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Document 52000AG0046

    Posizione comune (CE) n. 46/2000, del 31 luglio 2000, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco

    GU C 300 del 20.10.2000, p. 49–62 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    52000AG0046

    Posizione comune (CE) n. 46/2000, del 31 luglio 2000, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco

    Gazzetta ufficiale n. C 300 del 20/10/2000 pag. 0049 - 0062


    Posizione comune (CE) n. 46/2000

    definita dal Consiglio il 31 luglio 2000

    in vista dell'adozione della direttiva 2000/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco

    (2000/C 300/05)

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, e in particolare l'articolo 95,

    vista la proposta della Commissione(1),

    visto il parere del Comitato economico e sociale(2),

    visto il parere del Comitato delle regioni(3),

    deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(4),

    considerando quanto segue:

    (1) La direttiva 89/622/CEE del Consiglio, del 13 novembre 1989, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti l'etichettatura dei prodotti del tabacco nonché il divieto di taluni tabacchi per uso orale(5) è stata sostanzialmente modificata dalla direttiva 92/41/CEE del Consiglio(6). Essendo necessario introdurre nuove modifiche di tale direttiva, nonché della direttiva 90/239/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1990, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti il tenore massimo in catrame delle sigarette(7) è opportuno, per motivi di chiarezza, procedere alla rifusione di tali direttive.

    (2) Sussistono ancora differenze sostanziali tra le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco, che ostacolano il funzionamento del mercato interno.

    (3) Dette barriere dovrebbero essere eliminate e, a questo scopo, le regolamentazioni relative alla lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco dovrebbero essere ravvicinate, pur lasciando agli Stati membri la possibilità di introdurre, a certe condizioni, taluni requisiti che si considerino necessari al fine di garantire la protezione della salute dei singoli.

    (4) A norma dell'articolo 95, paragrafo 3, del trattato, occorre basarsi su un livello di protezione elevato in materia di salute, sicurezza, protezione ambientale e tutela dei consumatori, tenuto conto in particolare degli eventuali nuovi sviluppi fondati su riscontri scientifici; considerati gli effetti particolarmente nocivi del tabacco, la protezione della salute dovrebbe beneficiare, in questo contesto, di un'attenzione prioritaria.

    (5) La direttiva 90/239/CEE fissa limiti massimi per il tenore di catrame delle sigarette commercializzate negli Stati membri con effetto a partire dal 31 dicembre 1992. La natura cancerogena del catrame rende necessaria un'ulteriore riduzione del tenore di catrame nelle sigarette.

    (6) La direttiva 89/622/CEE ha stabilito che occorre apporre sulle confezioni dei prodotti del tabacco un'avvertenza generica, insieme con un'avvertenza aggiuntiva esclusivamente per le sigarette e, a partire dal 1992, ha esteso agli altri prodotti del tabacco l'obbligo delle avvertenze aggiuntive.

    (7) Le differenze nelle disposizioni relative al monossido di carbonio possono costituire ostacoli agli scambi e impedire il buon funzionamento del mercato interno. È stato peraltro dimostrato che le sigarette producono quantità di monossido di carbonio pericolose per la salute umana e in grado di aggravare i disturbi cardiaci ed altre malattie.

    (8) Sussistono differenze tra le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri sulla limitazione del tenore massimo in nicotina delle sigarette. Tali differenze possono ostacolare gli scambi e il funzionamento del mercato interno. Gli Stati membri e le autorità scientifiche hanno sollevato problemi specifici di salute pubblica in un campo che è già stato oggetto di misure preventive di armonizzazione, che la Commissione ha esaminato.

    (9) Detti ostacoli dovrebbero quindi essere eliminati e a questo scopo l'immissione in libera pratica, la commercializzazione e la lavorazione di sigarette dovrebbero formare oggetto di norme comuni riguardanti non soltanto il catrame, ma anche i livelli massimi di nicotina e di monossido di carbonio.

    (10) La definizione di norme internazionali applicabili ai prodotti del tabacco è uno dei temi dei negoziati volti ad elaborare una convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità per la lotta al tabagismo.

    (11) Per la misurazione del tenore di catrame, nicotina e monossido di carbonio delle sigarette si deve fare riferimento alle norme ISO 4387, ISO 10315 e ISO 8454 che sono le sole norme internazionalmente riconosciute, fermo restando che la ricerca e il progresso tecnico, da promuovere ulteriormente, dovrebbero permettere di elaborare e di utilizzare metodi di misurazione più precisi ed affidabili per i tenori delle sigarette e di elaborare metodi di misurazione per gli altri prodotti del tabacco.

    (12) La direttiva 90/239/CEE, tenuto conto di particolari difficoltà socioeconomiche, ha accordato alla Repubblica ellenica una proroga dei termini per l'applicazione del tenore massimo in catrame. Tale proroga dovrebbe essere mantenuta per il periodo previsto.

    (13) La presentazione delle etichette di precauzione e l'indicazione dei tenori continua a variare tra gli Stati membri. Di conseguenza i consumatori possono essere informati quanto ai rischi dei prodotti del tabacco meglio in uno Stato membro che in un altro. Tali disparità sono inaccettabili e possono ostacolare gli scambi e il funzionamento del mercato interno per quanto riguarda i prodotti del tabacco e pertanto dovrebbero essere eliminate. A tal fine occorre che la legislazione vigente sia rafforzata e chiarita, garantendo un alto livello di tutela della salute.

    (14) Occorre prevedere una marcatura delle partite di prodotti del tabacco in modo da garantire la tracciabilità dei prodotti a fini del controllo dell'osservanza delle disposizioni della presente direttiva.

    (15) Negli Stati membri esistono situazioni divergenti per quanto riguarda gli ingredienti e gli additivi utilizzati nella fabbricazione dei prodotti del tabacco. Un certo numero di Stati membri non dispone né di leggi né di accordi volontari su tali sostanze. Vari Stati membri nei quali tali leggi o accordi volontari esistono, non ricevono dai produttori di tabacco alcuna informazione marca per marca sulle quantità di tali ingredienti ed additivi, presenti in particolari prodotti del tabacco. Sarebbe opportuno procedere a un ravvicinamento delle norme applicabili in questo settore migliorando la trasparenza.

    (16) La mancanza di informazioni associata alla mancanza di dati tossicologici impedisce alle autorità responsabili negli Stati membri di valutare in modo significativo la tossicità e i rischi che i prodotti del tabacco comportano per la salute del consumatore. Tutto ciò è incompatibile con l'obbligo della Comunità di garantire un elevato livello di protezione della salute umana.

    (17) È stato dimostrato che i prodotti del tabacco contengono ed emettono molte sostanze nocive ed elementi cancerogeni notoriamente pericolosi per la salute umana quando vengono bruciati. È stato inoltre dimostrato negli ultimi anni che il fumo passivo presenta pericoli soprattutto per i nascituri e i neonati e può provocare o aggravare le malattie respiratorie delle persone che inalano il fumo. Inoltre l'80 % dei nuovi fumatori nella Comunità ha meno di 18 anni. È necessario garantire la massima trasparenza delle informazioni sui prodotti, tenendo nel contempo in adeguata considerazione i diritti di proprietà commerciale e intellettuale dei fabbricanti di prodotti del tabacco.

    (18) Occorre vietare che sulle confezioni dei prodotti del tabacco siano utilizzati certi termini per qualificare il prodotto che possono ingannare il consumatore.

    (19) La direttiva 89/622/CEE ha proibito la vendita negli Stati membri di taluni tipi di tabacco per uso orale. L'articolo 151 dell'Atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia ha concesso al Regno di Svezia una deroga alle disposizioni della suddetta direttiva a questo riguardo.

    (20) I progressi scientifici e tecnici nel settore dei prodotti del tabacco richiedono un riesame periodico delle disposizioni e dell'applicazione negli Stati membri della presente direttiva. A tal fine occorre prevedere una procedura per la stesura di relazioni periodiche da parte della Commissione, basate su dati scientifici e tecnici. Taluni elementi dovrebbero essere esaminati in questo contesto con particolare attenzione.

    (21) Per quanto concerne la fissazione dei tenori massimi si dovrebbe esaminare, da un lato, se sia opportuno ridurre ulteriormente i tenori fissati e come essi siano eventualmente connessi e, dall'altro, se occorra elaborare norme in materia per i prodotti diversi dalle sigarette, in particolare per il trinciato per sigarette.

    (22) Per quanto concerne gli altri ingredienti, tra cui gli additivi, si dovrebbe esaminare la possibilità di redigere un elenco comune, nella prospettiva di una successiva armonizzazione.

    (23) Le dimensioni del mercato interno dei prodotti del tabacco e la tendenza crescente dei produttori di tabacco a concentrare la produzione per l'intera Comunità in un piccolo numero di impianti negli Stati membri richiedono un'azione legislativa a livello comunitario piuttosto che nazionale per realizzare un funzionamento regolare del mercato interno dei prodotti del tabacco.

    (24) Nell'applicazione della presente direttiva, si devono prendere disposizioni per fissare termini di attuazione che consentano, da un lato, il completamento a un massimo grado di efficienza del processo di conversione già iniziato con la direttiva 90/239/CEE e, dall'altro, ai consumatori e ai produttori di adattarsi ai prodotti con un tenore più basso in catrame, nicotina e monossido di carbonio.

    (25) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(8).

    (26) La presente direttiva non dovrebbe modificare gli obblighi incombenti agli Stati membri per quanto riguarda i termini di attuazione e di applicazione delle direttive di cui all'allegato II,

    HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    Oggetto

    La presente direttiva ha per oggetto il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti il tenore massimo in catrame, nicotina e monossido di carbonio delle sigarette, le avvertenze relative alla pericolosità per la salute e altre indicazioni da far figurare sui pacchetti dei prodotti del tabacco, nonché talune misure relative agli ingredienti e alle qualificazioni dei prodotti del tabacco.

    Articolo 2

    Definizioni

    Ai fini della presente direttiva, s'intende per:

    1) "prodotti del tabacco", i prodotti destinati a essere fumati, fiutati, succhiati o masticati, che siano, anche parzialmente, costituiti di tabacco, geneticamente modificato o no;

    2) "catrame", il condensato di fumo grezzo anidro ed esente da nicotina;

    3) "nicotina", gli alcaloidi nicotinici;

    4) "tabacco per uso orale", tutti i prodotti destinati a un uso orale, ad eccezione di quelli destinati a essere fumati o masticati, costituiti totalmente o parzialmente di tabacco, sotto forma di polvere, di particelle fini o di qualsiasi combinazione di dette forme - specialmente quelle presentate in sacchetti-porzioni o sacchetti porosi - o sotto una forma simile a un prodotto alimentare;

    (5) "ingrediente", qualsiasi sostanza o qualsiasi componente diverso dalla foglia e da altre parti naturali o non lavorate della pianta di tabacco, utilizzata nella fabbricazione o nella preparazione di un prodotto del tabacco o presente nel prodotto finito, anche se sotto forma modificata.

    Articolo 3

    Sigarette: tenore massimo in catrame, nicotina e monossido di carbonio

    1. A decorrere dal 1o gennaio 2004 il tenore in catrame, nicotina e monossido di carbonio delle sigarette immesse in libera pratica, commercializzate o prodotte negli Stati membri non può superare rispettivamente:

    - 10 mg/sigaretta di catrame;

    - 1 mg/sigaretta di nicotina;

    - 10 mg/sigaretta di monossido di carbonio.

    2. Per la Repubblica ellenica, come deroga temporanea, la data di messa in applicazione del tenore massimo in catrame delle sigarette prodotte e commercializzate nel suo territorio di cui al paragrafo 1, è il 1o gennaio 2007.

    Articolo 4

    Metodi di misurazione

    1. I tenori in catrame, nicotina e monossido di carbonio delle sigarette, sono misurati sulla base delle norme ISO 4387 per il catrame, ISO 10315 per la nicotina e ISO 8454 per il monossido di carbonio.

    L'esattezza delle indicazioni relative al catrame e alla nicotina apposte sui pacchetti è verificata in base alla norma ISO 8243.

    2. Le prove di cui al paragrafo 1 sono realizzate o verificate da laboratori di analisi approvati e sorvegliati dalle autorità competenti degli Stati membri.

    Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 31 dicembre 2001 e ad ogni modifica, un elenco dei laboratori autorizzati, precisando i criteri utilizzati per l'autorizzazione ed i mezzi di sorveglianza attuati.

    3. Gli Stati membri possono anche esigere che i fabbricanti o gli importatori di tabacco procedano a qualsiasi altra prova imposta dalle autorità nazionali competenti, al fine di valutare il tenore di altre sostanze prodotte dai loro prodotti del tabacco marca per marca e tipo per tipo e per valutare gli effetti di tali altre sostanze sulla salute, tenendo conto tra l'altro del pericolo di dipendenza che comportano. Gli Stati membri possono anche esigere che tali prove vengano realizzate o verificate in laboratori autorizzati ai sensi del paragrafo 2.

    4. I risultati delle prove effettuate a norma del paragrafo 3 sono comunicati annualmente alle autorità nazionali competenti.

    Gli Stati membri assicurano la diffusione, mediante qualsiasi mezzo appropriato, delle informazioni fornite a norma del presente articolo al fine di informare i consumatori, tenendo conto di ogni informazione che costituisca un segreto commerciale.

    5. Gli Stati membri comunicano annualmente tutti i dati e le informazioni presentati ai sensi del presente articolo alla Commissione, che ne tiene conto nella relazione di cui all'articolo 11.

    Articolo 5

    Etichettatura

    1. I tenori in catrame, nicotina e monossido di carbonio delle sigarette misurati a norma dell'articolo 4 sono stampati su un lato del pacchetto di sigarette nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro nel quale il prodotto viene commercializzato, in modo da coprire almeno il 10 % della corrispondente superficie.

    Questa percentuale è portata al 12 % per gli Stati membri che hanno due lingue ufficiali e al 15 % per gli Stati membri che hanno tre lingue ufficiali.

    2. Ciascuna confezione unitaria dei prodotti del tabacco, ad eccezione dei prodotti del tabacco per uso orale e altri prodotti del tabacco senza combustione, reca obbligatoriamente le avvertenze seguenti:

    a) avvertenza generale:

    "Il fumo uccide"

    oppure

    "Il fumo può uccidere".

    Tale avvertenza è stampata sulla superficie più visibile della confezione nonché su ogni imballaggio esterno, esclusi i sovraimballaggi trasparenti, utilizzato per la vendita al dettaglio del prodotto.

    b) un'avvertenza supplementare ripresa dall'elenco di cui all'allegato I.

    Le avvertenze supplementari di cui sopra sono alternate in modo da garantirne l'apparizione regolare.

    Tale avvertenza è stampata sulla seconda superficie più visibile della confezione e su ogni imballaggio esterno utilizzato per la vendita al dettaglio del prodotto, esclusi gli incarti trasparenti aggiuntivi.

    Gli Stati membri possono determinare la posizione delle avvertenze da far figurare su dette superfici in modo da soddisfare le esigenze linguistiche.

    3. I prodotti del tabacco per uso orale dei quali è autorizzata la commercializzazione a norma dell'articolo 8, e i prodotti del tabacco senza combustione, recano l'avvertenza seguente:

    "Questo prodotto del tabacco può nuocere alla tua salute e provoca dipendenza".

    L'avvertenza è apposta sulla parte più visibile della confezione e su ogni imballaggio esterno utilizzato per la vendita al dettaglio del prodotto, esclusi gli incarti trasparenti aggiuntivi.

    Gli Stati membri possono determinare la posizione dell'avvertenza su detta superficie in funzione delle esigenze linguistiche.

    4. Le avvertenze di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo coprono rispettivamente almeno il 25 % della zona esterna della superficie corrispondente della confezione sulla quale sono stampate. Questa percentuale è portata al 27 % per gli Stati membri con due lingue ufficiali e al 30 % per gli Stati membri con tre lingue ufficiali.

    Tuttavia, per le confezioni destinate ai prodotti diversi dalle sigarette la cui superficie più visibile sia superiore a 100 cm2, la superficie delle avvertenze di cui al paragrafo 2 è di almeno 25 cm2 per ogni parte. Tale superficie è portata a 27 cm2 per gli Stati membri con due lingue ufficiali e a 30 cm2 per gli Stati membri con tre lingue ufficiali.

    5. Il testo delle avvertenze e delle indicazioni relative ai tenori, prescritti dal presente articolo, è stampato:

    a) in caratteri Helvetica grassetto su fondo bianco. Per soddisfare le esigenze linguistiche, gli Stati membri determinano il corpo di caratteri del testo, purché il formato dell'assortimento completo dei caratteri specificato nella legislazione nazionale sia tale da occupare la maggior parte possibile della superficie riservata al testo richiesto;

    b) in lettere minuscole, ad eccezione della iniziale del messaggio e dove altrimenti imposto da regole grammaticali;

    c) centrati sull'area dove il testo dev'essere stampato, parallelamente al bordo superiore della confezione;

    d) per i prodotti diversi da quelli di cui al paragrafo 3, contornato da un bordo nero, con spessore minimo di 3 mm e massimo di 4 mm, che non interferisca in alcun modo con il testo dell'avvertenza o dell'informazione fornita;

    e) nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui il prodotto viene immesso sul mercato.

    6. I testi prescritti dal presente articolo non possono essere stampati sui bolli fiscali delle confezioni. Essi sono stampati in modo inamovibile, indelebile e non devono in alcun modo essere dissimulati, coperti o interrotti da altre indicazioni o immagini, o dall'apertura della confezione.

    7. Gli Stati membri possono prevedere che le avvertenze di cui ai paragrafi 2 e 3 siano corredate dalla menzione, al di fuori del riquadro previsto per le avvertenze, dell'autorità che le formula.

    8. Il numero del lotto del prodotto del tabacco attribuito secondo la norma ISO 8243, viene indicato su ogni confezione, in qualsiasi forma appropriata che consenta di identificare la provenienza del prodotto.

    Articolo 6

    Altre informazioni riguardanti il prodotto

    1. Gli Stati membri obbligano tutti i fabbricanti e gli importatori di prodotti del tabacco a presentare un elenco di tutti gli ingredienti utilizzati nella fabbricazione dei loro prodotti con le relative quantità, suddivisi per marche e tipi. All'elenco è allegata una dichiarazione che giustifichi l'inclusione di tali ingredienti nei prodotti del tabacco e indichi i dati tossicologici relativi a tali ingredienti, sotto forma combusta e incombusta, e i loro effetti sulla salute, tenendo conto tra l'altro della dipendenza che essi comportano.

    Le informazioni di cui al primo comma sono fornite con cadenza annuale e per la prima volta entro il 31 dicembre 2002.

    2. Gli Stati membri assicurano la divulgazione con ogni mezzo appropriato delle informazioni fornite a norma del presente articolo per informare i consumatori, tenendo conto di ogni informazione che costituisca eventualmente un segreto commerciale.

    3. Gli Stati membri comunicano annualmente tutti i dati e le informazioni di cui al presente articolo alla Commissione che ne tiene conto nella relazione di cui all'articolo 11.

    Articolo 7

    Denominazioni del prodotto

    È vietato l'impiego delle diciture "basso tenore di catrame", "light", "ultralight", "mild" o altri termini analoghi, come pure, fatte salve le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 1, di qualsiasi informazione sul contenuto, avente lo scopo o l'effetto diretto o indiretto di far ritenere che un particolare prodotto del tabacco sia meno nocivo degli altri.

    Articolo 8

    Tabacco per uso orale

    Gli Stati membri vietano la commercializzazione dei tabacchi per uso orale, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 151 dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

    Articolo 9

    Misure di adeguamento

    La Commissione provvede, secondo la procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2, all'adeguamento al progresso scientifico e tecnico:

    a) dei metodi di misurazione di cui all'articolo 4, nonché delle definizioni ad essi relative;

    b) delle avvertenze relative alla salute da apporre sulle confezioni dei prodotti del tabacco di cui all'allegato I e della frequenza della loro rotazione.

    Articolo 10

    Procedura di regolamentazione

    1. La Commissione è assistita da un comitato.

    2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

    Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

    3. Il comitato adotta il proprio regolamento.

    Articolo 11

    Relazione

    Entro e non oltre il 31 dicembre 2004, e successivamente ogni due anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione sull'applicazione della presente direttiva.

    Ai fini dell'elaborazione della relazione di cui al primo comma, la Commissione è assistita da esperti scientifici e tecnici onde poter disporre di tutte le informazioni necessarie.

    Alla presentazione della prima relazione la Commissione indicherà in particolare gli elementi da riesaminare o sviluppare alla luce dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche, compreso lo sviluppo di norme sui prodotti concordate a livello internazionale, prestando particolare attenzione ad una successiva riduzione dei tenori massimi di cui all'articolo 3 paragrafo 1, ai possibili nessi tra tali tenori e allo sviluppo di norme concernenti prodotti diversi dalle sigarette, segnatamente il tabacco trinciato da sigarette, nonché all'esame della possibilità di elaborare un elenco comune degli ingredienti di cui all'articolo 6, tenendo conto tra l'altro della dipendenza che essi comportano. La relazione prenderà in esame anche i nessi esistenti tra i requisiti in materia di etichettatura di cui all'articolo 5 e il comportamento dei consumatori. Tale relazione sarà corredata delle eventuali proposte di modifica della presente direttiva ritenute necessarie dalla Commissione.

    Articolo 12

    Importazione, vendita e consumo di prodotti del tabacco

    1. Gli Stati membri non possono, per considerazioni attinenti alla limitazione del tenore in catrame, nicotina o monossido di carbonio delle sigarette, alle avvertenze per la salute e ad altre indicazioni o ad altri requisiti prescritti dalla presente direttiva, vietare o limitare l'importazione, la vendita e il consumo di prodotti del tabacco conformi alla presente direttiva, salve le misure adottate ai fini della verifica degli elementi forniti nel contesto dell'articolo 4.

    2. La presente direttiva fa salvo il diritto degli Stati membri di mantenere o adottare, nel rispetto del trattato, disposizioni più restrittive per la lavorazione, l'importazione, la vendita e il consumo dei prodotti del tabacco che essi ritengano necessarie per garantire la protezione della salute pubblica, purché tali disposizioni non pregiudichino le norme stabilite dalla presente direttiva.

    Articolo 13

    Attuazione

    1. Fatto salvo l'articolo 14, primo comma, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2001. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

    Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

    2. I prodotti non conformi alle disposizioni della presente direttiva possono ancora essere commercializzati per un anno dalla data di cui al paragrafo 1.

    3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

    Articolo 14

    Abrogazione

    Le direttive 89/622/CEE e 90/239/CEE sono abrogate fatti salvi gli obblighi incombenti agli Stati membri relativi ai termini per il recepimento e per l'applicazione delle direttive elencate all'allegato II.

    I riferimenti alle direttive abrogate si intendono fatti alla presente direttiva e devono essere letti secondo la tavola di concordanza che figura all'allegato III.

    Articolo 15

    Entrata in vigore

    La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Articolo 16

    Destinatari

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a ...

    Per il Parlamento europeo

    La Presidente

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    (1) GU C 150E del 30.5.2000, pag. 40.

    (2) GU C 140 del 18.5.2000, pag. 24.

    (3) GU C 226 dell' 8.8.2000, pag. 5.

    (4) Parere del Parlamento europeo del ... (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 31 luglio 2000 e decisione del Parlamento europeo del ... (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

    (5) GU L 359 dell'8.12.1989, pag. 1.

    (6) GU L 158 dell'11.6.1992, pag. 30.

    (7) GU L 137 del 30.5.1990, pag. 36.

    (8) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

    ALLEGATO I

    Elenco delle avvertenze supplementari [articolo 5, paragrafo 2, lettera b)]

    1. I fumatori muoiono prima.

    2. Il fumo provoca malattie cardiovascolari e ictus.

    3. Il fumo provoca il cancro.

    4. Fumare in gravidanza nuoce al tuo bambino.

    5. Proteggi i bambini: non fare loro respirare il tuo fumo.

    6. Il tuo medico può aiutarti a smettere di fumare.

    7. Il fumo provoca dipendenza.

    8. Smettere di fumare riduce i rischi di malattie gravi.

    9. Per aiutarvi a smettere di fumare: [n. telef./casella postale/indirizzo internet/vostro medico].

    10. Il fumo causa impotenza.

    11. Il fumo invecchia la pelle.

    ALLEGATO II

    Termini di attuazione e di applicazione (di cui all'articolo 14)

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO III

    Tavola di concordanza

    >SPAZIO PER TABELLA>

    PROGETTO DI MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

    I. INTRODUZIONE

    1. Il 7 gennaio 2000, la Commissione ha trasmesso al Consiglio una proposta di direttiva del Consiglio sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco, basata sull'articolo 95 del trattato(1).

    2. Il Parlamento europeo ha espresso il suo parere il 14 giugno 2000(2). Il Comitato economico e sociale ha espresso il suo parere sulla proposta il 29 marzo 2000(3) mentre il Comitato delle regioni ha espresso il suo parere il 12 aprile 2000(4).

    3. A seguito di questi pareri, in data 28 giugno 2000, la Commissione ha trasmesso al Consiglio una proposta modificata(5).

    4. Il 31 luglio 2000, il Consiglio ha adottato una posizione comune in conformità dell'articolo 251, paragrafo 2, del trattato.

    II. OBIETTIVI

    La direttiva, basata sull'articolo 95 del trattato, rifonde due direttive riguardanti il tenore di catrame delle sigarette(6) e l'etichettatura dei prodotti del tabacco, nonché il divieto di taluni tabacchi per uso orale(7). Essa è volta a completare e ad aggiornare le disposizioni alla luce dell'esperienza acquisita e degli sviluppi scientifici, prendendo come base un livello elevato di protezione della salute pubblica.

    III. ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE(8)

    A. PROPOSTA MODIFICATA DELLA COMMISSIONE

    Il Consiglio ha adottato, integralmente o parzialmente, e talvolta conservandone soltanto la sostanza, 15 emendamenti proposti dal Parlamento europeo e ripresi nella proposta della Commissione.

    Ne ha inoltre adottati altri 2 (40 e 41), che erano stati inizialmente respinti dalla Commissione e che riguardano l'articolo 7, rafforzando nel contempo detto articolo con un riferimento all'informazione sui tenori, come proposto dalla Commissione.

    B. EMENDAMENTI ACCETTATI DALLA COMMISSIONE MA NON RIPRESI NELLA POSIZIONE COMUNE

    - Emendamenti 75, 11 e 15

    Il Consiglio ha giudicato che il riferimento al prezzo dei prodotti del tabacco non fosse appropriato rispetto alla struttura generale della direttiva e alla mancanza di disposizioni ad esso relative negli articoli.

    - Emendamento 3

    Il Consiglio non ha ritenuto essenziale, nella fase attuale, un riferimento specifico alla valutazione dei prodotti del tabacco che sono potenzialmente in grado di ridurre la pericolosità, in quanto tema prioritario di studio nel quadro della prima relazione prevista dall'articolo 11.

    - Emendamenti 5, 22 (seconda parte) e 108

    Il Consiglio ha giudicato che nella fase attuale è importante concentrarsi, da un lato, sul miglioramento della precisione e dell'affidabilità dei metodi di misurazione dei tenori di catrame, nicotina e monossido di carbonio e, dall'altro, sullo studio della possibilità di stabilire un elenco comune degli altri ingredienti. La questione della loro misurazione rientra in una fase successiva.

    - Emendamento 6

    Il Consiglio ha giudicato che questo esercizio sarebbe stato troppo difficile e costoso.

    - Emendamento 12

    Pur non ritenendo opportuno sottolineare questo aspetto in un considerando specifico, il Consiglio ha tuttavia preso atto dell'importanza di una migliore valutazione degli effetti dei prodotti del tabacco rispetto all'esigenza di assicurare un livello elevato di protezione della salute (si vedano, ad esempio, i considerando 4 e 16).

    - Emendamento 13

    Il Consiglio ha ritenuto più opportuno fare riferimento alla protezione dei diritti di proprietà commerciale e intellettuale in relazione all'informazione dei consumatori (cfr. considerando 17, articolo 4, paragrafo 4 e articolo 6, paragrafo 2). Ha pertanto soppresso il considerando specifico cui si riferisce l'emendamento del Parlamento europeo.

    - Emendamento 16

    Il Consiglio ha ritenuto il testo di tale considerando troppo generico rispetto al dispositivo della direttiva, tenuto anche conto del fatto che l'iniziativa nei confronti dei fattori determinanti della salute, fra cui il tabagismo, è uno dei campi d'azione del nuovo programma recentemente presentato dalla Commissione.

    - Emendamento 18

    Il Consiglio ha ritenuto che la definizione, così come da esso modificata (cfr. articolo 2, paragrafo 5), in particolare con l'aggiunta dell'espressione generale "qualsiasi componente", rendesse superfluo l'emendamento proposto.

    - Emendamenti 19 e 98

    Il Consiglio non ha ritenuto giustificata la possibilità di una deroga, seppur temporanea, dall'applicazione delle nuove disposizioni alle sigarette esportate fuori della Comunità, soprattutto in considerazione dei problemi di controllo cui avrebbe dato origine detta deroga.

    - Emendamento 107

    Il Consiglio non ha giudicato opportune considerazioni dettagliate quali quelle figuranti nel presente emendamento (cfr. anche l'osservazione relativa all'emendamento 12).

    - Emendamento 24

    Il Consiglio ha ritenuto che, in particolare a causa del consistente margine di errore nei risultati delle prove e in attesa di un perfezionamento delle prove stesse, la comunicazione annuale dei risultati, prevista all'articolo 4, paragrafo 4, primo comma, fosse al tempo stesso meno onerosa e più affidabile.

    - Emendamenti 25 e 39

    Con la formulazione di cui all'articolo 4, paragrafo 4, secondo comma e all'articolo 6, paragrafo 2, il Consiglio ha inteso sottolineare l'importanza attribuita all'informazione del consumatore, mettendone in rilievo il carattere prioritario.

    - Emendamenti 26 e 116

    Il Consiglio ha giudicato eccessivo l'aumento delle dimensioni chiesto dal Parlamento europeo per quanto riguarda sia l'indicazione dei tenori sia le avvertenze da stampare sui pacchetti, dato che le percentuali attualmente previste all'articolo 5, paragrafo 1 (rispettivamente 10 %, 12 % e 15 %) e all'articolo 5, paragrafo 4 (25 %, 27 % e 30 %), corrispondenti alla proposta originaria della Commissione, sono nettamente superiori a quelle previste dalla vigente legislazione (4 %, 6 % e 8 %).

    Il Consiglio non ha peraltro accolto la proposta della Commissione di stampare sui pacchetti solo i tenori massimi consentiti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, ritenendo importante informare i consumatori circa il tenore reale delle sigarette.

    Il Consiglio ha tuttavia espressamente previsto che il nesso tra l'etichettatura ed il comportamento dei consumatori sia esaminato nel quadro della prima relazione di cui all'articolo 11.

    - Emendamento 29

    Il Consiglio non ha ritenuto essenziale prevedere le specificazioni richieste dall'emendamento.

    - Emendamento 44

    Tenuto anche conto delle assicurazioni fornite dalla Commissione per quanto concerne, da un lato, la creazione di un gruppo di esperti pluridisciplinare e indipendente e, dall'altro, la priorità attribuita alla definizione di un'impostazione comune riguardo agli ingredienti, il Consiglio ha giudicato opportuno fornire, per l'elaborazione della prima relazione, indicazioni di ordine più generale rispetto a quelle contenute nell'emendamento.

    C. PRINCIPALI INNOVAZIONI INTRODOTTE DAL CONSIGLIO

    Oltre alle modifiche di cui alla sezione B, sono state introdotte le seguenti innovazioni:

    Preambolo

    Il Consiglio ha modificato il preambolo per garantire una più puntuale corrispondenza con il testo del dispositivo, fondendo alcuni considerando e sopprimendone degli altri, senza tuttavia modificarne nella sostanza il contenuto.

    Articolo 5 (Etichettatura)

    Anche tale articolo è stato modificato onde migliorarne la struttura.

    Inoltre il Consiglio ha nuovamente introdotto una disposizione (cfr. paragrafo 7) ripresa dalla direttiva 89/622/CEE e che prevede la possibilità di menzionare l'autorità autrice dell'avvertenza, precisando tuttavia che tale menzione dovrebbe essere posta al di fuori del riquadro dell'avvertenza, onde non diminuirne l'impatto.

    Allegato I (Avvertenze supplementari)

    Il Consiglio ha introdotto due avvertenze supplementari (n. 10 e n. 11).

    (1) GU C 150 del 30.5.2000, pag. 43.

    (2) Doc. 9341/00 CODEC 434 SAN 55.

    (3) GU C 140 del 18.5.2000, pag. 24.

    (4) GU C 226 dell'8.8.2000, pag. 5.

    (5) Doc. 10131/00 SAN 78 CODEC 526.

    (6) Direttiva 90/239/CEE (GU L 137 del 30.5.1990).

    (7) Direttiva 89/622/CEE, modificata dalla direttiva 92/41/CEE (GU L 359 dell'8.12.1989 e GU L 158 dell'11.6.1992).

    (8) La numerazione dei considerando, degli articoli e degli allegati segue quella adottata nella posizione comune.

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