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Document 32021R2037

    Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2037 della Commissione del 22 novembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli esoneri dagli obblighi di registrazione degli stabilimenti di acquacoltura e conservazione della documentazione per gli operatori (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2021/8243

    GU L 416 del 23.11.2021, p. 80–83 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/2037/oj

    23.11.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 416/80


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/2037 DELLA COMMISSIONE

    del 22 novembre 2021

    recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli esoneri dagli obblighi di registrazione degli stabilimenti di acquacoltura e conservazione della documentazione per gli operatori

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 175, paragrafo 2, e l’articolo 190,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce norme relative all’obbligo degli operatori di registrare gli stabilimenti di acquacoltura e agli obblighi di conservazione della documentazione per gli operatori degli stabilimenti di acquacoltura e i trasportatori di animali acquatici. Tale regolamento prevede inoltre che la Commissione possa stabilire norme di esecuzione relative ai tipi di stabilimenti di acquacoltura che gli Stati membri possono esonerare dall’obbligo di registrazione, in quanto comportano un rischio irrilevante di diffusione delle malattie elencate o emergenti, nonché norme di esecuzione relative ai tipi di stabilimenti di acquacoltura e di trasportatori di animali acquatici che gli Stati membri possono esonerare dall’obbligo di conservare determinati tipi di documentazione. È pertanto opportuno stabilire tali norme nel presente regolamento. Inoltre, poiché il regolamento delegato (UE) 2020/691 della Commissione (2) è stato adottato nel quadro del regolamento (UE) 2016/429 e stabilisce norme relative agli animali acquatici, le definizioni stabilite in tale regolamento delegato dovrebbero applicarsi anche ai fini del presente regolamento.

    (2)

    La definizione di «stabilimento» di cui all’articolo 4, punto 27), del regolamento (UE) 2016/429 è ampia, così come la definizione di «acquacoltura» di cui al punto 6) del medesimo articolo. È pertanto opportuno che le competenze conferite alla Commissione dall’articolo 175, paragrafo 2, di detto regolamento siano utilizzate per consentire agli Stati membri di esonerare dall’obbligo di registrazione da parte dell’autorità competente determinati tipi di stabilimenti di acquacoltura che comportano un rischio irrilevante.

    (3)

    Determinati stabilimenti di acquacoltura che sono strutture chiuse o che non scaricano effluenti direttamente nelle acque naturali presentano un rischio ridotto di contaminazione delle acque aperte. Se si prendono in considerazione fattori aggiuntivi quali i movimenti di animali acquatici in entrata e in uscita dallo stabilimento di acquacoltura e le categorie, le specie e il quantitativo di animali ivi detenuti, si può ritenere che alcuni di questi stabilimenti di acquacoltura comportino un rischio irrilevante di diffusione delle malattie e gli Stati membri possono pertanto esonerarli dall’obbligo di registrazione.

    (4)

    Gli animali acquatici ornamentali sono spesso detenuti come animali da compagnia in strutture diverse dalle abitazioni. Tali strutture sono contemplate dalla definizione di «stabilimento» di cui all’articolo 4, punto 27), del regolamento (UE) 2016/429. Analogamente, rientrano nella definizione di «stabilimento» le strutture in cui gli animali di acquacoltura sono detenuti per assistenza sanitaria e altri scopi simili. Gli animali di acquacoltura sono inoltre spesso tenuti in esposizione nei ristoranti in attesa di essere acquistati per il consumo umano e sono talvolta detenuti anche in stagni o vasche nelle abitazioni per il consumo umano. Tali stabilimenti di acquacoltura, se sono strutture chiuse o non scaricano effluenti direttamente nelle acque naturali e non spostano animali di acquacoltura, comportano un rischio irrilevante e dovrebbe pertanto essere consentito agli Stati membri di esonerarli dall’obbligo di registrazione.

    (5)

    In alcuni casi, a seconda del tipo della struttura di acquacoltura in questione, dovrebbero essere soddisfatte anche prescrizioni supplementari al fine di ridurre i rischi di malattia e rendere possibile l’esonero dalla registrazione. Ad esempio, i punti di vendita al dettaglio che vendono specie ornamentali a detentori di animali da compagnia, o le strutture ricreative o le abitazioni in cui gli animali di acquacoltura sono detenuti all’aperto in stagni o vasche come destinazione finale, dovrebbero essere riforniti direttamente da uno stabilimento di acquacoltura riconosciuto in conformità al regolamento (UE) 2016/429 affinché gli Stati membri possano esonerarli dall’obbligo di registrazione.

    (6)

    Anche gli stabilimenti di acquacoltura costituiti da gabbie di rete o da altre strutture in cui gli animali acquatici in precedenza selvatici sono detenuti temporaneamente in acque naturali, nella stessa unità epidemiologica in cui sono stati catturati, in attesa della raccolta per il consumo umano comportano un rischio irrilevante di malattia e gli Stati membri possono esonerarli dall’obbligo di registrazione.

    (7)

    La conservazione della documentazione è importante per la tracciabilità degli animali di acquacoltura. In determinate circostanze possono tuttavia essere concessi esoneri dall’obbligo per gli operatori di conservare tale documentazione quando il rischio associato a un particolare tipo di stabilimento di acquacoltura è ridotto. Gli stabilimenti di acquacoltura registrati in conformità all’articolo 173 del regolamento (UE) 2016/429 che non spostano animali di acquacoltura verso altri stabilimenti di acquacoltura né li rilasciano in natura presentano un livello di rischio minore rispetto a quelli che devono essere riconosciuti in conformità all’articolo 176 o 177 di tale regolamento. Gli Stati membri possono pertanto esonerare tali stabilimenti di acquacoltura registrati dall’obbligo di conservare una determinata documentazione.

    (8)

    Gli Stati membri possono esonerare dall’obbligo di conservare una determinata documentazione anche i trasportatori di determinate categorie di animali acquatici trasportati in modo da garantire la biosicurezza. È opportuno che il presente regolamento stabilisca le categorie di animali acquatici e le condizioni specifiche in cui devono essere trasportati, nonché la documentazione per cui è previsto l’esonero.

    (9)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Oggetto e ambito di applicazione

    Il presente regolamento stabilisce norme riguardanti:

    a)

    i tipi di stabilimenti di acquacoltura che comportano un rischio irrilevante e che gli Stati membri possono esonerare dall’obbligo di registrazione in conformità all’articolo 174 del regolamento (UE) 2016/429;

    b)

    i tipi di stabilimenti di acquacoltura e di trasportatori che comportano un rischio ridotto di diffusione delle malattie elencate o emergenti e che gli Stati membri possono esonerare dagli obblighi di conservazione della documentazione di cui agli articoli 186 e 188 del regolamento (UE) 2016/429.

    Articolo 2

    Definizioni

    Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/691.

    Articolo 3

    Tipi di stabilimenti di acquacoltura che gli Stati membri possono esonerare dall’obbligo di registrazione

    I tipi di stabilimenti di acquacoltura che gli Stati membri possono esonerare dall’obbligo di registrazione in conformità all’articolo 174 del regolamento (UE) 2016/429 sono i seguenti:

    a)

    stabilimenti di acquacoltura che sono strutture chiuse o non scaricano effluenti direttamente nelle acque naturali e non spostano animali di acquacoltura verso altri stabilimenti di acquacoltura né li rilasciano in natura e che appartengono a uno dei seguenti tipi di stabilimenti di acquacoltura:

    i)

    strutture in cui gli animali ornamentali sono tenuti in esposizione in acquari o stagni come animali da compagnia;

    ii)

    ristoranti in cui gli animali di acquacoltura sono tenuti in esposizione in acquari o stagni in attesa del consumo umano;

    iii)

    stabilimenti in cui gli animali di acquacoltura sono detenuti per assistenza sanitaria e altri usi simili;

    iv)

    punti di vendita al dettaglio in cui sono detenuti animali di acquacoltura destinati a scopi ornamentali che sono forniti direttamente da uno stabilimento di acquacoltura o da gruppi di stabilimenti di acquacoltura riconosciuti in conformità all’articolo 176 o 177 del regolamento (UE) 2016/429 («stabilimento di acquacoltura riconosciuto») e sono venduti direttamente al detentore finale di animali da compagnia;

    v)

    strutture ricreative all’aperto in cui gli animali di acquacoltura sono detenuti in stagni a fini estetici o di qualità dell’acqua e sono forniti direttamente da uno stabilimento di acquacoltura riconosciuto;

    vi)

    abitazioni in cui gli animali di acquacoltura sono detenuti all’aperto in stagni o vasche unicamente per il consumo personale e sono forniti direttamente da uno stabilimento di acquacoltura riconosciuto;

    b)

    stabilimenti di acquacoltura costituiti da gabbie di rete o da altre strutture in cui gli animali acquatici in precedenza selvatici sono detenuti temporaneamente in acque naturali, nella stessa unità epidemiologica in cui sono stati catturati, in attesa della raccolta per il consumo umano.

    Articolo 4

    Tipi di stabilimenti di acquacoltura e di trasportatori che gli Stati membri possono esonerare da determinati obblighi di conservazione della documentazione

    1.   I tipi di stabilimenti di acquacoltura che gli Stati membri, in conformità all’articolo 186, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429, possono esonerare dall’obbligo di conservare la documentazione recante tutte o parte delle informazioni di cui all’articolo 186, paragrafo 1, lettere c), d) ed e), di tale regolamento sono gli stabilimenti di acquacoltura o i gruppi di stabilimenti di acquacoltura che soddisfano le seguenti condizioni:

    a)

    sono stati registrati dall’autorità competente in conformità all’articolo 173 del regolamento (UE) 2016/429; e

    b)

    non spostano animali di acquacoltura verso altri stabilimenti di acquacoltura né li rilasciano in natura.

    2.   I trasportatori che gli Stati membri, in conformità all’articolo 188, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429, possono esonerare dall’obbligo di conservare la documentazione recante tutte o parte delle informazioni di cui all’articolo 188, paragrafo 1, di tale regolamento sono i trasportatori delle seguenti categorie di animali acquatici, a condizione che gli animali acquatici siano mossi in contenitori sigillati a tenuta stagna che rimangono chiusi e intatti dal momento in cui sono caricati fino al momento in cui sono scaricati nel luogo di destinazione finale:

    a)

    animali di acquacoltura destinati a scopi ornamentali;

    b)

    uova e gameti di animali acquatici destinati all’acquacoltura o al rilascio in natura.

    Articolo 5

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 2021

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

    (2)  Regolamento delegato (UE) 2020/691 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti di acquacoltura e ai trasportatori di animali acquatici (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 345).


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