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Document 32022D1677

    Decisione (UE) 2022/1677 del Consiglio del 26 settembre 2022 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato misto istituito dall’accordo tra l’Unione europea e il governo della Repubblica popolare cinese sulla cooperazione in materia di indicazioni geografiche e sulla loro protezione per quanto riguarda l’adozione del regolamento interno del comitato misto

    ST/11862/2022/INIT

    GU L 252 del 30.9.2022, p. 64–69 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/1677/oj

    30.9.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 252/64


    DECISIONE (UE) 2022/1677 DEL CONSIGLIO

    del 26 settembre 2022

    relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato misto istituito dall’accordo tra l’Unione europea e il governo della Repubblica popolare cinese sulla cooperazione in materia di indicazioni geografiche e sulla loro protezione per quanto riguarda l’adozione del regolamento interno del comitato misto

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’accordo tra l’Unione europea e il governo della Repubblica popolare cinese sulla cooperazione in materia di indicazioni geografiche e sulla loro protezione (1) («accordo») è stato concluso con decisione (UE) 2020/1832 del Consiglio (2) ed è entrato in vigore il 1o marzo 2021.

    (2)

    L’articolo 10 dell’accordo prevede che il comitato misto decida il proprio regolamento interno.

    (3)

    È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato misto in relazione al suo regolamento interno, poiché tale regolamento vincolerà l’Unione.

    (4)

    Per garantire l’effettiva applicazione dell’accordo, è opportuno adottare il regolamento interno del comitato misto.

    (5)

    La posizione dell’Unione in sede di comitato misto dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato misto istituito dall’accordo tra l’Unione europea e il governo della Repubblica popolare cinese sulla cooperazione in materia di indicazioni geografiche e sulla loro protezione per quanto riguarda l’adozione del suo regolamento interno si basa sul progetto di decisione del comitato misto accluso alla presente decisione.

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

    Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 2022

    Per il Consiglio

    Il presidente

    Z. NEKULA


    (1)  GU L 408I del 4.12.2020, pag. 3.

    (2)  Decisione (UE) 2020/1832 del Consiglio, del 23 novembre 2020, relativa alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e il governo della Repubblica popolare cinese sulla cooperazione in materia di indicazioni geografiche e sulla loro protezione (GU L 408I del 4.12.2020, pag. 1).


    PROGETTO

    DECISIONE N. … DEL COMITATO MISTO

    del …

    per quanto riguarda l'adozione del suo regolamento interno

    IL COMITATO MISTO,

    visto l'accordo tra l'Unione europea e il governo della Repubblica popolare cinese sulla cooperazione in materia di indicazioni geografiche e sulla loro protezione (1), in particolare l'articolo 10,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L'accordo tra l'Unione europea e il governo della Repubblica popolare cinese sulla cooperazione in materia di indicazioni geografiche e sulla loro protezione ("accordo") è stato concluso dall'Unione con decisione (UE) 2020/1832 del Consiglio (2) ed è entrato in vigore il 1o marzo 2021.

    (2)

    L'articolo 10 dell'accordo prevede che il comitato misto decida il proprio regolamento interno.

    (3)

    Per garantire l'effettiva applicazione dell'accordo, è opportuno adottare il regolamento interno del comitato misto,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    È adottato il regolamento interno del comitato misto, di cui all'allegato della presente decisione.

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

    Fatto a …,

    Per il comitato misto

    I copresidenti


    (1)  GU L 408I del 4.12.2020 pag. 3.

    (2)  Decisione (UE) 2020/1832 del Consiglio, del 23 novembre 2020, relativa alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e il governo della Repubblica popolare cinese sulla cooperazione in materia di indicazioni geografiche e sulla loro protezione (GU L 408I del 4.12.2020, pag. 1).


    ALLEGATO

    Regolamento interno del comitato misto

    Articolo 1

    Ambito di applicazione e responsabilità

    Il comitato misto , istituito a norma dell'articolo 10 dell'accordo tra l'Unione europea e il governo della Repubblica popolare cinese sulla cooperazione in materia di indicazioni geografiche e sulla loro protezione ("accordo"), esercita le proprie funzioni secondo quanto previsto all'articolo 10 dell'accordo. In particolare è responsabile di:

    a)

    modificare l'allegato I dell'accordo per quanto riguarda i riferimenti alla legislazione applicabile nelle parti, nonché gli altri allegati dell' accordo;

    b)

    scambiare informazioni sugli sviluppi della legislazione e delle politiche in materia di indicazioni geografiche e su qualsiasi altra questione di reciproco interesse su tale materia;

    c)

    scambiare informazioni sulle indicazioni geografiche al fine di valutare l'opportunità di una loro protezione in conformità dell'accordo.

    Articolo 2

    Composizione e presidenza

    1.   Il comitato misto è composto, da un lato, da rappresentanti della Repubblica popolare cinese ("Cina") e, dall'altro, da rappresentanti dell'Unione europea.

    2.   Il comitato misto è copresieduto da rappresentanti della Cina e dell'Unione europea.

    3.   Ciascun copresidente può delegare le funzioni di copresidente, in tutto o in parte, a un supplente designato, nel cui caso ogni riferimento fatto qui di seguito al copresidente vale anche per il supplente designato.

    4.   Ciascun copresidente designa una persona di contatto per tutte le questioni che riguardano il comitato misto. Tali persone di contatto sono congiuntamente responsabili delle mansioni di segreteria del comitato misto.

    Articolo 3

    Riunioni

    A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, dell'accordo, le riunioni del comitato misto si svolgono a turno in ciascuna delle parti. Il comitato misto si riunisce alla data, nel luogo e secondo le modalità, compresa eventualmente la videoconferenza, stabilite di comune accordo dalle parti, e comunque non oltre 90 giorni dalla data della richiesta dell'una o dell'altra parte.

    Articolo 4

    Corrispondenza

    1.   La corrispondenza indirizzata ai copresidenti del comitato misto è inoltrata ai punti di contatto, che la trasmettono per conoscenza ai membri del comitato misto.

    2.   La corrispondenza indirizzata ai copresidenti del comitato misto può essere trasmessa in qualunque forma scritta, compresa la posta elettronica.

    Articolo 5

    Ordine del giorno delle riunioni

    1.   Prima di ciascuna riunione del comitato misto le persone di contatto redigono l'ordine del giorno provvisorio. Tale ordine del giorno è trasmesso, insieme ai documenti pertinenti, ai membri del comitato misto, compresi i copresidenti di detto comitato, al più tardi 15 giorni prima della riunione. L'ordine del giorno provvisorio può includere qualsiasi punto contemplato agli articoli 10 e 11 dell'accordo.

    2.   Ciascuna delle parti può chiedere, almeno 21 giorni prima della riunione, che siano iscritti all'ordine del giorno provvisorio punti contemplati agli articoli 10 e 11 dell'accordo. Tali punti sono inseriti nell'ordine del giorno provvisorio.

    3.   La versione definitiva dell'ordine del giorno provvisorio è trasmessa ai copresidenti almeno cinque giorni prima della riunione.

    4.   I copresidenti adottano l'ordine del giorno all'unanimità all'inizio di ciascuna riunione. L'iscrizione all'ordine del giorno di un punto diverso da quelli figuranti nell'ordine del giorno provvisorio può aver luogo con il consenso dei copresidenti.

    Articolo 6

    Decisioni

    1.   Il comitato misto adotta le sue decisioni per consenso, come disposto dall'articolo 10, paragrafo 2, dell'accordo.

    2.   Le decisioni del comitato misto recano le firme dei copresidenti. Ciascuna decisione indica la data della sua entrata in vigore.

    3.   Le decisioni adottate dal comitato misto recano la data di adozione e una descrizione dell'oggetto.

    Articolo 7

    Procedura scritta

    1.   Una decisione del comitato misto può essere adottata mediante procedura scritta con l'accordo di entrambe le parti. La procedura scritta consiste in uno scambio di note tra i copresidenti del comitato misto.

    2.   Il copresidente della parte che propone il ricorso alla procedura scritta trasmette il progetto di decisione al copresidente dell'altra parte, che risponde indicando se accetta o no il progetto di decisione. Il copresidente dell'altra parte può inoltre proporre modifiche o chiedere un tempo di riflessione supplementare. Se è approvato, il progetto di decisione è adottato a norma dell'articolo 6.

    Articolo 8

    Verbale

    1.   Il punto di contatto della parte che organizza la riunione del comitato misto redige il progetto di verbale di ciascuna riunione entro 21 giorni dalla riunione stessa. Il progetto di verbale riporta le raccomandazioni e le decisioni adottate e prende atto di tutte le altre conclusioni raggiunte.

    2.   Il verbale è approvato per iscritto da entrambe le parti entro 28 giorni dalla riunione o entro qualsivoglia altra data concordata dalle parti. Approvato il verbale, i copresidenti ne firmano due esemplari originali. Ciascun copresidente conserva uno degli esemplari originali.

    Articolo 9

    Spese

    1.   Ciascuna parte si fa carico delle proprie spese di partecipazione alle riunioni del comitato misto.

    2.   Le spese relative all'organizzazione delle riunioni e alla riproduzione dei documenti sono a carico della parte che organizza la riunione.

    Articolo 10

    Pubblicità e riservatezza

    1.   Salvo diversa decisione dei copresidenti, le riunioni del comitato misto non sono pubbliche.

    2.   Se una parte comunica al comitato misto informazioni considerate riservate a norma delle proprie disposizioni legislative e regolamentari, l'altra parte tratta tali informazioni come riservate.

    3.   Fatto salvo il paragrafo 2, ciascuna parte può decidere di pubblicare le decisioni e le raccomandazioni del comitato misto nella rispettiva pubblicazione ufficiale.


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