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Document 32024R2146

    Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2146 della Commissione, del 2 agosto 2024, recante misure temporanee di emergenza che derogano, per il 2024, a talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e al regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione per risolvere problemi specifici dei settori vitivinicolo e ortofrutticolo causati da eventi meteorologici avversi

    C/2024/5645

    GU L, 2024/2146, 5.8.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2146/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2146/oj

    European flag

    Gazzetta ufficiale
    dell'Unione europea

    IT

    Serie L


    2024/2146

    5.8.2024

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/2146 DELLA COMMISSIONE

    del 2 agosto 2024

    recante misure temporanee di emergenza che derogano, per il 2024, a talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e al regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione per risolvere problemi specifici dei settori vitivinicolo e ortofrutticolo causati da eventi meteorologici avversi

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 221, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La persistente siccità osservata nell’autunno del 2023, nonché nell’inverno e nella primavera del 2024, ha continuato a colpire duramente il settore vitivinicolo, in particolare nell’Italia meridionale e in Spagna. Le piogge eccessive che si sono verificate per lunghi periodi nella primavera del 2024 in altre regioni di produzione, in particolare nell’Italia settentrionale e in Francia, hanno impedito ai viticoltori di eseguire in tempo alcune operazioni. Si è trattato di difficoltà eccezionali incontrate dai viticoltori situati nelle regioni interessate. Spagna, Italia e Francia hanno informato la Commissione di questa situazione e le hanno chiesto di adottare misure adeguate per quanto riguarda le autorizzazioni per gli impianti viticoli che scadono nel 2024. Anche altri Stati membri sono stati colpiti da questi gravi eventi con impatti simili e potrebbero anch’essi identificare le loro regioni produttrici di vino come le più colpite.

    (2)

    In particolare, le condizioni di siccità eccezionali da un lato, e le eccessive piogge accumulate, dall’altro, hanno impedito ai viticoltori di effettuare lavori nei loro vigneti, tipicamente eseguiti nei periodi autunnale, invernale e primaverile, come la pulizia e la preparazione del terreno, l’impianto di nuove viti o l’innesto. Nelle regioni colpite da siccità eccezionale o piogge eccessive, tali attività non possono essere svolte a causa dell’aridità del suolo e delle condizioni estremamente sfavorevoli per la coltivazione di nuovi impianti o dell’impossibilità di accedere alle parcelle e di lavorare il suolo in caso di piogge eccessive.

    (3)

    L’articolo 62, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013 stabilisce che le autorizzazioni per gli impianti e i reimpianti viticoli sono valide per tre anni a decorrere dalla data in cui sono state concesse. L’articolo 68, paragrafo 2, primo comma, dello stesso regolamento stabilisce che le autorizzazioni concesse a seguito di una conversione dei diritti di impianto hanno lo stesso periodo di validità dei diritti di impianto originali. Durante il periodo di validità di ciascuna autorizzazione concessa, di norma i viticoltori decidono le varietà e il tipo di vino da produrre nei nuovi vigneti, preparano il terreno in autunno o in inverno e si procurano le nuove viti, che vengono poi piantate in primavera, poiché la primavera è il periodo dell’anno più adatto per l’impianto.

    (4)

    A causa degli eventi meteorologici avversi, i viticoltori in possesso di autorizzazioni all’impianto con scadenza nel 2024 da utilizzare nelle regioni colpite da siccità o da piogge eccessive non hanno potuto avvalersi di tali autorizzazioni durante la primavera dell’ultimo anno di validità, come previsto. Poiché è impossibile prevedere la durata degli eventi meteorologici avversi e delle loro conseguenze, non è certo che i viticoltori abbiano la possibilità di utilizzare le loro autorizzazioni per gli impianti entro i rispettivi periodi di validità. I viticoltori sarebbero costretti a piantare le viti durante la stagione calda e quindi in un momento meno adatto del ciclo vegetativo, in condizioni difficili e con costi aggiuntivi, quando il settore vitivinicolo risente già di condizioni di mercato sfavorevoli.

    (5)

    Pertanto, per evitare la perdita dell’autorizzazione per i nuovi impianti o un rapido deterioramento delle condizioni alle quali l’impianto dovrebbe essere effettuato nelle regioni identificate dagli Stati membri come colpite dalla siccità o da piogge eccessive nel 2024, è necessario consentire senza indugio una proroga di un anno della validità delle autorizzazioni per l’impianto e il reimpianto che scadono nel 2024 nelle regioni colpite da siccità o piogge eccessive.

    (6)

    La validità delle autorizzazioni per l’impianto e il reimpianto rilasciate a norma dell’articolo 64, dell’articolo 66 o dell’articolo 68, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, in scadenza nel 2024, che devono essere utilizzate nelle regioni identificate dagli Stati membri come colpite da siccità o piogge eccessive durante la primavera del 2024 dovrebbe pertanto essere prorogata di altri 12 mesi a decorrere dalla loro attuale data di scadenza nel 2024, per consentire ai viticoltori interessati di piantare le viti nel 2025.

    (7)

    Tenuto conto di queste difficoltà, ai viticoltori delle regioni colpite da siccità o piogge eccessive dovrebbe inoltre essere consentito di rinunciare alle proprie autorizzazioni per l’impianto e per il reimpianto che scadono nel 2024 senza incorrere nella sanzione amministrativa di cui all’articolo 62, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, se non desiderano espandere la propria superficie viticola.

    (8)

    A causa di gravi eventi meteorologici avversi verificatisi nelle regioni di diversi Stati membri nella primavera del 2024, la produzione di frutta e verdura è stata gravemente danneggiata. L’intensità delle gelate nell’aprile 2024 verificatesi in Austria e in Cechia, delle gelate nell’aprile 2024 e della grandine del maggio 2024 verificatesi in Polonia è stata straordinaria, con ripercussioni su una superficie e una quota significative della produzione nazionale. Anche la produzione ortofrutticola in altre regioni di produzione dell’Unione è stata gravemente colpita da eventi meteorologici avversi nella primavera del 2024.

    (9)

    Per far fronte agli effetti delle gelate dell’aprile 2024 e della grandine del maggio 2024, il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2030 della Commissione (2) prevede un sostegno finanziario di emergenza ai produttori dei settori ortofrutticolo e vitivinicolo colpiti dalle avversità atmosferiche in Austria, Cechia e Polonia. Tuttavia, tale sostegno finanziario è destinato ai produttori colpiti, mentre gli eventi meteorologici avversi hanno causato problemi più ampi anche alle organizzazioni di produttori riconosciute nel settore ortofrutticolo.

    (10)

    A causa di questi gravi eventi meteorologici avversi, molte organizzazioni di produttori e associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute nel settore ortofrutticolo la cui attività principale è situata nelle regioni colpite stanno affrontando una notevole riduzione della produzione dei loro soci produttori. Per far fronte alle conseguenze di tale riduzione della produzione e per attenuarne l’impatto sul loro status di riconoscimento e sull’eventuale sospensione dei pagamenti per i loro programmi operativi in corso, le organizzazioni di produttori situate nelle regioni colpite dovrebbero essere esentate nel 2024 dalle disposizioni di cui all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione (3) per quanto riguarda l’obbligo secondo cui il valore economico dei prodotti venduti da produttori che non sono membri dell’organizzazione di produttori o dell’associazione di organizzazioni di produttori deve essere inferiore al valore della produzione commercializzata dell’organizzazione di produttori o dell’associazione di organizzazioni di produttori.

    (11)

    Le conseguenze dei gravi eventi meteorologici avversi nei settori vitivinicolo e ortofrutticolo descritte in precedenza non si configurano come turbative del mercato ai sensi dell’articolo 219 del regolamento (UE) n. 1308/2013. Infatti la conseguenza diretta dei suddetti eventi meteorologici è, da un lato, l’impossibilità di procedere alle operazioni di impianto viticolo programmate e, dall’altro, la drastica riduzione del valore dell’attività delle organizzazioni di produttori svolta con i propri soci produttori. Nessuna di queste due situazioni si configura come turbativa del mercato, non sono il risultato di malattie degli animali o di organismi nocivi per le piante né di perdita di fiducia dei consumatori di cui all’articolo 220 di tale regolamento. Le situazioni a cui il presente regolamento intende rispondere costituiscono problemi specifici ai sensi dell’articolo 221 del regolamento (UE) n. 1308/2013 che non possono essere affrontati con misure adottate a norma degli articoli 219 o 220 di detto regolamento.

    (12)

    In considerazione dell’entità dei gravi eventi meteorologici avversi della primavera 2024 e delle prevalenti incertezze sul mercato in alcune regioni nel settore vitivinicolo, è necessario alleviare tali difficoltà derogando, solo nella misura strettamente necessaria e solo per il 2024, a talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del regolamento delegato (UE) 2017/891 applicabili alle autorizzazioni per i nuovi impianti viticoli che scadono nel 2024 e alle autorizzazioni per i reimpianti viticoli valide e non ancora utilizzate all’entrata in vigore del presente regolamento nel settore vitivinicolo e alle organizzazioni di produttori riconosciute nel settore ortofrutticolo nelle regioni interessate.

    (13)

    Gli Stati membri dovrebbe informare la Commissione sull’attuazione del presente regolamento per consentire all’Unione di monitorare l’efficacia delle misure introdotte.

    (14)

    Considerata la necessità di un’azione immediata, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    (15)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Deroghe temporanee al regolamento (UE) n. 1308/2013 in materia di autorizzazioni all’impianto di viti

    1.   Gli Stati membri individuano le regioni di produzione vinicola situate nel loro territorio che sono state colpite da grave siccità o piogge eccessive durante l’inverno e la primavera del 2024, in misura tale da impedire ai viticoltori di effettuare le operazioni necessarie connesse all’impianto di viti durante tali stagioni.

    2.   In deroga all’articolo 62, paragrafo 3, primo comma, prima frase, e all’articolo 68, paragrafo 2, primo comma del regolamento (UE) n. 1308/2013, le autorizzazioni per l’impianto e il reimpianto concesse a norma degli articoli 64, 66 o dell’articolo 68, paragrafo 1, di detto regolamento che scadono nel 2024 e devono essere utilizzate nelle regioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo scadono 12 mesi dopo la loro data di scadenza iniziale.

    3.   In deroga all’articolo 62, paragrafo 3, primo comma, seconda frase, del regolamento (UE) n. 1308/2013, i viticoltori titolari di autorizzazioni per l’impianto e per il reimpianto che scadono nel 2024 e che devono essere utilizzate nelle regioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo non sono soggetti a sanzioni amministrative se non utilizzano le autorizzazioni, a condizione che comunichino alle autorità competenti entro il 31 dicembre 2024 che non intendono avvalersi della loro autorizzazione e che non desiderano beneficiare della proroga della validità di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

    Articolo 2

    Deroga temporanea all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2017/891

    In deroga all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2017/891, nel 2024 la limitazione in base alla quale un’organizzazione di produttori può vendere i prodotti di produttori che non sono soci di un’organizzazione di produttori né di un’associazione di organizzazioni di produttori solo quando il valore economico di tale attività è inferiore al valore della sua produzione commercializzata non si applica alle organizzazioni di produttori colpite dagli eventi meteorologici avversi della primavera 2024.

    Articolo 3

    Notifiche

    1.   Entro il 31 marzo 2025 gli Stati membri comunicano alla Commissione se hanno applicato o no le deroghe di cui all’articolo 1 per il settore vitivinicolo e, se del caso, le seguenti informazioni:

    a)

    le regioni in cui sono state applicate le deroghe di cui all’articolo 1, paragrafi 2 e 3;

    b)

    la superficie coperta dalle autorizzazioni per l’impianto e per il reimpianto la cui validità è stata prorogata di 12 mesi in applicazione dell’articolo 1, paragrafo 2;

    c)

    la superficie coperta dalle autorizzazioni per l’impianto e per il reimpianto scadute nel 2024 per la quale il viticoltore titolare ha rinunciato alla proroga della validità in applicazione dell’articolo 1, paragrafo 3.

    2.   Entro il 31 marzo 2025 gli Stati membri comunicano alla Commissione se hanno applicato o no la deroga di cui all’articolo 2 per il settore ortofrutticolo e, se del caso, le seguenti informazioni:

    a)

    le regioni in cui è stata applicata la deroga di cui all’articolo 2;

    b)

    il numero di organizzazioni di produttori riconosciute che applicano le deroghe di cui all’articolo 2.

    3.   Le notifiche alla Commissione di cui al presente articolo sono effettuate in conformità del regolamento delegato (UE) 2017/1183 della Commissione (4).

    Articolo 4

    Entrata in vigore e applicazione

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica fino al 5 agosto 2025.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 2024

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj.

    (2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2030 della Commissione, del 23 luglio 2024, che prevede un sostegno finanziario di emergenza per i settori ortofrutticolo e vitivinicolo colpiti da avversità atmosferiche in Austria, Cechia e Polonia, conformemente al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L, 2024/2030, 24.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2030/oj).

    (3)   Regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione, del 13 marzo 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sanzioni da applicare in tali settori e modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione (GU L 138 del 25.5.2017, pag. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/891/oj).

    (4)  Regolamento delegato (UE) 2017/1183 della Commissione, del 20 aprile 2017, che integra i regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti (GU L 171 del 4.7.2017, pag. 100, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/1183/oj).


    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2146/oj

    ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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