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Document 32023D1180

    Decisione (UE) 2023/1180 del Consiglio dell'8 giugno 2023 che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea in merito ad alcune risoluzioni da votare in occasione della ventunesima assemblea generale dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), che si terrà il 9 giugno 2023

    ST/9414/2023/INIT

    GU L 156 del 19.6.2023, p. 33–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/1180/oj

    19.6.2023   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 156/33


    DECISIONE (UE) 2023/1180 DEL CONSIGLIO

    dell'8 giugno 2023

    che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea in merito ad alcune risoluzioni da votare in occasione della ventunesima assemblea generale dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), che si terrà il 9 giugno 2023

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV) esaminerà ed eventualmente adotterà alcune risoluzioni ("progetti di risoluzione OIV"), nella sua prossima assemblea generale del 9 giugno 2023. Tali risoluzioni produrranno effetti giuridici ai fini dell'articolo 218, paragrafo 9 del trattato.

    (2)

    L'Unione europea non è membro dell'OIV. Tuttavia, il 20 ottobre 2017, l'OIV ha concesso all'Unione lo statuto speciale previsto all'articolo 4 del proprio regolamento interno.

    (3)

    20 Stati membri aderiscono all'OIV. Tali Stati membri possono proporre modifiche ai progetti di risoluzione dell'OIV e saranno invitati ad adottare tali risoluzioni nella prossima assemblea generale dell'OIV previsto per il 9 giugno 2023.

    (4)

    È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni dell'OIV rispetto ai progetti di risoluzione dell'OIV attinenti a materie di sua competenza. Tale posizione dovrebbe essere espressa pertanto nelle riunioni dell'OIV dagli Stati membri che ne sono membri, i quali agiscono congiuntamente nell'interesse dell'Unione.

    (5)

    A norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) nonché del regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione (2), alcune risoluzioni adottate e pubblicate dall'OIV produrranno effetti giuridici.

    (6)

    L'articolo 80, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013 dispone che, nell'autorizzare le pratiche enologiche, la Commissione deve tenere conto delle pratiche enologiche e dei metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'OIV.

    (7)

    L'articolo 80, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013 dispone che la Commissione, al momento di stabilire i metodi di analisi per determinare la composizione dei prodotti del settore vitivinicolo, deve basare tali metodi sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'OIV, a meno che questi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione.

    (8)

    L'articolo 90, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 dispone che i prodotti del settore vitivinicolo importati nell'Unione devono essere ottenuti nel rispetto delle pratiche enologiche autorizzate dall'Unione a norma del medesimo regolamento o, prima di tale autorizzazione, ottenuti nel rispetto delle pratiche enologiche raccomandate e pubblicate dall'OIV.

    (9)

    Il progetto di risoluzione OENO-SCMA 20-666 istituisce un nuovo metodo di analisi per i vini. Il progetto di risoluzione OENO-SCMA 21-687 modifica il metodo di analisi utilizzato per la determinazione del tenore di acido sorbico, acido benzoico e acido salicilico nel vino mediante l'uso di cromatografia liquida ad alta prestazione. In conformità dell'articolo 80, paragrafo 3, lettera a), e dell’articolo 80, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013, tali risoluzioni produrranno effetti giuridici.

    (10)

    Il progetto di risoluzione OENO-TECHNO 19-657 sostituisce una pratica enologica esistente per il vino e il progetto di risoluzione OENO-TECHNO 19-658 istituisce una nuova pratica per l'aceto di vino. In conformità dell'articolo 80, paragrafo 3, lettera a), e dell'articolo 90, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, tali risoluzioni produrranno effetti giuridici.

    (11)

    I suddetti progetti di risoluzione dell'OIV, che sono stati oggetto di ampie discussioni tra gli esperti tecnico-scientifici del settore vitivinicolo, contribuiscono all'armonizzazione internazionale delle norme che disciplinano il settore e istituiranno un quadro in grado di garantire la concorrenza leale negli scambi di prodotti vitivinicoli. È quindi opportuno appoggiarli.

    (12)

    Per consentire la necessaria flessibilità durante i negoziati prima della riunione dell'assemblea generale dell'OIV del 9 giugno 2023, è opportuno autorizzare gli Stati membri che aderiscono all'OIV ad approvare modifiche a tali progetti di risoluzione, a condizione che tali modifiche non ne alterino la sostanza,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La posizione da adottare a nome dell'Unione nell'assemblea generale dell'OIV che si terrà il 9 giugno 2023 è stabilita nell'allegato della presente decisione.

    Articolo 2

    Gli Stati membri dell'Unione che sono membri dell'OIV esprimono la posizione di cui all'articolo 1, agendo congiuntamente nell'interesse dell'Unione.

    Articolo 3

    1.   Qualora sulla posizione di cui all'articolo 1 possano avere ripercussioni nuovi dati tecnici o scientifici presentati prima o durante le riunioni dell'OIV, gli Stati membri aderenti all'OIV chiedono che la votazione nell'assemblea generale dell'OIV sia rimandata finché non sia stata definita la posizione da adottare a nome dell'Unione sulla base delle nuove informazioni.

    2.   A seguito di riunioni di coordinamento e senza che intervenga un'ulteriore decisione del Consiglio che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione, gli Stati membri che aderiscono all'OIV, agendo congiuntamente nell'interesse dell'Unione, possono approvare modifiche tecniche ai progetti di risoluzione OIV di cui all'allegato della presente decisione, a condizione che non ne alterino la sostanza.

    Articolo 4

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

    Fatto a Lussemburgo, l'8 giugno 2023

    Per il Consiglio

    Il presidente

    M. MALMER STENERGARD


    (1)  Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

    (2)  Regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell'OIV (GU L 149 del 7.6.2019, pag. 1).


    ALLEGATO

    Gli Stati membri dell'Unione che sono membri dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), agendo congiuntamente a nome dell'Unione, appoggiano i progetti di risoluzione elencati di seguito, presentati nella fase 7 dell'assemblea generale dell'OIV che si terrà il 9 giugno 2023:

    OENO-SCMA 20-666: Analisi multielementare del vino mediante spettrometria di massa al plasma accoppiato induttivamente (ICP-MS)

    OENO-SCMA 21-687: Convalida del metodo di dosaggio dell'acido sorbico nei vini mediante cromatografia liquida (OIV-OENO 06-2006)

    OENO-TECHNO 19-657: Trattamento del vino mediante tecnologia a membrana abbinata all'adsorbimento su carbone attivo o altri polimeri per uso enologico al fine di ridurre l'eccesso di fenoli volatili

    OENO-TECHNO 19-658: Aceti di vino — Rimozione dei metalli dall'aceto mediante resine chelanti.


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