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Document 32024L0884

    Direttiva (UE) 2024/884 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, che modifica la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (Testo rilevante ai fini del SEE)

    PE/83/2023/REV/1

    GU L, 2024/884, 19.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/884/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/884/oj

    European flag

    Gazzetta ufficiale
    dell'Unione europea

    IT

    Serie L


    2024/884

    19.3.2024

    DIRETTIVA (UE) 2024/884 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    del 13 marzo 2024

    che modifica la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1,

    vista la proposta della Commissione europea,

    previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

    previa consultazione del Comitato delle regioni,

    deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

    considerando quanto segue:

    (1)

    La direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) è entrata in vigore il 13 agosto 2012, e sostituisce la direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

    (2)

    I pannelli fotovoltaici, che non rientravano nell’ambito di applicazione della direttiva 2002/96/CE, sono stati inclusi in quello della direttiva 2012/19/UE dal 13 agosto 2012, mediante la loro aggiunta alla categoria 4 degli allegati I e II, di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2012/19/UE.

    (3)

    L’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2012/19/UE stabilisce che gli Stati membri devono garantire che i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) sostengano i costi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento ecocompatibile dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) provenienti da utilizzatori diversi dai nuclei domestici e originati da prodotti immessi sul mercato dopo il 13 agosto 2005.

    (4)

    Il 25 gennaio 2022, nella sentenza relativa alla causa C-181/20 (5), la Corte di giustizia dell’Unione europea («Corte») ha dichiarato invalido l’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2012/19/UE nella misura in cui riguarda i pannelli fotovoltaici immessi sul mercato tra il 13 agosto 2005 e il 13 agosto 2012, a motivo di un effetto retroattivo ingiustificato. La Corte ha ritenuto che, prima dell’adozione della direttiva 2012/19/UE, il legislatore dell’Unione abbia lasciato gli Stati membri la scelta se far sopportare i costi relativi alla gestione dei rifiuti originati dai pannelli fotovoltaici al detentore attuale o anteriore dei rifiuti oppure al produttore o al distributore di tali pannelli, ai sensi dell’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6). Successivamente, il legislatore dell’Unione ha stabilito una norma, all’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2012/19/UE, in base alla quale tali costi devono essere a carico dei produttori in tutti gli Stati membri anche per i prodotti che tali produttori avevano già immesso sul mercato mentre vigeva la direttiva 2008/98/CE. La Corte ha dichiarato che tale norma deve essere considerata retroattivamente applicabile, ed è quindi passibile di violazione del principio della certezza del diritto, e che tale retroattività rende invalida la norma in relazione ai pannelli fotovoltaici immessi sul mercato prima dell’entrata in vigore della direttiva 2012/19/UE.

    (5)

    La Corte ha altresì affermato nella sua sentenza che il fatto che uno Stato membro abbia adottato una normativa in contrasto con una direttiva dell’Unione prima dell’adozione di tale direttiva non costituisce, di per sé, una violazione del diritto dell’Unione, poiché il conseguimento del risultato prescritto da tale direttiva non può essere considerato gravemente compromesso prima che quest’ultima entri a far parte dell’ordinamento giuridico dell’Unione.

    (6)

    Dalla sentenza consegue direttamente che l’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2012/19/UE dovrebbe essere modificato in modo da non essere applicato ai rifiuti originati da pannelli fotovoltaici provenienti da utilizzatori diversi dai nuclei domestici e immessi sul mercato tra il 13 agosto 2005 e il 13 agosto 2012. Alla luce delle considerazioni esposte nella sentenza della Corte, è necessario modificare la direttiva 2012/19/UE anche per quanto riguarda il finanziamento dei rifiuti originati da pannelli fotovoltaici provenienti dai nuclei domestici, cui si applica l’articolo 12 di detta direttiva, e per quanto riguarda altri rifiuti di AEE, provenienti tanto dai nuclei domestici quanto da altri utilizzatori, la cui situazione è paragonabile a quella dei pannelli fotovoltaici.

    (7)

    L’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2012/19/UE estende l’ambito di applicazione della direttiva a tutte le AEE dal 15 agosto 2018. Come i pannelli fotovoltaici, le AEE che non rientravano nell’ambito di applicazione della direttiva 2012/19/UE a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), ma che vi sono state incluse dal 15 agosto 2018 a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), («AAE che rientrano nell’ambito di applicazione aperto»), in precedenza non erano incluse nemmeno nell’ambito di applicazione della direttiva 2002/96/CE. Pertanto, prima dell’adozione della direttiva 2012/19/UE, a norma dell’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE agli Stati membri era lasciata la scelta di far sopportare i costi di gestione dei rifiuti originati dalle AEE al detentore attuale o anteriore dei rifiuti oppure al produttore o al distributore di tali apparecchiature. Pertanto, l’applicazione dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2012/19/UE alle AEE che rientrano nell’ambito di applicazione aperto violerebbe il principio della certezza del diritto per i motivi esposti nella sentenza. Inoltre, dato che la direttiva 2012/19/UE si applica alle AEE che rientrano nell’ambito di applicazione aperto solo dal 15 agosto 2018, l’articolo 13, paragrafo 1, dovrebbe essere modificato in modo tale da non essere applicato alle AEE che rientrano nell’ambito di applicazione aperto immesse sul mercato tra il 13 agosto 2005 e il 15 agosto 2018.

    (8)

    Speculare all’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2012/19/UE, relativo agli utilizzatori diversi dai nuclei domestici, è l’articolo 12, paragrafo 1, di tale direttiva che in combinato disposto con l’articolo 12, paragrafo 3, della medesima direttiva impone ai produttori il finanziamento dei costi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento ecocompatibile dei RAEE provenienti dai nuclei domestici e immessi sul mercato successivamente al 13 agosto 2005. Per i motivi esposti nella sentenza, nella misura in cui tali disposizioni si applicano al finanziamento di tali costi di gestione dei rifiuti originati dai pannelli fotovoltaici immessi sul mercato tra il 13 agosto 2005 e il 13 agosto 2012 e alle AEE che rientrano nell’ambito di applicazione aperto immesse sul mercato tra il 13 agosto 2005 e il 15 agosto 2018, esse si applicherebbero anche retroattivamente, in contrasto al principio della certezza del diritto. Pertanto, è opportuno modificare l’articolo 12 della direttiva 2012/19/UE in modo tale che non si applichi ai pannelli fotovoltaici immessi sul mercato tra il 13 agosto 2005 e il 13 agosto 2012 né alle AEE che rientrano nell’ambito di applicazione aperto immesse sul mercato tra il 13 agosto 2005 e il 15 agosto 2018.

    (9)

    La direttiva 2012/19/UE integra la direttiva 2008/98/CE, che è uno degli atti legislativi generali in materia di gestione dei rifiuti nell’Unione. Gli articoli 8 e 14 della direttiva 2008/98/CE dovrebbero pertanto applicarsi alla gestione dei rifiuti dei pannelli fotovoltaici e dei rifiuti delle AEE che rientrano nell’ambito di applicazione aperto per il periodo in cui i pannelli fotovoltaici e le AEE che rientrano nell’ambito di applicazione aperto non rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2012/19/UE in virtù delle modifiche, agli articoli 12 e 13 di detta direttiva, apportate dalla presente direttiva.

    (10)

    L’articolo 14, paragrafo 4, e l’articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 2012/19/UE prevedono che sulle AEE immesse sul mercato sia apposto un marchio, preferibilmente in conformità della norma europea EN 50419 adottata dal Cenelec nel marzo 2006. Tale norma è stata rivista al fine di aggiornare i riferimenti alla direttiva 2012/19/UE. Pertanto, è opportuno aggiornare i riferimenti alla norma riportati in tali articoli, in modo che rimandino alla versione riveduta della norma europea EN 50419, adottata dal Cenelec nel luglio 2022.

    (11)

    A norma dell’articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 2012/19/UE, al fine di consentire che la data in cui l’AEE è stata immessa sul mercato sia determinata in modo inequivocabile, gli Stati membri devono provvedere a che il marchio apposto sull’AEE specifichi che quest’ultima è stata immessa sul mercato successivamente al 13 agosto 2005. Come conseguenza delle modifiche degli articoli 12 e 13, l’articolo 15, paragrafo 2, dovrebbe essere modificato per quanto riguarda i pannelli fotovoltaici e le AEE che rientrano nell’ambito di applicazione aperto, in modo che chiarisca che l’obbligo di marcatura si applica solo dal 13 agosto 2012 per i pannelli fotovoltaici e dal 15 agosto 2018 per le AEE che rientrano nell’ambito di applicazione aperto.

    (12)

    Al fine di mantenere il principio della certezza del diritto nelle future revisioni della direttiva 2012/19/UE, è importante prestare particolare attenzione onde evitare l’adozione di disposizioni che potrebbero avere effetti retroattivi ingiustificati. Occorre inoltre fornire chiarezza e prevedibilità ai produttori di AEE in merito alle condizioni operative in vigore al momento dell’immissione sul mercato dei loro prodotti. Tale approccio contribuisce a evitare il rischio di incorrere in costi imprevedibili associati alla futura gestione dei RAEE. È inoltre importante che tali revisioni rispettino la gerarchia dei rifiuti come previsto dall’articolo 4 della direttiva 2008/98/CE.

    (13)

    Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi (7), gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.

    (14)

    Il trattamento inadeguato dei rifiuti originati dai pannelli fotovoltaici e dei rifiuti delle AEE che rientrano nell’ambito di applicazione aperto comporta notevoli effetti negativi per la salute e l’ambiente. Pertanto, è importante garantire il corretto trattamento dei pannelli fotovoltaici e massimizzare il recupero dei rifiuti originati dai pannelli fotovoltaici. Fatte salve le modifiche agli obblighi finanziari necessari ai fini della raccolta e del trattamento dei rifiuti originati dai pannelli fotovoltaici immessi sul mercato prima del 13 agosto 2012 e dei rifiuti derivanti da tutte le AEE che rientrano nell’ambito di applicazione aperto immesse sul mercato prima del 15 agosto 2018, introdotte dalla presente direttiva, è importante che gli Stati membri garantiscano una gestione ecologicamente corretta dei relativi RAEE. Gli Stati membri potrebbero incentivare i produttori, mediante regimi individuali o collettivi di responsabilità estesa dei produttori, a raccogliere e trattare correttamente i relativi rifiuti storici originati dai pannelli fotovoltaici e dalle AEE che rientrano nell’ambito di applicazione aperto.

    (15)

    Nel procedere alla revisione della direttiva 2012/19/UE e nell’affrontarne le lacune, è fondamentale garantire che i costi di gestione dei RAEE non siano trasferiti in misura sproporzionata sui consumatori o sui cittadini. A tal fine, occorre altresì tenere in considerazione il principio «chi inquina paga», tenere conto di eventuali disposizioni relative agli obiettivi di raccolta dei RAEE e rispettare la gerarchia dei rifiuti come previsto dall’articolo 4 della direttiva 2008/98/CE.

    (16)

    Poiché gli obiettivi della presente direttiva non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

    HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    Modifiche della direttiva 2012/19/UE

    La direttiva 2012/19/UE è così modificata:

    1)

    è inserito l’articolo seguente:

    «Articolo 24 bis

    Riesame

    1.   Entro il 31 dicembre 2026, la Commissione valuta la necessità di procedere a una revisione della presente direttiva e, se del caso, presenta una proposta legislativa in tal senso, corredata di una valutazione approfondita dell’impatto socioeconomico e ambientale.

    2.   Nell’ambito della valutazione d’impatto di cui al paragrafo 1, la Commissione considera in particolare la necessità:

    a)

    di disposizioni che garantiscono specificamente il rispetto del principio della certezza del diritto e l’assenza di effetti retroattivi ingiustificati in uno Stato membro;

    b)

    di disposizioni che garantiscano l’applicazione della gerarchia dei rifiuti di cui all’articolo 4 della direttiva 2008/98/CE;

    c)

    di disposizioni che garantiscano che i cittadini e i consumatori non siano gravati da costi sproporzionati, conformemente al principio «chi inquina paga»;

    d)

    di disposizioni che garantiscono la piena attuazione e applicazione della presente direttiva, in particolare per quanto riguarda gli obiettivi di raccolta adeguati, nonché per quanto riguarda la prevenzione del commercio illegale di RAEE;

    e)

    della creazione di una nuova categoria di AEE denominata «Pannelli fotovoltaici» nell’ambito della presente direttiva, al fine di separare i pannelli fotovoltaici dalla categoria 4 di AEE esistente denominata «Apparecchiature di grandi dimensioni» di cui agli allegati III e IV, e il calcolo degli obiettivi di raccolta sulla base dei rifiuti originati dai pannelli fotovoltaici disponibili per la raccolta in funzione della loro durata di vita prevista, anziché della quantità di prodotti immessi sul mercato;

    f)

    dell’istituzione di un meccanismo volto a garantire che, in caso di fallimento o liquidazione del produttore, i futuri costi della raccolta, del trattamento, del recupero e dello smaltimento ecocompatibile dei rifiuti originati dai pannelli fotovoltaici provenienti sia dai nuclei domestici che dagli utilizzatori diversi dai nuclei domestici siano coperti.»

    ;

    2)

    l’articolo 12 è così modificato:

    a)

    il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1.   Gli Stati membri provvedono affinché i produttori prevedano almeno il finanziamento della raccolta, del trattamento, del recupero e dello smaltimento ecocompatibile dei RAEE provenienti dai nuclei domestici depositati nei centri di raccolta istituiti a norma dell’articolo 5, paragrafo 2, come segue:

    a)

    per i RAEE originati dalle AEE di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), diverse dai pannelli fotovoltaici, se tali AEE sono state immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005;

    b)

    per i RAEE originati da pannelli fotovoltaici, se tali pannelli sono stati immessi sul mercato a partire dal 13 agosto 2012; e

    c)

    per i RAEE originati dalle AEE di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), e che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), se tali AEE sono state immesse sul mercato a partire dal 15 agosto 2018.»

    ;

    b)

    al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

    «3.   Ciascun produttore è responsabile del finanziamento delle operazioni di cui al paragrafo 1 relative ai rifiuti derivanti dai suoi prodotti. Il produttore può scegliere di adempiere a tale obbligo o individualmente o aderendo ad un regime collettivo.»

    ;

    c)

    il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

    «4.   Il finanziamento dei costi della gestione dei RAEE originati dai prodotti di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), diversi dai pannelli fotovoltaici, immessi sul mercato il 13 agosto 2005 o anteriormente a tale data («rifiuti storici») è sopportato da uno o più sistemi ai quali contribuiscono proporzionalmente tutti i produttori esistenti sul mercato al momento in cui si verificano i rispettivi costi, ad esempio in proporzione della rispettiva quota di mercato per tipo di apparecchiatura.»

    ;

    3)

    all’articolo 13, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1.   Gli Stati membri provvedono affinché il finanziamento dei costi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento ecocompatibile dei RAEE provenienti da utilizzatori diversi dai nuclei domestici sia sostenuto dai produttori come segue:

    a)

    per i RAEE originati dalle AEE di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), diverse dai pannelli fotovoltaici, se tali AEE sono state immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005;

    b)

    per i RAEE originati da pannelli fotovoltaici, se tali pannelli sono stati immessi sul mercato a partire dal 13 agosto 2012; e

    c)

    per i RAEE originati dalle AEE di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), e che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), se tali AEE sono state immesse sul mercato a partire dal 15 agosto 2018.»;

    Per i rifiuti storici derivanti dalle AEE di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), diversi dai pannelli fotovoltaici, che sono sostituiti da nuovi prodotti equivalenti o da nuovi prodotti adibiti alla medesima funzione, il finanziamento dei costi spetta ai produttori di detti prodotti all’atto della fornitura. Gli Stati membri possono, in alternativa, disporre che gli utilizzatori diversi dai nuclei domestici siano anch’essi resi parzialmente o totalmente responsabili di tale finanziamento.

    Per gli altri rifiuti storici delle AEE di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), diverse dai pannelli fotovoltaici, il finanziamento dei costi incombe sugli utilizzatori diversi dai nuclei domestici.»

    ;

    4)

    all’articolo 14, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

    «4.   Al fine di ridurre al minimo lo smaltimento dei RAEE come rifiuti urbani misti e di facilitarne la raccolta differenziata, gli Stati membri provvedono affinché i produttori marchino adeguatamente, preferibilmente in conformità alla norma europea EN 50419:2022, con il simbolo indicato nell’allegato IX le AEE immesse sul mercato. In casi eccezionali, ove sia necessario a causa delle dimensioni o della funzione del prodotto, il simbolo è stampato sull’imballaggio, sulle istruzioni per l’uso e sulla garanzia dell’AEE.»

    ;

    5)

    all’articolo 15, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2.   Inoltre, al fine di consentire che la data in cui l’AEE è stata immessa sul mercato sia determinata in modo inequivocabile, gli Stati membri provvedono a che il marchio apposto sull’AEE specifichi che quest’ultima è stata immessa sul mercato successivamente al 13 agosto 2005. A tal fine è preferibile applicare la norma europea EN 50419:2022.

    Per i pannelli fotovoltaici, l’obbligo di cui al primo comma si applica solo a quelli immessi sul mercato a partire dal 13 agosto 2012.

    Relativamente alle AEE di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), l’obbligo di cui al primo comma del presente paragrafo si applica solo a quelle immesse sul mercato a partire dal 15 agosto 2018.»

    .

    Articolo 2

    Recepimento

    1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 9 ottobre 2025. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

    Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

    2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

    Articolo 3

    Entrata in vigore

    La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Articolo 4

    Destinatari

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Strasburgo, il 13 marzo 2024

    Per il Parlamento europeo

    La presidente

    R. METSOLA

    Per il Consiglio

    Il presidente

    H. LAHBIB


    (1)   GU C 184 del 25.5.2023, pag. 102.

    (2)  Posizione del Parlamento europeo del 6 febbraio 2024 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 4 marzo 2024.

    (3)  Direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (GU L 197 del 24.7.2012, pag. 38).

    (4)  Direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (GU L 37 del 13.2.2003, pag. 24).

    (5)  Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 25 gennaio 2022, VYSOČINA WIND a.s./Česká republika – Ministerstvo životního prostředí, C-181/20, ECLI:EU:C:2022:51.

    (6)  Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

    (7)   GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.


    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/884/oj

    ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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