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Document 32021R1704

Regolamento delegato (UE) 2021/1704 della Commissione del 14 luglio 2021 che integra il regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando ulteriormente i dettagli delle informazioni statistiche che devono essere fornite dalle autorità fiscali e doganali e che ne modifica gli allegati V e VI (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2021/5160

GU L 339 del 24.9.2021, p. 33–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1704/oj

24.9.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 339/33


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1704 DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 2021

che integra il regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando ulteriormente i dettagli delle informazioni statistiche che devono essere fornite dalle autorità fiscali e doganali e che ne modifica gli allegati V e VI

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo alle statistiche europee sulle imprese, che abroga dieci atti giuridici nel settore delle statistiche sulle imprese (1), in particolare l’articolo 5, paragrafi 2 e 3,

considerando quanto segue:

(1)

Gli allegati V e VI del regolamento (UE) 2019/2152 specificano le informazioni a fini statistici inerenti alle esportazioni e alle importazioni di beni che le autorità fiscali e doganali di ciascuno Stato membro devono fornire alle autorità statistiche nazionali (ASN) competenti.

(2)

È opportuno specificare ulteriormente i dettagli delle informazioni statistiche inerenti alle esportazioni e alle importazioni di beni che le autorità fiscali e doganali di ciascuno Stato membro devono fornire alle ASN competenti, informazioni incluse negli allegati V e VI del regolamento (UE) 2019/2152.

(3)

Al fine di garantire che le informazioni fornite dalle autorità fiscali alle ASN a fini statistici comprendano le informazioni sulle vendite a distanza intracomunitarie di beni, è necessario modificare l’allegato V del regolamento (UE) 2019/2152.

(4)

È necessario modificare l’allegato VI del regolamento (UE) 2019/2152 per garantire che, nell’ambito dello sdoganamento centralizzato a norma dell’articolo 179 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), qualora siano coinvolti più Stati membri, l’obbligo per le autorità doganali di fornire alle rispettive ASN i dati delle dichiarazioni in dogana si applichi anche nello Stato membro in cui si trovano le merci.

(5)

È inoltre necessario modificare l’allegato VI del regolamento (UE) 2019/2152 per garantire che le ASN possano ricevere dalle rispettive autorità doganali informazioni sulle semplificazioni doganali applicate e sugli operatori commerciali interessati.

(6)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati V e VI del regolamento (UE) 2019/2152,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento delegato specifica ulteriormente i dettagli delle informazioni statistiche inerenti alle esportazioni e alle importazioni di beni che devono essere fornite alle ASN competenti dalle autorità fiscali e doganali.

Articolo 2

Informazioni tratte dalle dichiarazioni IVA

Le informazioni tratte dalle dichiarazioni dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) sui soggetti passivi o sugli enti non soggetti passivi, di cui all’allegato V, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2152, comprendono almeno:

a)

il nome completo del soggetto passivo o la denominazione completa dell’ente non soggetto passivo;

b)

l’indirizzo completo, compreso il codice di avviamento postale;

c)

il numero di identificazione attribuito a tale soggetto o ente a norma dell’articolo 214 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (3);

d)

per ciascun soggetto passivo o ente non soggetto passivo:

i)

la base imponibile delle cessioni e degli acquisti intra-UE di beni tratta dalle dichiarazioni IVA a norma dell’articolo 251, lettere a) e c), della direttiva 2006/112/CE;

ii)

il periodo d’imposta.

Articolo 3

Informazioni tratte dagli elenchi riepilogativi

1.   Le informazioni sulle cessioni intra-UE raccolte dagli elenchi riepilogativi dell’IVA, di cui all’allegato V, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2152, comprendono almeno:

a)

il periodo d’imposta;

b)

il numero di identificazione IVA di ciascun fornitore nazionale;

c)

il numero di identificazione IVA dell’acquirente dello Stato membro associato;

d)

la base imponibile tra ciascun fornitore nazionale e ciascun acquirente dello Stato membro associato;

e)

l’individuazione delle cessioni successive.

2.   Le informazioni sugli acquisti intra-UE comunicati da tutti gli altri Stati membri, di cui all’allegato V, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2152, comprendono almeno:

a)

il periodo d’imposta;

b)

il numero di identificazione IVA di ciascun acquirente nazionale;

c)

la base imponibile totale ripartita per acquirente nazionale e aggregata per Stato membro associato.

Articolo 4

Informazioni relative alle dichiarazioni in dogana

Le informazioni di cui all’allegato VI, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2152 comprendono tutte le informazioni richieste dall’ASN per la produzione di statistiche europee sugli scambi internazionali di beni e comprendono almeno le informazioni di cui all’allegato I del presente regolamento.

Articolo 5

Modifica del regolamento (UE) 2019/2152

Gli allegati V e VI del regolamento (UE) 2019/2152 sono sostituiti dal testo che figura nell’allegato II del presente regolamento.

Articolo 6

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 327 del 17.12.2019, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

(3)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1).


ALLEGATO I

1.

Informazioni generali

1.1

Tipo di dichiarazione

1.2

Tipo di dichiarazione supplementare

1.3.

Regime

1.4.

Regime o regimi aggiuntivi

1.5.

Data di accettazione della dichiarazione in dogana

2.

Autorizzazioni

2.1.

In caso di sdoganamento centralizzato, se sono coinvolti più Stati membri: numero dell’autorizzazione allo sdoganamento centralizzato.

3.

Parti

3.1.

N. di identificazione dell’esportatore

3.2.

N. di identificazione dell’importatore

3.3.

N. di identificazione dell’acquirente

3.4.

N. di identificazione del destinatario (1)

4.

Informazioni relative alla valutazione/Imposte

4.1.

Valuta di fatturazione

4.2.

Preferenze (trattamento preferenziale applicato dalle autorità doganali)

5.

Paesi

5.1.

Codice del paese di destinazione

5.2.

Codice del paese di spedizione/esportazione

5.3.

Codice del paese di origine

5.4.

Codice del paese di origine preferenziale

5.5.

In caso di sdoganamento centralizzato: il codice dell’ufficio doganale di presentazione o il codice dello Stato membro in cui le merci sono presentate in dogana

6.

Identificazione delle merci

6.1.

Massa netta (kg)

6.2.

Unità supplementari

6.3.

Codice delle merci — Codice della nomenclatura combinata

6.4.

Codice delle merci — Codice TARIC

6.5.

Codice delle merci HS6, qualora non sia disponibile il codice TARIC o il codice della nomenclatura combinata

7.

Informazioni sui trasporti

7.1.

Container

7.2.

Modo di trasporto fino alla frontiera

7.3.

Modo di trasporto interno

8.

Dati statistici

8.1.

Natura della transazione

8.2.

Valore statistico


(1)  Solo per i requisiti in materia di dati doganali a norma del regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme transitorie relative a talune disposizioni del codice doganale dell’Unione nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non sono ancora operativi e che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 (GU L 69 del 15.3.2016, pag. 1).


ALLEGATO II

«ALLEGATO V

Informazioni che le autorità fiscali competenti di ciascuno Stato membro devono fornire all’ASN di cui all’articolo 5, paragrafo 2:

a)

informazioni tratte dalle dichiarazioni IVA sui soggetti passivi o sugli enti non soggetti passivi che hanno dichiarato, per il periodo in questione, cessioni intra-UE di beni a norma dell’articolo 251, lettera a), della direttiva 2006/112/CE o acquisti intra-UE di beni a norma dell’articolo 251, lettera c), della stessa;

b)

informazioni tratte dagli elenchi riepilogativi sulle cessioni intra-UE raccolte dagli elenchi riepilogativi dell’IVA a norma degli articoli 264 e 265 della direttiva 2006/112/CE;

c)

informazioni sugli acquisti intra-UE comunicati da tutti gli altri Stati membri a norma dell’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio (1);

d)

informazioni tratte dalle dichiarazioni IVA dei soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di consumo che si avvalgono del regime speciale di cui al titolo XII, capo 6, sezione 3, della direttiva 2006/112/CE, che hanno dichiarato, per il periodo in questione, cessioni di beni nell’ambito di tale regime a norma dell’articolo 369 octies di detta direttiva;

e)

informazioni sulle cessioni di beni connesse al regime speciale di cui al titolo XII, capo 6, sezione 3, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, comunicate da tutti gli altri Stati membri a norma dell’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 904/2010.

ALLEGATO VI

Informazioni che le autorità doganali competenti di ciascuno Stato membro devono fornire all’ASN di cui all’articolo 5, paragrafo 3:

a)

informazioni che identificano la persona che effettua esportazioni intra-UE e importazioni intra-UE di beni soggette alla procedura doganale di perfezionamento attivo;

b)

dati di registrazione e identificazione degli operatori economici previsti dalla normativa doganale dell’Unione disponibili nel sistema elettronico connesso al numero EORI di cui all’articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (2);

c)

dati relativi alle importazioni e alle esportazioni tratti dalle dichiarazioni doganali che sono state accettate o sono state oggetto di decisioni delle autorità doganali nazionali e:

i)

che sono state depositate presso di loro; o

ii)

per le quali la dichiarazione complementare, a norma dell’articolo 225 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, è messa a loro disposizione tramite accesso elettronico diretto nel sistema del titolare dell’autorizzazione; o

iii)

che sono state da esse ricevute in applicazione dell’articolo 179 del regolamento (UE) n. 952/2013;

d)

informazioni sulle procedure e sulle semplificazioni applicate o sulle autorizzazioni concesse agli operatori commerciali, e informazioni che permettono di identificare tali operatori commerciali.

»

(1)  Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d’imposta sul valore aggiunto (GU L 268 del 12.10.2010, pag. 1).

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).


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