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Document 52003PC0741

    Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas

    /* COM/2003/0741 def. - COD 2003/0302 */


    IT

    COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

    Bruxelles, 10.12.2003

    COM(2003) 741 definitivo

    2003/0302 (COD)

     

    Proposta di

    REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas

    (presentata dalla Commissione)

    RELAZIONE

    1. Introduzione e antefatto

    Il 26 giugno 2003 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato la direttiva 2003/55/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE. Mentre la prima direttiva relativa al mercato interno (98/30/CE) aveva avviato, con qualche incertezza, la creazione del mercato interno del gas, la seconda direttiva apporterà invece le modifiche strutturali necessarie al quadro normativo per superare i restanti ostacoli al completamento del mercato interno.

    In particolare, la seconda direttiva sul mercato interno del gas prevede quanto segue:

    ·il diritto per tutti i clienti non civili di poter scegliere liberamente il loro fornitore di gas entro il 1° luglio 2004, misura che sarà poi estesa a tutti i clienti entro il 1° luglio 2007;

    ·l'accesso di terzi alle reti di trasporto e distribuzione in base a tariffe pubblicate e regolamentate;

    ·l'istituzione in ogni Stato membro di un'autorità di regolamentazione dotata di un numero minimo comune di competenze;

    ·la separazione legale delle imprese di trasporto e distribuzione di piccole e medie dimensioni;

    ·l'accesso a infrastrutture di stoccaggio su base negoziata o regolamentata.

    La direttiva determinerà pertanto le riforme strutturali fondamentali necessarie per sviluppare il mercato interno del gas. Tuttavia, senza ulteriori misure dettagliate riguardanti le modalità di gestione dei sistemi di trasporto, è improbabile che la Comunità consegua gli obiettivi che si è posta.

    2. Giustificazione del regolamento

    L'idea di integrare le direttive sul mercato interno dell'energia con un regolamento che stabilisca i principi fondamentali e le misure di attuazione su determinati aspetti fondamentali ritenuti necessari per il buon funzionamento del mercato interno dell'energia è già stato riconosciuto dal Consiglio, che ha adottato il regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica. Detto regolamento prevede strutture tariffarie comuni (incluse tariffe per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica), la comunicazione di informazioni sulle capacità di interconnessione e principi generali di gestione della congestione.

    Tenendo conto delle differenze fra l'energia elettrica e il gas, anche per il mercato interno del gas sono necessarie norme di principio e misure di attuazione. La Commissione, gli Stati membri, le autorità nazionali di regolamentazione, l'industria del gas e gli utenti della rete hanno riconosciuto questa necessità. Di conseguenza, già nel febbraio del 2002, in occasione della quinta riunione del forum dei regolatori europei per il gas (European Gas Regulatory Forum), che si riunisce a Madrid due volte all'anno, è stata adottata una serie di orientamenti (di solito definiti “Orientamenti per le buone pratiche in relazione all'accesso di terzi", o "Guidelines for Good TPA Practice") che gli operatori del sistema di trasporto si sono impegnati a rispettare. Detti orientamenti, frutto di un accordo volontario, non erano vincolanti.

    Il forum, al quale partecipano rappresentanti delle autorità nazionali di regolamentazione, gli Stati membri, rappresentanti dei gestori e degli utenti della rete e i consumatori di gas, è presieduto dalla Commissione. Alle ultime riunioni hanno partecipato anche rappresentanti della Russia, nel contesto del dialogo sull'energia UE-Russia. Il forum intende definire in via consensuale norme tecniche riguardanti il completamento del mercato interno del gas.

    In una prima relazione presentata al forum nell'ottobre 2002, la Commissione ha illustrato alcuni passi avanti nell'applicazione dei primi orientamenti adottati nel febbraio 2002. Tuttavia, ha anche osservato quanto segue:

    ·inosservanza significativa degli orientamenti;

    ·un sensibile grado di incertezza circa la conformità con gli orientamenti;

    ·differenze notevoli nell'osservanza degli orientamenti e nelle condizioni di accesso in generale tra singoli gestori di sistema.

    Di conseguenza, la Commissione ha proposto al Forum di adottare una seconda serie di orientamenti più dettagliati ed estesi. Tra ottobre 2002 (sesta riunione) e settembre 2003 (settima riunione del Forum di Madrid) questa serie riveduta di orientamenti per le buone pratiche relative all'accesso di terzi (GGP2) è stata oggetto di intense e approfondite discussioni. Alla settimana riunione del Forum, i partecipanti hanno approvato la versione riveduta degli orientamenti.

    È importante notare che mentre la seconda relazione sull'osservanza della prima serie di orientamenti presentata alla settima riunione del Forum dei regolatori europei per il gas nel settembre 2003 indicava che la conformità con gli orientamenti era migliorata, persisteva in ogni caso un grado di non conformità elevato e inaccettabile. Di conseguenza, la parità di condizioni per l’accesso alle reti di trasporto è ancora lontana dall’essere raggiunta. Il modo nel quale le condizioni d’accesso sono concepite pre-determina il punto di partenza per lo sviluppo della concorrenza. Di conseguenza, uno sviluppo insufficiente e asimmetrico delle condizioni d’accesso è, allo stato attuale, a discapito del buon funzionamento del mercato interno europeo di gas naturale. L'applicazione della versione riveduta degli orientamenti (approvata nel settembre 2003) farà sì che le condizioni di accesso alla rete saranno compatibili con i requisiti necessari per il buon funzionamento di tale mercato interno del gas.

    Per queste ragioni, è evidente che il mercato interno del gas naturale può operare effettivamente a condizione che i criteri di accesso lungo la rete di un singolo mercato corrispondano a taluni criteri minimi sugli aspetti principali dell’accesso dei terzi. Tali criteri sono essenziali per assicurare la parità di condizioni e consentire ai nuovi entranti ed ai piccoli operatori di cogliere le opportunità di business. Le condizioni d’accesso alla rete non devono essere discriminatorie nei confronti di differenti livelli di utilizzatori, in quanto ciò potrebbe portare distorsioni della concorrenza e, in ogni caso, impedire ai consumatori di trarre parimenti i vantaggi di un mercato interno del gas naturale.

    Gli utilizzatori della rete che ne richiedono l’accesso, devono poter contare su un sufficiente livello di trasparenza necessario per svolgere le loro attività, in mancanza del quale non potrebbero sfruttare le opportunità di business emergenti dallo sviluppo di un mercato di breve e lungo termine. Una reale ed efficiente gestione delle procedure di congestione così come delle regole di base per un mercato secondario, potrebbero essere integrative rispetto a ciò e, inoltre, contribuire ad un uso efficiente della rete. Una serie di servizi – flessibili per durata e tempi d’inizio- continui e interrompibili a tariffe ragionevoli, insieme alla loro il più possibile ampia standardizzazione – rappresentano altresì un indispensabile pre-requisito per gli attori del mercato affinché colgano i potenziali benefici del mercato interno del gas naturale.

    Per stabilire dei meccanismi che promuovano il principio di non - discriminazione e la competizione sulla quale si basa sull’accesso dei terzi, sono necessarie, di conseguenza, condizioni di accesso alla rete basate sul principio dei costi di accesso e delle regole e dei costi di bilanciamento. Tali principi sono altresì cruciali per la creazione di un sufficiente livello di parità di condizioni di tutti i partecipanti del mercato comune europeo del gas naturale e potranno agevolare l’ingresso di nuovi operatori. E’ importante ancora rilevare come tutti gli azionisti partecipanti al Forum di Madrid hanno accettato il complesso di regole contenute nella versione riveduta degli orientamenti per le buone pratiche concernenti, l’accesso dei terzi, che ottemperano pienamente con tali requisiti sulle condizioni di accesso dei terzi alla rete.

    È pertanto necessario assicurare che i nuovi orientamenti siano pienamente applicati da tutti i gestori dei sistemi di trasporto. I responsabili delle associazioni che rappresentano gli utenti della rete al settimo Forum dei regolatori europei per il gas hanno chiesto alla Commissione di provvedere alla corretta applicazione degli orientamenti onde garantire il massimo livello possibile di conformità alla normativa comunitaria. Le norme di principio e di dettaglio contenute negli orientamenti devono pertanto costituire la base di un nuovo regolamento relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas. Detto regolamento deve essere equivalente e identico dal punto di vista procedurale al regolamento relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica.

    3. Aspetti procedurali

    Come l'analogo regolamento relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica, il presente regolamento deve stabilire una serie di principi fondamentali che tutti i soggetti dovranno rispettare. Le modalità dettagliate di applicazione sono contenute negli orientamenti allegati al regolamento, che possono essere modificati tramite una procedura di comitato prevista agli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE 1 del Consiglio, generalmente nota come procedura di regolamentazione.

    Al riguardo è importante sottolineare che il regolamento deve essere uno strumento che permette di sviluppare e arricchire questi orientamenti. Per esempio, come riconosciuto nella riunione del Forum dei regolatori europei per il gas tenutasi nel settembre 2003, ora deve essere svolto un lavoro approfondito sul tema delle regole di gestione della congestione contrattuale (“use it or lose it”). La procedura di regolamentazione prevede tale meccanismo.

    Tuttavia, l'approccio del Forum, basato su decisioni consensuali, nel contesto di questa procedura deve essere mantenuto. Il Forum deve restare la piattaforma per l'elaborazione di orientamenti nuovi o la revisione di quelli vigenti. È quindi opportuno dare riconoscimento giuridico al Forum nell'ambito del presente regolamento e assegnargli un formale ruolo consultivo nell'elaborazione e nella discussione degli orientamenti.

    Anche le autorità nazionali di regolamentazione svolgono un ruolo vitale nell'elaborazione degli orientamenti. Oltre al ruolo guida che svolgono in seno al Forum, è opportuno che il nuovo gruppo dei regolatori europei per il gas e l'elettricità, istituito con decisione 2003/796/CE della Commissione, dell'11 novembre 2003 2 , svolga anche un formale ruolo consultivo nell'elaborazione degli orientamenti.

    4. Temi trattati

    La seconda serie degli orientamenti per le buone pratiche relative all'accesso di terzi, approvata da tutti i partecipanti alla settima riunione del Forum dei regolatori europei per il gas nel settembre 2003, riguarda i seguenti aspetti:

    ·i criteri di determinazione dei diritti di accesso alla rete, per assicurare che tengano pienamente conto della necessità dell'integrità del sistema e riflettano effettivamente i costi sostenuti;

    ·un numero minimo comune di servizi per l'accesso di terzi, con particolare riferimento, per esempio, alla durata dei contratti di trasporto offerti e ai contratti su base interrompibile;

    ·regole comuni riguardanti la congestione contrattuale delle reti che creino un equilibrio tra la necessità di liberare la capacità non utilizzata e il diritto dei titolari della capacità di usarla quando necessario;

    ·informazioni, in particolare sui requisiti tecnici e sulla capacità disponibile;

    ·regole che assicurino che i gestori del sistema di trasporto attuino sistemi di bilanciamento compatibili con il mercato interno;

    ·requisiti comuni di base riguardanti lo scambio di diritti primari di capacità.

    Di conseguenza, le disposizioni di applicazione obbligatoria del presente regolamento stabiliscono i seguenti principi fondamentali:

    ·oneri da applicare per l'accesso alle reti;

    ·servizi di accesso per i terzi;

    ·piano di assegnazione della capacità e procedure di gestione della congestione;

    ·obblighi di trasparenza;

    ·bilanciamento e oneri di bilanciamento;

    ·mercati secondari.

    Gli orientamenti allegati al presente regolamento contengono regole per l'applicazione di questi principi. Come già menzionato, una procedura di comitato - previa consultazione del Forum dei regolatori europei per il gas e del gruppo dei regolatori europei per il gas e l'elettricità - assicurerà l'aggiornamento degli orientamenti in risposta alle esigenze del mercato.

    2003/0302 (COD)

    Proposta di

    REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas

    (testo rilevante ai fini del SEE)

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

    vista la proposta della Commissione 3 ,

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 4 ,

    visto il parere del Comitato delle regioni 5 ,

    deliberando in conformità con la procedura di cui all'articolo 251 del trattato 6 ,

    considerando quanto segue:

    (1)La direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE 7 ha fornito un contributo importante all'istituzione di un mercato interno del gas. È ora necessario apportare cambiamenti strutturali al quadro normativo per superare i restanti ostacoli al completamento del mercato interno. Sono necessarie ulteriori norme di natura tecnica, in particolare in materia di principi tariffari, trasparenza, gestione della congestione e bilanciamento.

    (2)L'esperienza maturata nell'attuazione e nel monitoraggio dei primi orientamenti per le buone pratiche adottati dal Forum dei regolatori europei per il gas nel 2002, dimostra che per assicurare la piena applicazione di queste norme in tutti gli Stati membri e fornire a livello pratico una garanzia minima di pari opportunità di accesso al mercato è necessario provvedere a renderli giuridicamente obbligatori.

    (3)Un secondo gruppo di norme comuni, la seconda serie di orientamenti per le buone pratiche, è stata adottata alla riunione del Forum il 24 e 25 settembre 2003. Il presente regolamento deve pertanto stabilire, in base a questi nuovi orientamenti, i principi e le norme fondamentali riguardati l'accesso alla rete e i servizi di accesso per i terzi, la gestione della congestione, la trasparenza, il bilanciamento e lo scambio di diritti di capacità.

    (4)È necessario specificare i criteri con cui vengono determinati i diritti per l'accesso alla rete, in modo da assicurare che rispettino pienamente il principio di non discriminazione e le esigenze di un mercato interno funzionante correttamente, tengano conto della necessità dell'integrità del sistema e rispecchino i costi effettivamente sostenuti.

    (5)È necessario un numero minimo comune di servizi di accesso per i terzi, riguardanti in particolare, per esempio, la durata dei contratti di trasporto offerti e i contratti su base interrompibile, per fornire nella pratica uno standard minimo comune di accesso in tutta l'Unione europea e consentire di sfruttare i vantaggi derivanti da un mercato interno del gas funzionante correttamente.

    (6)La gestione della congestione contrattuale delle reti è un fattore importante per il completamento del mercato interno del gas. È necessario sviluppare norme comuni che concilino la necessità di liberare le capacità non utilizzate conformemente al principio "use it or lose it" (che prevede la perdita della capacità se quest'ultima non viene usata) con il diritto dei detentori della capacità di usarla quando necessario, aumentando allo stesso tempo anche la liquidità della capacità.

    (7)Benché attualmente nella Comunità la congestione fisica delle reti rappresenti solo raramente un problema, la situazione può cambiare in futuro. È quindi importante stabilire il principio fondamentale dell'assegnazione di capacità congestionata in simili circostanze.

    (8)Per ottenere un accesso effettivo alle reti del gas, gli utenti della rete necessitano in particolare di informazioni sui requisiti tecnici e sulla capacità disponibile per poter sfruttare le possibilità commerciali che si sviluppano nel quadro del mercato interno. Per soddisfare questi obblighi di trasparenza sono necessarie norme minime comuni.

    (9)I sistemi di bilanciamento per il gas non discriminatori e trasparenti, gestiti dai gestori del sistema di trasporto, sono strumenti importanti, soprattutto per i nuovi soggetti che entrano sul mercato che possono incontrare maggiori difficoltà a bilanciare il loro portafoglio generale di vendite rispetto alle società già stabilite in un determinato mercato. È quindi necessario fissare norme che assicurino che i gestori del sistema di trasporto usino questi strumenti in modo compatibile con condizioni di accesso alla rete non discriminatorie, trasparenti ed effettive.

    (10)Lo scambio di diritti primari di capacità è importante per sviluppare un mercato concorrenziale e creare liquidità. Il presente regolamento deve pertanto stabilire le regole fondamentali in materia.

    (11)Le autorità nazionali di regolamentazione devono assicurare l'osservanza delle norme contenute nel presente regolamento e degli orientamenti adottati in virtù di esso.

    (12)Negli orientamenti allegati al presente regolamento sono definite nel dettaglio regole specifiche per l'applicazione di questi principi, sulla base della seconda serie di orientamenti per le buone pratiche. Queste regole dovranno essere sviluppate nel corso del tempo ed essere attuate da successive norme relative a questioni quali l'attenuazione della congestione contrattuale. Il regolamento deve prevedere l'adozione di queste nuove regole in conformità con la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione 8 .

    (13)È opportuno che gli Stati membri e le competenti autorità nazionali siano tenuti a trasmettere alla Commissione le informazioni pertinenti. La Commissione considererà dette informazioni come riservate. Ove necessario, la Commissione deve avere la possibilità di chiedere le informazioni necessarie direttamente alle imprese interessate, a condizione che le competenti autorità nazionali ne siano informate.

    (14)Il presente regolamento e gli orientamenti adottati conformemente ad esso non incidono sull'applicazione della normativa comunitaria in materia di concorrenza.

    (15)L'obiettivo dell'azione prevista, istituire regole eque per le condizioni di accesso ai sistemi di trasporto del gas naturale, non può essere sufficientemente realizzato dagli Stati membri e può dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell'azione in questione, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può pertanto adottare misure in conformità con il principio di sussidiarietà, ai sensi dell'articolo 5 del trattato. Conformemente al principio di proporzionalità di cui all'articolo succitato, il presente regolamento non supera la misura necessaria per conseguire l'obiettivo dichiarato.

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1
    Oggetto e ambito di applicazione

    Il presente regolamento intende dettare norme eque per le condizioni di accesso ai sistemi di trasporto del gas naturale, tenendo conto delle caratteristiche specifiche dei mercati nazionali e regionali. A tal fine stabilisce i principi riguardanti i diritti di accesso alla rete, definisce i servizi necessari, armonizza l'assegnazione della capacità e la gestione della congestione, determina gli obblighi di trasparenza, gli oneri di bilanciamento e sbilancio e stabilisce la necessità di agevolare i mercati secondari per lo scambio di capacità.

    Articolo 2
    Definizioni

    1.Ai fini del presente regolamento e degli orientamenti da adottare sulla sua base valgono le seguenti definizioni:

    (1)“trasporto”: il trasporto di gas naturale finalizzato alla fornitura ai clienti, attraverso una rete di gasdotti ad alta pressione o una rete regionale di gasdotti, contenente principalmente gasdotti ad alta pressione, diversa da una rete di gasdotti di coltivazione ("gasdotti upstream"), ad esclusione della fornitura;

    (2)"contratto di trasporto": un contratto che il gestore del sistema di trasporto ha concluso con un utente della rete per l'esecuzione del trasporto;

    (3)“capacità”: il flusso massimo, espresso in metri cubi normali per unità di tempo o in unità di energia per unità di tempo, al quale l'utente del sistema ha diritto in conformità con le disposizioni del contratto di trasporto;

    (4)“gestione della congestione”: la gestione del portafoglio di capacità dell'impresa di trasporto per conseguire un uso ottimale e massimo della capacità tecnica e identificare tempestivamente i futuri punti di congestione e saturazione;

    (5)"mercato secondario": il mercato della capacità oggetto di scambi diverso dal mercato primario;

    (6)"programma di trasporto" (nomination): la comunicazione preliminare da parte dell'utente della rete all'impresa di trasporto del flusso effettivo che desidera effettuare immissioni nel sistema o prelievi da esso;

    (7)"nuovo programma di trasporto" (re-nomination): la comunicazione di una dichiarazione corretta;

    (8)"saldo residuo": il saldo fisico che assicura l'integrità del sistema nel periodo di bilanciamento;

    (9)"integrità del sistema": la situazione che caratterizza una rete o un'infrastruttura di trasporto in cui la pressione e la qualità del gas naturale restano entro i limiti minimi e massimi stabiliti dal gestore del sistema di trasporto, in modo da garantire il trasporto di gas naturale dal punto di vista tecnico;

    (10)“periodo di bilanciamento”: il periodo entro il quale il prelievo di una determinata quantità di gas naturale, espressa in unità di energia, deve essere compensato da ogni utente del sistema immettendo la stessa quantità di gas naturale nella rete di trasporto conformemente al contratto o al codice di rete;

    (11)"utenti della rete": un cliente di un gestore del sistema di trasporto che sottoscrive il relativo codice di rete o stipula contratti di trasporto con gestori del sistema di trasporto per il trasporto di gas; gli utenti della rete possono includere, senza che tuttavia questo elenco sia esaustivo, i clienti finali, i produttori, i fornitori, i commercianti e, a condizione che sia necessario per i gestori del sistema di trasporto svolgere le loro funzioni in relazione al trasporto, i gestori del sistema di trasporto;

    (12)"servizi interrompibili": i servizi offerti dal gestore del sistema di trasporto, basati sulla capacità interrompibile;

    (13)"capacità interrompibile": la capacità di trasporto del gas che può essere interrotta dal gestore del sistema di trasporto secondo le condizioni stipulate nel contratto di trasporto;

    (14)"servizi a lungo termine": i servizi offerti dal gestore del sistema di trasporto di durata pari o superiore a un anno;

    (15)"servizi a breve termine": i servizi offerti dal gestore del sistema di trasporto di durata inferiore a un anno;

    (16)"capacità continua": la capacità di trasporto di gas contrattualmente garantita dal gestore del sistema di trasporto;

    (17)"capacità tecnica": la capacità continua massima che il gestore del sistema di trasporto può offrire agli utenti della rete, tenendo conto dell'integrità del sistema e dei requisiti operativi della rete di trasporto;

    (18)"capacità contrattuale": la capacità che il gestore del sistema di trasporto ha assegnato a un utente della rete mediante un contratto di trasporto;

    (19)"capacità disponibile": la quota della capacità tecnica non assegnata e ancora disponibile per il sistema in un determinato momento;

    (20)“congestione contrattuale”: una situazione in cui il livello della domanda di capacità continua supera la capacità tecnica, ossia quando tutta la capacità tecnica è garantita ai sensi del contratto;

    (21)"mercato primario": il mercato della capacità scambiata direttamente dal gestore del sistema di trasporto;

    (22)"congestione fisica": una situazione in cui il livello della domanda di fornitura effettiva supera la capacità tecnica in un determinato momento;

    (23)"nuovi soggetti attivi sul mercato": imprese non ancora attive nel settore dell'approvvigionamento di gas nello Stato membro in questione e che sono considerate come operatori di piccole dimensioni o sono entrate sul mercato soltanto due anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e sono considerate come operatori di piccole dimensioni;

    (24)"operatore di piccole dimensioni": una società con una quota di mercato inferiore al 3% del mercato nazionale del gas nel quale opera.

    2.Sono di applicazione anche le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 2003/55/CE.

    Articolo 3
    Oneri per l'accesso alle reti

    1.Gli oneri applicati dai gestori del sistema di trasporto per l'accesso alle reti devono essere trasparenti, tenere conto della necessità di integrità del sistema e rispecchiano i costi effettivamente sostenuti, incluso il rendimento del capitale investito, prendendo in considerazione, ove opportuno, le analisi comparative internazionali delle tariffe, e devono essere applicati in modo non discriminatorio.

    Gli oneri facilitano lo scambio efficiente di gas e la concorrenza, evitando allo stesso tempo la compensazione incrociata tra utenti della rete.

    2.Gli oneri di accesso alla rete non devono limitare la liquidità del mercato o falsare gli scambi transfrontalieri tra sistemi di trasporto diversi.

    Articolo 4
    Servizi di accesso per i terzi

    1.I gestori del sistema di trasporto offrono servizi di accesso per i terzi a tutti gli utenti della rete alle stesse condizioni contrattuali, usando contratti tipo o un codice di rete comune.

    2.I gestori del sistema di trasporto forniscono servizi di accesso per i terzi sia garantiti che interrompibili. Il prezzo della capacità interrompibile riflette la probabilità di interruzione, salvo indicazione contraria stabilita dalle competenti autorità di regolamentazione.

    3.I gestori del sistema di trasporto offrono agli utenti della rete servizi a lungo e a breve termine.

    4.I contratti di trasporto sottoscritti al di fuori di un "anno termico", con data di inizio non standard o di durata inferiore a un contratto di trasporto standard su base annuale, non implicano tariffe arbitrariamente più elevate.

    Articolo 5
    Principi del sistema di assegnazione della capac
    ità e procedure di gestione della congestione

    1.I gestori del sistema di trasporto applicano e pubblicano meccanismi non discriminatori e trasparenti per l'assegnazione della capacità.

    2.Quando i gestori del sistema di trasporto concludono nuovi contratti di trasporto, questi ultimi tengono conto dei seguenti principi, che si applicano in caso di congestione contrattuale:

    (a)il gestore del sistema di trasporto offre la capacità non usata sul mercato primario;

    (b)gli utenti della rete hanno facoltà di rivendere la capacità contrattuale non usata sul mercato secondario.

    3.Quando la capacità prevista da contratti di trasporto esistenti rimane non usata e si verifica congestione contrattuale, i gestori del sistema di trasporto applicano l'articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b) a meno che tale misura non violi le clausole dei contratti di trasporto esistenti. Qualora detta misura incida sui contratti di trasporto esistenti, i gestori del sistema di trasporto, in collaborazione con le autorità competenti, cerca di liberare la capacità in questione allo scopo di applicare i principi stabiliti all'articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b).

    4.In caso di congestione fisica, si applicano soluzioni non discriminatorie basate sul mercato.

    Articolo 6
    Obblighi di trasparenza

    1.I gestori del sistema di trasporto pubblicano informazioni dettagliate riguardanti i servizi che essi offrono e le relative condizioni applicate, unitamente alle informazioni tecniche necessarie per gli utenti della rete per ottenere un effettivo accesso alla rete.

    2.Per i servizi forniti, i gestori del sistema di trasporto pubblicano informazioni sulle capacità tecniche, contrattuali e disponibili su base numerica per tutti i punti rilevanti, a scadenza periodica e ricorrente e in un formato normalizzato di facile impiego.

    3.I punti pertinenti di un sistema di trasporto da pubblicare devono essere approvati dalle autorità nazionali di regolamentazione. Sono inclusi almeno i principali punti di uscita di un determinato sistema di trasporto la cui capacità di uscita cumulata rappresenta almeno il 50% della capacità totale dei punti di uscita gestiti dal gestore del sistema di trasporto in questione.

    4.Quando un gestore del sistema di trasporto ritiene di non poter pubblicare tutti i dati richiesti per motivi di riservatezza, chiede all'autorità nazionale di regolamentazione l'autorizzazione a limitare la pubblicazione per il punto o i punti in questione.

    L'autorità nazionale di regolamentazione rilascia o rifiuta l'autorizzazione, tenendo conto dell'esigenza di tutelare il legittimo interesse alla riservatezza commerciale e dell'obiettivo di creare un mercato interno competitivo del gas. In tal caso, la capacità disponibile è pubblicata senza indicare i dati numerici che risulterebbero lesivi della riservatezza.

    Non sono previste deroghe all'obbligo di pubblicazione se tre o più utenti della rete hanno stabilito per contratto la capacità allo stesso punto.

    Articolo 7
    Bilanciamento e oneri di bilanciamento

    1.Le regole di bilanciamento devono essere elaborate secondo i principi dell'equità, della non discriminazione e della trasparenza e devono basarsi su criteri obiettivi. Dette regole devono riflettere le reali esigenze del sistema, tenendo conto delle risorse di cui il gestore del sistema di trasporto dispone.

    2.In caso di sistemi di bilanciamento non basati sul mercato, i livelli di tolleranza devono essere almeno tali da riflettere le variazioni stagionali e le capacità tecniche effettive del sistema di trasporto. Detti livelli devono riflettere le reali esigenze del sistema, tenendo conto delle risorse di cui il gestore del sistema di trasporto dispone.

    3.Di norma gli oneri di bilanciamento rispecchiano i costi, ma forniscono allo stesso tempo incentivi adeguati agli utenti della rete per bilanciare i conferimenti e i prelievi di gas. Evitano le sovvenzioni incrociate tra gli utenti della rete e non ostacolano l'ingresso sul mercato di nuovi partecipanti.

    Gli oneri di bilanciamento sono pubblicati.

    4.I gestori del sistema di trasporto possono applicare sanzioni agli utenti della rete i cui conferimenti e prelievi dal sistema di trasporto non è in equilibrio secondo le norme di bilanciamento di cui al paragrafo 1.

    5.Le sanzioni che superano i costi di bilanciamento effettivamente sostenuti sono ridistribuite agli utenti della rete in modo non discriminatorio. Il metodo di ridistribuzione di detti costi deve essere approvato dalle competenti autorità nazionali.

    6.Qualora abbiano ottenuto o sia lecito supporre che possano ottenere le relative informazioni, i gestori del sistema di trasporto forniscono informazioni on line sufficienti, tempestive e attendibili sullo stato di bilanciamento degli utenti della rete che risultano necessarie per consentire agli utenti della rete di adottare tempestivamente misure correttive. Gli oneri per la comunicazione di dette informazioni sono approvati dall'autorità nazionale di regolamentazione e sono pubblicati.

    Il livello di informazioni fornite riflette il livello delle informazioni di cui dispongono i gestori del sistema di trasporto.

    Articolo 8
    Mercati secondari

    I gestori della rete di trasporto adottano misure ragionevoli per consentire e agevolare il libero scambio di diritti di capacità tra utenti registrati della rete in un mercato secondario. Elaborano contratti di trasporto standard e procedure riguardanti il mercato primario per agevolare lo scambio secondario di capacità e riconoscere il trasferimento di diritti primari di capacità quando è notificato da utenti della rete. I contratti di trasporto standard e le procedure sono approvate dall'autorità nazionale di regolamentazione.

    Articolo 9
    Orientamenti

    1.Ove opportuno, gli orientamenti riguardanti il livello minimo di armonizzazione necessario per conseguire l'obiettivo stabilito dal presente regolamento specificano quanto segue:

    (a)dettagli sulla metodologia di tariffazione, in conformità con l'articolo 3;

    (b)dettagli sui servizi di accesso per i terzi, inclusi la natura, la durata e altri requisiti di detti servizi, in conformità con l'articolo 4;

    (c)dettagli sui principi sottesi ai sistemi di assegnazione della capacità e sull'applicazione delle procedure di gestione della congestione in caso di congestione contrattuale, in conformità con l'articolo 5;

    (d)dettagli sulla definizione delle informazioni tecniche necessarie agli utenti della rete per ottenere un accesso effettivo al sistema e sulla definizione di tutti i punti rilevanti per gli obblighi di trasparenza, incluse le informazioni da pubblicare per tutti i punti rilevanti e il calendario di pubblicazione di dette informazioni, in conformità con l'articolo 6;

    (e)dettagli sulle regole e sugli oneri di bilanciamento, in conformità con
    l'articolo 7;

    (f)dettagli sui mercati secondari, in conformità con l'articolo 8.

    2.Gli orientamenti relativi ai punti elencati al paragrafo 1, lettere b), c) e d) sono stabiliti nell'allegato e sono modificati dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

    3.La Commissione adotta gli orientamenti relativi ai punti elencati al paragrafo 1, lettere a), e) ed f) conformemente alla procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

    Articolo 10
    Autorità di regolamentazione

    Nell'esercizio delle loro competenze le autorità di regolamentazione degli Stati membri garantiscono il rispetto del presente regolamento e degli orientamenti adottati conformemente all'articolo 9.

    Ove opportuno, le autorità di regolamentazione cooperano tra di loro e con la Commissione.

    Articolo 11
    Comunicazione di informazioni e riservatezza

    1.Gli Stati membri e le autorità di regolamentazione forniscono alla Commissione, su sua richiesta, tutte le informazioni necessarie ai fini dell'articolo 9.

    La Commissione stabilisce un termine ragionevole entro il quale vanno comunicate le informazioni, tenendo conto della complessità delle informazioni richieste e dell'urgenza delle stesse.

    2.Se lo Stato membro o l'autorità di regolamentazione interessata non comunicano tali informazioni entro il termine di cui al paragrafo 1, la Commissione può richiedere tutte le informazioni necessarie ai fini dell'articolo 9 direttamente alle imprese interessate.

    Quando invia una richiesta di informazioni a un'impresa, la Commissione trasmette contemporaneamente una copia della richiesta alle autorità di regolamentazione dello Stato membro nel cui territorio è ubicata la sede dell'impresa.

    Nella richiesta di informazioni, la Commissione precisa la base giuridica della richiesta, il termine per la comunicazione delle informazioni, lo scopo della richiesta, nonché le sanzioni previste all'articolo 13, paragrafo 2 in caso di comunicazione di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti. La Commissione fissa un termine ragionevole, tenendo conto della complessità delle informazioni richieste e dell'urgenza delle stesse.

    3.I titolari delle imprese o i loro rappresentanti e, in caso di persone giuridiche, le persone autorizzate a rappresentarli per legge o per statuto, sono tenuti a fornire le informazioni richieste. I legali aventi mandato ad agire possono fornire le informazioni per conto dei loro clienti, i quali conservano la piena responsabilità della comunicazione di informazioni incomplete, inesatte o fuorvianti.

    4.Quando un'impresa non fornisce le informazioni richieste nei termini fissati dalla Commissione o fornisce informazioni incomplete, la Commissione con una decisione può obbligare a fornire le informazioni. La decisione specifica le informazioni richieste, stabilisce un termine congruo per la loro comunicazione e precisa le sanzioni previste all'articolo 13, paragrafo 2. Essa indica anche il diritto di impugnare la decisione davanti alla Corte di giustizia delle Comunità europee.

    La Commissione invia contemporaneamente una copia della sua decisione alle autorità di regolamentazione dello Stato membro nel cui territorio risiede la persona o si trova la sede dell'impresa.

    5.Le informazioni acquisite a norma del presente regolamento possono essere utilizzate solo ai fini dell'articolo 9.

    Articolo 12
    Diritto degli Stati membri di introdurre misure più dettagliat
    e

    Il presente regolamento non osta a che gli Stati membri mantengano o introducano misure contenenti disposizioni più dettagliate di quelle del presente regolamento e degli orientamenti di cui all'articolo 9.

    Articolo 13
    Sanzioni

    1.La Commissione può, mediante decisione, infliggere alle imprese ammende di importo non superiore all'1% del fatturato complessivo realizzato nell'esercizio precedente qualora esse forniscano intenzionalmente o per negligenza informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti in risposta ad una richiesta effettuata in forza dell'articolo 11, paragrafo 2 o omettono di fornire informazioni entro il termine stabilito da una decisione adottata in virtù dell'articolo 11, paragrafo 4, primo comma.

    Per determinare l'importo dell'ammenda si tiene conto della gravità del mancato rispetto dei requisiti di cui al primo comma.

    2.Le sanzioni previste al paragrafo 1 e le decisioni adottate a norma del paragrafo 2 non hanno carattere penale.

    Articolo 14
    Comitato

    1.La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1228/2003 relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica 9 .

    2.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

    Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

    Articolo 15
    Relazione della Commissione

    La Commissione verifica l'attuazione del presente regolamento. Entro tre anni dall'entrata in vigore del regolamento, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle esperienze acquisite relativamente alla sua applicazione. La relazione esamina in particolare in che misura il regolamento sia riuscito ad assicurare condizioni di accesso alla rete che non siano discriminatorie e rispecchino i costi per le reti di trasporto del gas con l'intento di offrire ai clienti una scelta più ampia in un mercato interno funzionante correttamente e di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento a lungo termine. Se necessario, la relazione è corredata di proposte e/o raccomandazioni adeguate.

    Articolo 16
    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2005.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles,

    Per il Parlamento europeo                    Per il Consiglio

    Il presidente                    Il presidente



    Allegato

    Orientamenti su

    i servizi di accesso per i terzi,

    i principi alla base del sistema di assegnazione della capacità e delle procedure di gestione della congestione e l'applicazione di queste ultime in caso di congestione contrattuale e

    la definizione delle informazioni tecniche necessarie agli utenti della rete per ottenere un accesso effettivo al sistema e la definizione di tutti i punti pertinenti per gli obblighi di trasparenza, incluse le informazioni da pubblicare a tutti i punti pertinenti e il relativo calendario di pubblicazione

    1.Servizi di accesso per i terzi

    (1)I gestori del sistema di trasporto offrono servizi garantiti e interrompibili fino a un periodo minimo di un giorno.

    (2)I contratti standard di trasporto e il codice comune di rete sono elaborati in modo tale da facilitare lo scambio e il riutilizzo della capacità contrattuale dagli utenti della rete senza ostacolare lo svincolo della capacità.

    (3)I gestori del sistema di trasporto applicano procedure di nomination e re-nomination (programmazione delle quantità di gas da trasportare) e unità di misura standardizzate, dopo averle concordate all'interno dell'EASEE gas (European Association for the Streamlining of Energy Exchange-gas). Sviluppano sistemi di informazione e strumenti di comunicazione elettronica per fornire dati adeguati agli utenti della rete e semplificare le transazioni, tra cui le nomination, la stipula contrattuale della capacità e il trasferimento di diritti di capacità tra utenti della rete.

    (4)I gestori del sistema di trasporto armonizzano procedure di richiesta formalizzate e tempi di risposta secondo le migliori pratiche in uso nell'industria con l'intento di ridurre al minimo i tempi di risposta. Predispongono sistemi on line di prenotazione e conferma della capacità e procedure di nomination e re-nomination, concordati con l'EASEE-gas non oltre il 1° luglio 2005.

    (5)I gestori del sistema di trasporto non imputano separatamente i costi agli utenti della rete per le richieste di informazioni e le transazioni connesse ai contratti di trasporto e svolte secondo regole e procedure standard.

    (6)Le richieste di informazioni che richiedono spese straordinarie o eccessive quali studi di fattibilità possono essere imputate separatamente, a condizione che gli addebiti possano essere sostanziati adeguatamente.

    (7)I gestori del sistema di trasporto cooperano con altri gestori del sistema di trasporto per coordinare la manutenzione delle rispettive reti e ridurre al minimo le interruzioni dei servizi di trasporto offerti agli utenti della rete e ai gestori di sistema di trasporto in altre aree e per garantire gli stessi vantaggi in relazione alla sicurezza dell'approvvigionamento, anche a livello di transito.

    (8)I gestori del sistema di trasporto pubblicano almeno una volta all'anno, entro un termine prestabilito, tutti i periodi di manutenzione previsti che potrebbero incidere sul diritto degli utenti della rete da contratti di trasporto e le corrispondenti informazioni operative con un preavviso adeguato. Questo implica la pubblicazione tempestiva e non discriminatoria di eventuali modifiche apportate ai periodi di manutenzione programmati e la notifica di interventi di manutenzione straordinaria, non appena dette informazioni sono disponibili al gestore. Nei periodi di manutenzione, i gestori del sistema di trasporto pubblicano periodicamente informazioni aggiornate sui dettagli, la durata prevista e gli effetti della manutenzione.

    (9)I gestori del sistema di trasporto tengono aggiornato e mettono a disposizione dell'autorità di regolamentazione, su richiesta di quest'ultima, un registro giornaliero della manutenzione effettiva e dei problemi di flusso verificatisi. Le informazioni sono messe a disposizione, previa richiesta, anche di quanti sono stati colpiti dalle interruzioni.

    2.Principi alla base del sistema di assegnazione della capacità e delle procedure di gestione della congestione e applicazione di queste ultime in caso di congestione contrattuale

    2.1.Principi alla base del sistema di assegnazione della capacità e procedure di gestione della congestione

    (1)Il sistema di assegnazione della capacità e le procedure di gestione della congestione facilitano lo sviluppo della concorrenza e la fluidità degli scambi di capacità e devono essere compatibili con i meccanismi di mercato, inclusi i mercati spot e i centri di scambio. Devono essere flessibili e capaci di adattarsi alle circostanze del mercato in evoluzione.

    (2)I sistemi e le procedure in oggetto possono tener conto dell'integrità del sistema in questione e della sicurezza dell'approvvigionamento.

    (3)I sistemi e le procedure in oggetto non ostacolano l'entrata sul mercato di nuovi soggetti e non creano barriere superflue all'ingresso sul mercato. Non impediscono ai soggetti attivi sul mercato, inclusi i nuovi soggetti e le imprese con una piccola quota di mercato, di operare efficacemente in un clima di concorrenza.

    2.2.Procedure di gestione della congestione in caso di congestione contrattuale

    (1)Se la capacità contrattuale non viene usata, i gestori del sistema di trasporto la rendono disponibile sul mercato primario su base interrompibile tramite contratti di diversa durata, finché detta capacità non è offerta dal relativo utente della rete (titolare della capacità) sul mercato secondario a un prezzo ragionevole.

    (2)Le entrate derivanti dalla capacità interrompibile ceduta sono ripartite in base alle regole stabilite dalla relativa autorità di regolamentazione. Dette regole sono compatibili con l'obbligo di un uso effettivo ed efficace del sistema.

    (3)Le relative autorità di regolamentazione possono determinare un prezzo ragionevole per la capacità interrompibile ceduta, tenendo conto delle circostanze specifiche predominanti.

    (4)I gestori del sistema di trasporto compiono sforzi ragionevoli per offrire almeno una parte della capacità non utilizzata al mercato come capacità continua.

    3.definizione delle informazioni tecniche necessarie agli utenti della rete per ottenere un accesso effettivo al sistema e definizione di tutti i punti pertinenti per gli obblighi di trasparenza, incluse le informazioni da pubblicare a tutti i punti pertinenti e il relativo calendario di pubblicazione

    3.1.Definizione delle informazioni tecniche necessarie agli utenti della rete per ottenere un accesso effettivo al sistema

    I gestori del sistema di trasporto pubblicano, nelle rispettive lingue nazionali e in inglese, almeno le seguenti informazioni riguardanti i loro sistemi e servizi:

    (a)una descrizione dettagliata ed esauriente dei diversi servizi offerti e della relativa tariffazione;

    (b)i diversi tipi di contratti di trasporto disponibili per questi servizi e, ove necessario, il codice di rete e/o le condizioni standard che definiscono i diritti e le responsabilità per tutti gli utenti della rete, inclusi i contratti di trasporto standard e altra documentazione pertinente;

    (c)le procedure standard applicate per l'uso del sistema di trasporto, inclusa la definizione dei principali termini;

    (d)le disposizioni in materia di assegnazione della capacità, gestione della congestione e procedure anti-accaparramento e di riutilizzo;

    (e)le regole applicabili allo scambio di capacità sul mercato secondario nei confronti del gestore del sistema di trasporto;

    (f)ove pertinente, i margini di flessibilità e tolleranza previsti dai servizi di trasporto e di altro tipo senza tariffazione separata e l'eventuale flessibilità integrativa con la relativa tariffazione;

    (g)una descrizione dettagliata del sistema del gestore del sistema di trasporto con indicazione di tutti i relativi punti di interconnessione del suo sistema con quello di altri gestori e/o infrastrutture per il gas quali impianti di stoccaggio, GNL e infrastrutture necessarie per fornire servizi ausiliari come previsto all'articolo 2, paragrafo 14 della direttiva 2003/55/CE;

    (h)informazioni sulla qualità del gas e sui requisiti di pressione;

    (i)le regole applicabili alla connessione al sistema gestito dal gestore del sistema di trasporto;

    (j)informazioni sulle modifiche proposte e/o effettive dei servizi o delle condizioni, incluse le voci elencate alle lettere da a) a i).

    3.2.Definizione di tutti i punti pertinenti ai fini degli obblighi di trasparenza

    I punti rilevanti includono almeno:

    (a)tutti i punti di ingresso a una rete gestiti da un gestore del sistema di trasporto;

    (b)i principali punti di uscita rappresentanti almeno il 50% della capacità totale di uscita della rete di un determinato gestore del sistema di trasporto;

    (c)tutti i punti di connessione con le reti di gestori del sistema di trasporto;

    (d)tutti i punti che connettono la rete di un gestore del sistema di trasporto con un terminal GNL;

    (e)tutti i punti essenziali all'interno della rete di un determinato gestore del sistema di trasporto, inclusi i punti di connessione con hub del gas. Sono considerati essenziali tutti i punti che, in base all'esperienza, è probabile siano soggetti a congestione fisica;

    (f)tutti i punti che connettono la rete di un determinato gestore del sistema di trasporto all'infrastruttura necessaria per fornire i servizi ausiliari definiti all'articolo 2, paragrafo 14 della direttiva 2003/55/CE.

    3.3.Informazioni da pubblicare per tutti i punti rilevanti e relativo calendario di pubblicazione

    (1)Per tutti i punti rilevanti, i gestori del sistema di trasporto pubblicano su Internet, su base periodica/a rotazione, le seguenti informazioni sulla situazione relativa alla capacità fino a periodi giornalieri adottando un modello standard di facile utilizzo:

    (a)la capacità tecnica massima per i flussi in entrambe le direzioni;

    (b)la capacità totale contrattuale continua e interrompibile;

    (c)la capacità continua disponibile.

    (2)Per tutti i punti rilevanti, i gestori del sistema di trasporto pubblicano in anticipo le capacità disponibili per un periodo di almeno 18 mesi e aggiornano queste informazioni almeno con frequenza mensile o maggiore, se sono disponibili nuove informazioni.

    (3)I gestori del sistema di trasporto pubblicano aggiornamenti quotidiani sulla disponibilità di servizi a breve termine (per il giorno e la settimana successivi) basati, tra l'altro, su programmi di trasporto (nomination), impegni contrattuali in vigore e previsioni periodiche a lungo termine di capacità disponibili su base annua fino a 10 anni per tutti i punti rilevanti.

    (4)I gestori del sistema di trasporto pubblicano su base ricorrente i tassi minimi e massimi di utilizzo mensile della capacità e i flussi medi annui in tutti i punti rilevanti per i tre anni precedenti.

    (5)I gestori del sistema di trasporto tengono un registro quotidiano dei flussi aggregati effettivi per un periodo di tre mesi.

    (6)I gestori del sistema di trasporto conservano registrazioni effettive di tutti i contratti di capacità e di tutte le altre informazioni rilevanti in relazione al calcolo e alla fornitura di accesso a capacità disponibili alle quali le autorità nazionali competenti hanno accesso per adempiere i loro doveri.

    (7)I gestori del sistema di trasporto forniscono strumenti di facile utilizzo per calcolare le tariffe per i servizi disponibili e verificare on line la capacità disponibile.

    (8)Se i gestori del sistema di trasporto non sono in grado di pubblicare le informazioni ai sensi dei paragrafi 1, 3 e 7, consultano le rispettive autorità nazionali di regolamentazione e istituiscono un piano di azione per l'attuazione quanto prima e in ogni caso entro il 31 dicembre 2005.



    SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

    Settore(i) politico(i): Energia e trasporti

    Attività: industria dell'energia e mercato interno


    Denominazione dell'azione: progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle condizioni di accesso alla rete di trasporto del gas.

    1.LINEA DI BILANCIO + DENOMINAZIONE

    06 01 02 11 04 – Studi e consulenze

    2DATI GLOBALI IN CIFRE

    Dotazione totale dell’azione (parte B):

    2.1.Periodo di applicazione:

    annuale

    2.2.Stima globale pluriennale delle spese:

    a) Scadenzario stanziamenti d'impegno/stanziamenti di pagamento (intervento finanziario) (cfr. il punto 6.1.1)

    Non pertinente

       milioni di euro (al terzo decimale)

    2004

    2005

    2006

    2007

    2008

    Totale

    Stanziamenti di impegno

    Stanziamenti di pagamento

    b) Assistenza tecnica e amministrativa (ATA) e spese d’appoggio (SDA) (cfr. il punto 6.1.2)

    Non pertinente

    Stanziamenti di impegno

    Stanziamenti di pagamento

    Totale parziale a+b

    Stanziamenti di impegno

    Stanziamenti di pagamento

    c) Incidenza finanziaria globale delle risorse umane e delle altre spese di funzionamento
    (cfr. i punti 7.2 e 7.3)

    Stanziamenti di impegno/ Stanziamenti di pagamento

    0,441

    0,441

    0,441

    0,216

    0,216

    TOTALE a+b+c

    Stanziamenti di impegno/stanziamenti di pagamento

    0,441

    0,441

    0,441

    0,216

    0,216

    Compatibilità con la programmazione finanziaria e le prospettive finanziarie

       La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore

    La proposta impone una riprogrammazione della corrispondente rubrica delle prospettive finanziarie

       Può essere necessario il ricorso alle disposizioni dell’accordo interistituzionale.

    2.3.Incidenza finanziaria sulle entrate 10 :

       Nessuna incidenza finanziaria (si tratta degli aspetti tecnici dell'attuazione di una misura)

    O

       Incidenza finanziaria – l'incidenza finanziaria sulle entrate è la seguente:

    Nota: includere in un allegato separato i dettagli e le osservazioni riguardanti il metodo di calcolo dell'effetto sulle entrate.

    Milioni di euro (al primo decimale)

    Prima dell'azione (anno n-1)

    Situazione dopo l'azione

    Linea di bilancio

    Entrate

    Anno n

    n+1

    n+2

    n+3

    n+4

    n+5

    a) Entrate in valore assoluto

    b) Modifica dell'entrate

    Δ

    (Indicare ogni linea di bilancio interessata, aggiungendo il relativo numero di riga alla tabella se l'incidenza riguarda più di una linea di bilancio)

    3.CARATTERISTICHE DI BILANCIO

    Natura della spesa

    Nuova

    Partecipazione EFTA

    Partecipazione paesi candidati    

    Rubrica PFY

    Obbligatoria/ Non obbligatoria

    Non obbligatoria

    Stanziamento dissociato/
    non dissociato

    Dissociato

    SÌ/ NO

    SÌ/NO

    SÌ/NO

    No

    N. 3

    4.BASE GIURIDICA

    Il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95.

    5.DESCRIZIONE E GIUSTIFICAZIONE

    5.1.Necessità di un intervento comunitario 11

    5.1.1Obiettivi perseguiti

    La direttiva sul gas apre progressivamente alla concorrenza i mercati nazionali del gas. Tuttavia, per creare un vero mercato interno integrato sono necessarie effettive norme di scambio, in particolare un approccio armonizzato sulla tariffazione transfrontaliera per le tariffe di trasporto e i meccanismi comunemente adottati per far fronte alla assegnazione della capacità e alla congestione ai confini.

    A tal fine, la Commissione ha avviato il "processo di Madrid", un forum composto dalla Commissione, dalle autorità nazionali di regolamentazione, dagli Stati membri e dall'industria. Sono stati compiuti progressi notevoli, in particolare l'accordo sugli orientamenti per le buone pratiche nell'ultima riunione del forum.

    È essenziale assicurare che questi orientamenti siano pienamente attuati dagli Stati membri e che possano essere modificati in base all'esperienza maturata. A tal fine, la Commissione propone un regolamento che (a) stabilisce i principi fondamentali per organizzare l'accesso di terzi transfrontaliero, inclusa la tariffazione transfrontaliera e (b) permette alla Commissione, previa procedura di comitologia (tramite il comitato già istituito dal regolamento n. 1228/2003), di adottare orientamenti vincolanti sul meccanismo preciso con cui le regole armonizzate devono essere applicate. Così, la Commissione assume nuove responsabilità esecutive.

    Gli obiettivi perseguiti dal regolamento sono pertanto la rapida entrata in vigore di meccanismi che riflettano i costi sulle tariffe per l'accesso alle reti, un numero minimo di servizi per l'accesso di terzi, regole comuni riguardanti la congestione contrattuale, le informazioni e i requisiti di bilanciamento e regole per il libero scambio di diritti di capacità primaria rispetto alla capacità della rete. Si prevede che il regolamento entrerà in vigore alla fine del 2004 o all'inizio del 2005.

    L'obiettivo perseguito da questa azione finanziaria è fornire alla Commissione i mezzi per svolgere con efficienza queste nuove responsabilità.

    5.1.2.Disposizioni adottate in relazione alla valutazione ex ante 

    a) Spiegare come e quando è stata eseguita la valutazione ex ante (autore, periodo e luogo dove sono disponibili le relazioni) o come sono state raccolte le relative informazioni

    Le analisi comparative in corso eseguite dalla Commissione hanno rivelato le difficoltà connesse alla concorrenza transfrontaliera nel settore del gas e alla dominanza della maggior parte dei soggetti nazionali insediati. Senza lo scambio non sarà possibile conseguire l'obiettivo di fornire una scelta ai consumatori nell'industria del gas. Questa analisi è stata confermata da un'indagine svolta presso i grandi clienti. Molti si sono dichiarati insoddisfatti dei progressi compiuti nell'apertura del mercato e nelle condizioni di accesso alla rete e hanno dichiarato che la mancanza di possibilità di rivolgersi ad altri Stati membri per la fornitura di gas contribuiva all'impressione negativa del rendimento. Per questi motivi, la Commissione propone un nuovo regolamento sulle condizioni di accesso nell'UE, che prevede il summenzionato comitato di regolamentazione degli Stati membri.

    Per preparare l'adozione del regolamento proposto, la commissione ha istituito il forum di Madrid, che finora si è riunito in sette occasioni. Il forum ha recentemente concordato su base volontaria una serie di orientamenti per le buone pratiche, dirette soprattutto alle imprese di trasporto del gas, come indicato sopra.

    b) Descrivere brevemente i risultati e le conclusioni tratti dalla valutazione ex ante.

    Le discussioni svoltesi al forum di Madrid e la reazione suscitata dagli altri lavori della Commissione su questo stesso tema hanno mostrato che l'introduzione di regole effettive sul trasporto transfrontaliero di gas è fondamentale per la creazione di un vero mercato interno del gas. Inoltre hanno dimostrato che lo sviluppo di queste norme è molto complicato dal punto di vista tecnico e risulta controverso. In aggiunta a ciò, dopo aver elaborato una solida metodologia, calcolare i costi relativi allo scambio transfrontaliero sarà un compito difficile che richiederà molto tempo. Alla luce di queste premesse, un regolamento è stato ritenuto necessario per rispondere con efficacia a questi problemi.

    5.1.3.Disposizioni adottate a seguito della valutazione ex post

    Si ritiene che due anni dopo l'entrata in vigore del regolamento debba essere svolta un'analisi dettagliata dell'efficacia dell'approccio stabilito nel regolamento per sviluppare regole comuni e dell'efficacia delle azioni finanziarie adottate dalla Commissione a sostegno di questo sforzo.

    5.2.Azioni previste e modalità dell'intervento di bilancio

    L'adozione di regole comuni sul trasporto transfrontaliero di gas comporterebbe una maggiore concorrenza in tutta l'UE e quindi ridurrebbe i prezzi del gas, avvantaggiando tutti i consumatori, tanto domestici quanto industriali. Le azioni finanziarie previste sono destinate a preparare l'entrata in vigore di queste regole, sono pertanto di natura altamente tecnica e specifica, risultano quindi interessanti per le autorità nazionali di regolamentazione, gli Stati membri, il Parlamento europeo e l'industria del settore.

    Un obiettivo specifico del regolamento è l'entrata in vigore di un sistema armonizzato per la tariffazione del trasporto transfrontaliero basata sui principi di semplicità, rispecchiamento dei costi e non discriminazione entro la fine del 2005. Un altro obiettivo è l'entrata in vigore di regole comuni sull'assegnazione della capacità all'adozione del regolamento e, se necessario alla luce dell'esperienza maturata, la loro revisione. Gli obiettivi specifici delle azioni finanziarie sono quindi    
    (i) completare studi adeguati che portino all'entrata in vigore di orientamenti dettagliati sulla tariffazione entro settembre 2005, (ii) la revisione degli attuali orientamenti per le buone pratiche, sulla base dello studio necessario, entro la fine del 2005. Successivamente, l'obiettivo specifico è la continua revisione di questi orientamenti, se necessario, in base a studi integrativi svolti annualmente.

    - Disposizioni concrete da adottare per attuare l'azione;

    in primo luogo, il lancio di studi per l'adozione e la definizione di orientamenti sulla tariffazione transfrontaliera (fino a marzo 2005); in secondo luogo, l'adozione di una decisione sulle tariffe attualmente in vigore (fine 2005) e in terzo luogo il riesame degli orientamenti per le buone pratiche in base agli studi necessari (fine 2005).

    Per conseguire questi obiettivi, si prevedono le seguenti azioni finanziarie:

    Azione 1 : per sviluppare orientamenti dettagliati relativi alla tariffazione, è necessario un ampio lavoro di preparazione, spesso di natura tecnica (progettazione) e finanziaria (contabilità). Questo vale anche per la questione sull'eventuale modifica degli orientamenti contenuti nel regolamento sulla gestione della congestione e sulle relative modalità. A tal fine, è economicamente efficace elaborare gli orientamenti sulla base di studi svolti da esperti.

    Il risultato previsto è l'entrata in vigore, e il successivo mantenimento e miglioramento, di un sistema di tariffazione transfrontaliera del gas e orientamenti in evoluzione sulle buone pratiche per il trasporto del gas per adottare un approccio comune a tutta l'UE.

    Gli Stati membri non possono risolvere questi problemi da soli: per sviluppare un sistema efficace di tariffazione è necessario un approccio armonizzato, che non può essere sviluppato a livello nazionale. Questa proposta è quindi completamente conforme al principio di sussidiarietà, e ne rende necessaria l'applicazione.

    Tuttavia, le autorità di regolamentazione degli Stati membri devono partecipare a questo processo. La Commissione adotta quindi queste decisioni previa consultazione di un comitato costituito da rappresentanti degli Stati membri, creato in conformità con la decisione 1999/468 del Consiglio recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (“comitologia”).

    5.3.Modalità di attuazione

    Questo lavoro sarà svolto in larga misura internamente dalla Commissione; elaborare il testo finale degli orientamenti, assicurarne l'adozione attraverso la procedura di comitato e adottare decisioni sui livelli di tariffazione effettivi. Tuttavia, per preparare questo lavoro sarà necessario ricorrere a studi esterni che forniscano consulente economiche, contabili e tecniche.

    6.INCIDENZA FINANZIARIA

    6.1.Incidenza finanziaria totale sulla parte B (per tutto il periodo di programmazione)

    Non pertinente

    (Il metodo di calcolo dei totali stabiliti nella tabella sottostante deve essere spiegato con la ripartizione nella tabella 6.2. )

    6.1.1.Intervento finanziario

    Stanziamenti di impegno in milioni di euro (al terzo decimale)

    Ripartizione

    2004

    2005

    2006

    2007

    2008

    Totale

    Ecc.

    6.1.2. Assistenza tecnica e amministrativa, spese di sostengo e spese TI (stanziamenti di impegno)

    Non pertinente

    anno n    _ÿ

    n + 1

    n + 2

    n + 3

    n + 4

    n + 5 ed esercizi successivi

    Totale

    1) Assistenza tecnica e amministrativa    

    a) Uffici di assistenza tecnica

    b) Altra assistenza tecnica e amministrativa

    - intra muros:

    - extra muros:

    di cui per la costruzione e manutenzione di sistemi di gestione informatizzati

    Totale parziale 1

    2) Spese di supporto

    a) Studi

    b) Riunioni di esperti

    c) Informazioni e pubblicazioni

    Totale parziale 2

    TOTALE

    6.2.Calcolo delle spese per singola misura prevista nella parte B (per l’intero periodo di programmazione) 12

    (In caso di più di una azione, indicare dettagliatamente le misure specifiche da adottare per ogni azione in modo da stimare il volume e i costi delle realizzazioni).

    Non pertinente

    Stanziamenti di impegno in milioni di euro (al terzo decimale)

    Ripartizione 

    Tipo di risultati (progetti, fascicoli)

    Numero di risultati(totale per anni 1…n)

    Coso medio unitario

    Costo totale(totale per anni 1…n)

    1

    2

    3

    4=(2X3)

    COSTO TOTALE

    Se necessario, esplicitare il metodo di calcolo.

    7.INCIDENZA SUL PERSONALE E SULLE SPESE DI FUNZIONAMENTO 

    7.1.Incidenza sulle risorse umane

    Tipo di impiego

    Personale al quale affidare la gestione dell’azione grazie a risorse disponibili e/o addizionali

    Totale

    Descrizione delle mansioni derivanti dall’azione

    Numero di impieghi permanenti

    Numero di impieghi temporanei

    Funzionari o agenti temporanei

    A

    B

    C

    2

    1. Preparazione di orientamenti sulla tariffazione transfrontaliera e sul trasporto transfrontaliero di gas.

    Altre risorse umane

    Totale

    2

    7.2.Incidenza finanziaria complessiva sulle risorse umane

    Tipo di risorse umane

    Importo in euro

    Metodo di calcolo*

    Funzionari

    Agenti temporanei

    216 000

    2*108 000

    Altre risorse umane

    (indicare la linea di bilancio)

    Totale

    216 000

    Gli importi corrispondono alla spesa totale per dodici mesi.

    Altre spese di funzionamento derivanti dall’azione

    Linea di bilancio (numero e denominazione)

    Importo in euro

    Metodo di calcolo

    Dotazione globale (Titolo A7)

    A0701 – Missioni

    A07030 – Riunioni

    A07031 – Comitati obbligatori (1)

    A07032 – Comitati non obbligatori (1)

    A07040 – Conferenze

    A0705 – Studi e consulenze

    … Altre spese (specificare)

    225 000

    È necessario uno studio all'anno per adottare e/o modificare gli orientamenti: 250 persone/giorno per studio a 900 euro (onorario medio per gli esperti) = 225 000 euro

    Sistemi di informazione (A-5001/A-4300)

    Altre spese - Parte A (specificare)

    Totale

    225 000

    Gli importi corrispondono alla spesa totale per dodici mesi.

    (1) Specificare il tipo di comitato e il gruppo al quale appartiene.

    I.    Totale annuo (7.2 + 7.3)

    II.    Durata dell'azione

    III.    Costo totale dell'azione (I x II)

    441 000 euro

    senza limiti

    441 000 euro/anno

    Il fabbisogno di risorse umane e di altre risorse amministrative va soddisfatto nell’ambito del pacchetto disponibile alla DG TREN nel quadro della dotazione annuale.

    MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

    7.3.Modalità di monitoraggio

    (All'inizio di ogni azione devono essere riuniti dati adeguati per il controllo dei mezzi e delle risorse impiegati, delle realizzazioni e dei risultati dell'intervento. Ciò implica in pratica: (i) la determinazione di indicatori per i mezzi e le risorse, le realizzazioni e i risultati; (ii) l'elaborazione di metodi per la raccolta dei dati).

    Il risultato delle misure previste nel progetto di regolamento sarà valutato alla luce degli sviluppi futuri degli scambi intercomunitari di gas, quali risultano dalle pertinenti statistiche Eurostat.

    7.4.Modalità e periodicità della valutazione

    (Descrivere il programma previsto e le modalità delle valutazioni intermedie ed ex post da realizzare per stabilire se l'intervento ha raggiunto gli obiettivi fissati. Nel caso di programmi pluriennali, occorre procedere ad almeno una valutazione approfondita nel corso dell'intero ciclo del programma. Per le altre attività, deve essere effettuata una valutazione ex post o intermedia per periodi non eccedenti 6 anni).

    Due anni dopo l’entrata in vigore del regolamento è prevista una valutazione interna dei risultati conseguiti per effetto degli orientamenti adottati e delle regole che consentono l’applicazione di tariffe e di un sistema armonizzato di gestione della congestione. I risultati positivi del sistema saranno valutati in termini di idoneità a ridurre i costi relativi alle transazioni per i consumatori di gas. Sarà altresì valutata l’utilità e il valore dei lavori di analisi svolti per realizzare questo obiettivo nonché l’accuratezza dei lavori di audit condotti sui calcoli delle singole tariffe nazionali e dell’efficacia rispetto ai costi dell’approccio.

    8.MISURE ANTIFRODE

    (Articolo 3, paragrafo 4 del regolamento finanziario: "Al fine di prevenire i rischi di prove ed irregolarità, la Commissione presenta nella scheda finanziaria le informazioni che riguardano misure di prevenzione e di tutela esistenti o previste")

    Il rimborso di spese e le somme pagate ad esperti per studi eseguiti saranno effettuati conformemente alle regole finanziarie applicabili.

    (1)      GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
    (2)      GU L 296 del 14.11.2003, pag. 34.
    (3)      GU C (…) del (…), pag. (…).
    (4)      GU C (…) del (…), pag. (…).
    (5)      GU C (…) del (…), pag. (…).
    (6)      GU C (…) del (…), pag. (…).
    (7)      GU L 176 del 15.7.2003, pag. 57.
    (8)      GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
    (9)      GU L 176/1 del 15.7.2003.
    (10)      Per ulteriori informazioni si veda il documento di orientamento distinto.
    (11)      Per ulteriori informazioni si veda il documento di orientamento distinto.
    (12)      Per ulteriori informazioni si veda il documento di orientamento distinto.
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