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Document 32021R0948

    Regolamento (Euratom) 2021/948 del Consiglio del 27 maggio 2021 che istituisce uno strumento europeo per la cooperazione internazionale in materia di sicurezza nucleare volto ad integrare lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale — Europa globale sulla base del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica e che abroga il regolamento (Euratom) n. 237/2014

    ST/12568/2020/INIT

    GU L 209 del 14.6.2021, p. 79–90 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/948/oj

    14.6.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 209/79


    REGOLAMENTO (Euratom) 2021/948 DEL CONSIGLIO

    del 27 maggio 2021

    che istituisce uno strumento europeo per la cooperazione internazionale in materia di sicurezza nucleare volto ad integrare lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale — Europa globale sulla base del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica e che abroga il regolamento (Euratom) n. 237/2014

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 203,

    vista la proposta della Commissione europea,

    visto il parere del Parlamento europeo (1),

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’Unione dovrebbe affermare e promuovere i propri valori e interessi in tutto il mondo al fine di perseguire gli obiettivi e i principi dell’azione esterna dell’Unione, a norma dell’articolo 3, paragrafo 5, e degli articoli 8 e 21 del trattato sull’Unione europea.

    (2)

    Al fine di attuare il nuovo quadro internazionale stabilito dall’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, dalla strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell’Unione europea e dal consenso europeo in materia di sviluppo, il regolamento (EU) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) mira a rafforzare la coerenza e a garantire l’efficacia dell’azione esterna dell’Unione, concentrando gli sforzi attraverso uno strumento semplificato per migliorare l’attuazione delle diverse politiche di azione esterna.

    (3)

    L’obiettivo dello strumento europeo per la cooperazione internazionale in materia di sicurezza nucleare («strumento»), che integra lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale — Europa globale istituito dal regolamento (UE) 2021/947, dovrebbe essere quello di promuovere un elevato livello di sicurezza nucleare e di radioprotezione, nonché l’esecuzione di controlli di sicurezza efficienti ed efficaci dei materiali nucleari nei paesi terzi, rifacendosi alle attività all’interno della Comunità europea dell’energia atomica («Comunità»). Nel quadro di tale obiettivo, il presente regolamento mira a sostenere la promozione della trasparenza nei processi decisionali relativi al nucleare delle autorità dei paesi terzi.

    (4)

    È opportuno istituire lo strumento per un periodo di sette anni per allinearne la durata a quella del quadro finanziario pluriennale di cui al regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio (3).

    (5)

    Il presente regolamento rientra nel quadro elaborato per la programmazione della cooperazione e dovrebbe integrare le misure di cooperazione in ambito nucleare finanziate ai sensi del regolamento (UE) 2021/947.

    (6)

    Gli Stati membri dell’Unione sono parti del trattato di non proliferazione delle armi nucleari firmato il 1o luglio 1968 e applicano il protocollo addizionale dei rispettivi accordi di salvaguardia con l’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA).

    (7)

    Al fine di mantenere e promuovere il miglioramento costante della sicurezza nucleare e della relativa regolamentazione, il Consiglio ha adottato le direttive 2009/71/Euratom (4), 2011/70/Euratom (5) e 2013/59/Euratom (6). Tali direttive e lo standard elevato di sicurezza nucleare e gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito attuati nella Comunità sono esempi da utilizzare per incoraggiare i paesi terzi ad adottare analoghi standard elevati.

    (8)

    La Comunità e i suoi Stati membri sono parti contraenti della Convenzione sulla sicurezza nucleare adottata il 17 giugno 1994 e della Convenzione congiunta sulla sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi adottata il 5 settembre 1997.

    (9)

    La Comunità dovrebbe proseguire la stretta collaborazione con l’AIEA ai sensi del capo 10 del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica (il «trattato Euratom») per quanto riguarda la sicurezza nucleare e i controlli di sicurezza nucleare, ai fini degli obiettivi di cui al titolo II, capi 3 e 7, del trattato Euratom. La Comunità collabora con altri programmi e organizzazioni internazionali che perseguono obiettivi analoghi.

    (10)

    Lo strumento dovrebbe prevedere azioni a sostegno degli obiettivi perseguiti e in linea con le azioni precedentemente finanziate a norma del regolamento (Euratom) n. 237/2014 del Consiglio (7). Tali obiettivi riguardano la promozione di un’autentica cultura della sicurezza nucleare e l’attuazione degli standard più elevati di sicurezza nucleare e radioprotezione, il miglioramento costante della sicurezza nucleare, la gestione responsabile e sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, lo smantellamento e la bonifica degli ex siti e impianti nucleari e i controlli di sicurezza efficaci ed efficienti del materiale nucleare nei paesi terzi, in particolare i paesi in via di adesione, i paesi candidati, i candidati potenziali e i paesi interessati dalla politica europea di vicinato.

    (11)

    L’attuazione del presente regolamento dovrebbe basarsi sulla consultazione, ove pertinente, degli Stati membri e delle loro autorità competenti, in particolare le autorità di regolamentazione competenti in materia di sicurezza e protezione nucleare, e del gruppo dei regolatori europei in materia di sicurezza nucleare, anche mediante il comitato dello strumento europeo per la cooperazione internazionale in materia di sicurezza nucleare, nonché sul dialogo con i paesi partner. L’attuazione del presente regolamento dovrebbe tenere conto delle conclusioni del Consiglio sull’assistenza ai paesi terzi in materia di sicurezza nucleare, adottate il 9 dicembre 2008.

    (12)

    I risultati dell’azione esterna della Comunità dovrebbero essere controllati e valutati sulla base di indicatori predefiniti, trasparenti, specifici per ciascun paese e misurabili, adattati alle specificità e agli obiettivi dello strumento e, di preferenza, dovrebbero basarsi sul quadro dei risultati dell’UE in materia di cooperazione internazionale e sviluppo. Gli indicatori dovrebbero essere di qualità e orientati al rendimento e ai risultati, al fine di richiedere maggiore responsabilità e rendicontabilità da parte dei paesi beneficiari nei confronti dell’Unione e dei suoi Stati membri in relazione ai risultati conseguiti nell’attuazione delle misure di miglioramento della sicurezza.

    (13)

    È opportuno che l’Unione e la Comunità si adoperino per utilizzare le risorse disponibili nel modo più efficace possibile, al fine di ottimizzare l’impatto della loro azione esterna. Ciò dovrebbe essere realizzato attraverso la coerenza e la complementarità tra gli strumenti di finanziamento esterno dell’Unione e attraverso la creazione di sinergie con altre politiche e altri programmi dell’Unione. Al fine di massimizzare l’impatto di un insieme di interventi per raggiungere un obiettivo comune, il presente regolamento dovrebbe consentire la combinazione dei finanziamenti con altri programmi dell’Unione, a condizione che i contributi non coprano gli stessi costi.

    (14)

    Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per l’intera durata dello strumento che deve costituire, per il Parlamento europeo e il Consiglio, l’importo di riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi del punto 18 dell’accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria nonché sulle nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l’introduzione di nuove risorse proprie (8).

    (15)

    Allo strumento si applica il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) («regolamento finanziario»). Il regolamento finanziario stabilisce le regole applicabili all’esecuzione del bilancio dell’Unione, in particolare alle sovvenzioni, ai premi, agli appalti, alla gestione indiretta, agli strumenti finanziari, alle garanzie di bilancio, all’assistenza finanziaria e al rimborso di esperti esterni.

    (16)

    Ai fini dell’attuazione del presente regolamento si dovrebbero applicare, se del caso, le norme e le procedure definite nel regolamento (UE) 2021/947 e le disposizioni di attuazione del presente regolamento dovrebbero riflettere le disposizioni di cui allo stesso regolamento.

    (17)

    Al presente regolamento si applicano le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio in base all’articolo 106 bis del trattato Euratom e all’articolo 322 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Tali regole sono stabilite nel regolamento finanziario, definiscono in particolare le modalità relative alla formazione e all’esecuzione del bilancio attraverso sovvenzioni, appalti, premi ed esecuzione indiretta, e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate in base all’articolo 106 bis del trattato Euratom e all’articolo 322 TFUE comprendono anche un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell’Unione.

    (18)

    Le forme e i metodi di esecuzione dei finanziamenti dell’Unione di cui al presente regolamento dovrebbero essere scelti in funzione della rispettiva capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di produrre risultati, tenuto conto, in particolare, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inottemperanza. Dovrebbe essere preso in considerazione anche il ricorso a somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari, nonché ai finanziamenti non collegati ai costi di cui all’articolo 125, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario.

    (19)

    I piani d’azione e le misure annuali dovrebbero costituire programmi di lavoro ai sensi del regolamento finanziario. I piani d’azione annuali consistono in una serie di misure raggruppate in un unico documento.

    (20)

    Al fine di garantire la continuità del sostegno fornito nel pertinente settore e di consentire l’attuazione a decorrere dall’inizio del quadro finanziario pluriennale 2021-2027, è opportuno disporre che il presente regolamento si applichi a decorrere dall’inizio dell’esercizio finanziario 2021.

    (21)

    In conformità del regolamento finanziario, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) e dei regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95 (11), (Euratom, CE) n. 2185/96 (12) e (UE) 2017/1939 (13) del Consiglio, gli interessi finanziari dell’Unione devono essere tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui misure relative alla prevenzione, all’individuazione, alla rettifica e all’indagine delle irregolarità, comprese le frodi, al recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati, e, se del caso, all’irrogazione di sanzioni amministrative. In particolare, in conformità dei regolamenti (Euratom, CE) n. 2185/96 e (UE, Euratom) n. 883/2013, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha il potere di effettuare indagini amministrative, inclusi controlli e verifiche sul posto, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell’Unione.

    La Procura europea (EPPO) ha il potere, a norma del regolamento (UE) 2017/1939, di indagare e perseguire i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio (14). In conformità del regolamento finanziario, ogni persona o entità che riceve fondi dell’Unione deve cooperare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione, concedere i diritti necessari e l’accesso di cui hanno bisogno la Commissione, l’OLAF, la Corte dei conti e, rispetto a quegli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata ai sensi del regolamento (UE) 2017/1939, l’EPPO, e garantire che i terzi coinvolti nell’esecuzione dei fondi dell’Unione concedano diritti equivalenti. Per questo motivo, gli accordi con paesi e territori terzi e con organizzazioni internazionali e qualsiasi contratto o accordo risultante dall’applicazione del presente regolamento dovrebbero contenere disposizioni che autorizzino esplicitamente la Commissione, l’OLAF, la Corte dei conti e l’EPPO a procedere a tali revisioni, controlli e verifiche sul posto secondo le rispettive competenze e che garantiscano che i terzi coinvolti nell’esecuzione dei finanziamenti dell’Unione concedano diritti equivalenti.

    (22)

    È pertanto opportuno abrogare il regolamento (Euratom) n. 237/2014.

    (23)

    È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (15).

    (24)

    I riferimenti agli strumenti di assistenza esterna di cui alla decisione 2010/427/UE del Consiglio (16) dovrebbero essere letti come riferimenti al presente regolamento e ai regolamenti ivi citati. La Commissione dovrebbe assicurare che il presente regolamento sia attuato conformemente alla decisione 2010/427/UE.

    (25)

    Le azioni previste dal presente regolamento dovrebbero attenersi rigorosamente alle condizioni e procedure stabilite dalle misure restrittive dell’Unione,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    TITOLO I

    DISPOSIZIONI GENERALI

    Articolo 1

    Oggetto e ambito di applicazione

    Il presente regolamento istituisce, sulla base del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, lo strumento europeo per la cooperazione internazionale in materia di sicurezza nucleare («strumento»), volto ad integrare lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale — Europa globale, per il periodo dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2027.

    Il presente regolamento stabilisce gli obiettivi dello strumento, il suo bilancio per il periodo dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2027, nonché le forme e le modalità di esecuzione dei finanziamenti dell’Unione.

    Articolo 2

    Obiettivi dello strumento

    1.   L’obiettivo dello strumento è integrare le attività di cooperazione in ambito nucleare che sono finanziate ai sensi del regolamento (UE) 2021/947, in particolare al fine di sostenere la promozione di un elevato livello di sicurezza nucleare e di radioprotezione e l’esecuzione di controlli di sicurezza efficaci ed efficienti dei materiali nucleari nei paesi terzi, rifacendosi alle attività nell’ambito del pertinente quadro regolamentare dell’Euratom, nonché in linea con il presente regolamento e in modo quanto più aperto possibile. Nel quadro di tale obiettivo, lo strumento mira inoltre a sostenere la promozione della trasparenza nei processi decisionali relativi al nucleare delle autorità dei paesi terzi.

    2.   In conformità del paragrafo 1, lo strumento persegue i seguenti obiettivi specifici:

    a)

    la promozione di un’autentica cultura della sicurezza nucleare e della radioprotezione, l’attuazione degli standard più elevati di sicurezza nucleare e radioprotezione e il miglioramento costante della sicurezza nucleare, compresa la promozione della trasparenza nei processi decisionali delle autorità dei paesi terzi relativi alla sicurezza degli impianti nucleari;

    b)

    la gestione responsabile e sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, nonché lo smantellamento e la bonifica degli ex siti e impianti nucleari, compresa la promozione della trasparenza nei processi decisionali delle autorità dei paesi terzi;

    c)

    l’istituzione di controlli di sicurezza efficaci ed efficienti del materiale nucleare nei paesi terzi.

    Articolo 3

    Coerenza e complementarità

    1.   Nell’attuazione del presente regolamento sono garantite la coerenza, le sinergie e la complementarità con il regolamento (UE) 2021/947, con altri programmi dell’azione esterna dell’Unione e con altre politiche e altri programmi pertinenti dell’Unione, nonché la coerenza politica nell’ambito dello sviluppo.

    2.   Se del caso, altri programmi dell’Unione possono contribuire alle azioni stabilite a norma del presente regolamento, a condizione che i contributi non coprano gli stessi costi. Il presente regolamento può contribuire anche alle misure stabilite nell’ambito di altri programmi dell’Unione, a condizione che i contributi non coprano gli stessi costi.

    3.   Al contributo fornito all’azione da un programma dell’Unione che contribuisce alle azioni stabilite a norma del presente regolamento si applicano le norme che disciplinano tale programma. Il finanziamento cumulativo non supera i costi totali ammissibili dell’azione e il sostegno proveniente dai diversi programmi dell’Unione può essere calcolato proporzionalmente in conformità dei documenti che specificano le condizioni per il sostegno.

    Articolo 4

    Bilancio dello strumento

    La dotazione finanziaria per l’attuazione dello strumento per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027 è fissata a 300 milioni di EUR a prezzi correnti.

    Articolo 5

    Quadro strategico

    Gli accordi di associazione, gli accordi di partenariato e di cooperazione, gli accordi multilaterali e gli altri accordi che instaurano una relazione giuridicamente vincolante tra l’Unione e i suoi paesi partner, come pure le conclusioni del Consiglio europeo e le conclusioni del Consiglio, le dichiarazioni dei vertici, le conclusioni delle riunioni ad alto livello con i paesi partner, le comunicazioni della Commissione e le comunicazioni congiunte della Commissione e dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, costituiscono il quadro strategico generale per l’attuazione del presente regolamento.

    TITOLO II

    ATTUAZIONE DELLO STRUMENTO

    Articolo 6

    Programmi indicativi pluriennali

    1.   La cooperazione nell’ambito del presente regolamento è attuata sulla base di programmi indicativi pluriennali.

    2.   I programmi indicativi pluriennali mirano a garantire un quadro coerente per la cooperazione tra la Comunità e i paesi terzi o le regioni interessate, in linea con la finalità generale e l’ambito di applicazione, gli obiettivi, i principi e la politica della Comunità e fondata sul quadro strategico di cui all’articolo 5.

    3.   I programmi indicativi pluriennali costituiscono la base generale della cooperazione nell’ambito del presente regolamento e definiscono gli obiettivi della Comunità per la cooperazione, tenendo in considerazione le esigenze dei paesi interessati, le priorità della Comunità, la situazione internazionale e le attività dei paesi terzi interessati. I programmi indicativi pluriennali indicano altresì il valore aggiunto della cooperazione e come evitare duplicazioni con altri programmi e iniziative, specialmente quelle di organizzazioni internazionali che perseguono obiettivi simili e dei principali donatori.

    4.   I programmi indicativi pluriennali precisano i settori individuati come prioritari per il finanziamento, gli obiettivi specifici, i risultati attesi, gli indicatori di performance e orientati ai risultati e l’assegnazione finanziaria indicativa, complessiva e per obiettivo.

    5.   I programmi indicativi pluriennali sono elaborati sulla base di un dialogo con i paesi o le regioni partner che coinvolge i soggetti interessati, in particolare le autorità governative e di regolamentazione e le organizzazioni da esse designate, in modo tale da garantire che il paese o la regione in questione assuma sufficiente titolarità del processo e incoraggiare il sostegno all’ulteriore sviluppo della sicurezza nucleare a livello nazionale.

    6.   Se opportuno previa consultazione del gruppo dei regolatori europei in materia di sicurezza nucleare (European Nuclear Safety Regulators Group — «ENSREG»), la Commissione adotta i programmi indicativi pluriennali secondo la procedura di esame di cui all’articolo 15, paragrafo 2.

    7.   Conformemente alla procedura di esame di cui all’articolo 15, paragrafo 2, la Commissione riesamina e, ove necessario, aggiorna i programmi indicativi pluriennali almeno quattro anni dopo la loro adozione.

    Articolo 7

    Piani d’azione annuali e misure

    1.   Sulla base dei programmi indicativi pluriennali la Commissione adotta piani d’azione annuali. La Commissione può anche adottare misure speciali e misure di sostegno.

    In caso di esigenze, situazioni o impegni imprevisti e debitamente giustificati, la Commissione può adottare misure speciali.

    I piani d’azione e le misure speciali precisano per ciascun paese terzo o regione gli obiettivi perseguiti, le procedure di gestione, i progetti da finanziare, un calendario indicativo, i risultati attesi e le principali attività, le modalità e, ove opportuno, lo stato di avanzamento dei piani d’azione e delle misure speciali per ogni paese terzo o regione, il bilancio e le eventuali spese di sostegno connesse. Tali piani d’azione e tali misure contengono una descrizione d’insieme e sommaria di ciascuna azione da finanziare, un’indicazione relativa agli importi stanziati per le singole azioni, un calendario di attuazione indicativo e gli indicatori specifici ai fini della sorveglianza, della valutazione e del riesame del rendimento e dei risultati nonché di eventuali spese di sostegno connesse, secondo il caso. Se del caso, comprendono i risultati di eventuali esperienze acquisite da una precedente cooperazione.

    2.   I piani d’azione e le misure sono adottati mediante atti di esecuzione secondo la procedura di esame di cui all’articolo 15, paragrafo 2.

    3.   La procedura di esame di cui all’articolo 15, paragrafo 2, non è richiesta per:

    a)

    le misure speciali e le misure di sostegno per le quali il finanziamento dell’Unione non è superiore a 5 milioni di EUR;

    b)

    le modifiche tecniche, purché non incidano sostanzialmente sugli obiettivi del piano d’azione o della misura in questione, ad esempio:

    i)

    il cambiamento della modalità di attuazione;

    ii)

    le riassegnazioni di fondi tra le azioni contemplate da un piano d’azione;

    iii)

    gli aumenti o le riduzioni del bilancio dei piani d’azione e delle misure speciali che non superino il 20 % del bilancio iniziale e non eccedano 5 milioni di EUR.

    Le misure speciali e le misure di sostegno nonché le relative modifiche tecniche adottate ai sensi del presente paragrafo sono comunicate al comitato dello strumento europeo per la cooperazione internazionale in materia di sicurezza nucleare di cui all’articolo 15 entro un mese dalla loro adozione. Sono comunicate altresì al Parlamento europeo.

    4.   Per imperativi motivi d’urgenza debitamente giustificati, connessi all’esigenza di una risposta rapida da parte della Comunità, la Commissione adotta o modifica, secondo la procedura di cui all’articolo 15, paragrafo 3, i piani di azione o le misure mediante atti di esecuzione immediatamente applicabili.

    Articolo 8

    Misure di sostegno

    1.   Il finanziamento dell’Unione può coprire le spese di sostegno per l’attuazione dello strumento e la realizzazione dei suoi obiettivi, comprese le spese di sostegno amministrativo connesso alle attività di preparazione, follow-up, sorveglianza, controllo, audit e valutazione necessarie ai fini dell’attuazione, nonché le spese sostenute dalla sede centrale per il sostegno amministrativo richiesto dallo strumento e per gestire le operazioni finanziate nell’ambito del presente regolamento, comprese le azioni di informazione e comunicazione e i sistemi informatici istituzionali.

    2.   Se le spese di sostegno non sono incluse nei piani d’azione o nelle misure speciali di cui all’articolo 7, la Commissione adotta eventualmente misure di sostegno. Il finanziamento dell’Unione per le misure di sostegno può coprire:

    a)

    studi, riunioni, attività di informazione, sensibilizzazione, formazione, preparazione e scambio di insegnamenti e migliori prassi, pubblicazione e qualsivoglia altra spesa amministrativa o di assistenza tecnica necessaria per la programmazione e la gestione delle azioni, inclusi gli esperti esterni retribuiti e le missioni conoscitive;

    b)

    spese connesse alla fornitura di informazioni e alle attività di comunicazione, comprese l’elaborazione di strategie di comunicazione, la comunicazione istituzionale e la visibilità delle priorità politiche dell’Unione.

    Articolo 9

    Modalità di cooperazione

    I finanziamenti previsti dallo strumento sono effettuati dalla Commissione conformemente al regolamento finanziario, direttamente dalla Commissione stessa, oppure indirettamente tramite una delle entità elencate all’articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario.

    Articolo 10

    Forme e modalità di esecuzione dei finanziamenti dell’Unione

    1.   I finanziamenti dell’Unione nell’ambito dello strumento possono essere erogati nelle forme stabilite dal regolamento finanziario, in particolare:

    a)

    sovvenzioni;

    b)

    appalti pubblici di servizi o forniture;

    c)

    retribuzione di esperti esterni; e

    d)

    finanziamenti misti.

    2.   Il sostegno ai sensi dello strumento può essere fornito anche secondo le norme applicabili alla garanzia per le azioni esterne istituita dal regolamento (UE) 2021/947 («garanzia per le azioni esterne») e contribuire alla dotazione a favore della garanzia per le azioni esterne. La garanzia per le azioni esterne sostiene anche le operazioni ai sensi della decisione 77/270/Euratom del Consiglio (17).

    Il tasso di copertura per le operazioni della garanzia per le azioni esterne cui il sostegno accordato ai sensi dello strumento contribuisce è pari al 9 %.

    3.   I tassi di copertura sono riesaminati ogni tre anni a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento.

    Articolo 11

    Persone ed entità ammissibili

    1.   È data priorità alle persone e alle entità dei paesi in via di adesione, dei paesi candidati, dei paesi candidati potenziali e dei paesi interessati dalla politica europea di vicinato. La partecipazione alle gare d’appalto e alle procedure di concessione di sovvenzioni e premi per le azioni finanziate a norma dello strumento è aperta alle organizzazioni internazionali, nonché a tutti i soggetti giuridici che hanno la cittadinanza e, nel caso delle persone giuridiche, hanno effettivamente sede nei seguenti paesi o territori:

    a)

    gli Stati membri, i beneficiari dello strumento di assistenza preadesione (IPA III), istituito da un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisca lo strumento di assistenza preadesione (IPA III), e le parti contraenti dell’accordo sullo Spazio economico europeo (18);

    b)

    i paesi partner nell’area del vicinato di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2021/947;

    c)

    i paesi e territori in via di sviluppo, quali inseriti nell’elenco dei beneficiari dell’aiuto pubblico allo sviluppo pubblicato dal comitato di aiuto allo sviluppo dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico («elenco dei beneficiari dell’aiuto pubblico allo sviluppo»), che non sono membri del G-20, nonché i paesi e territori d’oltremare definiti dalla decisione 2013/755/UE del Consiglio (19);

    d)

    i paesi in via di sviluppo, quali inseriti nell’elenco dei beneficiari dell’aiuto pubblico allo sviluppo, che sono membri del G-20, nonché altri paesi e territori, quando la pertinente procedura si svolge nel contesto di un’azione finanziata dall’Unione a norma del presente regolamento a cui partecipano;

    e)

    i paesi per i quali la Commissione stabilisce l’accesso reciproco al finanziamento esterno;

    f)

    i paesi membri dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, in caso di contratti attuati in un paese meno sviluppato o in un paese povero fortemente indebitato inserito nell’elenco dei beneficiari dell’aiuto pubblico allo sviluppo;

    g)

    i paesi terzi in cui si svolgono le attività previste dagli specifici programmi indicativi pluriennali, piani d’azione o misure.

    L’accesso reciproco di cui al primo comma, lettera e), può essere concesso, per un periodo limitato di almeno un anno, ogniqualvolta un paese riconosce l’ammissibilità a parità di condizioni a entità dell’Unione e di paesi ammissibili a norma del presente regolamento. La Commissione decide in merito all’accesso reciproco e alla sua durata previa consultazione del paese o dei paesi destinatari in questione.

    2.   Tutte le forniture e i materiali finanziati nell’ambito dello strumento possono avere origine nei paesi e alle rispettive condizioni specificate al paragrafo 1.

    3.   Le norme del presente articolo non si applicano alle persone fisiche che hanno un rapporto di lavoro dipendente, oppure un altro rapporto contrattuale con un appaltatore, o eventualmente un subappaltatore, ammissibile, né creano limitazioni basate sulla cittadinanza.

    4.   Per le azioni cofinanziate congiuntamente da un’entità o attuate in gestione diretta o gestione indiretta con le entità elencate all’articolo 62, paragrafo 1, lettera c), punti da ii) a viii), del regolamento finanziario si applicano altresì le norme di ammissibilità di tali entità.

    5.   Se i donatori erogano finanziamenti a un fondo fiduciario istituito dalla Commissione o attraverso entrate con destinazione specifica esterne, si applicano le norme di ammissibilità dell’atto costitutivo di tale fondo fiduciario oppure, nel caso delle entrate con destinazione specifica esterne, dell’accordo con il donatore.

    6.   Per le azioni finanziate ai sensi dello strumento e di un altro programma dell’Unione, sono considerate ammissibili le entità ammissibili nell’ambito di uno qualsiasi di questi programmi.

    7.   L’ammissibilità prevista al presente articolo può essere limitata rispetto alla cittadinanza, all’ubicazione geografica o alla natura dei richiedenti, oppure all’origine delle forniture e dei materiali, ove tali limitazioni siano richieste dal carattere e dagli obiettivi specifici dell’azione e nella misura necessaria per la sua efficace attuazione.

    8.   Gli offerenti, i richiedenti e i candidati di paesi non ammissibili possono essere considerati ammissibili in caso di urgenza o indisponibilità di servizi sui mercati dei paesi o territori interessati, o in altri casi debitamente giustificati, qualora l’applicazione di norme in materia di ammissibilità renda la realizzazione di un’azione impossibile o estremamente difficoltosa.

    9.   Per promuovere le capacità, i mercati e gli acquisti locali è data priorità agli appaltatori locali e regionali nei casi in cui il regolamento finanziario preveda l’aggiudicazione in base a una sola offerta. In tutti gli altri casi la partecipazione di appaltatori locali e regionali è promossa in conformità delle pertinenti disposizioni del regolamento finanziario.

    Articolo 12

    Criteri relativi alla cooperazione internazionale in materia di sicurezza nucleare

    1.   Una visione comune e un accordo reciproco fra il paese terzo e la Comunità sono confermati, in linea di principio, mediante una richiesta formale alla Commissione. Tale richiesta è vincolante per il governo in questione.

    2.   I paesi terzi interessati a cooperare con la Comunità sono parti del trattato di non proliferazione delle armi nucleari e mettono in vigore un protocollo addizionale o hanno concluso un accordo di salvaguardia con l’AIEA. Aderiscono pienamente ai principi fondamentali sulla sicurezza, come indicati negli standard di sicurezza dell’AIEA, e sono parti delle pertinenti convenzioni, come la convenzione sulla sicurezza nucleare e la convenzione congiunta sulla sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, o hanno intrapreso iniziative che dimostrino il fermo impegno ad aderirvi. In caso di cooperazione attiva, tale impegno è oggetto di una valutazione a cadenza annuale, tenendo conto delle relazioni nazionali e di altri documenti concernenti l’attuazione delle convenzioni pertinenti. Sulla base di tale valutazione, è adottata una decisione in merito alla prosecuzione della cooperazione. In via eccezionale, tali principi si dovrebbero applicare con flessibilità nei casi di emergenza.

    3.   Per assicurare e monitorare il rispetto degli obiettivi relativi alla cooperazione dello strumento, il paese terzo interessato accetta la valutazione delle azioni intraprese. Tale valutazione consente la sorveglianza e il controllo del rispetto degli obiettivi concordati e può costituire una condizione da soddisfare per continuare a ricevere i contributi della Comunità.

    4.   La cooperazione fornita dall’Unione in materia di sicurezza e protezione nucleare a norma del presente regolamento non è volta a promuovere l’energia nucleare e non deve pertanto essere interpretata come una misura volta a promuovere tale energia nei paesi terzi.

    Articolo 13

    Beneficiari della cooperazione

    1.   La cooperazione ai sensi del presente regolamento riguarda:

    a)

    le autorità di regolamentazione competenti in materia di sicurezza nucleare e le organizzazioni di sostegno tecnico loro designate, al fine di assicurarne le competenze tecniche e l’indipendenza e garantire il rafforzamento del quadro normativo in merito ai temi pertinenti riguardo alla sicurezza nucleare e alla radioprotezione;

    b)

    le agenzie nazionali incaricate della gestione sicura dei rifiuti radioattivi, affinché possano essere classificati, registrati, contabilizzati e stoccati in modo sicuro;

    c)

    la missione delle parti interessate di un sistema statale di contabilità e di controllo dei materiali nucleari incaricata di istituire controlli efficienti ed efficaci;

    d)

    gli operatori di centrali nucleari, in casi eccezionali, limitatamente all’attuazione della raccomandazione risultante dall’esame inter pares della valutazione dei rischi e della sicurezza («stress test») effettuato dall’ENSREG.

    2.   Gli obiettivi di cui all’articolo 2, paragrafo 1, sono perseguiti, in particolare, tramite le misure seguenti:

    a)

    rafforzamento delle procedure e dei sistemi del quadro normativo;

    b)

    adozione di misure efficaci per la prevenzione di incidenti con conseguenze radiologiche, compresa l’esposizione accidentale, nonché l’attenuazione delle eventuali conseguenze;

    c)

    sviluppo e attuazione di strategie e quadri, metodologie, tecnologia e approcci per la gestione responsabile e sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi;

    d)

    sostegno finalizzato a garantire la sicurezza degli impianti e dei siti nucleari per quanto riguarda misure concrete di protezione destinate a ridurre i rischi esistenti legati alle radiazioni per la salute dei lavoratori e della popolazione;

    e)

    sviluppo e attuazione di strategie e quadri per lo smantellamento di impianti nucleari esistenti, per la bonifica degli ex siti nucleari e siti dismessi per l’estrazione dell’uranio, e per il recupero e la gestione di oggetti e materiali radioattivi affondati in mare;

    f)

    creazione del quadro normativo, delle metodologie, della tecnologia e degli approcci necessari per l’attuazione delle salvaguardie nucleari, compresi una contabilità e un controllo adeguati dei materiali fissili a livello statale e di singolo operatore;

    g)

    sostegno alla formazione del personale;

    h)

    fornitura limitata di attrezzature in casi eccezionali per gli operatori di centrali nucleari, di cui al paragrafo 1, lettera d).

    In casi specifici e debitamente giustificati, le misure concernenti il primo comma, lettera a), sono attuate in cooperazione tra gli operatori e/o le competenti organizzazioni degli Stati membri e con gli operatori di impianti nucleari dei paesi terzi, quali definiti all’articolo 3, punto 1, della direttiva 2009/71/Euratom.

    L’articolo 7, paragrafo 3, non si applica alle misure relative al primo comma, lettera h), del presente paragrafo.

    Articolo 14

    Sorveglianza, rendicontazione e valutazione

    1.   La sorveglianza, la rendicontazione e la valutazione sono effettuati ai sensi dell’articolo 41, paragrafi 2, 4, 5 e 6, e dell’articolo 42 del regolamento (UE) 2021/947.

    2.   Il conseguimento dell’obiettivo dello strumento è misurato sulla base dei seguenti indicatori e al loro impatto sulla sicurezza nucleare, la radioprotezione e l’esecuzione di controlli di sicurezza efficienti ed efficaci dei materiali nucleari:

    a)

    gli atti giuridici e normativi elaborati, presentati e/o riveduti tenendo conto dei più elevati standard di sicurezza;

    b)

    gli studi di progettazione, validità concettuale o fattibilità per la realizzazione di infrastrutture in linea con i più elevati standard di sicurezza nucleare; e

    c)

    i risultati della sicurezza nucleare, della radioprotezione e di misure efficienti ed efficaci per il miglioramento dei controlli di sicurezza, sulla base degli standard più elevati per la sicurezza nucleare, la radioprotezione e i controlli di sicurezza nucleari, compresi i risultati della valutazione internazionale inter pares, attuate negli impianti nucleari.

    TITOLO III

    DISPOSIZIONI FINALI

    Articolo 15

    Comitato

    1.   La Commissione è assistita dal comitato dello strumento europeo per la cooperazione internazionale in materia di sicurezza nucleare. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

    2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

    3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con l’articolo 5 dello stesso regolamento.

    Articolo 16

    Informazione, comunicazione e visibilità e deroga ai requisiti di visibilità

    Le attività di informazione, comunicazione e visibilità connesse agli obiettivi di cui all’articolo 3, e le deroghe ai requisiti di visibilità si effettuano in conformità, rispettivamente, degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) 2021/947.

    Articolo 17

    SEAE

    Il presente regolamento si applica conformemente alla decisione 2010/427/UE.

    Articolo 18

    Abrogazione

    Il regolamento (Euratom) n. 237/2014 è abrogato.

    Articolo 19

    Disposizioni transitorie

    1.   Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica di azioni avviate ai sensi del regolamento (Euratom) n. 237/2014, che continua ad applicarsi a tali azioni fino alla loro chiusura.

    2.   La dotazione finanziaria dello strumento può anche coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per assicurare la transizione tra lo strumento e le misure adottate ai sensi del regolamento (Euratom) n. 237/2014.

    3.   La dotazione finanziaria dello strumento può coprire le spese relative alla preparazione degli eventuali successori del presente regolamento.

    4.   Se necessario, possono essere iscritti nel bilancio dell’Unione dopo il 2027 stanziamenti per coprire le spese di cui all’articolo 6 al fine di consentire la gestione delle azioni non completate entro il 31 dicembre 2027.

    Articolo 20

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 2021

    Per il Consiglio

    Il presidente

    P. SIZA VIEIRA


    (1)  Parere del 17 gennaio 2019 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

    (2)  Regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 giugno 2021, che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale — Europa globale, che modifica e abroga la decisione n. 466/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (UE) 2017/1601 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio (Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).

    (3)  Regolamento del Consiglio (UE, Euratom) 2020/2093, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11).

    (4)  Direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio, del 25 giugno 2009, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari (GU L 172 del 2.7.2009, pag. 18).

    (5)  Direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi (GU L 199 del 2.8.2011, pag. 48).

    (6)  Direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom (GU L 13 del 17.1.2014, pag. 1).

    (7)  Regolamento (Euratom) n. 237/2014 del Consiglio, del 13 dicembre 2013, che istituisce uno strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 109).

    (8)  GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28.

    (9)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

    (10)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

    (11)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

    (12)  Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

    (13)  Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

    (14)  Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

    (15)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

    (16)  Decisione 2010/427/UE del Consiglio, del 26 luglio 2010, che fissa l’organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l’azione esterna (GU L 201 del 3.8.2010, pag. 30).

    (17)  Decisione 77/270/Euratom, del 29 marzo 1977, che abilita la Commissione a contrarre prestiti Euratom per contribuire al finanziamento delle centrali elettronucleari (GU L 88 del 6.4.1977, pag. 9).

    (18)  GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

    (19)  Decisione 2013/755/UE del Consiglio, del 25 novembre 2013, relativa all’associazione dei paesi e territori d’oltremare all’Unione europea («decisione sull’associazione d’oltremare») (GU L 344 del 19.12.2013, pag. 1).


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