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Document 32022R2047
Commission Implementing Regulation (EU) 2022/2047 of 24 October 2022 correcting Implementing Regulation (EU) 2021/2325 as regards the recognition of certain control authorities and control bodies for the purpose of importing organic products into the Union
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2047 della Commissione del 24 ottobre 2022 che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2325 per quanto riguarda il riconoscimento di alcune autorità e alcuni organismi di controllo ai fini dell’importazione di prodotti biologici nell’Unione
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2047 della Commissione del 24 ottobre 2022 che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2325 per quanto riguarda il riconoscimento di alcune autorità e alcuni organismi di controllo ai fini dell’importazione di prodotti biologici nell’Unione
C/2022/7436
GU L 275 del 25.10.2022, p. 57–59
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32021R2325 | sostituzione | allegato II testo | 01/01/2022 |
25.10.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 275/57 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2047 DELLA COMMISSIONE
del 24 ottobre 2022
che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2325 per quanto riguarda il riconoscimento di alcune autorità e alcuni organismi di controllo ai fini dell’importazione di prodotti biologici nell’Unione
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 48, paragrafo 3, e l’articolo 57, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
L’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2325 della Commissione (2) stabilisce l’elenco delle autorità e degli organismi di controllo riconosciuti ai fini dell’equivalenza e competenti per effettuare controlli e rilasciare certificati nei paesi terzi. |
(2) |
L’allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione (3) aveva in origine riconosciuto «Ecocert SA» per il Bahrein per quanto riguarda la categoria di prodotti D. L’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2325 ha erroneamente lasciato in bianco la riga relativa al Bahrein per la categoria di prodotti D. È necessario correggere tale errore. |
(3) |
L’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2325 riportava erroneamente «Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS)» quale organismo riconosciuto in Costa Rica per la categoria di prodotti A. L’organismo di controllo non ha inoltre comunicato dettagli in merito al tipo di prodotti che intenderebbe certificare per la categoria di prodotti D in Costa Rica; ne consegue che il suo riconoscimento per tale categoria di prodotti è stato concesso erroneamente. È necessario correggere la voce pertinente. |
(4) |
È pertanto opportuno rettificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2325. |
(5) |
L’ambito di applicazione geografico del riconoscimento di «Ecocert SA» è stato erroneamente limitato. Tale errore relativo al Bahrein per la categoria di prodotti D dovrebbe pertanto essere corretto retroattivamente a decorrere dalla data di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2325. Il riconoscimento di «Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS)» è stato erroneamente esteso alle categorie di prodotti A e D in Costa Rica. Tale errore dovrebbe pertanto essere corretto retroattivamente a decorrere dalla data di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2325. |
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la produzione biologica, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato II del regolamento (UE) 2021/2325 è rettificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2022.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2325 della Commissione, del 16 dicembre 2021, che stabilisce, ai sensi del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, l’elenco dei paesi terzi e l’elenco delle autorità e degli organismi di controllo riconosciuti a norma dell’articolo 33, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio ai fini dell’importazione di prodotti biologici nell’Unione (GU L 465 del 29.12.2021, pag. 8).
(3) Regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione, dell’8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (GU L 334 del 12.12.2008, pag. 25).
ALLEGATO
L’allegato II del regolamento (UE) 2021/2325 è così rettificato:
1) |
al punto 3 della voce relativa a «Ecocert SA», la riga relativa al Bahrein è sostituita dalla seguente:
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(2) |
al punto 3 della voce relativa a «Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS)», la riga relativa alla Costa Rica è sostituita dalla seguente:
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