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Document 51995PC0224
Proposal for a EUROPEAN PARLIAMENT AND COUNCIL DECISION on a series of guidelines for trans-European telecommunications networks (presented by the Commission)
Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO in merito a una serie di orientamenti sulle reti di telecomunicazione transeuropee (presentata dalla Commissione)
Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO in merito a una serie di orientamenti sulle reti di telecomunicazione transeuropee (presentata dalla Commissione)
/* COM/95/224 def. - COD 95/0124 */
GU C 302 del 14.11.1995, pp. 23–30
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO in merito a una serie di orientamenti sulle reti di telecomunicazione transeuropee (presentata dalla Commissione) /* COM/95/224 DEF - COD 95/0124 */
Gazzetta ufficiale n. C 302 del 14/11/1995 pag. 0023
Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio in merito a una serie di orientamenti sulle reti di telecomunicazione transeuropee (95/C 302/07) (Testo rilevante ai fini del SEE) COM(95) 224 def. - 95/0124(COD) (Presentata dalla Commissione il 7 giugno 1995) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 129 D, primo paragrafo, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Comitato economico e sociale, visto il parere del Comitato delle regioni, considerando che la realizzazione e lo sviluppo di reti di telecomunicazione transeuropee servono a garantire la circolazione e lo scambio di informazioni in tutta l'Unione; che questo è un presupposto per creare la «società dell'informazione», che sarà realizzata quando ogni cittadino, impresa o pubblica autorità di qualsiasi parte dell'Unione avrà a disposizione il tipo e la quantità di informazioni necessarie; considerando che nel Libro bianco «Crescita, competitività, occupazione», la Commissione ha sottolineato l'importanza di istituire la società dell'informazione che, imponendo nuovi rapporti economici, politici e sociali, aiuterà l'Unione a far fronte alle nuove sfide del prossimo secolo, ivi compresa quella relativa alla creazione di posti di lavoro; che questa posizione è stata riconosciuta dal Consiglio europeo di Bruxelles del dicembre 1993; considerando che il mercato interno istituisce uno spazio senza frontiere, entro il quale deve essere garantita la libera circolazione delle merci, delle persone, dei capitali e dei servizi e dove le misure comunitarie già adottate e le altre misure da adottare comportano un notevole scambio di informazioni tra singoli, organismi e amministrazioni; che mezzi efficienti per lo scambio di informazioni sono un elemento essenziale per aumentare la competitività dell'industria; che detti scambi possono essere assicurati dalle reti di telecomunicazione transeuropee; che la presenza di reti transeuropee rafforzerà la coesione economica e sociale a livello dell'Unione; considerando che la realizzazione e lo sviluppo delle reti di telecomunicazione transeuropee deve garantire un libero scambio di informazioni tra singoli, organismi e amministrazioni, nel rispetto della vita privata dei singoli e dei diritti di proprietà intellettuale e industriale; considerando che nel rapporto «L'Europa e la società dell'informazione globale» (1) del giugno 1994, i membri del gruppo di personalità dell'industria hanno raccomandato al Consiglio di realizzare reti di telecomunicazione transeuropee e di garantirne l'interconnessione con tutte le reti europee; che il Consiglio europeo di Corfù del giugno 1994 ha approvato in linea generale le raccomandazioni in questione; considerando che la comunicazione della commissione al Consiglio e al Parlamento europeo «La via europea verso la società dell'informazione: piano d'azione» (2) riprende queste raccomandazioni; che nelle conclusioni del Consiglio congiunto Industria e telecomunicazioni del 28 settembre 1994 in merito al suddetto piano d'azione, si è sottolineata l'importanza, per l'Europa, di realizzare in tempi rapidi infrastrutture efficienti dell'informazione (reti, servizi e applicazioni) seguendo un approccio globale, coerente ed equilibrato; considerando che l'articolo 129 C del trattato prevede che la Comunità stabilisca un insieme di orientamenti che contemplino gli obiettivi, le priorità e le linee principali delle azioni previste nel settore delle reti transeuropee; che detti orientamenti individuano i progetti di interesse comune; considerando che la società dell'informazione non può realizzarsi senza la presenza di applicazioni, soprattutto quelle di interesse collettivo, che soddisfino in maniera ottimale le esigenze degli utenti, eventualmente tenendo conto delle necessità degli anziani e dei disabili; che le applicazioni in questione costituiranno pertanto una parte importante dei progetti d'interesse comune; considerando che, in molti casi, i progetti d'interesse comune possono già essere messi in atto nell'ambito delle attuali reti di telecomunicazione, al fine di offrire applicazioni transeuropee; che, per individuare i progetti di interesse comune, occorre elaborare orientamenti; considerando che nella selezione e attuazione dei progetti summenzionati occorre tener conto sia delle infrastrutture fornite dagli organismi di telecomunicazione che delle infrastrutture alternative offerte da altri fornitori; considerando che la Commissione ha presentato al Consiglio una serie di orientamenti sullo sviluppo della rete digitale di servizi integrati (ISDN) come rete transeuropea (3) e che il Consiglio ha adottato una posizione comune in merito; considerando che le reti attualmente esistenti, ivi compresa l'ISDN, stanno evolvendo verso reti avanzate in grado di garantire trasmissioni di dati a velocità variabile fino a capacità di banda larga compatibili con le diverse esigenze, ed in particolare servizi e applicazioni multimediali; che questa evoluzione porterà alla realizzazione delle reti di comunicazioni integrate a banda larga (IBC); che le IBC costituiranno la piattaforma ideale per creare le applicazioni della società dell'informazione; considerando che i risultati del programma specifico di ricerca e sviluppo tecnologico (4) nel settore delle tecnologie della comunicazione (RACE) hanno aperto la strada e fornito la base tecnologica per l'introduzione delle reti IBC in Europa; considerando che i risultati del programma specifico di ricerca e sviluppo sulle tecnologie dell'informazione (ESPRIT) hanno aperto la strada e fornito la base tecnologica per introdurre le applicazioni delle tecnologie dell'informazione; considerando che i risultati dei programmi specifici di ricerca e sviluppo tecnologico nel settore dei sistemi telematici d'interesse generale (1991-1994) (5) e delle applicazioni telematiche d'interesse comune (1994-1998) (6) aprono la strada all'introduzione in tutta Europa di applicazioni interoperabili d'interesse comune; considerando la necessità di garantire un coordinamento efficace tra i vari programmi comunitari ed in particolare, ove occorra, con i programmi a favore delle PMI (7), con i programmi orientati verso il contenuto delle informazioni (quali INFO 2000 e MEDIA 2) e con altre attività nell'ambito della società dell'informazione; considerando che nella Comunicazione sulle azioni preparatorie nel settore delle reti transeuropee: comunicazioni integrate a larga banda (TEN-IBC) (8), la Commissione ha messo in evidenza la necessità di svolgere azioni preparatorie in collaborazione con gli operatori del settore, onde elaborare orientamenti adeguati; che i risultati di queste azioni costituiranno la base degli orientamenti relativi alle reti IBC di cui alla presente decisione; considerando che il settore delle telecomunicazioni è in via di liberalizzazione; che lo sviluppo di applicazioni, servizi e reti transeuropei si fonda essenzialmente sull'iniziativa privata; che questi sviluppi a livello transeuropeo devono soddisfare le esigenze di mercato; che, su queste basi, gli operatori del settore interessati dovranno proporre progetti specifici d'interesse comune in determinati campi, seguendo procedure adeguate che garantiscano pari opportunità; che dette procedure devono ancora essere definite e che occorre adottare un elenco dei settori prescelti; che nella selezione dei progetti specifici d'interesse comune la Commissione è coadiuvata da un comitato; considerando che il finanziamento comunitario ai progetti d'interesse comune individuati nell'ambito della presente decisione deve essere valutato nel contesto del regolamento del Consiglio che stabilisce le regole generali per la procedura relativa alla concessione di un aiuto finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee; che, secondo il regolamento in questione, gli Stati membri interessati offrono un certo sostegno ai progetti d'interesse comune; considerando che la Commissione avvia azioni atte a garantire l'interoperabilità delle reti e a coordinare le attività degli Stati membri al fine di realizzare le reti di telecomunicazione transeuropee; considerando l'importanza, per lo sviluppo ottimale della società dell'informazione, di garantire un efficace scambio di informazioni tra la Comunità e i paesi terzi, in particolare i membri dello Spazio economico europeo; che è pertanto necessario incentivare l'interconnessione e l'interoperabilità delle reti su scala europea; considerando che le attività intraprese nell'ambito dei presenti orientamenti sono soggette alla totale applicazione delle regole di concorrenza stabilite nel trattato e alla legislazione di attuazione, DECIDONO: Articolo 1 La presente decisione stabilisce una serie di orientamenti che contemplano gli obiettivi, le priorità e le linee principali delle azioni nel settore delle reti di telecomunicazione transeuropee. Detti orientamenti fissano i settori relativi ai progetti d'interesse comune e una procedura per la selezione di progetti specifici d'interesse comune negli stessi settori. Articolo 2 La Comunità finanzierà l'interconnessione delle reti di telecomunicazione, segnatamente le reti di comunicazioni integrate a banda larga (IBC), la creazione e la diffusione di servizi e applicazioni interoperabili e delle infrastrutture necessarie, oltre al relativo accesso, con l'obiettivo generale di: - favorire un'evoluzione agevole verso la società dell'informazione e, soprattutto, contribuire a soddisfare le esigenze sociali e a migliorare la qualità della vita; - aumentare la competitività dell'industria europea e rafforzare il mercato interno; - potenziare la coesione economica e sociale; - accelerare lo sviluppo di nuove attività in settori in crescita, che contribuiranno a creare posti di lavoro. Articolo 3 La realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 2 seguirà le seguenti priorità. - Conferma della fattibilità, seguita dalla realizzazione di applicazioni, segnatamente d'interesse collettivo, che contribuiscano a creare una società europea dell'informazione. - Conferma della fattibilità, seguita dalla realizzazione di applicazioni che contribuiscano alla coesione economica e sociale, migliorando l'accesso alle informazioni in tutta l'Unione sfruttando la diversità culturale dell'Europa. - Azioni destinate ad incentivare iniziative interregionali che riuniscano le regioni meno favorite nell'avvio di servizi e applicazioni transeuropei di telecomunicazione. - Conferma della fattibilità, seguita dalla realizzazione di applicazioni e servizi che contribuiscano a rafforzare il mercato interno e a creare posti di lavoro, segnatamente quelli che offrono alle PMI la possibilità di migliorare la loro competitività all'interno dell'Unione europea e a livello mondiale. - Individuazione e conferma della fattibilità, seguita dalla realizzazione di servizi generici transeuropei che offrano un accesso senza soluzione di continuità a tutte le informazioni, anche nelle zone rurali e periferiche, e che siano interoperabili con servizi equivalenti su scala mondiale. - Conferma della fattibilità delle nuove reti di supporto a fibre ottiche a larghissima banda, ove ciò risulti necessario per le applicazioni e i servizi in questione, ed incentivo all'interconnessione di tali reti. - Individuazione ed eliminazione di lacune e anelli mancanti per un'efficace interconnessione e interoperabilità di tutti gli elementi delle reti di telecomunicazione in Europa e nel mondo, con un'attenzione particolare per le reti IBC. Articolo 4 Le linee principali delle azioni da attuare per realizzare gli obiettivi definiti all'articolo 2 riguarderanno gli interventi illustrati di seguito. - Individuazione dei progetti d'interesse comune. - Azioni volte a sensibilizzare maggiormente i cittadini, gli operatori economici e gli amministratori in merito ai benefici derivanti dai nuovi servizi e applicazioni di telecomunicazioni avanzate a livello transeuropeo. - Azioni destinate ad incentivare iniziative congiunte da parte degli utenti e dei fornitori per avviare progetti nel settore delle reti di telecomunicazione transeuropee, segnatamente le reti IBC. - Nell'ambito degli strumenti previsti dal trattato, sostegno alle attività di conferma della fattibilità, seguite dalla realizzazione di applicazioni, in particolare di interesse collettivo, e incentivo a creare partenariati tra settore pubblico e privato. - Incentivo ad offrire e utilizzare servizi e applicazioni destinati alle PMI e agli utenti professionali, che rappresentano una fonte di occupazione e di crescita. - Promozione dell'interconnessione delle reti, dell'interoperabilità dei servizi e delle applicazioni a banda larga e delle infrastrutture ad essi necessarie, soprattutto nel settore multimediale, e dell'interoperabilità tra i servizi e le applicazioni esistenti e a banda larga. Articolo 5 Ai sensi della presente decisione, le reti di telecomunicazione transeuropee vengono realizzate attraverso progetti d'interesse comune. L'allegato I contiene l'elenco dei settori all'interno dei quali verranno individuati i progetti d'interesse comune. Articolo 6 Gli articoli da 7 a 9 che seguono descrivono la procedura da seguire per individuare i progetti specifici d'interesse comune relativi ai settori elencati nell'allegato I, conformemente ai criteri fissati all'allegato II. I progetti selezionati beneficiano del sostegno comunitario ai sensi del regolamento del Consiglio che stabilisce le regole generali per la procedura relativa alla concessione di un aiuto finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee. Articolo 7 1. La Commissione, in consultazione con gli operatori del settore e conformemente ad altre politiche in materia di reti transeuropee, prepara un programma di lavoro per selezionare i campi per i quali proporre programmi specifici d'interesse comune, nell'ambito dei settori indicati all'allegato I. Il programma di lavoro viene aggiornato secondo il caso. 2. Il programma di lavoro in questione costituisce la base per la pubblicazione, da parte della Commissione, degli inviti a presentare proposte nell'ambito dei progetti d'interesse comune. Articolo 8 1. La Commissione è responsabile di applicare la procedura definita negli articoli da 7 a 9. 2. Per i casi di cui all'articolo 9, paragrafo 1, la Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione fissata all'articolo precitato. Il presidente non partecipa alla votazione. La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato. Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di un mese a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte. Articolo 9 1. La procedura di cui all'articolo 8 si applica a: - preparazione e aggiornamento del programma di lavoro di cui all'articolo 7; - selezione dei progetti d'interesse comune a seguito dell'invito a presentare proposte; - definizione delle azioni complementari di sostegno e coordinamento; - misure da adottare per valutare l'attuazione del programma di lavoro. 2. Nel caso specifico dei progetti d'interesse comune legati all'ISDN (di cui all'allegato I, punto 3, primo paragrafo), si applicano gli orientamenti adottati dal Consiglio (9). 3. In occasione delle sue riunioni, la Commissione informa il comitato dei progressi registrati nell'applicazione del programma di lavoro. Articolo 10 Gli Stati membri adottano ogni misura necessaria, a livello nazionale, regionale o locale, al fine di agevolare e accelerare la realizzazione dei progetti d'interesse comune, nel rispetto delle norme comunitarie. Le procedure di autorizzazione eventualmente necessarie sono messe in atto senza indugio. Articolo 11 La presente decisione non pregiudica l'impegno finanziario di uno Stato membro o della Comunità. Articolo 12 Il Consiglio può autorizzare, caso per caso, la partecipazione di paesi terzi, segnatamente quelli che abbiano sottoscritto l'accordo sullo Spazio economico europeo o un accordo di associazione con la Comunità, in conformità della procedura di cui all'articolo 228 del trattato, al fine di consentire loro di contribuire all'esecuzione dei progetti d'interesse comune e di incentivare l'interconnessione e l'interoperabilità delle reti di telecomunicazione. Articolo 13 A scadenze biennali la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni una relazione sull'attuazione della presente decisione. La relazione contiene una valutazione dei risultati ottenuti, grazie al sostegno comunitario, nei vari settori in cui si sono svolti i progetti rispetto agli obiettivi complessivi prefissati. Articolo 14 La presente decisione entra in vigore il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Articolo 15 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. (1) Rapporto preparato per la riunione del Consiglio del 24-25 giugno 1994 tenutasi a Corfù, intitolato «L'Europa e la società dell'informazione globale - Raccomandazioni al Consiglio europeo». (2) COM(94) 347 del 19. 7. 1994. (3) COM(93) 347 dell'1. 9. 1993. (4) Decisione 91/352/CEE del Consiglio, GU n. L 192 del 16. 7. 1991, pag. 8. (5) Decisione 91/353/CEE del Consiglio, GU n. L 192 del 16. 7. 1991, pag. 18). (6) Decisione 94/801/CE del Consiglio, GU n. L 334 del 22. 12. 1994, pag. 1. (7) Comunicazione della Commissione - Programma integrato a favore delle PMI e dell'artigianato. COM(94) 207 del 3. 6. 1994. (8) COM(93) 372 del 22. 7. 1993, GU n. C 200 del 24. 7. 1993, pag. 22. (9) Posizione comune (CE) n. 47/94 del 22. 12. 1994, adottata dal Consiglio, GU n. C 384 del 31. 12. 1994, pag. 29. ALLEGATO I SETTORI RELATIVI AI PROGETTI D'INTERESSE COMUNE Le reti di telecomunicazione transeuropee apriranno il mercato europeo alle nuove applicazioni e ai nuovi servizi, che rappresentano il tessuto per lo sviluppo della società dell'informazione. Essi sono essenziali per tutelare e promuovere la futura prosperità dell'Europa e per creare nuovi posti di lavoro, oltre che per rafforzare la coesione economica e sociale. In generale, il quadro più appropriato per descrivere le reti di telecomunicazione transeuropee si basa su un modello a tre livelli, segnatamente: - Le applicazioni, attraverso le quali gli utenti interagiscono con i servizi generici e le reti di base per soddisfare le loro esigenze di natura professionale, educativa e sociale. Per garantire il massimo beneficio agli utenti in tutta la Comunità, le applicazioni devono essere interoperabili tra loro. - I servizi generici, con cui s'intende una serie di servizi generici compatibili e la relativa gestione. Sostenendo requisiti comuni per le applicazioni, tali servizi integrano queste ultime, accentuandone l'interoperabilità. - Le reti di base, che forniscono l'accesso fisico e gli aspetti di trasporto e commutazione delle reti, ivi compresa la gestione e la segnalazione. Questi elementi garantiscono l'interconnessione delle reti transeuropee. Questi tre livelli vanno a costituire una struttura coerente, nella quale le applicazioni sono supportate dai due livelli inferiori, ovvero i servizi generici e le reti di base. In particolare, non è possibile offrire le applicazioni senza uno degli altri due elementi, anche se ognuno dei tre livelli deve essere sufficientemente aperto da sostenere ogni elemento del livello immediatamente superiore. In questo senso, i progetti d'interesse comune devono essere selezionati in funzione della capacità operativa che hanno di sostenere gli obiettivi fissati nella presente decisione. La presente decisione intende stilare un elenco dei progetti d'interesse comune nell'ambito del quale verranno selezionati i progetti che godranno del finanziamento comunitario di cui all'articolo 129 C, paragrafo 1, terzo trattino del trattato. La selezione viene fatta in conformità del regolamento del Consiglio che stabilisce le regole generali per la procedura relativa alla concessione di un aiuto finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee. Tutti i progetti d'interesse comune possono accedere ad altre fonti di finanziamento comunitario (1), nel rispetto delle regole di finanziamento applicabili ad ogni strumento. I finanziamenti comunitari vengono concessi conformemente alle regole di concorrenza, segnatamente quelle relative al sostegno finanzario alla R& S e agli aiuti di Stato. I paragrafi seguenti descrivono i settori nell'ambito dei quali verranno individuati i progetti d'interesse comune. 1. Applicazioni Segue un elenco dei settori nell'ambito dei quali individuare i progetti relativi alle applicazioni. - Rete tra università e centri di ricerca. Sviluppare una rete transeuropea avanzata, con applicazioni multimediali, che colleghi le università e i centri di ricerca in tutta Europa, con accesso aperto alle rispettive biblioteche. - Insegnamento e formazione a distanza. Rendere accessibili ai cittadini, alle scuole, agli istituti superiori e alle imprese servizi avanzati di insegnamento e formazione a distanza. Creare e rendere accessibili a distanza in tutta Europa centri atti a fornire software didattico e servizi di formazione per le PMI, le imprese di grandi dimensioni, il settore dell'istruzione e le amministrazioni pubbliche. Vanno inoltre sviluppati e promossi nuovi approcci alla formazione professionale per la società dell'informazione. - Telematica applicata al settore della sanità. Creare reti e applicazioni transeuropee basate su norme comuni, che colleghino tutte le parti coinvolte nel sistema sanitario su scala europea, in particolare i medici generici, gli ospedali ed i centri sociali. - Telematica applicata al settore dei trasporti. Sfruttare al massimo le reti di telecomunicazione transeuropee per migliorare la gestione delle reti di trasporto e il supporto logistico per le industrie dei trasporti e lo sviluppo dei servizi a valore aggiunto. Ove occorra, i sistemi e i servizi telematici devono rappresentare anche uno strumento per attuare la politica comune dei trasporti. Sarà infine garantita la necessaria complementarietà con e l'interoperabilità della rete di trasporto transeuropea. - Telematica applicata all'ambiente. Le reti transeuropee possono fornire un importante contributo al controllo e alla gestione dell'ambiente, compresi i casi di emergenza. - Telelavoro. Promuovere il telelavoro a domicilio e in uffici decentrati con sistemi di comunicazione avanzati offrirà nuove forme di flessibilità a livello di luoghi di lavoro e di organizzazione del lavoro stesso. Decentrando le attività professionali, il telelavoro può contribuire a ridurre gli effetti ambientali prodotti dal pendolarismo giornaliero verso i centri urbani. - Servizi telematici per le PMI. I progetti d'interesse comune incentiveranno l'utilizzo di applicazioni e servizi di telecomunicazione transeuropei da parte delle PMI europee, con collegamenti con le pubbliche autorità, le associazioni professionali, i clienti e i fornitori, inclusi i servizi d'informazione e gli scambi commerciali elettronici. Sensibilizzare maggiormente le PMI alle soluzioni basate sulla telematica in generale. - Reti transeuropee delle pubbliche amministrazioni. Realizzare reti interconnesse tra le varie reti delle pubbliche amministrazioni in Europa per agevolare lo scambio di dati tra le amministrazioni, in particolare attuando i regolamenti dell'Unione europea, e rendere più efficace e meno costoso lo scambio di informazioni. Successivamente, estendere tali reti per collegare le pubbliche amministrazioni ed i cittadini europei. - Informatizzazione delle gare d'appalto. Creare una rete transeuropea informatizzata di bandi di gara basata su procedure elettroniche per i pubblici appalti tra le amministrazioni pubbliche e i fornitori in Europa. - Autostrade urbane dell'informazione. Promuovere reti e servizi che interconnettano abitazioni, imprese, organizzazioni sociali e amministrazioni e che forniscano l'accesso on line a servizi multimediali di informazione, istruzione, cultura, intrattenimento e turismo su base locale, regionale, nazionale ed europea. Promuovere collegamenti tra reti urbane e regionali. - Servizi per biblioteche. Realizzare servizi avanzati transeuropei per biblioteche collegate in rete che interessino qualsiasi tipo di biblioteca (nazionali, universitarie, di istituti di ricerca, pubbliche, ecc.), onde garantire un accesso efficace sia alla riserva di conoscenze organizzate sia al patrimonio culturale contenuto nelle biblioteche di tutta Europa, a sostegno della vita economica, sociale, educativa e culturale dell'Unione europea. - Servizi telematici per il mercato del lavoro. Sviluppare servizi in rete, quali le basi di dati contenenti informazioni sull'occupazione, onde sostenere il mercato del lavoro in trasformazione in Europa e contribuire a risolvere il problema della disoccupazione. - Patrimonio culturale e linguistico. Avviare iniziative per incentivare la conservazione e l'accesso al patrimonio culturale europeo e per dimostrare come le infrastrutture dell'informazione possano contribuire allo sviluppo di contenuti locali nelle lingue locali. - Accesso dei cittadini ai servizi. Istituire applicazioni che dimostrino l'accesso dei cittadini ai servizi di interesse collettivo. Tra gli esempi si può citare l'istituzione di sportelli e punti di accesso in zone pubbliche, oltre che l'impiego di carte magnetiche e portafogli elettronici. 2. Servizi generici Nell'ambito delle reti per i servizi generici, i progetti di interesse comune dovranno riguardare i settori illustrati di seguito. - Realizzazione di servizi generici operativi transeuropei, che comprendano, segnatamente, la posta elettronica, i sistemi di trasferimento di file, l'accesso on-line a basi di dati elettroniche e i servizi video. Vista l'urgente necessità di questo tipo di servizi, essi ricorreranno alle reti commutate transeuropee di base e all'accesso utenti esistenti. Tali servizi devono garantire elementi di servizio operanti su scala europea, la protezione e sicurezza delle informazioni, i servizi di sportello transeuropei e gli aiuti alla navigazione di rete, ecc. - Progressiva estensione dei servizi generici all'ambiente multimediale. Questi servizi offriranno agli utenti finali l'accesso ai servizi multimediali e potrebbero riguardare anche la posta multimediale, il trasferimento di file ad alta velocità e i servizi video, inclusi quelli di video su richiesta (video-on-demand). Va incoraggiato l'utilizzo di questi servizi multimediali da parte di utenti commerciali e residenziali, oltre che l'integrazione di nuovi elementi del servizio come la traduzione automatica, il riconoscimento del linguaggio e le interfacce grafiche per l'utente. - Introduzione della firma digitale non proprietaria quale base per la fornitura aperta del servizio e la mobilità d'uso. I servizi generici dipenderanno da molti fornitori di servizi complementari e in concorrenza tra loro. La fornitura aperta del servizio e la mobilità d'uso assumeranno capitale importanza e, in quest'ambito, si dovranno rendere disponibili al vasto pubblico e incentivare le firme elettroniche (digitali). 3. Reti di base I settori in cui svolgere progetti d'interesse comune per le reti di base sono elencati in appresso. - Euro-ISDN. Per la sua immediata disponibilità, sia commerciale che tecnica, a livello transeuropeo, oggi l'ISDN è la rete di base digitale commutata più adeguata ed efficace per fornire nuovi servizi e applicazioni. Il suo attuale sviluppo rappresenta un'opportunità per l'Europa e l'ampliamento sul mercato e a livello geografico che la caratterizzerà sarà giustificato dalla realizzazione di questi nuovi servizi e applicazioni su scala paneuropea. Va comunque ricordato che l'ISDN rappresenta solo un primo passo e che essa evolverà, fino a diventare un semplice accesso utenti ai servizi di base a banda larga. - Introduzione a livello commerciale della modalità di trasferimento asincrona (ATM) amministrata e di altre reti a banda larga. Questo settore deve essere ritenuto della massima importanza per l'interesse comune europeo. - Interoperabilità delle reti di comunicazione esistenti e a banda larga. Le reti esistenti (destinate ai servizi fissi, mobili e via satellite) devono essere interconnesse ed interoperare tra loro e con reti ad alta velocità basate sulla tecnologia ATM: questo consentirà di offrire le soluzioni economiche più favorevoli alle varie situazioni che si presenteranno al momento della creazione della società dell'informazione. Questo aspetto è il punto centrale dello sviluppo della rete di comunicazioni integrate a banda larga (IBC) ed assume un significato particolarmente importante per le PMI, oltre che per i mercati dell'utenza professionale e residenziale. 4. Azioni di sostegno e di coordinamento Oltre a sostenere i progetti d'interesse comune, la Comunità deve avviare azioni intese a garantire il contesto più adeguato. Le azioni in questione serviranno a creare un consenso e a favorire attività di concertazione a livello nazionale e regionale con il fine di incentivare e promuovere nuove applicazioni e servizi conformemente ai programmi svolti in altri settori, oltre che le reti di base a banda larga. Queste attività comporteranno una concertazione con gli organismi di normazione e pianificazione strategica europei (2) e un coordinamento con le azioni finanziate nell'ambito dei vari strumenti finanziari comunitari. Tra le iniziative in questione figurano: - Elaborazione di specifiche e transizione verso questi obiettivi. Le specifiche in questione aiuteranno gli operatori del settore a prendere decisioni in materia di investimenti che risultino valide dal punto di vista economico. Queste attività verranno svolte in consultazione con tutti gli operatori del settore, compresi gli operatori delle telecomunicazioni, gli operatori via cavo, quelli emergenti, i fornitori di servizi, le associazioni professionali e quelle dei consumatori, al fine di: - individuare gli elementi mancanti e i colli di bottiglia che caratterizzano le reti di telecomunicazione transeuropee; - elaborare le specifiche di rete cui puntare per i tre livelli di rete già individuati: tra di esse figurano le specifiche per servizi terrestri, mobili e via satellite, oltre che la gestione e il funzionamento su scala europea. Gli operatori del settore potranno basarsi sulle specifiche funzionali comuni relative al programma RACE e Telematica, sulle attività dell'Eurescom e di altri organismi tecnici istituiti dagli operatori del settore, sui risultati delle prove attualmente in corso nel campo della banda larga e sui risultati dei programmi ESPRIT e nel campo delle TI; - spingere l'evoluzione delle reti verso le reti fissate come obiettivi; - favorire la creazione di sistemi aperti, interoperabili e di facile impiego. - Definizione degli strumenti di accesso alle reti a banda larga, ai tre livelli indicati. - Elaborazione di specifiche comuni, fondate su norme europee e mondiali. - Approfondimento della cooperazione tra gli operatori del settore, soprattutto quelli emergenti e frammentati, come i gestori di reti televisive via cavo, e gli utenti. - Cooperazione e coordinamento con i programmi avviati a livello comunitario, europeo e nazionale. (1) Tra le quali figurano: Quarto programma quadro di RST, fondi strutturali, fondo di coesione, Banca europea per gli investimenti, fondo europeo per gli investimenti. Gli strumenti in questione vengono descritti in dettaglio nell'allegato I del documento «Metodologia per la realizzazione delle applicazioni della società dell'informazione». (2) ETSI, CEN/Cenelec, Eurescom ed ETNO. ALLEGATO II CRITERI DI SELEZIONE La selezione dei progetti d'interesse comune tra tutti i progetti presentati dagli operatori del settore interessati nell'ambito degli inviti a presentare proposte di cui all'articolo 7 si basa sulla rispettiva conformità agli obiettivi e alle priorità stabiliti, rispettivamente, agli articoli 2 e 3. I progetti devono essere di natura transnazionale e particolare attenzione sarà dedicata a quelli con caratteristiche interregionali. Vengono inoltre presi in considerazione i criteri economici e finanziari fissati nel regolamento del Consiglio che stabilisce le regole generali per la procedura relativa alla concessione di un aiuto finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee; i criteri in questione, utilizzati nell'ambito del suddetto regolamento al fine di decidere lo stanziamento di un finanziamento ad un progetto specifico, sono i seguenti: - potenziale fattibilità economica del progetto, che deve essere garantita; - stato di avanzamento del progetto; - effetto incentivante che l'intervento comunitario avrà sul finanziamento pubblico e privato; - efficacia del pacchetto finanziario; - ripercussioni socioeconomiche dirette e indirette, soprattutto a livello di occupazione; - conseguenze per l'ambiente; - segnatamente nel caso dei progetti transfrontalieri, coordinamento nei tempi di attuazione delle varie fasi dei progetti.