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Document 32022R0838

    Regolamento (UE) 2022/838 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2022 che modifica il regolamento (UE) 2018/1727 per quanto riguarda la preservazione, l'analisi e la conservazione presso Eurojust delle prove relative a genocidio, crimini contro l'umanità, crimini di guerra e reati connessi

    PE/18/2022/REV/1

    GU L 148 del 31.5.2022, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/838/oj

    31.5.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 148/1


    REGOLAMENTO (UE) 2022/838 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    del 30 maggio 2022

    che modifica il regolamento (UE) 2018/1727 per quanto riguarda la preservazione, l'analisi e la conservazione presso Eurojust delle prove relative a genocidio, crimini contro l'umanità, crimini di guerra e reati connessi

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 85,

    vista la proposta della Commissione europea,

    previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

    deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) ha istituito Eurojust e ne definisce i compiti, la competenza e le funzioni.

    (2)

    L'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1727 stabilisce che Eurojust è competente per le forme gravi di criminalità elencate nell'allegato I di tale regolamento, tra cui genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra. A norma dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1727, Eurojust è competente anche per i reati connessi ai reati elencati nell'allegato I di tale regolamento.

    (3)

    Il 24 febbraio 2022 la Federazione russa ha iniziato un'aggressione militare contro l'Ucraina. Vi è una base ragionevole per ritenere che nel contesto delle attuali ostilità siano stati e siano tuttora commessi in Ucraina crimini contro l'umanità e crimini di guerra.

    (4)

    Tenuto conto della gravità della situazione, l'Unione dovrebbe adottare con urgenza tutte le misure necessarie per garantire che coloro che commettono crimini contro l'umanità e crimini di guerra in Ucraina siano ritenuti responsabili.

    (5)

    Le procure di diversi Stati membri e dell'Ucraina hanno avviato indagini in merito agli eventi in Ucraina, avvalendosi, se del caso, del sostegno di Eurojust. Il 27 giugno 2016 Eurojust ha concluso un accordo di cooperazione con l'Ucraina. Conformemente a tale accordo, l'Ucraina ha distaccato un magistrato di collegamento presso Eurojust per facilitare la cooperazione tra Eurojust e l'Ucraina.

    (6)

    A norma dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale («CPI») del 17 luglio 1998, la CPI può esercitare il suo potere giurisdizionale sulle persone responsabili dei più gravi crimini di portata internazionale, come stabilito nello Statuto stesso. La giurisdizione della CPI è complementare alle giurisdizioni penali nazionali. L'Ufficio del Procuratore della CPI ha annunciato di aver avviato un'indagine sulla situazione in Ucraina.

    (7)

    A motivo dell'applicazione del principio della giurisdizione universale in vari Stati membri e della natura complementare della giurisdizione della CPI, è importante coordinare e scambiare le prove tra le autorità nazionali incaricate delle indagini e dell'azione penale in diverse giurisdizioni, nonché con la CPI o con qualsiasi altro organo giurisdizionale o meccanismo istituito a tal fine, al fine di garantire l'efficacia delle indagini e delle azioni penali relative a genocidio, crimini contro l'umanità, crimini di guerra e reati connessi, compresi quelli che potrebbero essere commessi in Ucraina nel contesto delle attuali ostilità.

    (8)

    Per garantire che le prove e le migliori prassi relative al perseguimento del genocidio, dei crimini contro l'umanità, dei crimini di guerra e dei reati connessi siano condivise con le autorità nazionali competenti e con le autorità giudiziarie internazionali, Eurojust dovrebbe rafforzare la cooperazione con gli organi giurisdizionali e i meccanismi penali istituiti per contrastare le violazioni del diritto internazionale. A tal fine, Eurojust dovrebbe instaurare una stretta cooperazione con la CPI e con qualsiasi altro organo giurisdizionale o meccanismo destinato a contrastare i reati che ledono la pace e la sicurezza internazionali. Di conseguenza, Eurojust dovrebbe agevolare l'esecuzione delle richieste di cooperazione giudiziaria della CPI o di organi giurisdizionali o meccanismi penali speciali riguardo alle prove relative a genocidio, crimini contro l'umanità, crimini di guerra e reati connessi.

    (9)

    Vi è il rischio che le prove relative a genocidio, crimini contro l'umanità, crimini di guerra e reati connessi non possano essere conservate in condizioni di sicurezza nel territorio in cui sono in atto le ostilità. Ciò vale anche per le prove connesse alle ostilità in corso in Ucraina. È pertanto opportuno istituire un sistema di conservazione a livello centrale in un luogo sicuro. Un sistema di conservazione a livello centrale potrebbe essere necessario anche per le prove raccolte da organi e organismi dell'Unione, da autorità internazionali o da terzi, quali le organizzazioni della società civile, in modo che tali prove siano accessibili alle autorità nazionali competenti e alle autorità giudiziarie internazionali.

    (10)

    Eurojust dispone delle competenze e dell'esperienza necessarie per prestare sostegno alle indagini e alle azioni penali relative ai reati transfrontalieri, tra cui il genocidio, i crimini contro l'umanità, i crimini di guerra e i reati connessi. Tale sostegno comprende la preservazione, l'analisi e la conservazione delle prove per quanto riguarda la loro ammissibilità dinanzi agli organi giurisdizionali e la loro attendibilità.

    (11)

    Preservando, analizzando e conservando le prove relative a genocidio, crimini contro l'umanità, crimini di guerra e reati connessi e, ove necessario e opportuno, consentendone lo scambio conformemente alle norme dell'Unione applicabili in materia di protezione dei dati, Eurojust può sostenere la costituzione di fascicoli nelle indagini nazionali e internazionali e fornire ulteriore sostegno alle autorità nazionali competenti e alle autorità giudiziarie internazionali. Tale analisi potrebbe essere particolarmente utile ai fini di accertare l'attendibilità delle deposizioni dei testimoni o di stabilire qualsiasi collegamento pertinente. Il presente regolamento, tuttavia, non introduce alcun obbligo per le autorità nazionali di condividere le prove con Eurojust.

    (12)

    È opportuno istituire un nuovo sistema temporaneo di conservazione che permetta la preservazione, l'analisi e la conservazione delle prove relative a genocidio, crimini contro l'umanità, crimini di guerra e reati connessi. Data l'impellenza di conservare questo tipo di prove, è necessario che Eurojust conservi dette prove in un sistema automatico di gestione e conservazione dei dati separato dal sistema automatico di gestione dei fascicoli istituito ai sensi dell'articolo 23 del regolamento (UE) 2018/1727 («sistema automatico di gestione e conservazione dei dati»). La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2005/671/GAI del Consiglio per quanto riguarda lo scambio digitale di informazioni nei casi di terrorismo contiene disposizioni riguardanti l'istituzione di un nuovo sistema di gestione dei fascicoli. Una volta istituito il nuovo sistema di gestione dei fascicoli, i dati operativi temporaneamente trattati nel sistema automatico di gestione e conservazione dei dati dovrebbero esservi integrati. Le norme generali di cui al capo IX del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) dovrebbero applicarsi fatte salve le norme specifiche sulla protezione dei dati di cui al regolamento (UE) 2018/1727.

    (13)

    La preservazione, l'analisi e la conservazione delle prove relative a genocidio, crimini contro l'umanità, crimini di guerra e reati connessi nel sistema automatico di gestione e conservazione dei dati, nonché l'accessibilità di tali prove, ove necessario e opportuno, da parte delle autorità nazionali competenti e delle autorità giudiziarie internazionali, dovrebbero rispettare le norme più elevate in materia di sicurezza informatica e protezione dei dati, conformemente agli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, al regolamento (UE) 2018/1725, in particolare l'articolo 91, e alle norme specifiche in materia di protezione dei dati stabilite dal regolamento (UE) 2018/1727.

    (14)

    Immagini satellitari, fotografie, video e registrazioni audio possono essere utili per dimostrare la commissione di un genocidio, di crimini contro l'umanità, di crimini di guerra e di reati connessi. Eurojust dovrebbe pertanto poter trattare e conservare immagini satellitari, fotografie, video e registrazioni audio a tale scopo.

    (15)

    Eurojust ed Europol dovrebbero cooperare strettamente nell'ambito dei rispettivi mandati, considerando la necessità di evitare la duplicazione degli sforzi e le rispettive capacità operative, in particolare per quanto riguarda il trattamento e l'analisi delle informazioni nel contesto dell'apposito sistema di Europol esistente sui crimini internazionali, denominato «progetto di analisi sui crimini internazionali fondamentali», al fine di sostenere le autorità competenti nelle indagini e nel perseguimento del genocidio, dei crimini contro l'umanità, dei crimini di guerra e dei reati connessi. Eurojust dovrebbe pertanto poter trasmettere a Europol le informazioni che riceve nell'esercizio della sua funzione operativa, ai sensi del regolamento (UE) 2018/1727, di sostenere le azioni degli Stati membri volte a lottare contro il genocidio, i crimini contro l'umanità, i crimini di guerra e i reati connessi. Tale cooperazione dovrebbe includere una valutazione periodica congiunta delle questioni operative e tecniche.

    (16)

    Considerata l'urgenza di istituire un sistema automatico di gestione e conservazione dei dati presso Europol per gestire le prove relative a genocidio, crimini contro l'umanità, crimini di guerra e reati connessi, al fine di stabilire le responsabilità per tali crimini commessi in Ucraina, si ritiene opportuno invocare l'eccezione al periodo di otto settimane prevista all'articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea (TUE), al trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.

    (17)

    A norma dell'articolo 3 e dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, l'Irlanda ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento.

    (18)

    A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

    (19)

    Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire consentire a Eurojust di preservare, analizzare e conservare le prove relative a genocidio, crimini contro l'umanità, crimini di guerra e reati connessi, consentire lo scambio di tali prove e istituire un sistema automatico di gestione e conservazione dei dati separato dall'attuale sistema automatico di gestione dei fascicoli di Eurojust, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione in questione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

    (20)

    Conformemente all'articolo 42 del regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 13 maggio 2022.

    (21)

    Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea allo scopo di rendere urgentemente disponibile un nuovo sistema automatico di gestione e conservazione dei dati presso Eurojust per consentire la preservazione, l'analisi, la gestione e la conservazione delle prove relative a genocidio, crimini contro l'umanità, crimini di guerra e reati connessi, al fine di stabilire le responsabilità per tali reati commessi in Ucraina,

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Modifiche del regolamento (UE) 2018/1727

    Il regolamento (UE) 2018/1727 è così modificato:

    1)

    all'articolo 4, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:

    «j)

    sostenere le azioni degli Stati membri volte a lottare contro il genocidio, i crimini contro l'umanità, i crimini di guerra e i reati connessi, anche preservando, analizzando e conservando le prove relative a tali crimini e ai reati connessi e consentendo lo scambio di tali prove o mettendole in altro modo a disposizione diretta delle autorità nazionali competenti e delle autorità giudiziarie internazionali, in particolare la Corte penale internazionale.»;

    2)

    all'articolo 80 è aggiunto il paragrafo seguente:

    «8.   In deroga all'articolo 23, paragrafo 6, Eurojust può istituire un sistema automatico di gestione e conservazione dei dati separato dal sistema automatico di gestione dei fascicoli di cui all'articolo 23 ai fini del trattamento di dati personali operativi per l'esecuzione della funzione operativa di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera j) (“sistema automatico di gestione e conservazione dei dati”).

    Il sistema automatico di gestione e conservazione dei dati rispetta le norme più elevate in materia di sicurezza informatica.

    In deroga all'articolo 90 del regolamento (UE) 2018/1725, Eurojust consulta il Garante europeo della protezione dei dati prima dell'utilizzo del sistema automatico di gestione e conservazione dei dati. Il Garante europeo della protezione dei dati formula un parere entro due mesi dal ricevimento di una notifica da parte del responsabile della protezione dei dati.

    La notifica del responsabile della protezione dei dati di cui al terzo comma contiene almeno gli elementi seguenti:

    a)

    una descrizione generale delle operazioni di trattamento previste;

    b)

    una valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati;

    c)

    le misure previste per affrontare i rischi di cui alla lettera b);

    d)

    le garanzie, le misure di sicurezza e i meccanismi per garantire la protezione dei dati personali e dimostrare la conformità al presente regolamento, tenuto conto dei diritti e degli interessi legittimi degli interessati e delle altre persone interessate.

    Le disposizioni in materia di protezione dei dati stabilite dal presente regolamento e dal regolamento (UE) 2017/1725 si applicano al trattamento dei dati nel sistema automatico di gestione e conservazione dei dati nella misura in cui non siano direttamente collegate all'assetto tecnico del sistema automatico di gestione dei fascicoli. I diritti di accesso ai dati conservati nel sistema automatico di gestione e conservazione dei dati e i termini per la loro conservazione sono conformi alle norme applicabili in materia di accesso agli archivi di lavoro temporanei a sostegno dei quali i dati sono conservati e ai rispettivi termini, in particolare quelli stabiliti all'articolo 29 del presente regolamento.

    La deroga di cui al presente paragrafo si applica finché è disponibile il sistema di gestione dei fascicoli composto dagli archivi di lavoro temporanei e da un indice.»;

    3)

    l'allegato II è così modificato:

    a)

    al punto 1, la lettera n), è sostituita dalla seguente:

    «n)

    profili DNA ottenuti a partire dalla parte non codificante del DNA, fotografie e impronte digitali e, in relazione ai crimini e ai reati connessi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera j), video e registrazioni audio.»;

    b)

    al punto 2, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

    «f)

    descrizione e natura dei reati che riguardano la persona interessata, data e luogo in cui sono stati commessi, loro qualifica penale, sviluppo delle indagini e, in relazione ai crimini e ai reati connessi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera j), informazioni relative alla condotta criminosa, comprese registrazioni audio, video, immagini satellitari e fotografie;».

    Articolo 2

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

    Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2022

    Per il Parlamento europeo

    La presidente

    R. METSOLA

    Per il Consiglio

    Il presidente

    B. LE MAIRE


    (1)  Posizione del Parlamento europeo del 19 maggio 2022 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 25 maggio 2022.

    (2)  Regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 138).

    (3)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).


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