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Document 32023R2579

    Regolamento (UE) 2023/2579 della Commissione, del 20 novembre 2023, che modifica il regolamento (UE) 2023/1803 per quanto riguarda l’International Financial Reporting Standard 16

    C/2023/7736

    GU L, 2023/2579, 21.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2579/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2579/oj

    European flag

    Gazzetta ufficiale
    dell'Unione europea

    IT

    Serie L


    2023/2579

    21.11.2023

    REGOLAMENTO (UE) 2023/2579 DELLA COMMISSIONE

    del 20 novembre 2023

    che modifica il regolamento (UE) 2023/1803 per quanto riguarda l’International Financial Reporting Standard 16

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all’applicazione di principi contabili internazionali (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Con il regolamento (UE) 2023/1803 della Commissione (2) sono stati adottati taluni principi contabili e interpretazioni contabili internazionali esistenti all’8 settembre 2022.

    (2)

    Il 22 settembre 2022 l’International Accounting Standards Board ha pubblicato Modifiche all’International Financial Reporting Standard 16 Leasing («IFRS 16»), che stabilisce le modalità con cui una società deve rilevare, valutare, esporre nel bilancio e comunicare informazioni integrative sui leasing. Le modifiche dell’IFRS 16 specificano in che modo il locatario venditore valuta successivamente le operazioni di vendita e retrolocazione.

    (3)

    Dopo consultazione dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG), la Commissione conclude che le modifiche dell’IFRS 16 soddisfano i criteri di adozione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002.

    (4)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2023/1803.

    (5)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Nell’allegato del regolamento (UE) 2023/1803, l’International Financial Reporting Standard 16 Leasing è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Le imprese applicano le modifiche di cui all’articolo 1 al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1o gennaio 2024 o successivamente.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2023

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)   GU L 243 dell’11.9.2002, pag. 1.

    (2)   GU L 237 del 26.9.2023, pag. 1.


    ALLEGATO

    Passività del leasing in un’operazione di vendita e retrolocazione

    Modifiche all’IFRS 16

    Modifiche all’IFRS 16 Leasing

    Sono aggiunti i paragrafi 102 A, C1D e C20E ed è modificato il paragrafo C2. È aggiunto un nuovo titolo prima del paragrafo C20E.

    Operazioni di vendita e retrolocazione

    ...

    Stabilire se il trasferimento dell’attività costituisce una vendita

    ...

    Il trasferimento dell’attività è una vendita

    ...

    102 A

    Dopo la data di inizio, il locatario venditore deve applicare i paragrafi 29-35 all’attività consistente nel diritto di utilizzo derivante dalla retrolocazione e i paragrafi 36-46 alla passività del leasing derivante dalla retrolocazione. Nell’applicare i paragrafi 36-46, il locatario venditore deve determinare i «pagamenti dovuti per il leasing» o i «pagamenti dovuti per il leasing rivisti» in modo tale che il locatario venditore non rilevi alcun importo degli utili o delle perdite che si riferiscono al diritto di utilizzo da lui mantenuto. L’applicazione delle disposizioni del presente paragrafo non impedisce al locatario venditore di rilevare nell’utile (perdita) di esercizio l’utile o la perdita relativa alla risoluzione parziale o totale del contratto, come prescritto dal paragrafo 46, lettera a).

    ...


    Appendice C

    Data di entrata in vigore e disposizioni transitorie

    Data di entrata in vigore

    ...

    C1D

    Passività del leasing in un’operazione di vendita e retrolocazione, pubblicato nel settembre 2022, ha modificato il paragrafo C2 e ha aggiunto i paragrafi 102 A e C20E. Il locatario venditore deve applicare tali modifiche per gli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2024 o in data successiva. È consentita l’applicazione anticipata. Se il locatario venditore applica dette modifiche a partire da un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.

    Disposizioni transitorie

    C2

    Ai fini delle disposizioni di cui ai paragrafi C1–C20E, la data della prima applicazione è la data di inizio dell’esercizio in cui l’entità applica per la prima volta il presente Principio.

    ...

    Passività del leasing in un’operazione di vendita e retrolocazione

    C20E

    Il locatario venditore deve applicare Passività del leasing in un’operazione di vendita e retrolocazione (cfr. paragrafo C1D) retroattivamente, conformemente allo IAS 8, alle operazioni di vendita e retrolocazione concluse dopo la data della prima applicazione.

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2579/oj

    ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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