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Document 32022D2349

    Decisione (UE) 2022/2349 del Consiglio del 21 novembre 2022 che autorizza l’avvio di negoziati a nome dell’Unione europea per una convenzione del Consiglio d’Europa sull’intelligenza artificiale, i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto

    ST/14173/2022/INIT

    GU L 311 del 2.12.2022, p. 138–141 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/2349/oj

    2.12.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 311/138


    DECISIONE (UE) 2022/2349 DEL CONSIGLIO

    del 21 novembre 2022

    che autorizza l’avvio di negoziati a nome dell’Unione europea per una convenzione del Consiglio d’Europa sull’intelligenza artificiale, i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafi 3 e 4,

    vista la raccomandazione della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Nel 2021 il Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa ha istituito un Comitato sull’intelligenza artificiale (CAI) per il periodo 2022-2024, con il compito di istituire un processo di negoziazione internazionale finalizzato a sviluppare un quadro giuridico sullo sviluppo, la progettazione e l’applicazione dell’intelligenza artificiale (IA) basato sulle norme del Consiglio d’Europa in materia di diritti umani, democrazia e Stato di diritto, e favorevole all’innovazione.

    (2)

    Il 30 giugno 2022 il Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa ha incaricato il CAI di procedere rapidamente all’elaborazione di uno strumento giuridicamente vincolante di natura trasversale, una convenzione o una convenzione quadro, sull’IA basato sulle norme del Consiglio d’Europa in materia di diritti umani, democrazia e Stato di diritto, in linea con il suo mandato, incentrato su principi comuni generali, favorevole all’innovazione e aperto alla partecipazione di Stati terzi, tenendo conto nel contempo di altri pertinenti quadri giuridici internazionali esistenti o in fase di sviluppo.

    (3)

    In seguito, il presidente del CAI ha proposto un progetto preliminare di una convenzione del Consiglio d’Europa o di una convenzione quadro sull’intelligenza artificiale, i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto («convenzione»). Tale progetto preliminare comprende disposizioni su finalità e obiettivo, ambito di applicazione, definizioni, principi fondamentali, tra cui le garanzie procedurali e i diritti applicabili a tutti i sistemi di IA a prescindere dal loro livello di rischio, ulteriori misure per i sistemi di IA nel settore pubblico e per i sistemi di IA che presentano livelli di rischio «inaccettabile» e «significativo», e un meccanismo di follow-up e cooperazione, disposizioni finali, inclusa la possibilità per l’Unione di aderire a tale convenzione, e un’appendice, in via di elaborazione, su una metodologia di valutazione del rischio e dell’impatto dei sistemi di IA.

    (4)

    L’Unione ha adottato norme comuni su cui incideranno gli elementi presi in esame in riferimento alla convenzione. Tali elementi comprendono in particolare un insieme esaustivo di regole nel settore del mercato unico per i prodotti (1) e i servizi (2)per cui è possibile utilizzare i sistemi di IA, nonché il diritto derivato dell’Unione (3) che attua la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (4), considerato che in determinate circostanze lo sviluppo e l’utilizzo di taluni sistemi di IA potrebbero incidere negativamente su tali diritti.

    (5)

    Inoltre, il 21 aprile 2021 la Commissione ha presentato una proposta legislativa di regolamento che stabilisce regole armonizzate sull’IA, attualmente in corso di negoziazione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio. L’ambito di applicazione della convenzione coincide in larga misura con quello della proposta legislativa, dal momento che entrambi gli strumenti mirano a stabilire regole applicabili alla progettazione, allo sviluppo e all’applicazione di sistemi di IA forniti e utilizzati da soggetti pubblici o privati.

    (6)

    Pertanto, la conclusione della convenzione può incidere sulle norme comuni dell’Unione esistenti e su quelle prevedibilmente elaborate in futuro o modificarne la portata ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).

    (7)

    È opportuno avviare negoziati in vista della conclusione della convenzione per quanto riguarda le materie che rientrano nella competenza esclusiva dell’Unione, al fine di tutelare l’integrità del diritto dell’Unione e di garantire che le norme del diritto internazionale e unionale rimangano coerenti.

    (8)

    È possibile che la convenzione stabilisca norme internazionali di alto livello in materia di regolamentazione dell’IA con un impatto sui diritti umani, sul funzionamento della democrazia e sul rispetto dello Stato di diritto, in particolare alla luce dei lavori già svolti dal Consiglio d’Europa in tale settore.

    (9)

    La presente decisione non dovrebbe pregiudicare la partecipazione degli Stati membri ai negoziati per la convenzione e qualsiasi successiva decisione di uno Stato membro di concludere, firmare o ratificare la convenzione né la partecipazione degli Stati membri ai negoziati per l’adesione dell’Unione alla convenzione.

    (10)

    A norma dell’articolo 4, paragrafo 2, del trattato sull’Unione europea (TUE), la sicurezza nazionale resta di esclusiva competenza di ciascuno Stato membro. Nell’attuazione della convenzione spetta agli Stati membri definire, conformemente all’articolo 216, paragrafo 2, TFUE, i loro interessi essenziali in materia di sicurezza e stabilire le misure idonee a garantire la loro sicurezza interna ed esterna, senza rendere inapplicabile il diritto dell’Unione o essere esonerati dall’obbligo di rispettare il diritto dell’Unione.

    (11)

    Tutti gli Stati membri sono anche membri del Consiglio d’Europa. In considerazione di tale particolare situazione gli Stati membri presenti ai negoziati per la convenzione dovrebbero, in conformità del principio di leale cooperazione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, TUE, rispettandosi reciprocamente, sostenere il negoziatore dell’Unione nell’adempimento dei compiti derivanti dai trattati.

    (12)

    Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e ha espresso un parere il 13 ottobre 2022 (6),

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    1.   La Commissione è autorizzata ad avviare negoziati, a nome dell’Unione, per quanto riguarda le materie che rientrano nella competenza esclusiva dell’Unione, per una convenzione del Consiglio d’Europa sull’intelligenza artificiale, i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto.

    2.   I negoziati sono condotti in base alle direttive di negoziato del Consiglio che figurano nell’addendum della presente decisione, che, se del caso, possono essere rivedute e ulteriormente messe a punto durante i negoziati.

    Articolo 2

    I negoziati di cui all’articolo 1 sono condotti in consultazione con il gruppo «Telecomunicazioni e società dell’informazione», designato in qualità di comitato speciale ai sensi dell’articolo 218, paragrafo 4, TFUE.

    La Commissione riferisce periodicamente al comitato speciale di cui al primo comma, in merito alle misure adottate a norma della presente decisione e lo consulta regolarmente.

    La Commissione riferisce al Consiglio, ogni volta che quest’ultimo glielo richieda, in merito allo svolgimento e all’esito dei negoziati, anche per iscritto.

    Nella misura in cui l’oggetto dei negoziati rientra in parte nella competenza dell’Unione e in parte nella competenza dei suoi Stati membri, la Commissione e gli Stati membri collaborano strettamente nel corso dei negoziati al fine di veicolare a livello esterno una posizione comune dell’Unione.

    Articolo 3

    La Commissione è destinataria della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 2022

    Per il Consiglio

    Il presidente

    Z. NEKULA


    (1)  Direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi (GU L 210 del 7.8.1985, pag. 29); direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4); direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione) (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24); Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli (GU L 170 del 30.6.2009, pag. 1); direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE (GU L 153 del 22.5.2014, pag. 62); regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 1); regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo ai requisiti di omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché di sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, per quanto riguarda la loro sicurezza generale e la protezione degli occupanti dei veicoli e degli altri utenti vulnerabili della strada, che modifica il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 78/2009, (CE) n. 79/2009 e (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 631/2009, (UE) n. 406/2010, (UE) n. 672/2010, (UE) n. 1003/2010,(UE) n. 1005/2010, (UE) n. 1008/2010, (UE) n. 1009/2010, (UE) n. 19/2011,(UE) n. 109/2011, (UE) n. 458/2011, (UE) n. 65/2012, (UE) n. 130/2012,(UE) n. 347/2012, (UE) n. 351/2012, (UE) n. 1230/2012 e (UE) 2015/166 della Commissione (GU L 325 del 16.12.2019, pag. 1).

    (2)  Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2000 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico») (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1); direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36); direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio (GU L 133 del 22.5.2008, pag. 66).

    (3)  Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica (GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22); direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16); Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37); regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1); direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).

    (4)  Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (GU C 326 del 26.10.2012, pag. 391).

    (5)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

    (6)  Parere 20/2022 del Garante europeo della protezione dei dati sulla raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati a nome dell'Unione europea per una convenzione del Consiglio d'Europa sull'intelligenza artificiale, i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).


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