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Document 52004AB0019

    Parere della Banca centrale europea, del 24 maggio 2004, su richiesta del Consiglio dell'Unione europea in merito a una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il Regolamento del Consiglio (CE) n. 1165/98 relativo alle statistiche congiunturali (COM(2003) 823 definitivo) (CON/2004/19)

    GU C 158 del 15.6.2004, p. 3–4 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    15.6.2004   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 158/3


    PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

    del 24 maggio 2004

    su richiesta del Consiglio dell'Unione europea in merito a una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il Regolamento del Consiglio (CE) n. 1165/98 relativo alle statistiche congiunturali

    (COM(2003) 823 definitivo)

    (CON/2004/19)

    (2004/C 158/03)

    1.

    Il 30 aprile 2004, la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Consiglio dell'Unione europea una richiesta di parere in merito ad una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il Regolamento del Consiglio (CE) n. 1165/98 relativo alle statistiche congiunturali (in seguito «regolamento proposto»).

    2.

    La BCE è competente a formulare un parere in virtù dell'articolo 105, paragrafo 4, primo trattino, del trattato che istituisce la Comunità europea. In conformità del primo periodo dell'articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.

    3.

    L'obiettivo del regolamento proposto è di rendere migliori le statistiche congiunturali delle imprese dell'Unione europea (UE). In particolare, il regolamento proposto richiede la produzione di un indice dei prezzi all'importazione per i prodotti industriali e di un indice dei prezzi alla produzione nel settore dei servizi. Esso richiede inoltre che taluni indicatori economici di rilievo siano elaborati con una maggiore frequenza e siano trasmessi a scadenze ridotte.

    A.

    Considerazioni di carattere generale

    4.

    La BCE ha specificato quali sono le statistiche congiunturali necessarie per la conduzione della politica monetaria (1). Il regolamento proposto deriva dal piano d'azione relativo alle esigenze statistiche dell'Unione economica e monetaria (UEM) (in seguito «Piano d'azione UEM») messo a punto, su richiesta del Consiglio Ecofin, dalla Commissione europea (Eurostat) in stretta collaborazione con la BCE. Il piano d'azione UEM ha richiamato l'attenzione sulla necessità di migliorare le statistiche coperte dal Regolamento (CE) n. 1165/98. Il regolamento proposto è anche importante alla luce dei principali indicatori economici europei (PIEE), adottati dal Consiglio Ecofin il 18 febbraio 2003 e comprendenti otto indicatori, contenuti nel regolamento proposto. La BCE accoglie con favore l'attuale «gentlemen's agreement» concluso tra gli istituti statistici nazionali e l'Eurostat, diretto ad assicurare che i PIEE contenuti nel regolamento proposto siano pubblicati in linea con gli obiettivi dei PIEE, a prescindere dalla data di adozione del regolamento proposto.

    5.

    La BCE sostiene con convinzione il regolamento proposto che include indicatori della massima importanza per la valutazione del ciclo economico e per la conduzione della politica monetaria. Esso rappresenta inoltre un passo avanti importante verso l'istituzione di statistiche essenziali, mensili e trimestrali, per il settore dei servizi, relative al fatturato e ai prezzi alla produzione. Il regolamento proposto riflette le proposte congiunte del febbraio 2003 del Comitato del programma statistico e del Comitato per le statistiche monetarie, finanziarie e di bilancia dei pagamenti.

    6.

    La BCE accoglie con particolare favore la maggiore frequenza e i termini per la trasmissione più ravvicinati previsti per molti indicatori. Ai fini della valutazione della situazione economica da parte della BCE, sono più importanti indicatori tempestivi aggregati rispetto a disaggregazioni dettagliate.

    7.

    La BCE è anche a favore dell'introduzione nel regolamento proposto della disaggregazione per origine di nuovi ordinativi e prezzi, vale a dire, provenienti dall'interno o dall'esterno dell'area dell'euro. Essi sono necessari alla BCE al fine di consentire una distinzione tra gli sviluppi economici dell'area dell'euro o ad essa esterni. La BCE concorda con il fatto che tale disaggregazione possa solo essere effettuata dagli Stati membri che hanno adottato l'euro. Tuttavia, è importante che gli Stati membri che adottano l'euro in futuro siano anche in grado di fornire, per quel momento, serie storiche sufficientemente lunghe.

    8.

    La BCE si rallegra dell'opzione prevista nel regolamento proposto, di elaborare alcuni indicatori dell'area dell'euro attraverso i così detti «programmi di campionamento europei». Alla luce delle limitate risorse a disposizione e della necessità di stabilire delle priorità, ciò contribuisce a migliorare le statistiche dell'area dell'euro e, allo stesso tempo, può ridurre le risorse necessarie a livello nazionale. Per lo stesso motivo, la BCE appoggia il fatto che il regolamento proposto riduca in maniera significativa gli obblighi di trasmissione per i piccoli paesi della UE, consentendo loro di concentrarsi sull'elaborazione degli aggregati principali.

    9.

    Ulteriori sforzi sono necessari per migliorare la comparabilità delle statistiche esistenti coperte dal Regolamento (CE) n. 1165/98. Nonostante sia stato fatto già molto dal 1997, vi sono ancora dei fattori che impediscono la realizzazione di aggregati dell'area dell'euro di qualità e la realizzazione di una comparabilità dei dati nazionali (quali le diverse prassi nazionali per quanto riguarda i giorni lavorativi e la destagionalizzazione e per le revisioni).

    B.

    Considerazioni di carattere specifico

    10.

    La BCE è a favore del fatto che la nuova variabile dei prezzi all'importazione (allegato, parte A) sia elaborata a partire dal 2005 e concorda con i termini previsti per la sua trasmissione. Tale variabile fornisce ulteriori importanti informazioni per l'analisi dei prezzi dell'area dell'euro. La BCE necessita di tale variabile al fine di determinare i prezzi delle importazioni nel settore industriale dell'area dell'euro nel suo insieme, provenienti dal di fuori dell'area dell'euro.

    11.

    Per quanto riguarda i dati sull'impiego, le ore di lavoro e le retribuzioni lorde, il regolamento proposto richiede dati trimestrali aventi un termine di trasmissione di tre mesi (due mesi per l'impiego). Dal punto di vista della BCE, tale frequenza trimestrale in combinazione con i lunghi termini di trasmissione non è soddisfacente. Per quanto riguarda gli aggregati principali dell'area dell'euro, tali dati dovrebbero essere resi disponibili a cadenza mensile e con termini di trasmissione di massimo un mese.

    12.

    La BCE è lieta di rilevare la riduzione dei termini di trasmissione e lo spostamento della frequenza da trimestrale a mensile per le statistiche di produzione nel settore della costruzione (allegato, parte B).

    13.

    La BCE accoglie con favore il previsto studio di fattibilità di una variabile sui prezzi alla produzione nella costruzione. Tale variabile dovrebbe essere complementare all'attuale variabile relativa ai costi di costruzione — che è un indice dei prezzi dei mezzi di produzione — dal momento che l'indice dei prezzi alla produzione è più adatto all'analisi dei prezzi.

    14.

    La BCE è a favore dei miglioramenti di rilievo previsti per le statistiche nel settore dei servizi, in particolare dell'introduzione di un indice dei prezzi alla produzione. Tale indice fornirà una componente di valore per l'analisi dei prezzi nell'area dell'euro e contribuirà a migliorare la qualità delle stime di crescita nei conti nazionali. Visto che il termine per gli obiettivi di pubblicazione dei PIEE, per l'indice dei prezzi alla produzione, non è superiore a due mesi decorrenti dal trimestre di segnalazione, la BCE suggerisce di allineare i termini per la trasmissione richiesti nel regolamento proposto (tre mesi) all'obiettivo di pubblicazione dei PIEE più appropriato. Inoltre, il regolamento proposto stabilisce una data entro la quale è possibile modificare la lista delle attività coperte dalle statistiche sui prezzi alla produzione. Tale restrizione potrebbe rivelarsi controproduttiva dal momento che statistiche del tutto nuove sono in fase di sviluppo. La copertura di statistiche nel settore dei servizi relative ai prezzi alla produzione dovrebbe essere modificata laddove necessario, in conformità dei mutevoli requisiti di informazione. La BCE suggerisce quindi la cancellazione delle scadenze.

    15.

    Per quanto riguarda la variabile sul fatturato nel settore dei servizi, si apprezza che il regolamento proposto accorci i termini di trasmissione da tre a due mesi. La BCE accoglie con favore altresì i previsti studi di fattibilità sull'elaborazione a frequenza mensile di variabili sul fatturato nel settore dei servizi.

    Fatto a Francoforte sul Meno, il 24 maggio 2004.

    Il Presidente della BCE

    Jean-Claude TRICHET


    (1)  Requisiti nel campo delle statistiche economiche generali, Banca centrale europea, agosto 2000. Si veda anche il parere dell'Istituto monetario europeo su una proposta di regolamento del Consiglio relativo alle statistiche congiunturali (CON/97/19).


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