This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32022R0330
Council Regulation (EU) 2022/330 of 25 February 2022 amending Regulation (EU) No 269/2014 concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine
Regolamento (UE) 2022/330 del Consiglio del 25 febbraio 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina
Regolamento (UE) 2022/330 del Consiglio del 25 febbraio 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina
ST/6559/2022/INIT
GU L 51 del 25.2.2022, p. 1–2
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32014R0269 | sostituzione | articolo 3 paragrafo 1 | 25/02/2022 |
25.2.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 51/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2022/330 DEL CONSIGLIO
del 25 febbraio 2022
che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,
vista la decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (1),
vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio (2) attua le misure restrittive di cui alla decisione 2014/145/PESC. |
(2) |
Il 25 febbraio 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/329 (3), che modifica la decisione 2014/145/PESC e stabilisce criteri modificati di inserimento nell'elenco. |
(3) |
Poiché le modifiche in questione rientrano nell'ambito di applicazione del trattato, la loro attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri. |
(4) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 269/2014. |
(5) |
Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 269/2014 sono aggiunte le lettere seguenti:
«1. L'allegato I comprende:
a) |
le persone fisiche responsabili di azioni o politiche, o che sostengono o realizzano tali azioni o politiche che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, o la stabilità o la sicurezza in Ucraina, o che ostacolano l'operato delle organizzazioni internazionali in Ucraina; |
b) |
le persone giuridiche, le entità o gli organismi che sostengono, materialmente o finanziariamente, azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina; |
c) |
le persone giuridiche, le entità o gli organismi in Crimea o a Sebastopoli la cui proprietà è stata trasferita in violazione del diritto ucraino, o le persone giuridiche, le entità o gli organismi che hanno beneficiato di tale trasferimento; |
d) |
le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi che forniscono un sostegno materiale o finanziario ai dirigenti russi responsabili dell'annessione della Crimea o della destabilizzazione dell'Ucraina ovvero che traggono vantaggio dagli stessi; |
e) |
le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi che conducono transazioni con i gruppi separatisti nella regione ucraina del Donbas; |
f) |
le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi che forniscono un sostegno materiale o finanziario al governo della Federazione russa, resosi responsabile dell'annessione della Crimea e della destabilizzazione dell'Ucraina, ovvero che ne traggono vantaggio; o |
g) |
gli imprenditori di spicco o le persone giuridiche, le entità o gli organismi che operano in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa, resosi responsabile dell'annessione della Crimea e della destabilizzazione dell'Ucraina, |
e le persone fisiche o giuridiche, di entità o di organismi ad essi associati.».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2022
Per il Consiglio
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES
(1) GU L 78 del 17.3.2014, pag. 16.
(2) Regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 78 del 17.3.2014, pag. 6).
(3) Decisione (PESC) 2022/ 329 del Consiglio, del 25 febbraio 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, (GU L 50 del 25.2.2022, pag. 1).