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Document 32021R0821
Regulation (EU) 2021/821 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2021 setting up a Union regime for the control of exports, brokering, technical assistance, transit and transfer of dual-use items (recast)
Regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021 che istituisce un regime dell’Unione di controllo delle esportazioni, dell’intermediazione, dell’assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (rifusione)
Regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021 che istituisce un regime dell’Unione di controllo delle esportazioni, dell’intermediazione, dell’assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (rifusione)
PE/54/2020/REV/2
GU L 206 del 11.6.2021, p. 1–461
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 16/12/2023
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Repeal | 32009R0428 | abrogazione parziale | 09/09/2021 | ||
Repeal | 32011R1232 | 09/09/2021 | |||
Repeal | 32012R0388 | 09/09/2021 | |||
Repeal | 32014R0599 | 09/09/2021 | |||
Repeal | 32014R1382 | 09/09/2021 | |||
Repeal | 32015R2420 | 09/09/2021 | |||
Repeal | 32016R1969 | 09/09/2021 | |||
Repeal | 32017R2268 | 09/09/2021 | |||
Repeal | 32018R1922 | 09/09/2021 | |||
Implicit repeal | 32019R0496 | 09/09/2021 | |||
Repeal | 32019R2199 | 09/09/2021 | |||
Repeal | 32020R1749 | 09/09/2021 | |||
Repeal | 32020R2171 | 09/09/2021 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 32021R0821R(01) | (DA) | |||
Corrected by | 32021R0821R(02) | (BG, DE) | |||
Corrected by | 32021R0821R(03) | (PL) | |||
Corrected by | 32021R0821R(04) | (ES) | |||
Corrected by | 32021R0821R(05) | (BG, EL) | |||
Modified by | 32022R0001 | sostituzione | allegato IV | 07/01/2022 | |
Modified by | 32022R0001 | sostituzione | allegato I | 07/01/2022 | |
Modified by | 32022R0699 | Eliminazione | allegato II sezione E parte 2 trattino | 05/05/2022 | |
Modified by | 32022R0699 | Eliminazione | allegato II sezione C parte 2 trattino | 05/05/2022 | |
Modified by | 32022R0699 | Eliminazione | allegato II sezione D parte 2 trattino | 05/05/2022 | |
Modified by | 32023R0066 | sostituzione | allegato I | 12/01/2023 | |
Modified by | 32023R0996 | sostituzione | allegato I | 26/05/2023 | |
Modified by | 32023R2616 | sostituzione | allegato I | 16/12/2023 |
11.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 206/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2021/821 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 20 maggio 2021
che istituisce un regime dell’Unione di controllo delle esportazioni, dell’intermediazione, dell’assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (rifusione)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 428/2009 (2) ha subito varie e sostanziali modifiche. Poiché si rendono necessarie nuove modifiche, a fini di chiarezza, efficacia ed efficienza è opportuno procedere alla sua rifusione. |
(2) |
Il presente regolamento mira a garantire che, nel settore dei prodotti a duplice uso, l’Unione e i suoi Stati membri tengano pienamente conto di tutte le considerazioni pertinenti. Tra le considerazioni pertinenti figurano gli obblighi e gli impegni internazionali, gli obblighi nell’ambito delle pertinenti sanzioni, le considerazioni di politica estera e sicurezza nazionale, comprese quelle contenute nella posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio (3), tra cui i diritti umani, e le considerazioni relative all’uso finale previsto e al rischio di diversione. Attraverso il presente regolamento l’Unione dimostra il suo impegno a mantenere solidi obblighi giuridici per quanto riguarda i prodotti a duplice uso, nonché a rafforzare lo scambio di informazioni pertinenti e una maggiore trasparenza. Per quanto riguarda i prodotti di sorveglianza informatica, le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero considerare in particolare il rischio che siano utilizzati in relazione alla repressione interna o per commettere gravi violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario. |
(3) |
Il presente regolamento mira inoltre a rafforzare gli orientamenti da fornire agli esportatori, in particolare alle piccole e medie imprese (PMI), per quanto riguarda le pratiche responsabili, senza tuttavia pregiudicare la competitività globale degli esportatori di prodotti a duplice uso o di altre industrie o università associate residenti o stabiliti in uno Stato membro. |
(4) |
La risoluzione 1540 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, adottata il 28 aprile 2004, ha stabilito che tutti gli Stati devono adottare e applicare misure efficaci per istituire controlli interni volti a prevenire la proliferazione di armi nucleari, chimiche e biologiche e dei loro vettori, anche introducendo controlli adeguati sui materiali, le apparecchiature e le tecnologie connessi. I controlli sono altresì imposti da accordi internazionali in materia, quali la Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, della produzione, dell’immagazzinaggio e dell’uso di armi chimiche e sulla loro distruzione («convenzione sulle armi chimiche» o «CWC») e la Convenzione sull’interdizione della messa a punto, produzione e immagazzinamento delle armi batteriologiche (biologiche) e tossiniche e sulla loro distruzione («convenzione sulle armi biologiche e tossiche» o «BWC») e in linea con gli impegni concordati nell’ambito di regimi multilaterali di controllo delle esportazioni. |
(5) |
È pertanto necessario un efficace sistema comune di controllo delle esportazioni di prodotti a duplice uso per assicurare il rispetto degli impegni e delle responsabilità internazionali degli Stati membri e dell’Unione, in particolare in materia di non proliferazione, pace, sicurezza e stabilità regionali e rispetto dei diritti umani e del diritto umanitario internazionale. |
(6) |
La strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa del 12 dicembre 2003 («strategia dell’Unione sulle ADM») sottolinea l’impegno dell’Unione a favore di rigorosi controlli delle esportazioni coordinati a livello nazionale e internazionale. |
(7) |
Il contributo degli esportatori, degli intermediari, dei fornitori di assistenza tecnica o di altre parti interessate all’obiettivo generale dei controlli sugli scambi è fondamentale. Affinché essi possano agire in conformità del presente regolamento, la valutazione dei rischi connessi alle operazioni oggetto del presente regolamento deve essere eseguita mediante misure di controllo delle operazioni, note anche come principio della dovuta diligenza, nell’ambito di un programma interno di conformità (Internal Compliance Programme — ICP). A tale riguardo, devono essere prese in considerazione in particolare le dimensioni e la struttura organizzativa degli esportatori nell’elaborazione e nell’attuazione degli ICP. |
(8) |
Al fine di affrontare il rischio che determinati prodotti di sorveglianza informatica non compresi negli elenchi esportati dal territorio doganale dell’Unione possano essere utilizzati impropriamente da parte di persone che, in qualità di complici o responsabili, ordinano o perpetrano gravi violazioni dei diritti umani o del diritto umanitario internazionale, è opportuno sottoporre a controllo le esportazioni di detti prodotti. I rischi associati riguardano, in particolare, i casi in cui i prodotti di sorveglianza informatica sono appositamente progettati per consentire l’intrusione o l’ispezione approfondita di pacchetti nei sistemi di informazione e telecomunicazioni al fine di effettuare una sorveglianza dissimulata di persone fisiche attraverso il monitoraggio, l’estrazione, la raccolta o l’analisi di dati, compresi i dati biometrici, da tali sistemi. I prodotti utilizzati per applicazioni puramente commerciali come la fatturazione, il marketing, i servizi di qualità, la soddisfazione degli utenti o la sicurezza della rete sono generalmente considerati esenti da rischi di questo tipo. |
(9) |
Al fine di rafforzare il controllo efficace delle esportazioni di prodotti di sorveglianza informatica non compresi negli elenchi, è necessario armonizzare ulteriormente l’applicazione di controlli onnicomprensivi in tale settore. A tal fine, gli Stati membri si impegnano a sostenere tali controlli condividendo informazioni tra loro e con la Commissione, in particolare per quanto riguarda gli sviluppi tecnologici dei prodotti di sorveglianza informatica, e vigilando nell’applicazione di tali controlli per promuovere uno scambio a livello di Unione. |
(10) |
Per consentire all’Unione di reagire rapidamente al grave uso improprio delle tecnologie esistenti o ai nuovi rischi associati alle tecnologie emergenti, è opportuno introdurre un meccanismo che consenta agli Stati membri di coordinare le loro risposte quando è individuato un nuovo rischio. Tale coordinamento dovrebbe essere seguito da iniziative volte a introdurre controlli equivalenti a livello multilaterale al fine di ampliare la risposta al rischio individuato. |
(11) |
Anche la trasmissione di software e di tecnologie a duplice uso mediante mezzi elettronici, fax o telefono verso destinazioni al di fuori del territorio doganale dell’Unione dovrebbe essere sottoposta a controllo. Al fine di limitare gli oneri amministrativi a carico degli esportatori e delle autorità competenti degli Stati membri, è opportuno prevedere licenze generali o globali o interpretazioni armonizzate delle disposizioni per talune trasmissioni, come le trasmissioni a un cloud. |
(12) |
Alla luce dell’importante ruolo delle autorità doganali nell’applicazione dei controlli delle esportazioni, i termini utilizzati nel presente regolamento dovrebbero essere coerenti, nella misura del possibile, con le definizioni di cui al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) («codice doganale dell’ Unione»). |
(13) |
Possono essere coinvolte nelle esportazioni di prodotti a duplice uso varie categorie di persone, comprese persone fisiche quali fornitori di servizi, ricercatori, consulenti e persone che trasmettono prodotti a duplice uso mediante mezzi elettronici. È essenziale che tutte queste persone siano consapevoli dei rischi connessi all’esportazione e alla fornitura di assistenza tecnica per quanto riguarda i prodotti sensibili. In particolare, gli istituti accademici e di ricerca si trovano ad affrontare sfide distinte nel controllo delle esportazioni a causa, tra l’altro, del loro impegno generale a favore del libero scambio di idee, del fatto che le loro attività di ricerca spesso comportano tecnologie all’avanguardia, delle loro strutture organizzative e della natura internazionale dei loro scambi scientifici. Gli Stati membri e la Commissione, ove necessario, dovrebbero sensibilizzare la comunità accademica e della ricerca e fornirle orientamenti su misura per affrontare tali sfide distinte. In linea con i regimi multilaterali di controllo delle esportazioni, l’applicazione dei controlli dovrebbe prevedere, per quanto possibile, un approccio comune per quanto riguarda talune disposizioni, in particolare per quanto riguarda le note di cessazione dei controlli relative al mondo accademico «ricerca scientifica di base» e «pubblico dominio». |
(14) |
La definizione del termine «intermediario» dovrebbe essere rivista per includere le persone giuridiche e i consorzi non residenti o stabiliti in uno Stato membro e che forniscono servizi di intermediazione dal territorio doganale dell’Unione. |
(15) |
Il trattato di Lisbona chiarisce che la fornitura di servizi di assistenza tecnica che comporta un movimento transfrontaliero è di competenza dell’Unione. È pertanto opportuno introdurre una definizione di assistenza tecnica e specificare i controlli applicabili alla sua fornitura. Inoltre, per motivi di efficacia e coerenza, i controlli sulla fornitura di assistenza tecnica dovrebbero essere armonizzati. |
(16) |
Come nel regolamento (CE) n. 428/2009, dovrebbe essere possibile per le autorità degli Stati membri vietare il transito di prodotti a duplice uso non unionali in determinate circostanze qualora, in base ad intelligence o ad altre fonti, abbiano fondati motivi di sospettare che i prodotti siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, a scopi militari in un paese soggetto a embargo sulle armi o alla proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei loro vettori. |
(17) |
Le condizioni e i requisiti per il rilascio delle licenze dovrebbero essere armonizzati, se del caso, per evitare distorsioni della concorrenza e garantire l’applicazione coerente ed efficace dei controlli in tutto il territorio doganale dell’Unione. A tal fine, è altresì necessario che le autorità competenti degli Stati membri siano chiaramente identificate in tutte le situazioni di controllo. La responsabilità delle decisioni in merito alle autorizzazioni di esportazione specifiche, globali o generali nazionali, alle autorizzazioni per la fornitura di servizi di intermediazione e assistenza tecnica, al transito di prodotti a duplice uso non unionali, nonché alle autorizzazioni per il trasferimento entro il territorio doganale dell’Unione dei prodotti a duplice uso elencati nell’allegato IV spetta alle autorità nazionali. |
(18) |
Dovrebbero essere introdotti orientamenti per i programmi interni di conformità al fine di contribuire ad assicurare condizioni di parità tra gli esportatori e potenziare l’applicazione efficace dei controlli. Tali orientamenti dovrebbero tenere conto delle differenze in termini di dimensioni, risorse, settori di attività e altre caratteristiche e condizioni degli esportatori e delle loro filiali, come le strutture e le norme di conformità intragruppo, evitando così l’approccio di un «modello unico per tutti» e aiutando ciascun esportatore a trovare le proprie soluzioni per la conformità e la competitività. Gli esportatori che utilizzano autorizzazioni di esportazione globali dovrebbero attuare un ICP, a meno che l’autorità competente non lo ritenga superfluo a causa di altre circostanze di cui ha tenuto conto nel trattare la domanda di autorizzazione di esportazione globale presentata dall’esportatore. |
(19) |
Dovrebbero essere introdotte autorizzazioni generali di esportazione dell’Unione supplementari al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico di imprese, in particolare PMI, e autorità, assicurando al contempo un livello adeguato di controllo dei pertinenti prodotti verso le pertinenti destinazioni. Ove necessario, gli Stati membri possono fornire orientamenti agli esportatori per quanto riguarda l’applicazione delle autorizzazioni generali. Gli Stati membri possono inoltre introdurre autorizzazioni generali nazionali di esportazione per le esportazioni a basso rischio qualora lo ritengano necessario. È altresì opportuno introdurre un’autorizzazione per grandi progetti al fine di adattare le condizioni per il rilascio delle licenze alle particolari esigenze del settore. |
(20) |
La Commissione, in stretta consultazione con gli Stati membri e i portatori di interessi, dovrebbe sviluppare orientamenti e/o raccomandazioni per migliori prassi a sostegno dell’applicazione pratica dei controlli. Nell’elaborare gli orientamenti e/o le raccomandazioni, la Commissione dovrebbe tenere debitamente conto delle esigenze di informazione delle PMI. |
(21) |
Elenchi comuni di prodotti a duplice uso, di destinazioni e di orientamenti sono elementi essenziali per un regime di controllo delle esportazioni efficace. |
(22) |
Gli Stati membri che istituiscono elenchi nazionali di controllo a norma del presente regolamento dovrebbero informarne la Commissione e gli altri Stati membri. Gli Stati membri dovrebbero altresì informare la Commissione e gli altri Stati membri in merito a tutte le decisioni di rifiutare un’autorizzazione di esportazione per la quale è richiesta un’autorizzazione sulla base di un elenco nazionale di controllo. |
(23) |
Al fine di consentire all’Unione di adeguarsi prontamente al mutare delle circostanze concernenti la valutazione della sensibilità delle esportazioni nel quadro delle autorizzazioni generali di esportazione dell’Unione oltre che agli sviluppi tecnologici e commerciali, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) riguardo alla modifica degli allegati I, II e IV del presente regolamento. Le decisioni relative all’aggiornamento dell’elenco comune di prodotti a duplice uso soggetti ai controlli sulle esportazioni di cui all’allegato I dovrebbero essere conformi agli obblighi e agli impegni che gli Stati membri o l’Unione hanno assunto in quanto membri dei pertinenti accordi internazionali di non proliferazione e in quanto membri dei regimi multilaterali in materia di controllo delle esportazioni oppure a seguito della ratifica dei pertinenti trattati internazionali. Nel caso in cui la modifica dell’allegato I riguardi prodotti a duplice uso elencati anche nell’allegato II o IV, tali allegati dovrebbero essere modificati di conseguenza. Le decisioni relative all’aggiornamento degli elenchi comuni di prodotti e destinazioni di cui alle sezioni da A ad H dell’allegato II dovrebbero essere adottate in considerazione dei criteri di valutazione di cui al presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (5). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. |
(24) |
La Commissione dovrebbe pubblicare gli aggiornamenti all’allegato I mediante atti delegati in tutte le lingue ufficiali dell'Unione. |
(25) |
La Commissione dovrebbe pubblicare e tenere aggiornata una raccolta degli elenchi di controllo nazionali in vigore negli Stati membri in tutte le lingue ufficiali dell'Unione. |
(26) |
Le disposizioni e le decisioni nazionali relative alle esportazioni di prodotti a duplice uso dovrebbero essere adottate nell'ambito della politica commerciale comune, in particolare del regolamento (UE) 2015/479 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). L'applicazione efficace e coerente dei controlli in tutto il territorio doganale dell'Unione dovrebbe essere garantita tramite adeguati scambi di informazioni e consultazioni sulle disposizioni e sulle decisioni nazionali. |
(27) |
L'esistenza di un sistema comune di controllo rappresenta un presupposto indispensabile per la libera circolazione dei prodotti a duplice uso all'interno del territorio doganale dell'Unione. |
(28) |
A norma ed entro i limiti dell'articolo 36 TFUE e conformemente con gli obblighi internazionali assunti, gli Stati membri mantengono il diritto di effettuare controlli sui trasferimenti di determinati prodotti a duplice uso all'interno del territorio doganale dell'Unione al fine di salvaguardare l'ordine pubblico o la pubblica sicurezza. L'elenco dei prodotti soggetti a controlli sui trasferimenti all'interno dell'Unione di cui all'allegato IV dovrebbe essere periodicamente riesaminato tenendo conto dell'ulteriore evoluzione degli obblighi internazionali sottostanti, nonché degli sviluppi tecnologici e commerciali per quanto riguarda la valutazione della sensibilità dei trasferimenti. Le decisioni relative all'aggiornamento dell'elenco comune di prodotti a duplice uso soggetti ai controlli sulle esportazioni di cui all'allegato IV dovrebbero essere prese in relazione all'articolo 36 TFUE, vale a dire agli interessi degli Stati membri in materia di ordine pubblico e di pubblica sicurezza. |
(29) |
Il 22 settembre 1998 gli Stati membri e la Commissione hanno firmato protocolli aggiuntivi ai rispettivi accordi di salvaguardia conclusi tra gli Stati membri, la Comunità europea dell'energia atomica e l'Agenzia internazionale per l'energia atomica, che, tra altre misure, obbligano gli Stati membri a fornire informazioni sui trasferimenti delle attrezzature e delle materie non nucleari specificate. I controlli sui trasferimenti all'interno dell'Unione dovrebbero consentire all'Unione e ai suoi Stati membri di adempiere ai loro obblighi a norma di detti accordi. |
(30) |
Al fine di conseguire un'applicazione uniforme e coerente dei controlli in tutta l'Unione, è opportuno ampliare la portata della consultazione e dello scambio di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione e introdurre strumenti volti a sostenere lo sviluppo di una rete comune per il controllo delle esportazioni nell'Unione, ad esempio procedure elettroniche di rilascio delle licenze, gruppi di esperti tecnici e un meccanismo di coordinamento dell'applicazione. È di particolare importanza garantire che gli esportatori, gli intermediari, i fornitori di assistenza tecnica e le altre parti interessate dal presente regolamento, incluse le organizzazioni dell'industria e della società civile, siano consultati, ove appropriato, dal gruppo di coordinamento sui prodotti a duplice uso e dai gruppi di esperti tecnici. |
(31) |
Sebbene le autorità doganali condividano determinate informazioni con le altre autorità doganali utilizzando un sistema di gestione del rischio conformemente alla normativa doganale dell'Unione, è altresì opportuno assicurare una stretta cooperazione tra le autorità preposte al rilascio delle licenze e le autorità doganali. |
(32) |
È opportuno chiarire che il trattamento e lo scambio di informazioni, nella misura in cui riguardano dati personali, dovrebbero rispettare la normativa applicabile sulla protezione delle persone fisiche per quanto riguarda il trattamento di dati personali e sulla libera circolazione di tali dati conformemente ai regolamenti (UE) 2016/679 (7) e (UE) 2018/1725 (8) del Parlamento europeo e del Consiglio. |
(33) |
Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero adottare tutte le misure necessarie a garantire la protezione delle informazioni riservate, in conformità, in particolare, delle decisioni (UE, Euratom) 2015/443 (9) e (UE, Euratom) 2015/444 (10) della Commissione e dell'accordo tra gli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, sulla protezione delle informazioni classificate scambiate nell'interesse dell'Unione europea (11). Ciò comprende, in particolare, l'obbligo di non declassare o declassificare informazioni classificate senza il previo consenso scritto dell'originatore. Tutte le informazioni di natura sensibile non classificate o le informazioni che sono fornite a titolo riservato dovrebbero essere trattate come tali dalle autorità. |
(34) |
Le attività di sensibilizzazione rivolte al settore privato, in particolare alle PMI, e la trasparenza sono elementi essenziali per un efficace regime di controllo delle esportazioni. È pertanto opportuno prevedere lo sviluppo continuo di orientamenti, ove necessario, a sostegno dell'applicazione del presente regolamento, come pure la pubblicazione di una relazione annuale dell'Unione sull'attuazione dei controlli. |
(35) |
La relazione annuale dell'Unione sull'attuazione dei controlli dovrebbe includere informazioni pertinenti sulla concessione di licenze e sull'esecuzione dei controlli a norma del presente regolamento, nel debito rispetto della necessità di garantire la tutela della riservatezza di taluni dati, in particolare quando la pubblicazione dei dati relativi alle licenze potrebbe incidere sulle preoccupazioni in materia di sicurezza nazionale sollevate dagli Stati membri o compromettere la riservatezza commerciale e consentire ai fornitori extra Unione di ridurre le decisioni restrittive in materia di licenze adottate dagli Stati membri. |
(36) |
Per garantire la corretta applicazione del presente regolamento, ciascuno Stato membro dovrebbe adottare misure intese a conferire adeguati poteri alle autorità competenti. |
(37) |
Conformemente con la strategia dell'Unione sulle ADM, ciascuno Stato membro dovrebbe stabilire sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive da applicare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento. È altresì opportuno introdurre disposizioni volte a sostenere l'applicazione efficace dei controlli, tra l'altro attraverso un meccanismo di coordinamento dell'applicazione. |
(38) |
Il codice doganale dell'Unione stabilisce, tra l'altro, le disposizioni relative all'esportazione e alla riesportazione di merci. Il presente regolamento non pone alcuna restrizione ai poteri attribuiti e derivanti dal codice doganale dell'Unione e dalle relative disposizioni di applicazione. |
(39) |
I controlli sulle esportazioni contribuiscono alla sicurezza internazionale e incidono sul commercio con i paesi terzi. È pertanto opportuno sviluppare un dialogo e una cooperazione con i paesi terzi al fine di favorire condizioni di parità a livello globale e rafforzare la sicurezza internazionale. In particolare, gli Stati membri e la Commissione dovrebbero aumentare il loro contributo alle attività dei regimi multilaterali di controllo delle esportazioni. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero inoltre sostenere tali regimi nello sviluppo di solidi controlli delle esportazioni come base globale e modello per le migliori pratiche internazionali, nonché come strumento importante per garantire la pace e la stabilità internazionali. I contributi dovrebbero essere forniti quando tutti gli Stati membri individuano un nuovo rischio nel settore dei prodotti di sorveglianza informatica al fine di garantire parità di condizioni a livello multilaterale. |
(40) |
Il presente regolamento si applica fatta salva la decisione delegata della Commissione del 15 settembre 2015 che integra la decisione n. 1104/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (12), che stabilisce norme specifiche per il controllo delle esportazioni di prodotti per il servizio pubblico regolamentato nell'ambito del programma Galileo. |
(41) |
Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
OGGETTO E DEFINIZIONI
Articolo 1
Il presente regolamento istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso.
Articolo 2
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1) |
«prodotti a duplice uso» sono i prodotti, inclusi il software e le tecnologie, che possono avere un utilizzo sia civile sia militare e comprendono i prodotti che possono essere impiegati per la progettazione, lo sviluppo, la produzione o l'uso di armi nucleari, chimiche o biologiche o dei loro vettori, compresi tutti i prodotti che possono avere sia un utilizzo non esplosivo sia un qualsiasi impiego nella fabbricazione di armi nucleari o di altri ordigni esplosivi nucleari; |
2) |
«esportazione»:
|
3) |
«esportatore»:
|
4) |
«dichiarazione di esportazione» è un atto con il quale qualsiasi persona fisica o giuridica o qualsiasi consorzio manifesta, nelle forme e secondo le modalità prescritte, la volontà di vincolare un prodotto a duplice uso di cui al punto 1) ad una procedura di esportazione; |
5) |
«dichiarazione di riesportazione» è un atto ai sensi dell'articolo 5, punto 13), del codice doganale dell'Unione; |
6) |
«dichiarazione sommaria di uscita» è un atto ai sensi dell'articolo 5, punto 10), del codice doganale dell'Unione; |
7) |
«servizi di intermediazione»:
Ai fini del presente regolamento, la sola fornitura di servizi ausiliari è esclusa da questa definizione. Per servizi ausiliari si intendono il trasporto, i servizi finanziari, l'assicurazione o la riassicurazione, o la pubblicità generica o la promozione; |
8) |
«intermediario» è qualsiasi persona fisica o giuridica o qualsiasi consorzio che fornisca servizi di intermediazione dal territorio doganale dell'Unione verso il territorio di un paese terzo; |
9) |
«assistenza tecnica» è qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o altro servizio tecnico e che può assumere la forma, tra l'altro, di istruzione, pareri, formazione, trasmissione dell'apprendimento del funzionamento o delle competenze o servizi di consulenza, anche mediante mezzi elettronici nonché per telefono o qualsiasi altra forma orale di assistenza; |
10) |
«fornitore di assistenza tecnica»:
|
11) |
«transito» è il trasporto di prodotti a duplice uso non unionali che entrano nel territorio doganale dell'Unione e lo attraversano con una destinazione esterna al territorio doganale dell'Unione stessa, laddove tali prodotti:
|
12) |
«autorizzazione di esportazione specifica» è un'autorizzazione concessa a uno specifico esportatore per un utilizzatore finale o destinatario di un paese terzo e riguardante uno o più prodotti a duplice uso; |
13) |
«autorizzazione globale di esportazione» è un'autorizzazione concessa a un determinato esportatore per un tipo o una categoria di prodotti a duplice uso, che può essere valida per le esportazioni verso uno o più utilizzatori finali specifici e/o in uno o più paesi terzi specifici; |
14) |
«autorizzazione per grandi progetti» è un'autorizzazione di esportazione specifica o un'autorizzazione globale di esportazione concessa a un determinato esportatore per un tipo o una categoria di prodotti a duplice uso, che può essere valida per le esportazioni verso uno o più utilizzatori finali specifici in uno o più paesi terzi specifici ai fini di uno specifico progetto su larga scala; |
15) |
«autorizzazione generale di esportazione dell'Unione» è un'autorizzazione all'esportazione per le esportazioni verso determinati paesi di destinazione concessa a tutti gli esportatori che rispettino le condizioni e i requisiti elencati nelle sezioni da A ad H dell'allegato II; |
16) |
«autorizzazione generale di esportazione nazionale» è un'autorizzazione all'esportazione definita dalla legislazione nazionale conformemente all'articolo 12, paragrafo 6, e alla sezione C dell'allegato III; |
17) |
«territorio doganale dell'Unione» è il territorio doganale dell'Unione ai sensi dell'articolo 4 del codice doganale dell'Unione; |
18) |
«prodotti a duplice uso non unionali» sono i prodotti che hanno lo status di merci non unionali ai sensi dell'articolo 5, punto 24), del codice doganale dell'Unione; |
19) |
«embargo sugli armamenti» è un embargo sugli armamenti imposto da una decisione o da una posizione comune adottata dal Consiglio o da una decisione dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), o un embargo sugli armamenti imposto da una risoluzione vincolante del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite; |
20) |
«prodotti di sorveglianza informatica» sono prodotti a duplice uso appositamente progettati per consentire la sorveglianza dissimulata di persone fisiche mediante il monitoraggio, l'estrazione, la raccolta o l'analisi di dati provenienti da sistemi di informazione e telecomunicazione; |
21) |
«programma interno di conformità» o «ICP» si riferisce a politiche e procedure efficaci, adeguate e proporzionate in corso adottate dagli esportatori al fine di facilitare la conformità alle disposizioni e agli obiettivi del presente regolamento nonché ai termini e alle condizioni delle autorizzazioni attuate a norma del presente regolamento, comprese, tra l'altro, misure di dovuta diligenza per valutare i rischi connessi all'esportazione dei prodotti per gli utenti finali e gli usi finali; |
22) |
«operazione sostanzialmente identica» è un'operazione che riguarda prodotti con parametri o caratteristiche tecniche sostanzialmente identici e coinvolge lo stesso utilizzatore finale o destinatario di un'altra operazione. |
CAPO II
AMBITO DI APPLICAZIONE
Articolo 3
1. L'esportazione di prodotti a duplice uso compresi negli elenchi di cui all'allegato I è subordinata ad autorizzazione.
2. Può essere subordinata ad autorizzazione, a norma dell'articolo 4, 5, 9 o 10, anche l'esportazione verso tutte o talune destinazioni di determinati prodotti a duplice uso non compresi negli elenchi di cui all'allegato I.
Articolo 4
1. L'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi negli elenchi di cui all'allegato I è subordinata ad autorizzazione nel caso in cui l'esportatore sia stato informato dall'autorità competente che detti prodotti sono o possono essere destinati, in tutto o in parte:
a) |
ad un uso collegato allo sviluppo, alla produzione, alla movimentazione, al funzionamento, alla manutenzione, alla conservazione, all'individuazione, all'identificazione o alla disseminazione di armi chimiche, biologiche o nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari oppure allo sviluppo, alla produzione, alla manutenzione o alla conservazione di missili che possano essere utilizzati come vettori di tali armi; |
b) |
a scopi militari se il paese acquirente o il paese di destinazione è soggetto a un embargo sugli armamenti; ai fini della presente lettera, per «scopi militari» si intende:
|
c) |
ad un uso come parti o componenti di prodotti militari, figuranti nell'elenco nazionale dei materiali di armamento, che sono stati esportati dal territorio di uno Stato membro senza autorizzazione o in violazione dell'autorizzazione prevista dalla legislazione nazionale dello stesso Stato membro. |
2. Se un esportatore è a conoscenza che i prodotti a duplice uso che propone di esportare, non elencati nell'allegato I, sono destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, ne informa l'autorità competente. Tale autorità competente decide in merito all'opportunità di sottoporre la suddetta esportazione ad autorizzazione.
3. Uno Stato membro può adottare o mantenere le disposizioni nazionali che subordinano ad autorizzazione l'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I qualora l'esportatore abbia motivo di sospettare che i prodotti in questione siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
4. Uno Stato membro che, a norma dei paragrafi 1, 2 o 3, subordini ad autorizzazione l'esportazione di un prodotto ne informa immediatamente le proprie autorità doganali e le altre autorità nazionali pertinenti e fornisce agli altri Stati membri e alla Commissione informazioni pertinenti sull'obbligo di autorizzazione in questione, in particolare riguardo ai prodotti e ai relativi utilizzatori finali, a meno che non ritenga che ciò non sia opportuno alla luce della natura dell'operazione o del carattere sensibile delle informazioni interessate.
5. Gli Stati membri tengono in debita considerazione le informazioni ricevute a norma del paragrafo 4 e ne informano le proprie autorità doganali e altre autorità nazionali pertinenti.
6. Al fine di consentire un esame di tutti i dinieghi validi da parte degli Stati membri, l'articolo 16, paragrafi 1, 2 e da 5 a 7, si applica ai casi relativi ai prodotti a duplice uso non compresi negli elenchi di cui all'allegato I.
7. Tutti gli scambi di informazioni richiesti a norma del presente articolo avvengono nel rispetto degli obblighi giuridici in materia di protezione delle informazioni personali, di informazioni commercialmente sensibili o di difesa protetta, di politica estera o di sicurezza nazionale. Tali scambi di informazioni sono effettuati mediante mezzi elettronici sicuri, compreso il sistema di cui all'articolo 23, paragrafo 6.
8. Il presente regolamento fa salvo il diritto degli Stati membri di adottare misure nazionali ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2015/479.
Articolo 5
1. L'esportazione di prodotti di sorveglianza informatica non compresi negli elenchi di cui all'allegato I è subordinata ad autorizzazione nel caso in cui l'esportatore sia stato informato dall'autorità competente che detti prodotti sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, a un uso connesso alla repressione interna e/o all'attuazione di gravi violazioni dei diritti umani o del diritto umanitario internazionale.
2. Se un esportatore è a conoscenza, stando ai risultati della dovuta diligenza, che prodotti di sorveglianza informatica che propone di esportare, non elencati nell'allegato I, sono destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, ne informa l'autorità competente. Tale autorità competente decide in merito all'opportunità di sottoporre l'esportazione interessata ad autorizzazione. La Commissione e il Consiglio mettono a disposizione degli esportatori gli orientamenti di cui all'articolo 26, paragrafo 1.
3. Uno Stato membro può adottare o mantenere le disposizioni nazionali che subordinano ad autorizzazione l'esportazione di prodotti di sorveglianza informatica non compresi negli elenchi di cui all'allegato I qualora l'esportatore abbia motivo di sospettare che i prodotti in questione siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
4. Uno Stato membro che, a norma del paragrafo 1, 2 o 3, subordini ad autorizzazione l'esportazione di un prodotto, ne informa immediatamente le proprie autorità doganali e le altre autorità nazionali pertinenti e fornisce agli altri Stati membri e alla Commissione informazioni pertinenti sull'obbligo di autorizzazione in questione, in particolare riguardo ai prodotti e alle entità interessate, a meno che non ritenga che ciò non sia opportuno alla luce della natura dell'operazione o del carattere sensibile delle informazioni in questione.
5. Gli Stati membri tengono in debita considerazione le informazioni ricevute a norma del paragrafo 4 e le riesaminano alla luce dei criteri di cui al paragrafo 1 entro 30 giorni lavorativi. Essi informano le loro autorità doganali e le altre autorità nazionali competenti. In casi eccezionali, qualsiasi Stato membro può chiedere la proroga del termine di 30 giorni. Tuttavia la proroga non supera i 30 giorni lavorativi.
6. Se tutti gli Stati membri notificano agli altri Stati membri e alla Commissione che è opportuno imporre un obbligo di autorizzazione per operazioni sostanzialmente identiche, la Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, le informazioni relative ai prodotti di sorveglianza informatica e, se del caso, le destinazioni soggette agli obblighi di autorizzazione quali notificati dagli Stati membri a tal fine.
7. Gli Stati membri riesaminano le informazioni pubblicate a norma del paragrafo 6 almeno una volta all'anno, sulla base delle informazioni e delle analisi pertinenti fornite dalla Commissione. Se tutti gli Stati membri notificano agli altri Stati membri e alla Commissione che è opportuno modificare o rinnovare la pubblicazione di un obbligo di autorizzazione, la Commissione modifica o rinnova tempestivamente di conseguenza le informazioni pubblicate a norma del paragrafo 6 nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C.
8. Al fine di consentire un esame di tutti i dinieghi validi da parte degli Stati membri, l'articolo 16, paragrafi 1, 2 e da 5 a 7, si applica ai casi relativi ai prodotti di sorveglianza informatica non compresi negli elenchi di cui all'allegato I.
9. Tutti gli scambi di informazioni richiesti a norma del presente articolo avvengono nel rispetto degli obblighi giuridici in materia di protezione delle informazioni personali, di informazioni commercialmente sensibili o di difesa protetta, di politica estera o di sicurezza nazionale. Tali scambi di informazioni sono effettuati mediante mezzi elettronici sicuri, compreso il sistema di cui all'articolo 23, paragrafo 6.
10. Gli Stati membri valutano la possibilità di sostenere l'inclusione dei prodotti pubblicati a norma del paragrafo 6 del presente articolo negli opportuni regimi internazionali di non proliferazione o negli accordi in materia di controllo delle esportazioni al fine di estendere i controlli. La Commissione fornisce analisi dei dati pertinenti raccolti a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, e dell'articolo 26, paragrafo 2.
11. Il presente regolamento fa salvo il diritto degli Stati membri di adottare misure nazionali ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2015/479.
Articolo 6
1. La fornitura di servizi di intermediazione per prodotti a duplice uso compresi negli elenchi di cui all'allegato I è subordinata ad autorizzazione nel caso in cui l'intermediario sia stato informato dall'autorità competente che detti prodotti sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, a uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1.
2. Se un intermediario propone di fornire servizi d'intermediazione di prodotti a duplice uso compresi negli elenchi di cui all'allegato I ed è a conoscenza che tali prodotti sono destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, ne informa l'autorità competente. Tale autorità competente decide in merito all'opportunità di sottoporre i suddetti servizi di intermediazione ad autorizzazione.
3. Uno Stato membro può estendere l'applicazione del paragrafo 1 ai prodotti a duplice uso non compresi negli elenchi.
4. Uno Stato membro può adottare o mantenere le disposizioni nazionali che subordinano ad autorizzazione la fornitura di servizi di intermediazione di prodotti a duplice uso qualora l'intermediario abbia motivo di sospettare che i prodotti in questione siano o possano essere destinati ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1.
5. L'articolo 9, paragrafi 2, 3 e 4, si applica alle misure nazionali di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo.
Articolo 7
1. Il transito di prodotti a duplice uso non unionali compresi negli elenchi di cui all'allegato I può essere vietato in qualsiasi momento dall'autorità competente dello Stato membro in cui sono ubicati i prodotti nel caso in cui i prodotti siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, a uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1.
2. Prima di decidere se vietare o no il transito, l'autorità competente può, in singoli casi, subordinare ad autorizzazione il transito specifico di prodotti a duplice uso compresi negli elenchi di cui all'allegato I nel caso in cui i prodotti siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, a uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1. Se il transito avviene attraverso il territorio di più Stati membri, l'autorità competente di ciascuno Stato membro interessato può vietare tale transito sul proprio territorio.
L'autorità competente può imporre l'obbligo di autorizzazione alla persona fisica o giuridica o al consorzio che è titolare del contratto concluso con il destinatario nel paese terzo e ha il potere di decidere l'invio dei prodotti che transitano attraverso il territorio doganale dell'Unione.
Se la persona fisica o giuridica o il consorzio non è residente o stabilito nel territorio doganale dell'Unione, l'autorità competente può imporre l'obbligo di autorizzazione:
a) |
al dichiarante ai sensi dell'articolo 5, punto 15), del codice doganale dell'Unione; |
b) |
al trasportatore ai sensi dell'articolo 5, punto 40), del codice doganale dell'Unione; o |
c) |
alla persona fisica che trasporta i prodotti a duplice uso in transito se tali prodotti a duplice uso sono contenuti nei bagagli personali della stessa. |
3. Uno Stato membro può estendere l'applicazione del paragrafo 1 ai prodotti a duplice uso non compresi negli elenchi.
4. L'articolo 9, paragrafi 2, 3 e 4, si applica alle misure nazionali di cui al paragrafo 3 del presente articolo.
Articolo 8
1. La fornitura di assistenza tecnica relativa ai prodotti a duplice uso compresi negli elenchi di cui all'allegato I è subordinata ad autorizzazione nel caso in cui il fornitore di assistenza tecnica sia stato informato dall'autorità competente che detti prodotti sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1.
2. Se un fornitore di assistenza tecnica propone di fornire assistenza tecnica per prodotti a duplice uso compresi negli elenchi di cui all'allegato I ed è a conoscenza che tali prodotti sono destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, ne informa l'autorità competente. Tale autorità competente decide in merito all'opportunità di sottoporre la suddetta assistenza tecnica ad autorizzazione.
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano se l'assistenza tecnica:
a) |
è fornita entro o nel territorio di un paese che figura nell'elenco di cui all'allegato II, sezione A, parte 2, o verso un residente di un paese che figura nell'elenco di cui all'allegato II, sezione A, parte 2; |
b) |
assume la forma di un trasferimento di informazioni che sono di dominio pubblico o fanno parte della ricerca scientifica di base ai sensi della nota generale sulla tecnologia o della nota sulla tecnologia nucleare di cui all'allegato I; |
c) |
è fornita da autorità o agenzie di uno Stato membro nell'ambito dei loro compiti ufficiali; |
d) |
è fornita per le forze armate di uno Stato membro sulla base dei compiti loro assegnati; |
e) |
è fornita per una finalità citata nelle eccezioni per i prodotti del regime di non proliferazione nel settore missilistico (Missile Technology Control Regime – tecnologia MTCR) di cui all'allegato IV; o |
f) |
è il minimo necessario per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione (verifica) o la riparazione di quei prodotti per i quali è stata emessa un'autorizzazione di esportazione; |
4. Uno Stato membro può estendere l'applicazione del paragrafo 1 ai prodotti a duplice uso non compresi negli elenchi.
5. Uno Stato membro può adottare o mantenere le disposizioni nazionali che subordinano ad autorizzazione la fornitura di assistenza tecnica qualora un fornitore di assistenza tecnica che propone di fornire assistenza tecnica per prodotti a duplice uso abbia motivo di sospettare che i prodotti in questione siano o possano essere destinati ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1.
6. L'articolo 9, paragrafi 2, 3 e 4, si applica alle misure nazionali di cui ai paragrafi 4 e 5 del presente articolo.
Articolo 9
1. Per motivi di pubblica sicurezza, inclusa la prevenzione di atti di terrorismo, o di rispetto dei diritti umani, uno Stato membro può vietare l'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi negli elenchi di cui all'allegato I o imporre per gli stessi un obbligo di autorizzazione.
2. Gli Stati membri notificano senza ritardo alla Commissione e agli altri Stati membri le misure adottate ai sensi del paragrafo 1, indicandone con precisione i motivi. Se la misura consiste nell'istituzione di un elenco nazionale di controllo, gli Stati membri informano anche la Commissione e gli altri Stati membri in merito alla descrizione dei prodotti controllati.
3. Gli Stati membri notificano senza ritardo alla Commissione e agli altri Stati membri ogni modifica riguardante le misure adottate ai sensi del paragrafo 1, incluse eventuali modifiche ai propri elenchi nazionali di controllo.
4. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, le misure che le sono notificate ai sensi dei paragrafi 2 e 3. La Commissione pubblica separatamente, senza ritardo e in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, una raccolta degli elenchi di controllo nazionali in vigore negli Stati membri. Su notifica da parte di uno Stato membro di modifiche del proprio elenco nazionale di controllo, la Commissione pubblica senza ritardo e in tutte le lingue ufficiali dell'Unione un aggiornamento della raccolta degli elenchi nazionali di controllo in vigore negli Stati membri.
Articolo 10
1. L'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi negli elenchi di cui all'allegato I è subordinata ad autorizzazione se un altro Stato membro impone un obbligo di autorizzazione per l'esportazione di tali prodotti sulla base di un elenco nazionale di controllo di prodotti adottato da tale Stato membro a norma dell'articolo 9 e pubblicato dalla Commissione a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, e se l'esportatore è stato informato dall'autorità competente che i prodotti in questione sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, a un utilizzo che desta preoccupazione nell'ambito della pubblica sicurezza, inclusa la prevenzione di atti terroristici, o in relazione a considerazioni in materia di diritti umani.
2. Uno Stato membro che rifiuti un'autorizzazione richiesta ai sensi del paragrafo 1 informa anche la Commissione e gli altri Stati membri di tale decisione.
3. Uno Stato membro che, in applicazione del paragrafo 1 del presente articolo, subordini all'obbligo di autorizzazione l'esportazione di un prodotto a duplice uso non compreso nell'elenco di cui all'allegato I, ne informa senza ritardo le proprie autorità doganali e le altre autorità nazionali competenti e, se del caso, fornisce agli altri Stati membri e alla Commissione le informazioni pertinenti, in particolare riguardo ai prodotti e agli utenti finali interessati. Gli altri Stati membri tengono nella dovuta considerazione tali informazioni e ne informano le proprie autorità doganali e le altre autorità nazionali competenti.
Articolo 11
1. Per il trasferimento all'interno dell'Unione dei prodotti a duplice uso elencati nell'allegato IV è richiesta un'autorizzazione. I prodotti a duplice elencati nell'allegato IV, parte 2, non sono oggetto di un'autorizzazione generale.
2. Uno Stato membro può imporre un obbligo di autorizzazione per il trasferimento di altri prodotti a duplice uso dal suo territorio verso un altro Stato membro se al momento del trasferimento:
a) |
all'operatore o all'autorità competente consta che la destinazione finale dei prodotti in questione si trova al di fuori del territorio doganale dell'Unione; |
b) |
l'esportazione a norma dell'articolo 3, 4, 5, 9 o 10 dei prodotti verso detta destinazione finale è soggetta ad obbligo di autorizzazione nello Stato membro dal quale i prodotti devono essere trasferiti e tale esportazione direttamente dal suo territorio non è consentita da un'autorizzazione generale o globale; e |
c) |
i prodotti non devono essere sottoposti a trasformazione o lavorazione quale definita all'articolo 60, paragrafo 2, del codice doganale dell'Unione nello Stato membro verso il quale devono essere trasferiti. |
3. L'autorizzazione di trasferimento di cui ai paragrafi 1 e 2 è richiesta nello Stato membro dal quale i prodotti a duplice uso devono essere trasferiti.
4. Nei casi in cui la successiva esportazione dei prodotti a duplice uso sia già stata accettata dallo Stato membro dal quale i prodotti devono essere trasferiti, nell'ambito delle procedure di consultazione di cui all'articolo 14, è immediatamente rilasciata all'operatore l'autorizzazione di trasferimento, a meno che le circostanze non siano cambiate significativamente.
5. Gli Stati membri che adottano disposizioni che impongono un obbligo di autorizzazione di cui al paragrafo 2 informano senza ritardo la Commissione e gli altri Stati membri delle misure adottate. La Commissione pubblica tali informazioni nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C.
6. L'applicazione delle misure adottate ai sensi dei paragrafi 1 e 2 non implica alcun controllo alle frontiere interne al territorio doganale dell'Unione, ma unicamente controlli effettuati nell'ambito delle normali procedure di controllo applicate in modo non discriminatorio in tutto il territorio doganale dell'Unione.
7. L'applicazione di misure adottate ai sensi dei paragrafi 1 e 2 non deve in nessun caso avere come conseguenza che i trasferimenti di un determinato prodotto da uno Stato membro a un altro siano subordinati a condizioni più restrittive di quelle imposte per le esportazioni dello stesso prodotto verso paesi terzi.
8. Uno Stato membro può prescrivere nella legislazione nazionale che per i trasferimenti intraunionali da detto Stato membro di prodotti elencati nell'allegato I, categoria 5, parte 2, e che non sono elencati nell'allegato IV debbano essere fornite alle autorità competenti dello Stato stesso informazioni supplementari concernenti i prodotti in questione.
9. I documenti commerciali pertinenti relativi a trasferimenti all'interno dell'Unione dei prodotti a duplice uso elencati nell'allegato I indicano chiaramente che i prodotti in questione sono soggetti a controllo se esportati dal territorio doganale dell'Unione. Tra i documenti figurano in particolare eventuali contratti di vendita, conferme dell'ordine, fatture e avvisi di spedizione.
CAPO III
AUTORIZZAZIONI DI ESPORTAZIONE E AUTORIZZAZIONI PER SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE E ASSISTENZA TECNICA
Articolo 12
1. Ai sensi del presente regolamento possono essere rilasciati o istituiti i seguenti tipi di autorizzazioni di esportazione:
a) |
autorizzazioni di esportazione specifiche; |
b) |
autorizzazioni globali di esportazione; |
c) |
autorizzazioni generali di esportazione nazionali; |
d) |
autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione per le esportazioni di taluni prodotti verso determinate destinazioni a condizioni e requisiti specifici per l'utilizzo di cui alle sezioni da A ad H dell'allegato II. |
Le autorizzazioni rilasciate o istituite ai sensi del presente regolamento hanno validità su tutto il territorio doganale dell'Unione.
2. Le autorizzazioni di esportazione specifiche e globali ai sensi del presente regolamento sono rilasciate dall'autorità competente dello Stato membro in cui l'esportatore è residente o stabilito.
Fatto salvo l'articolo 2, punto 3), se l'esportatore non è residente o stabilito nel territorio doganale dell'Unione, l'autorità competente dello Stato membro in cui si trovano i prodotti a duplice uso rilascia autorizzazioni di esportazione specifiche a norma del presente regolamento.
Tutte le autorizzazioni di esportazione specifiche e globali sono rilasciate, ove possibile, con mezzi elettronici su formulari contenenti almeno tutti gli elementi e nell'ordine indicati nei modelli che compaiono nella sezione A dell'allegato III.
3. Le autorizzazioni di esportazione specifiche e le autorizzazioni globali di esportazione sono valide per due anni al massimo, a meno che l'autorità competente non decida diversamente.
Le autorizzazioni per grandi progetti sono valide per una durata stabilita dall'autorità competente, ma per non più di quattro anni, salvo in circostanze debitamente giustificate in base alla durata del progetto.
4. Gli esportatori mettono a disposizione dell'autorità competente tutte le informazioni pertinenti necessarie ai fini della loro richiesta di autorizzazione di esportazione specifica o globale, in modo da fornire informazioni complete in particolare per quanto riguarda l'utilizzatore finale, il paese di destinazione e l'uso finale del prodotto esportato.
Le autorizzazioni di esportazione specifiche sono subordinate a una dichiarazione relativa all'uso finale. L'autorità competente può esentare talune domande dall'obbligo di fornire una dichiarazione relativa all'uso finale. Le autorizzazioni globali di esportazione possono essere subordinate a una dichiarazione relativa all'uso finale, se opportuno.
Gli esportatori che utilizzano autorizzazioni di esportazione globali attuano un ICP, a meno che l'autorità competente non lo ritenga superfluo a causa di altre informazioni di cui ha tenuto conto nel trattare la domanda di autorizzazione di esportazione globale presentata dall'esportatore.
Gli obblighi di notifica e relativi all'ICP concernenti l'utilizzo delle autorizzazioni globali di esportazione sono definiti dagli Stati membri.
Su richiesta degli esportatori, le autorizzazioni globali di esportazione che contengono limitazioni quantitative sono suddivise.
5. Le autorità competenti degli Stati membri trattano le richieste di autorizzazioni specifiche o globali entro un termine che deve essere determinato dal diritto o dalla prassi nazionale.
6. Le autorizzazioni generali di esportazione nazionali:
a) |
escludono dal proprio ambito di applicazione i prodotti elencati nella sezione I dell'allegato II; |
b) |
sono definite dalla legislazione o prassi nazionale; possono essere utilizzate da tutti gli esportatori residenti o stabiliti nello Stato membro che rilascia tali autorizzazioni purché soddisfino i requisiti stabiliti nel presente regolamento e nella legislazione nazionale complementare. Sono rilasciate conformemente alle indicazioni di cui alla sezione C dell'allegato III; |
c) |
non devono essere utilizzate qualora l'esportatore sia stato informato dall'autorità competente del fatto che i prodotti in questione sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, o qualora l'esportatore sia a conoscenza del fatto che detti prodotti sono destinati a tali usi. |
Le autorizzazioni generali di esportazione nazionali possono anche applicarsi ai prodotti e alle destinazioni elencati nelle sezioni da A ad H dell'allegato II.
Gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione le autorizzazioni generali di esportazione nazionali rilasciate o modificate. La Commissione pubblica tali notifiche nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C.
7. L'autorità competente dello Stato membro in cui è residente o stabilito l'esportatore può vietare a quest'ultimo di utilizzare un'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione qualora sussista un ragionevole sospetto circa la sua capacità di rispettare tale autorizzazione o una disposizione della normativa sui controlli all'esportazione.
Le autorità competenti degli Stati membri procedono a scambi di informazioni sugli esportatori cui è stato vietato di utilizzare un'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione, a meno che l'autorità competente dello Stato membro in cui l'esportatore è residente o stabilito non concluda che l'esportatore non tenterà di esportare prodotti a duplice uso attraverso un altro Stato membro. Lo scambio di informazioni è effettuato utilizzando il sistema elettronico di cui all'articolo 23, paragrafo 6.
Articolo 13
1. Le autorizzazioni per la fornitura di servizi di intermediazione e assistenza tecnica ai sensi del presente regolamento sono rilasciate dall'autorità competente dello Stato membro in cui l'intermediario o il fornitore di assistenza tecnica è residente o stabilito. Nel caso in cui l'intermediario o il fornitore di assistenza tecnica sia residente o stabilito al di fuori del territorio doganale dell'Unione, le autorizzazioni per la fornitura di servizi di intermediazione e assistenza tecnica ai sensi del presente regolamento sono rilasciate dall'autorità competente dello Stato membro a partire dal quale saranno forniti i servizi di intermediazione o l'assistenza tecnica.
2. Le autorizzazioni per la fornitura di servizi di intermediazione sono rilasciate per una determinata quantità di prodotti specifici e precisano chiaramente l'ubicazione dei prodotti nei paesi terzi d'origine, l'utilizzatore finale e l'ubicazione esatta dell'utilizzatore finale.
Le autorizzazioni per l'assistenza tecnica indicano chiaramente l'utente finale e l'ubicazione dell'utilizzatore finale.
Le autorizzazioni hanno validità su tutto il territorio doganale dell'Unione.
3. Gli intermediari e i fornitori di assistenza tecnica mettono a disposizione dell'autorità competente tutte le informazioni pertinenti necessarie ai fini della loro richiesta di autorizzazione ai sensi del presente regolamento, segnatamente i dati specifici relativi all'ubicazione dei prodotti a duplice uso, una chiara descrizione dei prodotti e della quantità interessata, i terzi coinvolti nell'operazione, il paese di destinazione, l'utilizzatore finale in tale paese e il luogo esatto in cui si trova.
4. Le autorità competenti degli Stati membri trattano le richieste di autorizzazioni per la fornitura di servizi di intermediazione e assistenza tecnica entro un termine che deve essere determinato dal diritto o dalla prassi nazionale.
5. Tutte le autorizzazioni per la fornitura di servizi di intermediazione e assistenza tecnica sono rilasciate, ove possibile, con mezzi elettronici su formulari contenenti almeno tutti gli elementi e nell'ordine indicati nei modelli di cui alla sezione B dell'allegato III.
Articolo 14
1. Se i prodotti a duplice uso per i quali è stata chiesta un'autorizzazione di esportazione specifica verso una destinazione che non figura nell'allegato II, sezione A, parte 2, o verso tutte le destinazioni nel caso dei prodotti a duplice uso che figurano nell'allegato IV, si trovano o si troveranno in uno o più Stati membri diversi da quello nel quale è stata presentata la richiesta, tale circostanza è indicata nella richiesta. L'autorità competente dello Stato membro al quale l'autorizzazione viene richiesta consulta immediatamente le autorità competenti degli Stati membri in questione e fornisce loro le informazioni pertinenti. Tale consultazione può essere effettuata utilizzando il sistema elettronico di cui all'articolo 23, paragrafo 6. Gli Stati membri consultati comunicano, entro 10 giorni lavorativi, le loro eventuali obiezioni nei confronti del rilascio dell'autorizzazione, che vincola lo Stato membro cui è stata fatta la richiesta.
Se non pervengono obiezioni entro 10 giorni lavorativi, si considera che gli Stati membri consultati non abbiano obiezioni.
In casi eccezionali, qualsiasi Stato membro consultato può chiedere la proroga del termine di 10 giorni. Tuttavia la proroga non supera i 30 giorni lavorativi.
2. Qualora un'esportazione possa recare pregiudizio a interessi essenziali in materia di sicurezza di uno Stato membro, questo può chiedere a un altro Stato membro di non concedere l'autorizzazione di esportazione oppure, qualora siffatta autorizzazione sia stata concessa, chiederne l'annullamento, la sospensione, la modifica o la revoca. Lo Stato membro che ha ricevuto la richiesta avvia immediatamente con lo Stato membro richiedente consultazioni di natura non vincolante, che dovranno terminare entro 10 giorni lavorativi. Qualora decida di concedere l'autorizzazione, lo Stato membro che riceve la richiesta ne dà notifica alla Commissione e agli altri Stati membri utilizzando il sistema elettronico di cui all'articolo 23, paragrafo 6.
Articolo 15
1. Ai fini del rilascio di un'autorizzazione o del divieto di transito ai sensi del presente regolamento gli Stati membri tengono conto di tutti i fattori pertinenti, tra cui:
a) |
gli obblighi e gli impegni internazionali dell'Unione e degli Stati membri, in particolare gli obblighi e gli impegni che ciascuno di essi ha assunto in qualità di membro dei pertinenti regimi internazionali di non proliferazione e di accordi per il controllo delle esportazioni o con la ratifica dei pertinenti trattati internazionali; |
b) |
gli obblighi derivanti dalle sanzioni imposte con una decisione o una posizione comune adottata dal Consiglio o con una decisione dell'OSCE o con una risoluzione vincolante del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite; |
c) |
considerazioni di politica estera e di sicurezza nazionale, comprese quelle cui si applica la posizione comune 2008/944/PESC; |
d) |
considerazioni sul previsto uso finale e sul rischio di sviamenti di destinazione. |
2. Oltre ai criteri di cui al paragrafo 1, al momento di valutare una richiesta di autorizzazione globale di esportazione, gli Stati membri tengono conto dell'applicazione, da parte dell'esportatore, di un ICP.
Articolo 16
1. L'autorità competente, in ottemperanza del presente regolamento, può rifiutarsi di concedere un'autorizzazione di esportazione e può annullare, sospendere, modificare o revocare le autorizzazioni già concesse. In caso di rifiuto, annullamento, sospensione, limitazione sostanziale o revoca dell'autorizzazione di esportazione oppure quando ha stabilito che l'esportazione prevista non deve essere autorizzata, essa ne dà notifica alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione e comunica loro le informazioni pertinenti. In caso di sospensione di un'autorizzazione di esportazione da parte dell'autorità competente di uno Stato membro, la valutazione finale è comunicata alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione al termine del periodo di sospensione.
2. Le autorità competenti degli Stati membri riesaminano i dinieghi delle autorizzazioni notificati a norma del paragrafo 1 entro tre anni dalla notifica e li revocano, modificano o rinnovano. Le autorità competenti degli Stati membri notificano quanto prima i risultati del riesame alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione. I dinieghi non revocati rimangono validi e sono riesaminati ogni tre anni. In occasione del terzo riesame, lo Stato membro interessato è tenuto a spiegare le ragioni del mantenimento di tale rifiuto.
3. L'autorità competente notifica senza ritardo alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione le sue decisioni di divieto di transito di prodotti a duplice uso, prese a norma dell'articolo 7. Tali notifiche contengono tutte le informazioni pertinenti, inclusa la classificazione del prodotto, i suoi parametri tecnici, il paese di destinazione e l'utilizzatore finale.
4. I paragrafi 1 e 2 del presente articolo si applicano anche alle autorizzazioni per la fornitura di servizi di intermediazione e assistenza tecnica di cui all'articolo 13.
5. L'autorità competente di uno Stato membro, prima di decidere se concedere o meno un'autorizzazione o di vietare un transito ai sensi del presente regolamento, esamina tutti i dinieghi validi o le decisioni relative al divieto di transito di prodotti a duplice uso compresi negli elenchi di cui all'allegato I, prese ai sensi del presente regolamento, per accertare se un'autorizzazione o un transito siano stati negati dalle autorità competenti di un altro Stato membro per un'operazione sostanzialmente identica. Essa consulta quindi le autorità competenti degli Stati membri che hanno emesso tali dinieghi o decisioni di divieto di transito di cui ai paragrafi 1, 3 e 4 del presente articolo.
Le autorità competenti degli Stati membri consultati comunicano entro 10 giorni lavorativi se ritengono che l'operazione in questione sia sostanzialmente identica. Se non perviene alcuna reazione entro 10 giorni lavorativi, si considera che le autorità competenti degli Stati membri consultati non considerino l'operazione in questione un'operazione sostanzialmente identica.
Se sono necessarie maggiori informazioni per valutare correttamente l'operazione in questione, le autorità competenti degli Stati membri interessati concordano la proroga di tale termine di 10 giorni. Tuttavia la proroga non supera i 30 giorni lavorativi.
Se, a seguito di tale consultazione, decide di rilasciare l'autorizzazione o permettere il transito, l'autorità competente ne informa le autorità competenti degli altri Stati membri e la Commissione, fornendo tutte le informazioni pertinenti per giustificare la sua decisione.
6. Tutte le notifiche necessarie ai sensi del presente articolo sono effettuate mediante mezzi elettronici sicuri, compreso attraverso il sistema di cui all'articolo 23, paragrafo 6.
7. Tutte le informazioni scambiate conformemente al presente articolo rispettano l'articolo 23, paragrafo 5, in materia di riservatezza delle informazioni.
CAPO IV
MODIFICA DEGLI ELENCHI DEI PRODOTTI A DUPLICE USO E DELLE DESTINAZIONI
Articolo 17
1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 18 al fine di modificare gli elenchi di prodotti a duplice uso di cui agli allegati I e IV, come segue:
a) |
l'elenco di prodotti a duplice uso di cui all'allegato I è modificato conformemente ai pertinenti obblighi e impegni, e relative modifiche, accettati dagli Stati membri e, se del caso, dall'Unione in qualità di membri di regimi internazionali di non proliferazione e di accordi in materia di controllo delle esportazioni o a seguito della ratifica di pertinenti trattati internazionali; |
b) |
nel caso in cui la modifica dell'allegato I riguardi prodotti a duplice uso elencati anche nell'allegato II o IV, tali allegati sono modificati di conseguenza. |
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 al fine di modificare l'allegato II eliminando prodotti e aggiungendo o eliminando destinazioni dall'ambito di applicazione delle autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione in consultazione con il gruppo di coordinamento sui prodotti a duplice uso istituito a norma dell'articolo 24 e tenendo conto degli obblighi e degli impegni previsti dai pertinenti regimi di non proliferazione e dagli accordi in materia di controllo delle esportazioni, quali modifiche degli elenchi di controllo, nonché dei pertinenti sviluppi geopolitici. Qualora motivi imperativi di urgenza richiedano la soppressione di determinate destinazioni dall'ambito di applicazione di un'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione, la procedura di cui all'articolo 19 si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente paragrafo.
Articolo 18
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 17 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 9 settembre 2021. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all'articolo 17 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 17 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Articolo 19
1. Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.
2. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 6. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.
Articolo 20
L'elenco di prodotti a duplice uso di cui all'allegato IV, che è un sottoinsieme dell'allegato I, è aggiornato in relazione all'articolo 36 TFUE, vale a dire agli interessi degli Stati membri in materia di ordine pubblico e di pubblica sicurezza.
CAPO V
PROCEDURE DOGANALI
Articolo 21
1. In occasione dell'espletamento delle formalità per l'esportazione di prodotti a duplice uso presso l'ufficio doganale competente per l'accettazione della dichiarazione di esportazione, l'esportatore deve fornire la prova che tutte le autorizzazioni di esportazione necessarie sono state ottenute.
2. All'esportatore può essere richiesta una traduzione dei documenti prodotti, a titolo di prova, in una lingua ufficiale dello Stato membro nel quale la dichiarazione di esportazione è presentata.
3. Fatte salve le competenze ad esso attribuite nell'ambito e ai sensi del codice doganale dell'Unione, uno Stato membro può altresì, per un periodo non superiore ai periodi di cui al paragrafo 4, sospendere la procedura di esportazione dal proprio territorio o, se necessario, impedire in altro modo che i prodotti a duplice uso che sono o meno coperti da valida autorizzazione di esportazione lascino l'Unione attraverso il suo territorio, qualora:
a) |
abbia ragioni di sospettare che:
|
b) |
disponga di informazioni pertinenti in merito alla potenziale applicazione delle misure di cui all'articolo 4, paragrafo 1. |
4. Nei casi di cui al paragrafo 3 del presente articolo, lo Stato membro di cui a tale paragrafo consulta l'autorità competente dello Stato membro che ha rilasciato l'autorizzazione di esportazione o che può intervenire ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, senza ritardo in modo che l'autorità competente possa adottare provvedimenti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, o dell'articolo 16, paragrafo 1. Se detta autorità competente decide di mantenere l'autorizzazione o di non intervenire ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, essa risponde entro un termine di 10 giorni lavorativi, che, su sua richiesta, può essere esteso a 30 giorni lavorativi in circostanze eccezionali. In tal caso, o se non è pervenuta alcuna risposta entro 10 o 30 giorni lavorativi a seconda delle circostanze, i prodotti a duplice uso sono svincolati immediatamente. L'autorità competente dello Stato membro che ha rilasciato l'autorizzazione informa le autorità competenti degli altri Stati membri e la Commissione.
5. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, può sviluppare orientamenti per sostenere la cooperazione tra le autorità preposte al rilascio delle licenze e le autorità doganali.
Articolo 22
1. Gli Stati membri possono disporre che le formalità doganali per l'esportazione di prodotti a duplice uso possano essere espletate esclusivamente presso determinati uffici doganali all'uopo abilitati.
2. Qualora si avvalgano della facoltà di cui al paragrafo 1, gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco degli uffici doganali debitamente abilitati. La Commissione pubblica tali informazioni nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C.
CAPO VI
COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA, ATTUAZIONE E APPLICAZIONE
Articolo 23
1. Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative da essi adottate in attuazione del presente regolamento, compresi:
a) |
l'elenco delle autorità competenti degli Stati membri abilitate:
|
b) |
le misure di cui all'articolo 25, paragrafo 1. |
La Commissione trasmette le informazioni agli altri Stati membri e le pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C.
2. Gli Stati membri, in cooperazione con la Commissione, adottano tutte le disposizioni atte ad istituire una cooperazione diretta e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti al fine di rendere più efficiente il regime di controllo delle esportazioni dell'Unione e assicurare l'attuazione e l'applicazione coerenti ed efficaci del controllo in tutto il territorio doganale dell'Unione. Lo scambio di informazioni può comprendere:
a) |
dati pertinenti relativi alle licenze, forniti per ciascuna autorizzazione rilasciata (per esempio valore e tipi di licenze e relative destinazioni, numero di utilizzatori delle autorizzazioni generali); |
b) |
informazioni supplementari riguardanti l'applicazione dei controlli, comprese informazioni sull'applicazione dei criteri di cui all'articolo 15, paragrafo 1, sul numero di operatori che dispongono di un ICP e, ove disponibili, dati sulle esportazioni di prodotti a duplice uso effettuate in altri Stati membri; |
c) |
informazioni relative all'analisi alla base delle aggiunte o delle aggiunte previste agli elenchi di controllo nazionale a norma dell'articolo 9; |
d) |
informazioni riguardanti l'applicazione dei controlli, compresi audit basati sul rischio, dati particolareggiati relativi agli esportatori che sono stati privati del diritto di usare autorizzazioni generali di esportazione nazionali o dell'Unione e, se del caso, numero di violazioni, sequestri e applicazione di altre sanzioni; |
e) |
dati relativi a utilizzatori finali sensibili, soggetti coinvolti in attività di approvvigionamento sospette e, se disponibili, itinerari seguiti. |
3. Lo scambio di dati relativi alle licenze avviene almeno una volta all'anno conformemente agli orientamenti elaborati dal gruppo di coordinamento sui prodotti a duplice uso istituito a norma dell'articolo 24 e tenendo in debita considerazione gli obblighi giuridici in materia di protezione delle informazioni personali, delle informazioni commercialmente sensibili o delle informazioni sulla difesa protetta, la politica estera o la sicurezza nazionale.
4. Gli Stati membri e la Commissione esaminano periodicamente l'attuazione dell'articolo 15 sulla base delle informazioni trasmesse a norma del presente regolamento e delle analisi di tali dati. Tutti i partecipanti a tali scambi rispettano la riservatezza delle discussioni.
5. Si applica, mutatis mutandis, il regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio (14), in particolare le disposizioni sulla riservatezza delle informazioni.
6. Un sistema sicuro e criptato è sviluppato dalla Commissione, in consultazione con il gruppo di coordinamento sui prodotti a duplice uso istituito a norma dell'articolo 24, per sostenere la cooperazione diretta e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri e, se del caso, la Commissione. Il sistema è collegato dalla Commissione, ove possibile, ai sistemi elettronici per il rilascio delle licenze delle autorità competenti degli Stati membri nella misura necessaria ad agevolare la cooperazione diretta e lo scambio di informazioni. Il Parlamento europeo è informato sul bilancio, sullo sviluppo e sul funzionamento del sistema.
7. Il trattamento di dati personali è conforme alle norme stabilite dai regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725.
Articolo 24
1. È istituito un gruppo di coordinamento sui prodotti a duplice uso presieduto da un rappresentante della Commissione e composto di un rappresentante nominato da ciascuno Stato membro. Esso esamina tutte le questioni riguardanti l'applicazione del presente regolamento sollevate dal presidente o dal rappresentante di uno Stato membro.
2. Il gruppo di coordinamento sui prodotti a duplice uso, ove opportuno, consulta gli esportatori, gli intermediari, i fornitori di assistenza tecnica e altri soggetti interessati dal presente regolamento.
3. Il gruppo di coordinamento sui prodotti a duplice uso, ove opportuno, istituisce gruppi di esperti tecnici composti di esperti degli Stati membri per esaminare questioni specifiche relative all'attuazione dei controlli, comprese questioni relative all'aggiornamento degli elenchi di controllo dell'Unione di cui all'allegato I. I gruppi di esperti tecnici, ove opportuno, consultano gli esportatori, gli intermediari, i fornitori di assistenza tecnica e le altre parti interessate dal presente regolamento.
4. La Commissione sostiene un programma dell'Unione di sviluppo delle capacità in materia di licenze e di applicazione delle norme, anche sviluppando, in consultazione con il gruppo di coordinamento sui prodotti a duplice uso, programmi di formazione comuni per i funzionari degli Stati membri.
Articolo 25
1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti adeguati per assicurare la corretta applicazione del presente regolamento. In particolare, determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento o delle disposizioni adottate per la sua attuazione. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
2. Il gruppo di coordinamento sui prodotti a duplice uso istituisce un meccanismo di coordinamento dell'applicazione per sostenere lo scambio di informazioni e la cooperazione diretta tra le autorità competenti e le autorità di contrasto degli Stati membri («meccanismo di coordinamento dell'applicazione»). Nell'ambito del meccanismo di coordinamento dell'applicazione, gli Stati membri e la Commissione si scambiano le informazioni pertinenti, se disponibili, anche sull'applicazione, la natura e l'effetto delle misure, adottate a norma del paragrafo 1, sull'applicazione delle migliori pratiche e sulle esportazioni non autorizzate di prodotti a duplice uso e/o sulle violazioni del presente regolamento e/o della legislazione nazionale pertinente.
Nell'ambito del meccanismo di coordinamento dell'applicazione, gli Stati membri e la Commissione si scambiano anche informazioni sulle migliori pratiche delle autorità nazionali di applicazione concernenti gli audit basati sul rischio, l'individuazione e il perseguimento di esportazioni non autorizzate di prodotti a duplice uso e/o altre possibili violazioni del presente regolamento e/o della legislazione nazionale pertinente.
Lo scambio di informazioni nell'ambito del meccanismo di coordinamento dell'applicazione è riservato.
CAPO VII
TRANSPARENZA, SENSIBILIZZAZIONE, MONITORAGGIO, VALUTAZIONE
Articolo 26
1. La Commissione ed il Consiglio, ove opportuno, mettono a disposizione orientamenti e/o raccomandazioni in materia di migliori pratiche per le questioni di cui al presente regolamento per assicurare l'efficienza del regime di controllo delle esportazioni dell'Unione e la coerenza della sua attuazione. La fornitura di orientamenti o raccomandazioni in materia di migliori pratiche a esportatori, intermediari e fornitori di assistenza tecnica spetta agli Stati membri in cui quelli risiedono o sono stabiliti. In tali orientamenti e/o raccomandazioni in materia di migliori pratiche si tiene conto in particolare delle esigenze di informazione delle PMI.
2. La Commissione, in consultazione con il gruppo di coordinamento sui prodotti a duplice uso, presenta una relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del presente regolamento, nonché sulle attività, analisi e consultazioni del gruppo di coordinamento sui prodotti a duplice uso. La relazione annuale è resa pubblica.
La relazione annuale contiene informazioni sulle autorizzazioni (in particolare il numero e il valore per tipo di prodotto e per destinazione a livello di Unione e di Stati membri) sui dinieghi e sui divieti a norma del presente regolamento. La relazione annuale contiene inoltre informazioni sull'amministrazione (in particolare in materia di personale, attività di messa in conformità e sensibilizzazione, strumenti appositi per il rilascio di licenze o la classificazione) e sull'esecuzione dei controlli (in particolare il numero di infrazioni e sanzioni).
Per quanto riguarda i prodotti di sorveglianza informatica, la relazione annuale contiene informazioni specifiche sulle autorizzazioni, in particolare sul numero di domande ricevute per prodotto, sullo Stato membro di rilascio e sulle destinazioni interessate da tali domande e sulle decisioni adottate al riguardo.
Le informazioni contenute nella relazione annuale sono presentate conformemente ai principi di cui al paragrafo 3.
La Commissione e il Consiglio mettono a disposizione orientamenti sulla metodologia per la raccolta e il trattamento dei dati per la preparazione della relazione annuale, compresa la determinazione dei tipi di prodotti e la disponibilità dei dati relativi all'applicazione.
3. Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni appropriate per la preparazione della relazione, prestando la dovuta considerazione agli obblighi giuridici in materia di protezione delle informazioni personali, di informazioni commercialmente sensibili o di difesa protetta, di politica estera o di sicurezza nazionale. Il regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (15) relativo alle statistiche europee si applica alle informazioni scambiate o pubblicate a norma del presente articolo.
4. Nel periodo compreso tra il 10 settembre 2026 e il 10 settembre 2028, la Commissione procede a una valutazione del presente regolamento e riferisce in merito ai principali risultati al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo. Dopo il 10 settembre 2024, la Commissione effettua una valutazione dell'articolo 5 e riferisce in merito ai principali risultati al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo.
CAPO VIII
MISURE DI CONTROLLO
Articolo 27
1. Gli esportatori di prodotti a duplice uso tengono dettagliati registri commerciali o la documentazione dettagliata delle loro esportazioni conformemente al diritto nazionale o secondo la prassi in vigore nello Stato membro interessato. Tali registri o documentazione comprendono in particolare i documenti commerciali, quali fatture, manifesti, documenti di trasporto o altri documenti di spedizione che contengono informazioni sufficienti per determinare:
a) |
una descrizione dei prodotti a duplice uso; |
b) |
la quantità dei prodotti a duplice uso; |
c) |
il nominativo e l'indirizzo dell'esportatore e del destinatario; |
d) |
qualora siano conosciuti, l'uso finale e l'utilizzatore finale dei prodotti a duplice uso. |
2. Conformemente al diritto nazionale o secondo la prassi in vigore nello Stato membro interessato, gli intermediari e i fornitori di assistenza tecnica tengono registri commerciali o la documentazione relativi ai servizi di intermediazione o assistenza tecnica in modo da poter provare, su richiesta, la descrizione dei prodotti a duplice uso oggetto dei servizi di intermediazione o assistenza tecnica, il periodo in cui i prodotti sono stati oggetto di tali servizi, la destinazione di tali prodotti e servizi e i paesi interessati da tali servizi.
3. I registri o la documentazione di cui ai paragrafi 1 e 2 sono conservati per almeno cinque anni a decorrere dalla fine dell'anno civile nel corso del quale ha avuto luogo l'esportazione o sono stati forniti i servizi di intermediazione o assistenza tecnica. Essi sono presentati, su richiesta, all'autorità competente.
4. La documentazione e i registri relativi ai trasferimenti all'interno dell'Unione di prodotti a duplice uso elencati nell'allegato I sono conservati per almeno tre anni a decorrere dalla fine dell'anno civile nel corso del quale ha avuto luogo il trasferimento e sono presentati, su richiesta, all'autorità competente dello Stato membro da cui i prodotti sono stati trasferiti.
Articolo 28
Per garantire la corretta applicazione del presente regolamento, ciascuno Stato membro adotta tutte le misure necessarie per consentire alle proprie autorità competenti:
a) |
di raccogliere informazioni su qualsiasi commessa od operazione riguardante prodotti a duplice uso; |
b) |
di verificare la corretta applicazione delle misure di controllo delle esportazioni, che possono includere in particolare il potere di ispezionare i locali delle persone coinvolte in un'operazione di esportazione o degli intermediari che intervengono nella fornitura di servizi di intermediazione nelle circostanze di cui all'articolo 6 o dei fornitori di assistenza tecnica nelle circostanze di cui all'articolo 8. |
CAPO IX
COOPERAZIONE CON I PAESI TERZI
Articolo 29
1. La Commissione e gli Stati membri mantengono, ove opportuno dialoghi con i paesi terzi, al fine di promuovere la convergenza globale dei controlli.
I dialoghi possono sostenere la cooperazione regolare e reciproca con i paesi terzi, compreso lo scambio di informazioni e migliori pratiche, nonché lo sviluppo di capacità e la sensibilizzazione dei paesi terzi. I dialoghi possono inoltre incoraggiare l'adesione dei paesi terzi a solidi controlli delle esportazioni sviluppati da regimi multilaterali di controllo delle esportazioni come modello per le migliori pratiche internazionali.
2. Fatte salve le disposizioni di accordi o protocolli di mutua assistenza amministrativa in materia doganale tra l'Unione e i paesi terzi, il Consiglio può autorizzare la Commissione a negoziare con i paesi terzi su accordi per il riconoscimento reciproco dei controlli sulle esportazioni dei prodotti a duplice uso oggetto del presente regolamento.
Tali negoziati sono condotti in conformità delle procedure di cui all'articolo 207, paragrafo 3, TFUE e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, a seconda dei casi.
CAPO X
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 30
Il presente regolamento si applica fatta salva la decisione delegata della Commissione del 15 settembre 2015 che integra la decisione n. 1104/2011/UE.
Articolo 31
Il regolamento (CE) n. 428/2009 è abrogato.
Tuttavia, per quanto riguarda le richieste di autorizzazione di esportazione presentate prima del 9 settembre 2021, si continuano ad applicare le pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 428/2009.
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VI.
Articolo 32
Il presente regolamento entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 2021
Per il Parlamento europeo
Il presidente
D. M. SASSOLI
Per il Consiglio
Il presidente
A. P. ZACARIAS
(1) Posizione del Parlamento europeo del 25 marzo 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 10 maggio 2021.
(2) Regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell’intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1).
(3) Posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari (GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99).
(4) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).
(5) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
(6) Regolamento (UE) 2015/479 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, relativo a un regime comune applicabile alle esportazioni (GU L 83 del 27.3.2015, pag. 34).
(7) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
(8) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
(9) Decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulla sicurezza nella Commissione (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 41).
(10) Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione del 13 marzo 2015 sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53).
(11) GU C 202 dell'8.7.2011, pag. 13.
(12) Decisione n. 1104/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativa alle regole di accesso al servizio pubblico regolamentato offerto dal sistema globale di navigazione satellitare istituito dal programma Galileo (GU L 287 del 4.11.2011, pag. 1).
(13) Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1).
(14) Regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola (GU L 82 del 22.3.1997, pag. 1).
(15) Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).
ALLEGATO I
ELENCO DEI PRODOTTI A DUPLICE USO DI CUI ALL'ARTICOLO 3 DEL PRESENTE REGOLAMENTO
L'elenco di prodotti a duplice uso contenuto nel presente allegato attua gli accordi internazionali sul controllo dei prodotti a duplice uso, in particolare il gruppo Australia (1), il regime di non proliferazione nel settore missilistico (MTCR) (2), il gruppo dei fornitori nucleari (GFN) (3), l'intesa di Wassenaar (4) e la convenzione sulle armi chimiche (CWC) (5).
INDICE
Parte I - |
Note generali, acronimi e abbreviazioni e definizioni |
Parte II - Categoria 0 |
Materiali nucleari, impianti e apparecchiature |
Parte III - Categoria 1 |
Materiali speciali e relative apparecchiature |
Parte IV - Categoria 2 |
Trattamento e lavorazione dei materiali |
Parte V - Categoria 3 |
Materiali elettronici |
Parte VI - Categoria 4 |
Calcolatori |
Parte VII - Categoria 5 |
Telecomunicazioni e «sicurezza dell'informazione» |
Parte VIII - Categoria 6 |
Sensori e laser |
Parte IX - Categoria 7 |
Materiale avionico e di navigazione |
Parte X - Categoria 8 |
Materiale navale |
Parte XI - Categoria 9 |
Materiale aerospaziale e propulsione |
PARTE I - Note generali, acronimi e abbreviazioni e definizioni
NOTE GENERALI ALL'ALLEGATO I
1. |
Per l'autorizzazione di beni progettati o modificati per uso militare si vedano i pertinenti elenchi dei singoli Stati membri dell'UE. I riferimenti "CFR. ANCHE L'ELENCO DEI MATERIALI DI ARMAMENTO" del presente allegato rimandano agli stessi elenchi. |
2. |
Sono sottoposti ad autorizzazione per l'esportazione tutti i beni (compresi gli impianti) non specificati nel presente elenco qualora in tali beni siano contenuti componenti - specificati nell'elenco - che ne costituiscano l'elemento principale e da questi possano essere facilmente rimossi per altre utilizzazioni.
|
3. |
I beni specificati nel presente allegato sono da intendersi sia nuovi che usati. |
4. |
In taluni casi le sostanze chimiche sono elencate con il nome e il numero CAS. L'elenco si applica alle sostanze chimiche aventi la stessa formula strutturale (compresi gli idrati) indipendentemente dal nome o dal numero CAS. I numeri CAS sono indicati come ausilio per identificare una particolare sostanza chimica o miscela, a prescindere dalla nomenclatura. I numeri CAS non possono essere utilizzati come identificatori unici, poiché alcune forme delle sostanze chimiche elencate hanno diversi numeri CAS e le miscele contenenti una di tali sostanze hanno anch'esse numeri CAS diversi. |
NOTA SULLA TECNOLOGIA NUCLEARE (NTN)
(Da leggersi congiuntamente alla sezione E della categoria 0)
La "tecnologia" direttamente associata ad un qualsiasi bene specificato nella categoria 0 è sottoposta ad autorizzazione dalle disposizioni di cui alla categoria 0.
La "tecnologia" per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" di beni specificati nell'elenco rimane sottoposta ad autorizzazione anche quando utilizzabile per beni non specificati nell'elenco.
L'autorizzazione all'esportazione di un qualsiasi bene comprende anche la cessione allo stesso utente finale della quantità minima di "tecnologia" necessaria per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione e la riparazione di quel bene.
L'autorizzazione al trasferimento di "tecnologia" non è richiesta per le informazioni "di pubblico dominio" o per la "ricerca scientifica di base".
NOTA GENERALE SULLA TECNOLOGIA (NGT)
(Da leggersi congiuntamente alla sezione E delle categorie da 1 a 9)
L'esportazione della "tecnologia""necessaria" per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" di beni specificati nelle categorie da 1 a 9 è sottoposta ad autorizzazione dalle disposizioni riportate in ciascuna di queste categorie.
La "tecnologia""necessaria" per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" di prodotti specificati nell'elenco rimane sottoposta ad autorizzazione anche quando utilizzabile per prodotti non specificati nell'elenco.
L'autorizzazione all'esportazione non è richiesta per la quantità minima di "tecnologia" necessaria per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione (il controllo) o la riparazione dei prodotti che non sono sottoposti ad autorizzazione o di cui è stata autorizzata l'esportazione.
Nota: |
La presente disposizione non si applica alla "tecnologia" specificata in 1E002.e., 1E002.f., 8E002.a. ed 8E002.b. |
L'autorizzazione all'esportazione di "tecnologia" non è richiesta per le informazioni "di pubblico dominio", per la "ricerca scientifica di base" o per la quantità minima di informazioni necessarie per le domande di brevetto.
NOTA SUL SOFTWARE NUCLEARE (NSN)
In base alla presente nota non è sottoposto ad autorizzazione il "software" specificato alla
sezione D della categoria 0 quando è la quantità minima di "codice oggetto" necessaria per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione (il controllo) e la riparazione dei prodotti di cui è stata autorizzata l'esportazione.
L'autorizzazione all'esportazione di un qualsiasi bene comprende anche la cessione allo stesso utente finale della quantità minima di "codice oggetto" necessaria per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione (il controllo) e la riparazione di quel bene.
Nota: |
La nota sul software nucleare non si applica al "software" specificato alla categoria 5, parte 2 ("Sicurezza dell'informazione"). |
NOTA GENERALE SUL SOFTWARE (NGS)
In base alla presente nota non è sottoposto ad autorizzazione il "software" specificato alla
sezione D delle categorie da 1 a 9 quando è:
a. |
generalmente disponibile al pubblico in quanto:
|
b. |
"di pubblico dominio"; o |
c. |
la quantità minima di "codice oggetto" necessaria per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione (il controllo) e la riparazione dei prodotti di cui è stata autorizzata l'esportazione. |
Nota: |
La lettera c. della nota generale sul software non si applica al "software" specificato alla categoria 5, parte 2 ("Sicurezza dell'informazione"). |
NOTA GENERALE SULLA "sICUREZZA DELL'INFORMAZIONE" (NGSI)
I prodotti o le funzioni di "sicurezza dell'informazione" dovrebbero essere considerati in base alle disposizioni di cui alla categoria 5, parte 2, anche qualora si tratti di componenti, "software" o funzioni di altri prodotti.
PRATICHE EDITORIALI DELLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA
In conformità alle regole indicate nel Manuale interistituzionale di convenzioni redazionali, per i testi in italiano pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea:
— |
per separare le unità dai decimali si usa la virgola,
|
Il testo riportato nel presente allegato è conforme a queste indicazioni.
ACRONIMI E ABBREVIAZIONI UTILIZZATI NEL PRESENTE ALLEGATO
Per gli acronimi e le abbreviazioni utilizzati come termini definiti si vedano le "definizioni dei termini usati nel presente allegato".
ACRONIMI E ABBREVIAZIONI
ABEC |
Annular Bearing Engineers Committee |
ABMA |
American Bearing Manufacturers Association |
ADC |
convertitore analogico-numerico |
AGMA |
American Gear Manufacturers' Association |
AHRS |
sistemi di riferimento di rotta e di assetto |
AISI |
American Iron and Steel Institute |
ALE |
epitassia per strati atomici |
ALU |
unità logica aritmetica |
AN |
apertura numerica |
ANSI |
American National Standards Institute |
APP |
prestazione di picco adattata |
APU |
unità di potenza ausiliaria |
ASTM |
Società americana per le prove e i materiali |
ATC |
controllo del traffico aereo |
BJT |
transistor bipolari a giunzione |
BPP |
prodotto dei parametri del fascio |
BSC |
Base Station Controller |
CAD |
progettazione assistita da calcolatore |
CAS |
Chemical Abstracts Service |
CCD |
dispositivo ad accoppiamento di carica |
CEI |
Commissione elettrotecnica internazionale |
CEP |
errore circolare probabile |
CMM |
macchina di misura a coordinate |
CMOS |
semiconduttore complementare a ossido metallico |
CNTD |
deposizione termica a nucleazione controllata |
CPLD |
dispositivo logico programmabile complesso |
CPU |
unità centrale di elaborazione |
CVD |
deposizione chimica in fase di vapore |
CW |
guerra chimica |
CW (laser) |
onda continua |
DAC |
convertitore numerico-analogico |
DANL |
livello medio di rumore visualizzato |
DBRN |
navigazione con riferimenti a basi di dati |
DDS |
sintetizzatore digitale diretto |
DMA |
analisi meccanica dinamica |
DME |
apparecchiature per la misurazione della distanza |
DMOSFET |
transistor a effetto di campo in tecnologia MOS a diffusione |
DS |
solidificazione direzionale |
EB |
ponte esplodente |
EB-PVD |
deposizione fisica in fase di vapore per mezzo di fascio elettronico |
EBW |
filo esplodente |
ECM |
lavorazione elettrochimica |
EDM |
lavorazione elettroerosiva |
EFI |
detonatori a lamina esplodente |
EIRP |
potenza isotropica irradiata equivalente |
EMP |
impulso elettromagnetico |
ENOB |
numero effettivo di bit |
ERF |
rifinitura elettroreologica |
ERM |
dimensione dell'elemento di risoluzione minimo |
ERP |
potenza equivalente irradiata |
ESD |
scarica elettrostatica |
ETO |
tiristore a spegnimento attivato dall'emettitore |
ETT |
tiristore a innesco elettrico |
EUV |
ultravioletto estremo |
FADEC |
controllo numerico per la regolazione complementare automatica di motori |
FFT |
trasformata rapida di Fourier |
FPGA |
rete di porte programmabili dall'utilizzatore |
FPIC |
interconnessione programmabile dall'utilizzatore |
FPLA |
rete logica programmabile dall'utilizzatore |
FPO |
operazione in virgola mobile |
FWHM |
larghezza a mezza altezza |
GLONASS |
sistema globale di navigazione via satellite |
GNSS |
sistema globale di navigazione via satellite |
GPS |
sistema di posizionamento globale |
GSM |
sistema globale di comunicazione mobile |
GTO |
tiristore a spegnimento forzato |
HBT |
transistori etero bipolari |
HDMI |
interfaccia multimediale ad alta definizione |
HEMT |
transistore ad elevata mobilità di elettroni |
ICAO |
Organizzazione dell'aviazione civile internazionale |
IED |
ordigno esplosivo improvvisato |
IEEE |
Institute of Electrical and Electronics Engineers |
IFOV |
campo di visione istantaneo |
IGBT |
transistor bipolare a porta isolata |
IGCT |
tiristore a commutazione a circuito integrato |
IHO |
Organizzazione idrografica internazionale |
ILS |
sistema di atterraggio strumentale |
IMU |
unità di misura inerziale |
INS |
sistema di navigazione inerziale |
IP |
protocollo Internet |
IRS |
sistema di riferimento inerziale |
IRU |
unità di riferimento inerziale |
ISA |
atmosfera standard internazionale |
ISAR |
radar ad apertura sintetica inversa |
ISO |
Organizzazione internazionale per la standardizzazione |
JT |
Joule-Thomson |
LIDAR |
rivelazione e misura della distanza a mezzo della luce |
LIDT |
soglia di danneggiamento provocato da laser |
LOA |
lunghezza fuori tutto |
LTT |
tiristore a innesco leggero |
MLS |
sistemi di atterraggio a microonde |
MMIC |
circuito integrato monolitico a microonde |
MOCVD |
deposizione chimica in fase di vapore di elementi organo-metallici |
MOSFET |
transistor a effetto di campo in tecnologia MOS |
MPM |
modulo di potenza a microonde |
MRF |
rifinitura magnetoreologica |
MRI |
immagine a risonanza magnetica |
MTBF |
tempo medio tra due guasti |
MTTF |
tempo medio specificato prima del guasto |
NDT |
tecniche non distruttive |
NEQ |
quantità netta di esplosivo |
NIJ |
National Institute of Justice |
OAM |
operazioni, amministrazione o manutenzione |
OMS |
Organizzazione mondiale della sanità |
OSI |
interconnessione di sistemi aperti |
PAI |
poliammidi-immidi |
PAR |
radar di avvicinamento di precisione |
PCL |
localizzazione coerente passiva |
PDK |
kit di progettazione del processo |
PIN |
numero personale di identificazione |
PMR |
radiomobili private |
ppm |
parti per milione |
PVD |
deposizione fisica in fase di vapore |
QAM |
modulazione di ampiezza in quadratura |
QE |
rendimento quantistico |
RAP |
plasma di atomi reattivi |
RF |
radiofrequenza |
rms |
valore efficace |
RNC |
Radio Network Controller |
RNSS |
sistema regionale di navigazione via satellite |
ROIC |
circuito integrato di lettura del segnale |
SAR |
radar ad apertura sintetica |
SAS |
sonar ad apertura sintetica |
SC |
cristallo singolo |
SCR |
raddrizzatore controllato al silicio |
SFDR |
campo di variazione dinamico privo di componenti spurie |
S-FIL |
impressione litografica Step and Flash |
SHPL |
laser ad elevatissima potenza |
SLAR |
radar avionico a scansione laterale |
SOI |
silicio su isolante |
SQUID |
dispositivo superconduttore ad interferenza quantistica |
SRA |
assieme rimpiazzabile in laboratorio |
SRAM |
memoria statica ad accesso casuale |
SSB |
banda laterale unica |
SSR |
radar secondari di sorveglianza |
SSS |
sonar a scansione laterale |
TIR |
lettura totale del misuratore |
TVR |
risposta di tensione di trasmissione |
u |
unità di massa atomica |
UCV |
unità di controllo e di visualizzazione |
UE |
Unione europea |
UIL |
unità intercambiabile in linea |
UIT |
Unione internazionale delle telecomunicazioni |
UPR |
ripetibilità di posizionamento unidirezionale |
UTS |
carico di rottura |
UV |
ultravioletto |
VJFET |
transistor verticale a effetto di campo a giunzione |
VOR |
radiofaro VHF onnidirezionale |
WLAN |
rete locale senza fili |
DEFINIZIONI DEI TERMINI USATI NEL PRESENTE ALLEGATO
PARTE II – Categoria 0
CATEGORIA 0 – MATERIALI NUCLEARI, IMPIANTI E APPARECCHIATURE
0A Sistemi, apparecchiature e componenti
0A001 |
"reattori nucleari" e loro apparecchiature e componenti appositamente progettati o preparati, come segue:
|
0B Apparecchiature di collaudo, di ispezione e di produzione
0B001 |
Impianti per la separazione di isotopi di "uranio naturale", di "uranio impoverito" o di "materie fissili speciali" e loro apparecchiature e componenti appositamente progettati o preparati, come segue:
|
0B002 |
Sistemi ausiliari, apparecchiature e componenti appositamente progettati o preparati per impianti di separazione isotopica specificati in 0B001, costruiti o protetti con "materiali resistenti alla corrosione dell'UF6", come segue:
|
0B003 |
Impianti per la conversione dell'uranio e loro apparecchiature appositamente progettate o preparate, come segue:
|
0B004 |
Impianti per la produzione o la concentrazione di acqua pesante, deuterio e composti di deuterio, e loro apparecchiature e componenti appositamente progettati o preparati, come segue:
|
0B005 |
Impianti appositamente progettati per la fabbricazione di elementi di combustibile per "reattori nucleari" e loro apparecchiature appositamente progettate o preparate.
Nota tecnica: Le apparecchiature appositamente progettate o preparate per la fabbricazione di elementi di combustibile per "reattori nucleari" comprendono apparecchiature che:
|
0B006 |
Impianti per il riprocessamento di elementi di combustibile irraggiato per "reattori nucleari" e loro apparecchiature e componenti appositamente progettati o preparati.
|
0B007 |
Impianti per la conversione del plutonio e loro apparecchiature appositamente progettate o preparate, come segue:
|
0C Materiali
0C001 |
"uranio naturale", "uranio impoverito" o torio sotto forma di metallo, lega, composto chimico o concentrato e qualsiasi altro materiale contenente uno o più dei prodotti sopra citati.
|
0C002 |
"materie fissili speciali".
|
0C003 |
Deuterio, acqua pesante (ossido di deuterio) ed altri composti di deuterio e miscele e soluzioni contenenti deuterio nelle quali il rapporto isotopico deuterio/idrogeno superi 1:5 000. |
0C004 |
Grafite avente un grado di purezza migliore di 5 parti per milione di 'boro equivalente' e densità superiore a 1,50 g/cm3, per utilizzo in un "reattore nucleare", in quantità superiori a 1 kg.
|
0C005 |
Composti o polveri appositamente preparati, resistenti alla corrosione dell'UF6 (ad esempio nichelio o leghe contenenti il 60 % o più in peso di nichelio, ossido di alluminio e polimeri di idrocarburi completamente fluorurati), per la costruzione di barriere di diffusione gassosa, aventi una purezza uguale o superiore al 99,9 % in peso e dimensione delle particelle inferiore a 10 μm misurata secondo la norma ASTM B330 ed un elevato grado di uniformità della dimensione delle particelle. |
0D Software
0D001 |
"software" appositamente progettato o modificato per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" di beni specificati nella presente categoria. |
0E Tecnologia
0E001 |
"tecnologia" in conformità alla nota sulla tecnologia nucleare per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" di beni specificati nella presente categoria. |
PARTE III– Categoria 1
CATEGORIA 1 – MATERIALI SPECIALI E RELATIVE APPARECCHIATURE
1A Sistemi, apparecchiature e componenti
1A001 |
Componenti costituiti di composti fluorurati, come segue:
|
1A002 |
Strutture o prodotti laminati "compositi", come segue:
|
1A003 |
Manufatti realizzati con poliimmidi aromatiche non "fusibili" sotto forma di pellicole, fogli, nastri o strisce aventi una delle caratteristiche seguenti:
|
1A004 |
Apparecchiature e componenti di protezione e rivelazione non appositamente progettati per uso militare, come segue:
|
1A005 |
Indumenti corazzati e loro componenti, come segue:
|
1A006 |
Apparecchiature, appositamente progettate o modificate per la disattivazione di ordigni esplosivi improvvisati (IED), come segue, e loro componenti e accessori appositamente progettati:
Nota tecnica: Ai fini di 1A006.b., gli 'inibitori' sono dispositivi appositamente progettati per impedire il funzionamento di un ordigno esplosivo mediante il lancio di un proiettile liquido, solido o frangibile.
|
1A007 |
Apparecchiature e dispositivi appositamente progettati per innescare cariche e dispositivi contenenti "materiali energetici" con mezzi elettrici, come segue:
Note tecniche:
|
1A008 |
Cariche, dispositivi e loro componenti, come segue:
Nota tecnica: Le 'cariche cave' sono cariche esplosive sagomate per concentrare gli effetti dell'esplosione. |
1A102 |
Componenti risaturati pirolizzati carbonio-carbonio progettati per i veicoli di lancio nello spazio specificati in 9A004 o i razzi sonda specificati in 9A104. |
1A202 |
Strutture composite, diverse da quelle specificate in 1A002, di forma tubolare e aventi tutte le caratteristiche seguenti:
|
1A225 |
Catalizzatori platinati appositamente progettati o preparati per favorire la reazione di scambio dell'isotopo idrogeno tra l'idrogeno e l'acqua per il recupero del trizio dall'acqua pesante o per la produzione di acqua pesante. |
1A226 |
Filtri speciali che possono essere utilizzati per la separazione dell'acqua pesante dall'acqua comune e aventi tutte le caratteristiche seguenti:
|
1A227 |
Finestre ad alta densità schermate contro le radiazioni (vetri al piombo o altri materiali) aventi tutte le caratteristiche seguenti, e loro cornici appositamente progettate:
Nota tecnica: In 1A227 con il termine 'zona fredda' si intende la zona di visualizzazione esposta al più basso livello di radiazione nella progettazione. |
1B Apparecchiature di collaudo, di ispezione e di produzione
1B001 |
Apparecchiature per la produzione o l'ispezione di strutture o prodotti laminati "compositi", specificati in 1A002, o di "materiali fibrosi o filamentosi", specificati in 1C010, come segue, e loro componenti ed accessori appositamente progettati:
Note tecniche:
|
1B002 |
Apparecchiature progettate per la produzione di polveri o particelle di leghe metalliche, aventi tutte le caratteristiche seguenti:
|
1B003 |
Attrezzature, matrici, forme o montaggi per la "formatura superplastica" o la "saldatura per diffusione" del titanio, dell'alluminio o di loro leghe, appositamente progettati per la fabbricazione di uno dei seguenti prodotti:
|
1B101 |
Apparecchiature, diverse da quelle specificate in 1B001, per la "produzione" di materiali compositi strutturali, come segue, e loro componenti ed accessori appositamente progettati:
|
1B102 |
"apparecchiature di produzione" di polveri di metallo, diverse da quelle specificate in 1B002, e loro componenti, come segue:
|
1B115 |
Apparecchiature, diverse da quelle specificate in 1B002 o 1B102, per la produzione di propellenti o costituenti di propellenti, come segue, e loro componenti appositamente progettati:
|
1B116 |
Iniettori appositamente progettati per la produzione di materiali derivati per pirolisi formati su stampo, anima o altro supporto a partire da gas precursori che si decompongono nella gamma di temperatura da 1 573 K (1 300 °C) a 3 173 K (2 900 °C) a pressioni da 130 Pa a 20 kPa. |
1B117 |
Miscelatori a colata discontinua aventi tutte le caratteristiche seguenti, e loro componenti appositamente progettati:
|
1B118 |
Miscelatori a colata continua aventi tutte le caratteristiche seguenti, e loro componenti appositamente progettati:
|
1B119 |
Mulini a getto fluido utilizzabili per rettificare o fresare le sostanze specificate in 1C011.a., 1C011.b., 1C111 o nell'elenco dei materiali di armamento e loro componenti appositamente progettati. |
1B201 |
Macchine per l'avvolgimento di filamenti, diverse da quelle specificate in 1B001 o 1B101, e apparecchiature connesse, come segue:
|
1B225 |
Celle elettrolitiche per la produzione di fluoro, con resa in uscita superiore a 250 g/h di fluoro. |
1B226 |
Separatori elettromagnetici di isotopi, progettati od equipaggiati con sorgenti ioniche singole o multiple in grado di assicurare una corrente totale del fascio ionico uguale o superiore a 50 mA.
|
1B228 |
Colonne di distillazione criogenica dell'idrogeno aventi tutte le caratteristiche seguenti:
Nota tecnica: In 1B228 per 'lunghezza effettiva' si intende l'altezza effettiva del materiale di riempimento in una colonna a riempimento o l'altezza effettiva dei piatti contattori interni in una colonna di tipo a piatti. |
1B230 |
Pompe in grado di far circolare soluzioni di catalizzatori di potassio ammide concentrate o diluite in ammoniaca liquida (KNH2/NH3), aventi tutte le caratteristiche seguenti:
|
1B231 |
Attrezzature o impianti e relative apparecchiature per il trizio, come segue:
|
1B232 |
Turbine di espansione o gruppi turbina di espansione-compressore aventi tutte le caratteristiche seguenti:
|
1B233 |
Attrezzature o impianti e relativi sistemi e apparecchiature per la separazione degli isotopi del litio, come segue:
|
1B234 |
Serbatoi, camere e contenitori di contenimento per esplosivi ad alto potenziale e altri analoghi dispositivi di contenimento progettati per il collaudo di congegni esplosivi o congegni esplosivi ad alto potenziale e aventi tutte le caratteristiche seguenti:
|
1B235 |
Dispositivi bersaglio e componenti per la produzione di trizio, come segue:
Nota tecnica: I componenti appositamente progettati per i dispositivi bersaglio per la produzione di trizio possono comprendere pastiglie di litio, adsorbitori di trizio e guaine aventi uno speciale rivestimento. |
1C Materiali
Nota tecnica:
Metalli e leghe:
ove non altrimenti specificato i termini 'metalli' e 'leghe' in 1C001 fino a 1C012 coprono le forme grezze e semilavorate, come segue:
forme grezze:
|
anodi, sfere, barre (comprese barrette intagliate e barre da filo), billette, blocchi, blumi, mattoni, panelli, catodi, cristalli, cubi, dadi, grani, granuli, lingotti, pezzi, palline, pani, polveri impalpabili, rondelle, graniglie, lastre, spezzoni, spugne, bacchette; |
forme semilavorate (anche rivestite, placcate, forate o punzonate):
a. |
materiali forgiati o lavorati ottenuti mediante laminazione, stiratura, estrusione, fucinatura, estrusione per urto, stampaggio, granitura, atomizzazione e molatura, cioè: angoli, profilati ad U, pezzi circolari, dischi, polveri, pagliuzze, lamine e foglie, fucinati, lamiere, polveri impalpabili, stampati e imbutiti, nastri, anelli, aste (compresi bacchette nude per saldatura, tondini e fili laminati), profilati, sagomati, fogli, reggette, tubi (anche tondi, quadri e concavi), fili trafilati e fili estrusi; |
b. |
getti colati in forme di sabbia, conchiglie, forme di metallo, di gesso e di altro tipo, comprese colate ad alta pressione, forme sinterizzate e forme ottenute mediante procedimenti di metallurgia delle polveri. |
Sono sottoposte ad autorizzazione per l'esportazione le forme non contenute nel precedente elenco presentate come prodotti finiti ma consistenti in realtà in forme grezze o semilavorate.
1C001 |
Materiali appositamente progettati per assorbire la radiazione elettromagnetica, o polimeri intrinsecamente conduttori, come segue:
|
1C002 |
Leghe metalliche, polveri di leghe metalliche o materiali legati, come segue:
Note tecniche:
|
1C003 |
Metalli magnetici di qualsiasi tipo e forma, aventi una delle caratteristiche seguenti:
|
1C004 |
Leghe di uranio titanio o leghe di tungsteno con una "matrice" a base di ferro, nichelio o rame, aventi le caratteristiche seguenti:
|
1C005 |
Conduttori "compositi""superconduttori" di lunghezza superiore a 100 m o con massa superiore a 100 g, come segue:
Nota tecnica: Ai fini di 1C005, i 'filamenti' possono essere in forma di fili, cilindri, pellicole, nastri e strisce. |
1C006 |
Fluidi e sostanze lubrificanti, come segue:
|
1C007 |
Polveri ceramiche, materiali "compositi" a "matrice" ceramica e 'materiali precursori', come segue:
|
1C008 |
Sostanze polimeriche non fluorurate, come segue:
Note tecniche:
|
1C009 |
Composti fluorurati non trattati, come segue:
|
1C010 |
"materiali fibrosi o filamentosi", come segue:
Note tecniche:
|
1C011 |
Metalli e composti, come segue:
|
1C012 |
Materiali, come segue:
Nota tecnica: Questi materiali sono utilizzati di norma per sorgenti di calore nucleari.
|
1C101 |
Materiali e dispositivi per la riduzione di caratteristiche osservabili quali la riflettività radar, la segnatura ultravioletta/infrarossa e la segnatura acustica, diversi da quelli specificati in 1C001, utilizzabili in 'missili', sottosistemi di "missili" o veicoli aerei senza equipaggio specificati in 9A012 o 9A112.a.
Nota tecnica: In 1C101 per 'missili' si intendono sistemi completi a razzo e sistemi di veicoli aerei senza equipaggio con una portata superiore a 300 km. |
1C102 |
Materiali carbonio-carbonio risaturati pirolizzati progettati per i veicoli di lancio nello spazio specificati in 9A004 o i razzi sonda specificati in 9A104. |
1C107 |
Grafite e materiali ceramici, diversi da quelli specificati in 1C007, come segue:
|
1C111 |
Propellenti e costituenti chimici per propellenti diversi da quelli in 1C011, come segue:
|
1C116 |
Acciai Maraging, utilizzabili in 'missili', aventi tutte le caratteristiche seguenti:
Nota tecnica 1: Gli acciai Maraging sono leghe di ferro:
Nota tecnica 2: In 1C116 per 'missili' si intendono sistemi completi a razzo e sistemi di veicoli aerei senza equipaggio con una portata superiore a 300 km. |
1C117 |
Materiali per la fabbricazione di componenti di 'missili', come segue:
Nota tecnica: In 1C117 per 'missili' si intendono sistemi completi a razzo e sistemi di veicoli aerei senza equipaggio con una portata superiore a 300 km. |
1C118 |
Acciaio Duplex inossidabile stabilizzato al titanio (Ti-DSS):
|
1C202 |
Leghe diverse da quelle specificate in 1C002.b.3. o b.4., come segue:
Nota tecnica: L'espressione 'carico di rottura' è riferita alle leghe prima o dopo il trattamento termico. |
1C210 |
'Materiali fibrosi o filamentosi' o materiali preimpregnati diversi da quelli specificati in 1C010.a., .b. o .e., come segue:
|
1C216 |
Acciaio Maraging diverso da quello specificato in 1C116, avente 'carico di rottura' uguale o superiore a 1 950 MPa alla temperatura di 293 K (20 °C).
Nota tecnica: L'espressione 'carico di rottura' è riferita all'acciaio Maraging prima o dopo il trattamento termico. |
1C225 |
Boro arricchito in isotopo di boro-10 (10B) con abbondanza isotopica superiore a quella naturale, come segue: boro elementare, composti, miscele contenenti boro, relativi manufatti, scarti o avanzi di uno dei suddetti elementi.
Nota tecnica: L'abbondanza isotopica naturale del boro-10 è pari a circa il 18,5 % in peso (20 % di atomi). |
1C226 |
Tungsteno, carburo di tungsteno e leghe di tungsteno contenenti in peso più del 90 % di tungsteno, diversi da quelli specificati in 1C117, aventi entrambe le caratteristiche seguenti:
|
1C227 |
Calcio avente entrambe le caratteristiche seguenti:
|
1C228 |
Magnesio avente entrambe le caratteristiche seguenti:
|
1C229 |
Bismuto avente entrambe le caratteristiche seguenti:
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1C230 |
Berillio metallo, leghe contenenti in peso più del 50 % di berillio, composti di berillio, relativi manufatti e scarti o avanzi di uno dei suddetti elementi, diversi da quelli specificati nell'elenco dei materiali di armamento.
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1C231 |
Afnio metallo, leghe contenenti in peso più del 60 % di afnio, composti di afnio contenenti in peso più del 60 % di afnio, relativi manufatti e scarti o avanzi di uno dei suddetti elementi. |
1C232 |
Elio-3 (3He), miscele contenenti elio-3 e prodotti o dispositivi contenenti uno dei suddetti elementi.
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1C233 |
Litio arricchito in isotopo litio-6 (6Li) con abbondanza isotopica superiore a quella naturale e prodotti o dispositivi contenenti litio arricchito, come segue: litio elementare, leghe, composti, miscele contenenti litio, relativi manufatti e scarti o avanzi di uno dei suddetti elementi.
Nota tecnica: L'abbondanza isotopica naturale del litio-6 è pari a circa il 6,5 % in peso (7,5 % di atomi). |
1C234 |
Zirconio con un contenuto di afnio inferiore a 1/500 in peso come segue: metallo, leghe contenenti più del 50 % di zirconio in peso, composti, loro manufatti e scarti o avanzi di uno dei suddetti elementi, diversi da quelli specificati in 0A001.f.
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1C235 |
Trizio, composti e miscele contenenti trizio nei quali il rapporto in atomi trizio/idrogeno è superiore a 1/1 000, e prodotti o dispositivi contenenti uno dei suddetti elementi.
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1C236 |
'Radionuclidi' appropriati per creare fonti di neutroni in base a una reazione alfa-n, diversi da quelli specificati in 0C001 e 1C012.a., nelle seguenti forme:
Nota tecnica: In 1C236 si intende per 'radionuclidi': – attinio-225 (225Ac), – attinio-227 (227Ac), – californio-253 (253Cf), – curio-240 (240Cm), – curio-241 (241Cm), – curio-242 (242Cm), – curio-243 (243Cm), – curio-244 (244Cm), – einsteinio-253 (253Es), – einsteinio-254 (254Es), – gadolinio-148 (148Gd), – plutonio-236 (236Pu), – plutonio-238 (238Pu), – polonio-208 (208Po), – polonio-209 (209Po), – polonio-210 (210Po), – radio-223 (223Ra), – torio-227 (227Th), – torio-228 (228Th), – uranio-230 (230U), – uranio-232 (232U). |
1C237 |
Radio-226 (226Ra), leghe di radio-226, composti di radio-226, miscele contenenti radio-226, relativi manufatti e prodotti o dispositivi contenenti uno degli elementi summenzionati.
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1C238 |
Trifluoruro di cloro (ClF3). |
1C239 |
Esplosivi ad alto potenziale, diversi da quelli specificati nell'elenco dei materiali di armamento, o sostanze o miscele contenenti più del 2 % in peso di qualsiasi esplosivo con densità dei cristalli superiore a 1,8 g/cm3 ed aventi una velocità di detonazione superiore a 8 000 m/s. |
1C240 |
Polvere di nichelio e nichelio metallo poroso, diversi da quelli specificati in 0C005, come segue:
Nota tecnica: 1C240.b. fa riferimento al metallo poroso fabbricato tramite compattazione e sinterizzazione dei materiali in 1C240.a. per formare un materiale metallico con pori di piccole dimensioni comunicanti in tutta la struttura. |
1C241 |
Renio e leghe contenenti il 90 % o più in peso di renio, e leghe di renio e tungsteno contenenti il 90 % in peso o più di qualsiasi combinazione di renio e tungsteno, diverse da quelle specificate in 1C226, aventi tutte le seguenti caratteristiche:
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1C350 |
Prodotti chimici che possono essere utilizzati come precursori per agenti tossicologici, come segue, e "miscele chimiche" contenenti una o più delle seguenti sostanze:
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1C351 |
Agenti patogeni per gli animali e l'uomo e "tossine", come segue:
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1C353 |
'Elementi genetici' e 'organismi geneticamente modificati', come segue:
Note tecniche:
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1C354 |
Agenti patogeni per le piante, come segue:
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1C450 |
Prodotti chimici tossici e precursori di prodotti chimici tossici, come segue, e "miscele chimiche" contenenti una o più delle seguenti sostanze:
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1D Software
1D001 |
"software" appositamente progettato o modificato per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" delle apparecchiature specificate in 1B001 fino a 1B003. |
1D002 |
"software" per lo "sviluppo" di prodotti laminati o di materiali "compositi" a "matrice" organica, a "matrice" metallica o a "matrice" di carbonio. |
1D003 |
"software" appositamente progettato o modificato per consentire alle apparecchiature di eseguire le funzioni delle apparecchiature specificate in 1A004.c. o 1A004.d. |
1D101 |
"software" appositamente progettato o modificato per il funzionamento o la manutenzione dei beni specificati in 1B101, 1B102, 1B115, 1B117, 1B118 o 1B119. |
1D103 |
"software" appositamente progettato per l'analisi di caratteristiche osservabili ridotte, quali riflettività radar, segnatura ultravioletta/infrarossa e segnatura acustica. |
1D201 |
"software" appositamente progettato per l'"utilizzazione" dei beni specificati in 1B201. |
1E Tecnologia
1E001 |
"tecnologia", in conformità alla nota generale sulla tecnologia per lo "sviluppo" o la "produzione" di apparecchiature o materiali specificati in 1A002 fino a 1A005, 1A006.b., 1A007, 1B o 1C. |
1E002 |
Altre "tecnologie", come segue:
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1E101 |
"tecnologia" in conformità alla nota generale sulla tecnologia per l'"utilizzazione" di beni specificati in 1A102, 1B001, 1B101, 1B102, 1B115 fino a 1B119, 1C001, 1C101, 1C107, 1C111 fino a 1C118, 1D101 o 1D103. |
1E102 |
"tecnologia" in conformità alla nota generale sulla tecnologia per lo "sviluppo" di "software" specificato in 1D001, 1D101 o 1D103. |
1E103 |
"tecnologia" per la regolazione di temperatura, pressione o atmosfera in autoclavi o idroclavi quando utilizzata per la "produzione" di materiali "compositi" o di materiali "compositi" parzialmente lavorati. |
1E104 |
"tecnologia" per la "produzione" di materiali derivati per pirolisi formati su stampo, anima o altro supporto a partire da gas precursori che si decompongono nella gamma di temperature da 1 573 K (1 300 °C) a 3 173 K (2 900 °C) e pressioni da 130 Pa a 20 kPa.
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1E201 |
"tecnologia" in conformità alla nota generale sulla tecnologia per l'"utilizzazione" di beni specificati in 1A002, 1A007, 1A202, 1A225 fino a 1A227, 1B201, 1B225 fino a 1B234, 1C002.b.3. o b.4., 1C010.b., 1C202, 1C210, 1C216, 1C225 fino a 1C241 o 1D201. |
1E202 |
"tecnologia" in conformità alla nota generale sulla tecnologia per lo "sviluppo" o la "produzione" di beni specificati in 1A007, 1A202 o 1A225 fino a 1A227. |
1E203 |
"tecnologia" in conformità alla nota generale sulla tecnologia per lo "sviluppo" di "software" specificato in 1D201. |
PARTE IV – Categoria 2
CATEGORIA 2 - TRATTAMENTO E LAVORAZIONE DEI MATERIALI
2A Sistemi, apparecchiature e componenti
N.B.: |
per i cuscinetti a funzionamento silenzioso, cfr. l'elenco dei materiali di armamento. |
2A001 |
Cuscinetti antifrizione, sistemi di cuscinetti e loro componenti, come segue:
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2A101 |
Cuscinetti radiali a sfere, diversi da quelli specificati in 2A001, aventi tutte le tolleranze specificate secondo la norma ISO 492, classe di tolleranza 2 (o ANSI/ABMA Standard 20, classe di tolleranza ABEC-9 o norme nazionali equivalenti) o migliori e aventi tutte le caratteristiche seguenti:
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2A225 |
Crogioli costruiti con materiali resistenti ai metalli attinidi liquidi, come segue:
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2A226 |
Valvole aventi tutte le caratteristiche seguenti:
Nota tecnica: Per le valvole con diametri di entrata e di uscita differenti, il 'diametro nominale' in 2A226 si riferisce al diametro più piccolo. |
2B Apparecchiature di collaudo, di ispezione e di produzione
Note tecniche:
1. |
Gli assi di contornatura secondari paralleli (ad esempio un asse W su fresalesatrici orizzontali o un asse di rotazione secondario il cui asse centrale è parallelo a quello dell'asse di rotazione primario) non sono conteggiati nel numero totale degli assi di contornatura. Gli assi di rotazione non devono necessariamente ruotare su 360°. Un asse di rotazione può essere mosso da un dispositivo lineare (ad esempio una vite o una cremagliera). |
2. |
Ai fini di 2B, il numero di assi che possono essere coordinati simultaneamente per il "controllo di contornatura" è pari al numero di assi lungo o intorno ai quali, durante la lavorazione del pezzo, sono effettuati movimenti simultanei e interconnessi tra un pezzo e un utensile. Non sono inclusi assi supplementari lungo o intorno ai quali sono effettuati altri movimenti relativi all'interno della macchina, quali ad esempio:
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3. |
La nomenclatura degli assi deve essere conforme alla norma internazionale ISO 841:2001 "sistemi per l'automazione industriale e loro integrazione - Controllo numerico delle macchine - Sistema di coordinate e nomenclatura dei movimenti". |
4. |
Ai fini di 2B001 fino a 2B009 un "mandrino basculante" è conteggiato come asse di rotazione. |
5. |
La '"ripetibilità di posizionamento unidirezionale" dichiarata' può essere impiegata per ciascun modello di macchina utensile in alternativa alle prove con le singole macchine e si determina come segue:
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6. |
Ai fini di 2B001.a. fino a 2B001.c. l'incertezza di misura relativa alla "ripetibilità di posizionamento unidirezionale" delle macchine utensili, come definita nella norma internazionale ISO 230-2:2014 o norme nazionali equivalenti, non è presa in considerazione. |
7. |
Ai fini di 2B001.a. fino a 2B001.c. la misurazione degli assi è effettuata in base alle procedure di prova di cui al punto 5.3.2. della norma ISO 230-2:2014. Le prove di collaudo di assi di lunghezza superiore a 2 m sono effettuate su segmenti di 2 m. Per assi di lunghezza superiore a 4 m sono necessarie prove multiple di collaudo (per esempio, due prove per assi di lunghezza superiore a 4 m e pari o inferiore a 8 m, tre prove per assi di lunghezza superiore a 8 m e pari o inferiore a 12 m), ciascuna delle quali eseguita su segmenti di 2 m posti a intervalli regolari sulla lunghezza dell'asse. I segmenti sottoposti a prova di collaudo sono distribuiti omogeneamente su tutta la lunghezza dell'asse; l'eventuale lunghezza in eccesso è suddivisa in parti uguali all'inizio, lungo l'intervallo e alla fine dei segmenti sottoposti a prova. Va dichiarato il valore di "ripetibilità di posizionamento unidirezionale" più piccolo determinato su tutti i segmenti sottoposti a prova. |
2B001 |
Macchine utensili per l'asportazione (o il taglio) di metalli, ceramiche o materiali "compositi" e qualsiasi loro combinazione, che, conformemente alle specifiche tecniche del fabbricante, possono essere equipaggiate con dispositivi elettronici per il "controllo numerico", come segue:
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2B002 |
Macchine utensili per la rifinitura ottica a controllo numerico equipaggiate per l'asportazione selettiva di materiali per produrre superfici ottiche non sferiche aventi tutte le caratteristiche seguenti:
Note tecniche: Ai fini di 2B002:
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2B003 |
Macchine utensili a "controllo numerico" appositamente progettate per sbarbare, finire, rettificare o levigare gli ingranaggi dritti induriti (Rc = 40 o superiore) a dentatura elicoidale e doppia-elicoidale aventi tutte le caratteristiche seguenti:
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2B004 |
"presse isostatiche" a caldo aventi tutte le caratteristiche seguenti, e loro componenti e accessori appositamente progettati:
Nota tecnica: La dimensione della camera interna è quella della camera in cui vengono raggiunte sia la temperatura di lavoro che la pressione di lavoro e non include i dispositivi di fissaggio. La dimensione sarà quella minore tra il diametro interno della camera pressurizzata e il diametro interno della camera di combustione isolata, a seconda di quale delle due si trova all'interno dell'altra.
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2B005 |
Apparecchiature appositamente progettate per la deposizione, la lavorazione e il controllo durante la lavorazione di strati inorganici, rivestimenti e modificazioni superficiali, come segue, per substrati specificati alla colonna 2, mediante processi indicati nella colonna 1 della tabella riportata dopo 2E003.f. e loro componenti appositamente progettate per la movimentazione, il posizionamento, la manipolazione e il controllo automatici:
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2B006 |
Sistemi, apparecchiature, unità di ritrasmissione di posizione e "assiemi elettronici" di controllo dimensionale o di misura, come segue:
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2B007 |
"robot" aventi una delle caratteristiche seguenti, e loro unità di controllo e "dispositivi di estremità" appositamente progettati:
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2B008 |
'tavole rotanti basculanti' e "mandrini basculanti" appositamente progettati per macchine utensili, come segue:
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2B009 |
Macchine per tornitura in lastra e per fluotornitura che possono essere equipaggiate, sulla base delle specifiche tecniche del fabbricante, con unità di "controllo numerico" o unità di controllo a calcolatore e aventi tutte le caratteristiche seguenti:
Nota tecnica: Ai fini di 2B009 sono considerate macchine di fluotornitura anche le macchine che combinano la funzione di tornitura in lastra e di fluotornitura. |
2B104 |
"presse isostatiche" diverse da quelle specificate in 2B004, aventi tutte le caratteristiche seguenti:
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2B105 |
Forni per la deposizione chimica in fase di vapore, diversi da quelli specificati in 2B005.a., progettati o modificati per l'addensamento di compositi carbonio-carbonio. |
2B109 |
Macchine di fluotornitura, diverse da quelle specificate in 2B009, utilizzabili per la "produzione" di componenti e apparecchiature per la propulsione (ad esempio corpi di contenimento di motori e stadi intermedi) di "missili", e componenti appositamente progettati, come segue:
Nota tecnica: Ai fini di 2B109 sono considerate macchine di fluotornitura anche le macchine che combinano la funzione di tornitura in lastra e di fluotornitura. |
2B116 |
Sistemi di collaudo a vibrazioni, apparecchiatura e loro componenti come segue:
Nota tecnica: In 2B116 per 'tavola vuota' si intende una tavola o superficie piatta priva di accessori o di attrezzi di fissaggio. |
2B117 |
Apparecchiature e controlli di processo, diversi da quelli specificati in 2B004, 2B005.a., 2B104 o 2B105, progettati o modificati per l'addensamento e la pirolisi dei compositi strutturali di ugelli per razzi e di ogive per veicoli di rientro. |
2B119 |
Macchine di bilanciamento e relative apparecchiature, come segue:
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2B120 |
Simulatori di movimento o tavole di velocità aventi tutte le caratteristiche seguenti:
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2B121 |
Tavole di posizionamento (apparecchiature in grado di posizionamenti per rotazione precisi su qualsiasi asse) diverse da quelle specificate in 2B120, aventi tutte le caratteristiche seguenti:
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2B122 |
Centrifughe in grado di imprimere accelerazioni superiori a 100 g e progettate o modificate per incorporare contatti rotanti o dispositivi integrati senza contatto in grado di trasferire energia elettrica, informazioni sul segnale o entrambi.
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2B201 |
Macchine utensili, e qualsiasi loro combinazione, diverse da quelle specificate in 2B001, per l'asportazione o il taglio di metalli, ceramiche o materiali "compositi", come segue, che, conformemente alle specifiche tecniche del fabbricante, possono essere equipaggiate con dispositivi elettronici per il "controllo di contornatura" simultaneo su due o più assi:
Nota tecnica: Per ciascun modello di macchina utensile possono essere impiegati, in alternativa alle prove con le singole macchine, i livelli di precisione di posizionamento dichiarati, ottenuti (in base alle procedure di seguito descritte) da misurazioni effettuate secondo la norma ISO 230-2:1988 (6) o norme nazionali equivalenti, nel caso in cui detti livelli siano forniti alle autorità nazionali e da queste approvati. Determinazione della precisione di posizionamento dichiarata:
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2B204 |
"presse isostatiche", diverse da quelle specificate in 2B004 o 2B104, e relative apparecchiature, come segue:
Nota tecnica: In 2B204 la dimensione della camera interna è quella della camera in cui vengono raggiunte sia la temperatura di lavoro che la pressione di lavoro e non include i dispositivi di fissaggio. La dimensione sarà quella minore tra il diametro interno della camera pressurizzata e il diametro interno della camera di combustione isolata, a seconda di quale delle due si trova all'interno dell'altra. |
2B206 |
Macchine, strumenti o sistemi di controllo dimensionale diversi da quelli specificati in 2B006, come segue:
Note tecniche: Tutti i parametri dei valori di misura in 2B206 si intendono con ±, cioè non si intendono come banda di escursione totale. |
2B207 |
"robot", "dispositivi di estremità" e unità di controllo diversi da quelli specificati in 2B007, come segue:
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2B209 |
Macchine di fluotornitura o macchine di tornitura in lastra in grado di eseguire funzioni di fluotornitura diverse da quelle specificate in 2B009 o 2B109 e mandrini, come segue:
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2B219 |
Macchine fisse o portatili, orizzontali o verticali, per il bilanciamento centrifugo su più piani, come segue:
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2B225 |
Manipolatori a distanza che possono essere usati per azioni a distanza nelle operazioni di separazione radiochimica o nelle celle calde, aventi una delle caratteristiche seguenti:
Nota tecnica: I manipolatori a distanza consentono di effettuare una traslazione delle azioni di un operatore umano ad un braccio operante a distanza e a dispositivi terminali. Possono essere del tipo 'asservito' o azionati tramite leva di comando o tastiera. |
2B226 |
Forni ad induzione in atmosfera controllata (sottovuoto o gas inerte), diversi da quelli specificati in 9B001 e 3B001, e loro alimentatori, come segue:
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2B227 |
Forni di fusione e di colata di metalli, sottovuoto o in altra atmosfera controllata, e relative apparecchiature, come segue:
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2B228 |
Apparecchiature di assemblaggio o di fabbricazione di rotori, apparecchiature di raddrizzatura del rotore, mandrini e matrici di formatura di soffietti, come segue:
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2B230 |
Tutti i tipi di 'trasduttori di pressione' in grado di misurare pressioni assolute e aventi tutte le seguenti caratteristiche:
Note tecniche:
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2B231 |
Pompe da vuoto aventi tutte le caratteristiche seguenti:
Note tecniche:
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2B232 |
Sistemi di cannoni ad alta velocità (dei tipi a propellente, a gas, a bobina, elettromagnetici e elettrotermici e altri sistemi avanzati) in grado di accelerare proiettili ad una velocità uguale o superiore a 1,5 km/s. |
N.B.: |
CFR. ANCHE L'ELENCO DEI MATERIALI DI ARMAMENTO. |
2B233 |
Compressori a spirale con tenuta a soffietto e pompe da vuoto a spirale con tenuta a soffietto aventi tutte le caratteristiche seguenti:
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2B350 |
Apparecchiature, componenti e mezzi di produzione di sostanze chimiche, come segue:
Note tecniche:
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2B351 |
Strumenti di controllo e sistemi di monitoraggio di gas tossico e le apposite componenti di rilevazione, diversi da quelli specificati in 1A004, come segue, e loro rilevatori; sensori e cartucce di ricambio dei sensori:
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2B352 |
Apparecchiature per la produzione e il trattamento di sostanze biologiche, come segue:
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2C Materiali
Nessuno.
2D Software
2D001 |
"software" diverso da quello specificato in 2D002, come segue:
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2D002 |
"software" per dispositivi elettronici, anche integrato in un dispositivo o sistema elettronico, che consenta a tali dispositivi o sistemi di operare come unità di "controllo numerico" in grado di coordinare simultaneamente più di quattro assi per il "controllo di contornatura".
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2D003 |
"software" progettato o modificato per il funzionamento delle apparecchiature specificate in 2B002 che converte le funzioni di progettazione ottica, misurazione dei pezzi da lavorare e asportazione dei materiali in comandi a "controllo numerico" per ottenere la forma voluta del pezzo da lavorare. |
2D101 |
"software" appositamente progettato o modificato per "l'utilizzazione" delle apparecchiature specificate in 2B104, 2B105, 2B109, 2B116, 2B117 o da 2B119 fino a 2B122.
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2D201 |
"software" appositamente progettato per l'"utilizzazione" delle apparecchiature specificate in 2B204, 2B206, 2B207, 2B209, 2B219 o 2B227. |
2D202 |
"software" appositamente progettato o modificato per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" delle apparecchiature specificate in 2B201.
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2D351 |
"software" diverso da quello specificato in 1D003, appositamente progettato per l'"utilizzazione" delle apparecchiature specificate in 2B351. |
2E Tecnologia
2E001 |
"tecnologia" in conformità alla nota generale sulla tecnologia per lo "sviluppo" di apparecchiature o "software" specificati in 2A, 2B o 2D.
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2E002 |
"tecnologia" in conformità alla nota generale sulla tecnologia per la "produzione" delle apparecchiature specificate in 2A o 2B. |
2E003 |
Altre "tecnologie", come segue:
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2E101 |
"tecnologia" in conformità alla nota generale sulla tecnologia per l'"utilizzazione" di apparecchiature o di "software" specificati in 2B004, 2B009, 2B104, 2B109, 2B116, 2B119 fino a 2B122 o 2D101. |
2E201 |
"tecnologia" in conformità alla nota generale sulla tecnologia per l'"utilizzazione" di apparecchiature o di "software" specificati in 2A225, 2A226, 2B001, 2B006, 2B007.b., 2B007.c., 2B008, 2B009, 2B201, 2B204, 2B206, 2B207, 2B209, 2B225 fino a 2B233, 2D201 o 2D202. |
2E301 |
"tecnologia" in conformità alla nota generale sulla tecnologia per l'"utilizzazione" dei beni specificati in 2B350 fino a 2B352.
TABELLA - METODI DI DEPOSIZIONE
TABELLA - METODI DI DEPOSIZIONE - NOTE
unità disco e testine magnetiche, apparecchiature per la fabbricazione di articoli monouso, valvole per rubinetti, diaframmi acustici per altoparlanti, componenti per motori di automobili, utensili da taglio, matrici di punzonamento/imbutitura, apparecchiature per l'automazione di uffici, microfoni o stampati medici o dispositivi per la colatura o foggiatura a stampo della plastica, fabbricati con leghe contenenti meno del 5 % di berillio.
TABELLA - METODI DI DEPOSIZIONE - NOTE TECNICHE I processi specificati nella colonna 1 della tabella sono definiti come segue:
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PARTE V – Categoria 3
CATEGORIA 3 - MATERIALI ELETTRONICI
3A Sistemi, apparecchiature e componenti
Nota 1: |
La condizione di esportabilità delle apparecchiature, dei dispositivi e dei componenti descritti in 3A001 o 3A002, tranne quelli descritti in 3A001.a.3. fino a 3A001.a.10. o in 3A001.a.12. fino a 3A001.a.14., appositamente progettati o aventi le stesse caratteristiche funzionali di altre apparecchiature, è determinata dalle condizioni stabilite per queste altre apparecchiature. |
Nota 2: |
La condizione di esportabilità dei circuiti integrati descritti in 3A001.a.3. fino a 3A001.a.9. o in 3A001.a.12. fino a 3A001.a.14., programmati o progettati in maniera non modificabile per una specifica funzione di altre apparecchiature è determinata dalle condizioni stabilite per queste altre apparecchiature.
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Nota 3: |
La condizione delle fette (finite o non finite) nelle quali sia stata determinata la funzione deve essere valutata in funzione dei parametri definiti in 3A001.a., 3A001.b., 3A001.d., 3A001.e.4., 3A001.g., 3A001.h. o 3A001.i. |
3A001 |
Prodotti elettronici, come segue:
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3A002 |
"assiemi elettronici", moduli o apparecchiature di uso generale, come segue:
Note tecniche:
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3A003 |
Sistemi di gestione termica a raffreddamento per aspersione che utilizzano apparecchiature per la gestione e il ricondizionamento a ciclo chiuso del fluido in uno spazio a tenuta stagna in cui un fluido dielettrico viene nebulizzato sui componenti elettronici mediante nebulizzatori appositamente progettati per mantenere i componenti elettronici entro la relativa gamma di temperature operative, e loro componenti appositamente progettati. |
3A101 |
Apparecchiature, componenti e dispositivi elettronici, diversi da quelli specificati in 3A001, come segue:
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3A102 |
'Batterie termiche' progettate o modificate per 'missili'.
Note tecniche:
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3A201 |
Componenti elettronici, diversi da quelli specificati in 3A001, come segue:
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3A225 |
Variatori o generatori di frequenza, diversi da quelli specificati in 0B001.b.13., utilizzabili per azionare motori a frequenza variabile o fissa, aventi tutte le caratteristiche seguenti:
Note tecniche:
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3A226 |
Alimentatori in corrente continua di elevata potenza diversi da quelli specificati in 0B001.j.6., aventi tutte le caratteristiche seguenti:
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3A227 |
Alimentatori in corrente continua ad alta tensione diversi da quelli specificati in 0B001.j.5., aventi tutte le caratteristiche seguenti:
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3A228 |
Dispositivi di commutazione, come segue:
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3A229 |
Generatori di impulsi ad elevata intensità di corrente come segue:
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3A230 |
Generatori di impulsi ad alta velocità e loro 'teste d'impulso', aventi tutte le seguenti caratteristiche:
Note tecniche:
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3A231 |
Sistemi generatori di neutroni, compresi i tubi, aventi tutte le caratteristiche seguenti:
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3A232 |
Sistemi di accensione multipunto diversi da quelli specificati in 1A007, come segue:
|
3A233 |
Spettrometri di massa, diversi da quelli specificati in 0B002.g., in grado di misurare ioni della dimensione di 230 u o superiore e aventi una risoluzione migliore di 2 parti su 230, come segue, e loro sorgenti di ioni:
Note tecniche:
|
3A234 |
Stripline destinati a fornire un percorso a bassa induttanza ai detonatori con le caratteristiche seguenti:
|
3B Apparecchiature di collaudo, di ispezione e di produzione
3B001 |
Apparecchiature per la fabbricazione di dispositivi o di materiali semiconduttori, come segue, e loro componenti ed accessori appositamente progettati:
|
3B002 |
Apparecchiature di collaudo appositamente progettate per collaudare dispositivi semiconduttori finiti o non finiti, come segue, e loro componenti e accessori appositamente progettati:
|
3C Materiali
3C001 |
Materiali etero-epitassiali consistenti di un "substrato" con strati multipli sovrapposti ottenuti per crescita epitassiale di uno degli elementi seguenti:
|
3C002 |
Resine fotosensibili (resist) e "substrati" rivestiti di resine fotosensibili come segue:
|
3C003 |
Composti organici-inorganici come segue:
|
3C004 |
Idruri di fosforo, di arsenico o di antimonio, aventi una purezza superiore al 99,999 %, anche se diluiti in gas inerti o idrogeno.
|
3C005 |
Materiali ad alta resistenza, come segue:
|
3C006 |
Materiali non specificati in 3C001, che consistono di un "substrato" specificato in 3C005 e aventi almeno uno strato epitassiale di carburo di silicio, nitruro di gallio, nitruro di alluminio o nitruro di gallio alluminio. |
3D Software
3D001 |
"software" appositamente progettato per lo "sviluppo" o la "produzione" delle apparecchiature specificate in 3A001.b. fino a 3A002.h. o in 3B. |
3D002 |
"software" appositamente progettato per l'"utilizzazione" delle apparecchiature specificate in 3B001.a. fino a 3B001.f., in 3B002 o in 3A225. |
3D003 |
"software" per 'litografia computazionale' appositamente progettato per lo "sviluppo" di tracciati su maschere o reticoli per litografia EUV.
Nota tecnica: La 'litografia computazionale' consiste nell'utilizzo della modellazione al calcolatore per prevedere, correggere, ottimizzare e verificare le prestazioni di immagine del processo litografico per una gamma di tracciati, processi e condizioni del sistema. |
3D004 |
"software" appositamente progettato per lo "sviluppo" delle apparecchiature specificate in 3A003. |
3D005 |
"software" appositamente progettato per ripristinare il normale funzionamento di un microcalcolatore, di un "microcircuito microprocessore" o di un "microcircuito microcalcolatore" entro 1 ms da un'interruzione dovuta a un impulso elettromagnetico (EMP) o a una scarica elettrostatica (ESD), senza perdita della continuità di funzionamento. |
3D101 |
"software" appositamente progettato o modificato per l'"utilizzazione" delle apparecchiature specificate in 3A101.b. |
3D225 |
"software" appositamente progettato per aumentare o sbloccare le prestazioni di un variatore o generatore di frequenza per soddisfare le caratteristiche di 3A225. |
3E Tecnologia
3E001 |
"tecnologia" in conformità alla nota generale sulla tecnologia, per lo "sviluppo" o la "produzione" di apparecchiature o materiali specificati in 3A, 3B o 3C.
|
3E002 |
"tecnologia" in conformità alla nota generale sulla tecnologia diversa da quella specificata in 3E001 per lo "sviluppo" o la "produzione" di un "microcircuito microprocessore", "microcircuito microcalcolatore" o nucleo di microcircuito microcontrollore con un'unità logica aritmetica con larghezza di accesso uguale o superiore a 32 bit ed avente una delle caratteristiche o elementi seguenti:
|
3E003 |
Altre "tecnologie" per lo "sviluppo" o la "produzione" di:
|
3E004 |
"tecnologia""necessaria" per il taglio, la molatura e la lucidatura di fette di silicio del diametro di 300 mm al fine di ottenere un 'SFQR' ('Site Front least sQuares Range', intervallo di planarità del sito anteriore calcolato con i minimi quadrati) inferiore o uguale a 20 nm in ogni sito di 26 mm x 8 mm sulla superficie anteriore della fetta e un'esclusione dei bordi inferiore o uguale a 2 mm.
Nota tecnica: Ai fini di 3E004, 'SFQR' è l'intervallo tra la deviazione massima e la deviazione minima rispetto al piano di riferimento anteriore, calcolato attraverso il metodo dei minimi quadrati partendo da tutti i dati della superficie anteriore all'interno di un sito, comprese le delimitazioni. |
3E101 |
"tecnologia" in conformità alla nota generale sulla tecnologia, per l'"utilizzazione" di apparecchiature o di "software" specificati in 3A001.a.1., 3A001.a.2., 3A101, 3A102 o 3D101. |
3E102 |
"tecnologia" in conformità alla nota generale sulla tecnologia, per lo "sviluppo" dei "software" specificati in 3D101. |
3E201 |
"tecnologia" in conformità alla nota generale sulla tecnologia, per l'"utilizzazione" di apparecchiature specificate in 3A001.e.2., 3A001.e.3., 3A001.g., 3A201, 3A225 fino a 3A234. |
3E225 |
"tecnologia" sotto forma di codici o chiavi per aumentare o sbloccare le prestazioni di un variatore o generatore di frequenza per soddisfare le caratteristiche di 3A225. |
PARTE VI – Categoria 4
CATEGORIA 4 - CALCOLATORI
Nota 1: |
I calcolatori, le apparecchiature collegate e il "software" che assicurano funzioni di telecomunicazioni o di "reti locali" devono essere valutati anche a fronte delle caratteristiche di prestazione della categoria 5, parte 1 (Telecomunicazioni). |
Nota 2: |
Le unità di controllo che assicurano una interconnessione diretta dei bus o dei canali di unità centrale di trattamento, di 'memoria centrale' o di unità di controllo di dischi non sono considerate come apparecchiature di telecomunicazione descritte nella categoria 5, parte 1 (Telecomunicazioni).
Nota tecnica: La 'memoria centrale' è la memoria principale di rapido accesso per l'unità centrale di trattamento, destinata ai dati o alle istruzioni. Si compone della memoria interna di un "calcolatore numerico" e di ogni estensione gerarchica di questa memoria, come una memoria cache o la memoria di estensione ad accesso non sequenziale. |
4A Sistemi, apparecchiature e componenti
4A001 |
Calcolatori elettronici e apparecchiature collegate, aventi una delle caratteristiche seguenti, loro "assiemi elettronici" e loro componenti appositamente progettati:
|
4A003 |
"calcolatori numerici", "assiemi elettronici" e loro apparecchiature collegate, come segue, e loro componenti appositamente progettati:
|
4A004 |
Calcolatori come segue e loro apparecchiature collegate, "assiemi elettronici" e componenti appositamente progettati:
Note tecniche:
|
4A005 |
Sistemi, apparecchiature, e loro componenti, appositamente progettati o modificati per la generazione, il comando e il controllo, o la consegna di "software di intrusione". |
4A101 |
Calcolatori analogici, "calcolatori numerici" o analizzatori differenziali numerici, diversi da quelli specificati in 4A001.a.1., di tipo rinforzato e progettati o modificati per essere utilizzati nei veicoli di lancio nello spazio specificati in 9A004 o nei razzi sonda specificati in 9A104. |
4A102 |
Calcolatori ibridi appositamente progettati per modellare, simulare o effettuare l'integrazione di progetto dei veicoli di lancio nello spazio specificati in 9A004 o dei razzi sonda specificati in 9A104.
|
4B Apparecchiature di collaudo, di ispezione e di produzione
Nessuno.
4C Materiali
Nessuno.
4D Software
Nota: |
La condizione di esportabilità del "software" per le apparecchiature descritte in altre categorie è trattata dalla categoria pertinente. |
4D001 |
"software" come segue:
|
4D002 |
Non utilizzato. |
4D003 |
Non utilizzato. |
4D004 |
"software" appositamente progettato o modificato per la generazione, il comando e il controllo, o la consegna di "software di intrusione".
|
4E Tecnologia
4E001 |
|
NOTA TECNICA RELATIVA ALLA "PRESTAZIONE DI PICCO ADATTATA" ("aPP")
Per prestazione di picco adattata ("APP") si intende la velocità di picco adattata alla quale i "calcolatori numerici" eseguono addizioni e moltiplicazioni in virgola mobile a 64 o più bit.
La "aPP" è espressa in teraFLOPS ponderati (WT), in unità pari a 1012 operazioni al secondo adattate in virgola mobile.
Abbreviazioni utilizzate nella presente nota tecnica
n |
numero di processori nel "calcolatore numerico" |
i |
numero di processore (i,...n) |
ti |
tempo di ciclo del processore (ti = 1/Fi) |
Fi |
frequenza del processore |
Ri |
velocità di picco del calcolo in virgola mobile |
Wi |
coefficiente di adeguamento architettura |
Schema del metodo di calcolo della "aPP"
1. |
Per ciascun processore i, determinare il numero di picco delle operazioni in virgola mobile (floating point operations, FPO) a 64 o più bit, FPOi, eseguite per ogni ciclo da ciascun processore nel "calcolatore numerico".
|
2. |
Calcolare la velocità in virgola mobile R per ciascun processore Ri = FPOi/ti. |
3. |
Calcolare "aPP" come "APP" = W1 × R1 + W2 × R2 + … + Wn × Rn. |
4. |
Per 'processori vettoriali', Wi = 0,9. Per 'processori non vettoriali', Wi = 0,3. |
Nota 1: |
Per i processori che eseguono operazioni composite in un ciclo, quali addizioni e moltiplicazioni, viene contata ciascuna operazione. |
Nota 2: |
Per un processore pipeline, la velocità di calcolo effettiva R è la più veloce delle velocità pipeline, una volta che la pipeline è piena, oppure la velocità non pipeline. |
Nota 3: |
La velocità di calcolo R per ciascun processore che contribuisce al calcolo deve essere calcolata al suo valore massimo teoricamente possibile prima che la "aPP" della combinazione venga valutata. Si suppone che esistano operazioni simultanee quando il fabbricante del calcolatore dichiara in un manuale o in un opuscolo l'esistenza di funzionamento o di esecuzione in modo contemporaneo, parallelo o simultaneo del calcolatore. |
Nota 4: |
Per il calcolo della "aPP" non includere processori che sono limitati alle funzioni entrata/uscita e alle funzioni periferiche (ad esempio unità a disco, display di comunicazione e unità video). |
Nota 5: |
I valori di "APP" non devono essere calcolati per combinazioni di processori (inter)connessi mediante "reti locali", reti geografiche, connessioni/dispositivi condivisi di ingresso/uscita, controllori ingresso/uscita e qualsiasi interconnessione di comunicazioni realizzate da "software". |
Nota 6: |
I valori di "APP" devono essere calcolati per combinazioni di processori contenenti processori appositamente progettati per aumentare le prestazioni mediante aggregazione, funzionamento simultaneo e condivisione di memoria.
Note tecniche:
|
Nota 7: |
Per 'processore vettoriale' si intende un processore con istruzioni incorporate che eseguono calcoli multipli su vettori in virgola mobile (matrici unidimensionali di 64 bit o numeri maggiori) simultaneamente, e che hanno almeno 2 unità funzionali vettoriali e almeno 8 registri vettoriali con non meno di 64 elementi ciascuno. |
PARTE VII – Categoria 5
CATEGORIA 5 — TELECOMUNICAZIONI E "SICUREZZA DELL'INFORMAZIONE"
Parte 1 – TELECOMUNICAZIONI
Nota 1: |
La condizione di esportabilità di componenti, apparecchiature di collaudo e di "produzione" e "software" appositamente progettati per apparecchiature o sistemi di telecomunicazione è definita nella categoria 5, parte 1.
|
Nota 2: |
I "calcolatori numerici", le apparecchiature collegate o il "software", essenziali al funzionamento e supporto delle apparecchiature di telecomunicazione descritte nella presente categoria, sono considerati componenti appositamente progettati a condizione che siano modelli standard normalmente forniti dal fabbricante. Questa disposizione si applica anche ai sistemi di calcolatori destinati al funzionamento, all'amministrazione, alla manutenzione, all'ingegneria o alla fatturazione. |
5A1 Sistemi, apparecchiature e componenti
5A001 |
Sistemi, apparecchiature, componenti ed accessori di telecomunicazione come segue:
|
5A101 |
Apparecchiature di telemetria e di telecomando, comprese le apparecchiature a terra, progettate o modificate per 'missili'.
Nota tecnica: In 5A101 per 'missili' si intendono sistemi completi a razzo e sistemi di veicoli aerei senza equipaggio con una portata superiore a 300 km;
|
5B1 Apparecchiature di collaudo, di ispezione e di produzione
5B001 |
Apparecchiature di collaudo, di ispezione e di produzione nel settore delle telecomunicazioni, componenti e accessori come segue:
|
5C1 Materiali
Nessuno.
5D1 Software
5D001 |
"software", come segue:
Note tecniche:
|
5D101 |
"software" appositamente progettato o modificato per l'utilizzazione di apparecchiature specificate in 5A101. |
5E1 Tecnologia
5E001 |
"tecnologia" come segue:
|
5E101 |
"tecnologia" in conformità alla nota generale sulla tecnologia per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" di apparecchiature specificate in 5A101. |
PARTE 2 – "SICUREZZA DELL'INFORMAZIONE"
Nota 1: |
non utilizzato. |
Nota 2: |
La categoria 5, parte 2, non sottopone ad autorizzazione i prodotti al seguito dell'utilizzatore per suo uso personale. |
Nota 3: |
Nota di crittografia
5A002, 5D002.a.1., 5D002.b. e 5D002.c.1. non sottopongono ad autorizzazione i prodotti come segue:
Nota alla nota di crittografia:
|
5A2 Sistemi, apparecchiature e componenti
5A002 |
Sistemi di "sicurezza dell'informazione" e loro apparecchiature e componenti, come segue:
|
5A003 |
Sistemi, apparecchiature e componenti di "sicurezza dell'informazione" non crittografica, come segue:
|
5A004 |
Sistemi, apparecchiature e componenti volti a neutralizzare, indebolire o eludere la "sicurezza dell'informazione", come segue:
|
5B2 Apparecchiature di collaudo, di ispezione e di produzione
5B002 |
Apparecchiature di collaudo, di ispezione e di "produzione" in materia di "sicurezza dell'informazione", come segue:
|
5C2 Materiali
Nessuno.
5D2 Software
5D002 |
"software", come segue:
|
5E2 Tecnologia
5E002 |
"tecnologia" come segue:
|
PARTE VIII – Categoria 6
CATEGORIA 6 – SENSORI E LASER
6A Sistemi, apparecchiature e componenti
6A001 |
Sistemi, apparecchiature e componenti acustici come segue:
|
6A002 |
Sensori ottici o loro apparecchiature e componenti come segue:
|
6A003 |
Apparecchi da ripresa, sistemi o apparecchiature e loro componenti, come segue:
|
6A004 |
Apparecchiature e componenti ottici, come segue:
|
6A005 |
"laser" diversi da quelli specificati in 0B001.g.5. o 0B001.h.6., componenti ed apparecchiature ottiche, come segue:
Nota tecnica: In 6A005 per 'efficienza wall-plug' si intende il rapporto tra potenza di uscita del "laser" (o "potenza media di uscita") e potenza di ingresso totale necessaria al funzionamento del "laser", alimentazione/condizionamento e condizionamento termico/scambiatore di calore compresi.
|
6A006 |
"magnetometri", "gradiometri magnetici", "gradiometri magnetici intrinseci", sensori di campo elettrico subacquei, "sistemi di compensazione" e loro componenti appositamente progettati, come segue:
Nota tecnica: Ai fini di 6A006, per 'sensibilità' (livello di rumore) si intende il valore efficace del rumore di fondo del dispositivo limitatamente al segnale più basso misurabile. |
6A007 |
Gravimetri e gradiometri a gravità, come segue:
|
6A008 |
Sistemi, apparecchiature ed assiemi radar, aventi una delle caratteristiche seguenti e loro componenti appositamente progettati:
Note tecniche:
|
6A102 |
'Rivelatori' resistenti alle radiazioni, diversi da quelli specificati in 6A002, appositamente progettati o modificati per la protezione dagli effetti nucleari (ad esempio impulso elettromagnetico (EMP), raggi X, effetti combinati dell'esplosione e del calore), ed utilizzabili per "missili", progettati o previsti per resistere a livelli di radiazione uguali o superiori ad una dose di radiazione totale 5 x 105 rad (silicio).
Nota tecnica: Ai fini di 6A102 un 'rivelatore' è definito come un dispositivo meccanico, elettrico, ottico o chimico che automaticamente identifica e memorizza o registra uno stimolo quale un cambiamento ambientale di pressione o di temperatura, un segnale elettrico o elettromagnetico o una radiazione proveniente da un materiale radioattivo. Sono inclusi i dispositivi che forniscono una rilevazione tramite funzionamento una sola volta oppure tramite guasto. |
6A107 |
Gravimetri e componenti per gravimetri e gradiometri a gravità, come segue:
|
6A108 |
Sistemi radar, sistemi di inseguimento e cupole di protezione di antenne (radome), diversi da quelli specificati in 6A008, come segue:
|
6A202 |
Tubi fotomoltiplicatori aventi tutte le caratteristiche seguenti:
|
6A203 |
Apparecchi da ripresa e componenti, diversi da quelli specificati in 6A003, come segue:
|
6A205 |
"laser", amplificatori ed oscillatori "laser", diversi da quelli specificati in 0B001.g.5., 0B001.h.6. e 6A005, come segue:
|
6A225 |
Interferometri di velocità per la misura di velocità superiori a 1 km/s durante intervalli di tempo inferiori a 10 microsecondi.
|
6A226 |
Sensori di pressione, come segue:
|
6B Apparecchiature di collaudo, di ispezione e di produzione
6B002 |
Maschere e reticoli, appositamente progettati per i sensori ottici specificati in 6A002.a.1.b. o 6A002.a.1.d. |
6B004 |
Apparecchiature ottiche come segue:
|
6B007 |
Apparecchiature di produzione, di allineamento e di calibrazione di gravimetri terrestri con "precisione" statica migliore di 0,1 milligal. |
6B008 |
Sistemi di misura della superficie equivalente radar effettuata con radar ad impulsi aventi larghezza di impulso di 100 ns o meno e loro componenti appositamente progettati.
|
6B108 |
Sistemi, diversi da quelli specificati in 6B008, appositamente progettati per la misura della superficie equivalente radar utilizzabili in 'missili' e loro sottosistemi.
Nota tecnica: In 6B108 per 'missili' si intendono sistemi completi a razzo e sistemi di veicoli aerei senza equipaggio, con una portata superiore a 300 km. |
6C Materiali
6C002 |
Materiali per sensori ottici, come segue:
|
6C004 |
Materiali ottici, come segue:
|
6C005 |
Materiali "laser" come segue:
|
6D Software
6D001 |
"software" appositamente progettato per lo "sviluppo" o la "produzione" di apparecchiature specificate in 6A004, 6A005, 6A008 o 6B008. |
6D002 |
"software" appositamente progettato per l'"utilizzazione" di apparecchiature specificate in 6A002.b., 6A008 o 6B008. |
6D003 |
Altro "software", come segue:
|
6D102 |
"software" appositamente progettato o modificato per l'"utilizzazione" dei materiali specificati in 6A108. |
6D103 |
"software" che elabora i dati registrati dopo la missione per consentire la ricostruzione della posizione del veicolo lungo la sua traiettoria di volo, appositamente progettato o modificato per i 'missili'.
Nota tecnica: In 6D103 per 'missili' si intendono sistemi completi a razzo e sistemi di veicoli aerei senza equipaggio, con una portata superiore a 300 km. |
6D203 |
"software" appositamente progettato per aumentare o sbloccare le prestazioni di apparecchi di ripresa o di dispositivi per le immagini per soddisfare le caratteristiche di 6A203.a. fino a 6A203.c. |
6E Tecnologia
6E001 |
"tecnologia" in conformità alla nota generale sulla tecnologia per lo "sviluppo" di apparecchiature, materiali o "software" specificati in 6A, 6B, 6C o 6D. |
6E002 |
"tecnologia" in conformità alla nota generale sulla tecnologia per la "produzione" di apparecchiature o materiali specificati in 6A, 6B o 6C. |
6E003 |
Altra "tecnologia", come segue:
|
6E101 |
"tecnologia" in conformità alla nota generale sulla tecnologia per l'"utilizzazione" di apparecchiature o di "software" specificati in 6A002, 6A007.b. e 6A007.c., 6A008, 6A102, 6A107, 6A108, 6B108, 6D102 o 6D103.
|
6E201 |
"tecnologia" in conformità alla nota generale sulla tecnologia per l'"utilizzazione" di apparecchiature specificate in 6A003, 6A005.a.2., 6A005.b.2., 6A005.b.3., 6A005.b.4., 6A005.b.6., 6A005.c.2., 6A005.d.3.c., 6A005.d.4.c., 6A202, 6A203, 6A205, 6A225 o 6A226.
|
6E203 |
"tecnologia" sotto forma di codici o chiavi per aumentare o sbloccare le prestazioni di apparecchi di ripresa o dispositivi per le immagini per soddisfare le caratteristiche di 6A203.a. fino a 6A203.c. |
PARTE IX – Categoria 7
CATEGORIA 7 – MATERIALE AVIONICO E DI NAVIGAZIONE
7A Sistemi, apparecchiature e componenti
N.B.: |
Per i piloti automatici per veicoli subacquei, cfr. la categoria 8.
Per i radar, cfr. la categoria 6. |
7A001 |
Accelerometri come segue e loro componenti appositamente progettati:
|
7A002 |
Giroscopi o sensori di velocità angolare, aventi una delle caratteristiche seguenti, e loro componenti appositamente progettati:
|
7A003 |
'Apparecchiature o sistemi di misurazione inerziale', aventi una delle caratteristiche seguenti:
Nota tecnica: I 'riferimenti di aiuto al posizionamento' indicano la posizione in modo indipendente, e comprendono:
|
7A004 |
'Inseguitori stellari' e loro componenti, come segue:
Nota tecnica: Gli 'inseguitori stellari' sono anche noti come sensori di assetto stellari o bussole giroastrali. |
7A005 |
Apparecchiature di ricezione di "sistemi di navigazione via satellite" aventi una delle caratteristiche seguenti, e loro componenti appositamente progettati:
|
7A006 |
Altimetri avionici funzionanti su frequenze diverse da quelle comprese tra 4,2 e 4,4 GHz incluse, ed aventi una delle caratteristiche seguenti:
|
7A008 |
Sistemi di navigazione subacquei sonar che utilizzano registrazioni di velocità Doppler o velocità di correlazione integrati con un'unità di rilevamento di direzione, ed aventi una "precisione" di posizionamento uguale o inferiore al (migliore del) 3 % del percorso effettuato, "errore circolare probabile" ("CEP"), e loro componenti appositamente progettati.
|
7A101 |
Accelerometri lineari, diversi da quelli specificati in 7A001, progettati per l'utilizzazione nei sistemi di navigazione inerziale o nei sistemi di guida di qualsiasi tipo, utilizzabili in 'missili', aventi tutte le caratteristiche seguenti, e loro componenti appositamente progettati:
Note tecniche:
|
7A102 |
Giroscopi di qualsiasi tipo, diversi da quelli specificati in 7A002, utilizzabili in 'missili', aventi 'stabilità' della "velocità di precessione" inferiore a 0,5 ° (1 sigma o valore efficace) per ora nelle condizioni di 1 g e loro componenti appositamente progettati.
Note tecniche:
|
7A103 |
Strumentazioni, apparecchiature e sistemi di navigazione, diversi da quelli specificati in 7A003, come segue, e loro componenti appositamente progettati:
Nota tecnica: In 7A103 per 'missili' si intendono sistemi completi a razzo e sistemi di veicoli aerei senza equipaggio con una portata superiore a 300 km. |
7A104 |
Bussole giroastrali ed altri dispositivi, diversi da quelli specificati in 7A004, che consentono di determinare la posizione o l'orientamento con l'inseguimento automatico di corpi celesti o di satelliti e loro componenti appositamente progettati. |
7A105 |
Apparecchiature di ricezione per 'sistemi di navigazione via satellite', diverse da quelle specificate in 7A005, aventi una delle seguenti caratteristiche, e loro componenti appositamente progettati:
Nota tecnica: In 7A105, 'sistema di navigazione via satellite' comprende i sistemi globali di navigazione via satellite (GNSS; ad esempio GPS, GLONASS, Galileo o BeiDou) e i sistemi regionali di navigazione via satellite (RNSS; ad esempio NavIC, QZSS). |
7A106 |
Altimetri diversi da quelli specificati in 7A006, di tipo radar o radar a laser, progettati o modificati per essere utilizzati nei veicoli di lancio nello spazio specificati in 9A004 o nei razzi sonda specificati in 9A104. |
7A115 |
Sensori passivi per la determinazione del rilevamento rispetto a specifiche sorgenti elettromagnetiche (apparecchiature radiogoniometriche) o delle caratteristiche del terreno, progettati o modificati per essere utilizzati nei veicoli di lancio nello spazio specificati in 9A004 o nei razzi sonda specificati in 9A104.
|
7A116 |
Sistemi di comando di volo e servovalvole, come segue, progettati o modificati per essere utilizzati nei veicoli di lancio nello spazio specificati in 9A004, razzi sonda specificati in 9A104 o "missili".
|
7A117 |
"complessi di guida" utilizzabili in "missili" in grado di raggiungere una precisione di sistema del 3,33 % o meno della portata (ad esempio un 'CEP' di 10 km o meno ad una distanza di 300 km).
Nota tecnica: In 7A117, 'CEP' (errore circolare probabile o cerchio di eguale probabilità) è una misura di accuratezza, definita come raggio del cerchio con centro nel bersaglio, a distanza specifica, dentro il quale avviene l'impatto del 50 % dei carichi utili. |
7B Apparecchiature di collaudo, di ispezione e di produzione
7B001 |
Apparecchiature di collaudo, di calibrazione o di allineamento appositamente progettate per le apparecchiature specificate in 7A.
Note tecniche:
|
7B002 |
Apparecchiature appositamente progettate per la qualificazione di specchi per giroscopi a "laser" ad anelli, come segue:
|
7B003 |
Apparecchiature appositamente progettate per la "produzione" di apparecchiature specificate in 7A.
|
7B102 |
Riflettometri appositamente progettati per la qualificazione di specchi per giroscopi a "laser", aventi un livello di precisione di misura uguale o inferiore a (migliore di) 50 ppm. |
7B103 |
"mezzi di produzione" e "apparecchiature di produzione" come segue:
|
7C Materiali
Nessuno.
7D Software
7D001 |
"software" appositamente progettato o modificato per lo "sviluppo" o la "produzione" di apparecchiature specificate in 7A o 7B. |
7D002 |
"codice sorgente" per il funzionamento o la manutenzione di qualsiasi apparecchiatura di navigazione inerziale comprese le apparecchiature inerziali non specificate in 7A003 o 7A004 o sistemi di riferimento di rotta e di assetto ('AHRS').
Nota tecnica: I sistemi di riferimento di rotta e di assetto ('AHRS') differiscono generalmente dai sistemi di navigazione inerziali in quanto i sistemi 'AHRS' forniscono informazioni relative alla rotta ed all'assetto e normalmente non forniscono le informazioni sull'accelerazione, la velocità e la posizione associate ai sistemi di navigazione inerziale. |
7D003 |
Altro "software", come segue:
|
7D004 |
"codice sorgente" che incorpora la "tecnologia" di "sviluppo" specificata in 7E004.a.2., 7E004.a.3., 7E004.a.5., 7E004.a.6. o 7E004.b., per uno degli elementi seguenti:
|
7D005 |
"software" appositamente progettato per decriptare il codice di misura dei "sistemi di navigazione via satellite" progettati per uso governativo. |
7D101 |
"software" appositamente progettato o modificato per l'"utilizzazione" delle apparecchiature specificate in 7A001 fino a 7A006, 7A101 fino a 7A106, 7A115, 7A116.a., 7A116.b., 7B001, 7B002, 7B003, 7B102 o 7B103. |
7D102 |
"software" di integrazione, come segue:
|
7D103 |
"software" appositamente progettato per modellare o simulare i "complessi di guida" specificati in 7A117 o per integrazione di progetto con i veicoli di lancio nello spazio specificati in 9A004 o con i razzi sonda specificati in 9A104.
|
7D104 |
"software" appositamente progettato o modificato per il funzionamento o la manutenzione dei "complessi di guida" specificati in 7A117.
|
7E Tecnologia
7E001 |
"tecnologia", in conformità alla nota generale sulla tecnologia, per lo "sviluppo" di apparecchiature o di "software" specificati in 7A, 7B, 7D001, 7D002, 7D003, 7D005 e 7D101fino a 7D103.
|
7E002 |
"tecnologia" in conformità alla nota generale sulla tecnologia per la "produzione" di apparecchiature specificate in 7A o 7B. |
7E003 |
"tecnologia", in conformità alla nota generale sulla tecnologia, per la riparazione, la revisione o la rimessa a nuovo di apparecchiature specificate in 7A001 fino a 7A004.
|
7E004 |
Altra "tecnologia", come segue:
|
7E101 |
"tecnologia", in conformità alla nota generale sulla tecnologia, per l'"utilizzazione" di apparecchiature specificate in 7A001 fino a 7A006, 7A101 fino a 7A106, 7A115 fino a 7A117, 7B001, 7B002, 7B003, 7B102, 7B103, 7D101 fino a 7D103. |
7E102 |
"tecnologia" per la protezione di sottosistemi avionici ed elettrici contro i pericoli dell'impulso elettromagnetico (EMP) e dell'interferenza elettromagnetica (EMI) da sorgenti esterne, come segue:
|
7E104 |
"tecnologia" per l'integrazione dei dati di comando di volo, di guida e di propulsione in un sistema di gestione del volo per l'ottimizzazione della traiettoria di un sistema con propulsione a razzo. |
PARTE X – Categoria 8
CATEGORIA 8 – MATERIALE NAVALE
8A Sistemi, apparecchiature e componenti
8A001 |
Veicoli sommergibili e navi di superficie, come segue:
|
8A002 |
Sistemi, apparecchiature e componenti marini, come segue:
|
8B Apparecchiature di collaudo, di ispezione e di produzione
8B001 |
Gallerie idrodinamiche progettate per avere un rumore di fondo inferiore a 100 dB (riferito ad 1 μΡa a 1 Hz) entro la gamma delle frequenze superiori a 0 Hz ma non superiori a 500 Hz, e progettate per misurare i campi acustici creati da un flusso idraulico intorno a modelli di sistemi di propulsione. |
8C Materiali
8C001 |
'Schiuma sintattica' progettata per uso subacqueo ed avente tutte le caratteristiche seguenti:
Nota tecnica: La 'schiuma sintattica' è costituita da sfere cave di plastica o di vetro annegate in una "matrice" di resina. |
8D Software
8D001 |
"software" appositamente progettato o modificato per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" di apparecchiature o materiali specificati in 8A, 8B o 8C. |
8D002 |
"software" specifico appositamente progettato o modificato per lo "sviluppo", la "produzione", riparazione, revisione o rimessa a nuovo (rilavorazione) di eliche appositamente progettate per la riduzione del rumore subacqueo. |
8E Tecnologia
8E001 |
"tecnologia" in conformità alla nota generale sulla tecnologia per lo "sviluppo" o la "produzione" di apparecchiature o materiali specificati in 8A, 8B o 8C. |
8E002 |
Altra "tecnologia", come segue:
|
PARTE XI – Categoria 9
CATEGORIA 9 – MATERIALE AEROSPAZIALE E PROPULSIONE
9A Sistemi, apparecchiature e componenti
N.B.: |
Per i sistemi di propulsione progettati o previsti per resistere alle radiazioni neutroniche o alle radiazioni ionizzanti transitorie, CFR. L'ELENCO DEI MATERIALI DI ARMAMENTO. |
9A001 |
Motori aeronautici a turbina a gas aventi una delle caratteristiche seguenti:
|
9A002 |
'Motori marini a turbina a gas' progettati per utilizzare combustibile liquido e aventi tutte le caratteristiche seguenti, e loro assiemi e componenti appositamente progettati:
Nota tecnica: Ai fini di 9A002, il 'consumo specifico corretto di carburante' è il consumo specifico di carburante del motore corretto in relazione a un combustibile liquido netto distillato per uso marittimo avente un'energia specifica netta (potere calorifico netto) di 42 MJ/kg (ISO 3977-2:1997). |
9A003 |
Assiemi o componenti appositamente progettati, che incorporano una delle "tecnologie" specificate in 9E003.a., 9E003.h. o 9E003.i., per uno dei seguenti motori aeronautici a turbina a gas:
|
9A004 |
Veicoli di lancio nello spazio, "veicoli spaziali", "piattaforme spaziali", "carichi utili dei veicoli spaziali", sistemi o apparecchiature di bordo di "veicoli spaziali", apparecchiature terrestri e piattaforme di lancio aereo come segue:
|
9A005 |
Sistemi di propulsione a razzo a propellente liquido contenenti uno dei sistemi o componenti specificati in 9A006.
|
9A006 |
Sistemi e componenti appositamente progettati per sistemi di propulsione a razzo a propellente liquido, come segue:
|
9A007 |
Sistemi di propulsione a razzo a propellente solido aventi una delle caratteristiche seguenti:
|
9A008 |
Componenti, appositamente progettati per i sistemi di propulsione a razzo a propellente solido, come segue:
|
9A009 |
Sistemi di propulsione ibridi a razzo aventi una delle caratteristiche seguenti:
|
9A010 |
Componenti, sistemi e strutture appositamente progettati per lanciatori e sistemi di propulsione di lanciatori o "veicoli spaziali", come segue:
|
9A011 |
Motori autoreattori, motori autoreattori supersonici o 'motori a ciclo combinato' e loro componenti appositamente progettati.
Nota tecnica: Ai fini di 9A011, per 'motori a ciclo combinato' si intende la combinazione di due o più dei seguenti tipi di motori:
autoreattori o autoreattori supersonici; motori a razzo (a propellente liquido/in gel/solido e ibridi). |
9A012 |
"veicoli aerei senza equipaggio" ("UAV"), "dirigibili" senza equipaggio, apparecchiature e componenti associati, come segue:
|
9A101 |
Motori turbogetto e turboventola, diversi da quelli specificati in 9A001, come segue:
|
9A102 |
'Sistemi di motori a turboelica' appositamente progettati per veicoli aerei senza equipaggio specificati in 9A012 o 9A112.a., e loro componenti appositamente progettati, aventi una 'potenza massima' superiore a 10 kW.
Note tecniche:
|
9A104 |
Razzi sonda aventi una portata uguale o superiore a 300 km.
|
9A105 |
Motori a razzo a propellente liquido o a propellente in gel, come segue:
|
9A106 |
Sistemi o componenti, diversi da quelli specificati in 9A006, come segue, appositamente progettati per sistemi di propulsione a razzo a propellente liquido o a propellente in gel:
|
9A107 |
Motori a razzo a propellente solido, utilizzabili in sistemi completi a razzo o veicoli aerei senza equipaggio aventi una portata di 300 km, diversi da quelli specificati in 9A007, aventi una capacità di impulso totale uguale o superiore a 0,841 MN.
|
9A108 |
Componenti diversi da quelli specificati in 9A008, come segue, appositamente progettati per sistemi di propulsione a razzo a propellente solido e ibrido:
|
9A109 |
Motori a razzo ibridi e loro componenti appositamente progettati, come segue:
|
9A110 |
Strutture composite, laminati e loro manufatti, diversi da quelli specificati in 9A010, appositamente progettati per essere utilizzati in 'missili' o nei sottosistemi specificati in 9A005, 9A007, 9A105, 9A106.c., 9A107, 9A108.c., 9A116 o 9A119.
Nota tecnica: In 9A110 per 'missili' si intendono sistemi completi a razzo e sistemi di veicoli aerei senza equipaggio con una portata superiore a 300 km. |
9A111 |
Motori pulsoreattori o a detonazione, utilizzabili in "missili" o veicoli aerei senza equipaggio specificati in 9A012 o 9A112.a. e loro componenti appositamente progettati.
Nota tecnica: In 9A111 i motori a detonazione utilizzano la detonazione per produrre un aumento della pressione effettiva in tutta la camera di combustione. Esempi di motori a detonazione sono i motori a detonazione pulsata, i motori a detonazione a rotazione o i motori a detonazione a onda continua. |
9A112 |
"veicoli aerei senza equipaggio" ("UAV"), diversi da quelli specificati in 9A012, come segue:
|
9A115 |
Apparecchiature di supporto per il lancio, come segue:
|
9A116 |
Veicoli di rientro, utilizzabili in "missili", e loro apparecchiature progettate o modificate, come segue:
|
9A117 |
Meccanismi di separazione di stadio, meccanismi di separazione e loro stadi intermedi, utilizzabili in "missili".
N.B. : CFR. ANCHE 9A121. |
9A118 |
Dispositivi per la regolazione della combustione utilizzabili in motori, che possono essere utilizzati in "missili", o veicoli aerei senza equipaggio specificati in 9A012 o 9A112.a., specificati in 9A011 o 9A111. |
9A119 |
Stadi individuali di razzi, utilizzabili in sistemi completi a razzo o veicoli aerei senza equipaggio, aventi una portata di 300 km, diversi da quelli specificati in 9A005, 9A007, 9A009, 9A105, 9A107 e 9A109. |
9A120 |
Serbatoi per propellente liquido o in gel, diversi da quelli specificati in 9A006, appositamente progettati per i propellenti specificati in 1C111 o 'altri propellenti liquidi o in gel' utilizzati nei sistemi a razzo in grado di trasportare un carico utile di almeno 500 kg ad una distanza di almeno 300 km.
|
9A121 |
Connettori elettrici ombelicali e interstadio appositamente progettati per i "missili", i veicoli di lancio nello spazio specificati in 9A004 o i razzi sonda specificati in 9A104.
Nota tecnica: I connettori interstadio in 9A121 comprendono anche i connettori elettrici installati tra il "missile", il veicolo di lancio nello spazio o il razzo sonda e il loro carico utile. |
9A350 |
Sistemi a spruzzo o di nebulizzazione, appositamente progettati o modificati per essere installati su aeromobili, "veicoli più leggeri dell'aria" o veicoli aerei senza equipaggio, e loro componenti appositamente progettati, come segue:
Note tecniche:
|
9B Apparecchiature di collaudo, di ispezione e di produzione
9B001 |
Apparecchiature, utensili o montaggi di fabbricazione, come segue:
|
9B002 |
Sistemi di controllo in linea (tempo reale), strumentazione (compresi i sensori) o apparecchiature automatiche di acquisizione e trattamento di dati aventi tutte le caratteristiche seguenti:
|
9B003 |
Apparecchiature appositamente progettate per la "produzione" o il collaudo di elementi di tenuta a spazzola di turbine a gas progettati per funzionare con velocità all'estremità dell'elemento di tenuta superiori a 335 m/s e temperature superiori a 773 K (500 °C), e loro parti ed accessori appositamente progettati. |
9B004 |
Utensili, matrici o montaggi per l'assemblaggio allo stato solido di combinazioni disco-palette in "superleghe" in titanio o intermetalliche descritte in 9E003.a.3. o 9E003.a.6. per turbine a gas. |
9B005 |
Sistemi di controllo in linea (tempo reale), strumentazione (compresi i sensori) o apparecchiature automatiche di acquisizione e di trattamento di dati, appositamente progettati per l'impiego con uno degli elementi seguenti:
|
9B006 |
Apparecchiature di collaudo a vibrazioni acustiche in grado di produrre una pressione sonora a livelli uguali o superiori a 160 dB (riferiti a 20 μΡa), con una potenza di uscita nominale uguale o superiore a 4 kW ad una temperatura della cellula di collaudo superiore a 1 273 K (1 000 °C), e loro riscaldatori a quarzo appositamente progettati.
|
9B007 |
Apparecchiature appositamente progettate per il controllo dell'integrità dei motori a razzo con tecniche non distruttive (NDT) diverse dall'analisi planare ai raggi X o dall'analisi fisica o chimica di base. |
9B008 |
Trasduttori per la misura diretta dell'attrito sul rivestimento delle pareti appositamente progettati per funzionare a una temperatura totale del flusso di collaudo (di ristagno) superiore a 833 K (560 °C). |
9B009 |
Utensili appositamente progettati per la produzione di componenti di rotori di motori a turbina a gas ottenuti con la metallurgia delle polveri aventi tutte le caratteristiche seguenti:
|
9B010 |
Apparecchiature appositamente progettate per la produzione di prodotti specificati in 9A012. |
9B105 |
'Strutture di collaudo aerodinamico' per velocità uguali o superiori a 0,9 Mach, utilizzabili per 'missili' e loro sottosistemi.
Note tecniche:
|
9B106 |
Camere ambientali e camere anecoiche, come segue:
|
9B107 |
'Strutture di collaudo aerotermodinamico', utilizzabili per 'missili', sistemi di propulsione a razzo per 'missili', e veicoli di rientro e apparecchiature specificati in 9A116, aventi una delle caratteristiche seguenti:
Note tecniche:
|
9B115 |
"apparecchiature di produzione" appositamente progettate per i sistemi, sottosistemi e componenti specificati in 9A005 fino a 9A009, 9A011, 9A101, 9A102, 9A105 fino a 9A109, 9A111, 9A116 fino a 9A120. |
9B116 |
"mezzi di produzione" appositamente progettati per i veicoli di lancio nello spazio specificati in 9A004 o per i sistemi, sottosistemi e componenti specificati in 9A005 fino a 9A009, 9A011, 9A101, 9A102, 9A104 fino a 9A109, 9A111, 9A116 fino a 9A120 o 'missili'.
Nota tecnica: In 9B116 per 'missili' si intendono sistemi completi a razzo e sistemi di veicoli aerei senza equipaggio con una portata superiore a 300 km. |
9B117 |
Banchi o stazioni di prova per motori a razzo a propellente solido o liquido o motori a razzo, aventi una delle caratteristiche seguenti:
|
9C Materiali
9C108 |
Materiale "isolante" sfuso e "rivestimento interno", diverso da quelli specificati in 9A008 per corpi di contenimento dei motori a razzo utilizzabili in "missili" o appositamente progettati per i motori a razzo a propellente solido specificati in 9A007 o 9A107. |
9C110 |
Preimpregnati con fibre impregnate di resina e preformati con fibre a rivestimento metallico, per strutture composite, laminati e loro manufatti specificati in 9A110, costruiti con matrice organica o con matrice metallica che utilizzano rinforzi fibrosi o filamentosi aventi "carico di rottura specifico" superiore a 7,62 x 104 m e "modulo specifico" superiore a 3,18 x 106 m.
|
9D Software
9D001 |
"software", non specificato in 9D003 o 9D004, appositamente progettato o modificato per lo "sviluppo" di apparecchiature o "tecnologia" specificate in 9A001 fino a 9A119, 9B o 9E003. |
9D002 |
"software", non specificato in 9D003 o 9D004, appositamente progettato o modificato per la "produzione" delle apparecchiature specificate in 9A001 fino a 9A119 o 9B. |
9D003 |
"software" che incorpora la "tecnologia" specificata in 9E003.h. e utilizzato nei "sistemi FADEC" per i sistemi specificati in 9A o per le apparecchiature specificate in 9B. |
9D004 |
Altro "software", come segue:
|
9D005 |
"software" appositamente progettato o modificato per il funzionamento dei prodotti specificati in 9A004.e. o 9A004.f.
|
9D101 |
"software" appositamente progettato o modificato per l'"utilizzazione" di beni specificati in 9B105, 9B106, 9B116 o 9B117. |
9D103 |
"software" appositamente progettato per la modellazione, la simulazione o l'integrazione di progetto dei veicoli di lancio nello spazio specificati in 9A004, dei razzi sonda specificati in 9A104, o dei "missili" o dei sottosistemi specificati in 9A005, 9A007, 9A105, 9A106.c., 9A107, 9A108.c., 9A116 o 9A119.
|
9D104 |
"software" come segue:
|
9D105 |
"software" appositamente progettato o modificato per coordinare la funzione di più di un sottosistema, diverso da quello specificato in 9D004.e., in veicoli di lancio nello spazio specificati in 9A004 o in razzi sonda specificati in 9A104 o in 'missili'.
Nota tecnica: In 9D105 per 'missili' si intendono sistemi completi a razzo e sistemi di veicoli aerei senza equipaggio con una portata superiore a 300 km. |
9E Tecnologia
Nota: |
La "tecnologia" di "sviluppo" o di "produzione" specificata in 9E001 fino a 9E003 per motori a turbina a gas rimane sottoposta ad autorizzazione quando viene usata per la riparazione o la rimessa a nuovo. Non sono sottoposti ad autorizzazione: i dati tecnici, gli schemi o la documentazione destinati alle attività di manutenzione direttamente connesse con la calibrazione, la rimozione o la sostituzione di unità intercambiabili in linea danneggiate o inutilizzabili, compresa la sostituzione di interi motori o di moduli di motori. |
9E001 |
"tecnologia" in conformità alla nota generale sulla tecnologia per lo "sviluppo" di apparecchiature o di "software", specificati in 9A001.b., 9A004 fino a 9A012, 9A350, 9B o 9D. |
9E002 |
"tecnologia" in conformità alla nota generale sulla tecnologia, per la "produzione" di apparecchiature specificate in 9A001.b., 9A004 fino a 9A011, 9A350 o 9B;
|
9E003 |
Altre "tecnologie", come segue:
|
9E101 |
|
9E102 |
"tecnologia" in conformità alla nota generale sulla tecnologia per l'"utilizzazione" di veicoli di lancio nello spazio specificati in 9A004, di beni specificati in 9A005 fino a 9A011, di 'UAV' specificati in 9A012 o di beni specificati in 9A101, 9A102, 9A104 fino a 9A111, 9A112.a., 9A115 fino a 9A121, 9B105, 9B106, 9B115, 9B116, 9B117, 9D101 o 9D103.
Nota tecnica: In 9E102 per 'UAV' si intendono sistemi di veicoli aerei senza equipaggio con una portata superiore a 300 km." |
(1) https://www.australiagroup.net/.
(2) http://mtcr.info/.
(3) http://www.nuclearsuppliersgroup.org/.
(4) http://www.wassenaar.org/.
(5) https://www.opcw.org/chemical-weapons-convention.
(6) I fabbricanti che calcolano la precisione di posizionamento in base alla norma ISO 230-2:1997 o 2006 dovrebbero consultare le competenti autorità dello Stato membro dell'UE in cui sono stabiliti.
(7) I numeri fra parentesi si riferiscono alle note in calce alla presente tavola.
ALLEGATO II
AUTORIZZAZIONI GENERALI DI ESPORTAZIONE DELL'UNIONE
Le sezioni che seguono definiscono le autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione per determinate esportazioni.
A. ESPORTAZIONI VERSO AUSTRALIA, CANADA, ISLANDA, GIAPPONE, NUOVA ZELANDA, NORVEGIA, SVIZZERA, COMPRESI
LIECHTENSTEIN, REGNO UNITO E STATI UNITI AUTORIZZAZIONE GENERALE DI ESPORTAZIONE DELL'UNIONE EU001
(di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera d), del presente regolamento)
Esportazioni verso Australia, Canada, Islanda, Giappone, Nuova Zelanda, Norvegia, Svizzera, compresi Liechtenstein, Regno Unito e Stati Uniti
Autorità che rilascia il documento: Unione europea
Parte 1 – Prodotti
La presente autorizzazione riguarda tutti i prodotti a duplice uso di cui a una delle voci riportate nell'allegato I, a eccezione di quelli elencati nella sezione I del presente allegato.
Parte 2 – Destinazioni
La presente autorizzazione è valida in tutto il territorio doganale dell'Unione per le esportazioni verso le seguenti destinazioni:
— |
Australia |
— |
Canada |
— |
Giappone |
— |
Islanda |
— |
Norvegia |
— |
Nuova Zelanda |
— |
Regno Unito (fatta salva l'applicazione del presente regolamento al Regno Unito e nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, conformemente all'allegato 2, punto 47, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord ("protocollo") allegato all'accordo di recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (1), nel quale sono elencate le disposizioni di diritto dell'Unione di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo) |
— |
Svizzera, compreso il Liechtenstein |
— |
Stati Uniti. |
Parte 3 — Condizioni e requisiti d'uso
1. |
La presente autorizzazione non consente l'esportazione di prodotti se:
|
2. |
L'esportatore attesta nella dichiarazione doganale che i prodotti sono esportati in base all'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione EU001. |
3. |
L'esportatore che si avvalga della presente autorizzazione notifica all'autorità competente dello Stato membro in cui l'esportatore è residente o stabilito il primo uso della presente autorizzazione entro trenta giorni dalla data della prima esportazione oppure, in alternativa, e in conformità di una condizione imposta dall'autorità competente dello Stato membro in cui l'esportatore è residente o stabilito, prima del primo uso della presente autorizzazione. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il meccanismo di notifica scelto per la presente autorizzazione. La Commissione pubblica le informazioni che le sono state trasmesse nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
I requisiti in materia di notifica connessi con l'uso della presente autorizzazione e le informazioni supplementari che lo Stato membro a partire dal quale viene effettuata l'esportazione può prescrivere per prodotti esportati in virtù di detta autorizzazione sono definiti dagli Stati membri. Uno Stato membro può fare obbligo agli esportatori residenti o stabiliti nel suo territorio di registrarsi precedentemente al primo uso della presente autorizzazione. La registrazione è automatica e le autorità competenti ne notificano il ricevimento all'esportatore senza ritardo e comunque entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione, fatto salvo l'articolo 12, paragrafo 7, del presente regolamento. Ove appropriato, i requisiti di cui al secondo e al terzo comma sono basati su quelli stabiliti per l'uso delle autorizzazioni generali di esportazione nazionali rilasciate dagli Stati membri che le contemplano. |
B. ESPORTAZIONE DI DETERMINATI PRODOTTI A DUPLICE USO VERSO DESTINAZIONI SPECIFICHE
AUTORIZZAZIONE GENERALE DI ESPORTAZIONE DELL'UNIONE EU002
(di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera d), del presente regolamento)
Esportazione di determinati prodotti a duplice uso verso destinazioni specifiche
Autorità che rilascia il documento: Unione europea
Parte 1 – Prodotti
La presente autorizzazione riguarda i seguenti prodotti a duplice uso specificati nell'allegato I:
— |
1A001, |
— |
1A003, |
— |
1A004, |
— |
1C003.b, |
— |
1C003.c, |
— |
1C004, |
— |
1C005, |
— |
1C006, |
— |
1C008, |
— |
1C009, |
— |
2B008, |
— |
3A001.a.3, |
— |
3A001.a.6, |
— |
3A001.a.7, |
— |
3A001.a.9, |
— |
3A001.a.10, |
— |
3A001.a.11, |
— |
3A001.a.12, |
— |
3A002.c, |
— |
3A002.d, |
— |
3A002.e, |
— |
3A002.f, |
— |
3C001, |
— |
3C002, |
— |
3C003, |
— |
3C004, |
— |
3C005, |
— |
3C006. |
Parte 2 — Destinazioni
La presente autorizzazione di esportazione è valida in tutto il territorio doganale dell'Unione per le esportazioni verso le seguenti destinazioni:
— |
Argentina |
— |
Corea del Sud |
— |
Sud Africa |
— |
Turchia |
Parte 3 — Condizioni e requisiti d'uso
1. |
La presente autorizzazione non consente l'esportazione di prodotti se:
|
2. |
L'esportatore attesta nella dichiarazione doganale che i prodotti sono esportati in base all'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione EU002. |
3. |
L'esportatore che si avvalga della presente autorizzazione notifica all'autorità competente dello Stato membro in cui è residente o stabilito il primo uso della presente autorizzazione entro trenta giorni dalla data della prima esportazione oppure, in alternativa, e in conformità di una condizione imposta dall'autorità competente dello Stato membro in cui l'esportatore è residente o stabilito, prima del primo uso della presente autorizzazione. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il meccanismo di notifica scelto per la presente autorizzazione. La Commissione pubblica le informazioni che le sono state trasmesse nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
I requisiti in materia di notifica connessi con l'uso della presente autorizzazione e le informazioni supplementari che lo Stato membro a partire dal quale viene effettuata l'esportazione può prescrivere per prodotti esportati in virtù di detta autorizzazione, sono definiti dagli Stati membri. Uno Stato membro può fare obbligo agli esportatori residenti o stabiliti nel suo territorio di registrarsi precedentemente al primo uso della presente autorizzazione. La registrazione è automatica e le autorità competenti ne notificano il ricevimento all'esportatore senza ritardo e comunque entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione, fatto salvo l'articolo 12, paragrafo 7, del presente regolamento. Ove appropriato, i requisiti di cui al secondo e al terzo comma sono basati su quelli stabiliti per l'uso delle autorizzazioni generali di esportazione nazionali rilasciate dagli Stati membri che le contemplano. |
C. ESPORTAZIONE DOPO RIPARAZIONE/SOSTITUZIONE
AUTORIZZAZIONE GENERALE DI ESPORTAZIONE DELL'UNIONE EU003
(di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera d), del presente regolamento)
Esportazione dopo riparazione/sostituzione
Autorità che rilascia il documento: Unione europea
Parte 1 – Prodotti
1. |
La presente autorizzazione riguarda tutti i prodotti a duplice uso di cui a una delle voci dell'allegato I, a eccezione di quelli elencati al punto 2 della presente sezione, qualora:
|
2. |
Prodotti esclusi:
|
Parte 2 — Destinazioni
La presente autorizzazione è valida in tutto il territorio doganale dell'Unione per le esportazioni verso le seguenti destinazioni:
— |
Albania |
— |
Argentina |
— |
Bosnia-Erzegovina |
— |
Brasile |
— |
Cile |
— |
Cina (comprese Hong Kong e Macao) |
— |
Corea del Sud |
— |
Emirati arabi uniti |
— |
India |
— |
Kazakhstan |
— |
Macedonia del Nord |
— |
Marocco |
— |
Messico |
— |
Montenegro |
— |
Russia |
— |
Serbia |
— |
Singapore |
— |
Sud Africa |
— |
Territori francesi d'oltremare |
— |
Tunisia |
— |
Turchia |
— |
Ucraina |
Parte 3 — Condizioni e requisiti d'uso
1. |
La presente autorizzazione può essere usata soltanto se l'esportazione iniziale ha avuto luogo in base a un'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione o se quest'ultima è stata rilasciata dall'autorità competente dello Stato membro nel quale l'esportatore d'origine è residente o stabilito ai fini dell'esportazione dei prodotti successivamente reimportati nel territorio doganale dell'Unione a scopo di manutenzione, riparazione o sostituzione. La presente autorizzazione è valida solamente per le esportazioni verso l'utente finale originale. |
2. |
La presente autorizzazione non consente l'esportazione di prodotti se:
|
3. |
In caso di esportazione di prodotti in base alla presente autorizzazione, gli esportatori:
|
4. |
L'esportatore che si avvalga della presente autorizzazione notifica all'autorità competente dello Stato membro in cui l'esportatore è residente o stabilito il primo uso della presente autorizzazione entro trenta giorni dalla data della prima esportazione oppure, in alternativa, e in conformità di una condizione imposta dall'autorità competente dello Stato membro in cui l'esportatore è residente o stabilito, prima del primo uso della presente autorizzazione. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il meccanismo di notifica scelto per la presente autorizzazione. La Commissione pubblica le informazioni che le sono state trasmesse nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
I requisiti in materia di notifica connessi con l'uso della presente autorizzazione e le informazioni supplementari che lo Stato membro a partire dal quale viene effettuata l'esportazione può prescrivere per prodotti esportati in virtù di detta autorizzazione, sono definiti dagli Stati membri. Uno Stato membro può fare obbligo agli esportatori residenti o stabiliti nel suo territorio di registrarsi precedentemente al primo uso della presente autorizzazione. La registrazione è automatica e le autorità competenti ne notificano il ricevimento all'esportatore senza ritardo e comunque entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione, fatto salvo l'articolo 12, paragrafo 7, del presente regolamento. Ove appropriato, i requisiti di cui al secondo e al terzo comma sono basati su quelli stabiliti per l'uso delle autorizzazioni generali di esportazione nazionali rilasciate dagli Stati membri che le contemplano. |
5. |
La presente autorizzazione riguarda i prodotti destinati alla "riparazione", "sostituzione" e "manutenzione", inclusi coincidenti miglioramenti del prodotto originale, risultanti per esempio dall'uso di pezzi di ricambio moderni o di norme di costruzione più recenti per ragioni di affidabilità o di sicurezza, purché questo non comporti un aumento della capacità funzionale dei prodotti o non conferisca a questi ultimi funzioni nuove o supplementari. |
D. ESPORTAZIONE TEMPORANEA PER MOSTRE O FIERE
AUTORIZZAZIONE GENERALE DI ESPORTAZIONE DELL'UNIONE EU004
(di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera d), del presente regolamento)
Esportazione temporanea per mostre o fiere
Autorità che rilascia il documento: Unione europea
Parte 1 – Prodotti
La presente autorizzazione riguarda tutti i prodotti a duplice uso di cui a una delle voci riportate nell'allegato I, eccettuati:
a) |
tutti i prodotti elencati nella sezione I del presente allegato; |
b) |
tutti i prodotti elencati nella sezione D di ciascuna categoria dell'allegato I (a esclusione del software necessario al corretto funzionamento delle apparecchiature utilizzate a fini di dimostrazione); |
c) |
tutti i prodotti elencati nella sezione E di ciascuna categoria dell'allegato I; |
d) |
i prodotti seguenti, specificati nell'allegato I:
|
Parte 2 — Destinazioni
La presente autorizzazione è valida in tutto il territorio doganale dell'Unione per le esportazioni verso le seguenti destinazioni:
— |
Albania |
— |
Argentina |
— |
Bosnia-Erzegovina |
— |
Brasile |
— |
Cile |
— |
Cina (comprese Hong Kong e Macao) |
— |
Corea del Sud |
— |
Emirati arabi uniti |
— |
India |
— |
Kazakhstan |
— |
Macedonia del Nord |
— |
Marocco |
— |
Messico |
— |
Montenegro |
— |
Russia |
— |
Serbia |
— |
Singapore |
— |
Sud Africa |
— |
Territori francesi d'oltremare |
— |
Tunisia |
— |
Turchia |
— |
Ucraina |
Parte 3 — Condizioni e requisiti d'uso
1. |
La presente autorizzazione consente l'esportazione dei prodotti che figurano nell'elenco della parte 1, a condizione che siano esportati temporaneamente nel quadro di un'esposizione o di una fiera, secondo la definizione di cui al punto 6 della presente parte, e che siano in seguito reimportati entro centoventi giorni dall'esportazione iniziale, nella loro interezza e senza modifiche, nel territorio doganale dell'Unione. |
2. |
L'autorità competente dello Stato membro in cui l'esportatore è residente o stabilito può, su richiesta di quest'ultimo, derogare alla condizione secondo cui i prodotti vanno reimportati come indicato al precedente paragrafo 1. Al fine di derogare a tale condizione si applica la procedura di autorizzazione individuale di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del presente regolamento. |
3. |
La presente autorizzazione non consente l'esportazione di prodotti se:
|
4. |
L'esportatore attesta nella dichiarazione doganale che i prodotti sono esportati in base all'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione EU004. |
5. |
L'esportatore che si avvalga della presente autorizzazione notifica all'autorità competente dello Stato membro in cui l'esportatore è residente o stabilito il primo uso della presente autorizzazione entro trenta giorni dalla data della prima esportazione oppure, in alternativa, e in conformità di una condizione imposta dall'autorità competente dello Stato membro in cui l'esportatore è residente o stabilito, prima del primo uso della presente autorizzazione. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il meccanismo di notifica scelto per la presente autorizzazione. La Commissione pubblica le informazioni che le sono state trasmesse nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
I requisiti in materia di notifica connessi con l'uso della presente autorizzazione e le informazioni supplementari che lo Stato membro a partire dal quale viene effettuata l'esportazione può prescrivere per prodotti esportati in virtù di detta autorizzazione, sono definiti dagli Stati membri. Uno Stato membro può fare obbligo agli esportatori residenti o stabiliti nel suo territorio di registrarsi precedentemente al primo uso della presente autorizzazione. La registrazione è automatica e le autorità competenti ne notificano il ricevimento all'esportatore senza ritardo e comunque entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione, fatto salvo l'articolo 12, paragrafo 7, del presente regolamento. Ove appropriato, i requisiti di cui al secondo e al terzo comma sono basati su quelli stabiliti per l'uso delle autorizzazioni generali di esportazione nazionali rilasciate dagli Stati membri che le contemplano. |
6. |
Ai fini della presente autorizzazione, per "mostra o fiera" si intendono le manifestazioni commerciali di durata determinata in cui più espositori presentano i loro prodotti agli operatori del settore o al pubblico in generale. |
E. TELECOMUNICAZIONI
AUTORIZZAZIONE GENERALE DI ESPORTAZIONE DELL'UNIONE EU005
(di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera d), del presente regolamento)
Telecomunicazioni
Autorità che rilascia il documento: Unione europea
Parte 1 – Prodotti
La presente autorizzazione riguarda i seguenti prodotti a duplice uso specificati nell'allegato I:
a) |
i seguenti prodotti appartenenti alla categoria 5, parte l:
|
b) |
tecnologia sottoposta ad autorizzazione in 5E001.a, necessaria all'installazione, al funzionamento, alla manutenzione o alla riparazione di prodotti specificati alla lettera a) e destinata allo stesso utente finale. |
Parte 2 — Destinazioni
La presente autorizzazione è valida in tutto il territorio doganale dell'Unione per le esportazioni verso le seguenti destinazioni:
— |
Argentina |
— |
Cina (comprese Hong Kong Macao) |
— |
Corea del Sud |
— |
India |
— |
Russia |
— |
Turchia |
— |
Sud Africa |
— |
Ucraina. |
Parte 3 — Condizioni e requisiti d'uso
1. |
La presente autorizzazione non consente l'esportazione di prodotti se:
|
2. |
L'esportatore attesta nella dichiarazione doganale che i prodotti sono esportati in base all'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione EU005. |
3. |
L'esportatore che si avvalga della presente autorizzazione notifica all'autorità competente dello Stato membro in cui l'esportatore è residente o stabilito il primo uso della presente autorizzazione entro trenta giorni dalla data della prima esportazione oppure, in alternativa, e in conformità di una condizione imposta dall'autorità competente dello Stato membro in cui l'esportatore è residente o stabilito, prima del primo uso della presente autorizzazione. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il meccanismo di notifica scelto per la presente autorizzazione. La Commissione pubblica le informazioni che le sono state trasmesse nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
I requisiti in materia di notifica connessi con l'uso della presente autorizzazione e le informazioni supplementari che lo Stato membro a partire dal quale viene effettuata l'esportazione può prescrivere per prodotti esportati in virtù di detta autorizzazione, sono definiti dagli Stati membri. Uno Stato membro può fare obbligo all'esportatore residente o stabilito nel suo territorio di registrarsi precedentemente al primo uso della presente autorizzazione. La registrazione è automatica e le autorità competenti ne notificano il ricevimento all'esportatore senza ritardo e comunque entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione, fatto salvo l'articolo 12, paragrafo 7, del presente regolamento. Ove appropriato, i requisiti di cui al secondo e al terzo comma sono basati su quelli stabiliti per l'uso delle autorizzazioni generali di esportazione nazionali rilasciate dagli Stati membri che le contemplano. |
F. SOSTANZE CHIMICHE
AUTORIZZAZIONE GENERALE DI ESPORTAZIONE DELL'UNIONE EU006
(di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera d), del presente regolamento)
Sostanze chimiche
Autorità che rilascia il documento: Unione europea
Parte 1 – Prodotti
La presente autorizzazione riguarda i seguenti prodotti a duplice uso specificati nell'allegato I:
|
1C350:
|
|
1C450.a.:
|
|
1C450.b.:
|
Parte 2 — Destinazioni
La presente autorizzazione è valida in tutto il territorio doganale dell'Unione per le esportazioni verso le seguenti destinazioni:
— |
Argentina |
— |
Corea del Sud |
— |
Turchia |
— |
Ucraina. |
Parte 3 — Condizioni e requisiti d'uso
1. |
La presente autorizzazione non consente l'esportazione di prodotti se:
|
2. |
L'esportatore attesta nella dichiarazione doganale che i prodotti sono esportati in base all'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione EU006. |
3. |
L'esportatore che si avvalga della presente autorizzazione notifica all'autorità competente dello Stato membro in cui l'esportatore è residente o stabilito il primo uso della presente autorizzazione entro trenta giorni dalla data della prima esportazione oppure, in alternativa, e in conformità di una condizione imposta dall'autorità competente dello Stato membro in cui l'esportatore è residente o stabilito, prima del primo uso della presente autorizzazione. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il meccanismo di notifica scelto per la presente autorizzazione. La Commissione pubblica le informazioni che le sono state trasmesse nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
I requisiti in materia di notifica connessi con l'uso della presente autorizzazione e le informazioni supplementari che lo Stato membro a partire dal quale viene effettuata l'esportazione può prescrivere per prodotti esportati in virtù di detta autorizzazione, sono definiti dagli Stati membri. Uno Stato membro può fare obbligo agli esportatori residenti o stabiliti nel suo territorio di registrarsi precedentemente al primo uso della presente autorizzazione La registrazione è automatica e le autorità competenti ne notificano il ricevimento all'esportatore senza ritardo e comunque entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione, fatto salvo l'articolo 12, paragrafo 7, del presente regolamento. Ove appropriato, i requisiti di cui al secondo e al terzo comma sono basati su quelli stabiliti per l'uso delle autorizzazioni generali di esportazione nazionali rilasciate dagli Stati membri che le contemplano. |
G. ESPORTAZIONE INTRAGRUPPO DI SOFTWARE E DI TECNOLOGIA
AUTORIZZAZIONE GENERALE DI ESPORTAZIONE DELL'UNIONE EU007
(di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera d), del presente regolamento)
Esportazione intragruppo di software e di tecnologia
Autorità che rilascia il documento: Unione europea
Parte 1 — Prodotti
La presente autorizzazione riguarda tutta la tecnologia e tutto il software specificati nell'allegato I, ad esclusione di quelli elencati nella sezione I del presente allegato, nonché la tecnologia e il software relativi ai prodotti di cui alle voci 4A005, 4D004, 4E001.c, 5A001.f e 5A001.j.
Parte 2 – Destinazioni
La presente autorizzazione è valida in tutto il territorio doganale dell'Unione per l'esportazione di software e di tecnologia verso le seguenti destinazioni:
— |
Argentina |
— |
Brasile |
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Cile |
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Corea del Sud |
— |
Filippine |
— |
India |
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Indonesia |
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Israele |
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Giordania |
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Malaysia |
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Marocco |
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Messico |
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Singapore |
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Sud Africa |
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Thailandia |
— |
Tunisia. |
Parte 3 — Condizioni e requisiti d'uso
1. |
La presente autorizzazione consente l'esportazione del software e della tecnologia che figurano nell'elenco della parte 1 da parte di un esportatore che sia persona giuridica stabilita in uno Stato membro, da una società interamente posseduta o controllata dall'esportatore ("società controllata") o da una società direttamente e interamente posseduta e controllata dalla stessa società madre dell'esportare ("società affiliata"), a condizione che:
|
2. |
La presente autorizzazione non consente l'esportazione di software e di tecnologia se:
|
3. |
L'esportatore che intenda ricorrere alla presente autorizzazione attua un 'programma interno di conformità'. |
4. |
L'esportatore attesta nella dichiarazione doganale che i prodotti sono esportati in base all'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione EU007 in caso di esportazione fisica del software o della tecnologia. |
5. |
L'esportatore che intenda ricorrere alla presente autorizzazione si registra prima del primo uso della medesima autorizzazione presso l'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito.
La registrazione è automatica e l'autorità competente ne notifica il ricevimento all'esportatore entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione. |
6. |
L'esportatore che ricorra alla presente autorizzazione notifica all'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito il primo uso della medesima autorizzazione almeno trenta giorni prima della data della prima esportazione. |
7. |
L'esportatore che ricorra alla presente autorizzazione segnala all'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito l'uso della presente autorizzazione. La relazione sull'uso della presente autorizzazione è presentata almeno una volta all'anno e comprende almeno informazioni concernenti:
Le informazioni supplementari che lo Stato membro a partire dal quale viene effettuata l'esportazione può prescrivere per prodotti esportati in virtù di detta autorizzazione sono definiti dagli Stati membri. |
H. CIFRATURA
AUTORIZZAZIONE GENERALE DI ESPORTAZIONE DELL'UNIONE EU008
(di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera d), del presente regolamento)
Cifratura
Autorità che rilascia il documento: Unione europea
Parte 1 – Prodotti
1. |
La presente autorizzazione riguarda i seguenti prodotti a duplice uso specificati nell'allegato I come segue:
|
2. |
La presente autorizzazione è valida solo se i prodotti soddisfano tutte le seguenti condizioni:
|
3. |
La presente autorizzazione non è utilizzata se:
|
Parte 2 — Destinazioni
La presente autorizzazione è valida in tutto il territorio doganale dell'Unione per le esportazioni verso tutte le destinazioni, eccetto:
a) |
le destinazioni ammissibili all'esportazione a norma dell'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione EU001; |
b) |
Afghanistan, Arabia Saudita, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Cambogia, , , Cina (comprese Hong Kong e Macao), Congo, Corea del Nord, Egitto, Emirati arabi uniti, Eritrea, Georgia, Iran, Iraq, Israele, Kazakhstan, Kirghizistan, Libano, Libia, Malaysia, Mali, Maurizio, Mongolia, Myanmar/Birmania, Oman, Pakistan, Qatar, Russia, Repubblica centrafricana, Repubblica democratica del Congo, Siria, Somalia, Sudan, Sud Sudan, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Venezuela, Yemen, Zimbabwe; |
c) |
tutte le destinazioni, diverse da quelle elencate alla lettera b), soggette a un embargo sugli armamenti o soggette alle misure restrittive dell'Unione applicabili ai beni a duplice uso. |
Parte 3 — Condizioni e requisiti d'uso
1. |
La presente autorizzazione non consente l'esportazione di prodotti se:
|
2. |
Qualora sia necessaria una dichiarazione doganale, l'esportatore attesta nella medesima che i prodotti sono esportati in base all'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione EU008. |
3. |
L'esportatore che intenda ricorrere alla presente autorizzazione si registra prima del primo uso della medesima autorizzazione presso l'autorità competente dello Stato membro in cui è residente o stabilito. La registrazione è automatica e l'autorità competente ne notifica il ricevimento all'esportatore entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione. |
4. |
L'esportatore registrato notifica il primo uso della presente autorizzazione all'autorità competente dello Stato membro in cui è residente o stabilito almeno dieci giorni prima della data della prima esportazione. |
5. |
L'esportatore presenta, su richiesta dell'autorità competente dello Stato membro in cui è residente o stabilito, i dati tecnici di ogni esportazione prevista o effettuata in virtù della presente autorizzazione. Qualora tali dati tecnici siano stati richiesti per un prodotto specifico e siano intervenute modifiche a tali dati, l'esportatore ne informa senza ritardo l'autorità competente. I dati tecnici comprendono almeno le seguenti informazioni sull'articolo:
|
6. |
L'autorità competente dello Stato membro in cui l'esportatore è residente o stabilito può, per motivi di sicurezza nazionale, vietare all'esportatore di ricorrere alla presente autorizzazione generale di esportazione dell'Unione per qualsiasi prodotto di cui alla parte 1. Lo Stato membro interessato informa la Commissione e gli altri Stati membri in merito al ricorso a tale disposizione. |
7. |
L'esportatore registrato, su richiesta dell'autorità competente dello Stato membro in cui è residente o stabilito, comunica l'uso della presente autorizzazione. La relazione sull'uso della presente autorizzazione è presentata, su richiesta, almeno una volta all'anno e comprende almeno le seguenti informazioni:
|
I. ELENCO DI CUI ALL'ARTICOLO 12, PARAGRAFO 6, LETTERA A), DEL PRESENTE REGOLAMENTO E ALLE SEZIONI A, C, D E G DEL PRESENTE ALLEGATO
Le voci non riportano sempre una descrizione completa dei prodotti e delle relative note all'allegato I. Solo l'allegato I fornisce una descrizione completa dei prodotti.
La menzione di un prodotto nella presente sezione non influisce sull'applicazione della nota generale sul software (NGS) di cui all'allegato I.
— |
Tutti i prodotti specificati nell'allegato IV, |
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0C001 "Uranio naturale", "uranio impoverito" o torio sotto forma di metallo, lega, composto chimico o concentrato e qualsiasi altro materiale contenente uno o più dei prodotti sopra citati. |
— |
0C002 "Materie fissili speciali" diverse da quelle specificate nell'allegato IV, |
— |
0D001 "Software" appositamente progettato o modificato per lo "sviluppo", la "produzione" o "…" dei beni specificati nella categoria 0, nella misura in cui si riferisce alla voce 0C001 o ai prodotti di cui alla voce 0C002 che sono esclusi dall'allegato IV, |
— |
0E001 "Tecnologia" in conformità della nota sulla tecnologia nucleare per lo "sviluppo", la "produzione" o "…" di beni specificati nella categoria 0, nella misura in cui si riferisce alla voce 0C001 o ai prodotti di cui alla voce 0C002 che sono esclusi dall'allegato IV, |
— |
1A102 Componenti risaturati pirolizzati carbonio-carbonio progettati per i veicoli di lancio nello spazio specificati in 9A004 o i razzi sonda specificati in 9A104. |
— |
1C351 Agenti patogeni per gli animali e l'uomo e "tossine". |
— |
1C353 Elementi genetici e organismi geneticamente modificati. |
— |
1C354 Agenti patogeni per le piante. |
— |
1C450.a.1. Amiton: O, O-dietil-S-[2-(dietilammino)etil] tiofosfato (78-53-5) e corrispondenti sali alchilati o protonati. |
— |
1C450.a.2. PFIB: 1,1,3,3,3-pentafluoro-2-(trifluorometil)-1-propene (382-21-8). |
— |
7E104 "Tecnologia" per l'integrazione dei dati di comando di volo, di guida e di propulsione in un sistema di gestione del volo per l'ottimizzazione della traiettoria di un sistema con propulsione a razzo. |
— |
9A009.a. Sistemi di propulsione ibridi a razzo con capacità di impulso totale superiore a 1,1 MN. |
— |
9A117 Meccanismi di separazione di stadio, meccanismi di separazione e loro stadi intermedi, utilizzabili in "missili". |
(1) Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7).
ALLEGATO III
MODELLI DI AUTORIZZAZIONE
A. Modello di autorizzazione di esportazione specifica o globale
(di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del presente regolamento)
Al momento di rilasciare le autorizzazioni di esportazione, gli Stati membri fanno in modo che risulti visibile la natura dell'autorizzazione (specifica o globale) sul relativo formulario.
La presente autorizzazione di esportazione è valida in tutti gli Stati membri dell'Unione europea fino alla data della sua scadenza.
UNIONE EUROPEA |
ESPORTAZIONE DI PRODOTTI A DUPLICE USO [Reg. (UE) 2021/821] |
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n. |
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AUTORIZZAZIONE |
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Codice |
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Codice |
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Codice |
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Disponibile per informazioni prestampate a discrezione degli Stati membri |
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Da completare a cura dell'autorità che rilascia il documento Firma Autorità che rilascia il documento |
Timbro |
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Data |
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1 Bis |
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AUTORIZZAZIONE |
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Codice2 |
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Codice2 |
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Nota: Nella casella 1 della colonna 24 indicare la quantità ancora disponibile e nella casella 2 della colonna 24 indicare la quantità detratta in questa occasione. |
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2. |
B. Modello per i formulari di autorizzazione ai servizi di intermediazione /all'assistenza tecnica
(di cui all'articolo 13, paragrafo 5, del presente regolamento)
UNIONE EUROPEA |
FORNITURA DI SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE / ASSISTENZA TECNICA [Reg. (UE) 2021/821] |
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n. |
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AUTORIZZAZIONE |
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Codice (2) |
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1 |
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Disponibile per informazioni prestampate a discrezione degli Stati membri |
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Da completare a cura dell'autorità che rilascia il documento Firma Autorità che rilascia il documento |
Timbro |
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Data |
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C. Elementi comuni per la pubblicazione delle autorizzazioni generali di esportazione nazionali nelle gazzette ufficiali nazionali
[di cui all'articolo 12, paragrafo 6, lettera b), del presente regolamento]
1. |
Titolo dell'autorizzazione generale di esportazione nazionale |
2. |
Autorità di rilascio |
3. |
Validità UE. Si utilizza il testo seguente:
«La presente è un'autorizzazione generale di esportazione nazionale ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/821. A norma dell'articolo 12, paragrafo 6, del citato regolamento, la presente autorizzazione è valida in tutti gli Stati membri dell'Unione europea.» Validità: conformemente alle prassi nazionali. |
4. |
Prodotti interessati: si utilizza la seguente frase introduttiva:
«La presente autorizzazione di esportazione riguarda i prodotti seguenti:» |
5. |
Destinazioni interessate: si utilizza la seguente frase introduttiva:
«La presente autorizzazione di esportazione è valida per le esportazioni verso le destinazioni seguenti:» |
6. |
Condizioni e requisiti |
(1) All'occorrenza questa descrizione può essere riportata in uno o più fogli aggiuntivi al presente formulario (1 bis). In tal caso, indicare in questa casella l'esatto numero dei fogli aggiuntivi. La descrizione dovrebbe essere la più precisa possibile e contenere, se del caso, il numero CAS o altri riferimenti in particolare per i prodotti chimici.
(2) Cfr. regolamento (CE) n. 1172/95 (GU L 118 del 25.5.1995, pag. 10).
ALLEGATO IV
ELENCO DI PRODOTTI A DUPLICE USO DI CUI ALL'ARTICOLO 11, PARAGRAFO 1, DEL PRESENTE REGOLAMENTO
Le voci non riportano sempre la descrizione completa dei prodotti e le relative note di cui all'allegato I (1). Solo l'allegato I fornisce la descrizione completa dei prodotti.
La citazione di un prodotto nel presente allegato lascia impregiudicata l'applicazione delle disposizioni relative ai prodotti per il mercato di massa contenute nell'allegato I.
I termini che figurano tra virgolette doppie sono definiti nell'elenco generale delle definizioni dell'allegato I.
PARTE I
(possibilità di una autorizzazione generale nazionale per gli scambi intraunionali)
Prodotti della tecnologia Stealth
1C001 |
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Materiali appositamente progettati per assorbire la radiazione elettromagnetica, o polimeri intrinsecamente conduttori. N.B. CFR. ANCHE 1C101 |
1C101 |
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Materiali e dispositivi per la riduzione di caratteristiche osservabili quali la riflettività radar, la segnatura ultravioletta/infrarossa e la segnatura acustica, diversi da quelli specificati in 1C001, utilizzabili in 'missili', sottosistemi di "missili" o veicoli aerei senza equipaggio specificati in 9A012. Nota: 1C101 non sottopone ad autorizzazione i materiali se tali beni sono concepiti per applicazioni esclusivamente civili. Nota tecnica: In 1C101 per 'missili' si intendono sistemi completi a razzo e sistemi di veicoli aerei senza equipaggio con una portata superiore a 300 km. |
1D103 |
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"software" appositamente progettato per l'analisi di caratteristiche osservabili ridotte, quali riflettività radar, segnatura ultravioletta/infrarossa e segnatura acustica. |
1E101 |
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"tecnologia", in conformità alla nota generale sulla tecnologia per l'"utilizzazione" di beni specificati in 1C101 o 1D103. |
1E102 |
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"tecnologia", in conformità alla nota generale sulla tecnologia per lo "sviluppo" di "software" specificato in 1D103. |
6B008 |
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Sistemi di misura della superficie equivalente radar effettuata con radar ad impulsi aventi larghezza di impulso di 100 ns o meno e loro componenti appositamente progettati. N.B. CFR. ANCHE 6B108 |
6B108 |
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Sistemi appositamente progettati per la misura della superficie equivalente radar utilizzabili in 'missili' e loro sottosistemi. Nota tecnica: In 6B108 per 'missili' si intendono sistemi completi a razzo e sistemi di veicoli aerei senza equipaggio con una portata superiore a 300 km. |
Prodotti di controllo strategico unionale
1A007 |
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Apparecchiature e dispositivi appositamente progettati per innescare cariche e dispositivi contenenti "materiali energetici" con mezzi elettrici, come segue: N.B.: CFR. ANCHE ELENCO DEI MATERIALI DI ARMAMENTO, 3A229 E 3A232.
Nota: 1A007.b. non sottopone ad autorizzazione i detonatori che usano solamente esplosivi primari come l'azoturo di piombo. |
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1C239 |
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Esplosivi ad alto potenziale, diversi da quelli specificati nell'elenco dei materiali di armamento, o sostanze o miscele contenenti più del 2 % in peso di qualsiasi esplosivo con densità dei cristalli superiore a 1,8 g/cm3 ed aventi una velocità di detonazione superiore a 8 000 m/s. |
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1E201 |
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"tecnologia" in conformità alla nota generale sulla tecnologia per l'"utilizzazione" di beni specificati in 1C239. |
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3A229 |
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Generatori di impulsi ad elevata intensità di corrente come segue … N.B. CFR. ANCHE ELENCO DEI MATERIALI DI ARMAMENTO. |
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3A232 |
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Sistemi di accensione multipunto, diversi da quelli sopra specificati in 1A007, come segue … N.B. CFR. ANCHE ELENCO DEI MATERIALI DI ARMAMENTO. |
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3E201 |
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"tecnologia" in conformità alla nota generale sulla tecnologia per l'"utilizzazione" di apparecchiature specificate in 3A229 o 3A232. |
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6A001 |
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Apparecchiature acustiche, limitatamente a: |
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6A001.a.1.b. |
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Sistemi per la rivelazione o la localizzazione di oggetti, aventi una delle caratteristiche seguenti:
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6A001.a.2.a.2. |
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Idrofoni … che incorporano … |
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6A001.a.2.a.3. |
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Idrofoni … aventi uno … |
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6A001.a.2.a.6. |
|
Idrofoni … progettati per … |
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6A001.a.2.b. |
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Cortine di idrofoni acustici rimorchiati … |
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6A001.a.2.c. |
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Apparecchiature di trattamento appositamente progettate per l'applicazione in tempo reale con cortine di idrofoni acustici rimorchiati, aventi "programmabilità accessibile all'utente" e trattamento e correlazione nel dominio del tempo o della frequenza, compresi l'analisi spettrale, il filtraggio numerico e la formazione del fascio tramite la trasformata veloce di Fourier o altre trasformate o processi; |
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6A001.a.2.e. |
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Cortine di idrofoni di profondità o di baia aventi una qualsiasi delle caratteristiche seguenti:
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6A001.a.2.f. |
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Apparecchiature di trattamento appositamente progettate per l'applicazione in tempo reale con sistemi di cavi di profondità o di baia aventi "programmabilità accessibile all'utente" e trattamento e correlazione nel dominio del tempo o della frequenza, compresi l'analisi spettrale, il filtraggio numerico e la formazione del fascio tramite la trasformata veloce di Fourier o altre trasformate o processi; |
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6D003.a. |
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"software" destinato al "trattamento in tempo reale" di dati acustici; |
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8A002.o.3. |
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Sistemi di riduzione del rumore progettati per l'impiego su navi con dislocamento uguale o superiore a 1 000 tonnellate, come segue:
Nota tecnica: I 'sistemi attivi di riduzione o di cancellazione del rumore' incorporano sistemi di controllo elettronico in grado di ridurre in maniera attiva le vibrazioni delle apparecchiature mediante la generazione di segnali antirumore o antivibrazione direttamente alla sorgente. |
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8E002.a. |
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"tecnologia" per lo "sviluppo", la "produzione", riparazione, revisione o rimessa a nuovo (rilavorazione) di eliche appositamente progettate per la riduzione del rumore subacqueo. |
Prodotti di controllo strategico unionale – Crittoanalisi – Categoria 5, Parte 2
5A004.a. |
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Apparecchiature progettate o modificate per effettuare le 'funzioni crittoanalitiche'. Nota: 5A004.a. comprende sistemi o apparecchiature progettati o modificati per effettuare 'funzioni crittoanalitiche' mediante reverse engineering. Nota tecnica: Le 'funzioni crittoanalitiche' sono funzioni volte a neutralizzare i meccanismi crittografici per ricavarne le variabili confidenziali o i dati riservati, compresi il testo in chiaro, le parole d'ordine o le chiavi crittografiche. |
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5D002.a. |
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"software" appositamente progettato o modificato per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" di uno dei seguenti elementi:
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5D002.c. |
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"software" avente le caratteristiche, o in grado di eseguire o simulare le funzioni, di uno dei seguenti elementi:
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5E002.a. |
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Unicamente "tecnologia" per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" dei beni sopra specificati in 5A004.a., 5D002.a.3. o 5D002.c.3. |
Prodotti della Tecnologia MTCR
7A117 |
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"complessi di guida" utilizzabili nei "missili" in grado di raggiungere una precisione di sistema del 3,33 % o meno della portata (cioè un 'CEP' di 10 km o meno ad una distanza di 300 km), con l'esclusione di "complessi di guida" progettati per missili con portata inferiore a 300 km o aeromobili con equipaggio. Nota tecnica: In 7A117 'CEP' (errore circolare probabile o cerchio di eguale probabilità) è una misura di accuratezza, definita come raggio del cerchio con centro nel bersaglio, a distanza specifica, dentro il quale avviene l'impatto del 50 % dei carichi utili. |
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7B001 |
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Apparecchiature di collaudo, di calibrazione o di allineamento appositamente progettate per le apparecchiature sopra specificate in 7 A11 7. Nota: 7B001 non sottopone ad autorizzazione le apparecchiature di collaudo, calibrazione o allineamento per la 'manutenzione di livello I' o la 'manutenzione di livello II'. |
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7B003 |
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Apparecchiature appositamente progettate per la "produzione" di apparecchiature sopra specificate in 7 A11 7. |
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7B103 |
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"mezzi di produzione" appositamente progettati per le apparecchiature sopra specificate in 7A117. |
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7D101 |
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"software" appositamente progettato per l'"utilizzazione" delle apparecchiature sopra specificate in 7B003 o 7B103. |
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7E001 |
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"tecnologia", in conformità alla nota generale sulla tecnologia, per lo "sviluppo" di apparecchiature o di "software"sopra specificati in 7A117, 7B003, 7B103 o 7D101. |
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7E002 |
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"tecnologia", in conformità alla nota generale sulla tecnologia, per la "produzione" di apparecchiature sopra specificate in 7A117, 7B003 e 7B103. |
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7E101 |
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"tecnologia", in conformità alla nota generale sulla tecnologia, per l'"utilizzazione" di apparecchiature sopra specificate in 7A117, 7B003, 7B103 e 7D101. |
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9A004 |
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Veicoli di lancio nello spazio in grado di trasportare un carico utile di almeno 500 kg ad una distanza di almeno 300 km. N.B.: CFR. ANCHE 9A104 Nota 1: 9A004 non sottopone ad autorizzazione i carichi utili. |
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9A005 |
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Sistemi di propulsione a razzo a propellente liquido contenenti uno dei sistemi o componenti specificati in 9A006 utilizzabili per veicoli di lancio nello spazio sopra specificati in 9A004 o razzi sonda specificati nel seguito in 9A104. N.B.: CFR. ANCHE 9A105 e 9A119. |
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9A007.a. |
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Sistemi di propulsione a razzo a propellente solido, utilizzabili per veicoli di lancio nello spazio sopra specificati in 9A004 o razzi sonda specificati nel seguito in 9A104, aventi una delle caratteristiche seguenti: N.B.: CFR. ANCHE 9A119
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9A008.d. |
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Componenti appositamente progettati per i sistemi di propulsione a razzo a propellente solido, come segue: N.B.: CFR. ANCHE 9A108.c
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9A104 |
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Razzi sonda in grado di trasportare un carico utile di almeno 500 kg ad una distanza di almeno 300 km. N.B.: CFR. ANCHE 9A004 |
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9A105.a. |
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Motori a razzo a propellente liquido, come segue: N.B.: CFR. ANCHE 9A119
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9A106.c. |
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Sistemi o componenti, diversi da quelli specificati in 9A006, utilizzabili in "missili", come segue, appositamente progettati per sistemi di propulsione a razzo a propellente liquido:
Nota tecnica: Esempi di metodi per ottenere il controllo della spinta del vettore specificato in 9A106.c sono:
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9A108.c. |
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Componenti diversi da quelli specificati in 9A008, utilizzabili in 'missili', come segue, appositamente progettati per sistemi di propulsione a razzo a combustibile solido:
Nota tecnica: Esempi di metodi per ottenere il controllo della spinta del vettore specificato in 9A108.c. sono:
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9A116 |
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Veicoli di rientro, utilizzabili in "missili", e loro apparecchiature progettate o modificate, come segue, con l'esclusione di veicoli di rientro progettati per carichi utili diversi dalle armi:
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9A119 |
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Stadi individuali di razzi, utilizzabili in sistemi completi a razzo o veicoli aerei senza equipaggio, in grado di trasportare un carico utile di almeno 500 kg a una distanza di 300 km, diversi da quelli sopra specificati in 9A005 o 9A007.a. |
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9B115 |
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"apparecchiature di produzione" appositamente progettate per i sistemi, sottosistemi e componenti sopra specificati in 9A005, 9A007.a., 9A008.d., 9A105.a., 9A106.c., 9A108.c., 9A116 o 9A119. |
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9B116 |
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"mezzi di produzione" appositamente progettati per i veicoli di lancio nello spazio specificati in 9A004 o per i sistemi, sottosistemi e componenti sopra specificati in 9A005, 9A007.a., 9A008.d., 9A104, 9A105.a., 9A106.c., 9A108.c., 9A116 o 9A119. |
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9D101 |
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"software" appositamente progettato per l'"utilizzazione" di beni sopra specificati in 9B116. |
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9E001 |
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"tecnologia" in conformità alla nota generale sulla tecnologia per lo "sviluppo" di apparecchiature o di "software"sopra specificati in 9A004, 9A005, 9A007.a., 9A008.d., 9B115, 9B116 o 9D101. |
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9E002 |
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"tecnologia" in conformità alla nota generale sulla tecnologia, per la "produzione" di apparecchiature sopra specificate in 9A004, 9A005, 9A007.a., 9A008.d., 9B115 o 9B116. Nota: per la "tecnologia" di riparazione di strutture, laminati o materiali sottoposti ad autorizzazione, cfr. 1E002.f. |
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9E101 |
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"tecnologia" in conformità alla nota generale sulla tecnologia per lo "sviluppo" o la "produzione" di beni sopra specificati in 9A104, 9A105.a., 9A106.c., 9A108.c., 9A116 o 9A119. |
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9E102 |
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"tecnologia" in conformità alla nota generale sulla tecnologia per l'"utilizzazione" di veicoli di lancio nello spazio sopra specificati in 9A004, 9A005, 9A007.a., 9A008.d., 9A104, 9A105.a., 9A106.c., 9A108.c., 9A116, 9A119, 9B115, 9B116 o 9D101. |
Esenzioni:
L'allegato IV non sottopone ad autorizzazione i prodotti della tecnologia MTCR:
1. |
trasferiti in base a ordini effettuati nell'ambito di una relazione contrattuale dall'Agenzia spaziale europea (ASE) o trasferiti dall'ASE ai fini dello svolgimento dei suoi compiti ufficiali; |
2. |
trasferiti in base a ordini effettuati nell'ambito di una relazione contrattuale dall'organizzazione spaziale nazionale di uno Stato membro o da essa trasferiti ai fini dello svolgimento dei suoi compiti ufficiali; |
3. |
trasferiti in base a ordini effettuati nell'ambito di una relazione contrattuale collegata a un programma dell'Unione di sviluppo e di produzione lanci nello spazio firmato da due o più governi europei; |
4. |
trasferiti in un sito di lancio spaziale sotto controllo statale nel territorio di uno Stato membro, a meno che detto Stato membro sottoponga ad autorizzazione tali trasferimenti ai sensi del presente regolamento. |
PARTE II
(nessuna autorizzazione generale nazionale per gli scambi intraunionali)
Prodotti della convenzione sulle armi chimiche
1C351.d.4. |
|
ricino |
1C351.d.5. |
|
sassitossina |
Prodotti della tecnologia GFN
Tutta la categoria 0 dell'allegato I è inclusa nell'allegato IV, fatto salvo quanto segue:
0C001: questo prodotto non è incluso nell'allegato IV;
— |
0C002: questo prodotto non è incluso nell'allegato IV, fatta eccezione per i seguenti "materiali fissili speciali":
|
— |
0C003: unicamente per l'utilizzazione in "reattori nucleari" (nell'ambito di 0A001.a.); |
— |
0D001: ("software") è incluso nell'allegato IV, eccetto quando si riferisce alla voce 0C001 o ai prodotti della voce 0C002 che sono esclusi dall'allegato IV; |
— |
0E001: ("tecnologia") è inclusa nell'allegato IV, eccetto quando si riferisce alla voce 0C001 o ai prodotti della voce 0C002 che sono esclusi dall'allegato IV.
|
(1) Le differenze di formulazione/campo di applicazione tra l'allegato I e l'allegato IV sono indicate in corsivo e grassetto.
ALLEGATO V
REGOLAMENTO ABROGATO ED ELENCO DELLE MODIFICHE SUCCESSIVE
Cfr. regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio (GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1).
Regolamento (UE) n. 1232/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 326 del 8.12.2011, pag. 26)
Regolamento (UE) n. 388/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 129 del 16.5.2012, pag. 12)
Regolamento (UE) n. 599/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 79)
Regolamento delegato (UE) n. 1382/2014 della Commissione (GU L 371 del 30.12.2014, pag. 1)
Regolamento delegato (UE) 2015/2420 della Commissione (GU L 340 del 24.12.2015, pag. 1)
Regolamento delegato (UE) 2016/1969 della Commissione (GU L 307 del 15.11.2016, pag. 1).
Regolamento delegato (UE) 2017/2268 della Commissione (GU L 334 del 15.12.2017, pag. 1).
Regolamento delegato (UE) 2018/1922 della Commissione (GU L 319 del 14.12.2018, pag. 1).
Regolamento delegato (UE) 2019/2199 della Commissione (GU L 338 del 30.12.2019, pag. 1).
Regolamento delegato (UE) 2020/1749 della Commissione (GU L 421 del 14.12.2020, pag. 1).
Regolamento (UE) 2020/2171 del Parlamento europeo e del Consiglio 2020 (GU L 432 del 21.12.2020, pag. 4).
ALLEGATO VI
TAVOLA DI CONCORDANZA
Regolamento (CE) n. 428/2009 |
Presente regolamento |
Articolo 1 |
Articolo 1 |
Articolo 2, parte introduttiva |
Articolo 2, parte introduttiva |
Articolo 2, punto 1) |
Articolo 2, punto 1) |
Articolo 2, punto 2), parte introduttiva |
Articolo 2, punto 2), parte introduttiva |
Articolo 2, punto 2), punti i) e ii) |
Articolo 2, punto 2), lettere a) e b) |
- |
Articolo 2, punto 2), lettera c) |
Articolo 2, punto 2), punto iii) |
Articolo 2, punto 2), lettera d) |
Articolo 2, punto 3), primo comma, parte introduttiva |
Articolo 2, punto 3), primo comma, parte introduttiva |
Articolo 2, punto 3), primo comma, punto i) |
Articolo 2, punto 3), primo comma, lettera a) |
Articolo 2, punto 3), primo comma, punto ii) |
Articolo 2, punto 3), primo comma, lettera b) |
Articolo 2, punto 3), secondo comma |
Articolo 2, punto 3), lettera c) |
- |
Articolo 2, punto 3), lettera d) |
Articolo 2, punto 4) |
Articolo 2, punto 4) |
- |
Articolo 2, punto 5) |
- |
Articolo 2, punto 6) |
Articolo 2, punto 5), primo comma, parte introduttiva |
Articolo 2, punto 7), primo comma, parte introduttiva |
Articolo 2, punto 5), primo comma, primo trattino |
Articolo 2, punto 7) |
Articolo 2, punto 5), primo comma, secondo trattino |
Articolo 2, punto 7) |
Articolo 2, punto 5), secondo comma |
Articolo 2, punto 7) |
Articolo 2, punto 6) |
Articolo 2, punto 8) |
- |
Articolo 2, punti 9) e 10) |
Articolo 2, punto 7) |
Articolo 2, punto 11) |
Articolo 2, punto 8) |
Articolo 2, punto 12) |
Articolo 2, punto 9) |
Articolo 2, punto 15) |
Articolo 2, punto 10) |
Articolo 2, punto 13) |
- |
Articolo 2, punto 14) |
Articolo 2, punto 11) |
Articolo 2, punto 16) |
Articolo 2, punto 12) |
Articolo 2, punto 17) |
Articolo 2, punto 13) |
Articolo 2, punto 18) |
- |
Articolo 2, punto 19) |
- |
Articolo 2, punto 20) |
- |
Articolo 2, punti 21) e 22) |
Articolo 3 |
Articolo 3 |
Articolo 4, paragrafo 1 |
Articolo 4, paragrafo 1, parte introduttiva e lettera a) |
Articolo 4, paragrafo 2, prima frase |
Articolo 2, paragrafo 19, e articolo 4, paragrafo 1, lettera b) |
Articolo 4, paragrafo 2, seconda frase |
Articolo 4, paragrafo 1, lettera b), parte introduttiva |
Articolo 4, paragrafo 2, lettere a), b) e c) |
Articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punti i), ii) e iii) |
Articolo 4, paragrafo 3 |
Articolo 4, paragrafo 1, lettera c) |
Articolo 4, paragrafo 4 |
Articolo 4, paragrafo 2 |
Articolo 4, paragrafo 5 |
Articolo 4, paragrafo 3 |
Articolo 4, paragrafo 6 |
Articolo 4, paragrafi 4 e 5 |
Articolo 4, paragrafo 7 |
Articolo 4, paragrafo 6 |
- |
Articolo 4, paragrafo 7 |
Articolo 4, paragrafo 8 |
Articolo 4, paragrafo 8 |
- |
Articolo 5 |
Articolo 5, paragrafo 1, prima frase |
Articolo 6, paragrafo 1 |
Articolo 5, paragrafo 1, seconda frase |
Articolo 6, paragrafo 2 |
Articolo 5, paragrafi 2, 3 e 4 |
Articolo 6, paragrafi 3, 4 e 5 |
Articolo 6, paragrafo 1, prima frase |
Articolo 7, paragrafo 1 |
Articolo 6, paragrafo 1, seconda frase |
- |
Articolo 6, paragrafo 2, prima frase |
Articolo 7, paragrafo 2, prima frase |
- |
Articolo 7, paragrafo 2, seconda frase |
Articolo 6, paragrafo 3 |
Articolo 7, paragrafo 3 |
Articolo 6, paragrafo 4 |
Articolo 7, paragrafo 4 |
Articolo 7 |
- |
- |
Articolo 8 |
Articolo 8 |
Articolo 9 |
- |
Articolo 10 |
Articolo 9, paragrafo 1, primo comma |
Articolo 12, paragrafo 1, lettera d) |
Articolo 9, paragrafo 1, secondo e terzo comma |
Articolo 12, paragrafo 7 |
Articolo 9, paragrafo 1, quarto e quinto comma |
Articoli 17 e 19 |
Articolo 9, paragrafo 2, primo comma |
Articolo 12, paragrafo 1, lettere da a) a c), e articolo 12, paragrafo 2, primo comma |
Articolo 9, paragrafo 2, secondo comma |
Articolo 12, paragrafo 1, secondo comma |
- |
Articolo 12, paragrafo 2, secondo comma |
- |
Articolo 12, paragrafo 3 |
Articolo 9, paragrafo 2, terzo comma |
Articolo 12, paragrafo 4, primo e secondo comma |
- |
Articolo 12, paragrafo 4, terzo comma |
Articolo 9, paragrafo 3 |
Articolo 12, paragrafo 5 |
Articolo 9, paragrafo 4 |
Articolo 12, paragrafo 6 |
Articolo 9, paragrafo 5 |
- |
Articolo 9, paragrafo 6 |
Articolo 12, paragrafo 6, quarto comma, e articolo 23, paragrafo 1 |
Articolo 10, paragrafo 1, esteso all'assistenza tecnica |
Articolo 13, paragrafo 1, primo comma e articolo 13, paragrafo 2 |
- |
Articolo 13, paragrafo 1, secondo comma |
Articolo 10, paragrafo 2 |
Articolo 13, paragrafo 3 |
Articolo 10, paragrafo 3 |
Articolo 13, paragrafo 4 |
Articolo 11 |
Articolo 14 |
Articolo 12, paragrafo 1 |
Articolo 15, paragrafo 1 |
Articolo 12, paragrafo 2 |
- |
- |
Articolo 15, paragrafo 2 |
Articolo 13 |
Articolo 16 |
Articolo 14, paragrafo 1 |
Articolo 12, paragrafo 2, terzo comma, e articolo 13, paragrafo 5, esteso all'assistenza tecnica |
Articolo 14, paragrafo 2 |
Articolo 12, paragrafo 4, quarto comma |
Articolo 15, paragrafo 1 |
Articolo 17, paragrafo 1, lettera a) |
Articolo 15, paragrafo 2 |
Articolo 20 |
Articolo 15, paragrafo 3 |
Articolo 17, paragrafo 1, parte introduttiva, e lettera b) |
- |
Articolo 17, paragrafo 2 |
Articolo 16 |
Articolo 21 |
Articolo 17 |
Articolo 22 |
Articolo 18 |
- |
Articolo 19, paragrafo 1 |
- |
Articolo 19, paragrafo 1, parte introduttiva |
Articolo 23, paragrafo 2, parte introduttiva |
- |
Articolo 23, paragrafo 2, lettera a) |
- |
Articolo 23, paragrafo 2, lettera b) |
- |
Articolo 23, paragrafo 2, lettera c) |
Articolo 19, paragrafo 2, lettera a) |
Articolo 23, paragrafo 2, lettera d) |
Articolo 19, paragrafo 2, lettera b) |
Articolo 23, paragrafo 2, lettera e) |
- |
Articolo 23, paragrafo 3 |
- |
Articolo 23, paragrafo 4 |
Articolo 19, paragrafo 3 |
Articolo 23, paragrafo 5 |
Articolo 19, paragrafo 4 |
Articolo 23, paragrafo 6 |
Articolo 19, paragrafo 5 |
Articolo 26, paragrafo 1, seconda frase |
Articolo 19, paragrafo 6 |
Articolo 23, paragrafo 7 |
Articolo 20, paragrafi da 1 a 3 |
Articolo 27, paragrafi da 1 a 3 |
Articolo 21 |
Articolo 28 |
Articolo 22, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 11, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 22, paragrafi 3 e 4 |
Articolo 11, paragrafi 3 e 4 |
Articolo 22, paragrafi da 5 a 7 |
Articolo 11, paragrafi da 5 a 7 |
Articolo 22, paragrafo 8 |
Articolo 27, paragrafo 4 |
Articolo 22, paragrafi 9 e 10 |
Articolo 11, paragrafi 8 e 9 |
Articolo 23, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 24, paragrafi 1 e 2 |
- |
Articolo 24, paragrafo 3 |
- |
Articolo 24, paragrafo 4 |
Articolo 23, paragrafo 3 |
Articolo 26, paragrafo 2 |
- |
Articolo 26, paragrafo 3 |
- |
Articolo 26, paragrafo 4 |
Articolo 23 bis, paragrafo 1 |
Articolo 18, paragrafo 1 |
Articolo 23 bis, paragrafi 2 e 3 |
Articolo 18, paragrafi 2 e 3 |
- |
Articolo 18, paragrafo 4 |
Articolo 23 bis, paragrafi 4 e 5 |
Articolo 18, paragrafi 5 e 6 |
Articolo 23 ter |
Articolo 19 |
Articolo 24 |
Articolo 25, paragrafo 1 |
- |
Articolo 25, paragrafo 2 |
Articolo 25, paragrafo 1 |
Articolo 23, paragrafo 1, primo e secondo comma |
Articolo 25, paragrafi 2 e 3 |
- |
Articolo 25, paragrafo 4 |
Articolo 26, paragrafo 2 |
- |
Articolo 29, paragrafo 1 |
Articolo 25 bis |
Articolo 29, paragrafo 2 |
Articolo 26 |
- |
- |
Articolo 30 |
Articolo 27 |
Articolo 31 |
Articolo 28 |
Articolo 32 |
Allegato I |
Allegato I |
- |
Allegato I |
Allegato II bis |
Allegato II, sezione A |
Allegato II ter |
Allegato II, sezione B |
Allegato II quater |
Allegato II, sezione C |
Allegato II quinquies |
Allegato II, sezione D |
Allegato II sexies |
Allegato II, sezione E |
Allegato II septies |
Allegato II, sezione F |
- |
Allegato II, sezione G |
- |
Allegato II, sezione H |
Allegato II octies |
Allegato II, sezione I |
Allegato III bis |
Allegato III, sezione A |
Allegato III ter |
Allegato III, sezione B |
Allegato III quater |
Allegato III, sezione C |
Allegato IV |
Allegato IV |
Allegato V |
Allegato V |
Allegato VI |
Allegato VI |