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Document 52003PC0297
Proposal for a Council Regulation on the common organisation of the market in pigmeat (Codified version)
Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (versione codificata)
Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (versione codificata)
/* COM/2003/0297 def. - CNS 2003/0104 */
Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (versione codificata) /* COM/2003/0297 def. - CNS 2003/0104 */
Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (versione codificata) (presentata dalla Commissione) RELAZIONE 1. Nel contesto dell'Europa dei cittadini, la Commissione attribuisce grande importanza alla semplificazione e alla chiara formulazione della normativa comunitaria, affinché diventi più comprensibile e accessibile al cittadino comune, offrendo al medesimo nuove possibilità di far valere i diritti che la normativa sancisce. Questo obiettivo non può essere realizzato fintanto che le innumerevoli disposizioni, modificate a più riprese e spesso in modo sostanziale, rimangono sparse, costringendo chi le voglia consultare a ricercarle sia nell'atto originario sia negli atti di modifica. L'individuazione delle norme vigenti richiede pertanto un notevole impegno di ricerca e di comparazione dei diversi atti. Per tale motivo è indispensabile codificare le disposizioni che hanno subito frequenti modifiche, se si vuole che la normativa comunitaria sia chiara e trasparente. 2. Il 1° aprile 1987 la Commissione ha pertanto deciso [1] di dare istruzione ai propri servizi di procedere alla codificazione di tutti gli atti legislativi dopo non oltre dieci modifiche, sottolineando che si tratta di un requisito minimo e che i vari servizi dovrebbero sforzarsi di codificare i testi di loro competenza anche a intervalli più brevi, al fine di garantire la chiarezza e la comprensione immediata delle disposizioni comunitarie. [1] COM(1987) 868 PV. 3. Le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Edimburgo (dicembre 1992) hanno ribadito questa necessità [2], sottolineando l'importanza della codificazione, poiché offre la certezza del diritto applicabile a una determinata materia in un preciso momento. [2] V. allegato 3, Parte A, delle conclusioni. La codificazione va effettuata nel pieno rispetto del normale iter legislativo comunitario. Dal momento che in sede di codificazione nessuna modificazione di carattere sostanziale può essere apportata agli atti che ne fanno oggetto, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno concluso un accordo interistituzionale, del 20 dicembre 1994, per un metodo di lavoro accelerato che consenta la rapida adozione degli atti di codificazione. 4. Lo scopo della presente proposta è quello di avviare la codificazione del regolamento (CE) n. 2759/75 del Consiglio del 29 ottobre 1975 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine [3]. Il nuovo regolamento sostituisce i vari regolamenti che esso incorpora [4], preserva in pieno la sostanza degli atti oggetto di codificazione e pertanto non fa altro che riunirli apportando unicamente le modifiche formali necessarie ai fini dell'opera di codificazione. [3] Eseguita ai sensi della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Codificazione della normativa comunitaria, COM(2001) 645 definitivo. [4] Allegato I della presente proposta. 5. La proposta di codificazione è stata elaborata sulla base del consolidamento preliminare, in tutte le lingue ufficiali, del regolamento (CE) n. 2759/75 e degli strumenti di modifica dello stesso, effettuato dall'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, attraverso un sistema di elaborazione dati. Nei casi in cui è stata assegnata una nuova numerazione agli articoli, la concordanza tra la vecchia e la nuova numerazione è esposta in una tavola che figura all'allegato II del regolamento codificato. 2759/75 2003/0104 (CNS) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine 2759/75 (adattato) IL CONSIGLIO DELLL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37 , vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo [5], [5] GU C visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [6], [6] GU C considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine [7] ha subito diverse e sostanziali modificazioni [8] ed è, perciò, opportuno, ai fini di chiarezza e razionalità, procedere alla codificazione del suddetto regolamento. [7] GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1365/2000 (GU L 156 del 29.6.2000, pag. 5). [8] Vedi allegato I. 2759/75 (2) Al funzionamento e allo sviluppo del mercato comune dei prodotti agricoli deve accompagnarsi l'instaurazione di una politica agricola comune e quest'ultima deve comportare in particolar modo un'organizzazione comune dei mercati agricoli che può assumere diverse forme secondo i prodotti. (3) La politica agricola comune ha lo scopo di attuare gli obiettivi dell'articolo 33 del trattato. In particolare nel settore delle carni suine, per stabilizzare i mercati ed assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola interessata, è necessario che si possano adottare misure atte a facilitare l'adeguamento dell'offerta alle esigenze del mercato e misure di intervento. Queste ultime possono consistere in acquisti effettuati da organismi d'intervento. È tuttavia necessario prendere in considerazione anche le misure di aiuto all'ammasso privato, poiché sono quelle che meno perturbano la normale commercializzazione dei prodotti e possono ridurre l'entità degli acquisti degli organismi d'intervento. A tal fine è opportuno prevedere, tra l'altro, la fissazione di un prezzo di base per l'introduzione delle misure d'intervento e le condizioni in cui effettuare tale intervento. 2759/75 (adattato) (4) L'attuazione di un mercato unico comunitario nel settore delle carni suine implica l'instaurazione alle frontiere esterne della Comunità di un regime unico di scambi. 3290/94 considerando (2) (adattato) (5) Nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, la Commissione ha negoziato vari accordi. Taluni di questi accordi riguardano l'agricoltura, segnatamente l'accordo sull'agricoltura [9] (in prosieguo: "l'accordo"). [9] GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22. 3290/94 considerando (3) (adattato) (6) Le aliquote dei dazi doganali da applicare ai prodotti agricoli, a norma dell'accordo, sono fissate nella tariffa doganale comune. 3290/94 considerando (4) (adattato) (7) Per mantenere un minimo di protezione contro gli effetti negativi che possono manifestarsi sul mercato a causa della tariffazione di cui sopra, l'accordo consente l'applicazione di dazi addizionali a condizioni ben definite e che riguardano esclusivamente i prodotti soggetti a tariffazione. 3290/94 considerando (5) (adattato) (8) L'accordo prevede numerosi contingenti tariffari sotto i regimi detti "di accesso corrente" e "di accesso minimo". Le condizioni applicabili ai suddetti contingenti sono esplicitate nell'accordo. Tenuto conto del numero elevato di contingenti e per garantirne un'attuazione quanto più efficace possibile, è opportuno attribuire alla Commissione il compito di aprire e di gestire detti in particolare richiedendo un titolo di importazione . 3290/94 considerando (9) (9) In virtù dell'accordo, la concessione di sovvenzioni all'esportazione è limitata a taluni gruppi di prodotti agricoli ivi definiti. Inoltre, essa è soggetta a limiti espressi in quantità e in valore. 3290/94 considerando (11) (adattato) (10) Il controllo dell'osservanza dei limiti quantitativi richiede l'istituzione di un sistema di sorveglianza affidabile ed efficace. A tal fine è opportuno assoggettare la concessione di qualsiasi restituzione alla presentazione di un titolo d'esportazione. 3290/94 considerando (12) (adattato) (11) Nel l' organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine , l'esclusione del ricorso al regime del traffico di perfezionamento attivo rientra nella sola competenza del Consiglio. Nelle condizioni economiche risultanti dall'accordo, potrà rivelarsi necessario reagire rapidamente a problemi di mercato conseguenti all'applicazione di detto regime. In proposito occorre conferire alla Commissione le competenze di adottare misure d'urgenza limitate nel tempo. 2759/75 considerando (11) (12) Le restrizioni alla libera circolazione, risultanti dall'applicazione di provvedimenti destinati a combattere la propagazione di malattie degli animali, possono provocare difficoltà sul mercato di uno o più Stati membri. È necessario prevedere la possibilità di adottare provvedimenti eccezionali di sostegno del mercato, destinati a rimediare alla situazione. 2759/75 considerando (14) (adattato) (13) L'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine deve tener conto, parallelamente e in modo adeguato, degli obiettivi di cui agli articoli 33 e 131 del trattato. 2759/7575 considerando (13) (14) L'attuazione di un mercato unico basato su un sistema di prezzi comuni sarebbe compromessa dalla concessione di determinati aiuti. È quindi necessario che le disposizioni del trattato, grazie alle quali si possono valutare gli aiuti concessi dagli Stati membri e proibire quelli incompatibili con il mercato comune, siano rese applicabili nel settore delle carni suine. (15) Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione devono essere adottate a norma della decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [10]. [10] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. 2759/75 considerando (15) (adattato) (16) Le spese effettuate dagli Stati membri a causa degli obblighi derivanti dall'applicazione del presente regolamento sono a carico della Comunità, conformemente alle disposizioni dell' articolo 2 del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999 , relativo al finanziamento della politica agricola comune [11], [11] GU L Ö 160 del 26.6.1999, pag. 103 Õ. 2759/75 (adattato) HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: CAPO I Ambito d'applicazione Articolo 1 3906/87 art. 1, pt. 1 1 Rettifica, GU L 213 del 6.8.1988, pag. 55 L'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine comporta un regime dei prezzi e un regime degli scambi e disciplina i prodotti seguenti: >SPAZIO PER TABELLA> 2759/75 CAPO II Regime dei prezzi 2759/75 (adattato) Articolo 2 1. Per incoraggiare le iniziative professionali ed interprofessionali atte a facilitare l'adeguamento dell'offerta alle esigenze del mercato, per i prodotti di cui all'articolo 1, possono essere adottate le seguenti misure comunitarie: a) misure intese a promuovere una migliore organizzazione della produzione, della trasformazione e della commercializzazione; b) misure intese a migliorarne la qualità; c) misure intese a permettere l'elaborazione di previsioni a breve e a lungo termine, tramite la conoscenza dei mezzi di produzione impiegati; d) misure intese ad agevolare l'accertamento dell'evoluzione dei prezzi sul mercato di detti prodotti. 2. Le norme generali relative alle misure di cui al paragrafo 1 sono adottate con la procedura di cui all'articolo 37 , paragrafo 2 del trattato. Articolo 3 1. Per evitare o attenuare una forte flessione dei prezzi, possono essere prese le seguenti misure d'intervento: a) aiuti all'ammasso privato; b) acquisti effettuati dagli organismi d'intervento. 2. Possono essere oggetto di aiuti all'ammasso privato i prodotti determinati secondo le norme previste dall'articolo 5. 3906/87 art. 1, pt. 2 (adattato) 3. Gli acquisti effettuati dagli organismi d'intervento riguardano le carcasse o mezzene fresche o refrigerate della sottovoce 0203 11 10 della nomenclatura combinata, e possono riguardare la pancetta (ventresca) fresca o refrigerata della sottovoce ex 02 03 19 15 e il lardo fresco o refrigerato della sottovoce ex 02 09 00 11. 2759/75 Articolo 4 1365/2000 art. 1, pt. 1 (adattato) 1. Il prezzo di base per le carni della specie suina domestica, in carcasse o mezzene, in seguito denominate "suini macellati", della qualità tipo è fissato a 1 509,39 EUR/t. 2. La qualità tipo è definita in funzione del peso e del tenore di carne magra delle carcasse di suino, determinati a norma dell'articolo 2, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 3220/84 del Consiglio [12], nel modo seguente: [12] GU L 301 del 20.11.1984, pag. 1. a) carcasse di peso da 60 a meno di 120 kg: classe E, b) carcasse di peso da 120 a 180 kg: classe R. 2759/75 (adattato) 3. Se il prezzo comunitario di mercato dei suini macellati, stabilito sulla base dei prezzi rilevati in ciascuno Stato membro sui mercati rappresentativi della Comunità e ponderati secondo coefficienti che riflettono la consistenza relativa del patrimonio suinicolo di ciascuno Stato membro, si colloca ad un livello inferiore al 103 % del prezzo di base ed ha probabilità di mantenervisi, possono essere decise misure d'intervento. 4. Gli organismi d'intervento designati dagli Stati membri adottano le misure d'intervento alle condizioni definite negli articoli 5 , 6 e 7. 1249/89 art. 1, pt. 3 (adattato) 5. Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione a maggioranza qualificata, determina la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suini. 6. Secondo la procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2 : a) sono decise le misure d'intervento e il termine della loro applicazione; b) è fissato l'elenco dei mercati rappresentativi; c) sono stabilite le modalità di applicazione del presente articolo. 2759/75 Articolo 5 1423/78 art. 1 1. Il prezzo d'acquisto per i suini macellati della qualità tipo non può essere superiore al 92 %, né inferiore al 78 % del prezzo di base. 3290/94 art. 2 e Allegato X, I, pt. 2 2. Per i prodotti diversi dai suini macellati e di una qualità tipo, i prezzi d'acquisto sono derivati dal prezzo d'acquisto dei suini macellati in funzione del rapporto esistente tra i valori commerciali di tali prodotti e il valore commerciale dei suini macellati. 2759/75 (adattato) 3. Per i prodotti diversi da quelli della qualità tipo, i prezzi d'acquisto sono derivati da quelli valevoli per le qualità tipo in questione, tenuto conto delle differenze di qualità rispetto alle qualità tipo. Tali prezzi valgono per qualità definite. 4. Con la procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2 : a) sono determinati i prodotti oggetto delle misure d'intervento nonché, per quanto concerne gli acquisti, le qualità di questi prodotti; inoltre, per alcune regioni della Comunità, certe categorie di peso possono essere escluse dall'applicazione delle misure d'intervento se non sono rappresentative delle caratteristiche della produzione di suini nelle regioni considerate; b) sono fissati i prezzi d'acquisto e l'importo degli aiuti all'ammasso privato; c) sono stabilite le modalità d'applicazione del presente articolo, in particolare le condizioni d'acquisto e di ammasso dei prodotti soggetti alle misure d'intervento di cui all'articolo 3. 3290/94 Allegato X, I, pt. 3 (adattato) d) è fissato il coefficiente che esprime il rapporto di cui al paragrafo 2 del presente articolo . 2759/75 (adattato) Articolo 6 1. Lo smercio dei prodotti acquistati dagli organismi di intervento, conformemente alle disposizioni degli articoli 3, 4 e 5, è effettuato a condizioni che permettano di evitare qualsiasi perturbazione del mercato e di garantire agli acquirenti parità di trattamento e di accesso alle merci. 2. Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare per quanto riguarda i prezzi di vendita, le condizioni di collocamento delle scorte e, eventualmente, di trasformazione dei prodotti acquistati dagli organismi di intervento, sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2 . Articolo 7 1. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata, stabilisce le norme generali per la concessione degli aiuti all'ammasso privato. 2. Le modalità di applicazione sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2 . 3290/94 art. 2 e Allegato X, I, pt. 4 (adattato) CAPO III Regime degli scambi con i paesi terzi Articolo 8 1. Tutte le importazioni ed esportazioni comunitarie dei prodotti di cui all'articolo 1 possono essere subordinate alla presentazione di un titolo d'importazione o di esportazione. 2. I titol i d'importazione o d'esportazione sono rilasciat i dagli Stati membri ad ogni interessato che ne faccia domanda, a prescindere dal suo luogo di stabilimento nella Comunità e fatte salve le disposizioni adottate per l'applicazione degli articoli 11 e 13. 3. Il titolo di importazione e di esportazione è valido in tutta la Comunità. Il rilascio dei titoli è subordinato alla costituzione di una cauzione che garantisca l'impegno di importare o di esportare durante il periodo di validità del titolo e che, salvo in caso di forza maggiore, resta acquisita, in tutto o in parte, se l'operazione non è realizzata entro tale termine o se è realizzata solo parzialmente. 4. Il periodo di validità dei titoli d'importazione o d'esportazione e le altre modalità di applicazione del presente articolo sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2 . 3290/94 art. 2 e Allegato X, I, pt. 4 Articolo 9 Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano ai prodotti di cui all'articolo 1 le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune. 3290/94 art. 2 e Allegato X, I, pt. 4 (adattato) Articolo 10 1. Per evitare o reprimere eventuali effetti negativi sui mercati comunitari imputabili alle importazioni di taluni prodotti di cui all'articolo 1 l'importazione all'aliquota del dazio previsto nella tariffa doganale comune, di uno o più di questi prodotti, e soggetta al pagamento di un dazio all'importazione addizionale, se sono soddisfatte le condizioni previste dall'articolo 5 dell'accordo sull'agricoltura, tranne qualora le importazioni rischino di perturbare il mercato comunitario o gli effetti siano sproporzionati rispetto all'obiettivo perseguito. 2. I prezzi limite al di sotto dei quali può essere imposto un dazio all'importazione addizionale sono quelli trasmessi dalla Comunità all'Organizzazione mondiale del commercio. I volumi che devono essere superati perché scatti l'imposizione di un dazio addizionale all'importazione sono determinati in particolare in base alle importazioni nella Comunità nei tre anni precedenti l'anno in cui si presentano o rischiano di presentarsi gli effetti negativi di cui al paragrafo 1. I prezzi all'importazione cif sono verificati a tale scopo in base ai prezzi rappresentativi per il prodotto in questione sul mercato mondiale o sul mercato comunitario di importazione del prodotto. 3. I prezzi all'importazione da considerarsi per l'imposizione di un dazio all'importazione addizionale sono determinati in base ai prezzi all'importazione cif della spedizione considerata. 4. La Commissione stabilisce le modalità d'applicazione del presente articolo con la procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2 . Tali modalità riguardano segnatamente: a) la determinazione dei prodotti ai quali sono applicati dazi all'importazione addizionali ai sensi dell'articolo 5 dell'accordo sull'agricoltura; b) gli altri criteri necessari per garantire l'applicazione del paragrafo 1 in conformità all'articolo 5 di detto accordo. 3290/94 art. 2 e Allegato X, I, pt. 4 (adattato) Articolo 11 1. I contingenti tariffari per i prodotti di cui all'articolo 1, istituiti in virtù degli accordi conclusi nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, sono aperti e gestiti con le modalità adottate in base alla procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2 . 2. La gestione dei contingenti può effettuarsi mediante l'applicazione di uno dei seguenti metodi o di una loro combinazione: a) metodo basato sull'ordine cronologico di presentazione delle domande (secondo il principio "primo arrivato, primo servito"); b) metodo di ripartizione in proporzione dell'entità delle richieste all'atto della presentazione delle domande (secondo il metodo detto dell'"esame simultaneo"); c) metodo basato sulla presa in considerazione delle correnti tradizionali (secondo il metodo detto "produttori tradizionali/nuovi arrivati"). Altri metodi appropriati possono essere stabiliti. Devono comunque evitare qualsiasi discriminazione tra gli operatori interessati. 3. Il metodo di gestione stabilito tiene conto, ove risulti opportuno, dei bisogni di approvvigionamento del mercato comunitario e della necessità di salvaguardarne l'equilibrio, potendo nel contempo ispirarsi ai metodi applicati nel passato ai contingenti corrispondenti a quelli di cui al paragrafo 1, fatti salvi i diritti derivanti dagli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali unilaterali dell'Uruguay Round. 4. Le modalità di cui al paragrafo 1 prevedono l'apertura dei contingenti su base annua e, se necessario, stabiliscono lo scaglionamento dei medesimi e, se del caso: a) comprendono disposizioni circa la natura, la provenienza e l'origine del prodotto, b) determinano le condizioni di riconoscimento del documento che consentirà di verificare l'osservanza delle disposizioni di cui alla lettera a), c) fissano le condizioni di rilascio e la durata di validità dei titoli di importazione. 3290/94 art. 2 e Allegato X, I, pt. 4 (adattato) Articolo 12 1. Se sul mercato comunitario si constata un aumento notevole dei prezzi e tale situazione rischia di protrarsi nel tempo per cui il mercato subisce o rischia di subire perturbazioni, può essere adottata la misura prevista al paragrafo 4. 2. Esiste un aumento notevole dei prezzi ai sensi del paragrafo 1 qualora, in seguito ad una valutazione generalizzata dei prezzi in tutte le regioni della Comunità, la media dei prezzi dei suini macellati constatata sui mercati rappresentativi della Comunità di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 2123/89 della Commissione [13] si situi a un livello superiore alla media dei prezzi stabilita per il periodo precedente durante tre campagne, dal 1° luglio al 30 giugno, eventualmente adeguata in funzione dell'evoluzione ciclica dei prezzi in parola, con l'aggiunta della differenza esistente tra detta media e la media dei prezzi di base in vigore durante il periodo considerato, tenuto conto delle modificazioni del prezzo di base rispetto a quello risultante dalla media di detto periodo. [13] GU L 203 del 15.7.1989, pag. 23. 3. La situazione di aumento notevole dei prezzi rischia di persistere ai sensi del paragrafo 1 qualora esista uno squilibrio tra la domanda e l'offerta di carni suine, e lo squilibrio sia tale da protrarsi nel tempo, in particolare tenuto conto: a) dell'evoluzione congiunturale del numero di monte e dei prezzi dei suini giovani, b) delle inchieste e delle stime effettuate in applicazione della direttiva 93/23/CEE del Consiglio [14], [14] GU L 149 del 21.6.1993, pag. 1. c) della prevedibile evoluzione dei prezzi di mercato dei suini macellati. 4. Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 , può essere decisa la sospensione totale o parziale dei dazi all'importazione con la procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2 . Le modalità d'applicazione del presente articolo, se del caso, vengono adottate con la medesima procedura. 3290/94 art. 2 e Allegato X, I, pt. 4 (adattato) Articolo 13 1. Nella misura necessaria per consentire l'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1 sulla base dei corsi o dei prezzi praticati sul mercato mondiale per i medesimi prodotti ed entro i limiti che scaturiscono dagli accordi conformemente all'articolo 300 del trattato, la differenza fra questi corsi o prezzi e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione. 2. Per quanto concerne l'attribuzione dei quantitativi che possono essere esportati con restituzione, è fissato il metodo: a) più adatto alla natura del prodotto e alla situazione del mercato in questione, che consenta l'utilizzazione più efficace possibile delle risorse disponibili, tenendo conto dell'efficacia e della struttura dell'esportazione comunitaria, b) amministrativamente meno onerose per gli operatori, tenuto conto delle esigenze di gestione, c) che eviti qualsiasi discriminazione tra gli operatori interessati. 3. La restituzione è la stessa per tutta la Comunità. Essa può essere differenziata secondo le destinazioni allorché sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati. Le restituzioni sono fissate con la procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2 . In particolare tale fissazione ha luogo periodicamente. 4. L'elenco dei prodotti per i quali è accordata una restituzione all'esportazione e l'importo della restituzione sono fissati almeno una volta ogni tre mesi. Tuttavia le restituzioni possono essere mantenute allo stesso livello per più di tre mesi ed essere eventualmente modificate nel frattempo dalla Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa. 5. Le restituzioni sono fissate tenuto conto dei seguenti elementi: a) la situazione e le prospettive di evoluzione: - sul mercato della Comunità, dei prezzi dei prodotti nel settore delle carni suine e delle disponibilità, - sul mercato mondiale, dei prezzi dei prodotti nel settore delle carni suine; b) l'importanza di evitare perturbazioni tali da provocare uno squilibrio prolungato tra la domanda e l'offerta sul mercato della Comunità; c) l'aspetto economico delle esportazioni previste; d) i limiti che scaturiscono dagli accordi conclusi conformemente all'articolo 300 del trattato. Nel fissare le restituzioni si tiene conto anche, in particolare, della necessità di stabilire un equilibrio tra l'utilizzazione dei prodotti di base comunitari ai fini dell'esportazione di merci trasformate verso i paesi terzi e l'utilizzazione dei prodotti di tali paesi ammessi al regime detto di perfezionamento. Per il calcolo della restituzione si tiene conto, inoltre, per i prodotti di cui all'articolo 1, della differenza tra i prezzi applicati nella Comunità, e quelli applicati sul mercato mondiale, della quantità di cereali da foraggio necessaria, nella Comunità, per la produzione di un chilogrammo di carni suine, per quanto riguarda i prodotti diversi dai suini macellati, tenuto conto dei coefficienti di cui all'articolo 5, paragrafo 2. 6. Il prezzo di cui al paragrafo 1 è fissato nella Comunità tenuto conto: a) dei prezzi praticati nelle varie fasi di commercializzazione nella Comunità; b) dei prezzi praticati all'esportazione. 7. Il prezzo sul mercato mondiale, di cui al paragrafo 1, è fissato tenuto conto: a) dei prezzi praticati sui mercati dei paesi terzi; b) dei prezzi più favorevoli all'importazione in provenienza dai paesi terzi nei paesi terzi di destinazione; c) dei prezzi alla produzione constatati nei paesi terzi esportatori, tenuto conto, se del caso, delle sovvenzioni accordate da questi paesi; d) dei prezzi d'offerta franco frontiera della Comunità. 8. La restituzione viene concessa unicamente a richiesta e dietro presentazione del relativo titolo di esportazione. 9. L'importo della restituzione applicabile all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1 è quello applicabile il giorno della domanda del titolo e, nel caso di una restituzione differenziata, quello applicabile in tale data: a) alla destinazione indicata sul titolo o, eventualmente, b) alla destinazione reale, se diversa dalla destinazione indicata sul titolo. In tal caso l'importo applicabile non può superare quello applicabile alla destinazione indicata sul titolo. Per evitare l'utilizzazione abusiva della flessibilità prevista nel presente paragrafo possono essere adottate le misure del caso. 10. È possibile derogare ai paragrafi 8 e 9 per i prodotti di cui all'articolo 1 che beneficiano di restituzioni nel quadro di azioni di aiuto alimentare, con la procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2 . 11. La restituzione è pagata allorché è fornita la prova che i prodotti: a) sono stati esportati fuori della Comunità; b) sono di origine comunitaria, salvo in caso di applicazione del paragrafo 12; c) nel caso di una restituzione differenziata, hanno raggiunto la destinazione indicata sul titolo o un'altra destinazione per la quale è stata fissata una restituzione, fatto salvo il paragrafo 9 , lettera b). Tuttavia possono essere previste deroghe a tale norma con la procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2 , con riserva di condizioni da determinare che offrano garanzie equivalenti. 12. Nessuna restituzione viene accordata all'atto dell'esportazione di prodotti di cui all'articolo 1 importati dai paesi terzi e riesportati verso i paesi terzi, salvo che l'esportatore fornisca la prova: a) dell'identità tra il prodotto da esportare e il prodotto precedentemente importato e b) del pagamento di tutti i dazi all'importazione di tale prodotto. In tal caso la restituzione è uguale, per ciascun prodotto, al dazio pagato all'importazione se questo è inferiore alla restituzione applicabile; se il dazio riscosso all'atto dell'importazione è superiore alla restituzione applicabile, la restituzione è uguale a quest'ultimo. 13. Il rispetto dei limiti di volume che scaturiscono dagli accordi conclusi in conformità dell'articolo 300 del trattato è garantito dai titoli di esportazione rilasciati per i periodi di riferimento ivi previsti, applicabili ai prodotti interessati. Riguardo al rispetto degli obblighi derivanti dagli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, il termine di un periodo di riferimento non pregiudica la validità dei titoli di esportazione. 14. Le modalità di applicazione del presente articolo, comprese le disposizioni relative alla redistribuzione dei quantitativi che possono essere esportati, non attribuiti o non utilizzati, sono fissate con la procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2 . 3290/94 art. 2 e Allegato X, I, pt. 4 (adattato) Articolo 14 1. Nella misura necessaria al buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 37 , paragrafo 2 del trattato può, in casi particolari, escludere in tutto o in parte il ricorso al regime di perfezionamento attivo per i prodotti di cui all'articolo 1 destinati alla fabbricazione di prodotti di cui al medesimo articolo. 2. In deroga al paragrafo 1, qualora la situazione di cui al paragrafo 1 si presenti eccezionalmente urgente e il mercato comunitario subisca o rischi di subire perturbazioni dal regime di perfezionamento attivo o passivo, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di sua iniziativa, decide le misure necessarie, che vengono comunicate al Consiglio e agli Stati membri, la cui durata di validità non può essere superiore a sei mesi e che sono immediatamente applicabili. Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide entro una settimana dalla data di ricezione della domanda. 3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione entro una settimana dalla data della sua comunicazione. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, può confermare, modificare o abrogare la decisione della Commissione. Se il Consiglio non ha deciso entro tre mesi, la decisione della Commissione è considerata abrogata. Articolo 15 1. Per la classificazione dei prodotti disciplinati dal presente regolamento si applicano le norme generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché le relative modalità di attuazione; la nomenclatura tariffaria risultante dall'applicazione del presente regolamento viene inserita nella tariffa doganale comune. 2. Salvo disposizione contraria prevista dal presente regolamento o adottata in virtù di una delle sue disposizioni, negli scambi con i paesi terzi sono vietate: a) la riscossione di qualsiasi tassa avente effetto equivalente a un dazio doganale, b) l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente. Articolo 16 1. Qualora, per effetto delle importazioni o esportazioni il mercato comunitario di uno o più prodotti di cui all'articolo 1 subisca o rischi di subire gravi perturbazioni, tali da compromettere il conseguimento degli obiettivi enunciati all'articolo 33 del trattato, si possono applicare misure adeguate negli scambi con i paesi terzi fintantoché sussista la suddetta perturbazione o minaccia di perturbazione. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 37 , paragrafo 2 del trattato, adotta le modalità generali di applicazione del presente paragrafo e definisce i casi e i limiti entro i quali gli Stati membri possono prendere misure cautelative. 2. Qualora si delinei la situazione descritta al paragrafo 1, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide l'adozione delle opportune misure, che vengono comunicate agli Stati membri e sono immediatamente applicabili. Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo entro tre giorni lavorativi dalla data di ricezione della domanda. 3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la misura decisa dalla Commissione entro tre giorni lavorativi dalla data delle sua comunicazione. Il Consiglio si riunisce senza indugio e, deliberando a maggioranza qualificata, può modificare o annullare la misura stessa. 4. Nell'applicazione del presente articolo occorre tener conto degli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 , paragrafo 2 del trattato. 2759/75 CAPO IV Disposizioni generali 2759/75 art. 19 (adattato) Articolo 17 Non sono ammesse alla libera circolazione all'interno della Comunità le merci di cui all'articolo 1, ottenute o fabbricate utilizzando prodotti non contemplati dall'articolo 23 , paragrafo 2, e dall'articolo 24 , paragrafo 1 del trattato. 1473/86 art. 1 (adattato) Articolo 18 Al fine di tener conto delle limitazioni agli scambi intracomunitari o agli scambi con i paesi terzi risultanti dall'applicazione di provvedimenti destinati a combattere la propagazione di malattie degli animali, possono essere adottate, con la procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2 , misure eccezionali di sostegno del mercato colpito da tali limitazioni. Dette misure possono essere adottate soltanto nei limiti e per il periodo strettamente necessari al sostegno del mercato in causa. 2759/75 art. 21 (adattato) Articolo 19 Fatte salve disposizioni contrarie del presente regolamento, gli articoli 87, 88 e 89 del trattato si applicano alla produzione e al commercio dei prodotti di cui all'articolo 1. 2759/75 art. 22 (adattato) Articolo 20 Gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente i dati necessari all'applicazione del presente regolamento. Le modalità della comunicazione e della diffusione di tali dati sono stabilite con la procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2 . 2759/75 art. 26 (adattato) Articolo 21 Nell'applicazione del presente regolamento deve essere tenuto conto, parallelamente e in modo adeguato, degli obiettivi previsti dagli articoli 33 e 131 del trattato. 1365/2000 art. 1, pt. 4 Articolo 22 1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per le carni suine, in seguito denominato "il comitato". 2. Quando sia fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE. Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato in un mese. 3. Il comitato adotta il suo regolamento interno. 2759/75 art. 25 Articolo 23 Il comitato può prendere in esame ogni altro problema sollevato dal presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro. Articolo 24 Il regolamento (CEE) n. 2759/75 è abrogato. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II. 2759/75 art. 29 (adattato) Articolo 25 Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . 2759/75 Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri Fatto a Bruxelles, il [...] Per il Consiglio Il Presidente [...] ALLEGATO I Regolamento abrogato e modificazioni successive Regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio (GU L 282 del 1.11.1975, pag. 9) // Regolamento (CEE) n. 367/76 del Consiglio (GU L 45 del 21.2.1976, pag. 1) // Regolamento (CEE) n. 1423/78 del Consiglio (GU L 171 del 28.6.1978, pag. 19) // Regolamento (CEE) n. 2966/80 della Commissione (GU L 307 del 18.11.1980, pag. 5) // limitatamente all'articolo 4 Regolamento (CEE) n. 3768/85 del Consiglio (GU L 362 del 31.12.1985, pag. 8) // limitatamente al paragrafo 14 dell'allegato Regolamento (CEE) n. 1473/86 del Consiglio (GU L 133 del 21.5.1986, pag. 36) // Regolamento (CEE) n. 1475/86 del Consiglio (GU L 133 del 21.5.1986, pag. 39) // limitatamente al riferimento, fatto all'articolo 1, all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2759/75 Regolamento (CEE) n. 3906/87 del Consiglio (GU L 370 del 30.12.1987, pag. 11) // limitatamente all'articolo 1 Regolamento (CEE) n. 1249/89 del Consiglio (GU L 129 del 11.5.1989, pag. 12) // Regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio (GU L 349 del 31.12.1994, pag. 105) // limitatamente all'allegato X, I Regolamento (CE) n. 1365/2000 del Consiglio (GU L 156 del 29.6.2000, pag. 5) // ALLEGATO II TAVOLA DI CONCORDANZA Regolamento (CEE) n. 2759/75 // Presente regolamento Articolo 1, paragrafo 1 // Articolo 1 Articolo 2, primo comma, primo trattino // Articolo 2, paragrafo 1, lettera a) Articolo 2, primo comma, secondo trattino // Articolo 2, paragrafo 1, lettera b) Articolo 2, primo comma, terzo trattino // Articolo 2, paragrafo 1, lettera c) Articolo 2, primo comma, quarto trattino // Articolo 2, paragrafo 1, lettera d) Articolo 2, secondo comma // Articolo 2, paragrafo 2 Articolo 3, primo comma, primo trattino // Articolo 3, paragrafo 1, lettera a) Articolo 3, primo comma, secondo trattino // Articolo 3, paragrafo 1, lettera b) Articolo 3, secondo comma // Articolo 3, paragrafo 2 Articolo 3, terzo comma // Articolo 3, paragrafo 3 Articolo 4, paragrafo 1, primo comma // Articolo 4, paragrafo 1 Articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, primo trattino // Articolo 4, paragrafo 2, lettera a) Articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, secondo trattino // Articolo 4, paragrafo 2, lettera b) Articolo 4, paragrafo 2 // Articolo 4, paragrafo 3 Articolo 4, paragrafo 3 // Articolo 4, paragrafo 4 Articolo 4, paragrafo 5 // Articolo 4, paragrafo 5 Articolo 4, paragrafo 6, primo trattino // Articolo 4, paragrafo 6, lettera a) Articolo 4, paragrafo 6, secondo trattino // Articolo 4, paragrafo 6, lettera b) Articolo 4, paragrafo 6, terzo trattino // Articolo 4, paragrafo 6, lettera c) Articolo 5 // Articolo 5 Articolo 6 // Articolo 6 Articolo 7 // Articolo 7 Articolo 8, paragrafo 1, primo comma // Articolo 8, paragrafo 1 Articolo 8, paragrafo 1, secondo comma // Articolo 8, paragrafo 2 Articolo 8, paragrafo 1, terzo comma // Articolo 8, paragrafo 3 Articolo 8, paragrafo 2 // Articolo 8, paragrafo 4 Articolo 9 // Articolo 9 Articolo 10 // Articolo 10 Articolo 11, paragrafo 1 // Articolo 11, paragrafo 1 Articolo 11, paragrafo 2, primo comma, primo trattino // Articolo 11, paragrafo 2, primo comma, lettera a) Articolo 11, paragrafo 2, primo comma, secondo trattino // Articolo 11, paragrafo 2, primo comma, lettera b) Articolo 11, paragrafo 2, primo comma, terzo trattino // Articolo 11, paragrafo 2, primo comma, lettera c) Articolo 11, paragrafo 2, secondo comma // Articolo 11, paragrafo 2, secondo comma Articolo 11, paragrafo 2, terzo comma // Articolo 11, paragrafo 2, terzo comma Articolo 11, paragrafi 3 e 4 // Articolo 11, paragrafi 3 e 4 Articolo 12 // Articolo 12 Articolo 13, paragrafi 1 e 2 // Articolo 13, paragrafi 1 e 2 Articolo 13, paragrafo 3, primo e secondo comma // Articolo 13, paragrafo 3 Articolo 13, paragrafo 3, terzo comma // Articolo 13, paragrafo 4 Articolo 13, paragrafo 4 // Articolo 13, paragrafo 5 Articolo 13, paragrafo 5, primo comma // Articolo 13, paragrafo 6 Articolo 13, paragrafo 5, secondo comma // Articolo 13, paragrafo 7 Articolo 13, paragrafo 6 // Articolo 13, paragrafo 8 Articolo 13, paragrafo 7 // Articolo 13, paragrafo 9 Articolo 13, paragrafo 8 // Articolo 13, paragrafo 10 Articolo 13, paragrafo 9, primo trattino // Articolo 13, paragrafo 11, lettera a) Articolo 13, paragrafo 9, secondo trattino // Articolo 13, paragrafo 11, lettera b) Articolo 13, paragrafo 9, terzo trattino // Articolo 13, paragrafo 11, lettera c) Articolo 13, paragrafo 10, primo comma, primo trattino // Articolo 13, paragrafo 12, primo comma, lettera a) Articolo 13, paragrafo 10, primo comma, secondo trattino // Articolo 13, paragrafo 12, primo comma, lettera b) Articolo 13, paragrafo 10, secondo comma // Articolo 13, paragrafo 12, secondo comma Articolo 13, paragrafo 11 // Articolo 13, paragrafo 13 Articolo 13, paragrafo 12 // Articolo 13, paragrafo 14 Articolo 14 // Articolo 14 Articolo 15, paragrafo 1 // Articolo 15, paragrafo 1 Articolo 15, paragrafo 2, primo trattino // Articolo 15, paragrafo 2, lettera a) Articolo 15, paragrafo 2, secondo trattino // Articolo 15, paragrafo 2, lettera b) Articolo 16 // Articolo 16 Articolo 19 // Articolo 17 Articolo 20 // Articolo 18 Articolo 21 // Articolo 19 Articolo 22 // Articolo 20 Articolo 26 // Articolo 21 Articolo 24 // Articolo 22 Articolo 25 // Articolo 23 Articolo 27 // __________ Articolo 28 // __________ ___________ // Articolo 24 Articolo 29 // Articolo 25 Allegato // __________ ___________ // Allegato I ___________ // Allegato II