Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52003AR0093

    Parere del Comitato delle regioni in merito alla "Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della Rete stradale transeuropea"

    GU C 256 del 24.10.2003, p. 64–74 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    52003AR0093

    Parere del Comitato delle regioni in merito alla "Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della Rete stradale transeuropea"

    Gazzetta ufficiale n. C 256 del 24/10/2003 pag. 0064 - 0074


    Parere del Comitato delle regioni in merito alla "Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della Rete stradale transeuropea"

    (2003/C 256/11)

    IL COMITATO DELLE REGIONI,

    vista la Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della Rete stradale transeuropea (COM(2002) 769 def. - 2002/0309 (COD));

    vista la decisione, presa dal Consiglio il 22 gennaio 2003, di consultarlo sull'argomento, conformemente all'articolo 175, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità europea;

    vista la decisione del proprio Ufficio di presidenza, in data 12 marzo 2003, di elaborare un parere in materia e di affidare i lavori preparatori alla commissione Politica di coesione territoriale;

    visto il Libro bianco della Commissione sulla politica europea dei trasporti, del 12 settembre 2001(1);

    vista la decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti(2);

    visto il proprio parere in merito alla Rete transeuropea dei trasporti - Relazione 1998 sull'applicazione degli orientamenti e priorità per il futuro - Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni (in conformità all'articolo 18 della decisione n. 1692/96/CE) (COM(98) 614 def.) (CdR 60/1999 fin)(3);

    visto il proprio parere in merito al Libro bianco della Commissione sulla politica europea dei trasporti (CdR 54/2001 fin)(4);

    visto il proprio parere in merito alla Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 1692/96/CE sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea di trasporto (CdR 284/2001 fin)(5);

    visto il progetto di parere adottato dalla commissione Politica di coesione territoriale il 30 aprile 2003 (CdR 93/2003 riv.), relatore: Luis Durnwalder, Presidente della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige (I-PPE);

    considerando quanto segue:

    1) l'innalzamento del livello di sicurezza delle gallerie nella rete stradale transeuropea costituisce un'esigenza riconosciuta. Occorre garantire un livello uniforme di requisiti minimi, ma anche una valutazione realistica dei costi e dei rischi, mentre l'attuazione delle misure di sicurezza dovrebbe essere quanto più possibile affidata agli Stati membri e alle regioni;

    2) poiché gli adeguamenti strutturali e tecnici delle gallerie già in esercizio richiedono investimenti considerevoli, è necessario concedere tempi adeguati, tenendo conto sia della densità delle gallerie in una determinata regione sia della categoria cui esse appartengono per quanto concerne i rischi;

    3) gli enti locali e regionali possono apportare un contributo decisivo al riguardo, poiché in molti casi essi gestiscono direttamente la propria rete stradale ed esercitano e coordinano una serie di funzioni in materia di sicurezza;

    4) per ridurre il numero degli incidenti, l'adozione di norme di sicurezza più rigorose nelle gallerie dovrebbe essere integrata da adeguate misure di informazione e di educazione degli utenti,

    ha adottato all'unanimità, nel corso della 50a sessione plenaria del 2 e 3 luglio 2003 (seduta del 3 luglio), il seguente parere.

    1. Osservazioni del Comitato delle regioni

    Il Comitato delle regioni

    1.1. approva l'intento della Commissione di creare un nuovo sistema di misure organizzative, coordinato a livello dell'UE, per garantire la sicurezza delle gallerie della rete stradale transeuropea;

    1.2. osserva tuttavia che ogni galleria presenta caratteristiche specifiche, e quindi le stesse misure di sicurezza non sono così facilmente applicabili ad ogni situazione;

    1.3. sottolinea comunque la necessità di impiegare standard equivalenti e consolidati a livello internazionale per garantire un livello di sicurezza il più uniforme possibile nell'UE. La loro successiva applicazione deve consentire disposizioni rispondenti alla situazione pratica e sostenibili dal punto di vista economico, che tengano conto delle condizioni delle finanze pubbliche;

    1.4. si rammarica della scarsità di campagne di informazione sulle norme di comportamento da osservare all'interno delle gallerie (ad esempio, l'obbligo di mantenere una distanza di sicurezza maggiore rispetto all'esterno, di mantenere la distanza di sicurezza anche in caso di traffico bloccato o di rallentamenti; la definizione di regole da osservare in situazioni di emergenza), dato che la maggior parte degli incidenti sono dovuti a errore umano;

    1.5. fa rilevare che i tempi previsti per l'adeguamento delle gallerie non devono essere fissati soltanto in base alla densità delle gallerie per Stato membro ma anche tenendo conto della categoria di appartenenza delle gallerie già esistenti;

    1.6. ribadisce che il sistema di sicurezza che verrà introdotto comporterà costi elevati sia a livello organizzativo che per gli adeguamenti strutturali e tecnici, e che tali costi devono essere coperti da finanziamenti adeguati;

    1.7. reputa pertanto che l'obbligo di modernizzare le gallerie già esistenti debba concentrarsi sulle misure di prevenzione dei rischi;

    1.8. chiede che le autorità amministrative preposte a livello locale alla gestione delle strade e alla sicurezza vengano coinvolte nella pianificazione, nell'attuazione e nell'utilizzo di tale sistema di misure. Non soltanto le gallerie, ma l'intera rete stradale va vista come un insieme unitario dal punto di vista della sicurezza, in modo che si possa considerare la situazione nel suo complesso;

    1.9. auspica l'introduzione di un analogo sistema di misure di sicurezza per tutte le gallerie della rete stradale europea, poiché la sicurezza non deve essere limitata soltanto ad alcuni tratti.

    2. Raccomandazioni del Comitato delle regioni

    Raccomandazione 1

    Articolo 4, paragrafo 2

    >Testo originale>

    >Testo modificato>

    Raccomandazione 2

    Articolo 5

    >Testo originale>

    >Testo modificato>

    Raccomandazione 3

    Articoli 6 e 7

    Il Comitato ritiene che il testo di questi articoli dovrebbe essere meno dettagliato, in modo che l'attuazione delle misure di sicurezza venga affidata agli Stati membri e/o alle regioni sulla base dell'organizzazione già esistente.

    Raccomandazione 4

    Articolo 11, paragrafo 7

    Il Comitato raccomanda che i tempi di adeguamento previsti in tale articolo per le gallerie già in esercizio tengano conto anche della categoria di appartenenza di dette gallerie, ossia che l'adeguamento interessi innanzitutto le gallerie della categoria I e successivamente le altre.

    Raccomandazione 5

    Articolo 13, paragrafo 1

    >Testo originale>

    >Testo modificato>

    Motivazione

    L'analisi dei rischi deve rientrare nei compiti più generali del gestore della galleria.

    Raccomandazione 6

    Articolo 14, titolo e paragrafo 1

    >Testo originale>

    >Testo modificato>

    Motivazione

    La possibilità di una deroga dovrebbe valere anche per l'adozione di misure di sicurezza equivalenti o migliori.

    Raccomandazione 7

    Allegato I, punto 1.2.1

    >Testo originale>

    Per le gallerie in fase di progettazione, se una previsione a 15 anni indica che il volume di traffico supererà i 9000 veicoli al giorno per corsia, quando questo valore viene superato deve essere in funzione una galleria a doppia canna con traffico unidirezionale.

    >Testo modificato>

    Per le gallerie in fase di progettazione, se una previsione a 15 anni indica che il volume di traffico supererà i >S>9000>/S> 12000 veicoli al giorno per corsia, quando questo valore viene superato deve essere in funzione una galleria a doppia canna con traffico unidirezionale.

    Raccomandazione 8

    Allegato I, punto 1.4.2

    >Testo originale>

    Le gallerie con traffico bidirezionale devono essere dotate di un impianto di ventilazione longitudinale solo se in condizioni di traffico normale i veicoli possono uscire dalla galleria seguendo la direzione del fumo.

    >Testo modificato>

    Le gallerie con traffico bidirezionale devono essere dotate di un impianto di ventilazione longitudinale solo qualora calcoli specifici abbiano dimostrato che la diffusione del fumo può essere controllata tramite i sistemi di ventilazione previsti almeno nella fase di evacuazione e di soccorso. >S>se in condizioni di traffico normale i veicoli possono uscire dalla galleria seguendo la direzione del fumo.>/S>

    Raccomandazione 9

    Allegato I, punto 1.6

    >Testo originale>

    La distanza tra le piazzole di sosta non deve superare i 1000 metri. L'autorità amministrativa può richiedere distanze minori se un'analisi dei rischi suggerisce la necessità di questo provvedimento.

    >Testo modificato>

    La distanza tra le piazzole di sosta non deve superare i 1000 metri. L'autorità amministrativa può richiedere distanze minori se un'analisi dei rischi suggerisce la necessità di questo provvedimento. Se nella galleria vi è una corsia d'emergenza, le piazzole di sosta non sono indispensabili.

    Raccomandazione 10

    Allegato I, punto 1.7.7

    >Testo originale>

    Mezzi idonei, quali porte o sovrapressione, impediscono la propagazione di fumo o gas tra le canne.

    >Testo modificato>

    Mezzi idonei, quali porte o sovrapressione, >S>impediscono>/S> devono essere installati per impedire la propagazione dell'incendio e di fumo o gas tra le canne.

    Raccomandazione 11

    Allegato I, punto 1.8

    >Testo originale>

    Non sono ammessi dislivelli longitudinali superiori al 5 % poiché aumentano i rischi potenziali.

    >Testo modificato>

    Non sono ammessi dislivelli longitudinali superiori al >S>5 %>/S> 6 % poiché aumentano i rischi potenziali>S>.>/S>, tranne qualora le caratteristiche geografiche non consentano una soluzione diversa.

    Raccomandazione 12

    Allegato I, punto 1.11

    >Testo originale>

    Le gallerie devono disporre della seguente attrezzatura:

    - Indicazione delle vie di fuga tramite illuminazione almeno ogni 100 m e con pannelli ogni 25 m, posizionati a un'altezza compresa tra 1,1 m e 1,5 m al di sopra del livello della via di fuga, e tramite illuminazione e segnali al di sopra delle nicchie di sicurezza e dell'attrezzatura antincendio;

    - Installazione sistematica di estintori nelle gallerie a intervalli di almeno 150 m e agli ingressi nonché presenza di bocchette di erogazione dell'acqua per i vigili del fuoco a intervalli di almeno 150 m;

    - Impianti per trasmissioni radio in tutte le gallerie con canali speciali riservati ai casi di emergenza. Il gestore della galleria e i servizi di emergenza possono interrompere le trasmissioni radio per diffondere messaggi di emergenza;

    - Impianti di monitoraggio tramite telecamere nelle gallerie lunghe oltre 1000 m, incluso un sistema di rilevamento automatico degli incidenti;

    >Testo modificato>

    Le gallerie devono disporre della seguente attrezzatura:

    - Indicazione delle vie di fuga tramite illuminazione almeno ogni 100 m e con pannelli ogni >S>25>/S> 50 m, posizionati a un'altezza di 2 m >S>compresa tra 1,1 m e 1,5 m>/S> al di sopra del livello della via di fuga, e tramite illuminazione e segnali al di sopra delle nicchie di sicurezza e dell'attrezzatura antincendio;

    - Segnaletica orizzontale luminosa, a bassa tensione, tra la carreggiata e il marciapiede;

    - Semafori per interrompere l'accesso alla galleria, situati non soltanto agli ingressi ma anche ad una certa distanza;

    - Dispositivi automatici di allarme per segnalare (diverse possibilità):

    - il superamento del limite massimo di concentrazione di CO;

    - il superamento della soglia di allarme relativo alla scarsa visibilità;

    - il rilevamento di un incendio mediante un apposito dispositivo;

    - l'azionamento manuale del pulsante di emergenza;

    - Installazione sistematica di estintori nelle gallerie a intervalli di almeno >S>150>/S> 200 m e agli ingressi nonché presenza di bocchette di erogazione dell'acqua per i vigili del fuoco a intervalli di almeno 150 m;

    - Impianti per trasmissioni radio in tutte le gallerie con canali speciali riservati ai casi di emergenza. Il gestore della galleria e i servizi di emergenza possono interrompere le trasmissioni radio per diffondere messaggi di emergenza;

    - Impianti di monitoraggio tramite telecamere nelle gallerie lunghe oltre >S>1000>/S> 5000 m, incluso un sistema di rilevamento automatico degli incidenti;

    Raccomandazione 13

    Allegato I, punto 1.11.2

    Il Comitato raccomanda che vengano previste aree di soccorso per i mezzi di intervento e gli elicotteri presso gli ingressi delle gallerie appartenenti alle categorie I, II e III.

    Raccomandazione 14

    Allegato I, punto 1.13

    >Testo originale>

    L'autorità amministrativa decide se determinate gallerie (per es. con elevato volume di traffico e per esigenze di sicurezza) devono disporre di una sala di controllo. La sorveglianza di diverse gallerie può essere centralizzata in un unico centro operativo, per es. trasmettendo segnali video e dati operativi.

    >Testo modificato>

    L'autorità amministrativa decide se determinate gallerie (per es. con elevato volume di traffico e per esigenze di sicurezza) devono disporre di una sala di controllo. La sorveglianza di diverse gallerie può essere centralizzata in un unico centro operativo, per es. trasmettendo >S>segnali video e>/S> dati operativi.

    Raccomandazione 15

    Allegato I, punto 1.14

    >Testo originale>

    Se il trasporto di merci pericolose è autorizzato, il drenaggio di liquidi infiammabili è reso possibile tramite canali di scolo appositamente progettati all'interno delle sezioni trasversali delle gallerie.

    >Testo modificato>

    Se il trasporto di merci pericolose è autorizzato, il drenaggio di liquidi infiammabili è reso possibile tramite canali di scolo appositamente progettati all'interno delle sezioni trasversali delle gallerie>S>.>/S>, dotati di sifoni (tamponi idraulici) che evitino la propagazione delle fiamme in caso di incendio.

    Raccomandazione 16

    Allegato I, punto 2.2

    Il Comitato raccomanda che i responsabili della sicurezza per le gallerie di lunghezza superiore a 1 km mettano a punto un piano di allarme, da verificare, ed eventualmente migliorare, tramite esercitazioni periodiche (ogni 5 anni) organizzate con i servizi di pronto intervento.

    Raccomandazione 17

    Allegato I, punto 2.5.1

    >Testo originale>

    Per tutte le gallerie, e specialmente per quelle che iniziano e finiscono in Stati membri diversi, un unico centro di controllo deve controllare la situazione in qualsiasi momento.

    >Testo modificato>

    Per tutte le gallerie delle categorie I e II, e specialmente per quelle che iniziano e finiscono in Stati membri diversi, va creato un >S>unico >/S>servizio di assistenza >S>controllo>/S> ove confluiscano tutte le segnalazioni di incidenti tecnici. >S>deve controllare la situazione in qualsiasi momento.>/S>

    Raccomandazione 18

    Allegato I, punto 3.2

    >Testo originale>

    Se i veicoli pesanti sono attrezzati con cisterne supplementari, ad esempio montate su un rimorchio o non collegate in modo permanente all'alimentazione del motore, il gestore della galleria assicura che queste cisterne siano vuote. Questa disposizione non si applica alle taniche trasportabili a mano.

    >Testo modificato>

    >S>Se i veicoli pesanti sono attrezzati con cisterne supplementari, ad esempio montate su un rimorchio o non collegate in modo permanente all'alimentazione del motore, il gestore della galleria assicura che queste cisterne siano vuote. Questa disposizione non si applica alle taniche trasportabili a mano.>/S>

    Motivazione

    Il punto appare superfluo e dovrebbe essere soppresso.

    Raccomandazione 19

    Allegato I, punto 4.2.1

    >Testo originale>

    Le gallerie sono attrezzate in modo da garantire la continuità del funzionamento degli impianti di comunicazione a bordo dei veicoli (per es. radio, sistemi di navigazione e posizionamento, telefoni cellulari).

    >Testo modificato>

    Le gallerie sono attrezzate in modo da garantire la continuità del funzionamento degli impianti di comunicazione a bordo dei veicoli (per es. radio, >S>sistemi di navigazione e posizionamento,>/S> telefoni cellulari).

    Motivazione

    Il funzionamento in galleria dei sistemi di navigazione e posizionamento non sembra rivestire un'importanza fondamentale.

    Raccomandazione 20

    Allegato I, punto 4.2.2

    >Testo originale>

    Quando un utente chiama da una galleria il numero di emergenza 112 con un telefono cellulare, le informazioni sono messe immediatamente a disposizione dell'operatore della galleria e dei servizi di emergenza.

    >Testo modificato>

    Quando un utente chiama da una galleria il numero di emergenza previsto >S>112>/S> con un telefono cellulare, le informazioni sono messe immediatamente a disposizione dei servizi di assistenza designati dall'autorità preposta alla sorveglianza. >S>dell'operatore della galleria e dei servizi di emergenza.>/S>

    Raccomandazione 21

    Allegato II, punto 1, secondo punto in neretto

    >Testo originale>

    Il gestore della galleria si consulta con il responsabile della sicurezza durante la fase di progettazione di una struttura. Dopo aver ricevuto un parere positivo da quest'ultimo, il gestore della galleria presenta il progetto all'autorità amministrativa per approvazione.

    >Testo modificato>

    Il gestore della galleria si consulta con il responsabile della sicurezza durante la fase di progettazione di una struttura. Dopo aver ricevuto un parere positivo da quest'ultimo, il responsabile del progetto >S>gestore della galleria>/S> lo presenta >S>il progetto>/S> all'autorità amministrativa per approvazione.

    Raccomandazione 22

    Allegato II, punto 2, primo e terzo punto in neretto

    >Testo originale>

    - Il gestore della galleria conserva sempre la documentazione di sicurezza per ogni galleria e ne fornisce una copia al responsabile della sicurezza.

    - La documentazione di sicurezza (...)

    - In fase di progettazione, la documentazione di sicurezza relativa a una galleria include:

    - una descrizione della struttura progettata e del relativo accesso, corredata dei progetti necessari per comprenderne la progettazione e le disposizioni operative previste;

    - (...)

    >Testo modificato>

    - Il gestore della galleria o il responsabile del progetto conserva sempre la documentazione di sicurezza per ogni galleria e ne fornisce una copia al responsabile della sicurezza.

    - La documentazione di sicurezza (...)

    - In fase di progettazione, la documentazione di sicurezza relativa a una galleria include:

    - una descrizione della struttura progettata e del relativo accesso, corredata dei progetti necessari per comprenderne la progettazione e le disposizioni operative previste;

    - (...)

    Raccomandazione 23

    Allegato II, punto 3, terzo punto in neretto

    >Testo originale>

    A tal fine il gestore della galleria redige una documentazione completa di sicurezza che include: (...)

    >Testo modificato>

    A tal fine il gestore della galleria o il responsabile del progetto redige una documentazione completa di sicurezza che include: (...)

    Raccomandazione 24

    Allegato II, punto 3, quarto punto in neretto

    >Testo originale>

    Il gestore della galleria trasmette detta documentazione al responsabile della sicurezza, che fornisce un parere sull'apertura della galleria al traffico.

    >Testo modificato>

    Il gestore della galleria o il responsabile del progetto trasmette detta documentazione al responsabile della sicurezza, che fornisce un parere sull'apertura della galleria al traffico.

    Raccomandazione 25

    Allegato II, punto 3, quinto punto in neretto

    >Testo originale>

    Dopo aver ricevuto un parere positivo dal responsabile della sicurezza, il gestore della galleria inoltra la documentazione all'autorità amministrativa, che può decidere di consultare l'organismo di controllo. Una volta ricevuti i commenti dell'organismo di controllo, l'autorità amministrativa decide se autorizzare l'apertura della galleria al pubblico o imporre restrizioni all'apertura, e notifica il gestore della galleria. Una copia della decisione viene inviata ai servizi di emergenza.

    >Testo modificato>

    Dopo aver ricevuto un parere positivo dal responsabile della sicurezza, il gestore della galleria o il responsabile del progetto inoltra la documentazione all'autorità amministrativa, che può decidere di consultare l'organismo di controllo. Una volta ricevuti i commenti dell'organismo di controllo, l'autorità amministrativa decide se autorizzare l'apertura della galleria al pubblico o imporre restrizioni all'apertura, e ne dà notifica al gestore della galleria o al responsabile del progetto. Una copia della decisione viene inviata ai servizi di emergenza.

    Raccomandazione 26

    Allegato II, punto 5

    >Testo originale>

    Almeno una volta all'anno, il gestore della galleria, in collaborazione con il responsabile della sicurezza, organizza esercitazioni periodiche per il personale della galleria e i servizi di emergenza.

    - Le esercitazioni: (...)

    >Testo modificato>

    Almeno ogni cinque anni, >S>una volta all'anno>/S> come pure al momento della messa in esercizio o dopo che la documentazione di sicurezza è stata rinnovata in seguito a modifiche, il gestore della galleria, in collaborazione con il responsabile della sicurezza, organizza esercitazioni periodiche per il personale della galleria e i servizi di emergenza.

    - Le esercitazioni: (...)

    Raccomandazione 27

    Allegato III

    Il Comitato raccomanda che i segnali stradali siano, in generale, facilmente comprensibili ed evidenti; essi vanno comunque concordati a livello europeo e non dovrebbero ingombrare eccessivamente le gallerie.

    Bruxelles, 3 luglio 2003.

    Il Presidente

    del Comitato delle regioni

    Albert Bore

    (1) Libro bianco della Commissione del 12 settembre 2001 "La politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte", COM(2001) 370 def.

    (2) GU L 228 del 9.9.1996, pag. 1, modificata dalla decisione n. 1346/2001/CE, GU L 185 del 6.7.2001, pag. 1.

    (3) GU C 293 del 13.10.1999, pag. 9.

    (4) GU C 192 del 12.8.2002, pag. 8.

    (5) GU C 278 del 14.11.2002, pag. 7.

    Top