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Document 32024D2014

Decisione di esecuzione (UE) 2024/2014 della Commissione, del 19 luglio 2024, relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie contro l'infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti in Grecia [notificata con il numero C(2024) 5242]

C/2024/5242

GU L, 2024/2014, 22.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/2014/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/07/2024; abrogato da 32024D2132

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/2014/oj

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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2024/2014

22.7.2024

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2024/2014 DELLA COMMISSIONE

del 19 luglio 2024

relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie contro l'infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti in Grecia

[notificata con il numero C(2024) 5242]

(Il testo in lingua greca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l'articolo 259, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L'infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti è una malattia virale infettiva che colpisce i caprini e gli ovini e che può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell'allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi.

(2)

In caso di comparsa di un focolaio di infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti in caprini o ovini sussiste un grave rischio di diffusione di tale malattia ad altri stabilimenti di caprini od ovini.

(3)

Il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione (2) integra le norme relative al controllo delle malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 e definite come malattie di categoria A, B e C dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione (3). In particolare, in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A, compresa l'infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti, gli articoli 21 e 22 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono l'istituzione di una zona soggetta a restrizioni e l'applicazione di determinate misure in tale zona. L'articolo 21, paragrafo 1, del medesimo regolamento delegato stabilisce inoltre che la zona soggetta a restrizioni comprende una zona di protezione, una zona di sorveglianza e, se necessario, ulteriori zone soggette a restrizioni attorno o adiacenti alle zone di protezione e di sorveglianza.

(4)

La Grecia ha informato la Commissione in merito all'attuale situazione nel suo territorio per quanto riguarda l'infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti in seguito alla comparsa di un focolaio di tale malattia in caprini e ovini detenuti nell'unità comunale di Kalambaka, comune di Meteora, nell'unità regionale di Trikala, regione della Tessaglia, confermato l'11 luglio 2024, e, conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687, ha istituito una zona soggetta a restrizioni, comprendente zone di protezione e di sorveglianza, in cui si applicano le misure di controllo delle malattie di cui al regolamento delegato (UE) 2020/687. Successivamente, la Grecia ha informato la Commissione circa la comparsa di due ulteriori focolai di infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti, confermati il 16 luglio 2024, all'interno della zona di protezione già istituita da tale Stato membro attorno al precedente focolaio.

(5)

Al fine di controllare la diffusione della malattia, di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario definire rapidamente a livello di Unione la zona soggetta a restrizioni per l'infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti, comprendente le zone di protezione e di sorveglianza, come pure un'ulteriore zona soggetta a restrizioni, in Grecia.

(6)

Le dimensioni delle zone e la durata delle misure da applicare nella zone di protezione e di sorveglianza e nell'ulteriore zona soggetta a restrizioni dovrebbero basarsi sui criteri di cui all'articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 e sulle norme stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/687, compresa la situazione epidemiologica relativa all'infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti nelle aree interessate da tale malattia e la situazione epidemiologica generale dell'infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti nello Stato membro interessato, nonché il livello di rischio di ulteriore diffusione di tale malattia. La durata delle misure dovrebbe inoltre tenere conto delle norme internazionali del codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH). Nella situazione attuale non si può escludere un rischio elevato di ulteriore diffusione, in particolare a causa del fatto che, secondo le informazioni fornite dall'autorità competente, la malattia è stata presente nell'area per un certo periodo di tempo prima di essere diagnosticata.

(7)

Di conseguenza, le aree individuate quali zone di protezione e di sorveglianza e quale ulteriore zona soggetta a restrizioni in Grecia dovrebbero figurare nell'allegato della presente decisione e dovrebbe essere stabilita la durata di tale regionalizzazione.

(8)

A causa della gravità e dell'urgenza della situazione e al fine di limitare immediatamente la diffusione della malattia dopo questa prima insorgenza in tale Stato membro, è necessario garantire che non abbiano luogo movimenti di animali dalla zona di protezione, dalla zona di sorveglianza e dall'ulteriore zona soggetta a restrizioni verso destinazioni situate al di fuori del perimetro esterno dell'ulteriore zona soggetta a restrizioni ed escludere, per un certo periodo di tempo, eventuali deroghe al divieto di spostare animali previsto dal regolamento delegato (UE) 2020/687, al fine di prevenire la diffusione della malattia su lunghe distanze.

(9)

Data l'urgenza della situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda la diffusione dell'infezione da virus dei piccoli ruminanti e la necessità di prevenire la diffusione della malattia dagli stabilimenti interessati in Grecia ad altre parti di tale Stato membro o ad altri Stati membri, è opportuno che le misure stabilite dalla presente decisione di esecuzione si applichino quanto prima.

(10)

Di conseguenza, in attesa del parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, è opportuno che le zone di protezione e di sorveglianza e l'ulteriore zona soggetta a restrizioni in Grecia siano immediatamente istituite e inserite nell'elenco di cui all'allegato della presente decisione, che sia fissata la durata della definizione di tali zone e siano limitati i movimenti di animali.

(11)

La presente decisione sarà riesaminata nella prossima riunione del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Grecia provvede affinché:

a)

sia immediatamente istituita dall'autorità competente di tale Stato membro una zona soggetta a restrizioni, comprendente le zone di protezione e di sorveglianza e un'ulteriore zona soggetta a restrizioni, a norma dell'articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2020/687 e nel rispetto delle condizioni stabilite nel medesimo articolo;

b)

le zone di protezione e di sorveglianza e l'ulteriore zona soggetta a restrizioni di cui alla lettera a) comprendano almeno le aree elencate nell'allegato della presente decisione;

c)

le necessarie misure nelle zone di protezione e di sorveglianza e nell'ulteriore zona soggetta a restrizioni si applichino almeno fino alle date di cui all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

I movimenti di ovini e caprini dalle zone di protezione e di sorveglianza e dall'ulteriore zona soggetta a restrizioni verso una destinazione situata al di fuori del perimetro esterno dell'ulteriore zona soggetta a restrizioni di cui all'allegato, lettera B, della presente decisione sono vietati fino alle date elencate per ciascuna zona nell'allegato della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione si applica fino al 30 settembre 2024.

Articolo 4

La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2024

Per la Commissione

Stella KYRIAKIDES

Membro della Commissione


(1)   GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/687/oj).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1882/oj).


ALLEGATO

A.   Zone di protezione e di sorveglianza istituite intorno al focolaio confermato

Unità regionale e numero di riferimento ADIS del focolaio

Aree istituite come zone di protezione e di sorveglianza, facenti parte della zona soggetta a restrizioni in Grecia di cui all'articolo 1

Termine ultimo di applicazione

Unità regionale di Trikala

GR-PPR-2024-00001

Zona di protezione:

Those parts of the regional unit of Trikala, contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 39.7424, Long. 21.5816 (2024/1), Lat. 39.745817, Long. 21.583458 (2024/2), Lat. 39.738997, Long. 21.585651 (2024/3)

7.8.2024

Zona di sorveglianza:

Those parts of the regional unit of Trikala, contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 39.7424, Long. 21.5816 (2024/1), Lat. 39.745817, Long. 21.583458 (2024/2), Lat. 39.738997, Long. 21.585651 (2024/3), excluding the areas contained in the protection zone

16.8.2024

Zona di sorveglianza:

Those parts of the regional unit of Trikala, contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 39.7424, Long. 21.5816 (2024/1), Lat. 39.745817, Long. 21.583458 (2024/2), Lat. 39.738997, Long. 21.585651 (2024/3)

8.8.2024-16.8.2024

B.   Ulteriore zona soggetta a restrizioni

Unità regionale

Aree incluse nell'ulteriore zona soggetta a restrizioni in Grecia di cui all'articolo 1

Termine ultimo di applicazione

Unità regionale di Trikala

The following municipalities:

municipality of Meteora

municipality of Trikala

excluding the areas included in any protection or surveillance zone.

16.8.2024

The following municipalities:

municipality of Meteora

municipality of Trikala

17.8.2024-15.9.2024

Unità regionale di Grevena

The municipality of Deskati.

15.9.2024


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/2014/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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