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Document 52000PC0583

Proposta di regolamento del Parlamento europeo del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio per quanto riguarda l'uso del SEC 95 ai fini della determinazione del contributo degli Stati membri alla risorsa propria basata sull'IVA

/* COM/2000/0583 def. - COD 2000/0241 */

GU C 29E del 30.1.2001, p. 266–266 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52000PC0583

Proposta di regolamento del Parlamento europeo del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio per quanto riguarda l'uso del SEC 95 ai fini della determinazione del contributo degli Stati membri alla risorsa propria basata sull'IVA /* COM/2000/0583 def. - COD 2000/0241 */

Gazzetta ufficiale n. 029 E del 30/01/2001 pag. 0266 - 0266


Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio per quanto riguarda l'uso del SEC 95 ai fini della determinazione del contributo degli Stati membri alla risorsa propria basata sull'IVA

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Il regolamento (CE) n. 2223/96 ha introdotto una nuova versione riveduta del Sistema europeo dei conti nazionali e regionali (SEC 95). Per conseguire gli obiettivi fissati nel trattato sull'Unione europea, in particolare la realizzazione dell'Unione economica e monetaria, la Comunità necessita di strumenti statistici di elevata qualità che mettano a disposizione delle istituzioni, delle amministrazioni pubbliche nazionali e degli operatori economici e sociali una serie di statistiche armonizzate e attendibili sulle quali essi possano fondare le loro decisioni.

Il nuovo SEC 95 introduce considerevoli miglioramenti rispetto alla precedente versione del 1979. Notevoli sono stati i progressi compiuti in direzione dell'armonizzazione della metodologia e di una maggiore precisione e accuratezza dei concetti, delle definizioni, delle classificazioni e delle norme contabili da applicare per ottenere una descrizione qualitativa delle economie degli Stati membri che sia coerente, attendibile e comparabile. Inoltre l'applicazione del nuovo SEC 95 è obbligatoria in forza del regolamento. Nel passare al nuovo sistema, peraltro, tutti gli Stati membri hanno apportato ulteriori miglioramenti alla qualità dei conti nazionali sulla base di un'ampia revisione delle fonti e dei metodi utilizzati nella pratica per elaborare i conti.

Il regolamento (CE) n. 2223/96 precisa all'articolo 1, paragrafo 2, che esso si applica a tutti gli atti comunitari nei quali si fa riferimento al SEC o alle sue definizioni, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 8, secondo il quale ai fini del bilancio e delle risorse proprie, in deroga all'articolo 1, paragrafo 2, il sistema europeo dei conti in vigore continua ad essere il SEC 79 fintantoché sia in vigore la decisione 94/728/CE, Euratom (decisione sulle risorse proprie). Al momento dell'adozione del regolamento relativo al SEC 95, si riteneva che la decisione sulle risorse proprie sarebbe stata modificata nel 1999. Una nuova decisione sulle risorse proprie dovrebbe entrare in vigore il 1° gennaio 2002.

I dati di contabilità nazionale del SEC sono utilizzati in vari modi nella procedura di bilancio: in particolare, per stabilire massimali di bilancio, per calcolare il PNL ai fini della determinazione della quarta risorsa e per determinare i contributi degli Stati membri alla risorsa basata sull'IVA. Soltanto quest'ultima è interessata dalla presente proposta di regolamento.

Ai fini della determinazione della risorsa propria basata sull'IVA vengono utilizzati dati di contabilità nazionale molto dettagliati, onde tener conto delle differenze tra le basi di calcolo dell'imposta utilizzate negli Stati membri e la base imponibile armonizzata dell'UE. Nel passare al SEC 95 gli Stati membri non dispongono però più dei dati dettagliati del SEC 79. Gli eventuali tentativi per ricalcolarli risulterebbero costosi e rischiosi, oltre che inutili, dato che gli esperti concordano che per tale esercizio di riponderazione delle aliquote di imposta l'impiego del SEC 79 o del SEC 95 non presenta alcun impatto sui risultati. Sarebbe al contrario più opportuno utilizzare i migliori dati disponibili, ossia i dati del SEC 95. Tale opinione è stata accettata dai rappresentanti degli Stati membri in seno al Comitato consultivo delle risorse proprie.

Formalmente, per permettere l'uso dei dati del SEC 95, è necessario apportare una lieve modifica al regolamento (CE) n. 2223/96: la presente proposta di regolamento ha appunto questo scopo. Alcuni Stati membri hanno espressamente chiesto un adeguamento della legislazione al riguardo.

2000/0241 (COD)

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio per quanto riguarda l'uso del SEC 95 ai fini della determinazione del contributo degli Stati membri alla risorsa propria basata sull'IVA

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285,

vista la proposta della Commissione [1],

[1] GU C del , pag. .

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato [2],

[2] GU C del , pag. .

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2223/96 [3] stabilisce che il SEC seconda edizione venga utilizzato quale sistema europeo dei conti economici integrati ai fini del bilancio e delle risorse proprie come definito nel regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 [4] fintantoché sia in vigore la decisione 94/728/CE, Euratom.

[3] GU L 310 del 30.11.1996.

[4] Abrogato e sostituito dal regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio.

(2) Non sono più disponibili dati del SEC seconda edizione al livello di dettaglio richiesto per la determinazione della risorsa propria basata sull'IVA.

(3) Ciò non ha alcuna incidenza sulle procedure concordate per la determinazione della risorsa propria basata sul PNL.

(4) Ai fini della determinazione dei contributi degli Stati membri al bilancio è auspicabile che siano utilizzati i dati statistici più facilmente disponibili.

(5) Il Comitato del programma statistico, istituito con la decisione 89/382/CEE, Euratom [5] del Consiglio, è stato consultato in conformità all'articolo 3 della predetta decisione,

[5] GU L 181 del 28.6.1989.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2223/96 è inserito il seguente paragrafo 1a.:

"1a. Ai fini della determinazione della risorsa propria basata sull'IVA, in deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono utilizzare i dati basati sul nuovo sistema europeo dei conti (SEC 95) fintantoché sia in vigore la decisione 94/728/CE, Euratom."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il [...]

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

La Presidente Il Presidente

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