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Document 51995AP0210
Legislative resolution embodying Parliament' s opinion on the proposal for a Council Regulation amending Regulation No 2847/93 establishing a control system applicable to the common fisheries policy (COM(95)0256 - C4-0272/95 - 95/ 0146(CNS)) (Consultation procedure)
Risoluzione legislativa recente il parere del parlamento europeo sulla proposta di regolamento (CE)del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 che istituisce un regime di controllo applicabile nell' ambito della politica comune della pesca (COM(95)0256 - C4-0272/95 - 95/0146(CNS)) (Procedura di consultazione)
Risoluzione legislativa recente il parere del parlamento europeo sulla proposta di regolamento (CE)del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 che istituisce un regime di controllo applicabile nell' ambito della politica comune della pesca (COM(95)0256 - C4-0272/95 - 95/0146(CNS)) (Procedura di consultazione)
GU C 269 del 16.10.1995, p. 221
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Risoluzione legislativa recente il parere del parlamento europeo sulla proposta di regolamento (CE)del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 che istituisce un regime di controllo applicabile nell' ambito della politica comune della pesca (COM(95)0256 - C4-0272/95 - 95/0146(CNS)) (Procedura di consultazione)
Gazzetta ufficiale n. C 269 del 16/10/1995 pag. 0221
A4-0210/95 Proposta di regolamento (CE) del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (COM(95)0256 - C4-0272/95 - 95/0146(CNS) La proposta è approvata con le modifiche seguenti: (Emendamento 1) Considerando terzo bis (nuovo) >Testo dopo la votazione del PE> considerando che, a norma dell'articolo 7, paragrafo 5, del suddetto regolamento, le comunicazioni di cui all'articolo 7, paragrafi 3 e 4, sono trasmesse simultaneamente allo Stato di bandiera e agli Stati costieri interessati; (Emendamento 2) Considerando quarto bis (nuovo) >Testo dopo la votazione del PE> considerando che tutti i pescatori che esercitano l'attività di pesca nell'Atlantico nord-orientale e nel Mar Baltico dovrebbero essere soggetti al medesimo regime di controllo; (Emendamento 3) Considerando quarto ter (nuovo) >Testo dopo la votazione del PE> considerando che Svezia e Finlandia dovrebbero essere pienamente integrate nella politica comune della pesca; (Emendamento 4) Considerando quarto quater (nuovo) >Testo dopo la votazione del PE> considerando che i requisiti previsti dal regime di controllo non devono imporre un maggior onere amministrativo ai capitani dei pescherecci; (Emendamento 5) Considerando quarto quinquies (nuovo) >Testo dopo la votazione del PE> considerando che è necessario prevedere un periodo di tempo sufficiente per l'introduzione di sistemi automatici di controllo; (Emendamento 6) Considerando quarto sexies (nuovo) >Testo dopo la votazione del PE> considerando che, per motivi di sorveglianza e di controllo, gli Stati costieri devono accedere ai dati in tempo reale concernenti i pescherecci presenti nelle loro acque; (Emendamento 7) Quinto considerando >Testo originale> considerando che, a tal fine, occorre garantire allo Stato membro responsabile dei controlli e alla Commissione l'accesso al sistema informatico integrato di controllo dei dati; >Testo dopo la votazione del PE> considerando che, a tal fine, occorre garantire allo Stato membro responsabile dei controlli e alla Commissione l'accesso al sistema informatico integrato di controllo dei dati in tempo reale relativi alle comunicazioni di cui all'articolo 7, paragrafi 3, 4 e 5, del regolamento (CE) n. 685/95; (Emendamento 8) ARTICOLO 1, PUNTO -1 (nuovo) >Testo dopo la votazione del PE> -1. "15 metri» sostituisce "10 metri» nei seguenti articoli: - articolo 6, paragrafo 4; - articolo 8, paragrafi 1 e 2; (Emendamento 22) ARTICOLO 1, PUNTO 1 Articolo 19 bis (Regolamento (CEE) n. 2847/93) >Testo originale> Le disposizioni del presente titolo si applicano ai pescherecci comunitari che esercitano l'attività di pesca nelle zone stabilite dal regolamento (CE) n. 685/95, nonché alle navi comunitarie che esercitano l'attività di pesca per la cattura delle specie demersali nella zona situata a sud di 56°30' di latitudine nord, ad est di 12° di lingitudine ovest e a nord di 50°,30' di latitudine nord, in appresso denominata «Irish Box». >Testo dopo la votazione del PE> Le disposizioni del presente titolo si applicano ai pescherecci comunitari di dimensioni superiori ai 15 metri che esercitano l'attività di pesca nelle zone stabilite dal regolamento (CE) n. 685/95, nonché alle navi comunitarie che esercitano l'attività di pesca per la cattura delle specie demersali nella zona situata a sud di 56°30' di latitudine nord, ad est di 12° di lingitudine ovest e a nord di 50°,30' di latitudine nord, in appresso denominata «Irish Box». (Emendamento 19) ARTICOLO 1, PUNTO 1 Articolo 19 ter, paragrafo 1 (Regolamento (CEE) n. 2847/93) >Testo originale> 1. I capitani dei pescherecci comunitari comunicano mediante un rapporto denominato «Effort report»: - i dati per l'identificazione della nave, - ciascuna uscita ed entrata in un porto situato all'interno di una zona, - ciascuna entrata in una zona ed il giorno di avvio delle operazioni di pesca nella zona interessata, - ciascuna uscita dalla zona ed il giorno in cui sono terminate le operazioni di pesca, - entro il 1° gennaio 1998, le catture detenute a bordo all'entrata e all'uscita da ciascuna zona. >Testo dopo la votazione del PE> 1. Le navi di lunghezza tra le perpendicolari superiore a 15 m sono dotate di un sistema via satellite riconosciuto dalla legislazione comunitaria. Il sistema consente di localizzare tutte le navi sorvegliate e di seguire i loro movimenti e effettua la trasmissione automatica dei dati richiesti relativi al giornale di bordo. (Emendamento 21) ARTICOLO 1, PUNTO 1 Articolo 19 ter, paragrafo 1 bis (nuovo) (Regolamento (CEE) n. 2847/93) >Testo dopo la votazione del PE> 1 bis. Senza pregiudizio del precedente paragrafo 1, se le navi da pesca comunitarie ingaggiano attività di pesca in acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione del loro Stato di bandiera o dello Stato membro nel quale sono registrate, le informazioni previste ai sensi del presente articolo vengono comunicate alle autorità competenti dello Stato di bandiera impiegando un metodo autorizzato da tale Stato. (Emendamento n. 20) ARTICOLO 1, PUNTO 1 Articolo 19 quater, paragrafo 1 (Regolamento (CEE) n. 2847/93) >Testo originale> 1. I capitani dei pescherecci provvedono a comunicare simultaneamente, via telex o via radio per il tramite di una stazione radio autorizzata a norma della legislazione comunitaria a ricevere tali comunicazioni, le informazioni di cui all'articolo 19 ter alle seguenti autorità competenti: >Testo dopo la votazione del PE> 1. Le informazioni di cui all'articolo 19 ter vengono trasmesse ai sistemi computerizzati >Testo originale> - quelle dello Stato membro di bandiera, >Testo dopo la votazione del PE> - dello Stato membro di bandiera, >Testo originale> - quelle dello Stato membro responsabile del controllo qualora la nave abbia la possibilità di esercitare le proprie attività di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione di tale Stato membro. >Testo dopo la votazione del PE> - dello Stato membro responsabile del controllo qualora la nave abbia la possibilità di esercitare le proprie attività di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione di tale Stato membro. (Emendamento 11) ARTICOLO 1, PUNTO 2 Articolo 20 bis, paragrafo 2 (Regolamento (CEE) n. 2847/93) >Testo originale> 2. Tuttavia, le navi da pesca che nel corso di una stessa bordata esercitano la propria attività anche in zone di pesca diverse da quelle di cui al paragrafo 1 possono trasportare gli attrezzi necessari per la loro attività nelle zone in questione, a condizione che gli attrezzi presenti a bordo che non possano essere utilizzati nella zone di pesca e nell'«Irish Box» di cui all'articolo 19 bis siano sistemati in modo tale da non risultare agevolmente utilizzabili, conformemente alle disposizioni dell'articolo 20, paragrafo 1, secondo comma. >Testo dopo la votazione del PE> 2. Soppresso (Emendamento 12) ARTICOLO 1, PUNTO 2 Articolo 20 bis, paragrafo 3 (Regolamento (CEE) n. 2847/93) >Testo originale> 3. Le disposizioni relative all'identificazione degli attrezzi da pesca fissi sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 36. >Testo dopo la votazione del PE> 3. Le disposizioni relative all'identificazione degli attrezzi da pesca fissi sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 36 entro il 31 dicembre 1996. (Emendamento 13) ARTICOLO 1, PUNTO 3 Articolo 21 bis, primo comma (Regolamento (CEE) n. 2847/93) >Testo originale> Ogni Stato membro stabilisce la data alla quale ritiene che le navi battenti la propria bandiera, o registrate nel suo territorio, abbiano raggiunto lo sforzo di pesca massimo per una determinata zona stabilito dal regolamento (CEE) n. .../95. >Testo dopo la votazione del PE> Fatto salvo il disposto dell'articolo 3, paragrafo 2, punto i), del regolamento (CE) n. 685/95, ogni Stato membro stabilisce la data alla quale ritiene che le navi battenti la propria bandiera, o registrate nel suo territorio, abbiano raggiunto lo sforzo di pesca massimo per una determinata zona stabilito dal regolamento (CEE) n. .../95. (Emendamento 14) ARTICOLO 1, PUNTO 3 bis (nuovo) Articolo 31, paragrafo 3 bis (nuovo) (Regolamento (CEE) n. 2847/93) >Testo dopo la votazione del PE> 3bis. Dopo l'articolo 31, paragrafo 3, è inserito il seguente paragrafo: "3bis. Il Consiglio decide, anteriormente al 1° luglio 1996, in merito ad una serie di sanzioni comparabili che gli Stati di bandiera e gli Stati costieri adottano per violazioni analoghe in tutta la Comunità.» Risoluzione legislativa recente il parere del parlamento europeo sulla proposta di regolamento (CE)del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (COM(95)0256 - C4-0272/95 - 95/0146(CNS)) (Procedura di consultazione) Il Parlamento europeo, - vista la proposta della Commissione al Consiglio COM(95)0256 - 95/0146(CNS) ((GU C 188 del 22.7.1995, pag. 8.)), - consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 43 del Trattato CE (C4- 0272/95), - visto l'articolo 58 del suo regolamento, - visti la relazione della commissione per la pesca e il parere della commissione per i bilanci (A4-0210/95), 1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche apportatevi; 2. invita il Consiglio a informarlo qualora intendesse discostarsi dal testo approvato dal Parlamento; 3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intendesse apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione; 4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.