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Document 32022D2080

    Decisione di esecuzione (UE) 2022/2080 del Consiglio del 25 ottobre 2022 recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2020/1350 che concede alla Repubblica di Lituania sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell’epidemia di COVID-19

    ST/12702/2022/INIT

    GU L 280 del 28.10.2022, p. 19–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/2080/oj

    28.10.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 280/19


    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/2080 DEL CONSIGLIO

    del 25 ottobre 2022

    recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2020/1350 che concede alla Repubblica di Lituania sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell’epidemia di COVID-19

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio, del 19 maggio 2020, che istituisce uno strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) a seguito dell’epidemia di COVID-19 (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Facendo seguito a una richiesta presentata dalla Lituania il 7 agosto 2020, il Consiglio, con decisione di esecuzione (UE) 2020/1350 (2), ha concesso alla Lituania assistenza finanziaria sotto forma di un prestito dell’importo massimo di 602 310 000 EUR avente scadenza media massima di 15 anni, con periodo di disponibilità di 18 mesi, al fine di integrare gli sforzi nazionali della Lituania volti ad affrontare l’impatto dell’epidemia di COVID-19 e far fronte alle conseguenze socioeconomiche dell’epidemia per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi.

    (2)

    Il prestito doveva essere utilizzato dalla Lituania per finanziare regimi di riduzione dell’orario lavorativo e le misure analoghe di cui all’articolo 3 della decisione di esecuzione (UE) 2020/1350 del Consiglio.

    (3)

    Facendo seguito a una seconda richiesta presentata dalla Lituania l’11 marzo 2021, il Consiglio, con decisione di esecuzione (UE) 2021/678 (3) che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/1350, ha concesso alla Lituania assistenza finanziaria supplementare del valore di 354 950 000 EUR innalzando a 957 260 000 EUR l’importo massimo del prestito avente scadenza media massima di 15 anni, con periodo di disponibilità di 18 mesi, al fine di integrare gli sforzi nazionali della Lituania volti ad affrontare l’impatto dell’epidemia di COVID-19 e far fronte alle conseguenze socioeconomiche dell’epidemia per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi.

    (4)

    Il prestito supplementare doveva essere utilizzato dalla Lituania per finanziare i regimi di riduzione dell’orario lavorativo e le misure analoghe di cui all’articolo 3 della decisione di esecuzione (UE) 2020/1350, come modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2021/678.

    (5)

    L’epidemia di COVID-19 ha avuto ripercussioni negative su una parte significativa della forza lavoro in Lituania. Ciò ha continuato a determinare ripetuti aumenti repentini e severi della spesa pubblica lituana connessa alle misure di cui all’articolo 3, lettere a) e b), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1350.

    (6)

    L’epidemia di COVID-19 e le misure straordinarie attuate dalla Lituania nel 2020, nel 2021 e nel 2022 per contenerla, nonché le relative ripercussioni socioeconomiche e sanitarie, hanno avuto e stanno tuttora avendo un impatto drammatico sulle finanze pubbliche. Nel 2020 la Lituania registrava un disavanzo pubblico e un debito pubblico pari rispettivamente al 7,3 % e al 46,6 % del prodotto interno lordo (PIL), percentuali che risultavano scese rispettivamente all’1,0 % e al 44,3 % alla fine del 2021. Le previsioni di primavera 2022 della Commissione prospettavano per la Lituania un disavanzo pubblico e un debito pubblico pari rispettivamente al 4,6 % e al 42,7 % del PIL alla fine del 2022. Secondo le previsioni intermedie d’estate 2022 della Commissione, il PIL della Lituania aumenterà dell’1,9 % nel 2022.

    (7)

    L’8 agosto 2022 la Lituania ha richiesto un’ulteriore assistenza finanziaria dell’Unione per un importo pari a 141 800 000 EUR al fine di continuare a integrare gli sforzi nazionali profusi nel 2020, nel 2021 e nel 2022 per affrontare l’impatto dell’epidemia di COVID-19 e far fronte alle conseguenze socioeconomiche dell’epidemia per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi. In particolare la Lituania ha ulteriormente prorogato o modificato i regimi di riduzione dell’orario lavorativo e le misure analoghe di cui ai considerando (8) e (9).

    (8)

    Nella «legge sull’occupazione n. XII-2470» del 21 giugno 2016, modificata dalla «legge n. XIII-2822» del 17 marzo 2020, dalla «legge n. XIII-2846» del 7 aprile 2020, dalla «legge n. XIII-3005» del 4 giugno 2020 e dalla «legge n. XIV-131» del 23 dicembre 2020, di cui all’articolo 3, lettera a), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1350, e successivamente modificata dalla «legge n. XIV-351» del 27 maggio 2021 e dalla «legge n. XIV-911» del 20 gennaio 2022, la Lituania ha introdotto un regime per erogare sovvenzioni ai datori di lavoro al fine di coprire gli stipendi stimati per ciascun lavoratore dipendente senza lavoro, come forma di sostegno durante la quarantena e lo stato di emergenza. Prima del 1o gennaio 2021 il datore di lavoro poteva scegliere tra sovvenzioni per coprire il 70 % dello stipendio, fino a un massimo pari a 1,5 volte il salario minimo, oppure il 90 % dello stipendio (100 % nel caso dei lavoratori dipendenti di età pari o superiore a 60 anni), fino a un massimo pari al salario minimo. A decorrere dal 1o gennaio 2021 il datore di lavoro potrebbe ricevere sovvenzioni per coprire il 100 % dello stipendio, fino a un massimo pari a 1,5 volte il salario minimo. I datori di lavoro che hanno partecipato al regime devono mantenere almeno il 50 % dei loro dipendenti per almeno tre mesi dopo la fine della sovvenzione.

    (9)

    A norma della «legge sull’occupazione n. XII-2470» del 21 giugno 2016, modificata dalla «legge n. XIII-3005» del 4 giugno 2020, di cui all’articolo 3, lettera b), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1350, e succesivamente modificata dalla «legge n. XIV-351» del 27 maggio 2021, prima del 1o luglio 2021 erano inoltre erogate sovvenzioni per i lavoratori dipendenti che ritornavano al lavoro dopo un periodo di inattività, per un periodo massimo di sei mesi dopo il rientro al lavoro. Fatto salvo il tetto pari al salario minimo o al doppio del salario minimo a seconda dell’attività economica svolta dal datore di lavoro, l’importo delle sovvenzioni erogate nel primo e nel secondo mese successivo al rientro al lavoro poteva raggiungere il 100 % dello stipendio di un lavoratore dipendente, nel terzo e nel quarto mese il 50 % e nel quinto e nel sesto mese il 30 %. A decorrere dal 1o luglio 2021 sono state erogate sovvenzioni per i lavoratori dipendenti che ritornano al lavoro dopo un periodo senza lavoro, per un periodo massimo di due mesi dopo il rientro. Nel primo mese la sovvenzione è pari al 100 % dello stipendio del lavoratore dipendente, ma non superiore a 0,9 volte il salario minimo, e nel secondo mese è pari al 100 % dello stipendio del lavoratore dipendente, ma non superiore a 0,6 volte il salario minimo. Tali sovvenzioni possono essere considerate una misura analoga ai regimi di riduzione dell’orario lavorativo di cui al regolamento (UE) 2020/672, in quanto miravano a fornire un sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti e a contribuire al mantenimento dei rapporti di lavoro in essere.

    (10)

    La Lituania soddisfa le condizioni per richiedere l’assistenza finanziaria di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) 2020/672. La Lituania ha fornito alla Commissione le opportune evidenze del fatto che la spesa pubblica effettiva e programmata è aumentata di 1 264 915 309 EUR dal 1o febbraio 2020 in esito alle misure nazionali adottate in risposta agli effetti socioeconomici dell’epidemia di COVID-19. Si tratta di un aumento repentino e severo perché anch’esso collegato alla proroga o alla modifica di misure nazionali esistenti direttamente connesse a regimi di riduzione dell’orario lavorativo e a misure analoghe di cui beneficia una parte significativa delle imprese e della forza lavoro in Lituania. La Lituania intende finanziare 144 350 000 EUR dell’aumento della spesa mediante fondi dell’Unione e 21 505 309 EUR mediante finanziamenti propri.

    (11)

    La Commissione, conformemente all’articolo 6 del regolamento (UE) 2020/672, ha consultato la Lituania e ha verificato l’aumento repentino e severo della spesa pubblica effettiva e programmata direttamente connessa ai regimi di riduzione dell’orario lavorativo e a misure analoghe, cui si fa riferimento nella richiesta dell’8 agosto 2022.

    (12)

    È pertanto opportuno fornire assistenza finanziaria per aiutare la Lituania a far fronte agli effetti socioeconomici delle gravi perturbazioni economiche causate dall’epidemia di COVID-19. La Commissione dovrebbe adottare le decisioni riguardanti la scadenza, l’importo e l’erogazione di rate e quote in stretta collaborazione con le autorità nazionali.

    (13)

    Dato che il periodo di disponibilità indicato nella decisione di esecuzione (UE) 2020/1350 è scaduto, è necessario stabilire un nuovo periodo di disponibilità dell’assistenza finanziaria supplementare. È opportuno prorogare di 21 mesi il periodo di disponibilità di 18 mesi dell’assistenza finanziaria concessa dalla decisione di esecuzione (UE) 2020/1350, portando così il periodo di disponibilità totale a 39 mesi a decorrere dal primo giorno dopo che la decisione di esecuzione (UE) 2020/1350 ha preso effetto.

    (14)

    La Lituania e la Commissione dovrebbero tenere conto della presente decisione nell’accordo di prestito di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/672.

    (15)

    La presente decisione non dovrebbe pregiudicare l’esito di eventuali procedimenti in materia di distorsioni del funzionamento del mercato interno, che potrebbero essere in particolare promossi a norma degli articoli 107 e 108 del trattato. Essa non dispensa gli Stati membri dall’obbligo di comunicare alla Commissione i casi di potenziali aiuti di Stato a norma dell’articolo 108 del trattato.

    (16)

    È opportuno che la Lituania informi periodicamente la Commissione in merito all’esecuzione delle spese pubbliche programmate, affinché quest’ultima possa valutare in quale misura lo Stato membro abbia dato esecuzione a tali spese.

    (17)

    La decisione di fornire assistenza finanziaria è stata raggiunta tenendo conto delle esigenze attuali e attese della Lituania e delle richieste di assistenza finanziaria a norma del regolamento (UE) 2020/672 già presentate o programmate da altri Stati membri, applicando nel contempo i principi di parità di trattamento, solidarietà, proporzionalità e trasparenza,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    La decisione di esecuzione (UE) 2020/1350 è così modificata:

    1)

    l’articolo 2 è così modificato:

    a)

    i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

    «1.   L’Unione mette a disposizione della Lituania un prestito dell’importo massimo di 1 099 060 000 EUR. La scadenza media massima del prestito è di 15 anni.

    2.   Il periodo di disponibilità dell’assistenza finanziaria concessa dalla presente decisione è di 39 mesi a decorrere dal primo giorno dopo che la stessa ha preso effetto.»;

    b)

    il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

    «4.   La prima rata è erogata con riserva dell’entrata in vigore dell’accordo di prestito di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/672. Eventuali rate successive sono erogate in conformità dei termini di tale accordo di prestito o, se del caso, con riserva dell’entrata in vigore di un addendum allo stesso, o di un accordo di prestito modificato concluso tra la Lituania e la Commissione che sostituisce l’accordo di prestito originario.»;

    2)

    l’articolo 3 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 3

    La Lituania può finanziare le misure seguenti:

    a)

    sovvenzioni salariali durante il periodo senza lavoro, secondo quanto previsto nell’articolo 41 della «legge sull’occupazione n. XII-2470» del 21 giugno 2016, modificata da ultimo dalla «legge n. XIV-911» del 20 gennaio 2022;

    b)

    sovvenzioni salariali dopo il periodo senza lavoro, secondo quanto previsto nell’articolo 41 della «legge sull’occupazione n. XII-2470» del 21 giugno 2016, modificata da ultimo dalla «legge n. XIV-351» del 27 maggio 2021;

    c)

    prestazioni per i lavoratori autonomi, secondo quanto previsto nell’articolo 5-1 della «legge sull’occupazione n. XII-2470» del 21 giugno 2016, come modificato nel 2020;

    d)

    prestazioni per i lavoratori autonomi che svolgono un’attività agricola, secondo quanto previsto nell’articolo 5-2 della «legge sull’occupazione n. XII-2470» del 21 giugno 2016, come modificato nel 2020.».

    Articolo 2

    La Repubblica di Lituania è destinataria della presente decisione.

    Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione al destinatario.

    Articolo 3

    La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Fatto a Lussemburgo, il 25 ottobre 2022

    Per il Consiglio

    Il presidente

    J. SÍKELA


    (1)  GU L 159 del 20.5.2020, pag. 1.

    (2)  Decisione di esecuzione (UE) 2020/1350 del Consiglio, del 25 settembre 2020, che concede alla Repubblica di Lituania sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell’epidemia di COVID-19 (GU L 314 del 29.9.2020, pag. 35).

    (3)  Decisione di esecuzione (UE) 2021/678 del Consiglio, del 23 aprile 2021, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/1350 che concede alla Repubblica di Lituania sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell’epidemia di COVID-19 (GU L 144 del 27.4.2021, pag. 12).


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