Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 51996AP0230

    Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Consiglio (CE/CECA/ CEEA) relativa alle disposizioni ed alle norme di sicurezza per le navi passeggere (COM(96)0061 - C4-0208/96 - 96/ 0041(SYN)) (Procedura di cooperazione: prima lettura)

    GU C 277 del 23.9.1996, p. 19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    51996AP0230

    Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Consiglio (CE/CECA/ CEEA) relativa alle disposizioni ed alle norme di sicurezza per le navi passeggere (COM(96)0061 - C4-0208/96 - 96/ 0041(SYN)) (Procedura di cooperazione: prima lettura)

    Gazzetta ufficiale n. C 277 del 23/09/1996 pag. 0019


    A4-0230/96

    Proposta di direttiva del Consiglio relativa alle disposizioni ed alle norme di sicurezza per le navi da passeggeri (COM(96)0061 - C4-0208/96 - 96/0041(SYN))

    La proposta è approvata con le seguenti modifiche:

    (Emendamento 1)

    Sesto considerando

    >Testo originale>

    considerando che è pertanto necessario adottare requisiti comuni di sicurezza nell'intera Comunità, al fine non solo di conseguire un livello di sicurezza armonizzato e adeguato a tutela dei passeggeri e dell'equipaggio, ma anche di garantire che nelle acque comunitarie la concorrenza fra operatori si svolga in condizioni di parità; che è opportuno adottare i suddetti requisiti dapprima per i trasporti nazionali, settore nel quale è quanto mai grande la diversità fra le normative degli Stati membri, e solo successivamente per i trasporti internazionali, nel quadro di una politica comune intesa a evitare, come regola di principio, che sia adottata una normativa sui trasporti internazionali al di fuori del contesto multilaterale esistente; che la Commissione, per avviare le procedure per l'adozione di norme sui trasporti internazionali in base alle norme sui trasporti nazionali, dovrà essere autorizzata a negoziare in ambito IMO, a nome della Comunità, la revisione e l'aggiornamento delle norme vigenti in materia di trasporti internazionali e l'adozione di norme relative alla concessione di esenzioni dalle regole SOLAS che disciplinano tale settore;

    >Testo dopo la votazione del PE>

    considerando che è pertanto necessario adottare requisiti comuni di sicurezza nell'intera Comunità, al fine non solo di conseguire un livello di sicurezza armonizzato e adeguato a tutela dei passeggeri e dell'equipaggio, ma anche di garantire che nelle acque comunitarie la concorrenza fra operatori si svolga in condizioni di parità; considerando che tali requisiti comuni non devono ostacolare l'applicazione di più elevati requisiti di sicurezza esistenti negli Stati membri; che è opportuno adottare i suddetti requisiti dapprima per i trasporti nazionali, settore nel quale è quanto mai grande la diversità fra le normative degli Stati membri, e solo successivamente per i trasporti internazionali, nel quadro di una politica comune intesa a evitare, come regola di principio, che sia adottata una normativa sui trasporti internazionali al di fuori del contesto multilaterale esistente; che la Commissione,per avviare le procedure per l'adozione di norme sui trasporti internazionali in base alle norme sui trasporti nazionali, dovrà essere autorizzati a negoziare in ambito IMO, a nome della Comunità, la revisione e l'aggiornamento delle norme vigenti in materia di trasporti internazionali e l'adozione di norme relative alla concessione di esenzioni dalle regole SOLAS che disciplinano tale settore;

    (Emendamento 2)

    Ottavo considerando

    >Testo originale>

    considerando che, vista soprattutto la dimensione assunta dai trasporti marittimi di passeggeri nel quadro del mercato unico, solo tramite un'azione comunitaria sarà possibile stabilire un livello di sicurezza comune per le navi nell'intera Comunità; che l'eventuale inazione della Comunità comporterebbe il persistere, sul territorio comunitario, di un livello insufficiente di protezione dei passeggeri e di un sistema oltremodo complesso e vago, a detrimento dell'intero settore;

    >Testo dopo la votazione del PE>

    considerando che, vista soprattutto la dimensione assunta dai trasporti marittimi di passeggeri nel quadro del mercato unico, solo tramite un'azione comunitaria sarà possibile stabilire un livello di sicurezza comune per le navi nell'intera Comunità; che l'eventuale inazione della Comunità comporterebbe, in alcuni casi, il persistere, sul territorio comunitario, di un livello insufficiente di protezione dei passeggeri e di un sistema oltremodo complesso e vago, a detrimento dell'intero settore;

    (Emendamento 3)

    Sedicesimo considerando

    >Testo originale>

    considerando che dovranno essere previste disposizioni speciali per le unità veloci da passeggeri, dato che la concezione, la costruzione e l'uso di tali unità sono sostanzialmente diversi da quelli delle tradizionali navi da passeggeri;

    >Testo dopo la votazione del PE>

    considerando che dovranno essere previste, oltre a questa direttiva, disposizioni speciali per le unità veloci da passeggeri, dato che la concezione, la costruzione e l'uso di tali unità sono sostanzialmente diversi da quelli delle tradizionali navi da passeggeri;

    (Emendamento 4)

    Diciassettesimo considerando

    >Testo originale>

    considerando che gli Stati membri possono esercitare, in quanto Stati di approdo, il diritto di verificare la conformità alle disposizioni della presente direttiva, che si basano su quelle della direttiva 95/21/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995, relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri (controllo dello Stato di approdo);

    >Testo dopo la votazione del PE>

    considerando che gli Stati membri, possono esercitare, in quanto Stati di approdo, il diritto di verificare la conformità alle disposizioni della presente direttiva, che si basano su quelle della direttiva 95/21/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995, relativa all'attuazione di norme internazionale per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri (controllo dello Stato di approdo) nonché in conformità della direttiva comunitaria sul livello minimo di formazione per lavorare nel settore marittimo;

    (Emendamento 5)

    Articolo 1

    >Testo originale>

    Scopo della presente direttiva è istituire un livello di sicurezza uniforme per le persone e cose sulle navi e sulle unità veloci da passeggeri nuove e esistenti, quando entrambe le categorie di navi e unità veloci sono adibite a viaggi nazionali, e stabilire le procedure per l'armonizzazione delle norme vigenti in materia di navi da passeggeri adibite a viaggi internazionali.

    >Testo dopo la votazione del PE>

    Scopo della presente direttiva è istituire un livello di sicurezza uniforme per le persone e la protezione dell'ambiente (1) sulle navi e sulle unità veloci da passeggeri nuove e esistenti, quando entrambe le categorie di navi e unità veloci sono adibite a viaggi nazionali, e stabilire le procedure per l'armonizzazione delle norme vigenti in materia di navi da passeggeri adibite a viaggi internazionali.

    (1) Sulla falsariga della Convenzione MARPOL

    (Emendamento 6)

    Articolo 3, paragrafo 1, secondo comma

    >Testo originale>

    Ciascuno Stato membro, in quanto Stato ospite, provvede affinché le navi e le unità veloci da passeggeri battenti bandiera di un paese terzo siano pienamente conformi ai requisiti della presente direttiva prima di essere adibite a viaggi nazionali nel loro territorio.

    >Testo dopo la votazione del PE>

    Ciascuno Stato membro, in quanto Stato ospite, provvede affinché le navi e le unità veloci da passeggeri battenti bandiera di un paese terzo, siano almeno pienamente conformi ai requisiti della presente direttiva prima di essere adibite a viaggi nazionali nel loro territorio.

    (Emendamento 7)

    Articolo 4, paragrafo 1, Classe B, C e D

    >Testo originale>

    «Classe B» navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali nel corso dei quali navigano a una distanza massima di 20 miglia dalla linea di costa corrispondente all'altezza media della marea, ove i passeggeri possono prender terra in caso di naufragio.

    >Testo dopo la votazione del PE>

    «Classe B» navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali nel corso dei quali navigano a una distanza massima di 20 miglia dal punto di approdo sicuro più vicino.

    >Testo originale>

    «Classe C» navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali in tratti di mare in cui la probabilità che l'onda significativa superi l'altezza di 2,5 m è inferiore al 10% durante tutto l'anno in caso di attività di durata annua, o durante un periodo specifico dell'anno in caso di attività stagionale (ad es. attività estiva), nel corso dei quali navigano a una distanza massima di 15 miglia da un luogo di rifugio e di 5 miglia dalla linea di costa corrispondente all'altezza media della marea, ove i passeggeri possono prender terra in caso di naufragio.

    >Testo dopo la votazione del PE>

    «Classe C» navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali in tratti di mare in cui la probabilità che l'onda significativa superi l'altezza di 2,5 m è inferiore al 10% durante tutto l'anno in caso di attività di durata annua, o durante un periodo specifico dell'anno in caso di attività stagionale (ad es. attività estiva), nel corso dei quali navigano a una distanza massima di 10 miglia da un luogo di rifugio e di 5 miglia dal punto di approdo sicuro più vicino.

    >Testo originale>

    «Classe D» navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali in tratti di mare in cui la probabilità che l'onda significativa superi l'altezza di 1,5 m è inferiore al 10% durante tutto l'anno in caso di attività di durata annua, o durante un periodo specifico dell'anno in caso di attività stagionale (ad es. attività estiva), nel corso dei quali navigano a una distanza massima di 6 miglia da un luogo di rifugio e di 3 miglia dalla linea di costa corrispondente all'altezza media della marea, ove i passeggeri possono prender terra in caso di naufragio.

    >Testo dopo la votazione del PE>

    «Classe D» navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali in tratti di mare in cui la probabilità che l'onda significativa superi l'altezza di 1,5 m è inferiore al 10% durante tutto l'anno in caso di attività di durata annua, o durante un periodo specifico dell'anno in caso di attività stagionale (ad es. attività estiva), nel corso dei quali navigano a una distanza massima di 6 miglia da un luogo di rifugio e di 3 miglia dal punto di approdo sicuro più vicino.

    (Emendamento 8)

    Articolo 5, paragrafo 1

    >Testo originale>

    1. Le navi da passeggeri e le unità veloci da passeggeri nuove e esistenti, adibite a viaggi nazionali, devono essere conformi alle norme in materia di sicurezza stabilite dalla presente direttiva.

    >Testo dopo la votazione del PE>

    1. Le navi da passeggeri e le unità veloci da passeggeri nuove e esistenti, adibite a viaggi nazionali, devono essere conformi alle norme in materia di sicurezza stabilite dalla presente direttiva; esse devono essere almeno conformi alle vigenti norme nazionali in materia di sicurezza, dovute a condizioni locali specifiche, quando operano nelle loro acque territoriali.

    (Emendamento 9)

    Articolo 5, paragrafo 4 bis (nuovo)

    >Testo dopo la votazione del PE>

    4 bis. La presente direttiva si applica conformemente ai regolamenti obbligatori della Comunità sulle condizioni di lavoro e di formazione del personale navigante, ivi compreso il riconoscimento dei diplomi professionali rilasciati dagli Stati membri o da paesi terzi.

    (Emendamento 10)

    Articolo 6, paragrafo 2, lettera a), punto (ii)

    >Testo originale>

    ii) le navi da passeggeri nuove delle classi B, C e D devono essere conformi ai pertinenti requisiti specifici fissati dalla presente direttiva e dal relativo allegato I;

    >Testo dopo la votazione del PE>

    ii) le navi da passeggeri nuove delle classi B, C e D devono essere conformi ai pertinenti requisiti specifici fissati dalla presente direttiva e dal relativo allegato I, quando opportuno, secondo la loro classe;

    (Emendamento 11)

    Articolo 6, paragrafo 3, lettera c)

    >Testo originale>

    c) le navi da passeggeri esistenti delle classi C e D devono essere conformi ai pertinenti requisiti specifici fissati dalla presente direttiva e dal capitolo III dell'allegato I, nonché alle norme dell'Amministrazione dello Stato di bandiera, per le materie non disciplinate dai suddetti requisiti. Tali norme devono garantire un livello di sicurezza equivalente a quello previsto dai capitoli II-1 e II-2 dell'allegato I, pur tenendo conto delle specifiche condizioni locali dei tratti di mare in cui le navi di tali classi si trovano a operare;

    >Testo dopo la votazione del PE>

    c) le navi da passeggeri esistenti delle classi C e D devono essere conformi alle norme nazionali dello Stato di bandiera che garantiscano un livello di sicurezza equivalente a quello previsto dai capitoli III, II-1, II-2 dell'allegato I della presente direttiva e tengano conto delle specifiche condizioni locali dei tratti di mare in cui le navi di tali classi si trovano a operare. Prima che le navi da passeggeri esistenti della classe C e D possano essere adibite a viaggi nazionali regolari in uno Stato ospite, l'amministrazione dello Stato di bandiera deve accertare che lo Stato ospite si conformi a tali norme.

    (Emendamento 12)

    Articolo 6, paragrafo 3, lettera d)

    >Testo originale>

    d) ove uno Stato membro ritenga che le norme stabilite dall'amministrazione di uno Stato di bandiera in forza delle lettere b) e c) non siano conformi alle disposizioni ivi contenute, ne informa direttamente la Commissione. La Commissione adotterà i provvedimenti necessari per decidere in merito applicando la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2.

    >Testo dopo la votazione del PE>

    d) ove uno Stato membro, nella sua qualità di Stato di bandiera, ritenga che le norme imposte dall'amministrazione dello Stato ospite in forza delle lettere b) e c) siano ingiustificate ne informa direttamente la Commissione. La Commissione adotterà i provvedimenti necessari per decidere in merito applicando la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2.

    (Emendamento 13)

    Articolo 10, paragrafo 4

    >Testo originale>

    4. Si devono altresì seguire le procedure e le linee guida relative alle visite di controllo per il rilascio del certificato di sicurezza per navi da passeggeri, specificate nella risoluzione IMO A. 746 (18), del 4 novembre 1993, sulle linee guida previste dal sistema armonizzato di visite e certificazioni, nella versione in vigore alla data di adozione della presente direttiva.

    >Testo dopo la votazione del PE>

    4. Si devono altresì seguire le procedure e le linee guida relative alle visite di controllo per il rilascio del certificato di sicurezza per navi da passeggeri, specificate nella risoluzione IMO A. 746 (18), del 4 novembre 1993, sulle linee guida previste dal sistema armonizzato di visite e certificazioni, nella versione in vigore alla data di adozione della presente direttiva, o come modificate in un ulteriore stadio, per quel che riguarda un miglior monitoraggio della condotta della società di classificazione.

    (Emendamento 14)

    Articolo 11, paragrafo 1

    >Testo originale>

    1. Tutte le navi da passeggeri nuove e esistenti devono essere provviste di una dichiarazione di conformità alla direttiva, il cui modello è riportato nell'allegato II. Detta dichiarazione viene rilasciata dall'Amministrazione dello Stato di bandiera al termine della visita iniziale di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 2, lettera a).

    >Testo dopo la votazione del PE>

    1. Tutte le navi da passeggeri nuove e esistenti devono essere provviste di un certificato di sicurezza della nave da passeggeri in conformità alla direttiva, il cui modello è riportato nell'allegato II. Detto certificato viene rilasciato dall'Amministrazione dello Stato di bandiera al termine della visita iniziale di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 2, lettera a).

    (Emendamento 15)

    Articolo 11, paragrafo 2

    >Testo originale>

    2. La dichiarazione di conformità è rilasciata per un periodo non superiore a 12 mesi. La validità della dichiarazione può essere prorogata dall'Amministrazione dello Stato di bandiera per una durata massima di un mese a decorrere dalla data di scadenza della dichiarazione stessa. In caso di proroga, la validità della dichiarazione decorre alla data di scadenza della dichiarazione esistente prima della concessione della proroga.

    La dichiarazione di conformità viene rinnovata al termine di una visita di rinnovo, di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 2, lettera b).

    >Testo dopo la votazione del PE>

    2. Il certificato di sicurezza della nave da passeggeri è rilasciato per un periodo non superiore a 12 mesi. La validità del certificato può essere prorogata dall'Amministrazione dello Stato di bandiera per una durata massima di un mese a decorrere dalla data di scadenza del certificato stesso. In caso di proroga, la validità del certificato decorre alla data di scadenza del certificato esistente prima della concessione della proroga.

    Il certificato di sicurezza della nave da passeggeri viene rinnovato al termine di una visita di rinnovo, di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 2, lettera b).2.

    (Emendamento 16)

    Allegato I, capitolo II-1, parte B, punto 1, primo capoverso

    >Testo originale>

    NAVI NUOVE DELLE CLASSI A, B, C e D):

    Tutte le navi nuove devono conformarsi alle disposizioni applicabili alle navi da passeggeri previste dal «Codice sulla stabilità a nave integra (Code on Intact Stabilità)", adottato con risoluzione A.749 (18), il 4 novembre 1993, dall'Assemblea dell'IMO in occasione della sua XVIII sessione.

    >Testo dopo la votazione del PE>

    NAVI NUOVE DELLE CLASSI A, B, C e D):

    Tutte le navi nuove pari o superiori a 24 metri devono conformarsi alle disposizioni applicabili alle navi da passeggeri previste dal «Codice sulla stabilità a nave integra (Code on Intact Stabilità)", adottato con risoluzione A.749 (18), il 4 novembre 1993, dall'Assemblea dell'IMO in occasione della sua XVIII sessione.

    (Emendamento 17)

    Allegato I, capitolo II-2, parte B, provvedimento 16, punto .1,

    frase introduttiva

    >Testo originale>

    .1 entro il 1° ottobre 1997:

    >Testo dopo la votazione del PE>

    .1 entro il 1° ottobre 1999:

    (Emendamento 18)

    Allegato I, capitolo III, punto 2, primo capoverso

    >Testo originale>

    NAVI NUOVE E ESISTENTI DELLE CLASSI B, C e D:

    Ogni nave deve essere provvista almeno degli apparecchi radio per mezzi di salvataggio, dei mezzi individuali di salvataggio, dei mezzi collettivi di salvataggio e battelli di emergenza, dei segnali di soccorso e dei dispositivi lanciasagole specificati nella tabella seguente e nelle relative note, in base alla classe delle navi. Tutti i mezzi sopraindicati, compresi gli eventuali dispositivi per la messa a mare, devono essere conformi alle regole del capitolo III dell'allegato alla Convenzione SOLAS del 1974 e successivi emendamenti, se non altrimenti disposto nei paragrafi seguenti.

    >Testo dopo la votazione del PE>

    NAVI NUOVE E ESISTENTI DELLE CLASSI B, C e D:

    Ogni nave deve essere provvista almeno degli apparecchi radio per mezzi di salvataggio, dei mezzi individuali di salvataggio, dei mezzi collettivi di salvataggio e battelli di emergenza, dei segnali di soccorso e dei dispositivi lanciasagole specificati nella tabella seguente e nelle relative note, in base alla classe delle navi. Alle piccole navi esistenti continuano ad applicarsi le norme nazionali nei casi in cui l'adeguamento alle norme dei successivi paragrafi sarebbe, vista la stazza dell'imbarcazione, ingiustificato o superfluo. Questi casi sono determinati dalle competenti autorità dello Stato membro in cui principalmente opera la nave da passeggeri. Tutti i mezzi sopraindicati, compresi gli eventuali dispositivi per la messa a mare, devono essere conformi alle regole del capitolo III dell'allegato alla Convenzione SOLAS del 1974 e successivi emendamenti, se non altrimenti disposto nei paragrafi seguenti.

    (Emendamento 19)

    Allegato 1, capitolo III, punto 2 bis (nuovo)

    >Testo dopo la votazione del PE>

    2 bis. Le navi da passeggeri operanti in acque a bassa temperatura, inferiore a 15 C°, devono essere provviste di indumenti di sopravvivenza per i passeggeri e l'equipaggio.

    (Emendamento 20)

    Allegato II, titolo

    >Testo originale>

    MODELLO DI

    DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

    >Testo dopo la votazione del PE>

    MODELLO DI

    CERTIFICATO DI SICUREZZA DELLA NAVE

    DA PASSEGGERI

    Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Consiglio (CE/CECA/CEEA) relativa alle disposizioni ed alle norme di sicurezza per le navi passeggere (COM(96)0061 - C4-0208/96 - 96/0041(SYN))

    (Procedura di cooperazione: prima lettura)

    Il Parlamento europeo,

    - vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(96)0061 - 96/0041(SYN) ((GU C 238, del 16.8.1996, pag. 1.)),

    - consultato dal Consiglio a norma degli articoli 189 C e 84, paragrafo 2 del trattato CE (C4-0208/96),

    - visto l'articolo 58 del proprio regolamento,

    - visti la relazione della commissione per i trasporti e il turismo e il parere della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori (A4-0230/96),

    1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche ad essa apportate;

    2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 189 A, paragrafo 2, del trattato CE;

    3. invita il Consiglio a recepire, nella posizione comune che adotterà a norma dell'articolo 189 C, lettera a), del trattato CE, le modifiche approvate dal Parlamento;

    4. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;

    5. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

    Top