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Document 32024D1246

    Decisione (UE) 2024/1246 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa alla sottoscrizione, da parte dell’Unione europea, di ulteriori azioni di capitale della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) e che modifica l’accordo che istituisce la BERS per quanto riguarda l’estensione della portata geografica delle operazioni della BERS all’Africa subsahariana e all’Iraq e l’eliminazione della limitazione statutaria relativa al capitale applicabile alle operazioni ordinarie

    PE/50/2024/REV/1

    GU L, 2024/1246, 8.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1246/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1246/oj

    European flag

    Gazzetta ufficiale
    dell'Unione europea

    IT

    Serie L


    2024/1246

    8.5.2024

    DECISIONE (UE) 2024/1246 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    del 24 aprile 2024

    relativa alla sottoscrizione, da parte dell’Unione europea, di ulteriori azioni di capitale della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) e che modifica l’accordo che istituisce la BERS per quanto riguarda l’estensione della portata geografica delle operazioni della BERS all’Africa subsahariana e all’Iraq e l’eliminazione della limitazione statutaria relativa al capitale applicabile alle operazioni ordinarie

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 212,

    vista la proposta della Commissione europea,

    previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

    deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, dell’accordo che istituisce la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (2) («accordo istitutivo della BERS») e al fine di mantenere un livello di capitale adeguato a sostenere nel medio termine un ragionevole livello di attività nei suoi paesi di operazione entro i limiti statutari, il Consiglio dei governatori della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) ha deciso con la sua risoluzione n. 265 del 15 dicembre 2023 («risoluzione n. 265») un aumento pari a 4 000 000 000 EUR dello stock di capitale autorizzato della BERS.

    (2)

    Prima di tale aumento di capitale l’Unione deteneva 90 044 azioni, di un valore nominale di 10 000 EUR ciascuna.

    (3)

    Ai sensi della risoluzione n. 265, lo stock di capitale autorizzato della BERS è aumentato di 400 000 azioni versate e i membri della BERS possono sottoscrivere alla data del 30 giugno 2025 o a una data precedente o successiva ma non posteriore al 31 dicembre 2025, come stabilito dal Consiglio di amministrazione della BERS entro il 30 giugno 2025, un numero di azioni intere al pro rata della loro attuale partecipazione. I versamenti per l’aumento di capitale sono da effettuarsi in cinque rate uguali, la prima delle quali deve essere versata da ciascun membro entro la posteriore tra le date seguenti: i) il 30 aprile 2025; oppure ii) entro 60 giorni dalla data in cui lo strumento di sottoscrizione è diventato effettivo. Le restanti quattro rate devono essere versate, rispettivamente, entro il 30 aprile 2026, il 30 aprile 2027; il 30 aprile 2028 e il 30 aprile 2029. L’Unione avrà quindi diritto a sottoscrivere fino a 12 102 azioni, di un valore nominale di 10 000 EUR ciascuna per un totale di 121 020 000 EUR, portando così il numero di azioni versate dell’Unione a 102 146.

    (4)

    L’aumento di capitale è necessario per consentire il proseguimento delle attività e degli investimenti della BERS in Ucraina durante la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina e in particolare durante un futuro periodo post-bellico per sostenere la ricostruzione dell’Ucraina. L’aumento di capitale garantisce altresì che il sostegno a tali attività e investimenti non limiti la capacità della BERS di rispondere alle esigenze degli altri paesi di operazione. Inoltre, l’aumento di capitale è conforme alla prescrizione di cui all’articolo 13, punto v), dell’accordo istitutivo della BERS, che impone alla BERS di sforzarsi di diversificare in misura ragionevole tutti i suoi investimenti. Pertanto, un aumento di capitale versato contribuirebbe a mettere la BERS, forte finanziariamente, nelle condizioni di portare avanti il proprio mandato e di soddisfare gli obiettivi degli azionisti in tutti i paesi di operazione.

    (5)

    È opportuno che l’Unione sottoscriva tali ulteriori azioni per conseguire gli obiettivi dell’Unione nell’ambito delle relazioni economiche esterne e per mantenere i relativi diritti di voto all’interno della BERS.

    (6)

    Con la risoluzione n. 259 del 18 maggio 2023 («risoluzione n. 259»), il Consiglio dei governatori della BERS ha votato a favore delle modifiche dell’accordo che istitutivo della BERS, necessarie per consentire alla BERS di estendere, in modo limitato e incrementale, all’Africa subsahariana e all’Iraq la portata geografica delle sue operazioni, pur mantenendo i sui pieni impegni nei confronti dell’Ucraina e dei paesi in cui opera attualmente. Tale risoluzione ha confermato che l’estensione del mandato della BERS dovrebbe avvenire senza richiedere contributi di capitale aggiuntivi ai propri azionisti.

    (7)

    La portata geografica delle operazioni della BERS dovrebbe essere estesa all’Africa subsahariana e all’Iraq in modo limitato e incrementale e dovrebbe essere pienamente conforme ai valori della BERS a sostegno dei paesi che riconoscono e applicano i principi della democrazia pluripartitica, dello Stato di diritto, del rispetto dei diritti dell’uomo, del pluralismo e dell’economia di mercato. La BERS ha elaborato un approccio progressivo per l’avvio delle sue attività nelle regioni interessate, che terrà conto delle specificità nazionali e regionali. La realizzazione dei primi investimenti nell’Africa subsahariana è prevista a partire dal 2025 in Benin, Costa d’Avorio, Ghana, Kenya, Nigeria e Senegal, a condizione che tali paesi richiedano di essere ammessi tra i paesi beneficiari della BERS e che tale richiesta sia accolta. Tenendo conto della particolare attenzione riservata dalla BERS allo sviluppo del settore privato e del suo mandato di transizione, il valore che la BERS può apportare nell’Africa subsahariana e in Iraq è sostanziale e di importanza geostrategica per l’Unione.

    (8)

    I rappresentanti dell’Unione in seno agli organi direttivi della BERS dovrebbero incoraggiare la BERS, nell’estendere le sue operazioni all’Africa subsahariana e all’Iraq, a mantenere il suo stretto collegamento con l’Unione e la sua collaborazione con la società civile, nonché a sviluppare ulteriormente la sua stretta collaborazione con le altre istituzioni di finanziamento pubbliche europee e internazionali, al fine di sfruttare appieno i relativi vantaggi comparativi.

    (9)

    In linea con la prassi in vigore, prima di approvare un nuovo paese di operazione, la BERS dovrebbe effettuare una dettagliata valutazione tecnica delle condizioni economiche e politiche nel paese interessato che comprenda una valutazione dell’impegno di tale paese nei confronti dei principi della democrazia pluripartitica, del pluralismo e dell’economia di mercato enunciati all’articolo 1 dell’accordo che istitutivo della BERS, una valutazione delle lacune di transizione e un esame delle attività di altre istituzioni finanziarie internazionali in tale paese e delle priorità in relazione alle quali la BERS può fare miglior uso delle proprie conoscenze e competenze uniche. Tale valutazione dovrebbe essere condotta qualora un nuovo paese richieda di aderire alla BERS e di acquisirne lo status di paese di operazione e qualora tale richiesta sia successivamente accolta dal Consiglio dei governatori della BERS.

    (10)

    Attualmente, l’articolo 12, paragrafo 1, dell’accordo istitutivo della BERS limita l’importo totale dei prestiti, degli investimenti azionari e delle garanzie effettuati dalla BERS nell’ambito delle sue operazioni ordinarie all’importo complessivo del capitale sottoscritto delle riserve e delle eccedenze comprese nelle risorse ordinarie di capitale. Con la risoluzione n. 260 del 18 maggio 2023 («risoluzione n. 260»), il Consiglio dei governatori della BERS ha preso atto del ruolo essenziale svolto dalla BERS nell’affrontare le sfide globali urgenti nonché delle raccomandazioni formulate nell’ambito della revisione indipendente degli schemi di adeguatezza patrimoniale delle banche multilaterali di sviluppo condotta dal G20 del 2022. Il Consiglio dei governatori della BERS ha stabilito che, al fine di consentire un uso ottimale della capacità patrimoniale della BERS per ottenere il massimo impatto potenziale nei paesi beneficiari, è necessario modificare l’articolo 12, paragrafo 1, dell’accordo istitutivo della BERS per eliminare la limitazione statutaria relativa al capitale.

    (11)

    A norma dell’articolo 56 dell’accordo istitutivo della BERS, il Consiglio dei governatori della BERS ha chiesto a tutti i membri della BERS se accettano le modifiche proposte.

    (12)

    È pertanto opportuno che l’aumento di capitale e le modifiche dell’accordo istitutivo della BERS siano approvati a nome dell’Unione,

    HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    L’Unione europea sottoscrive 12 102 ulteriori azioni della BERS del valore di 10 000 EUR ciascuna ai sensi della risoluzione n. 265, alla data del 30 giugno 2025 o a una data precedente o successiva ma non posteriore al 31 dicembre 2025, come stabilito dal Consiglio di amministrazione della BERS entro il 30 giugno 2025.

    Il pagamento della sottoscrizione è effettuato in cinque rate uguali, la prima delle quali è versata entro la posteriore tra le date seguenti:

    a)

    il 30 aprile 2025; oppure

    b)

    entro 60 giorni dalla data in cui lo strumento di sottoscrizione dell’Unione è diventato effettivo.

    Le restanti quattro rate sono versate, rispettivamente, entro il 30 aprile 2026, il 30 aprile 2027; il 30 aprile 2028 e il 30 aprile 2029.

    Articolo 2

    Il governatore della BERS che rappresenta l’Unione deposita il necessario strumento di sottoscrizione a nome dell’Unione.

    Articolo 3

    Le modifiche dell’articolo 1 dell’accordo istitutivo deéla BERS per consentire l’estensione limitata e incrementale della portata geografica delle sue operazioni all’Africa subsahariana e all’Iraq, come stabilito nella risoluzione n. 259, e le modifiche dell’articolo 12, paragrafo 1, di tale accordo per eliminare la limitazione statutaria relativa al capitale, come stabilito nella risoluzione n. 260, sono approvate a nome dell’Unione.

    Il testo delle risoluzioni n. 259 e n. 260 è allegato alla presente decisione.

    Articolo 4

    Il governatore della BERS che rappresenta l’Unione comunica alla BERS, a nome dell’Unione, l’atto di approvazione delle modifiche di cui all’articolo 3.

    Articolo 5

    Nel quadro della relazione annuale al Parlamento europeo, il governatore della BERS che rappresenta l’Unione riferisce altresì sulle attività e sulle operazioni della BERS nell’Africa subsahariana e in Iraq.

    Articolo 6

    La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Fatto a Strasburgo, 24 aprile 2024

    Per il Parlamento europeo

    Il presidente

    R. METSOLA

    Per il Consiglio

    Il presidente

    M. MICHEL


    (1)  Posizione del Parlamento europeo del 14 marzo 2024 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 12 aprile 2024.

    (2)   GU L 372 del 31.12.1990, pag. 4.


    TRADUZIONE

    RISOLUZIONE N. 259

    MODIFICA DELL’ARTICOLO 1 DELL’ACCORDO CHE ISTITUISCE LA BANCA EUROPEA PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO PER CONSENTIRE UN’ESTENSIONE LIMITATA E INCREMENTALE DELLA PORTATA GEOGRAFICA DELLE OPERAZIONI DELLA BANCA ALL’AFRICA SUBSAHARIANA E ALL’IRAQ

    IL CONSIGLIO DEI GOVERNATORI,

    ricordando la risoluzione n. 248, con la quale il Consiglio dei governatori ha approvato, in linea di principio, un’estensione limitata e incrementale della portata geografica delle operazioni della Banca all’Africa subsahariana e all’Iraq;

    sottolineando l’importanza dell’Africa subsahariana e dell’Iraq per conseguire le priorità geopolitiche e di sviluppo della comunità internazionale, i crescenti legami tra molti paesi dell’Africa subsahariana e dell’Iraq e gli attuali paesi in cui la BERS interviene, nonché la pertinenza e l’applicabilità del mandato della Banca, il modello imprenditoriale, l’attenzione al settore privato e le competenze nell’Africa subsahariana e in Iraq;

    sottolineando che la priorità più urgente della Banca rimane quella di sostenere l’Ucraina e altri paesi in cui interviene colpiti dalla guerra in Ucraina;

    riconoscendo che la guerra nei confronti dell’Ucraina ha rafforzato l’importanza parallela di continuare a perseguire gli obiettivi degli azionisti nell’Africa subsahariana e in Iraq;

    sottolineando che qualsiasi eventuale espansione limitata e incrementale a nuovi paesi di attività non deve: compromettere la capacità della Banca di sostenere i paesi in cui opera attualmente, compromettere la tripla A del rating della Banca, portare a una richiesta di ulteriori conferimenti di capitale o discostarsi dal mandato della Banca di sostenere la transizione e dai suoi principi operativi di addizionalità e sana gestione bancaria;

    sottolineando l’importanza della complementarità e della cooperazione tra i partner per lo sviluppo già attivi nell’Africa subsahariana e in Iraq; nonché

    dopo aver esaminato la relazione del Consiglio di amministrazione al Consiglio dei governatori dal titolo «Modifica dell’articolo 1 dell’accordo che istituisce la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo al fine di consentire l’espansione limitata e incrementale della portata geografica delle operazioni della Banca all’Africa subsahariana e l’Iraq» e concordando con le sue conclusioni secondo cui, tra l’altro:

    i)

    l’analisi delle implicazioni finanziarie e patrimoniali ribadisce che un’espansione limitata e incrementale all’Africa subsahariana e all’Iraq non pregiudicherà di per sé la capacità della Banca di sostenere i paesi in cui interviene, non comprometterà la tripla A del rating del credito della Banca né porterà a una richiesta di ulteriori conferimenti di capitale;

    ii)

    tale estensione limitata e incrementale della portata geografica delle operazioni della Banca all’Africa subsahariana e all’Iraq dovrebbe essere consentita mediante una modifica dell’articolo 1 dell’accordo istitutivo della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo («accordo»); nonché

    iii)

    l’estensione deve essere attuata in modo da non ridurre l’attenzione rivolta dalla Banca al sostegno all’Ucraina e ad altri paesi delle in cui interviene colpiti dalla guerra in Ucraina.

    DECIDE CHE:

    1.

    L’articolo 1 dell’accordo è modificato come segue:

    «Nel contribuire al progresso e alla ricostruzione economica, la Banca si propone lo scopo di favorire la transizione verso economie aperte e orientate verso il mercato e di promuovere l’iniziativa privata e l’attività imprenditoriale nei paesi dell’Europa centro-orientale che riconoscono e applicano i principi della democrazia pluripartitica, del pluralismo e dell’economia di mercato. Lo scopo della Banca può essere perseguito anche: i) in Mongolia; ii) nei paesi membri del Mediterraneo sud-orientale alle stesse condizioni; e iii) in un numero limitato di paesi membri dell’Africa subsahariana; in ciascun caso di cui ai punti ii) e iii), come determinato dalla Banca con voto favorevole di almeno i due terzi dei governatori, pari ad almeno i tre quarti dei diritti di voto complessivi dei membri. Di conseguenza, qualsiasi riferimento contenuto nel presente accordo e nei suoi allegati a “paesi dell’Europa centro-orientale”, “paese beneficiario (o paesi beneficiari)” o “paese membro beneficiario (o paesi membri beneficiari)” include anche la Mongolia e ciascuno dei paesi del Mediterraneo sud-orientale e dell’Africa subsahariana.»

    a.

    Con il termine «Africa subsahariana» di cui all’articolo 1 dell’accordo si intende la regione dell’Africa subsahariana quale definita dal gruppo della Banca mondiale.

    b.

    La limitazione del numero di paesi membri dell’Africa subsahariana in cui la Banca può perseguire i propri obiettivi, come stabilito dall’articolo 1 dell’accordo, è intesa in modo da consentire un’espansione limitata e incrementale della portata geografica delle operazioni della Banca, conformemente alle misure e ai meccanismi definiti nella relazione del Consiglio di amministrazione dal titolo «Modifica dell’accordo che istituisce la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo al fine di consentire l’espansione limitata e incrementale della portata geografica delle operazioni della Banca all’Africa subsahariana e all’Iraq». In tale contesto, per approvare qualsiasi ulteriore espansione è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti dei governatori, che rappresenti almeno i quattro quinti dei voti totali dei membri.

    c.

    Ai fini dell’accordo, l’Iraq è integrato nella regione del Mediterraneo sud-orientale e pertanto per «Mediterraneo sud-orientale» di cui all’articolo 1 dell’accordo si intende la regione costituita dai paesi bagnati dal Mediterraneo, nonché dalla Giordania e dall’Iraq, che sono strettamente integrati in tale regione.

    2.

    Ai membri della Banca viene chiesto se accettano tale modifica: a) eseguendo e depositando presso la Banca uno strumento in cui si dichiari che il membro ha accettato l’emendamento conformemente alla sua legislazione e b) fornendo alla Banca la prova, in una forma e un contenuto soddisfacenti, che la modifica è stata accettata e che lo strumento di accettazione è stato eseguito e depositato conformemente alla legislazione di tale membro.

    3.

    La modifica entra in vigore tre (3) mesi dopo la data in cui la Banca ha formalmente confermato ai suoi membri che sono stati soddisfatti i requisiti per l’accettazione della modifica di cui all’articolo 56 dell’accordo.

    (Adottata il 18 maggio 2023)


    RISOLUZIONE N. 260

    MODIFICA DELL’ARTICOLO 12.1 DELL’ACCORDO CHE ISTITUISCE LA BANCA EUROPEA PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO AL FINE DI ELIMINARE LA LIMITAZIONE STATUTARIA RELATIVA AL CAPITALE APPLICABILE ALLE OPERAZIONI ORDINARIE

    IL CONSIGLIO DEI GOVERNATORI,

    riconoscendo il ruolo essenziale delle banche multilaterali di sviluppo (MDB) nell’affrontare sfide globali molteplici e urgenti;

    prendendo atto dei cambiamenti significativi intervenuti nelle pratiche di gestione del capitale nel settore finanziario dall’entrata in vigore dell’accordo, il 28 marzo 1991;

    auspicando un uso ottimale della capacità di capitale della Banca per aiutarla a conseguire il massimo impatto potenziale nei paesi beneficiari;

    accogliendo con favore l’ampia gamma di raccomandazioni contenute nel riesame indipendente degli schemi di misurazione dell’adeguatezza patrimoniale del G20 e l’attenta considerazione loro accordata dalla Banca, compresa in particolare la raccomandazione di modernizzare l’approccio delle banche multilaterali di sviluppo alla gestione dell’adeguatezza patrimoniale spostando specifici limiti di leva finanziaria dagli statuti delle MDB ai quadri di adeguatezza patrimoniale delle MDB, in modo coordinato tra le banche multilaterali di sviluppo;

    dopo aver esaminato la relazione del Consiglio di amministrazione sulla «Modifica dell’articolo 12.1 dell’accordo istitutivo della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo al fine di eliminare la limitazione statutaria relativa al capitale applicabile alle operazioni ordinarie» e la sua raccomandazione di approvare una modifica dell’articolo 12.1 dell’accordo per eliminare la limitazione statutaria relativa al capitale applicabile alle operazioni ordinarie, ed essendo d’accordo con esse; nonché

    fermo restando che il Consiglio di amministrazione manterrà un adeguato limite nominale di leva finanziaria sulle operazioni, fissato in funzione dei pertinenti indicatori patrimoniali, entro il quadro di adeguatezza patrimoniale della Banca, nell’ambito della sua responsabilità di tutelare la solidità finanziaria e la sostenibilità della Banca.

    DECIDE CHE:

    1.

    L’articolo 12.1 dell’accordo è modificato sopprimendo il testo esistente e introducendo il nuovo testo seguente:

    «1.

    Il Consiglio di amministrazione stabilisce e mantiene limiti appropriati per quanto riguarda gli indicatori dell’adeguatezza patrimoniale, al fine di tutelare la solidità e la sostenibilità finanziaria della Banca.»

    2.

    Ai membri della Banca viene chiesto se accettano tale modifica: a) eseguendo e depositando presso la Banca uno strumento in cui si dichiari che il membro ha accettato la modifica conformemente alla sua legislazione e b) fornendo alla Banca la prova, in una forma e un contenuto soddisfacenti, che la modifica è stata accettata e che lo strumento di accettazione è stato eseguito e depositato conformemente alla legislazione di tale membro.

    3.

    La modifica entra in vigore tre (3) mesi dopo la data in cui la Banca ha formalmente confermato ai suoi membri che sono stati soddisfatti i requisiti per l’accettazione della modifica di cui all’articolo 56 dell’accordo.

    (Adottata il 18 maggio 2023)


    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1246/oj

    ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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