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Document 32024R0251

    Regolamento di esecuzione (UE) 2024/251 della Commissione, del 16 gennaio 2024, relativo al rinnovo dell’autorizzazione dei preparati di Lactiplantibacillus plantarum CNCM I-3235, Lactiplantibacillus plantarum DSM 11672/CNCM I-3736, Pediococcus acidilactici CNCM I-3237, Pediococcus acidilactici DSM 11673/CNCM I-4622, Pediococcus pentosaceus NCIMB 12455, Acidipropionibacterium acidipropionici CNCM I-4661, Lentilactobacillus buchneri NCIMB 40788/CNCM I-4323 e Lentilactobacillus hilgardii CNCM I-4785 e Lentilactobacillus buchneri CNCM I-4323/NCIMB 40788 come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali, che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1065/2012, (UE) n. 1119/2012, (UE) n. 1113/2013 e (UE) n. 304/2014 e abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 990/2012 e (UE) 2019/764

    C/2024/116

    GU L, 2024/251, 17.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/251/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/251/oj

    European flag

    Gazzetta ufficiale
    dell'Unione europea

    IT

    Serie L


    2024/251

    17.1.2024

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/251 DELLA COMMISSIONE

    del 16 gennaio 2024

    relativo al rinnovo dell’autorizzazione dei preparati di Lactiplantibacillus plantarum CNCM I-3235, Lactiplantibacillus plantarum DSM 11672/CNCM I-3736, Pediococcus acidilactici CNCM I-3237, Pediococcus acidilactici DSM 11673/CNCM I-4622, Pediococcus pentosaceus NCIMB 12455, Acidipropionibacterium acidipropionici CNCM I-4661, Lentilactobacillus buchneri NCIMB 40788/CNCM I-4323 e Lentilactobacillus hilgardii CNCM I-4785 e Lentilactobacillus buchneri CNCM I-4323/NCIMB 40788 come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali, che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1065/2012, (UE) n. 1119/2012, (UE) n. 1113/2013 e (UE) n. 304/2014 e abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 990/2012 e (UE) 2019/764

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio e il rinnovo di tale autorizzazione.

    (2)

    I preparati di Lactiplantibacillus plantarum (precedentemente identificato dal punto di vista tassonomico come Lactobacillus plantarum) CNCM I-3235 e di Lactiplantibacillus plantarum DSM 11672/CNCM I-3736 (precedentemente identificato dal punto di vista tassonomico come Lactobacillus plantarum CNCM MA 18/5U) sono stati autorizzati per un periodo di 10 anni come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1065/2012 della Commissione (2).

    (3)

    Il preparato di Pediococcus acidilactici CNCM I-3237 è stato autorizzato per un periodo di 10 anni come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali dal regolamento di esecuzione (UE) n. 304/2014 della Commissione (3).

    (4)

    I preparati di Pediococcus acidilactici DSM 11673/CNCM I-4622 (precedentemente identificato dal punto di vista tassonomico come Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M - DSM 11673) e di Pediococcus pentosaceus NCIMB 12455 sono stati autorizzati per un periodo di 10 anni come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1119/2012 della Commissione (4).

    (5)

    Il preparato di Acidipropionibacterium acidipropionici CNCM I-4661 (precedentemente identificato dal punto di vista tassonomico come Propionibacterium acidipropionici CNCM MA 26/4U) è stato autorizzato per un periodo di 10 anni come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali dal regolamento di esecuzione (UE) n. 990/2012 della Commissione (5).

    (6)

    Il preparato di Lentilactobacillus buchneri (precedentemente identificato dal punto di vista tassonomico come Lactobacillus buchneri) NCIMB 40788/CNCM I-4323 è stato autorizzato per un periodo di 10 anni come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1113/2013 della Commissione (6).

    (7)

    Il preparato di Lentilactobacillus hilgardii (precedentemente identificato dal punto di vista tassonomico come Lactobacillus hilgardii) CNCM I-4785 e Lentilactobacillus buchneri (precedentemente identificato dal punto di vista tassonomico come Lactobacillus buchneri) CNCM I-4323/NCIMB 40788 è stato autorizzato per un periodo di 10 anni come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/764 della Commissione (7).

    (8)

    A norma dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003, è stata presentata una domanda di rinnovo dell’autorizzazione dei preparati di Lactiplantibacillus plantarum CNCM I-3235, Lactiplantibacillus plantarum DSM 11672/CNCM I-3736, Pediococcus acidilactici CNCM I-3237, Pediococcus acidilactici DSM 11673/CNCM I-4622, Pediococcus pentosaceus NCIMB 12455, Acidipropionibacterium acidipropionici CNCM I-4661, Lentilactobacillus buchneri NCIMB 40788/CNCM I-4323 e Lentilactobacillus hilgardii CNCM I-4785 e Lentilactobacillus buchneri CNCM I-4323/NCIMB 40788 come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali, con la richiesta che gli additivi siano classificati nella categoria «additivi tecnologici» e nel gruppo funzionale «additivi per l’insilaggio». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all’articolo 14, paragrafo 2, di detto regolamento.

    (9)

    Nel parere del 31 gennaio 2023 (8) l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha concluso che, alle condizioni di autorizzazione esistenti, i suddetti preparati continuano a essere sicuri per tutte le specie animali, per i consumatori e per l’ambiente. Essa ha inoltre concluso che gli additivi dovrebbero essere considerati sensibilizzanti delle vie respiratorie. In assenza di dati, non è stato possibile trarre conclusioni sulla sensibilizzazione cutanea e sul potenziale di irritazione cutanea e oculare degli additivi, fatta eccezione per il Pediococcus acidilactici DSM 11673/CNCM I-4622, che è considerato non irritante per la pelle e gli occhi. Essa ha altresì indicato che, nel contesto del rinnovo dell’autorizzazione, non è necessario valutare l’efficacia degli additivi.

    (10)

    Il laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003 ha ritenuto valide e applicabili all’attuale domanda le conclusioni e le raccomandazioni formulate nelle valutazioni effettuate in merito al metodo di analisi dei preparati di Lactiplantibacillus plantarum CNCM I-3235, Lactiplantibacillus plantarum DSM 11672/CNCM I-3736, Pediococcus acidilactici CNCM I-3237, Pediococcus acidilactici DSM 11673/CNCM I-4622, Pediococcus pentosaceus NCIMB 12455, Acidipropionibacterium acidipropionici CNCM I-4661, Lentilactobacillus buchneri NCIMB 40788/CNCM I-4323 e Lentilactobacillus hilgardii CNCM I-4785 e Lentilactobacillus buchneri CNCM I-4323/NCIMB 40788 come additivi per mangimi nel contesto delle autorizzazioni precedenti. A norma dell’articolo 5, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione (9), non è pertanto richiesta una relazione di valutazione del laboratorio di riferimento.

    (11)

    Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che i preparati di Lactiplantibacillus plantarum CNCM I-3235, Lactiplantibacillus plantarum DSM 11672/CNCM I-3736, Pediococcus acidilactici CNCM I-3237, Pediococcus acidilactici DSM 11673/CNCM I-4622, Pediococcus pentosaceus NCIMB 12455, Acidipropionibacterium acidipropionici CNCM I-4661, Lentilactobacillus buchneri NCIMB 40788/CNCM I-4323 e Lentilactobacillus hilgardii CNCM I-4785 e Lentilactobacillus. buchneri CNCM I-4323/NCIMB 40788 soddisfino le condizioni stabilite all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno rinnovare l’autorizzazione di tali additivi. La Commissione ritiene inoltre che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi sulla salute degli utilizzatori dell’additivo.

    (12)

    A seguito del rinnovo dell’autorizzazione dei preparati di Lactiplantibacillus plantarum CNCM I-3235, Lactiplantibacillus plantarum DSM 11672/CNCM I-3736, Pediococcus acidilactici CNCM I-3237, Pediococcus acidilactici DSM 11673/CNCM I-4622, Pediococcus pentosaceus NCIMB 12455, Acidipropionibacterium acidipropionici CNCM I-4661, Lentilactobacillus buchneri NCIMB 40788/CNCM I-4323 e Lentilactobacillus hilgardii CNCM I-4785 e Lentilactobacillus buchneri CNCM I-4323/NCIMB 40788 come additivi per mangimi, è opportuno modificare i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1065/2012, (UE) n. 1119/2012, (UE) n. 1113/2013 e (UE) n. 304/2014 e abrogare i regolamenti di esecuzione (UE) n. 990/2012 e (UE) 2019/764.

    (13)

    Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l’applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione dei preparati di Lactiplantibacillus plantarum CNCM I-3235, Lactiplantibacillus plantarum DSM 11672/CNCM I-3736, Pediococcus acidilactici DSM 11673/CNCM I-4622, Acidipropionibacterium acidipropionici CNCM I-4661, Lentilactobacillus buchneri NCIMB 40788/CNCM I-4323 e Lentilactobacillus hilgardii CNCM I-4785 e Lentilactobacillus buchneri CNCM I-4323/NCIMB 40788 in relazione alla modifica tassonomica dei microorganismi in essi contenuti, è opportuno prevedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dal rinnovo delle autorizzazioni.

    (14)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Rinnovo dell’autorizzazione

    L’autorizzazione dei preparati specificati nell’allegato, appartenenti alla categoria «additivi tecnologici» e al gruppo funzionale «additivi per l’insilaggio», è rinnovata alle condizioni indicate in tale allegato.

    Articolo 2

    Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1065/2012

    Nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1065/2012, la voce 1k20717 relativa al Lactobacillus plantarum (CNCM I-3235) e la voce 1k20722 relativa al Lactobacillus plantarum (CNCM MA 18/5U) sono soppresse.

    Articolo 3

    Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1119/2012

    Nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1119/2012, la voce 1k2104 relativa al Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M DSM 11673 e la voce 1k2106 relativa al Pediococcus pentosaceus NCIMB 12455 sono soppresse.

    Articolo 4

    Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1113/2013

    Nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1113/2013, la voce 1k20739 relativa al Lactobacillus buchneri NCIMB 40788/CNCM I-4323 è soppressa.

    Articolo 5

    Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 304/2014

    Nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 304/2014, la voce 1k21009 relativa al Pediococcus acidilactici CNCM I-3237 è soppressa.

    Articolo 6

    Abrogazione dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 990/2012 e (UE) 2019/764

    I regolamenti di esecuzione (UE) n. 990/2012 e (UE) 2019/764 sono abrogati.

    Articolo 7

    Misure transitorie

    I preparati di Lactiplantibacillus plantarum CNCM I-3235, Lactiplantibacillus plantarum DSM 11672/CNCM I-3736, Pediococcus acidilactici DSM 11673/CNCM I-4622, Acidipropionibacterium acidipropionici CNCM I-4661, Lentilactobacillus buchneri NCIMB 40788/CNCM I-4323 e Lentilactobacillus hilgardii CNCM I-4785 e Lentilactobacillus buchneri CNCM I-4323/NCIMB 40788 specificati nell’allegato, e i mangimi che li contengono, prodotti ed etichettati prima del 6 febbraio 2025 in conformità alle norme applicabili prima del 6 febbraio 2024, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.

    Articolo 8

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 2024

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)   GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

    (2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1065/2012 della Commissione, del 13 novembre 2012, relativo all’autorizzazione di preparati di Lactobacillus plantarum (DSM 23375, CNCM I-3235, DSM 19457, DSM 16565, DSM 16568, LMG 21295, CNCM MA 18/5U, NCIMB 30094, VTT E-78076, ATCC PTSA-6139, DSM 18112, DSM 18113, DSM 18114, ATCC 55943 e ATCC 55944) come additivi per mangimi per tutte le specie animali (GU L 314 del 14.11.2012, pag. 15).

    (3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 304/2014 della Commissione, del 25 marzo 2014, relativo all’autorizzazione di preparati di Enterococcus faecium NCIMB 10415, Enterococcus faecium DSM 22502 e Pediococcus acidilactici CNCM I-3237 come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 90 del 26.3.2014, pag. 8).

    (4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1119/2012 della Commissione, del 29 novembre 2012, relativo all’autorizzazione di preparati di Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M DSM 11673, Pediococcus pentosaceus DSM 23376, NCIMB 12455 e NCIMB 30168, Lactobacillus plantarum DSM 3676 e DSM 3677 e Lactobacillus buchneri DSM 13573 come additivi per mangimi per tutte le specie animali (GU L 330 del 30.11.2012, pag. 14).

    (5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 990/2012 della Commissione, del 25 ottobre 2012, relativo all’autorizzazione di un preparato a base di Propionibacterium acidipropionici (CNCM MA 26/4U) come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 297 del 26.10.2012, pag. 15).

    (6)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1113/2013 della Commissione, del 7 novembre 2013, relativo all’autorizzazione dei preparati di Lactobacillus plantarum NCIMB 40027, Lactobacillus buchneri DSM 22501, Lactobacillus buchneri NCIMB 40788/CNCM I-4323, Lactobacillus buchneri LN 40177/ATCC PTA-6138 e Lactobacillus buchneri LN 4637/ATCC PTA-2494 come additivi per mangimi per tutte le specie animali (GU L 298 dell’8.11.2013, pag. 29).

    (7)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/764 della Commissione, del 14 maggio 2019, relativo all’autorizzazione di un preparato di Lactobacillus hilgardii CNCM I-4785 e Lactobacillus buchneri CNCM I-4323/NCIMB 40788 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 126 del 15.5.2019, pag. 1).

    (8)   EFSA Journal 2023;21(2):7865.

    (9)  Regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione, del 4 marzo 2005, sulle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i compiti e le mansioni del laboratorio comunitario di riferimento concernenti le domande di autorizzazione di additivi per mangimi (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8).


    ALLEGATO

    Numero di identificazione dell’additivo

    Additivo

    Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

    Specie o categoria di animali

    Età massima

    Tenore minimo

    Tenore massimo

    Altre disposizioni

    Fine del periodo di autorizzazione

    CFU/kg di materiale fresco

    Categoria: additivi tecnologici. gruppo funzionale: additivi per l’insilaggio.

    1k20717

    Lactiplantibacillus plantarum CNCM I-3235

    Composizione dell’additivo

    Preparato di Lactiplantibacillus plantarum CNCM I-3235 contenente almeno 5 × 1010 CFU/g di additivo

    Caratterizzazione della sostanza attiva

    Cellule vitali di Lactiplantibacillus plantarum CNCM I-3235

    Metodo di analisi  (1)

    Conteggio: metodo di diffusione su piastra: EN 15787

    Identificazione: elettroforesi su gel a campo pulsato (PFGE) – CEN/TS 17697 o metodi di sequenziamento del DNA

    Tutte le specie animali

    1.

    Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione.

    2.

    Tenore minimo dell’additivo qualora esso non sia impiegato in combinazione con altri microrganismi come additivi per l’insilaggio: 2 × 107 CFU/kg di materiale fresco.

    3.

    Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

    6 febbraio 2034


    Numero di identificazione dell’additivo

    Additivo

    Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

    Specie o categoria di animali

    Età massima

    Tenore minimo

    Tenore massimo

    Altre disposizioni

    Fine del periodo di autorizzazione

    CFU/kg di materiale fresco

    Categoria: additivi tecnologici. gruppo funzionale: additivi per l’insilaggio.

    1k20722

    Lactiplantibacillus plantarum DSM 11672/CNCM I-3736

    Composizione dell’additivo

    Preparato di Lactiplantibacillus plantarum DSM 11672/CNCM I-3736 contenente almeno 2 × 1010 CFU/g di additivo

    Caratterizzazione della sostanza attiva

    Cellule vitali di Lactiplantibacillus plantarum DSM 11672/CNCM I-3736

    Metodo di analisi  (2)

    Conteggio: metodo di diffusione su piastra: EN 15787

    Identificazione: elettroforesi su gel a campo pulsato (PFGE) – CEN/TS 17697 o metodi di sequenziamento del DNA

    Tutte le specie animali

    1.

    Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione.

    2.

    Tenore minimo dell’additivo qualora esso non sia impiegato in combinazione con altri microrganismi come additivi per l’insilaggio: 1 × 108 CFU/kg di materiale fresco.

    3.

    Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

    6 febbraio 2034


    Numero di identificazione dell’additivo

    Additivo

    Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

    Specie o categoria di animali

    Età massima

    Tenore minimo

    Tenore massimo

    Altre disposizioni

    Fine del periodo di autorizzazione

    CFU/kg di materiale fresco

    Categoria: additivi tecnologici. gruppo funzionale: additivi per l’insilaggio.

    1k21009

    Pediococcus acidilactici CNCM I-3237

    Composizione dell’additivo

    Preparato di Pediococcus acidilactici CNCM I-3237 contenente almeno 1 × 1010 CFU/g di additivo

    Caratterizzazione della sostanza attiva

    Cellule vitali di Pediococcus acidilactici CNCM I-3237

    Metodo di analisi  (3)

    Conteggio: metodo di diffusione su piastra: EN 15786

    Identificazione: elettroforesi su gel a campo pulsato (PFGE) – CEN/TS 17697 o metodi di sequenziamento del DNA

    Tutte le specie animali

    1.

    Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione.

    2.

    Tenore minimo dell’additivo qualora esso non sia impiegato in combinazione con altri microrganismi come additivi per l’insilaggio: 5 × 107 CFU/kg di materiale fresco.

    3.

    Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

    6 febbraio 2034

    1k2104

    Pediococcus acidilactici DSM 11673/CNCM I-4622

    Composizione dell’additivo

    Preparato di Pediococcus acidilactici DSM 11673/CNCM I-4622 contenente almeno 3 × 109 CFU/g di additivo

    Caratterizzazione della sostanza attiva

    Cellule vitali di Pediococcus. acidilactici DSM 11673/CNCM I-4622

    Metodo di analisi  (3)

    Conteggio: metodo di diffusione su piastra: EN 15786

    Identificazione: elettroforesi su gel a campo pulsato (PFGE) – CEN/TS 17697 o metodi di sequenziamento del DNA

    Tutte le specie animali

    1.

    Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione.

    2.

    Tenore minimo dell’additivo qualora esso non sia impiegato in combinazione con altri microrganismi come additivi per l’insilaggio: 3 × 107 CFU/kg di materiale fresco.

    3.

    Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, è opportuno utilizzare l’additivo e le premiscele indossando dispositivi di protezione individuale per la pelle e le vie respiratorie.

    6 febbraio 2034


    Numero di identificazione dell’additivo

    Additivo

    Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

    Specie o categoria di animali

    Età massima

    Tenore minimo

    Tenore massimo

    Altre disposizioni

    Fine del periodo di autorizzazione

    CFU/kg di materiale fresco

    Categoria: additivi tecnologici. gruppo funzionale: additivi per l’insilaggio.

    1k2106

    Pediococcus pentosaceus NCIMB 12455

    Composizione dell’additivo

    Preparato di Pediococcus pentosaceus NCIMB 12455 contenente almeno 3 × 109 CFU/g di additivo

    Caratterizzazione della sostanza attiva

    Cellule vitali di Pediococcus pentosaceus NCIMB 12455

    Metodo di analisi  (4)

    Conteggio: metodo di diffusione su piastra: EN 15786

    Identificazione: elettroforesi su gel a campo pulsato (PFGE) – CEN/TS 17697 o metodi di sequenziamento del DNA

    Tutte le specie animali

    1.

    Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione.

    2.

    Tenore minimo dell’additivo qualora esso non sia impiegato in combinazione con altri microrganismi come additivi per l’insilaggio: 3 × 107 CFU/kg di materiale fresco.

    3.

    Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

    6 febbraio 2034


    Numero di identificazione dell’additivo

    Additivo

    Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

    Specie o categoria di animali

    Età massima

    Tenore minimo

    Tenore massimo

    Altre disposizioni

    Fine del periodo di autorizzazione

    CFU/kg di materiale fresco

    Categoria: additivi tecnologici. gruppo funzionale: additivi per l’insilaggio.

    1k2111

    Acidipropionibacterium acidipropionici CNCM I-4661

    Composizione dell’additivo

    Preparato di Acidipropionibacterium acidipropionici CNCM I-4661 contenente almeno 1 × 108 CFU/g additivo

    Caratterizzazione della sostanza attiva

    Cellule vitali di Acidipropionibacterium acidipropionici CNCM I-4661

    Metodo di analisi  (5)

    Conteggio: metodo di diffusione su piastra: EN 15787

    Identificazione: elettroforesi su gel a campo pulsato (PFGE) – CEN/TS 17697 o metodi di sequenziamento del DNA

    Tutte le specie animali

    1.

    Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione.

    2.

    Tenore minimo dell’additivo qualora esso non sia impiegato in combinazione con altri microrganismi come additivi per l’insilaggio: 1 × 108 CFU/kg di materiale fresco.

    3.

    Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

    6 febbraio 2034


    Numero di identificazione dell’additivo

    Additivo

    Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

    Specie o categoria di animali

    Età massima

    Tenore minimo

    Tenore massimo

    Altre disposizioni

    Fine del periodo di autorizzazione

    CFU/kg di materiale fresco

    Categoria: additivi tecnologici. gruppo funzionale: additivi per l’insilaggio.

    1k20739

    Lentilactobacillus buchneri NCIMB 40788/CNCM I-4323

    Composizione dell’additivo

    Preparato di Lentilactobacillus buchneri NCIMB 40788/CNCM I-4323 contenente almeno 3 × 109 CFU/g di additivo

    Caratterizzazione della sostanza attiva

    Cellule vitali di Lentilactobacillus buchneri NCIMB 40788/CNCM I-4323

    Metodo di analisi  (6)

    Conteggio: metodo di diffusione su piastra: EN 15787

    Identificazione: elettroforesi su gel a campo pulsato (PFGE) – CEN/TS 17697 o metodi di sequenziamento del DNA

    Tutte le specie animali

    1.

    Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione.

    2.

    Tenore minimo dell’additivo qualora esso non sia impiegato in combinazione con altri microrganismi come additivi per l’insilaggio: 1 × 108 CFU/kg di materiale fresco.

    3.

    Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

    6 febbraio 2034


    Numero di identificazione dell’additivo

    Additivo

    Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

    Specie o categoria di animali

    Età massima

    Tenore minimo

    Tenore massimo

    Altre disposizioni

    Fine del periodo di autorizzazione

    CFU/kg di materiale fresco

    Categoria: additivi tecnologici. gruppo funzionale: additivi per l’insilaggio.

    1k20757

    Lentilactobacillus hilgardii CNCM I-4785 e Lentilactobacillus buchneri CNCM I-4323/NCIMB 40788

    Composizione dell’additivo

    Preparato di Lentilactobacillus hilgardii CNCM I-4785 e Lentilactobacillus buchneri CNCM I-4323/NCIMB 40788 contenente almeno 1,5 × 1011 CFU/g di additivo (rapporto di 1:1).

    Caratterizzazione della sostanza attiva

    Cellule vitali di Lentilactobacillus hilgardii CNCM I-4785 e Lentilactobacillus buchneri CNCM I-4323/NCIMB 40788

    Metodo di analisi  (7)

    Conteggio: metodo di diffusione su piastra: EN 15787

    Identificazione: elettroforesi su gel a campo pulsato (PFGE) – CEN/TS 17697 o metodi di sequenziamento del DNA

    Tutte le specie animali

    1.

    Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione.

    2.

    Tenore minimo dell’additivo qualora esso non sia impiegato in combinazione con altri microrganismi come additivi per l’insilaggio: 3 × 108 CFU/kg (L. hilgardii CNCM I-4785 e L. buchneri CNCM I-4323/NCIMB 40788 in rapporto di 1:1) di materiale fresco facile e moderatamente difficile da insilare (8).

    3.

    Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

    6 febbraio 2034


    (1)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it.

    (2)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it.

    (3)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it

    (4)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it

    (5)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it.

    (6)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it.

    (7)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it.

    (8)  Foraggio facile da insilare: > 3 % di carboidrati solubili in materiale fresco. Foraggio moderatamente difficile da insilare: 1,5-3,0 % di carboidrati solubili in materiale fresco. Regolamento (CE) n. 429/2008 della Commissione, del 25 aprile 2008, sulle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la preparazione e la presentazione delle domande e la valutazione e l’autorizzazione di additivi per mangimi (GU L 133 del 22.5.2008, pag. 1).


    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/251/oj

    ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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