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Document 51998PC0112

    Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione della Comunità nell'ambito del Consiglio di associazione in merito alla partecipazione della Romania allo strumento finanziario della Comunità per l'ambiente (LIFE)

    /* COM/98/0112 def. - CNS 98/0074 */

    GU C 122 del 21.4.1998, p. 7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    51998PC0112

    Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione della Comunità nell'ambito del Consiglio di associazione in merito alla partecipazione della Romania allo strumento finanziario della Comunità per l'ambiente (LIFE) /* COM/98/0112 def. - CNS 98/0074 */

    Gazzetta ufficiale n. C 122 del 21/04/1998 pag. 0007


    Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione della Comunità nell'ambito del Consiglio di associazione in merito alla partecipazione della Romania allo strumento finanziario della Comunità per l'ambiente (LIFE) (98/C 122/07) COM(1998) 112 def. - 98/0074(CNS)

    (Presentata dalla Commissione il 9 marzo 1998)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare il combinato disposto dell'articolo 130, paragrafo 1 e dell'articolo 228, paragrafo 3, primo comma,

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere del Parlamento europeo,

    considerando che il protocollo addizionale all'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Romania, dall'altro, è stato concluso mediante decisione del Consiglio e della Commissione del 4 dicembre 1995,

    considerando che, ai sensi dell'articolo 1 del protocollo addizionale, la Romania può partecipare ai programmi quadro, ai programmi specifici, ai progetti e alle altre azioni della Comunità, in particolare nel settore dell'ambiente, e che il Consiglio di associazione decide le condizioni e le modalità della partecipazione della Romania alle suddette attività,

    considerando che, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1973/92 del Consiglio, modificato dal regolamento (CE) n. 1404/96 del Consiglio, del 15 luglio 1996, che istituisce uno strumento finanziario per l'ambiente (LIFE) e in particolare dell'articolo 13bis, questo programma è aperto alla partecipazione dei paesi associati dell'Europa centrale secondo le condizioni stabilite nei protocolli addizionali agli accordi di associazione sulla partecipazione ai programmi comunitari,

    DECIDE:

    La posizione che la Comunità deve assumere nell'ambito del Consiglio di associazione istituito dall'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Romania, dall'altro, in merito alla partecipazione della Romania allo strumento finanziario della Comunità per l'ambiente, è l'allegato progetto di decisione del Consiglio di associazione.

    Progetto di decisione del Consiglio di associazione CE-Romania recante adozione delle condizioni e delle modalità di partecipazione della Romania allo strumento finanziario della Comunità per l'ambiente

    IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

    visto l'Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Romania, dall'altro (1)

    visto il protocollo addizionale all'Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Romania, dall'altro, relativo alla partecipazione della Romania ai programmi comunitari, in particolare gli articoli 1 e 2 (2)

    considerando che, ai sensi dell'articolo 1 di detto protocollo addizionale, la Romania può partecipare ai programmi quadro comunitari, ai programmi specifici, ai progetti o alle altre azioni della Comunità, segnatamente nel settore dell'ambiente;

    considerando che, ai sensi dell'articolo 2 di detto protocollo addizionale, il Consiglio di associazione decide le condizioni e le modalità della partecipazione della Romania alle attività di cui all'articolo 1,

    DECIDE:

    Articolo 1

    La Romania partecipa allo strumento finanziario della Comunità europea per l'ambiente LIFE secondo le condizioni e le modalità definite negli allegati I e II che formano parte integrante della presente decisione.

    Articolo 2

    La presente decisione si applica per tutta la durata dello strumento finanziario per l'ambiente LIFE.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il primo giorno del mese successivo all'adozione.

    (1) GU L 357 del 31.12.1994, pag. 2.

    (2) GU L 317 del 30.12.1995, pag. 40.

    ALLEGATO I

    Condizioni e modalità della partecipazione della Romania a LIFE

    1. La Romania partecipa a tutte le azioni dello strumento finanziario della Comunità per l'ambiente LIFE (qui di seguito denominato «LIFE») conformemente agli obiettivi, ai criteri, alle procedure e alle scadenze di cui al regolamento (CE) n. 1404/96 del Consiglio, che modifica il regolamento (CEE) n. 1973/92 del Consiglio, che istituisce uno strumento finanziario per l'ambiente (LIFE).

    2. Le condizioni e la modalità di presentazione, valutazione e selezione delle domande delle istituzioni, delle organizzazioni e dei privati rumeni aventi diritto sono le stesse che valgono per le istituzioni, le organizzazioni e i privati aventi diritto della Comunità.

    Le azioni di preparazione e di formazione linguistiche riguardano le lingue ufficiali della Comunità. Si potrebbe accettare eccezionalmente di utilizzare altre lingue nel caso lo richieda l'attuazione di LIFE.

    3. Se del caso, per garantire una dimensione comunitaria a LIFE, i progetti e le attività transnazionali proposti dalla Romania dovranno includere un numero minimo di partner degli Stati membri della Comunità.

    4. Conformemente alle disposizioni in materia contenute nel regolamento relativo a LIFE, la Romania fornisce le strutture e i meccanismi adeguati a livello nazionale e adotta tutte le misure necessarie al coordinamento e all'organizzazione, sul piano nazionale, dell'attuazione dei programmi.

    5. La Romania versa ogni anno un contributo al bilancio della Comunità per coprire il costo della sua partecipazione a LIFE (cfr. allegato II).

    Il comitato di associazione è autorizzato, all'occorrenza, a modificare detto contributo.

    6. Gli Stati membri della Comunità e la Romania si impegneranno al massimo per favorire la libera circolazione di tutte le persone che viaggiano tra la Romania e la Comunità per partecipare alle attività contemplate dalla presente decisione.

    7. Fatte salve le competenze della Commissione e della Corte dei conti della Comunità europea in merito al controllo e alla valutazione di LIFE in conformità degli articoli 10, 11 e 12 del regolamento relativo a LIFE, la partecipazione della Romania allo strumento è valutata costantemente e congiuntamente dalla Romania e dalla Commissione. La Romania presenta alla Commissione le relazioni necessarie e partecipa a tutte le altre attività specifiche stabilite dalla Comunità in questo contesto.

    8. Fatte salve le procedure di cui all'articolo 13 del regolamento relativo a LIFE, la Romania è invitata a partecipare alle riunioni di coordinamento sulle eventuali questioni concernenti l'attuazione della presente decisione, che precederanno le riunioni periodiche del comitato. La Commissione informerà la Romania circa i risultati di tali riunioni periodiche.

    9. La lingua utilizzata nelle domande, nei contratti, nelle relazioni presentate e in tutti gli altri aspetti amministrativi relativi a LIFE è una delle lingue ufficiali della Comunità.

    ALLEGATO II

    Contributo finanziario della Romania a LIFE

    1. Il contributo finanziario della Romania copre i seguenti elementi:

    - le sovvenzioni o qualsiasi altro sostegno finanziario concessi ai partecipanti nel quadro dello strumento;

    - i costi amministrativi supplementari inerenti alla gestione di LIFE da parte della Commissione e determinati dalla partecipazione della Romania.

    2. Per ogni esercizio finanziario, l'importo complessivo delle sovvenzioni o degli altri aiuti finanziari versati a LIFE da beneficiari rumeni non deve superare il contributo versato dalla Romania, previa detrazione dei costi amministrativi supplementari.

    Qualora il contributo versato dalla Romania al bilancio generale della Comunità, previa detrazione dei costi amministrativi supplementari, sia superiore all'importo complessivo delle sovvenzioni o degli altri aiuti finanziari ricevuti dai beneficiari rumeni nel quadro di LIFE, la Commissione delle Comunità europee trasferirà il saldo all'esercizio finanziario successivo e lo detrarrà dal contributo dell'anno successivo. Se alla fine dell'attuazione di LIFE dovesse rimanere un'eccedenza, l'importo corrispondente sarà rimborsato alla Romania.

    3. Il contributo annuale della Romania ammonterà a 2,2 milioni di ECU all'anno nel 1998 e nel 1999. Su questi importi, una somma annua di 110 000 ECU coprirà i costi amministrativi supplementari inerenti alla gestione di LIFE da parte della Commissione e determinati dalla partecipazione della Romania.

    4. I regolamenti finanziari applicabili al bilancio generale delle Comunità europee si applicano, in particolare, alla gestione del contributo della Romania.

    All'entrata in vigore della presente decisione e all'inizio di ogni anno successivo, la Commissione invierà alla Romania una richiesta di fondi, corrispondente al suo contributo ai costi a norma della presente decisione.

    Questo contributo è espresso in ECU e versato su un conto bancario in ECU della Commissione.

    La Romania versa il suo contributo ai costi annuali, previsto dalla presente decisione, in funzione della richiesta di fondi e al più tardi dopo tre mesi dall'invio di quest'ultima. Qualsiasi ritardo nel pagamento del contributo darà luogo al pagamento, da parte della Romania, di interessi sull'importo restante alla data di scadenza. Il tasso di interesse corrisponde al tasso applicato dal Fondo europeo di cooperazione monetaria, per le sue operazioni in ECU (1), nel mese di scadenza, maggiorato dell'1,5 %.

    5. La Romania pagherà i costi amministrativi supplementari di cui al paragrafo 3 attingendo dal suo bilancio nazionale.

    6. La Romania pagherà i rimanenti costi di partecipazione a LIFE attingendo dal suo bilancio nazionale (832 857 ECU nel 1998 e 1 251 905 ECU nel 1999).

    7. Con riserva delle consuete procedure di programmazione Phare, l'importo rimanente (1 257 143 ECU nel 1998 e 838 095 ECU nel 1999) sarà coperto dal programma nazionale Phare per la Romania.

    (1) Tasso pubblicato mensilmente nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee - serie C.

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