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Document 32024R0585

Regolamento delegato (UE) 2024/585 della Commissione, dell’8 dicembre 2023, che integra il regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme specifiche relative all’indicazione e alla designazione degli ingredienti dei prodotti vitivinicoli aromatizzati

C/2023/8241

GU L, 2024/585, 15.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/585/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/585/oj

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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2024/585

15.2.2024

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2024/585 DELLA COMMISSIONE

dell’8 dicembre 2023

che integra il regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme specifiche relative all’indicazione e alla designazione degli ingredienti dei prodotti vitivinicoli aromatizzati

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l’etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 6 bis, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) ha modificato il regolamento (UE) n. 251/2014.

(2)

Nel contesto di tale modifica, l’elenco degli ingredienti e la dichiarazione nutrizionale di cui, rispettivamente, all’articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e l), del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), sono stati introdotti come indicazioni obbligatorie all’articolo 6 bis del regolamento (UE) n. 251/2014. Il regolamento (UE) 2021/2117 ha inoltre conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati per integrare il regolamento (UE) n. 251/2014 specificando ulteriormente le norme relative all’indicazione e alla designazione degli ingredienti ai fini dell’applicazione del nuovo requisito in materia di etichettatura.

(3)

Benché le pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011 si applichino all’indicazione e alla designazione degli ingredienti dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, è opportuno stabilire norme specifiche per tenere conto di talune caratteristiche specifiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, dei processi specifici e dei tempi di produzione, al fine di fornire ai consumatori informazioni complete e accurate. Tali norme dovrebbero applicarsi quando l’elenco degli ingredienti figura sull’etichetta dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, ma anche quando l’elenco degli ingredienti è fornito per via elettronica mediante indicazione sull’imballaggio o su un’etichetta su di esso apposta, conformemente all’articolo 6 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 251/2014.

(4)

Poiché i prodotti vitivinicoli aromatizzati sono sempre ottenuti da uno o più prodotti vitivinicoli di cui all’allegato VII, parte II, punti da 1 a 11, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), è opportuno esigere che tutti gli ingredienti dei prodotti vitivinicoli utilizzati nella produzione di prodotti vitivinicoli aromatizzati siano elencati conformemente alle norme specifiche relative all’indicazione e alla designazione degli ingredienti dei prodotti vitivinicoli di cui all’articolo 48 bis del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione (5).

(5)

Gli ingredienti dei prodotti vitivinicoli utilizzati come base per ottenere il prodotto vitivinicolo aromatizzato dovrebbero essere distinti visivamente dagli altri ingredienti ad essi aggiunti. Gli ingredienti dei prodotti vitivinicoli dovrebbero pertanto essere indicati tra parentesi, seguendo il termine «vino» o un altro termine che identifica gli specifici prodotti vitivinicoli utilizzati, mentre tutti gli altri ingredienti aggiunti ai prodotti vitivinicoli di base dovrebbero figurare al di fuori delle parentesi in ordine decrescente in relazione al volume o al peso registrati al momento del loro utilizzo nella fabbricazione del prodotto vitivinicolo aromatizzato, come previsto dall’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1169/2011.

(6)

Tuttavia, qualora determinati ingredienti siano aggiunti ai prodotti vitivinicoli di base utilizzati per ottenere il prodotto vitivinicolo aromatizzato, è opportuno applicare norme specifiche per la loro designazione nell’elenco degli ingredienti.

(7)

Per motivi di coerenza con le norme relative all’indicazione degli ingredienti dei prodotti vitivinicoli e per facilitare la comprensione da parte dei consumatori, è opportuno consentire l’uso del termine «mosto di uve concentrato» per designare sia il mosto di uve concentrato che il mosto di uve concentrato rettificato, quando sono aggiunti ai prodotti vitivinicoli utilizzati per ottenere il prodotto vitivinicolo aromatizzato.

(8)

I solfiti, le uova e i prodotti a base di uova e/o il latte e i prodotti a base di latte utilizzati nella produzione di prodotti vitivinicoli aromatizzati dovrebbero essere indicati sull’etichetta utilizzando i termini tradizionalmente impiegati nell’etichettatura dei prodotti vitivinicoli. Tali allergeni dovrebbero essere indicati tra parentesi se sono utilizzati nella produzione dei prodotti vitivinicoli, mentre dovrebbero figurare al di fuori della parentesi qualora siano aggiunti al prodotto vitivinicolo aromatizzato prima dell’imbottigliamento.

(9)

Per gli stessi motivi è opportuno che, per i prodotti vitivinicoli aromatizzati, sia consentito l’uso degli stessi pittogrammi impiegati per indicare i solfiti, le uova e i prodotti a base di uova e/o il latte e i prodotti a base di latte utilizzati per i prodotti vitivinicoli.

(10)

Se, prima dell’imbottigliamento, sono aggiunti ai prodotti vitivinicoli aromatizzati altre sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze, quest’ultimi devono essere presentati conformemente alle disposizioni dell’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1169/2011.

(11)

Qualora sia i solfiti sia le uova e i prodotti a base di uova e/o il latte e i prodotti a base di latte siano utilizzati nei prodotti vitivinicoli di base e aggiunti al prodotto vitivinicolo aromatizzato prima dell’imbottigliamento, essi dovrebbero essere indicati una sola volta sull’imballaggio o su un’etichetta su di esso apposta dopo il termine «contiene», se l’elenco completo degli ingredienti è fornito per via elettronica.

(12)

Alcuni additivi utilizzati come gas di imballaggio (anidride carbonica, argo e azoto) hanno come obiettivo principale la rimozione dell’ossigeno durante l’imbottigliamento dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, ma non entrano a far parte del prodotto consumato. Poiché la loro indicazione nell’elenco degli ingredienti può confondere i consumatori sulla vera natura e composizione del prodotto vitivinicolo aromatizzato, appare opportuno sostituirli con un’indicazione specifica che ne descriva la funzione utilizzando la dicitura «imbottigliato in atmosfera protettiva».

(13)

Visto l’obbligo di elencare gli ingredienti a decorrere dall’8 dicembre 2023 conformemente all’articolo 6, quinto comma, del regolamento (UE) 2021/2117, è opportuno consentire l’esaurimento delle scorte di prodotti vitivinicoli aromatizzati etichettati a norma dell’articolo 6 bis, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 251/2014 tra l’8 dicembre 2023 e il 18 febbraio 2024,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Elenco degli ingredienti

1.   I prodotti vitivinicoli utilizzati per ottenere un prodotto vitivinicolo aromatizzato sono indicati nell’elenco degli ingredienti con il termine «vino» o il nome degli specifici prodotti vitivinicoli utilizzati. Tali termini sono immediatamente seguiti dagli ingredienti dei prodotti vitivinicoli elencati conformemente all’articolo 48 bis del regolamento delegato (UE) 2019/33, indicati tra parentesi.

2.   I seguenti ingredienti aggiunti ai prodotti vitivinicoli di base prima o durante l’imbottigliamento del prodotto vitivinicolo aromatizzato possono essere indicati al di fuori delle parentesi di cui al paragrafo 1, come specificato di seguito:

a)

i termini «mosto di uve concentrato» e/o «mosto di uve concentrato rettificato» possono essere indicati con la dicitura «mosto di uve concentrato»;

b)

i solfiti, le uova e i prodotti a base di uova e il latte e i prodotti a base di latte possono essere indicati utilizzando i termini elencati nell’allegato I, parte A, del regolamento delegato (UE) 2019/33;

c)

gli additivi che rientrano nella categoria «gas di imballaggio» possono essere sostituiti dall’indicazione specifica «imbottigliato in atmosfera protettiva».

Ai fini del primo comma, lettera b), se l’elenco degli ingredienti è fornito per via elettronica, tali termini figurano inoltre una volta sull’imballaggio o su un’etichetta su di esso apposta dopo il termine «contiene», unitamente all’indicazione di qualsiasi altra possibile sostanza o prodotto che provochi allergie o intolleranze utilizzati nella produzione del prodotto vitivinicolo aromatizzato. Tali termini possono essere accompagnati dal relativo pittogramma di cui all’allegato I, parte B, del regolamento delegato (UE) 2019/33.

Articolo 2

Disposizione transitoria

Le scorte di prodotti vitivinicoli aromatizzati etichettati in conformità delle norme di cui all’articolo 6 bis, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 251/2014 tra l’8 dicembre 2023 e il 18 febbraio 2024 possono continuare a essere immesse sul mercato fino a esaurimento delle stesse anche se non sono conformi ai requisiti specifici in materia di etichettatura stabiliti nel presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’8 dicembre 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 84 del 20.3.2014, pag. 14.

(2)  Regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l’etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 262).

(3)  Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18).

(4)  Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

(5)  Regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell’uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l’etichettatura e la presentazione (GU L 9 dell’11.1.2019, pag. 2).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/585/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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