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Document 32022R0160

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/160 della Commissione del 4 febbraio 2022 che stabilisce frequenze minime uniformi di determinati controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alle prescrizioni dell’Unione in materia di salute animale conformemente al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 1082/2003 e (CE) n. 1505/2006 (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2022/665

GU L 26 del 7.2.2022, p. 11–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/160/oj

7.2.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 26/11


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/160 DELLA COMMISSIONE

del 4 febbraio 2022

che stabilisce frequenze minime uniformi di determinati controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alle prescrizioni dell’Unione in materia di salute animale conformemente al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 1082/2003 e (CE) n. 1505/2006

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (1), in particolare l’articolo 20, paragrafo 3, primo comma, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2017/625 stabilisce norme generali per i controlli ufficiali effettuati dall’autorità competente per verificare la conformità alla normativa in una serie di settori, compresa la salute animale, in base al rischio e con frequenza adeguata. Tale regolamento stabilisce inoltre i metodi e le tecniche dei controlli ufficiali, che comprendono tra l’altro ispezioni di locali, animali e merci sotto il controllo degli operatori.

(2)

Il regolamento (UE) 2017/625 prevede che siano stabilite modalità pratiche uniformi di esecuzione dei controlli ufficiali riguardanti le frequenze minime uniformi dei controlli ufficiali, laddove sia necessario per rispondere a specifici pericoli e rischi per la salute animale e per verificare la conformità alle misure di prevenzione delle malattie e di lotta contro le stesse.

(3)

Prima dell’entrata in applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) una serie di atti giuridici in materia di salute animale stabiliva norme relative alle frequenze minime dei controlli ufficiali, in particolare delle ispezioni. Il regolamento (UE) 2016/429 ha abrogato tali atti giuridici a decorrere dal 21 aprile 2021.

(4)

Il regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione (3) stabilisce prescrizioni per il riconoscimento, tra l’altro, di incubatoi e stabilimenti che detengono pollame, stabilimenti per operazioni di raccolta di ungulati e pollame, centri di raccolta di cani, gatti e furetti, rifugi per animali destinati a cani, gatti e furetti, posti di controllo, stabilimenti di produzione di bombi isolati dal punto di vista ambientale, stabilimenti di quarantena e stabilimenti confinati per animali terrestri.

(5)

Il regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione (4) stabilisce prescrizioni per il riconoscimento degli stabilimenti di materiale germinale di bovini, suini, ovini, caprini ed equini a partire dai quali il materiale germinale di tali animali può essere spostato in un altro Stato membro.

(6)

Il regolamento delegato (UE) 2020/691 della Commissione (5) stabilisce prescrizioni per il riconoscimento di determinati stabilimenti di acquacoltura e gruppi di stabilimenti di acquacoltura che detengono animali acquatici e che comportano un rischio significativo per la sanità animale.

(7)

È importante che l’autorità competente verifichi, mediante controlli ufficiali regolari, in particolare mediante le ispezioni di cui all’articolo 14, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625, che gli animali e il materiale germinale continuino a essere tenuti e prodotti nel rispetto delle condizioni uniformi per il riconoscimento degli stabilimenti, che sono intese ad attenuare i rischi e i pericoli associati alle malattie elencate nel regolamento (UE) 2016/429 e alle malattie emergenti. Per rispondere ai pericoli e rischi uniformi che tali malattie comportano per la salute umana e animale, è opportuno che il presente regolamento stabilisca frequenze minime uniformi per le ispezioni in determinati stabilimenti riconosciuti.

(8)

Per quanto riguarda gli stabilimenti riconosciuti di materiale germinale, qualsiasi frequenza minima uniforme per le ispezioni dovrebbe tenere conto della natura non stagionale della raccolta dello sperma di bovini e suini.

(9)

Qualsiasi frequenza minima uniforme per le ispezioni in determinati stabilimenti di acquacoltura riconosciuti e gruppi di stabilimenti di acquacoltura riconosciuti dovrebbe tenere conto della classificazione del rischio di tali stabilimenti o gruppi di stabilimenti conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione (6).

(10)

Per quanto riguarda l’identificazione e la registrazione di determinati animali, i regolamenti (CE) n. 1082/2003 (7) e (CE) n. 1505/2006 (8) della Commissione stabiliscono il livello minimo dei controlli da eseguire annualmente negli stabilimenti che detengono bovini, ovini e caprini, nonché il numero di animali da sottoporre a ispezioni in ciascuno di tali stabilimenti.

(11)

Il regolamento delegato (UE) 2019/2035 stabilisce inoltre prescrizioni dettagliate per l’identificazione e la registrazione di bovini, ovini e caprini al fine di garantirne la tracciabilità.

(12)

I bovini, gli ovini o i caprini che non sono identificati o registrati conformemente alle prescrizioni del regolamento delegato (UE) 2019/2035 possono contribuire alla diffusione delle malattie elencate nel regolamento (UE) 2016/429 e delle malattie emergenti. Per attenuare tale pericolo e rischio uniforme per la salute umana e animale, per verificare regolarmente la conformità degli operatori alle prescrizioni di cui al regolamento delegato (UE) 2019/2035 e per garantire l’attuazione uniforme del regolamento (UE) 2017/625, è opportuno stabilire frequenze minime uniformi per le ispezioni effettuate nel contesto dei controlli ufficiali riguardanti l’identificazione e la registrazione dei bovini, degli ovini e dei caprini.

(13)

Il regolamento delegato (UE) 2019/2035 non ha abrogato esplicitamente i regolamenti (CE) n. 1082/2003 e (CE) n. 1505/2006. Per garantire la certezza del diritto, è opportuno che il presente regolamento abroghi tali regolamenti.

(14)

Le norme stabilite nel presente regolamento dovrebbero applicarsi al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord, a norma dell’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo.

(15)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento stabilisce frequenze minime uniformi per i controlli ufficiali, in particolare le ispezioni, sugli animali e sul materiale germinale nonché sulle condizioni in cui sono tenuti o prodotti nei seguenti stabilimenti:

a)

stabilimenti riconosciuti per animali terrestri detenuti e uova da cova di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2019/2035;

b)

stabilimenti riconosciuti di materiale germinale di cui all’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2020/686;

c)

determinati stabilimenti di acquacoltura riconosciuti a norma dell’articolo 176, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 e gruppi di stabilimenti di acquacoltura riconosciuti a norma dell’articolo 177 di tale regolamento;

d)

stabilimenti registrati per animali terrestri detenuti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2019/2035 che detengono bovini, ovini o caprini.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti di cui al regolamento (UE) 2016/429 e ai regolamenti delegati (UE) 2019/2035, (UE) 2020/686, (UE) 2020/688 (9) e (UE) 2020/990 (10):

a)

«stabilimento»: come definito all’articolo 4, punto 27), del regolamento (UE) 2016/429;

b)

«incubatoio»: come definito all’articolo 4, punto 47), del regolamento (UE) 2016/429;

c)

«operazione di raccolta»: come definita all’articolo 4, punto 49), del regolamento (UE) 2016/429;

d)

«centro di raccolta di cani, gatti e furetti»: come definito all’articolo 2, punto 7), del regolamento delegato (UE) 2019/2035;

e)

«rifugio per animali»: come definito all’articolo 2, punto 8), del regolamento delegato (UE) 2019/2035;

f)

«posti di controllo»: come definiti all’articolo 2, punto 9), del regolamento delegato (UE) 2019/2035;

g)

«stabilimento di produzione isolato dal punto di vista ambientale»: come definito all’articolo 2, punto 10), del regolamento delegato (UE) 2019/2035;

h)

«stabilimento riconosciuto di quarantena»: come definito all’articolo 3, punto 9), del regolamento delegato (UE) 2020/688;

i)

«stabilimento confinato»: come definito all’articolo 4, punto 48), del regolamento (UE) 2016/429;

j)

«stabilimento riconosciuto di materiale germinale»: come definito all’articolo 2, punto 2), del regolamento delegato (UE) 2020/686;

k)

«stabilimento di acquacoltura riconosciuto»: come definito all’articolo 2, punto 10), del regolamento delegato (UE) 2020/990;

l)

«gruppo di stabilimenti di acquacoltura riconosciuto»: come definito all’articolo 2, punto 11), del regolamento delegato (UE) 2020/990.

Articolo 3

Frequenza minima uniforme delle ispezioni in determinati stabilimenti riconosciuti

Le autorità competenti degli Stati membri (11), almeno una volta ogni anno civile, effettuano controlli ufficiali, in particolare ispezioni, su animali e uova da cova e sulle condizioni in cui tali animali e uova da cova sono tenuti o prodotti nei seguenti tipi di stabilimenti, presenti nel loro territorio, che hanno ottenuto il riconoscimento dell’autorità competente:

a)

incubatoi e stabilimenti che detengono pollame;

b)

stabilimenti per operazioni di raccolta di ungulati e pollame;

c)

centri di raccolta di cani, gatti e furetti;

d)

rifugi per animali destinati a cani, gatti e furetti;

e)

posti di controllo;

f)

stabilimenti di produzione di bombi isolati dal punto di vista ambientale;

g)

stabilimenti riconosciuti di quarantena;

h)

stabilimenti confinati.

Articolo 4

Frequenza minima uniforme delle ispezioni negli stabilimenti riconosciuti di materiale germinale

Ogni anno civile le autorità competenti degli Stati membri effettuano controlli ufficiali, in particolare ispezioni, sul materiale germinale, escluse le uova da cova, e sulle condizioni in cui tale materiale germinale è prodotto nei seguenti tipi di stabilimenti, presenti nel loro territorio, che hanno ottenuto il riconoscimento dell’autorità competente:

a)

almeno due volte ogni anno civile nei centri di raccolta dello sperma di bovini e suini;

b)

almeno una volta ogni anno civile:

i)

nei centri di raccolta dello sperma di ovini, caprini ed equini;

ii)

nei gruppi di raccolta o di produzione di embrioni;

iii)

negli stabilimenti di trasformazione di materiale germinale;

iv)

nei centri di stoccaggio di materiale germinale.

Articolo 5

Frequenza minima uniforme delle ispezioni in determinati stabilimenti di acquacoltura riconosciuti e in determinati gruppi di stabilimenti di acquacoltura riconosciuti

L’autorità competente di uno Stato membro effettua controlli ufficiali, in particolare ispezioni, sugli animali di acquacoltura e sulle condizioni in cui tali animali sono tenuti in determinati stabilimenti di acquacoltura riconosciuti e gruppi di stabilimenti di acquacoltura riconosciuti presenti nel suo territorio. Tali controlli ufficiali tengono conto della classificazione del rischio dello stabilimento di acquacoltura riconosciuto o del gruppo di stabilimenti di acquacoltura riconosciuto, determinato dall’autorità competente a norma dell’allegato VI, parte I, capitolo 1, punto 1.2, del regolamento delegato (UE) 2020/689, o della classificazione del rischio degli stabilimenti in compartimenti dipendenti di cui all’articolo 73, paragrafo 3, lettera b), di tale regolamento, come segue:

a)

gli stabilimenti ad alto rischio sono ispezionati almeno una volta ogni anno civile;

b)

gli stabilimenti a medio rischio sono ispezionati almeno una volta ogni due anni civili;

c)

gli stabilimenti a basso rischio sono ispezionati almeno una volta ogni tre anni civili.

Articolo 6

Frequenza minima uniforme delle ispezioni negli stabilimenti che detengono bovini, ovini e caprini

L’autorità competente di uno Stato membro effettua controlli ufficiali, in particolare ispezioni, sull’identificazione e sulla registrazione di bovini, ovini e caprini ogni anno civile in almeno il 3 % degli stabilimenti presenti nel suo territorio che detengono tali animali.

Articolo 7

Abrogazioni

1.   I regolamenti (CE) n. 1082/2003 e (CE) n. 1505/2006 sono abrogati.

2.   I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato.

Articolo 8

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1).

(3)  Regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione, del 28 giugno 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 115).

(4)  Regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli stabilimenti di materiale germinale e le prescrizioni in materia di tracciabilità e di sanità animale per i movimenti all’interno dell’Unione di materiale germinale di determinati animali terrestri detenuti (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 1).

(5)  Regolamento delegato (UE) 2020/691 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti di acquacoltura e ai trasportatori di animali acquatici (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 345).

(6)  Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 211).

(7)  Regolamento (CE) n. 1082/2003 della Commissione, del 23 giugno 2003, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il livello minimo dei controlli da eseguire nel contesto del sistema di identificazione e registrazione dei bovini (GU L 156 del 25.6.2003, pag. 9).

(8)  Regolamento (CE) n. 1505/2006 della Commissione, dell’11 ottobre 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio per quanto riguarda i controlli minimi da effettuare per l’identificazione e la registrazione degli animali delle specie ovina e caprina (GU L 280 del 12.10.2006, pag. 3).

(9)  Regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all’interno dell’Unione di animali terrestri e di uova da cova (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 140).

(10)  Regolamento delegato (UE) 2020/990 della Commissione, del 28 aprile 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale e di certificazione per i movimenti all’interno dell’Unione di animali acquatici e di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici (GU L 221 del 10.7.2020, pag. 42).

(11)  Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente regolamento i riferimenti agli «Stati membri» si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord.


ALLEGATO

Tavole di concordanza di cui all’articolo 7, paragrafo 2

1.   Regolamento (CE) n. 1082/2003

Regolamento (CE) n. 1082/2003

Presente regolamento

Articolo 1

-

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 6

Articolo 2, paragrafo 2

-

Articolo 2, paragrafo 3

-

Articolo 2, paragrafo 4

-

Articolo 2, paragrafo 5

-

Articolo 2, paragrafo 6

-

Articolo 3

-

Articolo 4

-

Articolo 5

-

Allegato I

-

2.   Regolamento (CE) n. 1505/2006

Regolamento (CE) n. 1505/2006

Presente regolamento

Articolo 1

-

Articolo 2

-

Articolo 3

-

Articolo 4

-

Articolo 5, paragrafo 1, primo comma

Articolo 6

Articolo 5, paragrafo 1, secondo comma

-

Articolo 5, paragrafo 2, primo comma

-

Articolo 5, paragrafo 2, secondo comma

-

Articolo 6

-

Articolo 7

-

Allegato

-


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