Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 51999PC0352

    Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 91/308/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite - (presentata dalla Commissione)

    /* COM/99/0352 def. */

    GU C 177E del 27.6.2000, p. 14–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    51999PC0352

    Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 91/308/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite - (presentata dalla Commissione) /* COM/99/0352 def. */

    Gazzetta ufficiale n. C 177 E del 27/06/2000 pag. 0014 - 0020


    Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica della direttiva 91/308/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite

    (presentata dalla Commissione)

    RELAZIONE

    Introduzione

    Il fermo impegno della Commissione a favore della liberalizzazione dei mercati dei capitali e dei servizi finanziari è stato chiaramente dimostrato dalla presentazione del Piano d'azione per i servizi finanziari, adottato dal Consiglio europeo di Colonia nel giugno 1999.

    Tuttavia la liberalizzazione dei mercati finanziari non deve mettere in pericolo la stabilità finanziaria e per assicurarsi che tale liberalizzazione e la libertà dei movimenti di capitali non vengano utilizzate a fini indesiderati quali il riciclaggio dei proventi di attività illecite, è necessario un quadro normativo e di vigilanza affidabile.

    Per questa ragione l'adozione della direttiva volta ad aggiornare e ad estendere la direttiva anti-riciclaggio del 1991 è stata inserita tra gli obiettivi prioritari del Piano d'azione e la Commissione si è impegnata a presentare la proposta corrispondente entro la metà del 1999.

    Con la presentazione della presente proposta la Commissione adempie a tale impegno.

    La direttiva sul riciclaggio del 1991 [1] è stata una pietra miliare nella lotta contro il riciclaggio dei proventi di attività illecite e l'effetto altamente dannoso che quest'ultimo esercita sul sistema finanziario. Il suo campo di applicazione garantisce un'ampia copertura del settore finanziario. Essa prevede che gli enti finanziari si informino sui loro clienti, conservino una documentazione appropriata e adottino programmi anti-riciclaggio. Tra le principali prescrizioni della direttiva vi è la sospensione, se necessario, delle regole sul segreto bancario e la segnalazione delle operazioni sospette alle autorità.

    [1] GU No L 166, 28.6.1991, p.77.

    La direttiva comunitaria viene frequentemente citata come uno dei principali strumenti internazionali esistenti in questo settore, unitamente alla Convenzione dell'ONU del 1988 (Convenzione di Vienna) [2], alla Convenzione del Consiglio d'Europa del 1990 (Convenzione di Strasburgo) [3] e alle quaranta raccomandazioni della Task force "Azione finanziaria" (FATF) [4].

    [2] Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope adottata a Vienna il 19 dicembre 1988.

    [3] Convenzione del Consiglio d’Europa su riciclaggio, identificazione, sequestro e confisca dei proventi di reato.

    [4] La FATF è il principale organismo mondiale impegnato nella lotta contro il riciclaggio dei proventi di attività illecite. È stato costituito dal G7 nel 1989 e ha attualmente 28 membri, compresa la Commissione europea e gli Stati membri dell'UE (cfr. http://www.oecd.org/fatf/).

    Con la progressiva presa di coscienza della minaccia che la criminalità organizzata comporta per la nostra società, si è accordata un'attenzione crescente alla possibilità di combatterla più efficacemente prendendo di mira le enormi somme di denaro derivanti dalle sue attività, che sono appunto la sua finalità principale e la sua linfa vitale. Di conseguenza il problema del riciclaggio è stato regolarmente all'ordine del giorno del Consiglio europeo. La lotta al riciclaggio è inoltre tra gli obiettivi del Piano d'azione contro la criminalità organizzata [5] ed è oggetto di due importanti relazioni e risoluzioni del Parlamento europeo [6]. Il Consiglio dei ministri e il Parlamento europeo hanno chiesto misure aggiuntive per rafforzare l'impegno dell'Unione europea nella lotta al riciclaggio.

    [5] GU No C 251,15.8.1997, p.1.

    [6] Doc. A4-0187/96 e GU No C 198, 8.7.1996, p.245; Doc. A4-0093/99 e GU No C

    Dall'adozione della direttiva nel 1991 sia la minaccia derivante dal fenomeno del riciclaggio che le contromisure che essa suscita si sono evolute. La Commissione, sostenuta dal Parlamento europeo e dagli Stati membri, è convinta che sia giunto il momento di adeguare anche le contromisure dell'Unione europea.

    A tal fine, come parte integrante del Piano d'azione per i servizi finanziari ed in linea con i desideri degli Stati membri e del Parlamento europeo, la Commissione presenta la proposta allegata che mira ad aggiornare la direttiva del 1991 e ad estenderne il campo di applicazione. Le modifiche principali rispetto al testo del 1991 consistono nell'estensione del divieto di riciclaggio in modo da coprire non soltanto il traffico di droga ma anche tutte le altre attività della criminalità organizzata e nell'estensione degli obblighi della direttiva a talune attività e professioni non finanziarie. È inoltre prevista la cooperazione tra le autorità nazionali e la Commissione in caso di attività illegali contrarie agli interessi finanziari delle Comunità europee. Vengono infine chiariti alcuni aspetti del testo del 1991.

    La natura internazionale della lotta contro il riciclaggio dei proventi di attività illecite

    L'Unione europea non è sola nel condurre attivamente una campagna contro il riciclaggio. Lo svolgimento di una campagna mondiale efficace contro il riciclaggio è un obiettivo ampiamente condiviso. Lungi dall'avere un effetto restrittivo o dal costituire un ostacolo alla liberalizzazione, un efficace impegno anti-riciclaggio è infatti una condizione essenziale per il rafforzamento del commercio internazionale, per la liberalizzazione dei mercati finanziari e per la libera circolazione dei capitali in condizioni ottimali.

    La Commissione partecipa a questo impegno internazionale tramite il sostegno dato alla FATF e all'ONU e ai suoi programmi internazionali. La Commissione è membro a pieno titolo della FATF, che è impegnata per la creazione di una rete mondiale anti-riciclaggio. Per essere efficace l'impegno deve essere condiviso dal numero più ampio possibile di paesi. Per impedire effettivamente alla delinquenza di beneficiare dei proventi di attività criminose, sarebbe auspicabile che nel lungo termine tutti i paesi si unissero agli sforzi di prevenzione del riciclaggio. In questo ambito si stanno realizzando progressi concreti via via che cresce il numero dei paesi che aderiscono agli standard internazionali fissati dalla FATF e che accettano un processo di mutua valutazione. Nel contempo la FATF sta continuando a lavorare, sulla base di un mandato del G7, per stabilire i criteri per identificare i paesi e le autorità che possono essere considerati "non collaboranti" nella lotta contro il riciclaggio.

    Così come la direttiva del 1991 andava al di là delle 40 raccomandazioni della FATF prescrivendo l'obbligo di segnalare le operazioni sospette, l'Unione europea dovrebbe continuare ad imporre uno standard elevato ai suoi Stati membri recependo l'aggiornamento delle 40 raccomandazioni della FATF del 1996 o addirittura andando oltre tale aggiornamento. In particolare l'UE può indicare la via da seguire coinvolgendo più attivamente nella lotta contro il riciclaggio talune professioni oltre agli operatori del settore finanziario.

    La direttiva UE continuerà così ad essere uno strumento internazionale fondamentale nella lotta contro il riciclaggio. Come parte importante dell'acquis comunitario, le regole UE anti-riciclaggio costituiranno inoltre lo standard cui dovranno uniformarsi i paesi candidati e gli altri paesi con i quali l'Unione sta collaborando in questo settore.

    Applicazione della direttiva del 1991

    Come previsto dall'articolo 17, la Commissione ha presentato due relazioni [7] sull'applicazione della direttiva al Consiglio dei ministri e al Parlamento europeo.

    [7] COM(95) 54 def. e COM(1998) 401 def..

    Queste relazioni trattano parecchi aspetti dell'impegno dell'Unione europea nella lotta contro il riciclaggio.

    La Commissione ritiene che la direttiva sia stata applicata correttamente dagli Stati membri e che il settore finanziario, ed in particolare le banche, abbiano compiuto uno sforzo reale per contribuire a prevenire l'immissione dei proventi di attività illecite nel sistema finanziario. La seconda relazione della Commissione contiene alcune statistiche sul numero di segnalazioni di operazioni sospette fatte in applicazione della direttiva. È opinione generale che a seguito del rafforzamento dei controlli nelle banche i riciclatori hanno sperimentato vie alternative per dissimulare l'origine criminosa dei loro fondi.

    Il Consiglio ha adottato le conclusioni sulla prima relazione della Commissione (cfr. COM(1998) 401 def., allegato 1) e il Parlamento europeo ha adottato una relazione ed una risoluzione su ciascuna delle relazioni della Commissione (cfr. nota 6). Il Parlamento europeo ha chiesto di considerare un maggiore impegno in questo importante settore come una questione prioritaria ed urgente.

    Il Piano d'azione contro la criminalità organizzata

    Il Consiglio europeo svoltosi a Dublino il 13 e 14 dicembre 1996 ha costituito un gruppo ad alto livello incaricato dell'elaborazione di un Piano d’azione globale contro la criminalità organizzata contenente raccomandazioni specifiche ed un calendario realistico delle azioni da intraprendere. Il predetto piano è stato adottato dal Consiglio in data 28 aprile 1997 e approvato dal Consiglio europeo di Amsterdam nel giugno 1997.

    Il capitolo VI del Piano d'azione tratta di criminalità organizzata e denaro. La raccomandazione no. 26 ha per oggetto parecchi aspetti della lotta contro il riciclaggio, alcuni dei quali rientrano nel campo di applicazione della direttiva. Il punto (e) della raccomandazione 26 stabilisce che "l'obbligo di segnalazione previsto dall'articolo 6 della direttiva sul riciclaggio dei capitali dovrebbe essere esteso a tutti i reati connessi con la grande criminalità e alle persone e professioni diverse dalle istituzioni finanziarie menzionate nella direttiva .".

    Il divieto di riciclaggio

    L'articolo 2 della direttiva stabilisce che il riciclaggio è "vietato" in tutti gli Stati membri.

    Come spiegato nella prima relazione della Commissione, era stato impossibile giungere ad un accordo in sede di Consiglio sull'inserimento nella direttiva di una disposizione che obbligasse gli Stati membri a considerare il riciclaggio come un reato. Tuttavia nella dichiarazione annessa alla direttiva gli Stati membri assunsero questo impegno (sebbene al di fuori del quadro della direttiva) ed infatti il riciclaggio costituisce un reato in tutti gli Stati membri.

    La direttiva prescrive soltanto il divieto del riciclaggio dei proventi del traffico di stupefacenti, come previsto dalla convenzione di Vienna, ma incoraggia gli Stati membri ad applicare l'impostazione raccomandata dalla convenzione di Strasburgo, ovvero a combattere il riciclaggio dei proventi di una gamma più ampia di reati (spesso definiti come "reati di base").

    La FATF ha rafforzato nel 1996 la sua raccomandazione pertinente, la quale ora prevede che "ciascun paese non dovrebbe limitare il reato di riciclaggio ai proventi del traffico di stupefacenti, bensì dovrebbe estenderlo ai proventi dei reati gravi". Questa maggiore severità corrisponde ad un'evoluzione generale, sempre più netta, dovuta all'incremento spettacolare della criminalità organizzata non legata al traffico di stupefacenti e alla presa di coscienza che il fatto di prevedere un'ampia gamma di reati di base dovrebbe migliorare la segnalazione delle operazioni sospette e facilitare la cooperazione internazionale tra autorità giudiziarie e forze di polizia dei diversi paesi.

    Si deve operare una distinzione tra il trattamento penale del riciclaggio (ovvero la definizione del reato di riciclaggio) e gli obblighi specifici di lotta contro il riciclaggio imposti nel settore finanziario e per altre attività e professioni a rischio.

    In data 3 dicembre 1998 il Consiglio ha adottato un'azione comune sul riciclaggio di denaro e sull'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea [8]. Con questa azione comune gli Stati membri hanno convenuto che non sia fatta o accolta alcuna riserva rispetto all'articolo 6 della Convenzione di Strasburgo in caso di reati gravi. I reati gravi sono definiti in termini di durata massima o minima della pena privativa della libertà che li sanziona. La definizione è ampia: comprende i reati punibili con una pena massima superiore ad un anno o con una pena minima superiore a sei mesi.

    [8] GU No L 333, 9.12.1998, p.1.

    L'articolo 6 della Convenzione di Strasburgo tratta dei reati connessi al riciclaggio dei proventi di attività illecite. Con l'adozione dell'azione comune gli Stati membri si sono impegnati a garantire che il riciclaggio dei proventi di tutti i reati gravi costituisca reato. Tuttavia ciò non implica necessariamente che gli obblighi di informazione imposti al settore finanziario debbano coprire esattamente la medesima gamma di attività criminose. Tale sovrapposizione esiste in taluni Stati membri, ma non in altri.

    Si pone pertanto la questione se sia opportuno fondare il divieto di riciclaggio previsto dalla direttiva sul medesimo concetto di "reati gravi".

    Gli enti che rientrano nel campo di applicazione della direttiva hanno l'obbligo di informare le autorità di qualunque operazione sospetta che potrebbe essere legata al riciclaggio dei proventi di attività illecite. L'efficacia del dispositivo di lotta al riciclaggio dipende dunque in gran parte dalla buona volontà e dagli sforzi del settore finanziario. Quest'ultimo ha espresso notevoli resistenze rispetto ad un obbligo di segnalazione esteso ad una gamma eccessivamente ampia di reati comprendente anche reati minori. La Commissione propone ora (cfr. infra) che gli obblighi della direttiva siano estesi ad altre attività e professioni a rischio che fino ad ora non sono state coinvolte nella lotta contro il riciclaggio nella maggior parte degli Stati membri. Anche in questo caso l'inclusione di una gamma molto ampia di reati potrebbe compromettere ampiamente la volontà di cooperazione e l'impegno di chi esercita queste attività e professioni.

    La Commissione è giunta alla conclusione che ai fini della direttiva, e della sua estensione a talune attività non finanziarie, un obbligo di informazione basato sui reati gravi rischia di essere troppo ampio. La Commissione propone pertanto che l'obbligo di informazione previsto dalla direttiva si applichi in caso di attività collegate alla criminalità organizzata o dannose per gli interessi finanziari delle Comunità europee.

    Tale approccio sarebbe conforme sia alla lettera che allo spirito del Piano d'azione contro la criminalità organizzata. Inoltre potrebbe essere più facile per le persone e gli enti soggetti alla direttiva sospettare e segnalare il possibile coinvolgimento di un gruppo della criminalità organizzata piuttosto che valutare la gravità dell'attività criminosa sottesa o le pene detentive massime o minime suscettibili di sanzionarla.

    La Commissione è convinta che se l'obiettivo di combattere la criminalità organizzata è chiaramente indicato, la piena collaborazione del settore finanziario e delle nuove attività e professioni incluse sarà garantita.

    Gli Stati membri conservano ovviamente la possibilità di estendere la loro legislazione nazionale di repressione del riciclaggio di capitali a qualunque altra forma di attività criminosa.

    La copertura delle attività del settore finanziario

    La direttiva del 1991 si applica agli enti creditizi e agli enti finanziari in senso ampio.

    Tuttavia nella sua relazione e nella sua risoluzione del marzo 1999 il Parlamento europeo ha espresso perplessità quanto all'effettiva copertura di talune attività specifiche, quali quelle di uffici di cambio o trasportatori di fondi, da parte della direttiva.

    La definizione di enti finanziari della direttiva rinvia a quella che figura nell'allegato della seconda direttiva bancaria ed è vero che le differenze tra le versioni linguistiche di questo allegato possono indurre una certa confusione per quanto riguarda l'esatta copertura della direttiva. È evidente che questi enti sono sempre più sovente "avvicinati" a fini di riciclaggio ed è pertanto essenziale che sia assolutamente chiaro che rientrano nel campo di applicazione della direttiva. La Commissione propone di conseguenza di precisare nella definizione stessa degli enti finanziari che essi rientrano nel campo di applicazione della direttiva.

    Il Parlamento europeo ha inoltre espresso dubbi quanto alla copertura effettiva delle imprese di investimento, considerato che la direttiva sui servizi di investimento (DSI) è stata adottata nel 1993, ossia dopo la direttiva sul riciclaggio. Per eliminare qualunque incertezza sulla materia, la Commissione propone di ampliare il campo della definizione di ente finanziario, per includervi le imprese di investimento secondo la definizione contenuta nella DSI.

    La copertura di attività che esulano dal settore finanziario

    L'articolo 12 della direttiva del 1991 stabilisce che "Gli Stati membri provvedono ad estendere, in tutto o in parte, le disposizioni della presente direttiva ad attività professionali e categorie di imprese diverse dagli enti creditizi e finanziari di cui all'articolo 1, le quali svolgono attività particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio".

    Come indicato nella prima relazione della Commissione, sebbene questo articolo imponga un obbligo, la formula molto generale lascia agli Stati membri un ampio margine di iniziativa per la sua applicazione.

    Vi è un consenso generale sul fatto che, via via che i provvedimenti anti-riciclaggio del settore bancario sono divenuti più efficaci, i professionisti del riciclaggio hanno tentato altre vie per dissimulare l'origine criminale dei loro fondi.

    Questa tendenza è stata sottolineata nelle relazioni annuali della FATF sulle tipologie. La relazione 1996-97 constata che " per quanto riguarda le tecniche, la tendenza più evidente consiste nel ricorso crescente e persistente dei professionisti del riciclaggio agli enti finanziari diversi dalle banche e alle imprese non finanziarie piuttosto che agli enti creditizi. Si può pensare che ciò sia dovuto al rispetto più rigoroso dei provvedimenti anti-riciclaggio da parte delle banche...I professionisti del riciclaggio beneficiano sempre più del concorso di specialisti che li aiutano a mascherare l'origine e la proprietà dei fondi di origine sospetta."

    Quanto all'Ufficio dell'ONU per il controllo delle droghe e la prevenzione del crimine, la sua relazione del 1998 sui paradisi finanziari, il segreto bancario e il riciclaggio di capitali constata che si fa sovente appello a professionisti del diritto e della contabilità per dissimulare l'origine dei fondi provenienti da attività criminose.

    In numerosi casi anche il settore immobiliare viene utilizzato a fini di riciclaggio.

    Il Comitato di contatto per i problemi del riciclaggio ha discusso più volte questo problema. Il coinvolgimento di talune professioni, in particolare del settore giuridico, è una questione particolarmente delicata, tenuto conto del dovere di discrezione e di riservatezza che è loro imposto in tutti gli Stati membri.

    La delicatezza della questione appariva già chiara dalle conclusioni del Consiglio sulla prima relazione della Commissione, nelle quali si incoraggiavano le riflessioni in corso intese "a coordinare meglio l'applicazione della direttiva, in particolare per quanto riguarda ....le professioni e categorie di imprese soggette alle disposizioni della direttiva tenendo conto dello status particolare delle professioni esercitate in campo giuridico..".

    Al punto 4 della sua risoluzione sulla prima relazione della Commissione il Parlamento europeo "invita la Commissione, tenendo conto dei lavori preparatori del Comitato di contatto, a presentare [...] una proposta di revisione della direttiva in esame la quale preveda l'inserimento nel suo campo di applicazione di quelle professioni e categorie imprenditoriali che, sulla base di elementi certi, possono essere ritenute coinvolte o coinvolgibili in attività o atteggiamenti collegati al riciclaggio di capitali".

    Peraltro la questione dell'applicazione delle regole anti-riciclaggio a professioni ed attività che esulano dal settore finanziario convenzionale è stata discussa anche in altri organismi. Le conclusioni del Consiglio europeo di Dublino del dicembre 1996 contengono un impegno ad "applicare pienamente la direttiva sul riciclaggio dei proventi di attività illecite ed estenderla eventualmente a professioni e organismi pertinenti al di fuori del settore finanziario classico". Il predetto Consiglio europeo ha inoltre costituito il gruppo ad alto livello per la lotta alla criminalità organizzata che ha messo a punto il Piano d'azione contro la criminalità organizzata. La raccomandazione 26 che riguarda in gran parte i provvedimenti anti-riciclaggio prevede al punto e) che "l'obbligo di segnalazione previsto dall'articolo 6 della direttiva sul riciclaggio dei capitali dovrebbe essere esteso ....... alle persone e professioni diverse dalle istituzioni finanziarie menzionate nella direttiva". La data limite fissata per l'adozione delle misure è la fine del 1998.

    Il Parlamento europeo è ritornato sulla questione nella relazione e risoluzione che ha adottato in risposta alla seconda relazione della Commissione sull'applicazione della direttiva sul riciclaggio. Al punto 1 della risoluzione adottata nel marzo 1999 il Parlamento europeo:

    " chiede alla Commissione di presentare una proposta legislativa volta a modificare la direttiva sul riciclaggio dei proventi di attività illecite;

    tale proposta legislativa dovrebbe comprendere

    (a) l'inserimento nel campo di applicazione della direttiva di professioni suscettibili di essere coinvolte in attività di riciclaggio dei proventi di attività illecite o di essere utilizzate abusivamente dagli autori del riciclaggio, quali agenti immobiliari, commercianti d'arte, banditori d'asta, casinò, uffici di cambio, trasportatori di fondi, notai, contabili, avvocati, consulenti fiscali e revisori dei conti

    allo scopo di

    - applicare nei loro confronti, integralmente o parzialmente, le disposizioni ivi contenute, ovvero, se necessario,

    - applicare nei loro confronti nuove disposizioni tenendo conto delle circostanze particolari di tali professioni, in particolare rispettando pienamente il segreto professionale specifico a tali professioni."

    La Commissione concorda con il Parlamento europeo sull'inclusione della maggior parte delle attività e professioni menzionate nella predetta risoluzione.

    La Commissione non ritiene irragionevole coinvolgere pienamente il settore immobiliare, i contabili, revisori e casinò nella lotta alla criminalità organizzata. Coloro che esercitano queste attività e professioni dovrebbero essere tenuti ad identificare adeguatamente i loro clienti e a segnalare le operazioni sospette alle autorità per la lotta al riciclaggio designate dagli Stati membri. In caso di segnalazione di sospetti queste professioni sarebbero ovviamente esentate da qualunque responsabilità civile o penale.

    La Commissione è invece perplessa circa l'inclusione dei commercianti d'arte e banditori d'asta data la difficoltà di stabilire con esattezza il campo e la definizione di tali attività e di controllare l'applicazione delle regole eventualmente imposte. L'estensione della direttiva ai commercianti d'arte solleverebbe inoltre la questione dell'applicazione di obblighi equivalenti a tutti i commercianti di oggetti di valore elevato, compresi ad esempio i commercianti di auto di lusso, i gioiellieri, i commercianti di francobolli e monete.

    Nel caso dei notai e di altri professionisti del diritto indipendenti, gli obblighi della direttiva si applicherebbero solo in relazione a determinate attività relative alla sfera finanziaria o al diritto societario, dove è più elevato il rischio di riciclaggio.

    Dato lo status particolare delle professioni giuridiche, sottolineato tra l'altro dal Parlamento europeo, gli avvocati sarebbero esenti da qualunque obbligo di identificazione o di segnalazione in situazioni connesse con la rappresentanza o la difesa del cliente in procedimenti legali; inoltre, per tenere conto degli obblighi professionali di riservatezza, come richiesto dal Parlamento europeo, gli Stati membri avrebbero la facoltà di autorizzare gli avvocati a comunicare i loro sospetti riguardanti operazioni di riciclaggio da parte della criminalità organizzata all'ordine degli avvocati o ad un organismo professionale equivalente anziché alle normali autorità per la lotta al riciclaggio.

    Gli Stati membri determineranno le forme appropriate di cooperazione tra gli ordini degli avvocati o altri organismi di categoria e le normali autorità anti-riciclaggio. La Commissione controllerà attentamente l'efficacia di queste procedure.

    Con questo trattamento speciale per gli avvocati, la Commissione sta tentando di coinvolgere questa categoria negli sforzi anti-riciclaggio salvaguardando nel contempo il ruolo speciale che essa riveste nella nostra società. Il dovere di riservatezza collegato a questa professione è un principio generale che esiste in ogni Stato membro, ma in forme diverse a seconda della struttura del sistema giuridico. L'obiettivo di base della proposta in questo settore è far sì che sia più difficile per i riciclatori effettivi o potenziali ricorrere in modo fraudolento ai servizi dell'avvocato, ad esempio fornendo informazioni imprecise o incomplete, nella certezza che le loro intenzioni, se scoperte, non saranno segnalate a nessuna autorità superiore. Allo stesso tempo l'avvocato non sarà lasciato solo con il sospetto di essere in presenza di una grave attività criminosa. Tuttavia dovrebbero essere previste sanzioni adeguate in caso di mancato adempimento dell'obbligo di segnalazione all'ordine degli avvocati.

    Identificazione dei clienti nelle operazioni effettuate a distanza

    L’articolo 3 della direttiva del 1991 prevede che le banche e le istituzioni finanziarie debbano procedere all'identificazione dei propri clienti, tenere le opportune registrazioni e prendere le necessarie misure per cercare di individuare i beneficiari effettivi.

    Nella sua prima relazione il Parlamento europeo ha espresso la propria preoccupazione per l’ammorbidimento degli obblighi relativi all’identificazione dei clienti, in particolare nel contesto delle operazioni bancarie fatte per via informatica.

    Il Comitato di contatto ha discusso in più occasioni il problema delle operazioni a distanza e ha raggiunto un accordo su una serie di principi che enti creditizi e finanziari dovranno applicare per assicurare un’adeguata identificazione dei clienti.

    La Commissione ritiene che questi principi, che forniscono orientamenti molto utili permettendo nel contempo un certo grado di flessibilità, dovrebbero essere recepiti nella direttiva tramite l'aggiunta di un allegato.

    La Commissione ritiene che si debba continuare a studiare i problemi alla luce dei continui sviluppi tecnici in atto nel settore finanziario.

    Scambio di informazioni

    Per garantire un'azione efficace è essenziale uno scambio di informazioni in materia di riciclaggio. In questa fase di integrazione la Commissione propone che lo scambio abbia luogo in caso di attività illegali che danneggiano gli interessi finanziari delle Comunità europee.

    Necessità di una revisione periodica dei provvedimenti dell'Unione in questo settore

    La Commissione continuerà a presentare relazioni periodiche al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione della direttiva e l'efficacia dei provvedimenti adottati in questo settore.

    In questo contesto dovranno essere controllati con particolare attenzione parecchi elementi relativi a questa proposta, ad esempio la risposta data dalle varie professioni ed attività da includersi nel campo di applicazione della direttiva, l'efficacia delle disposizioni speciali di segnalazione per le professioni giuridiche indipendenti e le eventuali conseguenze delle disposizioni per l'identificazione dei clienti nelle operazioni a distanza per il commercio elettronico.

    Commenti sui singoli articoli

    L'articolo 1 del testo del 1991 viene sostituito con un nuovo articolo che prevede alcune modifiche alle definizioni volte a:

    _ includere le succursali degli enti creditizi e finanziari comunitari nelle definizioni di ‘ente creditizio’ e ‘ente finanziario’, chiarendo così che tali succursali sono tenute a segnalare i loro sospetti alle autorità del paese ospitante e che queste ultime devono garantire che siano in atto misure adeguate di difesa contro il riciclaggio;

    _ chiarire che gli uffici di cambio e i trasportatori di fondi sono soggetti alla direttiva;

    _ includere le imprese di investimento;

    _ modificare la definizione di ‘attività criminosa' in modo tale che siano coperte dal divieto di riciclaggio tutte le attività della criminalità organizzata, e non soltanto il traffico di stupefacenti, nonché le attività illegali che danneggiano gli interessi finanziari delle Comunità.

    Nuovo articolo 2bis

    Questo articolo amplia la gamma delle attività e delle professioni soggette agli obblighi della direttiva. Gli enti creditizi e finanziari già coperti dal testo del 1991 sono indicati nelle altre disposizioni della direttiva con il termine "enti", mentre le persone giuridiche o fisiche alle quali viene estesa la direttiva sono indicate con il termine "persone".

    L'articolo indica l'elenco delle operazioni per le quali i notai e gli altri professionisti del diritto entreranno nel campo di applicazione della direttiva. Si tratta essenzialmente di attività relative alla sfera finanziaria o al diritto delle società.

    L'articolo 3 del testo del 1991 è sostituito da un nuovo articolo 3 che tratta anche degli obblighi in materia di identificazione dei clienti.

    È stata inserita una disposizione riguardante le operazioni a distanza nella quale si rinvia ai principi e alle procedure definiti nell'allegato.

    Il nuovo articolo prevede inoltre una soglia a partire dalla quale devono essere dichiarati gli acquisti di gettoni da parte dei clienti dei casinò.

    L'articolo 6 del testo del 1991 è sostituito da un nuovo articolo 6 che tratta sempre dell'obbligo di segnalare le operazioni sospette alle autorità responsabili per la lotta contro il riciclaggio.

    Questo obbligo si applicherà a tutti gli enti e le persone che rientrano nel campo di applicazione della direttiva.

    Gli Stati membri avranno la possibilità di autorizzare le professioni giuridiche indipendenti a segnalare i loro sospetti al loro ordine professionale o a qualunque altra associazione di categoria. La direttiva deve prevedere una facoltà e non un obbligo in tal senso, in quanto almeno uno Stato membro già esige da taluni avvocati operanti in qualità di intermediari finanziari che segnalino i loro sospetti in materia di riciclaggio, così come prescritto per il settore finanziario.

    La proposta prevede che tali professionisti potranno essere dispensati da questo obbligo di dichiarazione quando rappresentano un cliente in un procedimento giudiziario formale. In caso di consulenza richiesta direttamente o indirettamente a fini di agevolazione del riciclaggio non vi può essere alcuna deroga all'obbligo di segnalazione.

    L'articolo 12 prevede la cooperazione tra le autorità responsabili per la lotta al riciclaggio degli Stati membri e, nei limiti delle sue competenze, la Commissione in casi di frode o corruzione che danneggiano gli interessi finanziari delle Comunità europee.

    L'articolo 2 della direttiva di modifica prevede che la Commissione compierà un esame particolare in relazione a vari aspetti da essa introdotti, compreso il regime speciale per le professioni giuridiche e l'eventuale impatto delle procedure di identificazione dei clienti per il commercio elettronico.

    Le altre modifiche proposte sono di natura tecnica e mirano ad adeguare il testo all'inclusione delle "persone" che rientreranno d'ora in poi nel campo di applicazione della direttiva.

    Allegato: l'allegato, che è aggiunto dalla direttiva di modifica, definisce i principi e le procedure convenuti dal Comitato di contatto per i problemi del riciclaggio per l'identificazione dei clienti quando non vi è contatto diretto (operazioni a distanza) tra l'ente creditizio/l'ente finanziario e il cliente.

    Proposta di

    DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    recante modifica della direttiva 91/308/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite

    IL PARLAMENTO EUROPEO ED IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2, prima e terza frase, e l'articolo 95,

    vista la proposta della Commissione [9],

    [9] GU No

    visto il parere del Comitato economico e sociale [10],

    [10] GU No

    deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato [11],

    [11] GU No

    (1) considerando che la direttiva 91/308/CEE del Consiglio sulla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopi di riciclaggio dei proventi di attività illecite (denominata in appresso "la direttiva") è stata adottata il 10 giugno 1991 [12];

    [12] GU No L 166, 28.6.1991, pag. 77.

    (2) considerando che in due relazioni presentate al Parlamento europeo ed al Consiglio a norma dell'articolo 17 della direttiva la Commissione ha riferito sull'applicazione di quest'ultima e sui progressi realizzati nella lotta contro il riciclaggio [13];

    [13] COM(95)54 def. e COM(1998)401 def.

    (3) considerando che nelle relazioni e nelle risoluzioni adottate in risposta alle due relazioni della Commissione, il Parlamento europeo ha sollecitato l'aggiornamento e l'ampliamento del campo di applicazione della direttiva del 1991 [14];

    [14] Doc. A4-0187/96 e GU No C 198, 8.7.1996, p. 245; Doc. A4-0093/99 e GU No C

    (4) considerando che nel Piano d'azione del gruppo ad alto livello "Criminalità organizzata", approvato dal Consiglio europeo di Amsterdam del 16-17 giugno 1997, ed in particolare nella raccomandazione n. 26, si sollecitano ulteriori interventi per la lotta contro il riciclaggio [15];

    [15] GU No C 251, 15.8.1997, p. 1.

    (5) considerando che è opportuno che la direttiva, che rappresenta uno dei principali strumenti internazionali per la lotta contro il riciclaggio dei proventi di attività illecite, venga aggiornata conformemente alle conclusioni della Commissione e ai desiderata espressi dal Parlamento europeo e dagli Stati membri; che in questo modo la direttiva dovrebbe non soltanto riflettere le migliori pratiche internazionali del settore, ma anche continuare a garantire uno standard elevato nella protezione del settore finanziario e di altre attività a rischio dagli effetti dannosi del denaro proveniente da attività criminose;

    (6) considerando che il GATS consente ai suoi membri di adottare i provvedimenti necessari per proteggere la morale pubblica e per ragioni prudenziali, tra l'altro per garantire la stabilità e l'integrità del sistema finanziario; che tali provvedimenti non dovrebbero imporre restrizioni che vadano al di là di quanto sia giustificato per garantire il raggiungimento dei predetti obiettivi;

    (7) considerando che la direttiva non stabilisce chiaramente quale sia lo Stato membro alle cui autorità le succursali di enti creditizi e finanziari aventi la loro sede centrale in un altro Stato membro devono presentare le segnalazioni di operazioni sospette, né quale sia lo Stato membro le cui autorità sono competenti a garantire che tali succursali si conformino all'articolo 11 della direttiva;

    (8) considerando che tale questione è stata discussa in sede di Comitato di contatto per i problemi del riciclaggio istituito dall'articolo 13 della direttiva; che spetta alle autorità dello Stato membro nel quale è ubicata la succursale ricevere le segnalazioni ed esercitare le responsabilità predette;

    (9) considerando che è opportuno che questa assegnazione di competenza venga recepita nella direttiva tramite una modifica delle definizioni di "ente creditizio" e "ente finanziario" di cui all'articolo 1 della direttiva;

    (10) considerando che il Parlamento europeo ha espresso preoccupazione per il fatto che le attività degli uffici di cambio e dei trasportatori di fondi possano essere coinvolte in attività di riciclaggio; che queste attività dovrebbero già rientrare nel campo di applicazione della direttiva; che per fugare qualunque dubbio in materia, l'inclusione di queste attività dovrebbe essere chiaramente confermata nella direttiva;

    (11) considerando che, per garantire la copertura massima possibile del settore finanziario, si dovrebbe chiarire che la direttiva si applica alle attività delle imprese di investimento come definite nella direttiva 93/22/CEE del Consiglio ("direttiva sui servizi di investimento") [16];

    [16] GU No L 141, 11.6.1993, p. 27.

    (12) considerando che la direttiva obbliga gli Stati membri a combattere unicamente il riciclaggio dei proventi di reati connessi al traffico di stupefacenti; che negli anni più recenti è emersa la tendenza verso una definizione molto più ampia del riciclaggio, fondata su una gamma più vasta di reati "di base" o "sottesi", tendenza manifestatasi ad esempio nel 1996 con la revisione delle 40 raccomandazioni della FATF (Task force "azione finanziaria") ossia del più importante organismo internazionale per la lotta contro il riciclaggio;

    (13) considerando che l'ampliamento della gamma dei reati di base agevola la segnalazione delle operazioni sospette nonché la cooperazione internazionale in questo settore; che, pertanto, la direttiva dovrebbe essere adeguata in tal senso;

    (14) considerando che nell'azione comune, del 3 dicembre 1998, sul riciclaggio di denaro e sull'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato, adottata dal Consiglio in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea [17], gli Stati membri hanno convenuto che tutti i reati gravi, secondo la definizione data nell'azione comune, costituiscono reati di base ai fini della penalizzazione del riciclaggio dei proventi di attività illecite;

    [17] GU No L 333, 9.12.1998, p. 1.

    (15) considerando che la direttiva impone obblighi in particolare per quanto concerne la segnalazione di operazioni sospette; che è più appropriato ed in linea con la filosofia del Piano d'azione contro la criminalità organizzata che il divieto di riciclaggio contenuto nella direttiva non sia limitato al traffico di stupefacenti bensì venga esteso a tutte le attività della criminalità organizzata, nonché a quelle configuranti frodi, corruzione e qualunque altra attività illegale lesiva degli interessi finanziari delle Comunità ai sensi dell'articolo 280 del trattato;

    (16) considerando che in caso di frode, corruzione ed altre attività illegali, le autorità degli Stati membri responsabili della lotta al riciclaggio e la Commissione dovrebbero cooperare e scambiarsi le informazioni pertinenti;

    (17) considerando che in data 21 dicembre 1998 il Consiglio ha adottato un'azione comune sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea relativa alla punibilità della partecipazione a un'organizzazione criminale negli Stati membri dell'Unione europea [18]; che la predetta azione comune rispecchia l'accordo degli Stati membri sulla necessità di un'impostazione comune in questo settore;

    [18] GU No L 351, 29.12.1998, p. 1.

    (18) considerando che in ciascuno Stato membro il settore finanziario ed in particolare gli enti creditizi provvedono a segnalare le operazioni sospette in ottemperanza alla direttiva; che da indizi certi risulta che l'intensificazione dei controlli ha indotto i riciclatori a sperimentare metodi alternativi al fine di occultare l'origine dei proventi di attività criminose;

    (19) considerando che i riciclatori di denaro hanno manifestato la netta tendenza ad avvalersi di enti non finanziari; che tale tendenza è stata confermata dai lavori della FATF sulle tecniche e tipologie del riciclaggio;

    (20) considerando che l'articolo 12 della direttiva già prevede l'estensione degli obblighi stabiliti dalla direttiva stessa ad altre professioni o categorie di imprese a rischio non appartenenti al settore finanziario;

    (21) considerando che la questione relativa alle attività non finanziarie a rischio è stata discussa in numerose occasioni dal Comitato di contatto per i problemi del riciclaggio;

    (22) considerando che gli obblighi stabiliti dalla direttiva relativamente all’identificazione dei clienti, alla tenuta delle registrazioni ed alla segnalazione delle operazioni sospette devono essere estesi ad un numero limitato di attività e di professioni che si sono rivelate suscettibili di utilizzo a fini di riciclaggio;

    (23) considerando che i notai ed i professionisti legali indipendenti devono essere assoggettati alle disposizioni della direttiva quando realizzano determinate operazioni di natura finanziaria o societaria per le quali è particolarmente elevato il rischio che i servizi dei predetti professionisti vengano utilizzati a fini di riciclaggio dei proventi del traffico di droga o della criminalità organizzata;

    (24) considerando tuttavia che quando un avvocato indipendente o uno studio legale rappresentano un cliente in un procedimento giudiziario formale non sarebbe appropriato che la direttiva imponesse loro l'obbligo di comunicare eventuali sospetti in materia di riciclaggio;

    (25) considerando che la direttiva fa riferimento alle "autorità responsabili per la lotta contro il riciclaggio" alle quali devono essere presentate le segnalazioni delle operazioni sospette; che nel caso degli avvocati indipendenti, per tenere debitamente conto dell'obbligo di riservatezza che vincola l'avvocato al suo cliente, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a designare come autorità responsabile l'ordine degli avvocati o qualunque altra organizzazione di categoria degli avvocati; che le regole riguardanti il trattamento di tali segnalazioni e la loro eventuale trasmissione alle autorità di polizia e giudiziarie e, in generale, le forme appropriate di cooperazione tra gli ordini degli avvocati o altri organismi di categoria e le autorità responsabili per la lotta contro il riciclaggio devono essere determinate dagli Stati membri;

    (26) considerando che nel settore dei servizi finanziari le operazioni sono sempre più sovente ordinate e realizzate tramite mezzi (quali la posta, il telefono, il computer) che limitano o sopprimono il contatto diretto tra il fornitore e il cliente; che anche in questi casi devono essere rispettate le regole sull'identificazione del cliente previste dalla direttiva; che il Comitato di contatto per i problemi del riciclaggio ha esaminato la questione delle operazioni effettuate a distanza e ha convenuto circa i principi e le procedure applicabili in materia di identificazione dei clienti; che tali principi e procedure dovrebbero essere recepiti in un allegato alla direttiva,

    HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    La direttiva 91/308/CEE è così modificata:

    1. L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

    "Articolo 1

    Ai fini della presente direttiva si intende:

    - (A) per «ente creditizio» un ente definito in conformità dell'articolo 1, primo trattino della direttiva 77/780/CEE [19], nonché una succursale, quale definita all'articolo 1, terzo trattino della direttiva suddetta e situata nella Comunità, di un ente creditizio che abbia la sede sociale all'interno o al di fuori della Comunità,

    [19] GU No L 322, 17.12.1977, p. 30.

    - (B) per «ente finanziario»

    (1) un'impresa diversa da un ente creditizio la cui attività principale consista nell'effettuare una o più operazioni menzionate ai punti da 2 a 12 e 14 dell'elenco allegato alla direttiva 89/646/CEE; sono incluse le attività degli uffici di cambio e delle agenzie per il trasporto dei fondi,

    (2) un'impresa di assicurazione debitamente autorizzata in conformità della direttiva 79/267/CEE [20], nella misura in cui svolga attività che rientrano nel campo di applicazione di detta direttiva,

    [20] GU No L 63, 13.3.1979, p. 1.

    (3) un'impresa di investimento ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 93/22/CEE; la presente definizione di ente finanziario comprende anche le succursali, situate nella Comunità, di enti finanziari che hanno la sede sociale all'interno o al di fuori della Comunità;

    - (C) per «riciclaggio»: le seguente azioni commesse intenzionalmente:

    - la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza del fatto che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;

    - l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza del fatto che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;

    - l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;

    - la partecipazione ad uno degli atti di cui ai punti precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione.

    La conoscenza, l'intenzione o la finalità, che debbono costituire un elemento degli atti sopra specificati, possono essere accertate in base a circostanze di fatto obiettive.

    Il riciclaggio comprende anche i casi in cui le attività che hanno dato origine ai beni da riciclare sono compiute nel territorio di un altro Stato membro o di un paese terzo;

    - (D) per «beni»: i beni di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, tangibili o intangibili e i documenti o gli strumenti legali che attestano il diritto di proprietà o diritti sui beni medesimi;

    - (E) per «attività criminosa»:

    - un reato specificato nell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) della convenzione di Vienna [21],

    [21] Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope adottata a Vienna il 19 dicembre 1988.

    - la partecipazione ad attività collegate alla criminalità organizzata,

    - la frode, la corruzione o qualunque altra attività illegale dannosa o probabilmente dannosa per gli interessi finanziari delle Comunità europee,

    - ogni altra attività criminosa che sia considerata tale dagli Stati membri ai fini della presente direttiva;

    - (F) per «autorità competenti»: le autorità nazionali responsabili, in forza di leggi o regolamenti, della vigilanza sugli enti e sulle persone cui si applica la presente direttiva."

    (2) È inserito il seguente articolo 2 bis:

    "Articolo 2 bis

    Gli Stati membri provvedono affinché gli obblighi stabiliti dalla presente direttiva vengano imposti ai seguenti enti:

    (1) enti creditizi ai sensi dell'articolo 1, punto A;

    (2) enti finanziari ai sensi dell'articolo 1, punto B;

    nonché alle seguenti persone giuridiche o fisiche nell'esercizio della loro attività professionale:

    (3) contabili e revisori esterni;

    (4) agenti immobiliari;

    (5) notai e altri professionisti legali indipendenti, quando assistono o rappresentano i clienti nelle seguenti attività:

    (a) l'acquisto e la vendita di beni immobili o entità commerciali

    (b) la gestione di denaro, valori mobiliari e altri beni dei clienti

    (c) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli

    (d) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, trust e strutture analoghe

    (e) l'esecuzione di qualunque altra operazione finanziaria;

    (6) commercianti di oggetti di valore elevato quali pietre o metalli preziosi;

    (7) trasportatori di fondi;

    (8) gestori, proprietari e amministratori di case da gioco."

    (3) L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

    "Articolo 3

    (1) Gli Stati membri garantiscono che gli enti e le persone cui si applica la presente direttiva provvedano all'identificazione dei loro clienti mediante documento probante quando allacciano rapporti di affari, ed in particolare, nel caso degli enti, quando aprono un conto o libretti di deposito od offrono servizi di custodia dei beni.

    (2) L'identificazione è altresì richiesta per tutte le operazioni con clienti diversi da quelli di cui al paragrafo 1, il cui importo sia pari o superiore a 15 000 euro, a prescindere dal fatto che siano effettuate con un'unica operazione o con più operazioni tra le quali sembri esistere una connessione. Qualora l'importo non sia noto nel momento in cui è avviata l'operazione, l'organismo o la persona in questione procederà all'identificazione non appena l'importo sia conosciuto e si constati che il limite è raggiunto.

    Quando un ente allaccia relazioni commerciali o effettua un'operazione con un cliente che non è stato fisicamente presente a fini di identificazione ("operazioni a distanza"), si applicano i principi e le procedure contenuti nell'allegato.

    (3) In deroga ai paragrafi 1 e 2, l'identificazione, nei contratti assicurativi conclusi da imprese di assicurazione autorizzate in virtù della direttiva 79/267/CEE, nella misura in cui svolgano attività che rientrano nel campo d'applicazione della stessa direttiva, non è richiesta qualora l'importo del premio o dei premi periodici da versare nel corso di un anno non ecceda i 1 000 euro o, nel caso di versamento di un premio unico, 2 500 euro. L'identificazione deve essere effettuata, qualora successivamente il premio o i premi periodici da versare nel corso di un anno vengano aumentati e eccedano il limite di 1 000 euro.

    (3 bis) In deroga al paragrafo 2, l'identificazione è richiesta per tutti i clienti di case da gioco che acquistino o scambino gettoni di valore pari o superiore a 1 000 euro.

    (4) Gli Stati membri possono prevedere che l'identificazione non sia obbligatoria per i contratti di assicurazione-pensione sottoscritti in virtù di un contratto di lavoro o dell'attività professionale dell'assicurato, a condizione che tali contratti non comportino clausole di riscatto e non possano servire da garanzia di un prestito.

    (5) Qualora sia dubbio se i clienti di cui ai paragrafi precedenti agiscano per proprio conto o qualora sia certo che essi non agiscono per proprio conto, gli enti e le persone cui si applica la presente direttiva adottano congrue misure per ottenere informazioni sull'effettiva identità delle persone per conto delle quali questi clienti agiscono.

    (6) Gli enti e le persone cui si applica la presente direttiva sono tenuti a procedere all'identificazione anche nel caso in cui l'importo dell'operazione sia inferiore ai valori di cui sopra qualora vi sia sospetto di riciclaggio.

    (7) Gli enti e le persone cui si applica la presente direttiva non sono soggetti agli obblighi di identificazione previsti nel presente articolo qualora il cliente sia anch'esso un ente creditizio o finanziario cui si applica la presente direttiva.

    (8) Gli Stati membri possono prevedere che l'obbligo di identificazione per quanto riguarda le operazioni di cui ai paragrafi 3 e 4 è soddisfatto quando è accertato che il pagamento relativo all'operazione stessa sarà addebitato ad un conto aperto a nome del cliente presso un ente creditizio soggetto all'obbligo di cui al paragrafo 1."

    (4) Negli articoli 4 e 5 i termini "gli enti creditizi e finanziari" sono sostituiti da "gli enti e le persone cui si applica la presente direttiva".

    (5) L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

    "Articolo 6

    (1) Gli Stati membri provvedono a che gli enti e le persone cui si applica la presente direttiva nonché i loro amministratori e dipendenti collaborino pienamente con le autorità responsabili per la lotta contro il riciclaggio:

    a) comunicando a tali autorità, di propria iniziativa, ogni fatto che possa costituire indizio di riciclaggio;

    b) fornendo a queste autorità, a loro richiesta, tutte le informazioni necessarie in conformità delle procedure stabilite dalla legislazione vigente.

    (2) Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono trasmesse alle autorità responsabili per la lotta contro il riciclaggio dello Stato membro nel cui territorio è situato l'ente o la persona che trasmette le informazioni stesse. Tale trasmissione è effettuata di regola dalla persona o dalle persone designate dagli enti e dalle persone cui si applica la seguente direttiva, secondo le procedure previste all'articolo 11, punto 1.

    (3) Nel caso dei professionisti legali indipendenti di cui al punto 5 dell'articolo 2bis gli Stati membri possono designare come autorità di cui al paragrafo 1 del presente articolo l'ordine degli avvocati o un organismo adeguato di auto-regolamentazione della professione in oggetto ed in tal caso stabiliscono le forme appropriate di collaborazione tra tali organismi e le altre autorità responsabili per la lotta al riciclaggio.

    Gli Stati membri non sono tenuti ad applicare gli obblighi di cui al paragrafo 1 ai professionisti legali indipendenti quando essi ricevono informazioni da un cliente per poterlo rappresentare in procedimenti legali. Questa deroga agli obblighi di cui al paragrafo 1 non si applica quando vi siano ragioni per sospettare che la consulenza venga richiesta al fine di agevolare il riciclaggio di capitali.

    (4) Le informazioni fornite alle autorità in conformità del paragrafo 1 possono essere utilizzate esclusivamente a fini di lotta contro il riciclaggio. Tuttavia gli Stati membri hanno la facoltà di disporre che tali informazioni possano essere utilizzate anche ad altri fini."

    (6) L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

    "Articolo 7

    Gli Stati membri provvedono a che gli enti e le persone cui si applica la presente direttiva si astengano dall'eseguire, prima di avere informato le autorità di cui all'articolo 6, l'operazione che sanno o sospettano abbia rapporto con il riciclaggio. Tali autorità possono, alle condizioni stabilite dal diritto nazionale, impartire l'istruzione di non eseguire l'operazione. Qualora si sospetti che l'operazione in questione concreti un'operazione di riciclaggio e detta astensione non sia possibile o rischi di impedire l'azione nei confronti dei beneficiari di un'operazione sospettata di riciclaggio, gli enti e le persone di cui trattasi comunicano l'informazione richiesta immediatamente dopo aver eseguito l'operazione in questione."

    (7) Nell'articolo 8 i termini" Gli enti creditizi e finanziari" sono sostituiti dai termini "Gli enti e le persone cui si applica la presente direttiva nonché".

    (8) L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

    "Articolo 9

    La comunicazione in buona fede alle autorità responsabili per la lotta contro il riciclaggio, da parte degli enti o delle persone cui si applica la presente direttiva ovvero dai loro dipendenti o amministratori, delle informazioni di cui agli articoli 6 e 7 non costituisce violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o in forma di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, ed essa non comporta responsabilità di alcun tipo per gli enti o le persone ovvero per i loro dipendenti o amministratori."

    (9) Nell'articolo 10, i termini "enti creditizi o finanziari" sono sostituiti da "enti e persone cui si applica la presente direttiva".

    (10) Nell'articolo 11 i termini "gli enti creditizi e finanziari" sono sostituiti da "gli enti e le persone cui si applica la presente direttiva".

    (11) L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

    "Articolo 12

    1. Gli Stati membri provvedono ad estendere, in tutto o in parte, le disposizioni della presente direttiva ad attività professionali e categorie di imprese diverse dagli enti e dalle persone di cui all'articolo 2 bis, le quali svolgono attività particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio.

    2. In caso di frode, corruzione o qualunque altra attività illegale che leda o possa ledere gli interessi finanziari delle Comunità europee, le autorità responsabili per la lotta contro il riciclaggio di cui all'articolo 6 e, nei limiti delle sue competenze, la Commissione collaborano per prevenire e individuare i casi di riciclaggio. A tal fine procedono a scambi di informazioni pertinenti sulle operazioni sospette. Le informazioni scambiate in questo contesto sono coperte dalle regole del segreto professionale.

    3. Per quanto riguarda le professioni legali indipendenti, gli Stati membri possono esonerare gli ordini degli avvocati e gli organismi di auto-regolamentazione professionale dalle obbligazioni di cui al paragrafo 2."

    Articolo 2

    Tre anni dopo l'adozione della presente direttiva, la Commissione procede, nel contesto della relazione prevista dall'articolo 17 della direttiva 91/308/CEE, ad un esame particolare degli aspetti concernenti il trattamento specifico dei membri delle professioni giuridiche indipendenti, l'identificazione dei clienti nelle operazioni a distanza e le possibili implicazioni per il commercio elettronico.

    Articolo 3

    1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2001.

    2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

    3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

    Articolo 4

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Bruxelles, addì

    Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

    Il Presidente Il Presidente

    ALLEGATO

    IDENTIFICAZIONE DEI CLIENTI (PERSONE FISICHE) DA PARTE DEGLI ENTI CREDITIZI E FINANZIARI IN CASO DI OPERAZIONI FINANZIARIE A DISTANZA

    Nel quadro dell'applicazione della direttiva, le procedure di identificazione messe in atto per le operazioni finanziarie a distanza debbono conformarsi ai principi seguenti:

    (i) Le procedure devono garantire l'identificazione adeguata del cliente.

    (ii) Le procedure possono essere applicate purché nessun motivo ragionevole faccia supporre che il contatto diretto sia evitato per dissimulare la vera identità del cliente e per non dare luogo ad un sospetto di riciclaggio.

    (iii) Le procedure non devono essere applicate alle operazioni che comportano l'uso di contante.

    (iv) Le procedure di controllo interno di cui all'articolo 11, paragrafo 1 della direttiva dovrebbero tenere conto in particolare delle operazioni a distanza.

    (v) Quando la controparte dell'ente che effettua l'operazione ("ente contraente") è un cliente, l'identificazione può essere effettuata tramite le procedure seguenti:

    a) L'identificazione diretta viene effettuata dalla succursale o dall'ufficio di rappresentanza dell'ente contraente che sono più vicini al cliente.

    b) Se l'identificazione viene effettuata senza contatto diretto con il cliente:

    si esige una copia del documento di identità ufficiale del cliente o il numero del documento di identità ufficiale. Si verifica con particolare attenzione l'indirizzo del cliente quando esso è indicato sul documento di identità (ad esempio inviando i documenti riguardanti l'operazione all'indirizzo del cliente con raccomandata e ricevuta di ritorno);

    il primo pagamento relativo all'operazione deve essere effettuato tramite un conto aperto a nome del cliente presso un ente creditizio situato nell'Unione europea o nello Spazio economico europeo. Gli Stati membri possono autorizzare i pagamenti realizzati tramite enti creditizi di buona reputazione stabiliti in paesi terzi che applicano norme anti-riciclaggio equivalenti;

    l'ente contraente deve verificare attentamente che l'identità del titolare del conto tramite il quale viene realizzato il pagamento concordi effettivamente con quella del cliente indicata nel documento di identità (o stabilita a partire dal numero di identificazione). In caso di dubbio su questo punto, l'ente contraente deve contattare l'ente creditizio presso il quale è aperto il conto per ottenere conferma dell'identità del titolare del conto. Se ancora sussistono dubbi, si deve chiedere all'ente creditizio un certificato che attesti l'identità del titolare del conto e confermi che si è proceduto correttamente all'identificazione e che le informazioni relative sono state registrate conformemente alla direttiva.

    c) Nel caso di talune operazioni di assicurazione, si può derogare all'obbligo di identificazione quando il pagamento "sarà addebitato ad un conto aperto a nome del cliente presso un ente creditizio soggetto all'obbligo di cui al paragrafo 1" della direttiva (articolo 3, paragrafo 8).

    (vi) Quando la controparte dell'ente contraente è un altro ente che agisce per conto di un cliente:

    a) se la controparte è situata nell'Unione europea o nello Spazio economico europeo, l'identificazione del cliente da parte dell'ente contraente non è obbligatoria (articolo 3, paragrafo 7 della direttiva);

    b) se la controparte è situata al di fuori dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo, l'ente deve verificare l'identità della controparte (a meno che non sia ben nota) consultando un annuario finanziario affidabile. In caso di dubbi in proposito, l'ente deve chiedere conferma dell'identità della sua controparte presso le autorità di vigilanza del paese terzo interessato. L'ente è inoltre tenuto ad adottare "misure congrue per ottenere informazioni" sul cliente dalla sua controparte (il beneficiario effettivo dell'operazione) (articolo 3, paragrafo 5 della direttiva). Le "misure congrue" possono variare dal chiedere semplicemente il nome e l'indirizzo del cliente, quando il paese della controparte applica obblighi di identificazione equivalenti, all'esigere dalla controparte un certificato che confermi che l'identità del cliente è stata debitamente verificata e registrata, quando il paese della controparte non applica requisiti equivalenti.

    (vii) Le procedure menzionate non precludono l'uso di qualunque altra misura che, secondo le autorità competenti, potrebbe offrire garanzie equivalenti in materia di identificazione nel quadro di operazioni finanziarie a distanza.

    Top