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Document 32024R0898

    Regolamento (UE) 2024/898 del Consiglio, del 18 marzo 2024, che modifica il regolamento (CE) n. 147/2003, relativo a talune misure restrittive nei confronti della Somalia

    ST/5748/2024/INIT

    GU L, 2024/898, 19.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/898/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/898/oj

    European flag

    Gazzetta ufficiale
    dell'Unione europea

    IT

    Serie L


    2024/898

    19.3.2024

    REGOLAMENTO (UE) 2024/898 DEL CONSIGLIO

    del 18 marzo 2024

    che modifica il regolamento (CE) n. 147/2003, relativo a talune misure restrittive nei confronti della Somalia

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,

    vista la decisione (PESC) 2024/882 del Consiglio, del 18 marzo 2024, che modifica la decisione 2010/231/PESC, concernente misure restrittive nei confronti della Somalia (1),

    vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 147/2003 del Consiglio, del 27 gennaio 2003 (2), relativo a talune misure restrittive nei confronti della Somalia, limita la fornitura di finanziamenti, assistenza finanziaria e assistenza tecnica connessi con attività militari in relazione a beni e tecnologie che figurano nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea a qualsiasi persona, entità od organismo della Somalia. Limita inoltre la fornitura alla Somalia di beni che possono contribuire alla fabbricazione di ordigni esplosivi improvvisati (IED).

    (2)

    Il 1o dicembre 2023 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2713 (2023). La risoluzione decreta l’embargo generale e totale su tutte le forniture di armi e materiale militare ad Al-Shabaab in Somalia, ridefinisce il comitato delle sanzioni, modifica l’ambito di applicazione delle esenzioni dall’embargo sulle armi e sui finanziamenti, assistenza finanziaria e assistenza tecnica connessi nei confronti di determinati beneficiari in Somalia e ritocca il divieto sui componenti di IED.

    (3)

    Il 1o dicembre 2023 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2714 (2023). La risoluzione ha revocato l’embargo sulle armi precedentemente istituito nei confronti della Repubblica federale di Somalia in forza della risoluzione 733 (1992) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e successive.

    (4)

    Il 18 marzo 2024, il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2024/882, che ha modificato la decisione 2010/231/PESC (3) in conformità delle risoluzioni 2713 (2023) e 2714 (2023) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

    (5)

    La decisione (PESC) 2024/882 ha modificato anche il titolo della decisione 2010/231/PESC.

    (6)

    Poiché alcune delle modifiche in questione rientrano nell’ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la loro attuazione richiede un’azione normativa a livello dell’Unione, segnatamente al fine di garantirne l’applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.

    (7)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 147/2003,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 147/2003 del Consiglio è così modificato:

    1)

    il titolo è sostituito dal seguente: «Regolamento (CE) n. 147/2003 del Consiglio, del 27 gennaio 2003, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Somalia»;

    2)

    all’articolo 1 bis, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

    «c)

    “comitato delle sanzioni”: il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ai sensi della risoluzione 2713 (2023) concernente Al-Shabaab;»;

    3)

    l’articolo 3 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 3

    1.   L’articolo 1 non si applica alla fornitura di finanziamenti o assistenza finanziaria connessi con attività militari, finalizzata alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione di beni e tecnologie che figurano nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea, né di assistenza tecnica connessa con attività militari in relazione a tali beni e tecnologie, se la fornitura è destinata unicamente al sostegno dei soggetti seguenti o all’uso da parte loro:

    a)

    governo della Repubblica federale di Somalia (“governo somalo”), esercito nazionale somalo, agenzia nazionale per l’intelligence e la sicurezza, polizia nazionale somala o corpo degli agenti di custodia somalo;

    b)

    personale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, compresi la missione di assistenza delle Nazioni Unite in Somalia (UNSOM) e l’ufficio di sostegno delle Nazioni Unite in Somalia (UNSOS);

    c)

    missione di transizione dell’Unione africana in Somalia (ATMIS), paesi contributori di truppe e di forze di polizia e relativi partner strategici, che operano unicamente nell’ambito del più recente concetto operativo strategico dell’Unione africana, e in cooperazione e coordinamento con l’ATMIS;

    d)

    attività di formazione e sostegno dell’Unione europea, la Turchia, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e gli Stati Uniti d’America, nonché tutte le altre forze statali con un accordo sullo status delle forze o un memorandum d’intesa con il governo somalo, purché notifichino al comitato delle sanzioni l’esistenza di tali accordi.

    2.   In deroga all’articolo 1, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare la fornitura di finanziamenti o assistenza finanziaria connessi con attività militari, finalizzata alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione di beni e tecnologie che figurano nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea, o la fornitura di assistenza tecnica connessa con attività militari in relazione a tali beni e tecnologie, se la fornitura è destinata unicamente al sostegno degli Stati federati e governi regionali della Somalia o delle imprese di sicurezza private con licenza di operare in Somalia, o all’uso da parte loro, e purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

    a)

    per i beni e le tecnologie di cui all’allegato IV, il comitato delle sanzioni ha ricevuto dal governo somalo la notifica dell’operazione e non vi ha obiettato entro il termine di cinque giorni lavorativi;

    b)

    per i beni e le tecnologie di cui all’allegato V, il comitato delle sanzioni ha ricevuto per informazione dal governo somalo, con un anticipo di cinque giorni lavorativi, una notifica preliminare.

    3.   La notifica a norma del paragrafo 2, lettere a) e b), riporta:

    a)

    gli estremi del fabbricante e del fornitore delle armi, delle munizioni e del materiale militare, con indicazione di tipo, numero di partita o lotto e numero di matricola;

    b)

    una descrizione delle armi e delle munizioni, inclusi il tipo, il calibro e la quantità;

    c)

    data e luogo di consegna proposti; e

    d)

    tutte le informazioni d’interesse sulla prevista unità destinataria o sul luogo di stoccaggio previsto.

    4.   L’articolo 1 non si applica alla fornitura di finanziamenti, assistenza finanziaria o assistenza tecnica connessi:

    a)

    alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione di abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato in Somalia da personale delle Nazioni Unite, da rappresentanti dei mezzi di comunicazione, da operatori di imprese di sicurezza private o da operatori umanitari o dello sviluppo, e personale associato, per loro esclusivo uso personale;

    b)

    alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione di materiale militare non letale, a uso esclusivamente umanitario o protettivo, da parte di uno Stato membro o un’organizzazione internazionale, regionale o subregionale;

    c)

    all’ingresso nei porti somali, per soste temporanee, di navi che trasportano armi o materiale militare a fini difensivi, a condizione che tali articoli rimangano sempre a bordo di tali navi.»

    ;

    4)

    all’articolo 3 quater sono aggiunti i paragrafi seguenti:

    «3.   Prima di vendere, esportare, fornire o trasferire alla Somalia prodotti elencati nell’allegato III, lo Stato membro interessato informa il governo somalo affinché sia a conoscenza della prevista operazione. Successivamente notifica al governo somalo e al comitato delle sanzioni la vendita, la fornitura o il trasferimento entro 15 giorni lavorativi dalla data di vendita, fornitura o trasferimento.

    4.   La notifica a norma del paragrafo 3 riporta tutte le informazioni d’interesse:

    a)

    destinazione d’uso del prodotto o dei prodotti;

    b)

    utilizzatore finale;

    c)

    specifiche tecniche;

    d)

    quantità del prodotto o dei prodotti; e

    e)

    luogo di stoccaggio previsto del prodotto o dei prodotti.»

    ;

    5)

    l’allegato III è sostituito dal testo che figura nell’allegato I del presente regolamento;

    6)

    l’allegato IV è sostituito dal testo che figura nell’allegato II del presente regolamento;

    7)

    l’allegato V è sostituito dal testo che figura nell’allegato III del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2024

    Per il Consiglio

    Il presidente

    J. BORRELL FONTELLES


    (1)   GU L 2024/882, 19.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/882/oj

    (2)  Regolamento (CE) n. 147/2003 del Consiglio, del 27 gennaio 2003, relativo a talune misure restrittive nei confronti della Somalia (GU L 24 del 29.1.2003, pag. 2)..

    (3)   GU L 105 del 27.4.2010, pag. 17.


    ALLEGATO I

    L’allegato III è sostituito dal seguente:

    «ALLEGATO III

    Elenco dei prodotti di cui all’articolo 3 quater

    1.

    Attrezzature e dispositivi non specificati al punto 3 dell’allegato IV della decisione 2010/231/PESC del Consiglio (1), appositamente progettati per innescare esplosivi con mezzi elettrici o non elettrici (ad esempio, apparecchi di innesco, detonatori, ignitori, micce detonanti).

    2.

    “Tecnologia”“necessaria” alla “produzione” o all’“uso” dei prodotti elencati ai punti 1 e 3. (Le definizioni dei termini “tecnologia”, “necessaria”, “produzione” e “uso” si trovano nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea (2)).

    3.

    Materiali esplosivi e precursori di seguito elencati e miscele contenenti uno o più di tali materiali:

    Denominazione della sostanza

    Numero di registro del Chemical Abstracts Service (numero CAS)

    Codice della nomenclatura combinata (NC) (3)

    Nitroglicerina (se non imballata/preparata in dosi medicinali individuali), a meno che sia composta o miscelata con i “materiali energetici” di cui al punto ML8.a o con le polveri di metallo di cui al punto ML8.c dell’elenco comune delle attrezzature militari dell’UE

    55-63-0

    ex 2920 90 70

    Acido nitrico

    7697-37-2

    ex 2808

    Acido solforico

    7664-93-9

    ex 2807

    ».

    (1)  Decisione 2010/231/PESC del Consiglio, del 26 aprile 2010, concernente misure restrittive nei confronti della Somalia e che abroga la posizione comune 2009/138/PESC (GU L 105 del 27.4.2010, pag. 17).

    (2)   GU C 72 del 28.2.2023, pag. 2.

    (3)  I codici della nomenclatura sono ripresi dalla nomenclatura combinata definita all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1) e figurante nel relativo allegato I, validi al momento della pubblicazione del presente regolamento e, mutatis mutandis, quali modificati dalla normativa successiva.


    ALLEGATO II

    L’allegato IV è sostituito dal seguente:

    «ALLEGATO IV

    Elenco dei prodotti di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a)

    1.

    Missili terra-aria, inclusi i sistemi di difesa antiaerea portatili (MANPADS).

    2.

    Armi di calibro superiore a 12,7 mm e loro munizioni e componenti appositamente progettati (non sono inclusi i lanciarazzi anticarro a spalla quali RPG (lanciagranate) o LAW (armi anticarro leggere), i lanciatori senza rinculo, le granate da fucile o i lanciabombe).

    3.

    Mortai di calibro superiore a 82 mm e relative munizioni.

    4.

    Armi guidate anticarro, inclusi i missili guidati anticarro (ATGM) e munizioni e componenti appositamente progettati per tali prodotti.

    5.

    Cariche e dispositivi appositamente progettati o modificati per uso militare; mine e materiale connesso; spolette.

    6.

    Congegni di mira con capacità di visione notturna, comprese termica e infrarossa, e accessori.

    7.

    Aeromobili ad ala fissa, ala a geometria variabile, rotore basculante o ala basculante appositamente progettati o modificati per uso militare.

    8.

    “Navi” e veicoli anfibi appositamente progettati o modificati per uso militare (per “nave” si intende qualsiasi nave, veicolo in effetto suolo, nave di superficie a piccola area di galleggiamento o aliscafo, nonché lo scafo o parte dello scafo di una nave).

    9.

    Veicoli aerei da combattimento senza equipaggio (classificati nella categoria IV del registro delle armi convenzionali delle Nazioni Unite).

    ».

    ALLEGATO III

    L’allegato V è sostituito dal seguente:

    «ALLEGATO V

    Elenco dei prodotti di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b)

    1.

    Tutti i tipi di armi di calibro fino a 12,7 mm e relative munizioni.

    2.

    Lanciagranate di tipo 7 (RPG-7), LAW (armi anticarro leggere) e lanciatori senza rinculo, e relative munizioni.

    3.

    Congegni di mira.

    4.

    Aeromobili ad ala rotante o elicotteri appositamente progettati o modificati per uso militare.

    5.

    Indumenti antibalistici o indumenti protettivi: piastre per indumenti antibalistici pesanti che offrono protezione balistica uguale o superiore al livello III (NIJ 0101, 06, luglio 2008) o equivalenti nazionali.

    6.

    Veicoli terrestri appositamente progettati o modificati per uso militare.

    7.

    Apparecchiature di comunicazione appositamente progettate o modificate per uso militare.

    ».

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/898/oj

    ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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