudicatori e gli offerenti in tutto il processo della gara d'appalto;

    2.10

    ribadisce, come già osservatonel suddetto parere, che «occorre stabilire che gli appalti concessi dagli enti locali e regionali attraverso i loro enti giuridici autonomi non rientrano nel campo d'azione delle direttive e devono essere considerati un'attività portata avanti e gestita per conto proprio»;

    2.11

    accoglie con favore la dichiarazione contenuta nel Libro verde, in base alla quale «il diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni non si esprime riguardo all'opzione degli Stati membri se garantire un servizio pubblico attraverso i propri stessi servizi o se affidarli invece ad un terzo»;

    2.12

    osserva che molti Stati membri stanno sviluppando un tipo di partenariato nel quale è il cittadino stesso a decidere chi dovrà fornire il servizio. Il ruolo dell'autorità pubblica consiste allora nel garantire ai cittadini un livello di qualità minimo e nell'assicurarsi che le imprese siano serie. Le attuali norme relative agli appalti non tengono conto di queste situazioni in cui il cittadino è un importante attore che prende la decisione finale su chi deve fornire il servizio;

    2.13

    per il momento non può prendere posizione sull'opportunità o meno di introdurre regole comunitarie sulle concessioni di servizi, perché non è stata ancora definita la nozione di «partenariato». Il Comitato ritiene che le concessioni di servizi non debbano rientrare nella direttiva comunitaria sugli appalti, in quanto le concessioni richiedono una procedura più flessibile rispetto a questi ultimi;

    2.14

    constata che l'attuale legislazione sugli appalti pubblici è tuttora complessa e non incoraggia né la flessibilità né le idee innovative;

    2.15

    ritieneche la decisione di trasferire una società dal settore pubblico a quello privato sia una decisione di politica economica e di conseguenza di esclusiva competenza degli Stati membri;

    2.16

    auspica che prima di proporre altre misure si faccia tesoro dell'esperienza resa possibile dal dialogo competitivo. Il Comitato desidera altresì ricordare che, nel suo parere in merito alla direttiva sugli appalti, ha espresso riserve su questo tipo di appalto pubblico e ha raccomandato di utilizzare invece maggiormente la procedura negoziata;

    2.17

    invita la Commissione a chiarire la situazione giuridica alla luce del caso Teckal, che è stato interpretato in modo diverso negli Stati membri. Il Comitato ritiene che le attività svolte da un'impresa statale non debbano essere disciplinate dalla legislazione comunitaria sugli appalti, dato che si tratta di attività controllate dallo Stato ed equivalenti ad operazioni interne. Inoltre la maggior parte del lavoro viene svolta di concerto con le autorità pubbliche proprietarie dell'impresa;

    2.18

    desidera sottolineare l'importanza di un consenso politico a livello regionale e locale quando si stipulano contratti a lungo termine;

    2.19

    sottolinea la necessità di prendere in considerazione non solo gli imperativi della concorrenza, ma anche le esigenze della democrazia, tenendo conto degli interessi dei cittadini;

    2.20

    chiede di potersi esprimere nuovamente su questo tema, una volta che sarà stata definita la nozione di «partenariato»;

    2.21

    desidera infine porre una serie di quesiti:

    come salvaguardare l'elemento democratico nei progetti di partenariato e negli appalti pubblici?

    Che possibilità hanno i cittadini di assumere una responsabilità politica?

    Qual è il margine d'azione sul piano economico nei contratti a lungo termine?

    Come garantire la libertà d'azione sul piano politico?

    In qual modo si tiene conto dell'evoluzione delle esigenze e delle circostanze nei contratti a lungo termine?

    Come verrà garantita ai cittadini la trasparenza delle operazioni?

    Vi è una qualche garanzia che le autorità saranno in grado di gestire, monitorare e garantire servizi di elevata qualità per i cittadini?

    Qual è l'impatto e qual è l'importanza dei fondi strutturali per lo sviluppo dei partenariati pubblico-privati?

    Bruxelles, 17 novembre 2004.

    Il Presidente

    del Comitato delle regioni

    Peter STRAUB


    (1)  GU C 144 del 16.5.2001, pag. 23.

    (2)  GU C 73 del 23.3.2004, pag. 7.


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