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Document 32021R1302

    Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1302 del Consiglio del 5 agosto 2021 che attua l’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 377/2012, concernente misure restrittive nei confronti di persone, entità e organismi che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Repubblica di Guinea-Bissau

    ST/11032/2021/INIT

    GU L 283 del 6.8.2021, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1302/oj

    6.8.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 283/9


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1302 DEL CONSIGLIO

    del 5 agosto 2021

    che attua l’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 377/2012, concernente misure restrittive nei confronti di persone, entità e organismi che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Repubblica di Guinea-Bissau

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 377/2012 del Consiglio, del 3 maggio 2012, concernente misure restrittive nei confronti di persone, entità e organismi che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Repubblica di Guinea-Bissau (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 1,

    vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 3 maggio 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 377/2012.

    (2)

    Il Consiglio ritiene che due persone debbano essere cancellate dall’elenco delle persone soggette a misure restrittive riportato nell’allegato I del regolamento (UE) n. 377/2012.

    (3)

    È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato I del regolamento (UE) n. 377/2012,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L’allegato I del regolamento (UE) n. 377/2012 è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 5 agosto 2021

    Per il Consiglio

    Il presidente

    G. DOVŽAN


    (1)  GU L 119 del 4.5.2012, pag. 1.


    ALLEGATO

    Nell’allegato I del regolamento (UE) n. 377/2012 sono soppresse le voci relative alle persone elencate di seguito:

    «17.

    Comandante Bion NA TCHONGO (alias Nan Tchongo) (Marina)

    19.

    Capitano Paulo SUNSAI.»


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