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Document 32021R1235

Regolamento delegato (UE) 2021/1235 della Commissione del 12 maggio 2021 che integra il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti le domande di registrazione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose, le modifiche del disciplinare, la cancellazione della registrazione e il registro

C/2021/2837

GU L 270 del 29.7.2021, p. 1–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1235/oj

29.7.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 270/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1235 DELLA COMMISSIONE

del 12 maggio 2021

che integra il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti le domande di registrazione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose, le modifiche del disciplinare, la cancellazione della registrazione e il registro

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all’etichettatura delle bevande spiritose, all’uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell’etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all’uso dell’alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008 (1), in particolare l’articolo 33, paragrafi 1 e 2, e l’articolo 41,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2019/787 ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). Il capo III del regolamento (UE) 2019/787 stabilisce norme in materia di indicazioni geografiche nel settore delle bevande spiritose e conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati e atti di esecuzione al riguardo. Al fine di garantire il buon funzionamento del mercato delle bevande spiritose nel nuovo quadro giuridico e in particolare di semplificare e razionalizzare il funzionamento del regime delle indicazioni geografiche per le bevande spiritose, è opportuno adottare alcune norme mediante tali atti. Specificamente, il presente regolamento e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1236 della Commissione (3) dovrebbero sostituire parzialmente le disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2013 della Commissione (4), che dovrebbe pertanto essere abrogato.

(2)

Al fine di agevolare l’esame da parte della Commissione e di trasmettere informazioni complete alle parti interessate dalla procedura di opposizione, ove il disciplinare comprenda requisiti specifici in materia di confezionamento, il documento unico incluso nella domanda di registrazione di un’indicazione geografica dovrebbe contenere una sintesi della motivazione che illustra le ragioni per cui il confezionamento deve aver luogo nella zona geografica delimitata al fine di salvaguardare la qualità, garantire l’origine o assicurare il controllo della bevanda spiritosa.

(3)

Ai fini della coerenza della procedura e per agevolare l’esame da parte della Commissione, uno Stato membro dovrebbe garantire che il documento unico sia una sintesi fedele del disciplinare su cui la Commissione possa basarsi nel valutare la domanda e su cui gli altri Stati membri e i portatori di interessi possano basarsi per far rispettare l’indicazione geografica. Per gli stessi motivi, il riferimento alla pubblicazione del disciplinare incluso nel fascicolo di domanda presentato alla Commissione dagli Stati membri dovrebbe consistere nel riferimento elettronico al disciplinare pubblicato secondo il sistema amministrativo dello Stato membro.

(4)

È opportuno precisare quali informazioni debbano essere presentate affinché una domanda di protezione, una domanda di approvazione di una modifica dell’Unione o una richiesta di cancellazione possa essere considerata ricevibile, al fine di agevolare la gestione di tali domande o richieste e accelerarne l’esame.

(5)

Al fine di superare difficoltà temporanee e garantire che in prospettiva tutti i produttori rispettino i disciplinari, dovrebbe essere consentito agli Stati membri di concedere ai produttori periodi transitori fino a 10 anni per adeguarsi alle modifiche di alcune norme relative al disciplinare.

(6)

La Commissione è responsabile dell’approvazione delle modifiche dell’Unione del disciplinare, mentre le modifiche standard sono approvate dagli Stati membri oppure dalla persona o dall’organismo responsabile di un paese terzo. Ai fini dell’efficienza della procedura, quando una domanda di approvazione di una modifica dell’Unione contiene anche modifiche standard, queste ultime dovrebbero essere considerate inesistenti e non dovrebbero essere considerate approvate nel contesto della modifica dell’Unione.

(7)

È opportuno definire la procedura di approvazione delle modifiche standard e delle modifiche temporanee per consentire agli Stati membri di svolgere un’idonea valutazione delle domande e garantire un approccio coerente tra gli Stati membri. L’accuratezza e la completezza della valutazione degli Stati membri dovrebbero essere equivalenti a quelle richieste per il processo di valutazione nell’ambito della procedura che disciplina le domande di registrazione di un’indicazione geografica.

(8)

È necessario definire norme al fine di stabilire il coordinamento tra le procedure di modifica di un disciplinare nei casi in cui siano contemporaneamente pendenti, rispettivamente presso la Commissione e l’autorità competente dello Stato membro, domande relative a una modifica dell’Unione e a una modifica standard. Poiché entrambi i tipi di domanda modificano il medesimo disciplinare, pur seguendo due diverse procedure parallele con tempi diversi, è opportuno stabilire norme che evitino incongruenze.

(9)

Le norme relative alla procedura di cancellazione della registrazione di un’indicazione geografica dovrebbero essere integrate per precisare che gli Stati membri sono tra le persone giuridiche che possono avere un interesse legittimo a presentare una richiesta di cancellazione a norma dell’articolo 32, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2019/787 e per specificare i riferimenti esatti alla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in cui è effettuata la pubblicazione.

(10)

Per garantire la trasparenza e l’uniformità in tutti gli Stati membri è necessario istituire il registro elettronico delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose di cui all’articolo 33 del regolamento (UE) 2019/787 («il registro») e adottare ulteriori norme in merito al contenuto e alla forma del registro. In particolare, poiché i documenti disponibili e da mettere a disposizione per ciascun nome registrato differiscono a seconda della base giuridica della prima protezione, è opportuno adeguare di conseguenza i requisiti relativi a tali documenti. Per permettere di determinare date prioritarie concernenti altri diritti di proprietà intellettuale, il registro dovrebbe indicare la data della domanda di registrazione nonché la data e il riferimento alla pubblicazione dell’atto con il quale è stata protetta l’indicazione geografica. Il registro dovrebbe consistere in una banca dati elettronica gestita nell’ambito dei sistemi digitali messi a disposizione dalla Commissione e dovrebbe essere accessibile al pubblico,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

Disposizione introduttiva

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce norme che integrano il regolamento (UE) 2019/787 per quanto riguarda le indicazioni geografiche delle bevande spiritose, in particolare per quanto concerne:

a)

le domande di registrazione;

b)

le modifiche del disciplinare;

c)

la cancellazione della registrazione;

d)

il registro delle indicazioni geografiche.

CAPO II

Disposizioni specifiche

SEZIONE 1

DOMANDA DI REGISTRAZIONE

Articolo 2

[Potere delegato articolo 41, paragrafo 1, lett. a), del reg. (UE) 2019/787] Requisiti supplementari per il documento unico

Qualora il documento unico di cui all’articolo 23, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2019/787 comprenda requisiti specifici in materia di confezionamento, è inclusa anche una sintesi della motivazione di cui all’articolo 22, paragrafo 1, secondo comma, di tale regolamento.

Articolo 3

[Potere delegato articolo 41, paragrafo 1, lett. a), del reg. (UE) 2019/787] Fascicolo di domanda dello Stato membro

Al momento della presentazione di un fascicolo di domanda alla Commissione a norma dell’articolo 24, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2019/787 lo Stato membro interessato certifica che il documento unico di cui all’articolo 23, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/787 è una sintesi fedele del disciplinare. Lo Stato membro è responsabile di eventuali divergenze rilevanti tra il documento unico e il disciplinare. Il fascicolo di domanda comprende il riferimento elettronico della pubblicazione del disciplinare.

Articolo 4

[Potere delegato articolo 41, paragrafo 1, lett. b), del reg. (UE) 2019/787] Ricevibilità della domanda

1.   Una domanda di registrazione è considerata ricevibile se è stata presentata in conformità dell’articolo 24 del regolamento (UE) 2019/787 e comunicata alla Commissione a norma dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE)2021/1236, unitamente al documento unico redatto a norma dell’articolo 3 di detto regolamento di esecuzione, e se è completa.

Una domanda di registrazione è considerata completa se è conforme agli articoli 22 e 23 del regolamento (UE) 2019/787 e agli articoli 2 e 3 del presente regolamento.

2.   Se ritiene irricevibile una domanda, la Commissione comunica i motivi dell’irricevibilità alle autorità dello Stato membro o del paese terzo interessato ovvero al richiedente stabilito in un paese terzo, a seconda dei casi.

Articolo 5

[Potere delegato articolo 41, paragrafo 1, lett. b), del reg. (UE) 2019/787] Periodo transitorio nazionale

1.   Al fine di superare difficoltà temporanee e raggiungere l’obiettivo a lungo termine dell’osservanza del disciplinare da parte di tutti i produttori della zona interessata, uno Stato membro può concedere un periodo transitorio purché gli operatori interessati abbiano commercializzato legalmente la bevanda spiritosa di cui trattasi utilizzando in modo continuativo tali nomi almeno per i cinque anni che precedono la presentazione della domanda alle autorità dello Stato membro e purché tali difficoltà temporanee siano state menzionate nella procedura nazionale di opposizione di cui all’articolo 24, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/787.

Il periodo transitorio inizia a decorrere dalla data di presentazione del fascicolo di domanda alla Commissione ed è il più breve possibile. Esso non supera comunque i dieci anni.

2.   Il paragrafo 1 si applica mutatis mutandis a un’indicazione geografica che fa riferimento a una zona geografica situata in un paese terzo, ad eccezione della procedura nazionale di opposizione.

3.   Il periodo transitorio di cui al paragrafo 1 è indicato nel fascicolo di domanda presentato alla Commissione a norma dell’articolo 24, paragrafo 7 o paragrafo 8, del regolamento (UE) 2019/787.

SEZIONE 2

MODIFICHE DEL DISCIPLINARE

Articolo 6

[Potere delegato articolo 41, paragrafo 2, del reg. (UE) 2019/787] Domande di modifica dell’Unione di un disciplinare

Ai fini dell’articolo 31 del regolamento (UE) 2019/787, la domanda di approvazione di una modifica dell’Unione di un disciplinare contiene soltanto modifiche dell’Unione. Se la domanda di approvazione di una modifica dell’Unione contiene anche modifiche standard o temporanee, la procedura di modifica dell’Unione si applica soltanto alla modifica dell’Unione. Le modifiche standard o temporanee incluse nella domanda sono considerate non presentate.

Articolo 7

[Potere delegato articolo 41, paragrafo 2, del reg. (UE) 2019/787] Ricevibilità delle domande di approvazione di modifiche dell’Unione

1.   Le domande di approvazione di una modifica dell’Unione di un disciplinare sono considerate ricevibili se sono state presentate in conformità dell’articolo 31 del regolamento (UE) 2019/787 e comunicate alla Commissione a norma dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1236, e se sono conformi all’articolo 7 di detto regolamento di esecuzione.

L’approvazione da parte della Commissione di una domanda di approvazione di una modifica dell’Unione di un disciplinare riguarda soltanto le modifiche dell’Unione riportate nella domanda stessa.

2.   Se ritiene irricevibile una domanda, la Commissione comunica i motivi dell’irricevibilità alle autorità dello Stato membro o del paese terzo interessato ovvero al richiedente stabilito in un paese terzo, a seconda dei casi.

Articolo 8

[Potere delegato articolo 41, paragrafo 2, del reg. (UE) 2019/787] Modifiche standard del disciplinare

1.   Ai fini dell’articolo 31, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/787, le domande di approvazione di una modifica standard di un disciplinare sono presentate alle autorità dello Stato membro nel cui territorio è situata la zona geografica del prodotto di cui trattasi. I richiedenti soddisfano i requisiti di cui all’articolo 24, paragrafo 1, paragrafo 2 o paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/787. Se la domanda di approvazione di una modifica standard di un disciplinare non proviene dal richiedente che aveva presentato la domanda di protezione del nome o dei nomi cui fa riferimento il disciplinare, lo Stato membro dà a tale richiedente, se esiste ancora, la possibilità di formulare osservazioni sulla domanda.

La domanda di approvazione di una modifica standard presenta una descrizione delle modifiche standard e dimostra che le modifiche proposte sono da considerarsi standard a norma dell’articolo 31 del regolamento (UE) 2019/787. La domanda è corredata di una sintesi dei motivi per i quali sono richieste le modifiche.

2.   Se ritiene soddisfatti i requisiti del regolamento (UE) 2019/787 e le disposizioni adottate in virtù dello stesso, lo Stato membro può approvare la modifica standard. La decisione di approvazione comprende il disciplinare consolidato modificato e, se del caso, il documento unico consolidato modificato.

La decisione di approvazione è resa pubblica. La modifica standard approvata è applicabile nello Stato membro interessato a decorrere dalla data in cui è stata resa pubblica la decisione di approvazione. Lo Stato membro comunica alla Commissione le modifiche standard approvate entro un mese dalla data in cui è stata resa pubblica la decisione nazionale di approvazione. Lo Stato membro comunica senza indebiti ritardi alla Commissione eventuali sentenze nazionali definitive e inappellabili che annullino una decisione di approvazione di una modifica standard.

3.   Le decisioni di approvazione di modifiche standard concernenti bevande spiritose originarie di paesi terzi sono comunicate alla Commissione da un gruppo richiedente avente un interesse legittimo, direttamente o tramite le autorità del paese terzo interessato, entro un mese dalla data in cui è stata resa pubblica la decisione pertinente.

4.   La comunicazione alla Commissione di una modifica standard approvata è considerata debitamente effettuata quando è conforme all’articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1236.

5.   Nel caso in cui la modifica standard comporti una modifica del documento unico, la Commissione pubblica la descrizione della modifica standard e il documento unico modificato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, entro tre mesi dalla data in cui le è pervenuta la comunicazione di tale modifica standard.

Nel caso in cui la modifica standard non comporti una modifica del documento unico, la Commissione rende pubblica, tramite i sistemi digitali di cui all’articolo 13, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1236, la descrizione della modifica standard entro tre mesi dalla data in cui le è pervenuta la comunicazione di tale modifica standard.

Il mittente della comunicazione di una modifica standard rimane responsabile del suo contenuto.

6.   Le modifiche standard sono applicabili nel territorio dell’Unione a decorrere dalla data in cui sono state pubblicate a norma del paragrafo 5, primo comma, o rese pubbliche a norma del paragrafo 5, secondo comma.

7.   Ove la zona geografica si estenda su più di uno Stato membro, gli Stati membri interessati applicano la procedura relativa alle modifiche standard separatamente per la parte della zona che rientra nel rispettivo territorio. La modifica standard è applicabile nel territorio degli Stati membri interessati solo dopo l’entrata in applicazione dell’ultima decisione nazionale di approvazione. Lo Stato membro che approva per ultimo la modifica standard invia alla Commissione la comunicazione pertinente entro un mese dalla data in cui è stata resa pubblica la sua decisione di approvazione.

Se uno o più Stati membri interessati non adottano la decisione nazionale di approvazione di cui al primo comma, uno qualsiasi degli Stati membri interessati può presentare tale domanda ai sensi della procedura di modifica dell’Unione.

8.   Il paragrafo 7 si applica mutatis mutandis ai casi in cui una parte della zona geografica interessata è situata nel territorio di un paese terzo.

Articolo 9

[Potere delegato articolo 41, paragrafo 2, del reg. (UE) 2019/787] Relazione tra modifiche dell’Unione e modifiche standard

1.   Se una modifica standard che comporta una modifica del documento unico è approvata mentre è pendente una domanda di approvazione di una modifica dell’Unione, lo Stato membro interessato aggiorna di conseguenza il documento unico incluso nella domanda di approvazione di una modifica dell’Unione. Se la modifica dell’Unione pendente è stata pubblicata per opposizione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, la versione aggiornata del documento unico è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie L, come allegato del regolamento di esecuzione che approva la modifica dell’Unione.

2.   Se la versione modificata del documento unico inclusa in una domanda di modifica standard approvata a livello nazionale non tiene conto delle ultime modifiche dell’Unione che sono state approvate, tale modifica standard non è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Lo Stato membro che ha approvato tale modifica standard trasmette alla Commissione, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, la versione consolidata del documento unico contenente sia le modifiche dell’Unione che le modifiche standard.

Articolo 10

[Potere delegato articolo 41, paragrafo 2, del reg. (UE) 2019/787] Modifiche temporanee del disciplinare

1.   Le modifiche temporanee del disciplinare sono approvate e rese pubbliche dallo Stato membro nel cui territorio è situata la zona geografica del prodotto di cui trattasi. Le modifiche temporanee sono comunicate alla Commissione insieme ai motivi che le giustificano entro un mese dalla data in cui è stata resa pubblica la decisione nazionale di approvazione. Una modifica standard temporanea è applicabile nello Stato membro interessato a decorrere dalla data in cui è stata resa pubblica la decisione di approvazione della modifica.

2.   Ove la zona geografica si estenda su più di uno Stato membro, la procedura relativa alle modifiche temporanee si applica separatamente negli Stati membri interessati per la parte della zona che rientra nel rispettivo territorio.

3.   Le modifiche temporanee concernenti bevande spiritose originarie di paesi terzi sono comunicate alla Commissione, insieme ai motivi che le giustificano, da un gruppo richiedente avente un interesse legittimo, direttamente o tramite le autorità di detto paese terzo, entro un mese dalla data di approvazione.

4.   La comunicazione alla Commissione di una modifica temporanea approvata è considerata debitamente effettuata quando è conforme all’articolo 9 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1236.

5.   La Commissione rende pubblica la comunicazione di una modifica temporanea tramite i sistemi digitali di cui all’articolo 13, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1236 entro tre mesi dalla data in cui le è pervenuta la comunicazione di tale modifica temporanea. Una modifica temporanea è applicabile nel territorio dell’Unione a decorrere dalla data in cui è stata resa pubblica dalla Commissione.

Il mittente della comunicazione di una modifica temporanea rimane responsabile del suo contenuto.

SEZIONE 3

CANCELLAZIONE DI UN’INDICAZIONE GEOGRAFICA

Articolo 11

[Potere delegato articolo 41, paragrafo 1, lett. b), del reg. (UE) 2019/787] Procedura di cancellazione

1.   Ai fini dell’articolo 32, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2019/787 gli Stati membri possono presentare di propria iniziativa una richiesta di cancellazione della registrazione di un’indicazione geografica.

2.   La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, le richieste di cancellazione presentate a norma dell’articolo 32, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2019/787.

Articolo 12

[Potere delegato articolo 41, paragrafo 1, lett. b), del reg. (UE) 2019/787] Ricevibilità delle richieste di cancellazione

1.   Ai fini dell’articolo 32, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2019/787 una richiesta di cancellazione è considerata ricevibile se:

a)

è conforme alle prescrizioni dell’articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1236; e

b)

per le richieste a norma dell’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/787, si basa sui motivi di cui al primo comma di tale disposizione.

2.   Se ritiene irricevibile una richiesta di cancellazione, la Commissione comunica i motivi dell’irricevibilità alle autorità dello Stato membro o del paese terzo interessato ovvero alla persona fisica o giuridica che ha presentato la richiesta, a seconda dei casi.

3.   Le dichiarazioni di opposizione motivate relative a una cancellazione sono ricevibili solo se dimostrano l’uso commerciale del nome registrato da parte della persona interessata.

SEZIONE 4

REGISTRO

Articolo 13

[Potere delegato articolo 33, paragrafo 1 e 2, del reg. (UE) 2019/787] Registro

1.   È istituito il registro elettronico delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose di cui all’articolo 33 del regolamento (UE) 2019/787 («il registro»). Il registro si basa sui sistemi digitali gestiti dalla Commissione e accessibili al pubblico.

2.   All’entrata in vigore di un atto giuridico che conferisce protezione al nome di un’indicazione geografica, la Commissione iscrive i seguenti dati nel registro:

a)

il nome o i nomi da proteggere come indicazione geografica, comprese le loro trascrizioni o traslitterazioni in caratteri latini, se del caso. I nomi multipli, le trascrizioni e le traslitterazioni sono registrati come nomi alternativi, separati da uno spazio, da una barra obliqua e da un secondo spazio;

b)

la categoria della bevanda spiritosa;

c)

il numero di fascicolo;

d)

il tipo di «indicazione geografica»;

e)

il nome del paese o dei paesi di origine;

f)

la data della domanda e il riferimento all’atto giuridico con il quale è stato protetto il nome:

i)

per le indicazioni geografiche registrate a norma del regolamento (UE) 2019/787 o del regolamento (CE) n. 110/2008, ad esclusione delle indicazioni geografiche stabilite di cui all’articolo 20 del regolamento (CE) n. 110/2008, la data della domanda e il riferimento elettronico agli atti con i quali è stato protetto il nome a livello dell’Unione;

ii)

per le indicazioni geografiche stabilite di cui all’articolo 20 del regolamento (CE) n. 110/2008, la data di pubblicazione dell’atto con il quale è stata protetta per la prima volta l’indicazione geografica a livello dell’Unione e il riferimento elettronico a tale atto;

g)

il riferimento o i riferimenti elettronici all’atto o agli atti giuridici relativi all’indicazione geografica, successivi agli atti giuridici di cui alla lettera f);

h)

i riferimenti al documento unico, ai principali requisiti della scheda tecnica, al disciplinare o alla scheda tecnica, se disponibili, come segue:

i)

per le indicazioni geografiche registrate a norma del regolamento (UE) 2019/787, il riferimento elettronico al documento unico, compreso il riferimento elettronico al disciplinare. Ove la zona geografica rientri nel territorio di un paese terzo, il riferimento elettronico al documento unico, compreso il riferimento alla pubblicazione del disciplinare;

ii)

per le indicazioni geografiche registrate a norma del regolamento (CE) n. 110/2008, il riferimento elettronico ai principali requisiti della scheda tecnica;

iii)

per le indicazioni geografiche stabilite di cui all’articolo 20 del regolamento (CE) n. 110/2008, la scheda tecnica.

3.   Quando approva una modifica dell’Unione di un disciplinare o riceve una comunicazione di approvazione di una modifica standard di un disciplinare che comporta la variazione delle informazioni iscritte nel registro, la Commissione registra i nuovi dati con effetto a decorrere dalla data di applicazione della modifica nell’Unione. Sono registrati anche i dati concernenti le modifiche temporanee.

4.   Quando la registrazione di un’indicazione geografica è stata cancellata, la Commissione cancella il nome dal registro a decorrere dalla data in cui prende effetto il pertinente atto di esecuzione a norma dell’articolo 32 del regolamento (UE) 2019/787, conservando traccia della cancellazione.

5.   Le indicazioni geografiche protette da regolamenti di esecuzione adottati tra l’8 giugno 2019 e la data di applicazione del presente regolamento sono iscritte nel registro.

6.   La Commissione conserva la documentazione relativa alla registrazione di un’indicazione geografica in formato digitale o cartaceo per il periodo di validità dell’indicazione geografica e, in caso di cancellazione, per i dieci anni successivi.

CAPO III

Disposizioni finali

Articolo 14

Abrogazione

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2013 è abrogato.

Articolo 15

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 130 del 17.5.2019, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1236 della Commissione, del 12 maggio 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di registrazione delle indicazioni geografiche di bevande spiritose, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare, la cancellazione della registrazione, l’utilizzo del simbolo e il controllo (cfr. pag. 10 della presente Gazzetta ufficiale).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2013 della Commissione, del 25 luglio 2013, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose (GU L 201 del 26.7.2013, pag. 21).


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