Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0666

    Regolamento di esecuzione (UE) 2021/666 della Commissione del 22 aprile 2021 che modifica il regolamento (UE) n. 923/2012 per quanto riguarda i requisiti dell’aviazione con equipaggio operante nello spazio aereo U-space (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2021/2673

    GU L 139 del 23.4.2021, p. 187–188 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/666/oj

    23.4.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 139/187


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/666 DELLA COMMISSIONE

    del 22 aprile 2021

    che modifica il regolamento (UE) n. 923/2012 per quanto riguarda i requisiti dell’aviazione con equipaggio operante nello spazio aereo U-space

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare gli articoli 31 e 44,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione (2) stabilisce regole dell’aria comuni e disposizioni operative concernenti servizi e procedure della navigazione aerea applicabili al traffico aereo generale.

    (2)

    Al fine di consentire agli aeromobili con equipaggio cui non è fornito un servizio di controllo del traffico aereo di operare in sicurezza insieme agli aeromobili senza equipaggio nello spazio aereo U-space, è importante che la posizione degli aeromobili con equipaggio sia comunicata ai fornitori di servizi U-space. Tale scopo dovrebbe essere conseguito rendendo gli aeromobili con equipaggio visibili elettronicamente mediante una segnalazione effettiva della loro presenza per mezzo di tecnologie di sorveglianza.

    (3)

    È opportuno che il regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 comprenda tali requisiti per le operazioni dell’aviazione con equipaggio nello spazio aereo U-space.

    (4)

    Tali nuovi requisiti dovrebbero accrescere il livello di sicurezza garantendo una migliore conoscenza della situazione all’interno dello spazio aereo U-space.

    (5)

    Al fine di garantire la corretta attuazione del presente regolamento, è opportuno concedere agli Stati membri e alle parti interessate coinvolte tempo sufficiente per adattare le loro procedure al nuovo quadro normativo.

    (6)

    L’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea ha proposto misure nel suo parere n. 01/2020 (3) in conformità all’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139.

    (7)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012.

    (8)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 127 del regolamento (UE) 2018/1139,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (UE) n. 923/2012 è così modificato:

    1)

    all’articolo 2 sono aggiunti i seguenti punti 146) e 147):

    «146)

    “spazio aereo U-space”: una zona geografica UAS designata dagli Stati membri, all’interno della quale le operazioni UAS sono consentite solo con l’ausilio di servizi U-space;

    147)

    “servizio U-space”: un servizio basato su servizi digitali e automazione delle funzioni concepito per sostenere l’accesso sicuro, efficiente e protetto allo spazio aereo U-space di un ampio numero di UAS.»;

    2)

    nell’allegato, sezione 6, il punto SERA.6005 è sostituito dal seguente:

    «SERA.6005 Requisiti per comunicazioni, trasponditore di radar secondario e visibilità elettronica nello spazio aereo U-space

    a)

    Zona radio obbligatoria (radio mandatory zone, RMZ)

    1)

    I voli VFR che operano in porzioni di spazio aereo di classe E, F o G e i voli IFR che operano in porzioni di spazio aereo di classe F o G designate come zone radio obbligatorie (RMZ) dall’autorità competente devono mantenere il continuo contatto radio bilaterale, se necessario, sul canale di comunicazione appropriato, a meno che non esistano delle disposizioni alternative prescritte per quello specifico spazio aereo dall’ANSP.

    2)

    Prima di entrare in una zona radio obbligatoria, i piloti devono effettuare una chiamata iniziale sulla frequenza appropriata, contenente la denominazione della stazione chiamata, il nominativo di chiamata, il tipo di aeromobile, la posizione, il livello, le intenzioni del volo e altre informazioni come prescritto dall’autorità competente.

    b)

    Zona ad utilizzo obbligatorio di trasponditore (transponder mandatory zone, TMZ)

    Tutti i voli operanti in uno spazio aereo designato dall’autorità competente come una zona ad utilizzo obbligatorio di trasponditore (TMZ) devono avere a disposizione ed utilizzare un transponder di radar secondario in grado di operare sui modi A e C o sul modo S, a meno che non sussistano delle disposizioni alternative prescritte per quello specifico spazio aereo dall’ANSP.

    c)

    Spazio aereo U-space

    Gli aeromobili con equipaggio operanti nello spazio aereo designato dall’autorità competente come spazio aereo U-space cui non è fornito un servizio di controllo del traffico aereo dall’ANSP devono fare in modo di essere costantemente visibili elettronicamente per i fornitori di servizi U-space.

    d)

    Gli spazi aerei designati come zona radio obbligatoria, zona ad utilizzo obbligatorio di trasponditore o spazio aereo U-space devono essere debitamente dichiarati nelle pubblicazioni di informazioni aeronautiche.».

    Articolo 2

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 26 gennaio 2023.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 2021

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1.

    (2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione, del 26 settembre 2012, che stabilisce regole dell’aria comuni e disposizioni operative concernenti servizi e procedure della navigazione aerea e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011 e i regolamenti (CE) n. 1265/2007, (CE) n. 1794/2006, (CE) n. 730/2006, (CE) n. 1033/2006 e (UE) n. 255/2010 (GU L 281 del 13.10.2012, pag. 1).

    (3)  https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions.


    Top