Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 41992D0319

    92/319/CECA: Decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 15 giugno 1992, recante sospensione temporanea del dazio doganale applicabile all' importazione nelle isole Canarie di un prodotto disciplinato dal trattato CECA

    GU L 173 del 27.6.1992, p. 39–40 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1995

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1992/319/oj

    41992D0319

    92/319/CECA: Decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 15 giugno 1992, recante sospensione temporanea del dazio doganale applicabile all' importazione nelle isole Canarie di un prodotto disciplinato dal trattato CECA

    Gazzetta ufficiale n. L 173 del 27/06/1992 pag. 0039 - 0040


    DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO del 15 giugno 1992 recante sospensione temporanea del dazio doganale applicabile all'importazione nelle isole Canarie di un prodotto disciplinato dal trattato CECA (92/319/CECA)

    I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

    d'accordo con la Commissione(1) ,

    visto il parere del Parlamento europeo(2) ,

    DECIDONO:

    Articolo 1

    1. Dal 1o luglio 1992 al 31 dicembre 1995, i dazi della tariffa unificata CECA applicabili al prodotto sotto indicato sono totalmente sospesi ai fini dell'importazione nelle isole Canarie.

    Numero

    d'ordine

    Codice NC

    Designazione delle merci

    17 0501

    7213

    Vergella o bordione di ferro o di acciai non legati (CECA)

    2. Il beneficio della sospensione di cui al paragrafo 1 è accordato esclusivamente ai prodotti destinati al mercato interno delle isole Canarie.

    3. Le autorità spagnole competenti adottano le disposizioni necessarie per garantire il rispetto delle misure di cui al paragrafo 2, conformemente alle disposizioni comunitarie pertinenti in materia di destinazioni particolari, ed in particolare la riscossione dei dazi della tariffa doganale comune, quando i prodotti in questione sono spediti verso le altre parti del territorio doganale della Comunità.

    Esse informano, al più presto, la Commissione in merito a tali misure.

    Articolo 2

    1. Per i prodotti di cui all'articolo 1, le autorità spagnole competenti comunicano alla Commissione entro il 15 di ogni mese, e per la prima volta il 15 settembre 1992 i dati corrispondenti al volume delle importazioni che hanno beneficiato della sospensione nel corso del mese precedente.

    2. I dati che sono trasmessi il 15 settembre 1992 devono riguardare tutte le importazioni realizzate a decorrere dal 1o luglio 1992.

    Articolo 3

    Nell'ambito del periodo transitorio previsto all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1911/91, la Commissione, previa consultazione delle autorità spagnole, esamina, nel corso del 1995, gli effetti dell'insieme delle misure adottate in favore dell'economia delle isole Canarie. In base alle risultanze di questo esame, essa presenta al Consiglio una proposta adeguata per il periodo successivo al 31 dicembre 1995.

    Articolo 4

    Gli Stati membri adottano, in stretta collaborazione con la Commissione, tutte le misure necessarie per assicurare l'applicazione della presente decisione.

    Articolo 5

    Gli Stati membri prendono le misure necessarie per l'esecuzione della presente decisione.

    Articolo 6

    La presente decisione entra in vigore il 1o luglio 1992.

    Fatto a Lussemburgo, addì 15 giugno 1992.

    Il Presidente Joao PINHEIRO

    (1) GU n. C 100 del 22. 4. 1992, pag. 21.

    (2) Parere reso il 9 giugno 1992 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

    Top