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Document 32022R0870

    Regolamento (UE) 2022/870 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2022 relativo alle misure di liberalizzazione temporanea degli scambi che integra le concessioni commerciali applicabili ai prodotti ucraini a norma dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra

    PE/21/2022/REV/1

    GU L 152 del 3.6.2022, p. 103–108 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 05/06/2023

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/870/oj

    3.6.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 152/103


    REGOLAMENTO (UE) 2022/870 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    del 30 maggio 2022

    relativo alle misure di liberalizzazione temporanea degli scambi che integra le concessioni commerciali applicabili ai prodotti ucraini a norma dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 2,

    vista la proposta della Commissione europea,

    previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

    deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra (2) («accordo di associazione»), costituisce la base delle relazioni tra l’Unione e l’Ucraina. Conformemente alla decisione 2014/668/UE del Consiglio (3), il titolo IV dell’accordo di associazione, relativo agli scambi e alle questioni commerciali, è applicato a titolo provvisorio dal 1o gennaio 2016 ed è entrato in vigore il 1o settembre 2017 a seguito della ratifica da parte di tutti gli Stati membri.

    (2)

    L’accordo di associazione esprime il desiderio delle parti dell’accordo di associazione («parti») di rafforzare e ampliare le relazioni in una forma ambiziosa e innovativa, al fine di agevolare e realizzare una graduale integrazione economica, nel rispetto dei diritti e degli obblighi che discendono dall’appartenenza delle parti all’Organizzazione mondiale del commercio.

    (3)

    L’articolo 2 dell’accordo di associazione stabilisce, tra l’altro, il rispetto dei principi democratici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, nonché la promozione del rispetto dei principi di sovranità e integrità territoriale, inviolabilità delle frontiere e indipendenza quali elementi essenziali dell’accordo di associazione.

    (4)

    L’articolo 25 dell’accordo di associazione prevede la progressiva istituzione di una zona di libero scambio tra le parti conformemente all’articolo XXIV dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 («GATT 1994»). A tal fine, l’articolo 29 dell’accordo di associazione prevede la progressiva soppressione dei dazi doganali conformemente alle tabelle ivi incluse e la possibilità di accelerare ed estendere la portata di tale soppressione. L’articolo 48 dell’accordo di associazione stabilisce che l’interesse pubblico deve essere preso in considerazione prima di applicare misure antidumping tra le parti.

    (5)

    La guerra di aggressione non provocata e ingiustificata della Russia nei confronti dell’Ucraina, iniziata il 24 febbraio 2022, ha avuto ripercussioni profondamente negative sulla capacità dell’Ucraina di commerciare con il resto del mondo, a causa della distruzione della capacità produttiva e dell’indisponibilità di una parte significativa dei mezzi di trasporto dovuta alla chiusura dell’accesso al Mar Nero. In tali circostanze eccezionali e per attenuare l’impatto economico negativo della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina, è necessario accelerare lo sviluppo di relazioni economiche più strette tra l’Unione e l’Ucraina al fine di fornire un sostegno rapido alle autorità e alla popolazione ucraine. È pertanto necessario e opportuno stimolare i flussi commerciali e accordare concessioni sotto forma di misure di liberalizzazione degli scambi per tutti i prodotti, in linea con l’accelerazione della soppressione dei dazi doganali sugli scambi tra l’Unione e l’Ucraina.

    (6)

    A norma dell’articolo 21, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea (TUE), l’Unione assicura coerenza tra i diversi settori dell’azione esterna. A norma dell’articolo 207, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), la politica commerciale comune è condotta nel contesto dei principi e degli obiettivi dell’azione esterna dell’Unione.

    (7)

    Le misure di liberalizzazione degli scambi stabilite dal presente regolamento dovrebbero assumere la forma seguente: i) la soppressione totale dei dazi all’importazione (dazi doganali preferenziali) sulle importazioni di prodotti industriali dall’Ucraina; ii) la sospensione dell’applicazione del regime dei prezzi d’entrata per i prodotti ortofrutticoli; iii) la sospensione dei contingenti tariffari e la soppressione totale dei dazi all’importazione; iv) in deroga all’articolo 14, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), i dazi antidumping sulle importazioni originarie dell’Ucraina effettuate durante l’applicazione del presente regolamento non dovrebbero essere riscossi in alcun momento, nemmeno dopo la scadenza del presente regolamento; e v) la sospensione temporanea dell’applicazione del regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). Con tali misure l’Unione fornirà in pratica, in via temporanea, un adeguato sostegno economico e finanziario a beneficio dell’Ucraina e degli operatori economici interessati.

    (8)

    Al fine di prevenire frodi, i regimi preferenziali stabiliti dal presente regolamento dovrebbero essere subordinati al rispetto da parte dell’Ucraina di tutte le condizioni pertinenti per l’ottenimento dei benefici a norma dell’accordo di associazione, comprese le norme relative all’origine dei prodotti in questione e le procedure correlate, nonché alla partecipazione dell’Ucraina a una stretta collaborazione amministrativa con l’Unione, ai sensi dell’accordo di associazione.

    (9)

    L’Ucraina dovrebbe astenersi dall’introdurre nuovi dazi od oneri aventi effetto equivalente e nuove restrizioni quantitative o misure aventi effetto equivalente, o dall’aumentare i livelli dei dazi o degli oneri vigenti o dall’introdurre altre restrizioni degli scambi con l’Unione, salvo in casi chiaramente giustificati nel contesto bellico. Nel caso in cui l’Ucraina non rispetti tali condizioni, la Commissione dovrebbe avere il potere di sospendere temporaneamente la totalità o una parte dei regimi preferenziali stabiliti dal presente regolamento.

    (10)

    L’articolo 2 dell’accordo di associazione stabilisce, tra l’altro, che il rispetto dei principi democratici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali nonché la lotta alla proliferazione delle armi di distruzione di massa, dei loro componenti e dei relativi vettori costituiscono elementi essenziali dell’accordo di associazione. Inoltre l’articolo 3 dell’accordo di associazione afferma che lo Stato di diritto, il buon governo, la lotta alla corruzione, la lotta contro le varie forme di criminalità organizzata transnazionale e di terrorismo, la promozione dello sviluppo sostenibile e di un multilateralismo efficace sono essenziali per il rafforzamento delle relazioni tra le parti. È opportuno introdurre la possibilità di sospendere temporaneamente i regimi preferenziali istituiti dal presente regolamento nel caso in cui l’Ucraina non rispetti i principi generali dell’accordo di associazione, come avviene ai sensi di altri accordi di associazione conclusi dall’Unione.

    (11)

    È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per sospendere temporaneamente i regimi preferenziali e introdurre le misure correttive di cui agli articoli 3 e 4 del presente regolamento nei casi in cui le importazioni di cui al presente regolamento possano incidere gravemente sui produttori dell’Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

    (12)

    Previa indagine della Commissione, è necessario prevedere la possibilità di reintrodurre i dazi doganali altrimenti applicabili ai sensi dell’accordo di associazione per le importazioni di tutti i prodotti rientranti nell’ambito di applicazione del presente regolamento che creano o rischiano di creare gravi difficoltà ai produttori dell’Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti.

    (13)

    La relazione annuale della Commissione sull’attuazione della zona di libero scambio globale e approfondito, che è parte integrante dell’accordo di associazione, dovrebbe includere una valutazione dettagliata dell’attuazione delle misure di liberalizzazione degli scambi istituite dal presente regolamento.

    (14)

    Considerata l’urgenza della questione relativa alla situazione provocata dalla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina, si ritiene opportuno invocare l’eccezione al periodo di otto settimane prevista all’articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell’Unione europea, allegato al TUE, al TFUE e al trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica.

    (15)

    Alla luce della situazione di emergenza in Ucraina, il presente regolamento dovrebbe prevedere una disposizione transitoria appropriata ed entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Misure di liberalizzazione degli scambi

    1.   Sono introdotti i regimi preferenziali seguenti:

    a)

    i dazi doganali preferenziali all’importazione nell’Unione di taluni prodotti industriali originari dell’Ucraina, soggetti all’eliminazione graduale in un periodo di sette anni conformemente all’allegato I-A dell’accordo di associazione, sono fissati a zero;

    b)

    l’applicazione del regime dei prezzi d’entrata è sospesa per i prodotti ai quali esso si applica come specificato nell’allegato I-A dell’accordo di associazione. Non si applicano dazi doganali sull’importazione di tali prodotti;

    c)

    tutti i contingenti tariffari istituiti a norma dell’allegato I-A dell’accordo di associazione sono sospesi e i prodotti oggetto di tali contingenti sono ammessi all’importazione nell’Unione dall’Ucraina senza alcun dazio doganale.

    2.   In deroga all’articolo 14, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2016/1036, i dazi antidumping sulle importazioni originarie dell’Ucraina effettuate durante l’applicazione del presente regolamento non sono riscossi in alcun momento, nemmeno dopo la scadenza del presente regolamento.

    3.   L’applicazione del regolamento (UE) 2015/478 è temporaneamente sospesa per quanto riguarda le importazioni originarie dell’Ucraina.

    Articolo 2

    Condizioni di ammissione ai regimi preferenziali

    I regimi preferenziali di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c), sono soggetti alle condizioni seguenti:

    a)

    il rispetto delle norme di origine dei prodotti e delle relative procedure di cui all’accordo di associazione;

    b)

    l’astensione da parte dell’Ucraina dall’applicare alle importazioni originarie dell’Unione nuovi dazi od oneri aventi effetto equivalente e nuove restrizioni quantitative o misure aventi effetto equivalente, dall’aumentare i livelli dei dazi o degli oneri vigenti o dall’introdurre altre restrizioni, comprese misure amministrative interne discriminatorie, salvo in casi chiaramente giustificati nel contesto bellico; e

    c)

    il rispetto da parte dell’Ucraina dei principi democratici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, e il rispetto del principio dello Stato di diritto come pure impegno costante e assiduo per quanto riguarda la lotta alla corruzione e alle attività illecite di cui agli articoli 2, 3 e 22 dell’accordo di associazione.

    Articolo 3

    Sospensione temporanea

    1.   La Commissione, qualora riscontri prove sufficienti del mancato rispetto da parte dell’Ucraina delle condizioni di cui all’articolo 2, può sospendere, mediante un atto di esecuzione, la totalità o una parte dei regimi preferenziali previsti all’articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c). Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 5, paragrafo 2.

    2.   Qualora uno Stato membro chieda alla Commissione di sospendere uno dei regimi preferenziali sulla base del mancato rispetto da parte dell’Ucraina delle condizioni di cui all’articolo 2, lettera b), la Commissione, entro quattro mesi da tale richiesta, fornisce un parere motivato in cui indica se la presunta inosservanza da parte dell’Ucraina sia comprovata. Se conferma l’inosservanza, la Commissione avvia la procedura di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

    Articolo 4

    Clausola di salvaguardia

    1.   Qualora un prodotto originario dell’Ucraina sia importato a condizioni che causano o minacciano di causare gravi difficoltà ai produttori dell’Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti, per detto prodotto i dazi doganali altrimenti applicabili ai sensi dell’accordo di associazione sulle importazioni di tale prodotto possono essere ripristinati in qualsiasi momento.

    2.   La Commissione monitora attentamente l’impatto del presente regolamento, anche in relazione ai prezzi sul mercato dell’Unione, tenendo conto delle informazioni sulle esportazioni, sulle importazioni e sulla produzione dell’Unione dei prodotti sottoposti alle misure di liberalizzazione degli scambi istituite dal presente regolamento.

    3.   La Commissione adotta una decisione relativa all’avvio di un’inchiesta entro un termine ragionevole:

    a)

    su richiesta di uno Stato membro;

    b)

    su richiesta di una persona giuridica o di un’associazione priva di personalità giuridica che agisce per conto dell’industria dell’Unione, vale a dire la totalità o una quota rilevante dei produttori dell’Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti; o

    c)

    di propria iniziativa, qualora ritenga evidente che esistano elementi di prova prima facie sufficienti che attestino le gravi difficoltà per i produttori dell’Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti di cui al paragrafo 1.

    Ai fini del presente paragrafo, per «quota rilevante dei produttori dell’Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti» si intendono i produttori dell’Unione che complessivamente realizzano oltre il 50 % della produzione totale dell’Unione dei prodotti simili o direttamente concorrenti attribuibili a quella parte dell’industria dell’Unione che ha espresso sostegno o opposizione alla richiesta e che rappresenta non meno del 25 % della produzione totale dei prodotti simili o direttamente concorrenti attribuibili all’industria dell’Unione.

    4.   Se decide di avviare un’inchiesta, la Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea annunciandone l’apertura. L’avviso contiene una sintesi delle informazioni ricevute e precisa che tutte le informazioni pertinenti devono essere comunicate alla Commissione. L’avviso fissa inoltre il termine entro il quale le parti interessate possono presentare il proprio parere per iscritto. Tale termine non supera i quattro mesi dalla data di pubblicazione dell’avviso.

    5.   La Commissione raccoglie tutte le informazioni che considera necessarie e può verificare le informazioni ricevute con l’Ucraina o con qualsiasi altra fonte pertinente. Essa può essere assistita da funzionari dello Stato membro sul cui territorio potrebbero essere effettuate verifiche, sempreché tale Stato membro abbia fatto richiesta di assistenza da parte di tali funzionari.

    6.   Nel considerare l’esistenza delle gravi difficoltà per i produttori dell’Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti di cui al paragrafo 1, la Commissione tiene conto, tra l’altro, degli elementi seguenti relativi ai produttori dell’Unione, nella misura in cui siano disponibili informazioni pertinenti:

    quota di mercato,

    produzione,

    scorte,

    capacità di produzione,

    utilizzo degli impianti,

    occupazione,

    importazioni,

    prezzi.

    7.   L’inchiesta è completata entro sei mesi dalla pubblicazione dell’avviso di cui al paragrafo 4 del presente articolo. In circostanze eccezionali la Commissione può prorogare tale periodo mediante un atto di esecuzione adottato secondo la procedura d’esame cui all’articolo 5, paragrafo 2.

    8.   Entro tre mesi dal termine dell’indagine, la Commissione decide in merito alla reintroduzione dei dazi doganali altrimenti applicabili ai sensi dell’accordo di associazione mediante un atto di esecuzione adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del presente regolamento. Tale atto di esecuzione entra in vigore entro un mese dalla pubblicazione.

    I dazi doganali altrimenti applicabili ai sensi dell’accordo di associazione possono essere reintrodotti per tutto il tempo necessario per contrastare il deterioramento della situazione economica o finanziaria dei produttori dell’Unione o finché persiste il rischio di tale deterioramento. Qualora dalla constatazione definitiva dei fatti risulti che le condizioni previste al paragrafo 1 del presente articolo non sono soddisfatte, la Commissione adotta un atto di esecuzione al fine di chiudere l’inchiesta e il procedimento. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del presente regolamento.

    9.   Qualora circostanze eccezionali che richiedono un intervento immediato rendano impossibile l’inchiesta, la Commissione, dopo averne informato il comitato del codice doganale di cui all’articolo 5, paragrafo 1, può applicare le misure preventive necessarie.

    Articolo 5

    Procedura di comitato

    1.   La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale istituito dall’articolo 285 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (7). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

    2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

    Articolo 6

    Valutazione dell’attuazione delle misure di liberalizzazione degli scambi

    La relazione annuale della Commissione sull’attuazione della zona di libero scambio globale e approfondito include una valutazione dettagliata dell’attuazione delle misure di liberalizzazione degli scambi previste dal presente regolamento come pure, ove appropriato, una valutazione dell’impatto sociale di tali misure in Ucraina e nell’Unione. Le informazioni sulle importazioni dei prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera c), sono rese disponibili sul sito web della Commissione.

    Articolo 7

    Disposizioni transitorie

    I regimi preferenziali di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c), si applicano ai prodotti che, al 4 giugno 2022, sono in transito dall’Ucraina verso l’Unione o sotto controllo doganale nell’Unione, fatta salva la presentazione di una richiesta in tal senso alle autorità doganali competenti dell’Unione entro sei mesi da tale data.

    Articolo 8

    Entrata in vigore e applicazione

    1.   Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    2.   Il presente regolamento si applica fino al 5 giugno 2023.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2022

    Per il Parlamento europeo

    La presidente

    R. METSOLA

    Per il Consiglio

    Il presidente

    B. LE MAIRE


    (1)  Posizione del Parlamento europeo del 19 maggio 2022 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 24 maggio 2022.

    (2)  GU L 161 del 29.5.2014, pag. 3.

    (3)  Decisione 2014/668/UE del Consiglio, del 23 giugno 2014, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, per quanto riguarda il titolo III (fatta eccezione per le disposizioni relative al trattamento di cittadini di paesi terzi legalmente assunti come lavoratori subordinati nel territorio dell’altra parte) e i titoli IV, V, VI e VII dello stesso, nonché i relativi allegati e protocolli (GU L 278 del 20.9.2014, pag. 1).

    (4)  Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21).

    (5)  Regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (GU L 83 del 27.3.2015, pag. 16).

    (6)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

    (7)  Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).


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