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Document 32021R0654

    Regolamento delegato (UE) 2021/654 della Commissione del 18 dicembre 2020 che integra la direttiva (EU) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo una tariffa unica massima di terminazione per le chiamate vocali su reti mobili a livello dell’Unione e una tariffa unica massima di terminazione per le chiamate vocali su reti fisse a livello dell’Unione (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2020/8703

    GU L 137 del 22.4.2021, p. 1–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/654/oj

    22.4.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 137/1


    REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/654 DELLA COMMISSIONE

    del 18 dicembre 2020

    che integra la direttiva (EU) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo una tariffa unica massima di terminazione per le chiamate vocali su reti mobili a livello dell’Unione e una tariffa unica massima di terminazione per le chiamate vocali su reti fisse a livello dell’Unione

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    vista la direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (1), in particolare l’articolo 75, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1)

    A norma dell’articolo 75, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/1972, la Commissione è tenuta a definire, mediante un atto delegato, una tariffa unica massima di terminazione per le chiamate vocali a livello dell’Unione per i servizi mobili e una tariffa unica massima di terminazione per le chiamate vocali a livello dell’Unione per i servizi fissi, al fine di ridurre in maniera coerente in tutta l’Unione l’onere regolatorio nell’affrontare problemi di concorrenza relativi alla terminazione all’ingrosso di chiamate vocali. I principi, i criteri e i parametri che la Commissione dovrebbe rispettare nell’adottare l’atto delegato sono stabiliti nell’allegato III di tale direttiva.

    (2)

    Il presente regolamento non pregiudica i poteri delle autorità nazionali di regolamentazione di definire i mercati rilevanti adeguati alle circostanze nazionali, di effettuare la prova dei tre criteri e di imporre misure correttive diverse dal controllo dei prezzi conformemente all’articolo 64, paragrafo 3, all’articolo 67 e all’articolo 68 del codice. Di conseguenza gli obblighi non relativi ai prezzi attualmente imposti dalle autorità nazionali di regolamentazione agli operatori con un potere di mercato significativo in relazione ai servizi di terminazione su reti fisse o mobili non saranno interessati dall’entrata in vigore del presente regolamento e rimarranno pertanto validi fino a quando non saranno riesaminati, conformemente alle norme dell’Unione e nazionali.

    (3)

    La pratica normativa mostra che il numero verso il quale sono destinate chiamate mobili o fisse gioca un ruolo cruciale nella sostituibilità della domanda e nelle dinamiche competitive nel contesto della terminazione delle chiamate vocali, di conseguenza tale numero costituisce l’elemento principale che dà origine al monopolio della terminazione che giustifica la necessità di regolamentazione. Il criterio principale utilizzato pertanto per la definizione dei servizi di terminazione dovrebbe essere la serie di numeri, ossia l’eventualità che una chiamata sia destinata a un numero di telefonia mobile, nel caso di un servizio di terminazione per le chiamate vocali su reti mobili, oppure ad altri tipi di numeri come i numeri geografici e determinati numeri non geografici, nel caso di servizi di terminazione per chiamate vocali su reti fisse.

    (4)

    I servizi di terminazione dovrebbero comprendere i servizi forniti tramite qualsiasi tecnologia utilizzata dal fornitore di terminazione per inoltrare le chiamate vocali, ad esempio su una rete 2G, 3G, 4G o 5G e/o tramite WiFi, o qualsiasi tipo di rete fissa, indipendentemente dall’origine della chiamata.

    (5)

    Qualsiasi servizio di terminazione, su rete mobile o fissa, implica l’interconnessione della rete dell’operatore della terminazione con almeno una rete diversa dalla propria. Dovrebbero essere considerati fornitori di servizi di terminazione per le chiamate vocali quei fornitori che dispongono del controllo tecnico e del diritto legale per utilizzare il numero chiamato e per l’instradamento della chiamata al destinatario.

    (6)

    Il servizio di terminazione dovrebbe escludere le risorse correlate che possono essere richieste da taluni operatori o in taluni Stati membri per la fornitura di servizi di terminazione. Le porte di interconnessione, attualmente regolamentate in numerosi Stati membri, sono tuttavia elementi essenziali dei servizi di terminazione per qualsiasi operatore, dato che è necessaria una maggiore capacità di interconnessione con l’aumento del traffico e pertanto dovrebbero essere incluse nella definizione del servizio di terminazione. Un fornitore di servizi di terminazione per chiamate vocali non dovrebbe applicare alcun costo oltre alle tariffe pertinenti stabilite dal presente regolamento per il servizio completo di terminazione di una chiamata a un utente sulla sua rete.

    (7)

    I servizi di terminazione per le chiamate vocali verso determinati numeri non geografici, come quelli utilizzati per servizi a tariffa maggiorata, servizi gratuiti e servizi a costi condivisi (noti anche come «servizi a valore aggiunto»), non si comportano come servizi di terminazione «tradizionali» nei quali esiste un monopolio degli operatori che inoltrano la chiamata. I fornitori di tali servizi dispongono di un certo potere contrattuale e sono in grado di negoziare la tariffa di terminazione come parte dell’accordo di ripartizione delle entrate. Di conseguenza i fornitori di terminazione sono soggetti a determinati vincoli quando stabiliscono le tariffe per l’inoltro di chiamate a tali numeri non geografici, a differenza della terminazione delle chiamate verso numeri geografici o di telefonia mobile. La terminazione di chiamate verso tali numeri dovrebbe pertanto essere esclusa dall’ambito di applicazione del presente regolamento. Le serie di numeri specifiche per le comunicazioni da macchina a macchina (M2M) nella maggior parte dei casi non sono utilizzate per fornire comunicazioni interpersonali, trattandosi di traffico di dati e non di traffico voce, e pertanto non dovrebbero essere incluse nell’ambito di applicazione del presente regolamento che è limitato alle comunicazioni vocali.

    (8)

    I servizi di terminazione per le chiamate vocali verso altri tipi di numeri non geografici, come quelli utilizzati per servizi nomadici su reti fisse e per accedere a servizi di emergenza, presentano le caratteristiche del monopolio di terminazione e sono forniti attraverso un’infrastruttura fissa. Di conseguenza dovrebbero rientrare nell’ambito di applicazione del presente regolamento ed essere trattati come servizi di terminazione per le chiamate vocali su reti fisse.

    (9)

    Taluni servizi vocali forniti da operatori non possono essere classificati come servizi puramente mobili o puramente fissi, trattandosi di servizi ibridi. I servizi di «zona domestica» sono un esempio di tali servizi ibridi, trattandosi di chiamate destinate in genere a un numero fisso inoltrate tramite una rete mobile. In linea con la definizione di servizi di terminazione per le chiamate vocali nell’ambito dei quali il numero chiamato è il criterio determinante, tali servizi ibridi dovrebbero essere trattati come servizi di terminazione su reti mobili o fisse a seconda del numero chiamato.

    (10)

    Le tariffe regolamentate per i servizi di terminazione di chiamate vocali dovrebbero applicarsi alle chiamate effettuate da e destinate a un numero incluso nei piani di numerazione nazionali corrispondenti ai codici paese E.164 per le zone geografiche appartenenti al territorio dell’Unione (numeri dell’Unione). I numeri dei paesi terzi sono tutti i numeri diversi dai numeri dell’Unione. L’inclusione di chiamate effettuate a partire da numeri di paesi terzi e destinate a un numero dell’Unione, nel caso in cui gli operatori di paesi terzi addebitino tariffe di terminazione superiori alle tariffe uniche massime di terminazione per le chiamate vocali a livello dell’Unione o laddove tali tariffe di terminazione non siano regolamentate in base a principi di efficienza sotto il profilo dei costi equivalenti a quelli di cui all’articolo 75 e all’allegato III del codice, rischierebbe di compromettere gli obiettivi del presente regolamento, in particolare quelli destinati a garantire l’integrazione del mercato interno.

    (11)

    La combinazione di tariffe di terminazione regolamentate basse per chiamate effettuate a partire da numeri di paesi terzi e destinate a numeri dell’Unione e di tariffe di terminazione elevate e non efficienti sotto il profilo dei costi per le chiamate verso numeri di paesi terzi comporterebbe probabilmente tariffe di terminazione più elevate per le chiamate effettuate a partire da numeri dell’Unione e destinate a numeri di paesi terzi, circostanza questa che avrebbe un impatto negativo sulle tariffe al dettaglio nell’Unione e sulla struttura dei costi degli operatori dell’Unione. I diversi gradi di esposizione degli operatori dell’Unione alle chiamate inoltrate da tali operatori di paesi terzi che applicano tariffe di terminazione elevate e non efficienti sotto il profilo dei costi determinerebbero squilibri nella struttura dei costi degli operatori dell’Unione dovuti a fattori fuori dal controllo degli operatori stessi. Ciò impedirebbe probabilmente l’emergere di offerte al dettaglio paneuropee che comprendono chiamate verso determinati numeri di paesi terzi, in ragione delle tariffe di terminazione più elevate per le chiamate verso tali paesi, circostanza questa che avrebbe ripercussioni negative sui consumatori e in particolare sulle imprese nell’Unione. Tale circostanza provocherebbe altresì distorsioni della concorrenza dato che l’impatto asimmetrico dell’esposizione a tariffe di terminazione elevate per le chiamate verso numeri di paesi terzi comporterebbe condizioni di concorrenza diverse affrontate da operatori diversi dell’Unione, una situazione che in ultima analisi determinerebbe distorsioni anche in termini di capacità di investimento e incentivi in tutta l’Unione (in relazione ad investimenti tanto in operatori quanto da parte di operatori). Tutti questi effetti sarebbero chiaramente in contrasto con gli obiettivi del presente regolamento, ossia con la promozione dell’integrazione del mercato unico eliminando le distorsioni tra operatori dovute a tariffe di terminazione ben superiori ai costi.

    (12)

    Con l’obiettivo di applicare le tariffe uniche massime di terminazione per le chiamate vocali a livello dell’Unione in maniera aperta, trasparente e non discriminatoria nonché di limitare l’esclusione delle chiamate effettuate a partire da numeri di paesi terzi a quanto strettamente necessario per garantire il conseguimento degli obiettivi del mercato interno e assicurare la proporzionalità, le tariffe fissate dal presente regolamento dovrebbero applicarsi alle chiamate effettuate da numeri di paesi terzi verso numeri dell’Unione nei casi in cui le tariffe di terminazione applicate da fornitori di paesi terzi di servizi di terminazione alle chiamate vocali effettuate a partire da numeri dell’Unione si collocano a un livello uguale o inferiore a quello delle tariffe massime di terminazione per le chiamate vocali fissate dal presente regolamento. Durante il periodo transitorio per le tariffe di terminazione per le chiamate vocali su reti fisse nel 2021 e durante il glide path per le tariffe di terminazione per le chiamate vocali su reti mobili (dal 2021 al 2023), le tariffe massime pertinenti di terminazione su reti mobili che attiveranno tale meccanismo saranno quelle stabilite dall’articolo 4, paragrafi da 2 a 5, del regolamento. Le tariffe massime pertinenti di terminazione su reti fisse che attiveranno tale meccanismo nel 2021 saranno quelle stabilite dall’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato. I fornitori di servizi di terminazione per le chiamate vocali nell’Unione dovrebbero applicare tali tariffe sulla base delle tariffe applicate o proposte dai fornitori di servizi di terminazione per le chiamate vocali in paesi terzi.

    (13)

    Dato che i fornitori dell’Unione di servizi di terminazione per le chiamate vocali potrebbero non essere sempre in grado di conoscere il livello della tariffa di terminazione applicata dagli operatori di paesi terzi, dovrebbe normalmente spettare a questi ultimi fornire informazioni verificabili che dimostrino il livello della tariffa di terminazione offerta. Qualora i fornitori di servizi di transito (o altri intermediari) rivendano servizi di terminazione a operatori dell’Unione, la tariffa di terminazione applicata od offerta da tali fornitori di servizi di transito sarebbe quella pertinente per stabilire se sia uguale o inferiore alle tariffe massime di terminazione per le chiamate vocali fissate dal presente regolamento.

    (14)

    Quando gli operatori di paesi terzi praticano tariffe di terminazione per le chiamate effettuate da numeri dell’Unione verso numeri di paesi terzi superiori a quelle di terminazione applicate a livello di Unione, le tariffe fissate dal presente regolamento dovrebbero applicarsi anche alle chiamate effettuate da numeri di paesi terzi verso numeri dell’Unione, laddove la Commissione stabilisca, sulla base delle informazioni fornite a quest’ultima da tali paesi terzi, che la regolamentazione delle tariffe di terminazione in tali paesi si basa su principi equivalenti a quelli di cui all’articolo 75 della direttiva (UE) 2018/1972 e al relativo allegato III. L’elenco dei paesi terzi che soddisfano tali prescrizioni dovrebbe quindi essere incluso nel presente regolamento e venire debitamente aggiornato.

    (15)

    Dato che l’origine della chiamata definirebbe l’applicabilità o meno delle tariffe di terminazione a livello di Unione, è essenziale che gli operatori dell’Unione siano in grado di individuare il paese di origine del chiamante. A tal fine gli operatori possono fare affidamento sul codice paese nel contesto dell’identificazione della linea chiamante. Con l’obiettivo di garantire una corretta applicazione del presente regolamento, gli operatori dell’Unione dovrebbero ricevere un’identificazione della linea chiamante valida assegnata a ogni chiamata in entrata. Di conseguenza gli operatori dell’Unione non sarebbero tenuti ad applicare le tariffe di terminazione applicabili a livello di Unione alla terminazione delle chiamate vocali in caso di assenza di tale identificazione della linea chiamante, di sua invalidità o di indicazione fraudolenta della stessa.

    (16)

    Al fine di stimare il costo efficiente di terminazione per una chiamata vocale su un’ipotetica rete mobile o fissa nell’Unione in conformità con i principi di cui all’articolo 75, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/1972 e al suo allegato III, sono stati sviluppati due modelli di calcolo dei costi, rispettivamente per la terminazione su reti mobili e su reti fisse, tenendo conto dei costi in ciascuno Stato membro.

    (17)

    Sulla base del riscontro in merito ai costi in ciascuno Stato membro ricevuto attraverso il processo di consultazione, i modelli di calcolo dei costi sono stati finalizzati tanto per le reti mobili quanto per quelle fisse. Conformemente all’allegato III della direttiva (UE) 2018/1972, i modelli di calcolo dei costi hanno fornito tariffe basate sul recupero dei costi sostenuti da un operatore efficiente. Di conseguenza le tariffe si basano soltanto sui costi incrementali per la fornitura del servizio di terminazione all’ingrosso per le chiamate vocali, ossia soltanto su quei costi relativi al traffico che sarebbero evitati in assenza di un servizio di terminazione all’ingrosso per le chiamate vocali.

    (18)

    Le tariffe uniche massime di terminazione per le chiamate vocali su reti mobili e fisse a livello dell’Unione sono state stabilite in riferimento al costo efficiente nel paese con il costo più elevato secondo i modelli di calcolo dei costi commissionati, garantendo così il principio del recupero dei costi in tutta l’Unione e aggiungendo successivamente un margine di sicurezza di minore entità per tenere conto di eventuali imprecisioni in tali modelli di calcolo.

    (19)

    Le tariffe uniche massime di terminazione per le chiamate vocali a livello dell’Unione fissate dal presente regolamento dovrebbero iniziare ad applicarsi due mesi dopo la sua entrata in vigore, al fine di garantire che gli operatori dispongano del tempo necessario per adeguare i propri sistemi di informazione, fatturazione e contabilità nonché per apportare le modifiche necessarie agli accordi di interconnessione.

    (20)

    Laddove le tariffe di terminazione medie attualmente in vigore nell’Unione siano notevolmente superiori a quelle da imporre in futuro, ossia alle tariffe uniche massime di terminazione per le chiamate vocali a livello dell’Unione efficienti sotto il profilo dei costi definite nel presente regolamento, dovrebbe applicarsi un glide path, che costituisce una pratica normativa usuale. In tali casi il glide path dovrebbe rappresentare uno strumento efficace per agevolare l’applicazione di tariffe inferiori nel rispetto del principio di proporzionalità.

    (21)

    Considerando la media attuale delle tariffe di terminazione per le chiamate vocali su reti mobili negli Stati membri, è opportuno prevedere un glide path per conseguire la tariffa unica massima di terminazione per le chiamate vocali su reti mobili a livello dell’Unione. Al fine di trovare un equilibrio tra un’attuazione rapida e la necessità di evitare disagi significativi per gli operatori, il glide path dovrebbe iniziare a un livello vicino all’attuale media delle tariffe di terminazione su reti mobili e diminuire ogni anno per un periodo di tre anni prima di raggiungere la tariffa unica massima di terminazione per le chiamate vocali su reti mobili a livello dell’Unione nel 2024.

    (22)

    Il presente regolamento stabilisce pertanto un glide path di tre anni che prevede il conseguimento della tariffa unica massima di terminazione per le chiamate vocali su reti mobili a livello dell’Unione, efficiente sotto il profilo dei costi, nel 2024. Non dovrebbe essere necessario alcun periodo transitorio nel caso di fornitori situati in Stati membri che applicano tariffe superiori alle tariffe uniche massime di terminazione per le chiamate vocali su reti mobili a livello dell’Unione per il 2021, dato che il glide path soddisfa l’obiettivo di attenuare l’impatto dell’attuazione della tariffa unica massima di terminazione per le chiamate vocali su reti mobili a livello dell’Unione.

    (23)

    In alcuni Stati membri le tariffe massime di terminazione per le chiamate vocali su reti mobili regolamentate attualmente in vigore sono inferiori a quelle fissate per il 2021, il 2022 e il 2023 in ragione del glide path e vicine alla tariffa unica massima di terminazione per le chiamate vocali su reti mobili a livello dell’Unione. Al fine di evitare potenziali aumenti dei prezzi al dettaglio in tali Stati membri, derivanti da un aumento temporaneo delle tariffe regolamentate di terminazione su reti mobili, dovrebbe essere possibile continuare ad applicare le tariffe di terminazione per le chiamate vocali su reti mobili attualmente regolamentate in tali Stati membri fino all’anno in cui la tariffa massima di terminazione su reti mobili fissata dal presente regolamento per tale anno sarà pari o inferiore alle tariffe attuali di terminazione degli Stati membri per tale anno.

    (24)

    Dato che la differenza tra la media delle tariffe di terminazione su reti fisse attualmente praticate e la tariffa unica massima di terminazione per le chiamate vocali su reti fisse a livello dell’Unione fissata nel presente regolamento è inferiore a quella delle tariffe di terminazione su reti mobili, nel caso della terminazione di chiamate vocali su reti fisse non dovrebbe essere necessario un glide path. Tuttavia sarebbe opportuno concedere un periodo transitorio a taluni Stati membri al fine di garantire una transizione fluida verso la tariffa unica massima di terminazione per le chiamate vocali su reti fisse a livello dell’Unione e di evitare inutili ritardi per la sua applicazione.

    (25)

    Sulla base dei livelli attuali delle tariffe di terminazione su reti fisse in alcuni Stati membri e del livello della tariffa unica massima di terminazione per le chiamate vocali su reti fisse a livello dell’Unione definita nel presente regolamento, è giustificato concedere un periodo transitorio ad alcuni Stati membri. Il periodo transitorio dovrebbe iniziare dalla data di applicazione del presente regolamento e dovrebbe terminare il 31 dicembre 2021. Durante il periodo transitorio, negli Stati membri interessati, possono applicarsi tariffe specifiche diverse dalla tariffa unica massima di terminazione per le chiamate vocali su reti fisse a livello dell’Unione.

    (26)

    Negli Stati membri nei quali le tariffe di terminazione per le chiamate vocali su reti fisse attualmente in vigore sono notevolmente superiori alla tariffa unica massima di terminazione per le chiamate vocali su reti fisse a livello dell’Unione, è giustificato concedere un periodo transitorio per consentire un adeguamento graduale di tali tariffe. In tutti gli Stati membri, tranne due, nei quali le tariffe di terminazione per le chiamate vocali su reti fisse attualmente in vigore sono superiori a 0,0875 cent di EUR (la tariffa unica massima di terminazione per le chiamate vocali su reti fisse a livello dell’Unione più il 25 %), la tariffa massima di terminazione per le chiamate vocali su reti fisse nel 2021 dovrebbe essere uguale alle tariffe attuali diminuite del 20 %. In Polonia e in Finlandia, che finora non hanno seguito i principi stabiliti nella raccomandazione 2009/396/CE della Commissione (2) e presentano attualmente tariffe di terminazione su reti fisse estremamente elevate, una diminuzione del 20 % non costituirebbe un progresso sufficiente verso la tariffa unica massima di terminazione per le chiamate vocali su reti fisse a livello dell’Unione. Di conseguenza la tariffa per tali Stati membri per il periodo transitorio dovrebbe essere quella dello Stato membro con la tariffa più elevata durante il periodo transitorio, esclusi tali due Stati membri. Per i restanti Stati membri nei quali le tariffe di terminazione su reti fisse attualmente in vigore sono inferiori alla tariffa unica massima di terminazione per le chiamate vocali su reti fisse a livello dell’Unione o nei quali una riduzione del 20 % le porterebbe a corrispondere o essere inferiori alla tariffa unica massima di terminazione per le chiamate vocali su reti fisse a livello dell’Unione, non dovrebbe essere previsto alcun periodo transitorio.

    (27)

    Conformemente all’articolo 75, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/1972, l’organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche è stato consultato e ha espresso un parere il 15 ottobre 2020,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1.   Il presente regolamento definisce una tariffa unica massima di terminazione per le chiamate vocali su reti mobili a livello dell’Unione e una tariffa unica massima di terminazione per le chiamate vocali su reti fisse a livello dell’Unione che i fornitori di servizi di terminazione all’ingrosso per le chiamate vocali devono applicare alla fornitura di servizi di terminazione per chiamate vocali su reti mobili e fisse.

    2.   Il presente regolamento non pregiudica i poteri delle autorità nazionali di regolamentazione di cui all’articolo 64, paragrafo 3, e agli articoli 67 e 68 della direttiva (UE) 2018/1972.

    3.   Gli articoli 4 e 5 si applicano alle chiamate effettuate da e destinate a numeri dell’Unione.

    4.   Gli articoli 4 e 5 si applicano altresì alle chiamate effettuate da numeri di paesi terzi e destinate a numeri dell’Unione qualora sia soddisfatta una delle due condizioni seguenti:

    a)

    se un fornitore di servizi di terminazione per chiamate vocali in un paese terzo pratica per le chiamate effettuate da numeri dell’Unione delle tariffe di terminazione per le chiamate vocali su reti mobili o fisse uguali o inferiori alle tariffe massime di terminazione di cui agli articoli 4 o 5 rispettivamente per la terminazione su reti mobili o su reti fisse, per ciascun anno e ciascuno Stato membro, sulla base delle tariffe applicate o proposte dai fornitori di servizi di terminazione per le chiamate vocali in paesi terzi ai fornitori di servizi di terminazione per chiamate vocali nell’Unione, oppure

    b)

    qualora:

    i)

    la Commissione stabilisca che, sulla base delle informazioni fornite da un paese terzo, le tariffe di terminazione per le chiamate vocali effettuate da numeri dell’Unione e destinate a numeri di tale paese terzo sono regolamentate secondo principi equivalenti a quelli di cui all’articolo 75 della direttiva (UE) 2018/1972 e al relativo allegato III e

    ii)

    tale paese terzo sia elencato nell’allegato del presente regolamento.

    5.   Gli articoli 4 e 5 si intendono come tariffe al minuto (IVA esclusa) e sono addebitate al secondo.

    Articolo 2

    1.   Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

    a)

    «servizio di terminazione per le chiamate vocali su reti mobili»: il servizio all’ingrosso necessario per inoltrare chiamate vocali a numeri di telefonia mobile che sono risorse di numerazione assegnate pubblicamente, ossia numeri appartenenti a piani di numerazione nazionali, forniti da operatori aventi la capacità di controllare la terminazione e di definire le tariffe di terminazione per le chiamate verso tali numeri, laddove vi sia un’interconnessione con almeno una rete, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, comprese porte di interconnessione;

    b)

    «servizio di terminazione per le chiamate vocali su reti fisse»: il servizio all’ingrosso necessario per inoltrare chiamate vocali a numeri geografici e non geografici utilizzati per servizi nomadici su reti fisse e per accedere a servizi di emergenza, che sono risorse di numerazione assegnate pubblicamente, ossia numeri appartenenti a piani di numerazione nazionali, forniti da operatori aventi la capacità di controllare la terminazione e di definire le tariffe di terminazione per le chiamate verso tali numeri, laddove vi sia un’interconnessione con almeno una rete, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, comprese porte di interconnessione;

    c)

    «numero dell’Unione»: un numero appartenente ai piani di numerazione nazionali corrispondenti ai codici paese E.164 per le zone geografiche appartenenti al territorio dell’Unione.

    Articolo 3

    1.   Un fornitore di servizi di terminazione per le chiamate vocali su reti mobili o fisse non addebita alcuna tariffa superiore alla tariffa massima pertinente di terminazione per chiamate vocali per il servizio di terminazione di una chiamata verso un utente finale sulla propria rete, come previsto agli articoli 4 e 5.

    2.   Se le tariffe di terminazione per le chiamate vocali sono attualmente fissate in una valuta diversa dall’euro, le tariffe massime di terminazione per le chiamate vocali su reti mobili e fisse di cui all’articolo 4, paragrafi 1, 2, 4 e 5, e all’articolo 5, paragrafo 1, sono convertite nella moneta nazionale applicando la media dei tassi di cambio di riferimento pubblicati il 1o gennaio, il 1o febbraio e il 1o marzo 2021 dalla Banca centrale europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    3.   Le tariffe massime di terminazione per le chiamate vocali su reti mobili e fisse denominate in valute diverse dall’euro sono riviste annualmente e aggiornate entro il 1o gennaio di ogni anno, utilizzando la media più recente dei tassi di cambio di riferimento pubblicati il 1o settembre, il 1o ottobre e il 1o novembre dalla Banca centrale nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Articolo 4

    1.   La tariffa unica massima di terminazione per le chiamate vocali su reti mobili a livello dell’Unione è pari a 0,2 cent di EUR al minuto.

    2.   In deroga al paragrafo 1, i fornitori di servizi di terminazione per le chiamate vocali su reti mobili possono applicare le seguenti tariffe massime di terminazione per le chiamate vocali su reti mobili:

    a)

    dal 1o luglio 2021 al 31 dicembre 2021, negli Stati membri diversi da quelli di cui al paragrafo 3: 0,7 cent di EUR al minuto;

    b)

    dal 1o gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, negli Stati membri diversi da quelli di cui al paragrafo 4: 0,55 cent di EUR al minuto;

    c)

    dal 1o gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, negli Stati membri diversi da quelli di cui al paragrafo 5: 0,4 cent di EUR al minuto.

    3.   In deroga al paragrafo 1, dal 1o luglio 2021 al 31 dicembre 2021, i fornitori di servizi di terminazione per le chiamate vocali su reti mobili possono applicare le seguenti tariffe massime di terminazione per le chiamate vocali su reti mobili nei seguenti Stati membri:

    a)

    0,045 HRK al minuto in Croazia;

    b)

    0,20 cent di EUR al minuto a Cipro;

    c)

    0,0385 DKK al minuto in Danimarca;

    d)

    0,622 cent di EUR al minuto in Grecia;

    e)

    1,71 HUF al minuto in Ungheria;

    f)

    0,43 cent di EUR al minuto in Irlanda;

    g)

    0,67 cent di EUR al minuto in Italia;

    h)

    0,4045 cent di EUR al minuto a Malta;

    i)

    0,581 cent di EUR al minuto nei Paesi Bassi;

    j)

    0,36 cent di EUR al minuto in Portogallo;

    k)

    0,64 cent di EUR al minuto in Spagna;

    l)

    0,0216 SEK al minuto in Svezia.

    4.   In deroga al paragrafo 1, dal 1o gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, i fornitori di servizi di terminazione per le chiamate vocali su reti mobili possono applicare le seguenti tariffe massime di terminazione per le chiamate vocali su reti mobili nei seguenti Stati membri:

    a)

    0,20 cent di EUR al minuto a Cipro;

    b)

    0,52 cent di EUR al minuto in Danimarca;

    c)

    0,47 cent di EUR al minuto in Ungheria;

    d)

    0,43 cent di EUR al minuto in Irlanda;

    e)

    0,40 cent di EUR al minuto a Malta;

    f)

    0,36 cent di EUR al minuto in Portogallo;

    g)

    0,21 cent di EUR al minuto in Svezia.

    5.   In deroga al paragrafo 1, dal 1o gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, i fornitori di servizi di terminazione per le chiamate vocali su reti mobili possono applicare le seguenti tariffe massime di terminazione per le chiamate vocali su reti mobili nei seguenti Stati membri:

    a)

    0,20 cent di EUR al minuto a Cipro;

    b)

    0,36 cent di EUR al minuto in Portogallo;

    c)

    0,21 cent di EUR al minuto in Svezia.

    Articolo 5

    1.   La tariffa unica massima di terminazione per le chiamate vocali su reti fisse a livello dell’Unione è pari a 0,07 cent di EUR al minuto.

    2.   In deroga al paragrafo 1, dal 1o luglio 2021 al 31 dicembre 2021, i fornitori di servizi di terminazione per le chiamate vocali su reti fisse possono applicare le seguenti tariffe massime per i servizi di terminazione per le chiamate vocali su reti fisse nei seguenti Stati membri:

    a)

    0,089 cent di EUR al minuto in Austria;

    b)

    0,093 cent di EUR al minuto in Belgio;

    c)

    0,0057 HRK al minuto in Croazia;

    d)

    0,0264 CZK al minuto in Cechia;

    e)

    0,111 cent di EUR al minuto in Finlandia;

    f)

    0,076 cent di EUR al minuto in Lettonia;

    g)

    0,072 cent di EUR al minuto in Lituania;

    h)

    0,110 cent di EUR al minuto in Lussemburgo;

    i)

    0,111 cent di EUR al minuto nei Paesi Bassi;

    j)

    0,005 PLN al minuto in Polonia;

    k)

    0,078 cent di EUR al minuto in Romania;

    l)

    0,078 cent di EUR al minuto in Slovacchia.

    Articolo 6

    1.   Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    2.   Si applica dal 1o luglio 2021.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2020

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 321 del 17.12.2018, pag. 36.

    (2)  Raccomandazione 2009/396/CE della Commissione, del 7 maggio 2009, sulla regolamentazione delle tariffe di terminazione su reti fisse e mobili nella UE (GU L 124 del 20.5.2009, pag. 67).


    ALLEGATO

    Elenco dei paesi terzi ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, lettera b), del presente regolamento:

    1.


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