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Document 32022R0432
Council Implementing Regulation (EU) 2022/432 of 15 March 2022 amending Implementing Regulation (EU) No 282/2011 as regards the VAT and/or excise duty exemption certificate
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/432 del Consiglio del 15 marzo 2022 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 relativamente al certificato di esenzione dall’IVA e/o dalle accise
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/432 del Consiglio del 15 marzo 2022 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 relativamente al certificato di esenzione dall’IVA e/o dalle accise
ST/6066/2022/INIT
GU L 88 del 16.3.2022, p. 15–23
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32011R0282 | sostituzione | allegato II | 16/03/2022 | 30/06/2022 |
Modifies | 32011R0282 | sostituzione | allegato II | 01/07/2022 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 32022R0432R(01) | (BG) |
16.3.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 88/15 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/432 DEL CONSIGLIO
del 15 marzo 2022
recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 relativamente al certificato di esenzione dall’IVA e/o dalle accise
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l’articolo 397,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2008/118/CE del Consiglio (2) sono state modificate mediante la direttiva (UE) 2019/2235 del Consiglio (3), che ha introdotto esenzioni dall’IVA e dalle accise per gli sforzi di difesa intrapresi nell’ambito dell’Unione. Tali esenzioni dovevano essere applicate dagli Stati membri a decorrere dal 1o luglio 2022. |
(2) |
La direttiva 2006/112/CE è stata ulteriormente modificata mediante la direttiva (UE) 2021/1159 del Consiglio (4), che ha introdotto nuove esenzioni dall’IVA relative alle misure adottate a livello dell’Unione in risposta alla pandemia di COVID-19. In considerazione dell’urgenza della situazione determinata dalla pandemia di COVID-19, tali esenzioni dovevano essere applicate dagli Stati membri, con effetto retroattivo, a decorrere dal 1o gennaio 2021. |
(3) |
Il certificato di esenzione dall’IVA e/o dalle accise di cui all’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio (5) («certificato») funge da conferma che una data operazione può beneficiare dell’esenzione dall’IVA e/o dalle accise a norma dell’articolo 151 della direttiva 2006/112/CE. Al fine di consentire agli Stati membri di applicare in modo uniforme la nuova esenzione dall’IVA agli sforzi di difesa intrapresi nell’ambito dell’Unione e le nuove esenzioni dall’IVA relative alle misure adottate a livello dell’Unione in risposta alla pandemia di COVID-19, il certificato dovrebbe essere modificato. |
(4) |
Per quanto riguarda le nuove esenzioni dall’IVA relative alle misure adottate a livello dell’Unione in risposta alla pandemia di COVID-19, il certificato dovrebbe essere modificato al fine di includere come organismo beneficiario la Commissione o qualsiasi agenzia od organismo istituito a norma del diritto dell’Unione, qualora la Commissione o tale agenzia od organismo svolga i suoi compiti al fine di rispondere alla pandemia di COVID-19. Al fine di evitare inutili oneri amministrativi nei casi in cui le cessioni e le prestazioni esenti siano già state trattate utilizzando l’attuale versione del certificato, è opportuno che il certificato, modificato mediante il presente regolamento, non si applichi retroattivamente. |
(5) |
Relativamente alla nuova esenzione dall’IVA per gli sforzi di difesa intrapresi nell’ambito dell’Unione, il certificato dovrebbe essere modificato al fine di includere come organismi beneficiari la Commissione o qualsiasi agenzia od organismo istituiti a norma del diritto dell’Unione, qualora la Commissione o tale agenzia od organismo svolga i suoi compiti al fine di rispondere alla pandemia di COVID-19, e le forze armate di uno Stato membro che partecipano ad attività dell’Unione nell’ambito della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC). A tal fine e in linea con la data di applicazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie agli Stati membri per conformiarsi alla direttiva (UE) 2019/2235, il certificato dovrebbe essere modificato con effetto a decorrere dal 1o luglio 2022. |
(6) |
In considerazione dell’efficacia retroattiva delle nuove esenzioni dall’IVA relative alle misure adottate a livello dell’Unione in risposta alla pandemia di COVID-19, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
(7) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 è così modificato:
(1) |
l’allegato II è sostituito dal testo che figura nell’allegato I del presente regolamento; |
(2) |
l’allegato II è sostituito dal testo che figura nell’allegato II del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
L’articolo 1, punto 1), si applica fino al 30 giugno 2022.
L’articolo 1, punto 2), si applica a decorrere dal 1o luglio 2022.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2022
Per il Consiglio
Il presidente
B. LE MAIRE
(1) GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1.
(2) Direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12).
(3) Direttiva (UE) 2019/2235 del Consiglio, del 16 dicembre 2019, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto e della direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise per quanto riguarda gli sforzi di difesa nell’ambito dell’Unione (GU L 336 del 30.12.2019, pag. 10).
(4) Direttiva (UE) 2021/1159 del Consiglio, del 13 luglio 2021, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le esenzioni temporanee applicabili alle importazioni e a talune cessioni e prestazioni in risposta alla pandemia di COVID-19 (GU L 250 del 15.7.2021, pag. 1).
(5) Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto (GU L 77 del 23.3.2011, pag. 1).
ALLEGATO I
«ALLEGATO II
Articolo 51 del presente regolamento
UNIONE EUROPEA |
CERTIFICATO DI ESENZIONE DALL’IVA E/O DALLE ACCISE (*) (Direttiva 2006/112/CE - articolo 151, e direttiva 2008/118/CE - articolo 13) |
N. di serie (facoltativo): |
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Denominazione/nominativo |
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Via e numero |
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CAP, località |
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Stato membro (ospitante) |
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(designazione dell’organismo, cfr. casella 4) |
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Il beneficiario (organismo o persona) si impegna ad assolvere, nello Stato membro dal quale sono stati spediti i beni, o dal quale sono stati forniti i beni e/o i servizi, l’IVA e/o le accise dovute qualora i beni e/o i servizi risultassero non conformi alle condizioni fissate per l’esenzione o qualora i beni e/o i servizi non ricevessero la destinazione prevista. |
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Luogo, data |
Nome e qualifica del firmatario |
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Firma |
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Luogo, data |
Timbro |
Nome e qualifica del firmatario |
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Firma |
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N. |
Descrizione dettagliata dei beni e/o servizi (3) (o riferimento dell’ordinativo allegato) |
Quantità o numero |
Valore al netto dell’IVA e dell’accisa |
Valuta |
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Valore unitario |
Valore totale |
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Importo totale |
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La spedizione/fornitura di beni e/o servizi di cui alla casella 5 soddisfa: |
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(numero) (4) |
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le condizioni per l’esenzione dall’IVA e/o dalle accise. |
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Luogo, data |
Timbro |
Nome e qualifica del firmatario |
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Firma |
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Con lettera n.: |
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Data: |
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l’organismo beneficiario designato: è dispensato |
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dall’autorità competente dello Stato membro ospitante: dall’obbligo di ottenere il visto di cui alla casella 6 |
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Luogo, data |
Timbro |
Nome e qualifica del firmatario |
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Firma |
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Note esplicative
1. |
Per il fornitore e/o il depositario autorizzato il presente certificato funge da documento giustificativo dell’esenzione prevista per le forniture di beni e le prestazioni di servizi o le spedizioni di beni ai beneficiari (organismi/persone) ai sensi dell’articolo 151 della direttiva 2006/112/CE e dell’articolo 13 della direttiva 2008/118/CE. Di conseguenza deve essere redatto un certificato distinto per ogni fornitore/depositario. Il fornitore/depositario è inoltre tenuto a conservare il presente certificato nei propri registri in conformità delle norme vigenti nel proprio Stato membro. |
2. |
|
3. |
Con la dichiarazione di cui alla casella 3 il beneficiario (organismo/persona) fornisce le informazioni necessarie per la valutazione della richiesta di esenzione nello Stato membro ospitante. |
4. |
Apponendo il visto di cui alla casella 4 l’organismo conferma le informazioni contenute nella casella 1 e nella casella 3, lettera a), del documento e certifica che il beneficiario è membro del personale dell’organismo stesso. |
5. |
|
6. |
La dichiarazione del beneficiario (organismo/persona) è autenticata, alla casella 6 del certificato, dal visto delle autorità competenti dello Stato membro ospitante. Dette autorità possono subordinare il loro visto all’accordo di un’altra autorità del medesimo Stato. Spetta all’amministrazione fiscale competente ottenere tale accordo. |
7. |
Al fine di semplificare la procedura, le autorità competenti possono dispensare l’organismo beneficiario dall’obbligo di chiedere il visto nel caso di esenzione per uso ufficiale. In tal caso l’organismo beneficiario indica tale dispensa nella casella 7 del certificato. |
(1) Cancellare la dicitura non pertinente.
(2) Indicare la menzione esatta.
(3) Annullare lo spazio non utilizzato. Tale obbligo si applica anche nel caso in cui vi siano ordinativi allegati.
(4) Cancellare nella casella 5 o nell’ordinativo allegato i beni e/o i servizi che non godono dell’esenzione.
(5) Alcuni esempi di codici attualmente in uso: EUR (euro), BGN (lev bulgaro), CZK (corona ceca), DKK (corona danese), GBP (lira sterlina britannica), HUF (fiorino ungherese), LTL (litai lituano), PLN (zloty polacco), RON (leu rumeno), SEK (corona svedese), USD (dollaro degli Stati Uniti).
ALLEGATO II
«ALLEGATO II
Articolo 51 del presente regolamento
UNIONE EUROPEA |
CERTIFICATO DI ESENZIONE DALL’IVA E/O DALLE ACCISE (*) (Direttiva 2006/112/CE - articolo 151, e direttiva 2008/118/CE - articolo 13) |
N. di serie (facoltativo): |
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Denominazione/nominativo |
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Via e numero |
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CAP, località |
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Stato membro (ospitante) |
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(designazione dell’organismo, cfr. casella 4) |
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Il beneficiario (organismo o persona) si impegna ad assolvere, nello Stato membro dal quale sono stati spediti i beni o dal quale sono stati forniti i beni e/o i servizi, l’IVA e/o le accise dovute qualora i beni e/o i servizi risultassero non conformi alle condizioni fissate per l’esenzione o qualora i beni e/o i servizi non ricevessero la destinazione prevista. |
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Luogo, data |
Nome e qualifica del firmatario |
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Firma |
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Luogo, data |
Timbro |
Nome e qualifica del firmatario |
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Firma |
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N. |
Descrizione dettagliata dei beni e/o servizi (3) (o riferimento dell’ordinativo allegato) |
Quantità o numero |
Valore al netto dell’IVA e dell’accisa |
Valuta |
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Valore unitario |
Valore totale |
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Importo totale |
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La spedizione/fornitura di beni e/o servizi di cui alla casella 5 soddisfa: |
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(numero) (4) |
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le condizioni per l’esenzione dall’IVA e/o dalle accise. |
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Luogo, data |
Timbro |
Nome e qualifica del firmatario |
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Firma |
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Con lettera n.: |
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Data: |
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l’organismo beneficiario designato: è dispensato |
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dall’autorità competente dello Stato membro ospitante: dall’obbligo di ottenere il visto di cui alla casella 6 |
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Luogo, data |
Timbro |
Nome e qualifica del firmatario |
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Firma |
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Note esplicative
1. |
Per il fornitore e/o il depositario autorizzato il presente certificato funge da documento giustificativo dell’esenzione prevista per le forniture di beni e le prestazioni di servizi o le spedizioni di beni ai beneficiari (organismi/persone) ai sensi dell’articolo 151 della direttiva 2006/112/CE e dell’articolo 13 della direttiva 2008/118/CE. Di conseguenza deve essere redatto un certificato distinto per ogni fornitore/depositario. Il fornitore/depositario è inoltre tenuto a conservare il presente certificato nei propri registri in conformità delle norme vigenti nel proprio Stato membro. |
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3. |
Con la dichiarazione di cui alla casella 3 il beneficiario (organismo/persona) fornisce le informazioni necessarie per la valutazione della richiesta di esenzione nello Stato membro ospitante. |
4. |
Apponendo il visto di cui alla casella 4 l’organismo conferma le informazioni contenute nella casella 1 e nella casella 3, lettera a), del documento e certifica che il beneficiario è membro del personale dell’organismo stesso. |
5. |
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6. |
La dichiarazione del beneficiario (organismo/persona) è autenticata, alla casella 6 del certificato, dal visto delle autorità competenti dello Stato membro ospitante. Dette autorità possono subordinare il loro visto all’accordo di un’altra autorità del medesimo Stato. Spetta all’amministrazione fiscale competente ottenere tale accordo. |
7. |
Al fine di semplificare la procedura, le autorità competenti possono dispensare l’organismo beneficiario dall’obbligo di chiedere il visto nel caso di esenzione per uso ufficiale. In tal caso l’organismo beneficiario indica tale dispensa nella casella 7 del certificato. |
(1) Cancellare la dicitura non pertinente.
(2) Indicare la menzione esatta.
(3) Annullare lo spazio non utilizzato. Tale obbligo si applica anche nel caso in cui vi siano ordinativi allegati.
(4) Cancellare nella casella 5 o nell’ordinativo allegato i beni e/o i servizi che non godono dell’esenzione.
(5) Alcuni esempi di codici attualmente in uso: EUR (euro), BGN (lev bulgaro), CZK (corona ceca), DKK (corona danese), GBP (lira sterlina britannica), HUF (fiorino ungherese), LTL (litai lituano), PLN (zloty polacco), RON (leu rumeno), SEK (corona svedese), USD (dollaro degli Stati Uniti).