EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0731

Regolamento delegato (UE) 2021/731 della Commissione del 26 gennaio 2021 che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme procedurali per le sanzioni imposte dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati alle controparti centrali di paesi terzi o terzi collegati (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2021/331

GU L 158 del 6.5.2021, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/731/oj

6.5.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 158/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/731 DELLA COMMISSIONE

del 26 gennaio 2021

che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme procedurali per le sanzioni imposte dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati alle controparti centrali di paesi terzi o terzi collegati

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (1), in particolare l’articolo 25 decies, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 648/2012 è stato modificato dal regolamento (UE) 2019/2099 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). Tali modifiche hanno introdotto nel regolamento (UE) n. 648/2012, tra l’altro, il conferimento alla Commissione del potere di specificare ulteriormente le norme procedurali per l’esercizio da parte dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) del potere di imporre sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento alle controparti centrali (CCP) di paesi terzi e ai terzi collegati a cui tali CCP hanno esternalizzato funzioni operative o attività (terzi collegati). In particolare, tali norme procedurali dovrebbero includere disposizioni sui diritti della difesa, le disposizioni temporali, le disposizioni sulla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie o delle sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento e sui termini di prescrizione per l’imposizione e l’applicazione delle sanzioni.

(2)

L’articolo 41, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea riconosce il diritto di ogni persona di essere ascoltata prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che le rechi pregiudizio, nonché il diritto di ogni persona di accedere al fascicolo che la riguarda, nel rispetto dei legittimi interessi della riservatezza e del segreto professionale e commerciale.

(3)

Per garantire il rispetto dei diritti di difesa delle CCP di paesi terzi e dei terzi collegati soggetti ad azioni da parte dell’ESMA e per garantire che l’ESMA tenga contro di tutti i fatti pertinenti nell’adottare decisioni sull’applicazione di sanzioni, l’ESMA dovrebbe sentire la CCP di paesi terzi o i terzi collegati o qualsiasi altra persona interessata. Le CCP di paesi terzi e i terzi collegati dovrebbero pertanto avere il diritto di replicare con osservazioni scritte alle sintesi dei risultati formulate dal funzionario incaricato delle indagini e dall’ESMA, anche in caso di modifica importante della sintesi dei risultati iniziale. Il funzionario incaricato delle indagini e l’ESMA dovrebbero inoltre avere la possibilità di invitare le CCP di paesi terzi e i terzi collegati a fornire ulteriori spiegazioni in un’audizione qualora il funzionario incaricato delle indagini e l’ESMA ritengano che alcuni elementi delle comunicazioni scritte trasmesse al funzionario incaricato delle indagini e all’ESMA non siano sufficientemente chiari o dettagliati e che siano necessarie spiegazioni ulteriori.

(4)

È importante garantire la trasparenza tra l’ESMA e il funzionario incaricato delle indagini nominato da quest’ultima a norma dell’articolo 25 decies del regolamento (UE) n. 648/2012. Tale trasparenza richiede che il fascicolo del funzionario incaricato delle indagini contenga, oltre alla sintesi dei risultati, ogni osservazione trasmessa dalle CCP del paese terzo o da terzi collegati, la sintesi dei risultati sulla base della quale le CCP di paesi terzi o terzi collegati hanno trasmesso le proprie osservazioni e il verbale di ogni audizione.

(5)

A norma dell’articolo 25 terdecies, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 648/2012 e qualora sia necessario agire con urgenza, l’ESMA ha la possibilità di adottare decisioni provvisorie che impongono sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento senza prima sentire le persone soggette alle indagini o ai procedimenti. Per garantire l’efficacia del potere conferito all’ESMA di adottare decisioni provvisorie, le CCP di paesi terzi e terzi collegati oggetto di indagini non dovrebbero avere il diritto di accedere al fascicolo o di essere sentiti prima che il funzionario incaricato delle indagini abbia trasmesso il fascicolo con i suoi risultati all’ESMA o prima che quest’ultima abbia adottato la sua decisione provvisoria. Tuttavia, al fine di rispettare i diritti di difesa, le CCP di paesi terzi e terzi collegati dovrebbero avere il diritto di accedere al fascicolo non appena questo viene trasmesso dal funzionario incaricato delle indagini insieme alla sua sintesi dei risultati all’ESMA, e il diritto di essere sentiti quanto prima possibile dopo l’adozione della decisione provvisoria da parte dell’ESMA.

(6)

Per motivi di coerenza, i termini di prescrizione per l’imposizione e l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie o di sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento dovrebbero tenere conto della vigente normativa dell’Unione applicabile all’imposizione e all’applicazione delle sanzioni nei confronti di soggetti sottoposti a vigilanza, dell’esperienza dell’ESMA nell’applicazione di tale normativa in relazione ai repertori di dati sulle negoziazioni a norma del regolamento (UE) n. 648/2012, del fatto che le CCP di paesi terzi sono ubicate al di fuori dell’Unione e della necessità che l’ESMA si coordini con le autorità di tali giurisdizioni in relazione alle azioni sanzionatorie. I termini di prescrizione dovrebbero essere calcolati conformemente alla normativa dell’Unione vigente per gli atti del Consiglio e della Commissione, in particolare al regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio (3).

(7)

A norma dell’articolo 25 quaterdecies, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 648/2012, gli importi riscossi dall’ESMA corrispondenti alle sanzioni amministrative pecuniarie e alle sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento sono assegnati al bilancio generale dell’Unione. Le sanzioni amministrative pecuniarie e le sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento riscosse dall’ESMA dovrebbero essere depositate su conti fruttiferi fino a quando non diventano definitive. Per ciascuna decisione che impone sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento, gli importi riscossi dall’ESMA dovrebbero essere depositati in conti o sottoconti separati per garantire la tracciabilità fino a quando tale decisione non diventa definitiva.

(8)

Ai fini dell’esercizio immediato ed efficace da parte dell’ESMA dei poteri di vigilanza e di applicazione di sanzioni, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento specifica ulteriormente le norme procedurali inerenti alle sanzioni amministrative pecuniarie e alle sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento imposte dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) alle controparti centrali (CCP) di paesi terzi e terzi collegati a cui tali CCP hanno esternalizzato funzioni operative o attività oggetto di un procedimento di indagine e di applicazione di sanzioni dell’ESMA, comprese le norme sul diritto di difesa e sui termini di prescrizione.

Articolo 2

Diritto di essere sentiti dal funzionario incaricato delle indagini

1.   Al termine dell’indagine e prima di trasmettere il fascicolo all’ESMA a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, il funzionario incaricato delle indagini informa per iscritto la persona oggetto dell’indagine dei risultati, dandole modo di presentare osservazioni scritte a norma del paragrafo 3. La sintesi dei risultati espone i fatti che possono costituire una o più violazioni di cui all’allegato III del regolamento (UE) n. 648/2012, comprese le relative circostanze aggravanti o attenuanti.

2.   La sintesi dei risultati fissa un termine ragionevole entro cui la persona oggetto dell’indagine può presentare osservazioni scritte. Il funzionario incaricato delle indagini non è tenuto a prendere in considerazione le osservazioni scritte ricevute dopo la scadenza di tale termine.

3.   Nelle osservazioni scritte la persona oggetto dell’indagine può esporre tutti i fatti pertinenti alla sua difesa di cui è a conoscenza. Vi acclude tutta la pertinente documentazione a riprova dei fatti esposti. Può proporre al funzionario incaricato delle indagini di sentire altre persone che possono confermare i fatti da essa esposti nelle osservazioni.

4.   Il funzionario incaricato delle indagini può anche invitare a un’audizione la persona oggetto dell’indagine alla quale è stata trasmessa la sintesi dei risultati. Le persone oggetto delle indagini possono farsi assistere da un legale o da altra persona qualificata accettata dal funzionario incaricato delle indagini. Le audizioni non sono pubbliche.

Articolo 3

Diritto di essere sentiti dall’ESMA su sanzioni amministrative pecuniarie e misure di vigilanza

1.   Il fascicolo completo che il funzionario incaricato delle indagini è tenuto a trasmettere all’ESMA include i documenti seguenti:

a)

sintesi dei risultati e copia della sintesi dei risultati trasmessa alla persona oggetto dell’indagine;

b)

copia delle osservazioni scritte trasmesse dalla persona oggetto dell’indagine;

c)

verbale delle eventuali audizioni.

2.   Se reputa incompleto il fascicolo trasmesso dal funzionario incaricato delle indagini, l’ESMA glielo rimanda corredato di una richiesta motivata di documenti supplementari.

3.   Se, disponendo del fascicolo completo, reputa che i fatti esposti nella sintesi dei risultati non paiano costituire una violazione di cui all’allegato III del regolamento (UE) n. 648/2012, l’ESMA decide di chiudere l’indagine e notifica tale decisione alle persone oggetto dell’indagine.

4.   Se non condivide i risultati del funzionario incaricato delle indagini, l’ESMA trasmette una nuova sintesi dei risultati alle persone oggetto dell’indagine.

La sintesi dei risultati fissa un termine ragionevole entro cui le persone oggetto dell’indagine possono presentare osservazioni scritte. L’ESMA non è tenuta a tener conto delle osservazioni scritte pervenute oltre la scadenza di tale termine.

L’ESMA può anche invitare a un’audizione le persone oggetto delle indagini alle quali è stata trasmessa la sintesi dei risultati. Le persone oggetto delle indagini possono farsi assistere da un legale o da altra persona qualificata accettata dall’ESMA. Le audizioni non sono pubbliche.

5.   Se condivide in tutto o in parte i risultati del funzionario incaricato delle indagini, l’ESMA informa in tal senso le persone oggetto delle indagini. Tale comunicazione fissa un termine ragionevole entro cui la persona oggetto dell’indagine può presentare osservazioni scritte. L’ESMA non è tenuta a tener conto delle osservazioni scritte pervenute oltre la scadenza di tale termine.

L’ESMA può anche invitare a un’audizione le persone oggetto delle indagini alle quali è stata trasmessa la sintesi dei risultati. Le persone oggetto delle indagini possono farsi assistere da un legale o da altra persona qualificata accettata dall’ESMA. Le audizioni non sono pubbliche.

6.   Qualora decida che la persona oggetto dell’indagine ha commesso una o più violazioni di cui all’allegato III del regolamento (UE) n. 648/2012 e adotti una decisione con cui è imposta una sanzione amministrativa pecuniaria a norma dell’articolo 25 undecies di tale regolamento, l’ESMA notifica immediatamente tale decisione alla persona oggetto dell’indagine.

Articolo 4

Diritto di essere sentiti dall’ESMA sulle sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento

Prima di adottare una decisione che impone una sanzione per la reiterazione dell’inadempimento a norma dell’articolo 25 duodecies del regolamento (UE) n. 648/2012, l’ESMA trasmette una sintesi dei risultati alla persona soggetta al procedimento, nella quale espone i motivi dell’imposizione di tale sanzione e il relativo importo per ogni giorno di inadempimento. La sintesi dei risultati fissa un termine entro cui la persona soggetta al procedimento può presentare osservazioni scritte. L’ESMA non è tenuta a prendere in considerazione le osservazioni scritte ricevute dopo la scadenza del termine fissato per la decisione sulla sanzione per la reiterazione dell’inadempimento.

Non possono più essere inflitte sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento una volta che la persona soggetta al procedimento si è conformata alla pertinente decisione di cui all’articolo 25 duodecies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012.

La decisione di infliggere una sanzione per la reiterazione dell’inadempimento indica la base giuridica e le motivazioni della decisione, l’importo e la data d’inizio della sanzione per la reiterazione dell’inadempimento.

L’ESMA può anche invitare a un’audizione la persona soggetta al procedimento. Le persone soggette ai procedimenti possono farsi assistere da un legale o da altra persona qualificata accettata dall’ESMA. Le audizioni non sono pubbliche.

Articolo 5

Diritto di essere sentiti dall’ESMA su decisioni provvisorie che impongono sanzioni amministrative pecuniarie

1.   In deroga agli articoli 2 e 3 del presente regolamento, la procedura di cui al presente articolo si applica quando l’ESMA adotta decisioni provvisorie che impongono sanzioni amministrative pecuniarie a norma dell’articolo 25 terdecies, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 648/2012 senza prima sentire le persone oggetto delle indagini.

2.   Il funzionario incaricato delle indagini trasmette il fascicolo con i suoi risultati all’ESMA e informa immediatamente la persona oggetto dell’indagine di tali risultati ma non dà a tale persona la possibilità di trasmettere osservazioni. La sintesi dei risultati del funzionario incaricato delle indagini espone i fatti che possono costituire una o più violazioni di cui all’allegato III del regolamento (UE) n. 648/2012, comprese le relative circostanze aggravanti o attenuanti.

Su richiesta, il funzionario incaricato delle indagini concede alla persona oggetto dell’indagine l’accesso al fascicolo.

3.   Se reputa che i fatti esposti nella sintesi dei risultati del funzionario incaricato delle indagini non paiano costituire una violazione di cui all’allegato III del regolamento (UE) n. 648/2012, l’ESMA decide di chiudere l’indagine e notifica tale decisione alla persona oggetto dell’indagine.

4.   Qualora decida che la persona oggetto dell’indagine ha commesso una o più violazioni di cui all’allegato III del regolamento (UE) n. 648/2012 e adotti una decisione provvisoria che impone sanzioni amministrative pecuniarie a norma dell’articolo 25 terdecies, paragrafo 1, secondo comma, di tale regolamento, l’ESMA notifica immediatamente la decisione provvisoria a tale persona.

L’ESMA fissa un termine ragionevole entro cui la persona oggetto dell’indagine può presentare osservazioni scritte relative alla decisione provvisoria. L’ESMA non è tenuta a tener conto delle osservazioni scritte pervenute oltre la scadenza di tale termine.

Su richiesta, l’ESMA concede alle persone oggetto dell’indagine l’accesso al fascicolo.

L’ESMA può invitare a un’audizione le persone oggetto delle indagini. Le persone oggetto delle indagini possono farsi assistere da un legale o da altra persona qualificata accettata dall’ESMA. Le audizioni non sono pubbliche.

5.   L’ESMA, quanto prima possibile dopo aver adottato la decisione provvisoria, sente la persona oggetto dell’indagine e adotta una decisione definitiva.

Se, sulla base del fascicolo completo e dopo aver sentito le persone oggetto dell’indagine, reputa che la persona oggetto dell’indagine abbia commesso una o più violazioni di cui all’allegato III del regolamento (UE) n. 648/2012, l’ESMA adotta una decisione di conferma con cui impone sanzioni amministrative pecuniarie conformemente all’articolo 25 undecies di tale regolamento. L’ESMA notifica immediatamente tale decisione alle persone oggetto dell’indagine.

Se l’ESMA adotta una decisione definitiva che non conferma la decisione provvisoria, quest’ultima viene considerata abrogata.

Articolo 6

Diritto di essere sentiti dall’ESMA su decisioni provvisorie che impongono sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento

1.   In deroga all’articolo 4, la procedura di cui al presente articolo si applica quando l’ESMA adotta decisioni provvisorie che impongono sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento a norma dell’articolo 25 terdecies, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 648/2012 senza prima sentire la persona soggetta al procedimento.

2.   La decisione provvisoria di infliggere una sanzione per la reiterazione dell’inadempimento indica la base giuridica e le motivazioni della decisione, l’importo e la data d’inizio della sanzione per la reiterazione dell’inadempimento.

Non può più essere adottata una decisione provvisoria che impone sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento una volta che la persona soggetta al procedimento si è conformata alla pertinente decisione di cui all’articolo 25 duodecies, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 648/2012.

L’ESMA notifica immediatamente la decisione provvisoria alla persona soggetta al procedimento e fissa un termine entro cui tale persona può presentare osservazioni scritte. L’ESMA non è tenuta a tener conto delle osservazioni scritte pervenute oltre la scadenza di tale termine.

Su richiesta, l’ESMA concede alla persona soggetta al procedimento l’accesso al fascicolo.

L’ESMA può anche invitare a un’audizione la persona soggetta al procedimento. Le persone soggette ai procedimenti possono farsi assistere da un legale o da altra persona qualificata accettata dall’ESMA. Le audizioni non sono pubbliche.

3.   Se, sulla base del fascicolo completo e dopo aver sentito la persona soggetta al procedimento, reputa che al momento dell’adozione della decisione provvisoria fossero presenti i motivi per imporre sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento, l’ESMA adotta una decisione di conferma con cui impone sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento conformemente all’articolo 25 duodecies del regolamento (UE) n. 648/2012. L’ESMA notifica immediatamente tale decisione alla persona soggetta al procedimento.

Se l’ESMA adotta una decisione che non conferma la decisione provvisoria, quest’ultima viene considerata abrogata.

Articolo 7

Accesso al fascicolo ed uso dei documenti

1.   In presenza di una richiesta in tal senso, l’ESMA permette l’accesso al fascicolo alle parti alle quali il funzionario incaricato delle indagini o l’ESMA ha trasmesso la sintesi dei risultati. L’accesso è autorizzato dopo la notifica della sintesi dei risultati.

2.   I documenti del fascicolo consultati a norma del paragrafo 1 del presente articolo sono usati soltanto ai fini di procedimenti giudiziari o amministrativi vertenti sull’applicazione del regolamento (UE) n. 648/2012.

Articolo 8

Termini di prescrizione per l’imposizione di sanzioni

1.   I poteri conferiti all’ESMA di imporre sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento alle CCP di paesi terzi e ai terzi collegati a cui tali CCP hanno esternalizzato funzioni operative o attività sono soggetti a un termine di prescrizione di cinque anni.

2.   Il termine di prescrizione di cui al paragrafo 1 decorre dal giorno successivo a quello in cui la violazione è commessa. Tuttavia, in caso di violazioni continuative o reiterate, tale termine di prescrizione decorre dal giorno in cui la violazione cessa.

3.   Qualsiasi azione compiuta dall’ESMA ai fini di un’indagine o di un procedimento per una violazione di cui all’allegato III del regolamento (UE) n. 648/2012 interrompe il termine di prescrizione per l’imposizione di sanzioni amministrative pecuniarie e di sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento. Il termine di prescrizione è interrotto con effetto dalla data in cui l’azione è notificata alla persona soggetta all’indagine o al procedimento per una violazione di cui all’allegato III del regolamento (UE) n. 648/2012.

4.   Ciascuna interruzione determina il riavvio del termine di prescrizione. Tuttavia, il termine di prescrizione scade al più tardi il giorno in cui giunge a compimento un periodo di durata doppia rispetto al termine di prescrizione senza che l’ESMA abbia imposto alcuna sanzione amministrativa pecuniaria o sanzione per la reiterazione dell’inadempimento. Detto periodo è prorogato della durata della sospensione della prescrizione a norma del paragrafo 5.

5.   Il termine di prescrizione per l’imposizione di sanzioni amministrative pecuniarie e di sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento è sospeso fintantoché la decisione dell’ESMA è oggetto di un procedimento pendente dinanzi alla commissione di ricorso, ai sensi dell’articolo 60 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), e dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea, ai sensi dell’articolo 25 quindecies del regolamento (UE) n. 648/2012.

Articolo 9

Termini di prescrizione per l’applicazione delle sanzioni

1.   La facoltà dell’ESMA di applicare le decisioni adottate a norma degli articoli 25 undecies e 25 duodecies del regolamento (UE) n. 648/2012 è soggetta a un termine di prescrizione di otto anni.

2.   Il termine di otto anni di cui al paragrafo 1 decorre dal giorno successivo a quello in cui la decisione diventa definitiva.

3.   Interrompono il termine di prescrizione per l’applicazione delle sanzioni:

a)

una notifica, da parte dell’ESMA, alla persona soggetta al procedimento di una decisione che modifica l’importo originario della sanzione amministrativa pecuniaria o della sanzione per la reiterazione dell’inadempimento;

b)

un’azione dell’ESMA, o di un’autorità di un paese terzo che agisca su richiesta dell’ESMA, volta a dare esecuzione al pagamento o ai termini e condizioni del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o della sanzione per la reiterazione dell’inadempimento.

4.   Ciascuna interruzione determina il riavvio del termine di prescrizione.

5.   Il termine di prescrizione per l’applicazione delle sanzioni è sospeso:

a)

durante il periodo concesso per il pagamento;

b)

fintantoché l’esecuzione del pagamento è sospesa in pendenza di una decisione della commissione di ricorso dell’ESMA ai sensi dell’articolo 60 del regolamento (UE) n. 1095/2010 e della Corte di giustizia dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 25 quindecies del regolamento (UE) n. 648/2012.

Articolo 10

Riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento

Gli importi risultanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie e dalle sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento riscossi dall’ESMA restano su un conto fruttifero aperto dal contabile dell’ESMA fino al momento in cui diventano definitivi. Qualora l’ESMA riscuota in parallelo più sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento, il contabile dell’ESMA provvede affinché siano depositate in conti o sottoconti separati. Gli importi pagati non sono iscritti nel bilancio dell’ESMA, né registrati come disponibilità di bilancio.

Una volta appurato che le sanzioni amministrative pecuniarie o le sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento sono ormai definitive dopo l’esperimento di tutte le possibili contestazioni giuridiche, il contabile dell’ESMA trasferisce alla Commissione europea gli importi in questione maggiorati di tutti gli interessi maturati. Tali importi sono iscritti nel bilancio generale dell’Unione come entrate generali.

Il contabile dell’ESMA riferisce periodicamente all’ordinatore della direzione generale della Stabilità finanziaria, dei servizi finanziari e dell’Unione dei mercati dei capitali della Commissione europea sugli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento imposte e sulla relativa situazione.

Articolo 11

Calcolo di periodi di tempo, date e termini

Ai periodi di tempo, alle date e ai termini stabiliti dal presente regolamento si applica il regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71.

Articolo 12

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2019/2099 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, recante modifica del regolamento (UE) n. 648/2012 relativamente alle procedure e alle autorità coinvolte nell’autorizzazione delle controparti centrali (CCP) e ai requisiti per il riconoscimento di CCP di paesi terzi (GU L 322 del 12.12.2019, pag. 1).

(3)  Regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini (GU L 124 dell’8.6.1971, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).


Top