Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023D0600

    Decisione di esecuzione (UE) 2023/600 della Commissione del 13 marzo 2023 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/1956 per quanto riguarda le norme armonizzate per apparecchi elettrici di riscaldamento per locali, apparecchi di illuminazione per acquari, interruttori e asciugabiancheria a tamburo (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2023/1599

    GU L 79 del 17.3.2023, p. 171–175 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 12/12/2023; abrog. impl. da 32023D2723

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/600/oj

    17.3.2023   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 79/171


    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/600 DELLA COMMISSIONE

    del 13 marzo 2023

    che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/1956 per quanto riguarda le norme armonizzate per apparecchi elettrici di riscaldamento per locali, apparecchi di illuminazione per acquari, interruttori e asciugabiancheria a tamburo

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 6,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Conformemente all’articolo 12 della direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), il materiale elettrico che è conforme alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea è considerato conforme agli obiettivi di sicurezza di tali norme o parti di esse menzionati all’articolo 3 di tale direttiva ed enunciati nell’allegato I della stessa.

    (2)

    Con il mandato M/511, dell’8 novembre 2012, la Commissione ha presentato al Comitato europeo di normazione (CEN), al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) e all’Istituto europeo delle norme di telecomunicazione (ETSI) una richiesta di stesura del primo elenco completo dei titoli delle norme armonizzate nonché di redazione, revisione e completamento delle norme armonizzate per il materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione a sostegno della direttiva 2014/35/UE (la «richiesta»). Gli obiettivi di sicurezza di cui all’articolo 3 della direttiva 2014/35/UE, riportati nell’allegato I di tale direttiva, non hanno subito modifiche dal momento in cui è stata inoltrata la richiesta a CEN, Cenelec ed ETSI.

    (3)

    Sulla base della richiesta, CEN e Cenelec hanno rivisto la norma armonizzata EN 60335-2-11:2010, quale modificata da EN 60335-2-11:2010/A1:2015 e EN 60335-2-11:2010/A11:2012, per asciugabiancheria a tamburo, i cui riferimenti sono pubblicati con la comunicazione 2018/C 326/02 della Commissione (3). Ciò ha portato all’adozione della norma armonizzata EN IEC 60335-2-11:2022 e della relativa modifica EN IEC 60335-2-11:2022/A11:2022.

    (4)

    Sulla base della richiesta, CEN e Cenelec hanno rivisto e modificato anche le seguenti norme armonizzate, i cui riferimenti sono pubblicati con la decisione di esecuzione (UE) 2019/1956 della Commissione (4): EN 60335-2-30:2009, quale modificata da EN 60335-2-30:2009/A11:2012, EN 60335-2-30:2009/A1:2020 e EN 60335-2-30:2009/A12:2020 e rettificata da EN 60335-2-30:2009/AC:2010 e EN 60335-2-30:2009/AC:2014, per apparecchi elettrici di riscaldamento per locali; nonché EN 62423:2012, quale modificata da EN 62423:2012/A11:2021, per interruttori. Ciò ha portato all’adozione delle modifiche seguenti: EN 60335-2-30:2009/A2:2022 e EN 60335-2-30:2009/A13:2002; nonché EN 62423:2012/A12:2022.

    (5)

    Sulla base della richiesta, CEN e Cenelec hanno anche modificato la norma armonizzata EN 60598-2-11:2013, per apparecchi di illuminazione per acquari, i cui riferimenti sono pubblicati con la comunicazione 2018/C 326/02 della Commissione. Ciò ha portato all’adozione della norma armonizzata modificativa EN 60598-2-11:2013/A1:2022.

    (6)

    Unitamente a CEN e Cenelec, la Commissione ha valutato la conformità di tali norme armonizzate e delle relative modifiche alla richiesta.

    (7)

    Le seguenti norme armonizzate soddisfano gli obiettivi di sicurezza cui intendono riferirsi e che sono stabiliti nella direttiva 2014/35/UE: EN IEC 60335-2-11:2022, quale modificata da EN IEC 60335-2-11:2022/A11:2022; EN 60335-2-30:2009, quale modificata da EN 60335-2-30:2009/A11:2012, EN 60335-2-30:2009/A1:2020, EN 60335-2-30:2009/A12:2020, EN 60335-2-30:2009/A2:2022 e EN 60335-2-30:2009/A13:2022 e rettificata da EN 60335-2-30:2009/AC:2010 e EN 60335-2-30:2009/AC:2014; EN 62423:2012, quale modificata da EN 62423:2012/A11:2021 e EN 62423:2012/A12:2022; nonché EN 60598-2-11:2013, quale modificata da EN 60598-2-11:2013/A1:2022. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme e delle relative modifiche nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    (8)

    Nell’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/1956 figurano i riferimenti delle norme armonizzate che conferiscono una presunzione di conformità alla direttiva 2014/35/UE. Per garantire che i riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2014/35/UE siano elencati in un unico atto, è opportuno includere i riferimenti di tali norme e delle relative modifiche in detto allegato.

    (9)

    È pertanto necessario ritirare dalla serie L della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea i riferimenti delle norme armonizzate EN 60335-2-30:2009 e EN 62423:2012, unitamente ai riferimenti delle relative norme modificative o rettificative, dato che tali norme sono state riviste o modificate. È pertanto opportuno sopprimere tali riferimenti dall’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/1956.

    (10)

    È altresì necessario ritirare dalla serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea i riferimenti delle norme armonizzate EN 60335-2-11:2010 e EN 60598-2-11:2013, unitamente ai riferimenti delle relative norme modificative o rettificative, dato che tali norme sono state riviste. Nell’allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2019/1956 figurano i riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2014/35/UE ritirati dalla serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È pertanto opportuno aggiungere tali riferimenti in detto allegato.

    (11)

    Al fine di concedere ai fabbricanti il tempo sufficiente per adeguare il proprio materiale elettrico contemplato dalla norma armonizzata EN 60335-2-11:2010, quale modificata da EN 60335-2-11:2010/A1:2015 e EN 60335-2-11:2010/A11:2012; EN 60335-2-30:2009, quale modificata da EN 60335-2-30:2009/A1:2020, EN 60335-2-30:2009/A11:2012 e EN 60335-2-30:2009/A12:2020 e rettificata da EN 60335-2-30:2009/AC:2010 e EN 60335-2-30:2009/AC:2014; EN 62423:2012, quale modificata da EN 62423:2012/A11:2021; o EN 60598-2-11:2013, è necessario rinviare il ritiro dei riferimenti di tali norme armonizzate.

    (12)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2019/1956.

    (13)

    La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali, inclusi gli obiettivi di sicurezza, di cui alla normativa di armonizzazione dell’Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La decisione di esecuzione (UE) 2019/1956 è così modificata:

    (1)

    l’allegato I è modificato conformemente all’allegato I della presente decisione;

    (2)

    l’allegato II è modificato conformemente all’allegato II della presente decisione.

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il punto 1 dell’allegato I si applica a decorrere dal 17 settembre 2024.

    Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2023

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12.

    (2)  Direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 357).

    (3)  Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione (2018/C 326/02) (GU C 326 del 14.9.2018, pag. 4).

    (4)  Decisione di esecuzione (UE) 2019/1956 della Commissione, del 26 novembre 2019, relativa alle norme armonizzate per il materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione redatte a sostegno della direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 306 del 27.11.2019, pag. 26).


    ALLEGATO I

    L’allegato I è così modificato:

    1)

    le righe 78 e 92 sono soppresse;

    2)

    sono inserite le seguenti righe in ordine sequenziale:

    N.

    Riferimento della norma

    «78a.

    EN 60335-2-30:2009

    Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare - parte 2-30: Norme particolari per apparecchi elettrici di riscaldamento per locali

    EN 60335-2-30:2009/A1:2020

    EN 60335-2-30:2009/A11:2012

    EN 60335-2-30:2009/A12:2020

    EN 60335-2-30:2009/A13:2022

    EN 60335-2-30:2009/A2:2022

    EN 60335-2-30:2009/AC:2010

    EN 60335-2-30:2009/AC:2014»;

    «92a.

    EN 62423:2012

    Interruttori differenziali di Tipo F e B con e senza sganciatori di sovracorrente incorporati per installazioni domestiche e similari

    EN 62423:2012/A11:2021

    EN 62423:2012/A12:2022»;

    3)

    sono aggiunte le righe seguenti:

    N.

    Riferimento della norma

    «131.

    EN IEC 60335-2-11:2022

    Apparecchi elettrici d’uso domestico e similare - Sicurezza - parte 2-11: Norme particolari per asciugabiancheria a tamburo

    EN IEC 60335-2-11:2022/A11:2022

    132.

    EN 60598-2-11:2013

    Apparecchi di illuminazione - parte 2-11: Prescrizioni particolari - Apparecchi di illuminazione per acquari

    EN 60598-2-11:2013/A1:2022».


    ALLEGATO II

    Nell’allegato II sono aggiunte le righe seguenti:

    N.

    Riferimento della norma

    Data di ritiro

    «120.

    EN 60335-2-11:2010

    Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare - parte 2: Norme particolari per asciugabiancheria a tamburo

    EN 60335-2-11:2010/A11:2012

    EN 60335-2-11:2010/A1:2015

    17.9.2024

    121.

    EN 60598-2-11:2013

    Apparecchi di illuminazione - parte 2-11: Prescrizioni particolari - Apparecchi di illuminazione per acquari

    17.9.2024».


    Top