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Document 32021R0854

    Regolamento di esecuzione (UE) 2021/854 della Commissione del 27 maggio 2021 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari dell’India e dell’Indonesia

    C/2021/3587

    GU L 188 del 28.5.2021, p. 61–89 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/854/oj

    28.5.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 188/61


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/854 DELLA COMMISSIONE

    del 27 maggio 2021

    che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari dell’India e dell’Indonesia

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 7,

    previa consultazione degli Stati membri,

    considerando quanto segue:

    1.   PROCEDURA

    1.1.   Apertura

    (1)

    Il 30 settembre 2020 la Commissione europea («la Commissione») ha aperto un’inchiesta antidumping relativa alle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo («prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo» o «il prodotto oggetto dell’inchiesta») originari dell’India e dell’Indonesia («i paesi interessati») sulla base dell’articolo 5 del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2) («l’avviso di apertura»).

    (2)

    La Commissione ha aperto l’inchiesta in seguito a una denuncia presentata il 17 agosto 2020 dalla European Steel Association («Eurofer» o «il denunciante») per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell’Unione di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo. La denuncia conteneva elementi di prova dell’esistenza del dumping da parte dei paesi interessati e del conseguente pregiudizio notevole sufficienti a giustificare l’apertura dell’inchiesta.

    1.2.   Registrazione

    (3)

    In seguito a una richiesta del denunciante, suffragata dai necessari elementi di prova, con il suo regolamento di esecuzione (UE) 2021/370 la Commissione ha disposto la registrazione delle importazioni del prodotto in esame a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base (3).

    1.3.   Parti interessate

    (4)

    Nell’avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a contattarla al fine di partecipare all’inchiesta. Ha inoltre informato espressamente il denunciante, i produttori esportatori noti dei paesi interessati e le autorità dei paesi interessati, nonché gli importatori e gli utilizzatori noti dell’Unione in merito all’apertura dell’inchiesta e li ha invitati a partecipare.

    (5)

    Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni in merito all’apertura dell’inchiesta e di chiedere un’audizione con la Commissione e/o con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale. La Commissione ha tenuto un’audizione con il denunciante, un produttore esportatore e un utilizzatore dell’Unione. La Commissione ha ricevuto osservazioni che sono prese in esame ai punti 2.3, 5.2 e 7.2.

    1.4.   Campionamento

    (6)

    Nell’avviso di apertura la Commissione ha dichiarato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate in conformità dell’articolo 17 del regolamento di base.

    1.4.1.   Campionamento dei produttori dell’Unione

    (7)

    Nell’avviso di apertura la Commissione ha dichiarato di aver deciso di limitare a un numero ragionevole i produttori dell’Unione da sottoporre all’inchiesta mediante campionamento e di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell’Unione. La Commissione ha selezionato il campione provvisorio in base ai volumi della produzione e delle vendite nell’Unione dichiarati dai produttori dell’Unione nell’ambito dell’analisi relativa alla valutazione preliminare della legittimazione ad agire, tenendo anche conto della rispettiva ubicazione geografica. Il campione provvisorio così stabilito era costituito da tre produttori dell’Unione, che rappresentavano oltre il 60 % della produzione e circa il 70 % delle vendite nell’Unione del prodotto simile e che erano situati in quattro diversi Stati membri. I dettagli di questo campione provvisorio sono stati messi a disposizione nel fascicolo consultabile dalle parti interessate, che hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni. Non sono pervenute osservazioni al riguardo.

    (8)

    Pertanto il campione provvisorio dei produttori dell’Unione è stato confermato. Il campione era costituito da Aperam Stainless Europe («Aperam»), Acciai Speciali Terni S.p.A. («AST») e Outokumpu Stainless Oy («OTK»). Il campione definitivo è rappresentativo dell’industria dell’Unione.

    1.4.2.   Campionamento degli importatori

    (9)

    Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti gli importatori indipendenti noti a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura.

    (10)

    Tre importatori indipendenti si sono manifestati come parti interessate e hanno fornito le informazioni richieste. Visto il numero esiguo delle risposte ricevute, il campionamento non è stato necessario. Non sono state formulate osservazioni in merito a tale decisione. Gli importatori sono stati invitati a compilare un questionario.

    1.4.3.   Campionamento dei produttori esportatori nei paesi interessati

    (11)

    Alla luce del numero potenzialmente elevato di produttori esportatori nei paesi interessati, l’avviso di apertura prevedeva il campionamento in India e Indonesia; pertanto, per decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori noti dell’India e dell’Indonesia a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura.

    (12)

    La Commissione ha inoltre invitato la missione dell’India presso l’Unione europea e l’ambasciata della Repubblica d’Indonesia a Bruxelles a individuare e/o contattare eventuali altri produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all’inchiesta.

    1.4.3.1.   India

    (13)

    All’apertura dell’inchiesta, sette potenziali produttori esportatori dell’India sono stati contattati dalla Commissione. Due produttori esportatori dell’India, i quali rappresentavano tutte le esportazioni del prodotto in esame nell’Unione, hanno fornito le informazioni necessarie per il campionamento. La Commissione ha pertanto rinunciato al campionamento per quanto riguarda i produttori esportatori dell’India.

    1.4.3.2.   Indonesia

    (14)

    All’apertura dell’inchiesta, 14 potenziali produttori esportatori dell’Indonesia sono stati contattati dalla Commissione. Tre produttori esportatori hanno risposto alle domande relative al campionamento e hanno dichiarato vendite nell’Unione. In base alle informazioni fornite per il campionamento, le loro vendite rappresentavano il 72 % delle esportazioni dall’Indonesia verso l’Unione. Alla luce di ciò, anche per l’Indonesia si è rinunciato al campionamento.

    1.5.   Risposte al questionario

    (15)

    Il denunciante ha fornito sufficienti elementi di prova prima facie dell’esistenza in India e Indonesia di distorsioni relative alle materie prime in relazione al prodotto in esame. Pertanto, come annunciato nell’avviso di apertura, l’inchiesta ha esaminato tali distorsioni relative alle materie prime per stabilire se fosse necessario applicare all’India e all’Indonesia le disposizioni dell’articolo 7, paragrafi 2 bis e 2 ter, del regolamento di base. Per questo motivo la Commissione ha inviato ulteriori questionari a tale riguardo al governo dell’India «il governo dell’India») e al governo dell’Indonesia («il governo dell’Indonesia»).

    (16)

    La Commissione ha inviato questionari ai tre produttori dell’Unione inclusi nel campione, al denunciante, ai tre importatori indipendenti e ai cinque produttori esportatori dei paesi interessati. Gli stessi questionari erano stati messi a disposizione anche online (4) il giorno dell’apertura dell’inchiesta.

    (17)

    Sono pervenute risposte al questionario dai tre produttori dell’Unione inclusi nel campione, dal denunciante, da due importatori indipendenti, dai due produttori esportatori dell’India e da tre produttori esportatori dell’Indonesia. Anche il governo dell’India e il governo dell’Indonesia hanno risposto al questionario.

    1.6.   Visite di verifica

    (18)

    In considerazione della pandemia di COVID-19 e delle misure di confinamento messe in atto da vari Stati membri e da vari paesi terzi, nella fase provvisoria la Commissione non ha potuto effettuare le visite di verifica a norma dell’articolo 16 del regolamento di base. La Commissione ha invece effettuato controlli incrociati a distanza di tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle risultanze provvisorie, in linea con l’avviso sulle conseguenze dell’epidemia di COVID-19 sulle inchieste antidumping e antisovvenzioni (5).

    (19)

    La Commissione ha effettuato controlli incrociati a distanza delle società/parti di seguito indicate:

    a)

    produttori dell’Unione e rispettiva associazione:

    Acciai Speciali Terni S.p.A., Terni, Italia («AST»);

    Aperam Stainless Europe, costituita da Aperam France, La Plaine Saint-Denis Cedex, Francia e Aperam Belgium, Châtelet e Genk, Belgio («Aperam»);

    Outokumpu Stainless Oy, Tornio, Finlandia («OTK»);

    Eurofer, Bruxelles, Belgio;

    b)

    importatori dell’Unione:

    Gual Stainless S.L., Berga, Spagna;

    Nova Trading S.A., Torun, Polonia;

    c)

    produttori esportatori:

     

    produttori esportatori dell’India:

    Chromeni Steels Private Limited, India;

    Jindal Stainless Limited, Jindal Stainless Hisar Limited e Jindal Stainless Steelways Limited, India; Iberjindal S.L., Spagna; e JSL Global Commodities Pte. Ltd., Singapore (denominazione congiunta: «il gruppo Jindal»);

     

    produttori esportatori dell’Indonesia:

    PT Indonesia Ruipu Nickel and Chrome alloy («IRNC»), PT Ekasa Yad Resources («EYR») e PT Hanwa («Hanwa»), Indonesia; Cantostar Limited («Cantostar») ed Eternal Tsingshan Group Co., Ltd. («Eternal Tsingshan»), Hong Kong; e Recheer Resources Pte. Ltd. («Recheer»), Singapore (denominazione congiunta: «il gruppo IRNC»);

    PT Jindal Stainless Indonesia Limited («PTJ»), Indonesia; JSL Global Commodities Pte. Ltd. («JGC»), Singapore; e Iberjindal S.L. («IBJ»), Spagna (denominazione congiunta: «il gruppo Jindal Indonesia»).

    (20)

    Con riferimento alla procedura di cui all’articolo 7, paragrafi 2 bis e 2 ter, del regolamento di base, sono stati effettuati controlli incrociati a distanza con il governo dell’India e con il governo dell’Indonesia.

    1.7.   Periodo dell’inchiesta e periodo in esame

    (21)

    L’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o luglio 2019 e il 30 giugno 2020 («il periodo dell’inchiesta» o «PI»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2017 e la fine del periodo dell’inchiesta («il periodo in esame»).

    2.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

    2.1.   Prodotto in esame

    (22)

    Il prodotto oggetto della presente inchiesta è costituito da prodotti laminati piatti di acciaio inossidabile, semplicemente laminati a freddo, attualmente classificati con i codici NC 7219 31 00, 7219 32 10, 7219 32 90, 7219 33 10, 7219 33 90, 7219 34 10, 7219 34 90, 7219 35 10, 7219 35 90, 7219 90 20, 7219 90 80, 7220 20 21, 7220 20 29, 7220 20 41, 7220 20 49, 7220 20 81, 7220 20 89, 7220 90 20 e 7220 90 80 e originari dell’India e dell’Indonesia. I codici NC sono forniti solo a titolo informativo.

    2.2.   Prodotto simile

    (23)

    Dall’inchiesta è emerso che i seguenti prodotti hanno le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e gli stessi impieghi di base:

    il prodotto in esame;

    il prodotto fabbricato e venduto sui mercati interni dei paesi interessati;

    il prodotto fabbricato e venduto nell’Unione dall’industria dell’Unione.

    (24)

    La Commissione ha deciso in questa fase che tali prodotti sono pertanto prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

    2.3.   Contestazioni riguardanti la definizione del prodotto

    (25)

    In una fase molto avanzata dell’inchiesta provvisoria un utilizzatore dell’Unione si è manifestato come parte interessata e ha inviato una comunicazione relativa alla definizione del prodotto. La società ha chiesto l’esclusione dalla definizione del prodotto dei prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo serie 200 in quanto, secondo la società, la loro produzione nell’Unione è assente o molto limitata e tali prodotti sono destinati a un impiego finale specifico e di nicchia. Secondo la società, l’esclusione dei prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo serie 200 sulla base del grado di acciaio utilizzato e del loro impiego finale non comporterebbe il rischio di elusione di altri tipi di prodotti.

    (26)

    Il denunciante si è opposto alla suddetta argomentazione. Eurofer ha ribadito che i prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo serie 200 sono fabbricati da almeno due produttori dell’Unione. Eurofer ha inoltre affermato che i suddetti prodotti possono essere facilmente sostituiti da prodotti realizzati con acciaio di grado diverso nell’impiego finale e di conseguenza sono in concorrenza diretta con tali tipi di prodotto. Inoltre i prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo serie 200 presentano le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base nonché gli stessi canali di distribuzione di prodotti realizzati con acciaio di grado diverso e non possono essere identificati facilmente senza ricorrere a prove specialistiche, il che, secondo il denunciante, comporta evidentemente un rischio di elusione. Alla luce delle argomentazioni di Eurofer, la Commissione ha concluso in via provvisoria che i tipi di prodotto sono intercambiabili.

    (27)

    Tenuto conto della presentazione decisamente tardiva della richiesta relativa alla definizione del prodotto, del fatto che nell’Unione sono fabbricati prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo serie 200 e dell’intercambiabilità di questi prodotti con altri tipi di prodotto, la richiesta di esclusione dei summenzionati prodotti è provvisoriamente respinta.

    3.   DUMPING

    3.1.   Osservazione preliminare

    (28)

    Dato il numero limitato di parti che hanno collaborato sia in India sia in Indonesia, i dettagli concernenti alcune risultanze relative al dumping sono riservati e pertanto sono contenuti solo nelle comunicazioni bilaterali.

    3.2.   India

    3.2.1.   Collaborazione e applicazione parziale dell’articolo 18 del regolamento di base

    (29)

    I due produttori esportatori dell’India che hanno collaborato erano Chromeni Steels Private Limited e il gruppo Jindal.

    (30)

    Chromeni Steels Private Limited fabbricava il prodotto in esame in India e lo vendeva sul mercato interno principalmente ad acquirenti indipendenti e ad alcuni acquirenti collegati. Tutte le esportazioni nell’Unione erano effettuate direttamente ad acquirenti indipendenti.

    (31)

    Nell’inchiesta e nei controlli incrociati a distanza sono state coinvolte le seguenti società, di cui il gruppo il gruppo Jindal ha dichiarato esplicitamente la partecipazione alla produzione e alla vendita del prodotto in esame:

    Jindal Stainless Limited («JSL»), un produttore esportatore integrato che trasforma rottami di acciaio inossidabile nel prodotto oggetto dell’inchiesta;

    Jindal Stainless Hisar Limited («JSHL»), un produttore esportatore integrato che trasforma rottami di acciaio inossidabile nel prodotto oggetto dell’inchiesta;

    Jindal Stainless Steelways Limited («JSS»), una società che lamina a freddo rotoli laminati a caldo acquistati da JSL e JSHL e li vende sul mercato interno dell’India;

    Iberjindal S.L. («IBJ»), un operatore commerciale collegato con sede in Spagna, che acquista il prodotto oggetto dell’inchiesta da JSL e JSHL e lo rivende ad acquirenti indipendenti e collegati nell’Unione; e

    JSL Global Commodities Pte. Ltd. («JGC»), un operatore commerciale collegato con sede a Singapore, che acquista il prodotto oggetto dell’inchiesta da JSL e JSHL e lo rivende ad acquirenti indipendenti nell’Unione.

    (32)

    Dai controlli incrociati a distanza è emerso che una società collegata al gruppo Jindal in un paese terzo era coinvolta nella vendita del prodotto in esame nell’Unione. Tuttavia il ruolo pertinente di tale parte in relazione al prodotto oggetto dell’inchiesta non era stato opportunamente segnalato nelle comunicazioni inviate dal gruppo Jindal, comprese le risposte al questionario. Di conseguenza, con lettera del 23 marzo 2021, la Commissione ha informato il gruppo Jindal della propria intenzione di applicare le disposizioni dell’articolo 18 del regolamento di base e di utilizzare i dati disponibili per quanto riguardava le informazioni che non erano state fornite in merito al ruolo della società collegata. A seguito di tale lettera, la società collegata con sede in un paese terzo ha presentato osservazioni il 29 marzo 2021. Unitamente a tali osservazioni, il gruppo Jindal ha fornito anche la risposta della società collegata all’allegato del questionario.

    (33)

    Dette osservazioni sono state ribadite nel corso di un’audizione con il consigliere-auditore tenutasi il 16 aprile 2021.

    (34)

    Le osservazioni formulate dal gruppo Jindal in merito alla lettera del 23 marzo sono state debitamente esaminate, ma non hanno modificato la valutazione dei fatti elaborata dalla Commissione. In particolare, non è stato possibile effettuare un controllo incrociato a distanza in merito alla risposta all’allegato del questionario, presentata a seguito della lettera della Commissione del 23 marzo 2021, e di conseguenza la Commissione non ha potuto valutare la completezza delle informazioni fornite per conto della parte in questione.

    (35)

    La Commissione ha dunque confermato l’intenzione di applicare in questa fase le disposizioni dell’articolo 18 del regolamento di base.

    3.2.2.   Valore normale

    (36)

    La Commissione ha dapprima verificato se il volume totale delle vendite sul mercato interno di ciascun produttore esportatore che ha collaborato fosse rappresentativo in conformità all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite sul mercato interno sono rappresentative se il volume totale delle vendite del prodotto simile effettuate sul mercato interno ad acquirenti indipendenti rappresentava, per ciascun produttore esportatore, almeno il 5 % del volume totale delle sue vendite all’esportazione nell’Unione del prodotto in esame durante il periodo dell’inchiesta.

    (37)

    Su tale base, il volume totale delle vendite del prodotto simile sul mercato interno da parte di ciascun produttore esportatore che ha collaborato è risultato rappresentativo.

    (38)

    In seguito la Commissione ha individuato i tipi di prodotto venduti sul mercato interno che erano identici o comparabili ai tipi di prodotto venduti per l’esportazione all’Unione.

    (39)

    La Commissione ha poi verificato se i tipi di prodotto venduti sul rispettivo mercato interno da ciascuno dei produttori esportatori che hanno collaborato fossero rappresentativi, a norma dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, rispetto ai tipi di prodotto venduti per l’esportazione nell’Unione. Le vendite sul mercato interno di un tipo di prodotto sono rappresentative se il volume totale delle vendite sul mercato interno di tale tipo di prodotto ad acquirenti indipendenti rappresenta, durante il periodo dell’inchiesta, almeno il 5 % del volume totale delle vendite all’esportazione nell’Unione del tipo di prodotto identico o comparabile.

    (40)

    La Commissione ha successivamente definito, per ciascun tipo di prodotto, la percentuale di vendite remunerative ad acquirenti indipendenti effettuate sul mercato interno durante il periodo dell’inchiesta, al fine di decidere se utilizzare le vendite effettivamente realizzate sul mercato interno per il calcolo del valore normale o se non tenere conto delle vendite non effettuate nell’ambito di normali operazioni commerciali a causa del prezzo, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base.

    (41)

    Il valore normale si basa sul prezzo effettivo praticato sul mercato interno per tipo di prodotto, a prescindere dal fatto che le vendite siano o no remunerative, se:

    a)

    il volume delle vendite del tipo di prodotto, venduto a un prezzo di vendita netto pari o superiore al costo di produzione calcolato, rappresentava più dell’80 % del volume totale delle vendite di questo tipo di prodotto; e

    b)

    la media ponderata del prezzo di vendita di tale tipo di prodotto è pari o superiore al costo unitario di produzione.

    (42)

    In questo caso il valore normale è pari alla media ponderata dei prezzi di tutte le vendite sul mercato interno di quel tipo di prodotto durante il periodo dell’inchiesta.

    (43)

    Il valore normale è il prezzo effettivo praticato sul mercato interno per tipo di prodotto delle sole vendite remunerative dei tipi di prodotto effettuate sul mercato interno durante il periodo dell’inchiesta, se:

    a)

    il volume delle vendite remunerative del tipo di prodotto rappresenta una percentuale pari o inferiore all’80 % del volume totale delle vendite di tale tipo; oppure

    b)

    la media ponderata del prezzo di tale tipo di prodotto è inferiore al costo unitario di produzione.

    (44)

    Quando più dell’80 % delle vendite effettuate sul mercato interno per tipo di prodotto durante il periodo dell’inchiesta è risultato remunerativo e quando la media ponderata dei prezzi di vendita era pari o superiore alla media ponderata del costo unitario di produzione, il valore normale è stato calcolato come media ponderata dei prezzi di tutte le vendite effettivamente realizzate sul mercato interno durante il periodo dell’inchiesta nella situazione descritta al considerando 42. In caso contrario, il valore normale è stato calcolato come media ponderata delle vendite remunerative nella situazione descritta al considerando 43.

    (45)

    Quando un tipo di prodotto non è stato venduto in quantità rappresentative o non è stato venduto affatto sul mercato interno e quando, nel corso di normali operazioni commerciali, non vi sono state vendite di un tipo di prodotto simile, oppure quando tali vendite hanno riguardato quantitativi insufficienti, a norma dell’articolo 2, paragrafi 2 e 4, del regolamento di base la Commissione ha costruito il valore normale in conformità dell’articolo 2, paragrafi 3 e 6, del regolamento di base.

    (46)

    Il valore normale è stato costruito per tipo di prodotto sommando al costo medio di produzione del prodotto simile dei produttori esportatori oggetto dell’inchiesta durante il periodo dell’inchiesta i seguenti elementi:

    a)

    la media ponderata delle spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») sostenute dai produttori esportatori oggetto dell’inchiesta in relazione alle vendite del prodotto simile effettuate sul mercato interno, nel corso di normali operazioni commerciali, durante il periodo dell’inchiesta; e

    b)

    la media ponderata dei profitti realizzati dai produttori esportatori oggetto dell’inchiesta sulle vendite del prodotto simile effettuate sul mercato interno, nel corso di normali operazioni commerciali, durante il periodo dell’inchiesta.

    (47)

    Per i tipi di prodotto non venduti in quantità rappresentative sul mercato interno, è stata aggiunta la media delle SGAV e dei profitti relativi alle operazioni effettuate, nel corso di normali operazioni commerciali, sul mercato interno per questi tipi di prodotto. Per i tipi di prodotto non venduti affatto sul mercato interno, o dei quali non sono state riscontrate vendite nel corso di normali operazioni commerciali, è stata aggiunta la media ponderata delle SGAV e dei profitti relativi a tutte le operazioni effettuate, nel corso di normali operazioni commerciali, sul mercato interno.

    3.2.3.   Prezzo all’esportazione

    (48)

    I produttori esportatori hanno esportato nell’Unione direttamente ad acquirenti indipendenti oppure tramite società collegate.

    (49)

    Per i produttori esportatori che hanno esportato il prodotto in esame direttamente ad acquirenti indipendenti nell’Unione e per i produttori esportatori che hanno esportato il prodotto in esame nell’Unione tramite società collegate con sede in un paese terzo, il prezzo all’esportazione era il prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto in esame venduto per l’esportazione all’Unione, conformemente all’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.

    (50)

    Per i produttori esportatori che hanno esportato nell’Unione il prodotto in esame tramite società collegate operanti come importatori, il prezzo all’esportazione è stato stabilito in base al prezzo al quale il prodotto importato è stato rivenduto per la prima volta ad acquirenti indipendenti nell’Unione conformemente all’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. In questo caso sono stati applicati adeguamenti al prezzo per tenere conto di tutti i costi sostenuti tra l’importazione e la rivendita, comprese le SGAV, e di un equo profitto.

    3.2.4.   Confronto

    (51)

    La Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all’esportazione dei produttori esportatori a livello franco fabbrica.

    (52)

    A norma dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, ove giustificato dalla necessità di garantire un confronto equo, la Commissione ha adeguato il valore normale e/o il prezzo all’esportazione per tenere conto delle differenze che influiscono sui prezzi e sulla loro comparabilità. Sono stati applicati adeguamenti al prezzo all’esportazione per tenere conto della commissione dell’operatore commerciale collegato in un paese terzo (cfr. considerando 49). Sono stati applicati adeguamenti al valore normale e al prezzo all’esportazione per tenere conto delle spese di trasporto, assicurazione, imballaggio, movimentazione e carico nonché dei costi accessori, del costo del credito, degli oneri bancari e dei costi di conversione, se del caso, come pure degli sconti, compresi gli sconti differiti, qualora abbiano influito sulla comparabilità dei prezzi.

    (53)

    Il gruppo Jindal ha richiesto, a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera b), del regolamento di base, un adeguamento del valore normale per tenere conto della restituzione dei dazi, sostenendo che l’esistenza di un regime forfettario di restituzione dei dazi implicherebbe che su tutte le loro vendite sul mercato interno graverebbe un’imposta indiretta rispetto alle vendite all’esportazione. Il gruppo Jindal non ha tuttavia dimostrato che gli importi oggetto della richiesta fossero collegati alle importazioni di materie prime incorporate o ai dazi su di esse pagati. La richiesta è stata pertanto respinta.

    (54)

    Alla luce delle risultanze dei controlli incrociati a distanza riguardanti la società collegata al gruppo Jindal con sede in un paese terzo, illustrate ai considerando da 32 a 35, la Commissione ha sostituito alcune informazioni relative agli adeguamenti applicabili ai prezzi di vendita del gruppo Jindal all’Unione con i dati disponibili a norma dell’articolo 18 del regolamento di base.

    3.2.5.   Margini di dumping

    (55)

    Per i produttori esportatori la Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale di ciascun tipo di prodotto simile e la media ponderata del prezzo all’esportazione del tipo corrispondente del prodotto in esame, in conformità dell’articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.

    (56)

    Nel caso di specie il livello di collaborazione è stato ritenuto elevato, poiché le esportazioni dei produttori esportatori che hanno collaborato costituiscono il 100 % delle esportazioni totali nell’UE durante il periodo dell’inchiesta. Non è stato possibile individuare altri produttori esportatori oltre ai due produttori esportatori che hanno collaborato. Di conseguenza, la Commissione ha ritenuto che fosse opportuno fissare il margine di dumping residuo al livello del produttore esportatore che presentava il margine di dumping più elevato.

    (57)

    I margini di dumping provvisori, espressi come percentuale del prezzo CIF franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, sono dunque i seguenti:

    Società

    Margine di dumping provvisorio

    Gruppo Jindal

    13,6 %

    Chromeni

    36,9 %

    Tutte le altre società

    36,9 %

    3.3.   Indonesia

    3.3.1.   Collaborazione e applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base

    (58)

    Come indicato al considerando 17, tre produttori esportatori indonesiani hanno trasmesso alla Commissione una risposta al questionario entro il termine stabilito. Tuttavia uno di tali produttori esportatori, PT Bina Niaga Multiusaha, non ha risposto alla maggior parte delle domande contenute nel questionario. Di fatto, nella risposta ricevuta le sezioni chiave del questionario sono state perlopiù lasciate vuote (compresi gli elenchi delle vendite relativi alle singole operazioni, la tabella dei costi di produzione, la tabella della redditività) e la società ha risposto solo ad alcune delle domande. Le informazioni fornite sono state considerate talmente carenti da equivalere a una totale assenza di risposta. Con lettera del 20 novembre 2020 la Commissione ha pertanto informato la parte interessata dei motivi alla base della propria intenzione di non tenere conto delle informazioni fornite dalla società e di ritenere che quest’ultima non abbia collaborato all’inchiesta. Nonostante le sia stata data la possibilità di presentare ulteriori osservazioni, PT Bina Niaga Multiusaha non ha risposto alla lettera della Commissione entro il termine stabilito.

    (59)

    Alla luce di quanto precede, in ultima analisi solo gli altri due produttori esportatori indonesiani, il gruppo IRNC e il gruppo Jindal Indonesia, sono stati considerati disponibili a collaborare all’inchiesta. L’inchiesta ha stabilito che le due parti rappresentavano oltre il 90 % del volume delle esportazioni del prodotto in esame dall’Indonesia nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta.

    (60)

    Nell’inchiesta e nei controlli incrociati a distanza sono state coinvolte le seguenti società, di cui il gruppo il gruppo IRNC ha dichiarato esplicitamente la partecipazione alla produzione e alla vendita del prodotto in esame:

    PT Indonesia Guang Ching Nickel and Stainless Steel Industry («GCNS»), che produce e fornisce rotoli laminati a caldo (fattori produttivi, non il prodotto in esame) a IRNC per la fabbricazione del prodotto in esame;

    PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel («ITSS»), che produce e fornisce rotoli laminati a caldo (fattori produttivi, non il prodotto in esame) a IRNC per la fabbricazione del prodotto in esame;

    PT Sulawesi Mining Investment («SMI»), che produce e fornisce bramme di acciai inossidabili a GCNS per la fabbricazione di rotoli laminati a caldo; e

    PT Tsingshan Steel Indonesia («TSI»), che produce e fornisce ferro-nichel a ITSS e SMI per la produzione di bramme.

    (61)

    Nell’ambito dei controlli incrociati a distanza, la Commissione ha rilevato che il gruppo IRNC non aveva informato la Commissione in merito alla partecipazione di una società collegata, Tsingshan Holding Group Co., con sede in Cina, alle attività connesse al prodotto oggetto dell’inchiesta. Le informazioni che la società non ha fornito sono state considerate fondamentali per la determinazione del valore normale e del prezzo all’esportazione del gruppo IRNC.

    (62)

    A norma dell’articolo 18 del regolamento di base, la società è stata dunque informata, con lettera del 23 marzo 2021, dei motivi alla base dell’intenzione della Commissione di applicare taluni adeguamenti per correggere il valore normale e il prezzo all’esportazione utilizzando i dati disponibili, e al gruppo IRNC è stata data la possibilità di presentare osservazioni.

    (63)

    La società ha risposto alla lettera della Commissione il 29 marzo 2021. Nella sua risposta, essa non ha contestato l’esistenza delle carenze elencate nella lettera della Commissione. Tuttavia ha replicato che si sarebbe riservata il diritto di presentare osservazioni in una fase successiva.

    (64)

    Nell’inchiesta e nei controlli incrociati a distanza sono state coinvolte le seguenti società, menzionate esplicitamente dal gruppo Jindal Indonesia, che hanno collaborato all’inchiesta fornendo risposte al questionario e che partecipano alla produzione e alla vendita del prodotto in esame:

    PT Jindal Indonesia («PTJ»), che fabbricava il prodotto in esame in Indonesia e lo vendeva sul mercato interno ad acquirenti indipendenti; PTJ, che esportava direttamente ad acquirenti dell’Unione o tramite società collegate;

    Iberjindal S.L. («IBJ»), un operatore commerciale collegato con sede in Spagna, che acquista il prodotto oggetto dell’inchiesta da PTJ e lo rivende ad acquirenti indipendenti e collegati nell’Unione; e

    JSL Global Commodities Pte. Ltd. («JGC»), un operatore commerciale collegato con sede a Singapore, che acquista il prodotto oggetto dell’inchiesta da PTJ e lo rivende ad acquirenti indipendenti nell’Unione.

    3.3.2.   Valore normale

    (65)

    La Commissione ha dapprima verificato se il volume totale delle vendite sul mercato interno di ciascun produttore esportatore che ha collaborato fosse rappresentativo in conformità all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite sul mercato interno sono rappresentative se il volume totale delle vendite del prodotto simile effettuate sul mercato interno ad acquirenti indipendenti rappresentava, per ciascun produttore esportatore, almeno il 5 % del volume totale delle sue vendite all’esportazione nell’Unione del prodotto in esame durante il periodo dell’inchiesta.

    (66)

    Su tale base, il volume totale delle vendite del prodotto simile sul mercato interno da parte di ciascun produttore esportatore è risultato rappresentativo.

    (67)

    In seguito la Commissione ha individuato i tipi di prodotto venduti sul mercato interno che erano identici o comparabili ai tipi di prodotto venduti per l’esportazione all’Unione.

    (68)

    La Commissione ha quindi verificato se le vendite sul mercato interno effettuate da ciascun produttore esportatore che ha collaborato per ogni tipo di prodotto identico o comparabile a un tipo di prodotto venduto per l’esportazione nell’Unione fossero rappresentative in conformità dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite sul mercato interno di un tipo di prodotto sono rappresentative se il volume totale delle vendite sul mercato interno di tale tipo di prodotto ad acquirenti indipendenti rappresenta, durante il periodo dell’inchiesta, almeno il 5 % del volume totale delle vendite all’esportazione nell’Unione del tipo di prodotto identico o comparabile.

    (69)

    La Commissione ha successivamente definito, per ciascun tipo di prodotto, la percentuale di vendite remunerative ad acquirenti indipendenti effettuate sul mercato interno durante il periodo dell’inchiesta, al fine di decidere se utilizzare tutte le vendite effettivamente realizzate sul mercato interno per il calcolo del valore normale o se non tenere conto delle vendite non effettuate nell’ambito di normali operazioni commerciali a causa del prezzo, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base.

    (70)

    Il valore normale si basa sul prezzo effettivo praticato sul mercato interno per tipo di prodotto, a prescindere dal fatto che le vendite siano o no remunerative, se:

    a)

    il volume delle vendite del tipo di prodotto, venduto a un prezzo di vendita netto pari o superiore al costo di produzione calcolato, rappresentava più dell’80 % del volume totale delle vendite di questo tipo di prodotto; e

    b)

    la media ponderata del prezzo di vendita di tale tipo di prodotto è pari o superiore al costo unitario di produzione.

    (71)

    In questo caso il valore normale è pari alla media ponderata dei prezzi di tutte le vendite sul mercato interno di quel tipo di prodotto durante il periodo dell’inchiesta.

    (72)

    Il valore normale è il prezzo effettivo praticato sul mercato interno per tipo di prodotto delle sole vendite remunerative dei tipi di prodotto effettuate sul mercato interno durante il periodo dell’inchiesta, se:

    a)

    il volume delle vendite remunerative del tipo di prodotto rappresenta una percentuale pari o inferiore all’80 % del volume totale delle vendite di tale tipo; oppure

    b)

    la media ponderata del prezzo di tale tipo di prodotto è inferiore alla media ponderata del costo unitario di produzione.

    (73)

    Quando più dell’80 % delle vendite effettuate sul mercato interno per tipo di prodotto durante il periodo dell’inchiesta è risultato remunerativo e quando la media ponderata dei prezzi di vendita era superiore alla media ponderata del costo unitario di produzione, il valore normale è stato calcolato come media ponderata dei prezzi di tutte le vendite realizzate sul mercato interno durante il periodo dell’inchiesta nella situazione descritta al considerando 71 o come media ponderata delle vendite remunerative solo nella situazione descritta al considerando 72.

    (74)

    Quando un tipo di prodotto non è stato venduto in quantità rappresentative o non è stato venduto affatto sul mercato interno e quando, nel corso di normali operazioni commerciali, non vi sono state vendite di un tipo di prodotto simile, oppure quando tali vendite hanno riguardato quantitativi insufficienti, nonché quando le vendite di un tipo di prodotto sono state effettuate a prezzi inferiori ai costi di produzione unitari, con l’aggiunta delle spese generali, amministrative e di vendita, a norma dell’articolo 2, paragrafi 2 e 4, del regolamento di base, la Commissione ha costruito il valore normale in conformità dell’articolo 2, paragrafi 3 e 6, del regolamento di base.

    (75)

    Il valore normale è stato costruito per tipo di prodotto sommando al costo medio di produzione del prodotto simile dei produttori esportatori che hanno collaborato durante il periodo dell’inchiesta i seguenti elementi:

    a)

    la media ponderata delle spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») sostenute dai produttori esportatori che hanno collaborato per le vendite del prodotto simile sul mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali durante il periodo dell’inchiesta; e

    b)

    la media ponderata dei profitti realizzati dai produttori esportatori che hanno collaborato sulle vendite del prodotto simile effettuate sul mercato interno, nel corso di normali operazioni commerciali, durante il periodo dell’inchiesta.

    (76)

    Per i tipi di prodotto non venduti in quantità rappresentative sul mercato interno, è stata aggiunta la media delle SGAV e dei profitti relativi alle operazioni effettuate, nel corso di normali operazioni commerciali, sul mercato interno per questi tipi di prodotto. Per i tipi di prodotto non venduti affatto sul mercato interno, o dei quali non sono state riscontrate vendite nel corso di normali operazioni commerciali, è stata aggiunta la media ponderata delle SGAV e dei profitti relativi a tutte le operazioni effettuate, nel corso di normali operazioni commerciali, sul mercato interno.

    3.3.3.   Prezzo all’esportazione

    (77)

    I produttori esportatori hanno esportato nell’Unione direttamente ad acquirenti indipendenti oppure tramite società collegate.

    (78)

    Per i produttori esportatori che hanno esportato il prodotto in esame direttamente ad acquirenti indipendenti nell’Unione e per i produttori esportatori che hanno esportato il prodotto in esame nell’Unione tramite società collegate con sede in un paese terzo, il prezzo all’esportazione era il prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto in esame venduto per l’esportazione all’Unione, conformemente all’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.

    (79)

    Per i produttori esportatori che hanno esportato nell’Unione il prodotto in esame tramite società collegate operanti come importatori, il prezzo all’esportazione è stato stabilito in base al prezzo al quale il prodotto importato è stato rivenduto per la prima volta ad acquirenti indipendenti nell’Unione conformemente all’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. In questo caso sono stati applicati adeguamenti al prezzo per tenere conto di tutti i costi sostenuti tra l’importazione e la rivendita, comprese le SGAV, e di un equo profitto.

    3.3.4.   Confronto

    (80)

    La Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all’esportazione dei produttori esportatori che hanno collaborato, a livello franco fabbrica.

    (81)

    A norma dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, ove giustificato dalla necessità di garantire un confronto equo, la Commissione ha adeguato il valore normale e/o il prezzo all’esportazione per tenere conto delle differenze che influiscono sui prezzi e sulla loro comparabilità. Sono stati applicati adeguamenti al prezzo all’esportazione per tenere conto della commissione dell’operatore commerciale collegato in un paese terzo (cfr. considerando 78).

    (82)

    Sono stati applicati adeguamenti al valore normale e al prezzo all’esportazione per tenere conto delle spese di trasporto, assicurazione, movimentazione e carico nonché dei costi accessori, del costo del credito, degli oneri bancari e dei costi di conversione, se del caso, come pure degli sconti, compresi gli sconti differiti, qualora abbiano inciso sulla comparabilità dei prezzi.

    (83)

    Sulla base di un elemento emerso nel corso dei controlli incrociati a distanza è stato stabilito che le risultanze dei controlli incrociati a distanza riguardanti la società collegata al gruppo Jindal India con sede in un paese terzo, illustrate ai considerando da 32 a 35, hanno influito anche su alcune vendite del gruppo Jindal Indonesia nell’Unione. Come previsto all’articolo 18 del regolamento di base, per completare le informazioni relative a tale società sono stati utilizzati i dati disponibili. Lo stesso vale per le informazioni mancanti relative al gruppo IRNC di cui ai considerando da 61 a 63.

    3.3.5.   Margini di dumping

    (84)

    Per i produttori esportatori che hanno collaborato la Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale di ciascun tipo di prodotto simile e la media ponderata del prezzo all’esportazione del corrispondente tipo di prodotto in esame, in conformità dell’articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.

    (85)

    Nel caso di specie il livello di collaborazione è stato ritenuto elevato, poiché le esportazioni dei produttori esportatori che hanno collaborato costituivano oltre il 90 % del volume totale delle importazioni dall’Indonesia durante il periodo dell’inchiesta. Di conseguenza, la Commissione ha fissato il margine di dumping residuo al livello del produttore esportatore che ha collaborato e che presenta il margine di dumping più elevato.

    (86)

    I margini di dumping provvisori, espressi come percentuale del prezzo CIF franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, sono dunque i seguenti:

    Società

    Margine di dumping provvisorio

    Gruppo Jindal

    20,2 %

    Gruppo IRNC

    19,9 %

    Tutte le altre società

    20,2 %

    4.   PREGIUDIZIO

    4.1.   Definizione di industria dell’Unione e produzione dell’Unione

    (87)

    Durante il periodo dell’inchiesta il prodotto simile era fabbricato da 13 produttori noti dell’Unione. Essi costituiscono «l’industria dell’Unione» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.

    (88)

    La produzione totale dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta è stata determinata pari a circa 3,1 milioni di tonnellate. La Commissione ha stabilito tale cifra sulla base di tutte le informazioni disponibili sull’industria dell’Unione, segnatamente le risposte al questionario, sottoposte a controllo incrociato a distanza, ricevute da Eurofer e dai produttori dell’Unione inclusi nel campione.

    (89)

    Come indicato al considerando 8, è stato selezionato un campione di tre produttori dell’Unione che rappresentano oltre il 60 % della produzione totale dell’Unione del prodotto simile. Si tratta di produttori integrati verticalmente.

    4.2.   Consumo dell’Unione

    (90)

    La Commissione ha stabilito il consumo dell’Unione basandosi: a) sui dati di Eurofer, sottoposti a controllo incrociato, concernenti le vendite del prodotto simile effettuate, direttamente o indirettamente, dall’industria dell’Unione ad acquirenti indipendenti; tali dati sono stati in parte sottoposti a controllo incrociato con quelli dei produttori dell’Unione inclusi nel campione; e b) sulle importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta nell’Unione da tutti i paesi terzi, quali riportate nelle statistiche Eurostat.

    (91)

    Nel periodo in esame il consumo dell’Unione ha registrato il seguente andamento:

    Tabella 1

    Consumo dell’Unione (in tonnellate)

     

    2017

    2018

    2019

    PI

    Consumo dell’Unione

    3 873 092

    3 717 114

    3 442 541

    3 206 766

    Indice

    100

    96

    89

    83

    Fonte: Eurofer, produttori dell’Unione inclusi nel campione ed Eurostat.

    (92)

    Nel periodo in esame il consumo dell’Unione è diminuito del 17 %.

    4.3.   Importazioni dai paesi interessati

    4.3.1.   Valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni dai paesi interessati

    (93)

    La Commissione ha effettuato un’analisi volta a stabilire se le importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari dei paesi interessati dovessero essere valutate cumulativamente, conformemente all’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base.

    (94)

    Tale disposizione prevede che le importazioni da più di un paese siano valutate cumulativamente solo se è accertato che:

    a)

    il margine di dumping stabilito per le importazioni da ciascun paese è superiore a quello minimo definito all’articolo 9, paragrafo 3, e il volume delle importazioni da ciascun paese non è trascurabile; e

    b)

    la valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni oggetto di dumping è opportuna alla luce delle condizioni della concorrenza tra i prodotti importati e tra questi ultimi e il prodotto dell’Unione simile.

    (95)

    I margini di dumping stabiliti in relazione alle importazioni da ciascuno dei due paesi interessati sono sintetizzati ai considerando 57 e 86. Tutti questi margini sono superiori alla soglia minima fissata all’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di base.

    (96)

    Il volume delle importazioni da ciascuno dei due paesi interessati non era trascurabile. Le quote di mercato delle importazioni nel periodo dell’inchiesta erano del 3,4 % per l’India e del 2,8 % per l’Indonesia.

    (97)

    Le condizioni di concorrenza tra le importazioni oggetto di dumping provenienti da ciascuno dei due paesi interessati e tra queste ultime e il prodotto dell’Unione simile presentavano analogie. In effetti, i prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari dell’India e dell’Indonesia erano in concorrenza tra loro quando erano importati per essere venduti sul mercato dell’Unione e in concorrenza con il prodotto simile fabbricato dall’industria dell’Unione, giacché tutti questi prodotti sono venduti a categorie simili di acquirenti.

    (98)

    Tutti i criteri di cui all’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base risultavano pertanto soddisfatti e le importazioni dai paesi interessati sono state esaminate cumulativamente ai fini della determinazione del pregiudizio.

    4.3.2.   Volume e quota di mercato delle importazioni dai paesi interessati

    (99)

    La Commissione ha stabilito il volume delle importazioni in base ai dati Eurostat. La quota di mercato delle importazioni è stata calcolata confrontando il volume delle importazioni con il consumo dell’Unione.

    (100)

    Nel periodo in esame le importazioni dai paesi interessati hanno registrato il seguente andamento:

    Tabella 2

    Volumi delle importazioni (in tonnellate) e quota di mercato

     

    2017

    2018

    2019

    PI

    India

    114 865

    120 729

    105 359

    108 885

    Indice

    100

    105

    92

    95

    Quota di mercato

    3,0 %

    3,2 %

    3,1 %

    3,4 %

    Indice

    100

    110

    103

    114

    Indonesia

    13 830

    34 648

    72 739

    89 131

    Indice

    100

    251

    526

    644

    Quota di mercato

    0,4 %

    0,9 %

    2,1 %

    2,8 %

    Indice

    100

    261

    592

    778

    Totale dei paesi interessati

    128 695

    155 377

    178 098

    198 016

    Indice

    100

    121

    138

    154

    Quota di mercato

    3,3 %

    4,2 %

    5,2 %

    6,2 %

    Indice

    100

    126

    156

    186

    Fonte: Eurostat.

    (101)

    Nel periodo in esame le importazioni dai paesi interessati sono aumentate del 54 %, il che ha consentito loro di accrescere la propria quota di mercato congiunta dal 3,3 % nel 2017 al 6,2 % nel periodo dell’inchiesta. Tale aumento, in termini sia di volume delle importazioni sia di quota di mercato, può essere attribuito alle importazioni provenienti dall’Indonesia, la quale ha registrato un aumento dei volumi delle proprie importazioni pari a quasi 6,5 volte nel periodo in esame e un incremento della propria quota di mercato dallo 0,4 % al 2,8 %. Le importazioni dall’India sono aumentate dal 2017 al 2018, ma in seguito hanno registrato un calo. Ciò ha determinato un calo complessivo in termini assoluti durante il periodo in esame. Il 1o febbraio 2019 la Commissione ha pubblicato un regolamento che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio (6). All’India è stato assegnato un contingente tariffario specifico per paese per il prodotto oggetto dell’inchiesta, che limita le importazioni soggette al dazio contingentale a un livello inferiore a quello del 2018. Poiché l’Indonesia non era soggetta a un contingente tariffario specifico per paese, bensì al contingente per tutti gli altri paesi, le sue importazioni non erano soggette a restrizioni analoghe a quelle indiane. Il calo delle importazioni indiane è stato tuttavia meno grave rispetto al calo complessivo del consumo dell’Unione e pertanto la quota di mercato dell’India è comunque aumentata lievemente dal 3 % nel 2017 al 3,4 % nel periodo dell’inchiesta.

    4.3.3.   Prezzi delle importazioni dai paesi interessati e undercutting dei prezzi

    (102)

    La Commissione ha stabilito i prezzi delle importazioni in base ai dati Eurostat. Nel periodo in esame la media ponderata del prezzo delle importazioni dai paesi interessati ha registrato il seguente andamento:

    Tabella 3

    Prezzi delle importazioni dai paesi interessati (EUR/tonnellata)

     

    2017

    2018

    2019

    PI

    India

    2 080

    2 173

    2 075

    2 073

    Indice

    100

    104

    100

    100

    Indonesia

    1 818

    1 923

    1 917

    1 962

    Indice

    100

    106

    105

    108

    Media dei paesi interessati

    2 052

    2 117

    2 010

    2 023

    Indice

    100

    103

    98

    99

    Fonte: Eurostat.

    (103)

    Nel caso dell’India, i prezzi medi delle importazioni sono aumentati del 4 % tra il 2017 e il 2018, ma sono rimasti complessivamente stabili nel periodo in esame, mentre nel caso dell’Indonesia sono aumentati dell’8 %. Tuttavia durante l’intero periodo in esame i prezzi medi delle importazioni da entrambi i paesi interessati sono stati costantemente inferiori ai prezzi dei produttori dell’Unione (cfr. tabella 7).

    (104)

    La Commissione ha determinato l’undercutting dei prezzi durante il periodo dell’inchiesta confrontando:

    a)

    la media ponderata dei prezzi di vendita per tipo di prodotto dei tre produttori dell’Unione inclusi nel campione, praticati ad acquirenti indipendenti sul mercato dell’Unione, adeguati a livello franco fabbrica; e

    b)

    la corrispondente media ponderata dei prezzi delle importazioni, per tipo di prodotto, praticati dai produttori esportatori dei paesi interessati che hanno collaborato al primo acquirente indipendente sul mercato dell’Unione, stabiliti a livello di costo, assicurazione e nolo (CIF), opportunamente adeguati per tenere conto dei costi successivi all’importazione.

    (105)

    Il confronto dei prezzi è stato effettuato in base ai singoli tipi di prodotto per operazioni allo stesso stadio commerciale, con i dovuti adeguamenti del caso e dopo aver detratto riduzioni e sconti. Il risultato del confronto è stato espresso sotto forma di percentuale del fatturato dei produttori dell’Unione inclusi nel campione durante il periodo dell’inchiesta. Sono emersi margini di undercutting del 4,8 % e del 13,4 % per i produttori esportatori indiani e del 12,0 % e del 12,4 % per i produttori esportatori indonesiani.

    4.4.   Situazione economica dell’industria dell’Unione

    4.4.1.   Osservazioni generali

    (106)

    In conformità dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l’esame dell’incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull’industria dell’Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell’industria dell’Unione nel periodo in esame.

    (107)

    Come indicato al considerando 8, per determinare l’eventuale pregiudizio subito dall’industria dell’Unione è stato usato il campionamento.

    (108)

    Ai fini della determinazione del pregiudizio, la Commissione ha operato una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici sulla base dei dati ricavati dalla risposta al questionario di Eurofer relativa a tutti i produttori dell’Unione, sottoposta a controllo incrociato, ove necessario, con le risposte al questionario fornite dai produttori dell’Unione inclusi nel campione. La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte al questionario fornite dai produttori dell’Unione inclusi nel campione. Entrambe le serie di dati sono state sottoposte a controlli incrociati a distanza e considerate rappresentative della situazione economica dell’industria dell’Unione.

    (109)

    Gli indicatori macroeconomici sono: la produzione, la capacità produttiva, l’utilizzo degli impianti, il volume delle vendite, la quota di mercato, la crescita, l’occupazione, la produttività e l’entità del margine di dumping.

    (110)

    Gli indicatori microeconomici sono: i prezzi medi unitari, il costo unitario, i costi del lavoro, le scorte, la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l’utile sul capitale investito.

    4.4.2.   Indicatori macroeconomici

    4.4.2.1.   Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

    (111)

    Nel periodo in esame la produzione e la capacità produttiva totali nonché l’utilizzo totale degli impianti dell’Unione hanno registrato il seguente andamento:

    Tabella 4

    Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

     

    2017

    2018

    2019

    PI

    Produzione totale dell’Unione (in tonnellate)

    3 708 262

    3 640 429

    3 379 817

    3 111 804

    Indice

    100

    98

    91

    84

    Capacità produttiva (in tonnellate)

    4 405 623

    4 517 379

    4 530 146

    4 572 365

    Indice

    100

    103

    103

    104

    Utilizzo degli impianti

    84 %

    81 %

    75 %

    68 %

    Indice

    100

    96

    89

    81

    Fonte: Eurofer.

    (112)

    Nel periodo in esame il volume della produzione dell’industria dell’Unione ha subito un drastico calo, pari al 16 %. I dati comunicati riguardo alla capacità si riferiscono alla capacità effettiva; ciò significa che si è tenuto conto degli adeguamenti, considerati normali dall’industria, per il tempo di avviamento, la manutenzione, le strozzature e altre normali interruzioni. In seguito all’istituzione di misure antidumping nei confronti delle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo dalla Repubblica popolare cinese («RPC») e da Taiwan nel 2015 (7), alcuni produttori dell’Unione hanno avviato l’ammodernamento della loro capacità produttiva. Tale ammodernamento ha comportato un leggero aumento della capacità produttiva, pari al 4 %, nel periodo in esame.

    (113)

    A causa del calo della produzione e del leggero aumento della capacità, l’utilizzo degli impianti ha subito un calo del 19 % nel periodo in esame ed è sceso al di sotto del 70 % nel periodo dell’inchiesta.

    4.4.2.2.   Volume delle vendite e quota di mercato

    (114)

    Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell’industria dell’Unione hanno registrato il seguente andamento:

    Tabella 5

    Volume delle vendite e quota di mercato

     

    2017

    2018

    2019

    PI

    Volumi delle vendite dell’industria dell’Unione (in tonnellate)

    2 735 448

    2 711 044

    2 530 259

    2 330 537

    Indice

    100

    99

    92

    85

    Quota di mercato

    70,6 %

    72,9 %

    73,5 %

    72,7 %

    Indice

    100

    103

    104

    103

    Fonte: Eurofer ed Eurostat.

    (115)

    Il volume delle vendite effettuate dall’industria dell’Unione è diminuito del 15 % nel periodo in esame.

    (116)

    L’industria dell’Unione è tuttavia riuscita a mantenere e persino ad accrescere leggermente (2,1 punti percentuali) la propria quota di mercato nel periodo in esame; la contrazione del consumo è stata persino maggiore rispetto alla diminuzione del volume delle vendite dell’industria dell’Unione, in quanto le vendite dell’Unione hanno parzialmente sostituito le importazioni da paesi diversi dai paesi interessati.

    4.4.2.3.   Crescita

    (117)

    I dati di cui sopra relativi ai volumi della produzione e delle vendite in termini assoluti, che sono indicativi di un’evidente tendenza al ribasso nel periodo in esame, dimostrano che l’industria dell’Unione non è stata in grado di crescere in termini assoluti. Una lieve crescita rispetto al consumo è stata possibile solo perché l’industria dell’Unione ha scelto di reagire alla pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni oggetto di dumping abbassando i propri prezzi di vendita.

    4.4.2.4.   Occupazione e produttività

    (118)

    Nel periodo in esame l’occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento:

    Tabella 6

    Occupazione e produttività

     

    2017

    2018

    2019

    PI

    Numero di dipendenti

    13 411

    13 495

    13 968

    13 660

    Indice

    100

    101

    104

    102

    Produttività (tonnellate per dipendente)

    277

    270

    242

    228

    Indice

    100

    98

    88

    82

    Fonte: Eurofer.

    (119)

    Il livello dell’occupazione dell’industria dell’Unione in relazione alla produzione di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo è aumentato del 4 % tra il 2017 e il 2019 e ha registrato un calo di 2 punti percentuali tra il 2019 e il periodo dell’inchiesta, il che si è tradotto in un aumento del 2 % nel periodo in esame. Dato il drastico calo della produzione, la produttività della manodopera dell’industria dell’Unione, misurata in tonnellate per dipendente (in equivalenti a tempo pieno) prodotte ogni anno, ha subito una contrazione notevole, pari al 18 %, nel periodo in esame.

    4.4.2.5.   Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

    (120)

    Tutti i margini di dumping erano notevolmente superiori al livello minimo. L’entità dei margini di dumping effettivi ha inciso in modo consistente sull’industria dell’Unione, dati il volume e i prezzi delle importazioni dai paesi interessati.

    (121)

    Le importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo sono già state oggetto di un’inchiesta antidumping. La Commissione ha constatato che la situazione dell’industria dell’Unione nel 2013 è stata notevolmente influenzata dalle importazioni oggetto di dumping dalla RPC e da Taiwan, il che ha comportato l’istituzione di misure antidumping definitive nei confronti delle importazioni da tali paesi nell’ottobre 2015 (8). È quindi improbabile che la situazione dell’industria dell’Unione abbia risentito, se non in misura marginale, delle suddette pratiche di dumping durante l’intero periodo in esame. È attualmente in corso un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni provenienti dalla RPC e da Taiwan (9).

    4.4.3.   Indicatori microeconomici

    4.4.3.1.   Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

    (122)

    Nel periodo in esame la media ponderata dei prezzi unitari di vendita praticati dai produttori dell’Unione inclusi nel campione ad acquirenti indipendenti nell’Unione ha registrato il seguente andamento:

    Tabella 7

    Prezzi di vendita nell’Unione

     

    2017

    2018

    2019

    PI

    Prezzo medio unitario di vendita (EUR/tonnellata)

    2 252

    2 312

    2 206

    2 175

    Indice

    100

    103

    98

    97

    Costo unitario di produzione (EUR/tonnellata)

    1 958

    2 064

    2 019

    2 013

    Indice

    100

    105

    103

    103

    Fonte: produttori dell’Unione inclusi nel campione.

    (123)

    Dopo aver registrato un leggero aumento, pari al 3 %, tra il 2017 e il 2018, i prezzi medi unitari di vendita sono diminuiti del 6 % tra il 2018 e il periodo dell’inchiesta, il che si è tradotto in un calo del 3 % nel periodo in esame. Nello stesso periodo i costi di produzione hanno registrato un aumento simultaneo del 5 %, dopodiché si sono stabilizzati a un livello di costo superiore del 3 % rispetto all’inizio del periodo in esame. L’andamento dei costi è stato determinato, in larga misura, da aumenti rilevanti del prezzo delle materie prime, ad esempio del nichel e del ferrocromo. A causa della contrazione dei prezzi dovuta alle importazioni oggetto di dumping, l’industria dell’Unione non è stata in grado di trasferire tale aumento dei costi ai prezzi di vendita ed è stata persino costretta a ridurre i propri prezzi di vendita.

    4.4.3.2.   Costi del lavoro

    (124)

    Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dei produttori dell’Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento:

    Tabella 8

    Costo medio del lavoro per dipendente

     

    2017

    2018

    2019

    PI

    Costo medio del lavoro per ETP (in EUR)

    72 366

    70 663

    71 659

    70 324

    Indice

    100

    98

    99

    97

    Fonte: produttori dell’Unione inclusi nel campione.

    (125)

    Il costo medio del lavoro per dipendente dei produttori dell’Unione inclusi nel campione è diminuito del 3 % nel periodo in esame. Ciò dimostra che i produttori dell’Unione sono stati in grado di ridurre i costi del lavoro in risposta al deterioramento delle condizioni del mercato, nel tentativo di limitarne il pregiudizio.

    4.4.3.3.   Scorte

    (126)

    Nel periodo in esame il livello delle scorte dei produttori dell’Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento:

    Tabella 9

    Scorte

     

    2017

    2018

    2019

    PI

    Scorte finali (in tonnellate)

    125 626

    148 777

    125 480

    98 835

    Indice

    100

    118

    100

    79

    Scorte finali in percentuale della produzione

    5,54 %

    6,53 %

    6,09 %

    5,13 %

    Indice

    100

    118

    110

    93

    Fonte: produttori dell’Unione inclusi nel campione.

    (127)

    Nel periodo in esame il livello delle scorte finali è diminuito del 21 %. Tale andamento ha seguito il calo del volume della produzione. La maggior parte dei tipi di prodotto simile è fabbricata dall’industria dell’Unione in base a ordini specifici degli utilizzatori. Le scorte non sono quindi considerate un indicatore di pregiudizio importante per tale industria. Ciò è confermato anche dall’analisi dell’andamento delle scorte finali in percentuale della produzione. Come si può rilevare dalla tabella precedente, nel periodo in esame l’indicatore ha registrato una fluttuazione compresa tra il 5 e il 7 % del volume della produzione dei produttori dell’Unione inclusi nel campione.

    4.4.3.4.   Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale

    Tabella 10

    Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

     

    2017

    2018

    2019

    PI

    Redditività delle vendite nell’Unione ad acquirenti indipendenti (% del fatturato delle vendite)

    7,6 %

    6,0 %

    1,5 %

    0,4 %

    Indice

    100

    79

    19

    6

    Flusso di cassa (in EUR)

    387 200 359

    273 674 277

    237 840 311

    184 024 688

    Indice

    100

    71

    61

    48

    Investimenti (in EUR)

    111 578 442

    111 637 871

    96 541 925

    96 585 152

    Indice

    100

    100

    87

    87

    Utile sul capitale investito

    20 %

    15 %

    6 %

    4 %

    Indice

    100

    75

    31

    20

    Fonte: produttori dell’Unione inclusi nel campione.

    (128)

    La Commissione ha stabilito la redditività dei produttori dell’Unione inclusi nel campione esprimendo l’utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell’Unione, in percentuale sul fatturato di tali vendite.

    (129)

    La redditività complessiva è scesa dal 7,6 % nel 2017 allo 0,4 % nel periodo dell’inchiesta. Come illustrato al punto 4.3.3, tale calo è coinciso con l’aumento dei volumi delle importazioni a prezzi inferiori dai paesi interessati e con l’incremento della loro quota di mercato.

    (130)

    Tutti gli altri indicatori finanziari, ossia il flusso di cassa, gli investimenti e il rendimento delle attività totali, hanno chiaramente seguito lo stesso andamento al ribasso.

    (131)

    Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dei produttori dell’Unione di autofinanziare le proprie attività. Il flusso di cassa ha registrato un calo costante nel periodo in esame, attestandosi nel periodo dell’inchiesta a un livello inferiore del 52 % rispetto all’inizio di tale periodo.

    (132)

    Gli investimenti rappresentano il valore contabile netto degli attivi. Dopo essere rimasti stabili tra il 2017 e il 2018, si osserva un netto calo di 13 punti percentuali dal 2018 al 2019. L’utile sul capitale investito è il profitto espresso in percentuale del valore contabile netto degli investimenti, che rispecchia il livello di ammortamento degli attivi. Nel periodo in esame tale parametro ha subito un calo notevole e costante, pari all’80 %.

    (133)

    Gli scarsi risultati finanziari dell’industria dell’Unione tra il 2017 e il periodo dell’inchiesta hanno limitato la sua capacità di ottenere capitale. L’industria dell’Unione è ad alta intensità di capitale ed è caratterizzata da ingenti investimenti. L’utile sul capitale investito nel periodo in esame non è sufficiente a coprire investimenti così ingenti.

    4.5.   Conclusioni sul pregiudizio

    (134)

    Dall’inchiesta è emerso che l’industria dell’Unione è stata in grado di rispondere alla pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni oggetto di dumping dall’India e dall’Indonesia solo abbassando i propri prezzi di vendita, così da mantenere (e persino incrementare leggermente) la propria quota di mercato nel periodo in esame. Nel periodo dell’inchiesta le importazioni oggetto di dumping hanno determinato sul mercato dell’Unione una contrazione dei prezzi ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento di base. I prezzi dell’industria dell’Unione sono diminuiti del 3 % nel periodo in esame, mentre, in condizioni di concorrenza leale, avrebbero dovuto registrare un tasso di crescita paragonabile all’aumento del costo di produzione, che è aumentato del 3 %. Tale situazione ha avuto gravi ripercussioni sulla redditività dell’industria dell’Unione, che è diminuita del 94 % nel periodo in esame, raggiungendo un livello estremamente basso e insostenibile durante il periodo dell’inchiesta.

    (135)

    Il consumo dell’Unione è diminuito notevolmente nel periodo in esame e sia i volumi delle vendite sia i volumi della produzione dell’industria dell’Unione hanno seguito tale andamento. La capacità produttiva è aumentata marginalmente, alla luce delle prospettive positive per l’industria dell’Unione emerse a seguito dell’istituzione di misure antidumping nei confronti delle importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta originario della RPC e di Taiwan nel 2015.

    (136)

    Nel periodo in esame i produttori dell’Unione hanno tuttavia registrato un drastico calo della produttività e dell’utilizzo degli impianti. Il deterioramento di tali parametri può essere spiegato solo in misura limitata dal modesto aumento dell’occupazione e della capacità ed è stato causato principalmente dalla contrazione del consumo dell’Unione e dal simultaneo aumento delle importazioni dai paesi interessati.

    (137)

    Sono tuttavia gli indicatori finanziari dei produttori dell’Unione a mostrare pienamente il pregiudizio subito. Nel periodo in esame l’industria dell’Unione ha registrato un aumento dei costi di produzione che, accompagnato da una diminuzione dei prezzi di vendita, ha determinato un calo della redditività dal 7,6 % nel 2017 allo 0,4 % nel periodo dell’inchiesta. Un andamento negativo analogo può essere osservato in relazione agli altri indicatori finanziari: investimenti (-13 %), utile sul capitale investito (-80 %) e flusso di cassa (-52 %).

    (138)

    Gli indicatori di pregiudizio evidenziano di conseguenza che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole nel periodo dell’inchiesta, poiché ha ridotto i propri prezzi di vendita nonostante l’aumento dei costi di produzione, con un conseguente crollo della redditività, il che ha inciso negativamente su investimenti, utile sul capitale investito e flusso di cassa.

    (139)

    Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso in questa fase che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

    5.   NESSO DI CAUSALITÀ

    (140)

    Conformemente all’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base, la Commissione ha verificato se le importazioni oggetto di dumping provenienti dai paesi interessati abbiano arrecato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione. Conformemente all’articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base, la Commissione ha inoltre valutato se altri fattori noti possano allo stesso tempo aver arrecato un pregiudizio all’industria dell’Unione. La Commissione ha accertato che eventuali pregiudizi causati da fattori diversi dalle importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati non fossero attribuiti a tali importazioni. Tali fattori sono: le importazioni dai paesi terzi, il calo del consumo, l’andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione, l’aumento del costo delle materie prime e il comportamento dell’industria dell’Unione in relazione alla competitività dei prezzi.

    5.1.   Effetti delle importazioni oggetto di dumping

    (141)

    Le importazioni dai paesi interessati sono aumentate di oltre il 50 % nel periodo in esame e la loro quota di mercato è quasi raddoppiata. Tale incremento della quota di mercato è andato a scapito delle importazioni dai paesi terzi. Tuttavia i bassi prezzi delle importazioni oggetto di dumping provenienti dai paesi interessati hanno esercitato una pressione sui prezzi dell’industria dell’Unione. Nel periodo in esame i prezzi delle importazioni dall’India e dall’Indonesia erano inferiori ai prezzi dell’industria dell’Unione in una percentuale compresa tra il 5 e il 19 %. A causa dei prezzi di tali importazioni, i produttori dell’Unione non solo non sono stati in grado di riflettere l’aumento dei costi delle materie prime nei loro prezzi, ma sono stati persino costretti a diminuire i loro prezzi di vendita per mantenere la loro quota di mercato.

    (142)

    Di conseguenza, la redditività dei produttori dell’Unione, che nel 2017 si attestava a un livello relativamente elevato, è scesa fin quasi a zero nel periodo dell’inchiesta, il che ha avuto un ulteriore effetto negativo su tutti gli indicatori finanziari delle società in questione.

    (143)

    Esiste quindi un solido nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping dall’India e dall’Indonesia e il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.

    5.2.   Effetti di altri fattori

    5.2.1.   Importazioni dai paesi terzi

    (144)

    Nel periodo in esame il volume e i prezzi delle importazioni da altri paesi terzi hanno registrato il seguente andamento:

    Tabella 11

    Paese

     

    2017

    2018

    2019

    PI

    Taiwan

    Volume (tonnellate)

    199 553

    223 110

    185 618

    165 540

    Indice

    100

    112

    93

    83

    Quota di mercato

    5,2 %

    6,0 %

    5,4 %

    5,2 %

    Indice

    100

    116

    105

    100

    Prezzo medio (EUR/tonnellata)

    1 668

    1 749

    1 684

    1 655

    Indice

    100

    105

    101

    99

    Repubblica di Corea

    Volume (tonnellate)

    147 696

    165 812

    160 947

    164 882

    Indice

    100

    112

    109

    112

    Quota di mercato

    3,8 %

    4,5 %

    4,7 %

    5,1 %

    Indice

    100

    117

    123

    135

    Prezzo medio (EUR/tonnellata)

    1 859

    1 944

    1 860

    1 853

    Indice

    100

    105

    100

    100

    Sud Africa

    Volume (tonnellate)

    98 063

    88 913

    94 567

    81 537

    Indice

    100

    91

    96

    83

    Quota di mercato

    2,5 %

    2,4 %

    2,7 %

    2,5 %

    Indice

    100

    94

    108

    100

    Prezzo medio (EUR/tonnellata)

    2 004

    2 013

    1 831

    1 785

    Indice

    100

    100

    91

    89

    Altri paesi terzi

    Volume (tonnellate)

    563 637

    372 858

    293 052

    266 255

    Indice

    100

    66

    52

    47

    Quota di mercato

    14,6 %

    10,0 %

    8,5 %

    8,3 %

    Indice

    100

    69

    58

    57

    Prezzo medio (EUR/tonnellata)

    2 051

    2 345

    2 319

    2 407

    Indice

    100

    114

    113

    117

    Totale di tutti i paesi terzi esclusi i paesi interessati

    Volume (tonnellate)

    1 008 949

    850 693

    734 184

    678 213

    Indice

    100

    84

    73

    67

    Quota di mercato

    26,1 %

    22,9 %

    21,3 %

    21,1 %

    Indice

    100

    88

    82

    81

    Prezzo medio (EUR/tonnellata)

    1 942

    2 076

    1 995

    2 014

    Indice

    100

    107

    103

    104

    Fonte: Eurostat.

    (145)

    Nel periodo in esame le importazioni dai paesi terzi sono diminuite notevolmente in termini di volumi assoluti (del 33 %) e di quota di mercato (dal 26 % nel 2017 al 21 % nel periodo dell’inchiesta).

    (146)

    Per quanto riguarda i singoli paesi, nel periodo in esame solo le importazioni dalla Corea sono aumentate, il che ha determinato un leggero aumento della sua quota di mercato. Tale aumento della quota di mercato in termini assoluti durante il periodo in esame è stato tuttavia marginale (dal 4,7 % al 5,1 %). Sebbene i prezzi delle importazioni dalla Corea siano inferiori a quelli dei paesi interessati, è probabile che essi risentano dell’esistenza di prezzi di trasferimento, data la relazione tra il produttore coreano di acciaio inossidabile Samsung STS e Otelinox, società dell’UE che si occupa della laminazione a freddo in Romania. Non è possibile concludere in alcun modo se tali importazioni siano altresì effettuate a prezzi inferiori a quelli dell’industria dell’Unione, anche perché la combinazione di prodotti di tali importazioni non è nota.

    (147)

    Come indicato al considerando 121, le importazioni da Taiwan sono attualmente soggette a un dazio antidumping del 6,8 % (10). È attualmente in corso un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni provenienti dalla RPC e da Taiwan (11).

    (148)

    Le importazioni dalla RPC sono state molto modeste durante l’intero periodo in esame. Le importazioni da Taiwan hanno registrato un aumento del 12 % tra il 2017 e il 2018, ma sono diminuite del 26 % dal 2018 al periodo dell’inchiesta, mantenendo una quota di mercato del 5 % circa nel periodo in esame. Il prezzo medio delle importazioni da Taiwan era inferiore ai prezzi medi delle importazioni dai paesi interessati. Poiché nessun produttore di Taiwan ha collaborato con la Commissione nell’ambito del riesame in previsione della scadenza, la Commissione non disponeva di ulteriori dettagli sui prezzi delle importazioni taiwanesi. Non si può pertanto escludere che tali importazioni abbiano arrecato un pregiudizio aggiuntivo all’industria dell’Unione. Tuttavia, anche se le importazioni da Taiwan avessero contribuito al pregiudizio arrecato all’industria dell’Unione, tali importazioni sono diminuite del 17 % nel periodo in esame e non avrebbero quindi potuto essere la causa delle crescenti tendenze negative riscontrate nell’analisi del pregiudizio.

    (149)

    La Commissione ha pertanto concluso in via provvisoria che le importazioni da altri paesi non attenuano il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping dall’India e dall’Indonesia e il pregiudizio notevole subito dai produttori dell’Unione.

    5.2.2.   Calo del consumo

    (150)

    Un calo significativo del consumo nel periodo in esame ha avuto un effetto negativo su alcuni degli indicatori di pregiudizio, in particolare sui volumi di vendita e di produzione. Tuttavia, come illustrato al considerando 134, l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio a livello dei prezzi piuttosto che in termini di volume. Nonostante la contrazione del mercato, i produttori dell’Unione sono riusciti ad aumentare leggermente la loro quota di mercato mediante una forte concorrenza sui prezzi nei confronti delle importazioni oggetto di dumping a prezzi sleali, il che ha comportato il deterioramento della redditività e di indicatori finanziari dell’industria dell’Unione quali redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito.

    (151)

    La Commissione ha pertanto concluso in via provvisoria che il calo del consumo non ha attenuato il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati e il pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione.

    5.2.3.   Andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione

    (152)

    Nel periodo in esame i volumi e i prezzi delle esportazioni dell’industria dell’Unione hanno registrato il seguente andamento:

    Tabella 12

     

    2017

    2018

    2019

    PI

    Volume delle esportazioni (in tonnellate)

    450 587

    450 687

    410 840

    374 378

    Indice

    100

    100

    91

    83

    Prezzo medio (EUR/tonnellata)

    2 369

    2 524

    2 428

    2 394

    Indice

    100

    107

    102

    101

    Fonte: produttori dell’Unione inclusi nel campione, Eurofer.

    (153)

    Le vendite all’esportazione dei produttori dell’Unione sono diminuite del 17 % nel periodo in esame, principalmente a causa delle misure istituite dagli Stati Uniti nei confronti del prodotto oggetto dell’inchiesta e della concorrenza rafforzata delle vendite cinesi e delle vendite dei paesi interessati su mercati terzi. Tuttavia i volumi esportati, equivalenti a circa il 13 % del volume totale delle vendite, sono stati limitati rispetto al volume totale delle vendite dell’Unione e nel periodo in esame il prezzo medio delle vendite all’esportazione è stato costantemente più elevato rispetto ai prezzi praticati sul mercato dell’Unione.

    (154)

    Su tale base la Commissione ha concluso in via provvisoria che l’eventuale incidenza dell’andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione sul pregiudizio subito è stato marginale.

    5.2.4.   Incidenza dei prezzi delle materie prime

    (155)

    Gli importatori indipendenti hanno indicato la questione dell’aumento dei costi delle materie prime (nichel, ferrocromo) come una causa della situazione pregiudizievole dell’industria dell’Unione.

    (156)

    Un aumento dei prezzi delle materie prime non costituisce di per sé una causa di pregiudizio, in quanto è solitamente accompagnato da un successivo aumento dei prezzi di vendita. Tuttavia il calo della redditività dei produttori dell’Unione e di tutti i loro indicatori finanziari è più di un semplice riflesso dell’aumento dei costi di produzione. Le importazioni a basso prezzo hanno determinato una contrazione dei prezzi sul mercato dell’Unione e non solo non hanno consentito ai produttori dell’Unione di aumentare i prezzi per compensare l’aumento dei costi, ma li hanno costretti a ridurre ulteriormente i prezzi per evitare una perdita imminente di quota di mercato. Ciò si è tradotto in un netto calo dei dati relativi alla redditività, che nel periodo dell’inchiesta sono scesi fino a raggiungere il punto di pareggio.

    (157)

    Su tale base la Commissione ha concluso in via provvisoria che l’aumento dei prezzi di talune materie prime non ha arrecato di per sé un pregiudizio all’industria dell’Unione.

    5.2.5.   Comportamento dei produttori dell’Unione in relazione ai prezzi

    (158)

    Uno degli importatori indipendenti ha sostenuto che il deterioramento della situazione finanziaria dei produttori dell’Unione era stato causato dalla concorrenza interna e dal comportamento di tali produttori in relazione ai prezzi.

    (159)

    L’inchiesta non ha tuttavia confermato tale argomentazione. Le importazioni dai paesi interessati sono avvenute costantemente a prezzi inferiori a quelli dell’industria dell’Unione e quindi il motivo principale per cui i produttori dell’Unione non sono in grado di aumentare i loro prezzi e compensare l’aumento dei costi è la pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni oggetto di dumping. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

    5.3.   Conclusioni sul nesso di causalità

    (160)

    È stato stabilito un nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping dall’India e dall’Indonesia, da un lato, e il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione dall’altro. Si è rilevata infatti una coincidenza temporale tra l’aumento del volume delle importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati e il deterioramento dei risultati dell’Unione nel periodo in esame. L’industria dell’Unione non ha avuto altra scelta che adeguarsi al livello dei prezzi determinato dalle importazioni oggetto di dumping per evitare la perdita della propria quota di mercato. Ciò ha determinato una situazione in cui l’industria dell’Unione ha realizzato un livello di profitto insostenibile.

    (161)

    Secondo quanto constatato dalla Commissione gli altri fattori che possono avere inciso sulla situazione dell’industria dell’Unione sono stati i seguenti: le importazioni dai paesi terzi, il calo del consumo, l’andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione, l’incidenza dei prezzi delle materie prime e il comportamento dei produttori dell’Unione in relazione ai prezzi.

    (162)

    La Commissione ha distinto e separato gli effetti di tutti i fattori noti sulla situazione dell’industria dell’Unione dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping. Le importazioni dai paesi terzi, il calo del consumo, l’andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione, l’incidenza dei prezzi delle materie prime e il comportamento dei produttori dell’Unione in relazione ai prezzi hanno influito solo in modo limitato sull’andamento negativo dell’industria dell’Unione, in particolare in termini di redditività e indicatori finanziari.

    (163)

    Alla luce di quanto precede, la Commissione ha provvisoriamente stabilito un nesso di causalità tra il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione e le importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati. Le importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati hanno avuto un impatto sostanziale e determinante sul pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione. Gli altri fattori non hanno attenuato, né singolarmente né collettivamente, il nesso di causalità.

    6.   LIVELLO DELLE MISURE

    (164)

    Per determinare il livello delle misure la Commissione ha esaminato se un dazio inferiore al margine di dumping fosse sufficiente per eliminare il pregiudizio causato all’industria dell’Unione dalle importazioni oggetto di dumping.

    6.1.   Margine di underselling

    (165)

    La Commissione ha stabilito innanzitutto l’importo del dazio necessario per eliminare il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione in assenza di distorsioni a norma dell’articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base. In questo caso il pregiudizio sarebbe eliminato se l’industria dell’Unione fosse in grado di coprire i propri costi di produzione, compresi quelli derivanti da accordi ambientali multilaterali, dai relativi protocolli di cui l’Unione è parte e dalle convenzioni dell’Organizzazione internazionale del lavoro («ILO») elencate nell’allegato I bis, e di ottenere un profitto ragionevole («profitto di riferimento»).

    (166)

    A norma dell’articolo 7, paragrafo 2 quater, del regolamento di base, per stabilire il profitto di riferimento la Commissione ha tenuto conto dei seguenti fattori: il livello di redditività precedente all’aumento delle importazioni dal paese interessato, il livello di redditività necessario a coprire tutti i costi e gli investimenti, la ricerca e lo sviluppo (R&S) e l’innovazione nonché il livello di redditività atteso in condizioni di concorrenza normali. Tale margine di profitto non dovrebbe essere inferiore al 6 %.

    (167)

    Il denunciante ha sostenuto che un profitto di riferimento ragionevole dovrebbe esseri pari all’8,7 %, come stabilito in una precedente inchiesta sulle importazioni dello stesso prodotto dalla Repubblica popolare cinese e da Taiwan (12).

    (168)

    In conformità dell’articolo 7, paragrafo 2 quater, del regolamento di base, la Commissione ha valutato l’argomentazione di tre produttori dell’Unione inclusi nel campione relativa agli investimenti pianificati che non sono stati attuati durante il periodo in esame. Sulla base delle prove documentali ricevute, che è stato possibile riconciliare con i sistemi contabili delle società, la Commissione ha accettato in via provvisoria tale argomentazione e ha aggiunto gli importi corrispondenti al profitto di detti produttori dell’Unione. Di conseguenza il profitto di riferimento definitivo corrispondeva a un margine compreso tra l’8,82 % e il 9,12 %.

    (169)

    Conformemente all’articolo 7, paragrafo 2 quinquies, del regolamento di base, la Commissione, come ultimo passaggio, ha valutato i costi futuri derivanti da accordi ambientali multilaterali e dai relativi protocolli di cui l’Unione è parte, che l’industria dell’Unione dovrà sostenere durante il periodo di applicazione della misura a norma dell’articolo 11, paragrafo 2. Sulla base delle informazioni presentate, supportate dagli strumenti di rendicontazione e dalle previsioni delle società, la Commissione ha stabilito un costo compreso tra 14,53 EUR/tonnellata e 28,90 EUR/tonnellata, oltre al costo effettivo del rispetto di tali convenzioni nel periodo dell’inchiesta. Tale differenza è stata aggiunta al prezzo non pregiudizievole.

    (170)

    Su tale base la Commissione ha calcolato un prezzo non pregiudizievole del prodotto simile per l’industria dell’Unione, applicando il suddetto margine di profitto di riferimento al costo di produzione dei produttori dell’Unione inclusi nel campione durante il periodo dell’inchiesta ed effettuando gli adeguamenti a norma dell’articolo 7, paragrafo 2 quinquies, in relazione a ogni tipo.

    (171)

    La Commissione ha quindi stabilito il livello di eliminazione del pregiudizio confrontando la media ponderata del prezzo all’esportazione dei produttori esportatori inclusi nel campione dei paesi interessati, determinata in base ai singoli tipi di prodotto per calcolare l’undercutting dei prezzi, con la media ponderata del prezzo non pregiudizievole del prodotto simile venduto sul mercato dell’Unione dai produttori dell’Unione inclusi nel campione durante il periodo dell’inchiesta. Le differenze risultanti da tale confronto sono state espresse in percentuale della media ponderata del valore CIF all’importazione.

    (172)

    Alla luce dell’elevato livello di collaborazione in India e Indonesia (pari rispettivamente al 100 % e a oltre il 90 %), il margine di underselling residuo per i paesi interessati è stato stabilito al livello del margine di underselling individuale più elevato del produttore esportatore indiano o indonesiano, pari rispettivamente al 34,6 % e al 32,3 %.

    (173)

    Il risultato di tali calcoli figura nella tabella che segue.

    Paese

    Società

    Margine di dumping

    Margine di underselling

    India

    Jindal Stainless Limited e Jindal Stainless Hisar Limited

    13,6 %

    23,2 %

    Chromeni Steels Private Limited

    36,9 %

    34,6 %

    Tutte le altre società

    36,9 %

    34,6 %

    Indonesia

    IRNC

    19,9 %

    32,3 %

    Jindal Stainless Indonesia

    20,2 %

    31,8 %

    Tutte le altre società

    20,2 %

    32,3 %

    6.2.   Esame del margine adeguato per eliminare il pregiudizio all’industria dell’Unione

    (174)

    Come spiegato nell’avviso di apertura dell’inchiesta, il denunciante ha fornito alla Commissione prove sufficienti dell’esistenza in India e Indonesia di distorsioni relative alle materie prime in relazione al prodotto oggetto dell’inchiesta. Pertanto, in conformità dell’articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base, la presente inchiesta ha esaminato le distorsioni asserite al fine di valutare se, ove pertinente, un dazio inferiore al margine di dumping sarebbe sufficiente a eliminare il pregiudizio.

    (175)

    L’esistenza di distorsioni relative alle materie prime sia in India sia in Indonesia è stata confermata dalle informazioni contenute nelle risposte al questionario fornite rispettivamente dal governo dell’India e dal governo dell’Indonesia e dalle informazioni apprese nell’ambito dei controlli incrociati a distanza effettuati con i governi dei due paesi.

    (176)

    Poiché il margine di underselling calcolato per il produttore esportatore indiano Chromeni era inferiore rispetto al margine di dumping, la Commissione ha valutato se vi fossero distorsioni relative alle materie prime per quanto riguarda il prodotto in esame, a norma dell’articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base. L’inchiesta ha stabilito che Chromeni non ha utilizzato le materie prime soggette a distorsioni. Non si è pertanto resa necessaria un’ulteriore analisi riguardante l’applicazione dell’articolo 7, paragrafi 2 bis e 2 ter, del regolamento di base. Il livello del dazio per Chromeni sarà quindi stabilito in base all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base.

    (177)

    Sempre per quanto riguarda l’India, per il gruppo Jindal il margine adeguato per eliminare il pregiudizio è superiore rispetto al margine di dumping e la valutazione di cui all’articolo 7, paragrafo 2 bis, non viene pertanto presa ulteriormente in considerazione.

    (178)

    Per quanto riguarda l’Indonesia, dato che i margini adeguati per eliminare il pregiudizio sono superiori rispetto ai margini di dumping, la Commissione ha ritenuto che in questa fase non sia necessario affrontare tale aspetto.

    6.3.   Conclusioni

    (179)

    A seguito della valutazione descritta, la Commissione ha concluso che è opportuno determinare l’importo dei dazi provvisori in conformità dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base. Di conseguenza i dazi antidumping provvisori dovrebbero essere fissati come segue:

    Paese

    Società

    Dazio antidumping provvisorio

    India

    Jindal Stainless Limited e Jindal Stainless Hisar Limited

    13,6 %

    Chromeni Steels Private Limited

    34,6 %

    Tutte le altre società

    34,6 %

    Indonesia

    IRNC

    19,9 %

    Jindal Stainless Indonesia

    20,2 %

    Tutte le altre società

    20,2 %

    7.   INTERESSE DELL’UNIONE

    (180)

    In conformità all’articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se potesse concludere chiaramente che non era nell’interesse dell’Unione adottare misure nel caso di specie, nonostante la determinazione di dumping pregiudizievole. La determinazione dell’interesse dell’Unione si è basata sulla valutazione di tutti i vari interessi coinvolti, compresi quelli dell’industria dell’Unione, degli importatori e degli utilizzatori.

    7.1.   Interesse dell’industria dell’Unione

    (181)

    L’industria dell’Unione consta di 13 produttori con sede in vari Stati membri e impiega direttamente 13 660 dipendenti la cui attività è collegata al prodotto oggetto dell’inchiesta. Nessuno dei produttori dell’Unione si è opposto all’apertura dell’inchiesta. Come illustrato al punto 4 nell’analisi degli indicatori di pregiudizio, l’intera industria dell’Unione ha visto peggiorare la propria situazione e ha subito gli effetti negativi delle importazioni oggetto di dumping.

    (182)

    Si prevede che l’istituzione di dazi antidumping provvisori ristabilirà condizioni commerciali eque sul mercato dell’Unione, metterà fine alla contrazione dei prezzi e consentirà all’industria dell’Unione di coprire i crescenti costi di produzione e migliorare la propria situazione finanziaria nonostante il calo delle vendite dovuto alla contrazione del mercato. Ciò comporterebbe un miglioramento della redditività dell’industria dell’Unione, consentendo a quest’ultima di raggiungere i livelli considerati necessari per una simile industria ad alta intensità di capitale. L’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole causato da importazioni a prezzi di dumping dai paesi interessati. È opportuno rammentare che vari indicatori di pregiudizio importanti hanno evidenziato un andamento negativo nel periodo in esame. In particolare, gli indicatori relativi ai risultati finanziari dei produttori dell’Unione sono stati gravemente compromessi. È dunque importante riportare i prezzi a livelli non di dumping o perlomeno non pregiudizievoli, per consentire a tutti i produttori di operare sul mercato dell’Unione in condizioni commerciali eque.

    (183)

    Si conclude pertanto in via provvisoria che l’istituzione di dazi antidumping sarebbe nell’interesse dell’industria dell’Unione, in quanto consentirebbe a quest’ultima di riprendersi dagli effetti del dumping pregiudizievole constatato.

    7.2.   Interesse degli importatori indipendenti e degli utilizzatori

    (184)

    Tre parti si sono manifestate come importatori indipendenti. Tuttavia solo due di esse hanno risposto al pertinente questionario e hanno collaborato ulteriormente nell’ambito della procedura.

    (185)

    Successivamente il denunciante ha sostenuto che una delle due summenzionate parti non avrebbe dovuto essere considerata come un importatore indipendente poiché opera in qualità di agente per alcuni produttori esportatori del prodotto oggetto dell’inchiesta.

    (186)

    A tale riguardo, la Commissione ha stabilito che la società in questione ha effettivamente operato in parte in qualità di agente per il gruppo Jindal. Tuttavia essa ha anche partecipato periodicamente all’acquisto di importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta, che successivamente ha rivenduto agli acquirenti dell’Unione. Pertanto, in via provvisoria, l’argomentazione di Eurofer è stata respinta.

    (187)

    Entrambi gli importatori che hanno collaborato hanno sottolineato i potenziali effetti negativi dell’istituzione di misure antidumping, quali la mancanza di offerta, il peggioramento del servizio, l’aumento dei prezzi e l’abbassamento della qualità dei materiali, che, a loro avviso, deriverebbero da una concorrenza limitata sul mercato dell’Unione.

    (188)

    Uno degli importatori ha inoltre sostenuto che i prodotti del gruppo Jindal sono caratterizzati da una qualità superiore, che non può essere sostituita o eguagliata dai produttori dell’Unione.

    (189)

    La Commissione ha concluso in via provvisoria che, nonostante le potenziali misure antidumping, nell’Unione permarrà un livello sano di concorrenza, dato che il prodotto oggetto dell’inchiesta è fabbricato da 13 produttori dell’Unione, alcuni dei quali non partecipano alla denuncia. Inoltre le importazioni dai paesi terzi rappresentano ancora oltre il 20 % del mercato. È dunque improbabile che si verifichino i potenziali effetti negativi indicati dagli importatori.

    (190)

    Le misure antidumping non mirano a precludere il mercato dell’Unione ai paesi interessati, ma hanno lo scopo di innalzare i prezzi a un livello equo. Si prevede pertanto che l’accesso a prodotti di qualità presumibilmente superiore continuerà a sussistere.

    (191)

    Le misure consentirebbero inoltre agli importatori di trasferire i prezzi ai loro acquirenti e pertanto non si prevedono ripercussioni negative sulla redditività degli importatori. La gamma dei prodotti e la qualità del servizio non dovrebbero subire riduzioni; al contrario, la difesa contro le importazioni oggetto di dumping consente all’industria dell’Unione di disporre di nuovi investimenti e di migliorare la qualità.

    (192)

    Gli importatori hanno inoltre sostenuto che le misure antidumping assoggetterebbero i produttori dell’Unione a una tutela eccessiva, in quanto il prodotto oggetto dell’inchiesta è già sottoposto a misure di salvaguardia.

    (193)

    Tuttavia le misure di salvaguardia sull’acciaio (13) sono temporanee e offrono un tipo di protezione diverso da quello delle misure antidumping, che prendono di mira i prezzi sleali. Le risultanze provvisorie della Commissione hanno confermato che la causa principale del pregiudizio subito dall’industria dell’Unione non è un aumento massiccio dei volumi delle importazioni, bensì i prezzi inferiori praticati per tali importazioni, che determinano la contrazione dei prezzi sul mercato dell’Unione.

    (194)

    L’unico utilizzatore che si è manifestato nell’ambito della procedura non ha presentato osservazioni sull’interesse dell’Unione. La società ha avanzato solo argomentazioni riguardanti la definizione del prodotto oggetto delle misure, come descritto al punto 2.

    (195)

    Nella fase provvisoria, la Commissione ha pertanto concluso che gli effetti di una potenziale istituzione di dazi sugli importatori e sugli utilizzatori non superano gli effetti positivi delle misure sull’industria dell’Unione.

    7.3.   Conclusioni relative all’interesse dell’Unione

    (196)

    Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso in via provvisoria che non vi erano ragioni impellenti per concludere che non fosse nell’interesse dell’Unione istituire misure nei confronti delle importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta originario dei paesi interessati in questa fase dell’inchiesta.

    8.   MISURE ANTIDUMPING PROVVISORIE

    (197)

    In base alle conclusioni raggiunte dalla Commissione in merito al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità e all’interesse dell’Unione, è opportuno istituire misure provvisorie sulle importazioni di prodotti laminati piatti di acciaio inossidabile, semplicemente laminati a freddo, originari dell’India e dell’Indonesia, per evitare che le importazioni oggetto di dumping arrechino un ulteriore pregiudizio all’industria dell’Unione.

    (198)

    È opportuno istituire misure provvisorie antidumping sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari dell’India e dell’Indonesia, conformemente alla regola del dazio inferiore di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base. La Commissione ha confrontato i margini di pregiudizio e i margini di dumping (considerando 173). L’importo dei dazi è stato stabilito al livello corrispondente al valore più basso tra il margine di dumping e il margine di pregiudizio.

    (199)

    Sulla base di quanto precede, le aliquote del dazio antidumping provvisorio, espresse sul prezzo CIF franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, dovrebbero essere le seguenti:

    Paese

    Società

    Dazio antidumping provvisorio

    India

    Jindal Stainless Limited e Jindal Stainless Hisar Limited

    13,6 %

    Chromeni Steels Private Limited

    34,6 %

    Tutte le altre società

    34,6 %

    Indonesia

    IRNC

    19,9 %

    Jindal Stainless Indonesia

    20,2 %

    Tutte le altre società

    20,2 %

    (200)

    Le aliquote del dazio antidumping delle singole società specificate nel presente regolamento sono state stabilite sulla base delle risultanze provvisorie della presente inchiesta. Esse rispecchiano quindi la situazione constatata durante l’inchiesta in relazione alle società in questione. Tali aliquote del dazio si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto in esame originario dei paesi interessati e fabbricato dalle entità giuridiche di cui è fatta menzione. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da qualsiasi altra società non specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, comprese le entità collegate a quelle espressamente menzionate, dovrebbero essere soggette all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società». Esse non dovrebbero essere soggette ad alcuna delle aliquote individuali del dazio antidumping.

    (201)

    Una società può chiedere l’applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping in caso di successiva modifica del nome. La relativa domanda deve essere presentata alla Commissione (14). La domanda deve contenere tutte le informazioni utili a dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota del dazio ad essa applicabile. Se la modifica del nome non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota del dazio a essa applicabile, un regolamento relativo alla modifica del nome sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    (202)

    Per garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping, il dazio antidumping per tutte le altre società dovrebbe applicarsi non solo ai produttori esportatori che non hanno collaborato alla presente inchiesta, ma anche ai produttori che non hanno esportato nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta.

    (203)

    Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alla notevole differenza delle aliquote del dazio, sono necessarie misure speciali per garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping individuali. Le società che godono di dazi antidumping individuali devono presentare una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve rispettare le prescrizioni dell’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Le importazioni non accompagnate da tale fattura dovrebbero essere soggette al dazio antidumping applicabile a «tutte le altre società».

    (204)

    Sebbene la presentazione di tale fattura sia necessaria per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di applicare alle importazioni le aliquote individuali del dazio antidumping, essa non costituisce l’unico elemento che le autorità doganali devono prendere in considerazione. Infatti, anche qualora sia presentata loro una fattura che soddisfa tutte le prescrizioni fissate all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri dovrebbero effettuare i consueti controlli e possono, come in tutti gli altri casi, esigere documenti supplementari (documenti di spedizione ecc.) allo scopo di verificare l’esattezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e di garantire che la successiva applicazione dell’aliquota del dazio sia giustificata, in conformità della normativa doganale.

    (205)

    Nel caso di un aumento significativo del volume delle esportazioni di una delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio più basse, in particolare dopo l’istituzione delle misure in esame, tale aumento potrebbe essere considerato di per sé una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all’istituzione di misure ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze può essere aperta un’inchiesta antielusione se sono soddisfatte le condizioni necessarie. Tale inchiesta può, tra l’altro, esaminare la necessità di una soppressione delle aliquote individuali del dazio e della conseguente istituzione di un dazio su scala nazionale.

    9.   REGISTRAZIONE

    (206)

    Come indicato al considerando 3, la Commissione ha disposto la registrazione delle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari dell’India e dell’Indonesia. La registrazione è avvenuta ai fini di un’eventuale riscossione di dazi a titolo retroattivo a norma dell’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base.

    (207)

    Alla luce delle risultanze della fase provvisoria, la registrazione delle importazioni dovrebbe essere interrotta.

    (208)

    In questa fase del procedimento non è stata adottata alcuna decisione in merito a una possibile applicazione retroattiva delle misure antidumping. Tale decisione sarà presa nella fase definitiva.

    10.   INFORMAZIONI NELLA FASE PROVVISORIA

    (209)

    Conformemente all’articolo 19 bis del regolamento di base, la Commissione ha informato le parti interessate in merito alla prevista imposizione di dazi provvisori. Tale informazione è stata inoltre resa nota al pubblico tramite il sito web della DG TRADE. Le parti interessate disponevano di un termine di tre giorni lavorativi per presentare osservazioni sull’esattezza dei calcoli a loro specificamente comunicati.

    (210)

    Il governo dell’India, un produttore esportatore dell’India e due produttori esportatori dell’Indonesia hanno presentato osservazioni. La Commissione ha tenuto conto delle osservazioni ricevute, che segnalavano errori materiali e, ove necessario, ha corretto i margini di conseguenza.

    11.   DISPOSIZIONI FINALI

    (211)

    Nell’interesse di una buona amministrazione, la Commissione inviterà le parti interessate a presentare osservazioni scritte e/o a chiedere un’audizione con la Commissione e/o con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale entro un termine stabilito.

    (212)

    Le risultanze relative all’istituzione di dazi provvisori sono provvisorie e possono essere modificate nella fase definitiva dell’inchiesta,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1.   È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di prodotti laminati piatti di acciaio inossidabile, semplicemente laminati a freddo, attualmente classificati con i codici NC 7219 31 00, 7219 32 10, 7219 32 90, 7219 33 10, 7219 33 90, 7219 34 10, 7219 34 90, 7219 35 10, 7219 35 90, 7219 90 20, 7219 90 80, 7220 20 21, 7220 20 29, 7220 20 41, 7220 20 49, 7220 20 81, 7220 20 89, 7220 90 20 e 7220 90 80 e originari dell’India o dell’Indonesia.

    2.   Le aliquote del dazio antidumping provvisorio applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate, sono le seguenti:

    Paese

    Società

    Dazio antidumping provvisorio

    Codice addizionale TARIC

    India

    Jindal Stainless Limited

    13,6 %

    C654

    Jindal Stainless Hisar Limited

    13,6 %

    C655

    Chromeni Steels Private Limited

    34,6 %

    C656

    Tutte le altre società indiane

    34,6 %

    C999

    Indonesia

    IRNC

    19,9 %

    C657

    Jindal Stainless Indonesia

    20,2 %

    C658

    Tutte le altre società indonesiane

    20,2 %

    C999

    3.   L’applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri la seguente dichiarazione datata e firmata da un responsabile dell’entità che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto per l’esportazione all’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in (paese interessato). Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società.

    4.   L’immissione in libera pratica nell’Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio.

    5.   Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

    Articolo 2

    1.   Le parti interessate presentano alla Commissione le loro osservazioni scritte sul presente regolamento entro 15 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

    2.   Le parti interessate che intendono chiedere un’audizione presso la Commissione devono farlo entro cinque giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

    3.   Le parti interessate che intendono chiedere un’audizione presso il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale sono invitate a farlo entro cinque giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Il consigliere-auditore esamina le domande presentate oltre tale termine e può decidere se la loro accettazione sia o no appropriata.

    Articolo 3

    1.   Le autorità doganali sono invitate a interrompere la registrazione delle importazioni stabilita conformemente all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/370 della Commissione, del 1o marzo 2021.

    2.   I dati raccolti riguardo ai prodotti entrati nell’UE a fini di consumo non oltre 90 giorni prima della data di entrata in vigore del presente regolamento sono conservati fino all’entrata in vigore di eventuali misure definitive o fino alla chiusura del presente procedimento.

    Articolo 4

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    L’articolo 1 si applica per un periodo di sei mesi.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 2021

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

    (2)  Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari dell'India e dell'Indonesia (GU C 322 del 30.9.2020, pag. 17).

    (3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/370 della Commissione, del 1o marzo 2021, che dispone la registrazione delle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari dell'India e dell'Indonesia (GU L 71 del 2.3.2021, pag. 18).

    (4)  Disponibili all'indirizzo https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2484.

    (5)  Avviso sulle conseguenze dell'epidemia di COVID-19 sulle inchieste antidumping e antisovvenzioni (GU C 86 del 16.3.2020, pag. 6).

    (6)  GU L 31 dell'1.2.2019, pag. 27.

    (7)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1429 della Commissione, del 26 agosto 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan (GU L 224 del 27.8.2015, pag. 10).

    (8)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1429 della Commissione, del 26 agosto 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan (GU L 224 del 27.8.2015, pag. 10).

    (9)  Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan (GU C 280 del 25.8.2020, pag. 6).

    (10)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1429 della Commissione, del 26 agosto 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan (GU L 224 del 27.8.2015, pag. 10). Una società, Cia Far Industrial Factory Co., Ltd, ha ottenuto l'istituzione di un dazio antidumping pari allo 0 %.

    (11)  Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan (GU C 280 del 25.8.2020, pag. 6).

    (12)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1429 della Commissione, del 26 agosto 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan (GU L 224 del 27.8.2015, pag. 10).

    (13)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione, del 31 gennaio 2019, che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio (GU L 31 dell'1.2.2019, pag. 27).

    (14)  Commissione europea, direzione generale del Commercio, Direzione H, rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgio.


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