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Document 32021R0177

    Regolamento (UE) 2021/177 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 che modifica il regolamento (UE) n. 223/2014 per quanto riguarda l’introduzione di misure specifiche volte ad affrontare la crisi determinata dalla pandemia di COVID-19

    GU L 53 del 16.2.2021, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/177/oj

    16.2.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 53/1


    REGOLAMENTO (UE) 2021/177 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    del 10 febbraio 2021

    che modifica il regolamento (UE) n. 223/2014 per quanto riguarda l’introduzione di misure specifiche volte ad affrontare la crisi determinata dalla pandemia di COVID-19

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 175, terzo comma,

    vista la proposta della Commissione europea,

    previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

    previa consultazione del Comitato delle regioni,

    deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) stabilisce le norme applicabili al Fondo di aiuti europei agli indigenti («Fondo»).

    (2)

    Il 17 novembre 2017 il Pilastro europeo dei diritti sociali («Pilastro») è stato proclamato congiuntamente dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione quale risposta alle sfide sociali che investono l’Unione. Il Pilastro stabilisce 20 principi che sono suddivisi in tre categorie: pari opportunità e accesso al mercato del lavoro; condizioni di lavoro eque; e protezione sociale e inclusione. Tali venti principi dovrebbero guidare le azioni in risposta alla crisi determinata dall’epidemia di COVID-19 al fine di garantire una ripresa socialmente equa e resiliente.

    (3)

    Gli Stati membri sono stati colpiti come non mai dalla crisi determinata dall’epidemia di COVID-19. La crisi ha comportato gravi conseguenze economiche e sociali ed ha reso più grave la situazione di più del 20 % della popolazione dell’Unione che è a rischio di povertà o di esclusione sociale, ha acuito le differenze sociali e ha aumentato la perdita di posti di lavoro, i tassi di disoccupazione e le diseguaglianze. Ciò ha dato luogo a una situazione eccezionale, che deve essere affrontata urgentemente con misure specifiche in linea con il Pilastro. La crisi ha inoltre un impatto socio-economico maggiore su donne e ragazze e sta determinando un incremento della povertà femminile. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero continuare a garantire la parità tra uomini e donne e l’integrazione del principio della non discriminazione e della prospettiva di genere nelle varie fasi e in tutte le attività del Fondo, in linea con la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

    (4)

    La crisi COVID-19 sta avendo un impatto particolarmente negativo sul Fondo e sulla capacità delle organizzazioni partner di erogare sostegno alle persone maggiormente colpite dalla crisi. Dalla sua istituzione nel 2014, il Fondo ha potuto apportare benefici a 13 milioni di persone all’anno, compresi circa 4 milioni di bambini. Purtroppo, il numero di persone che si trovano in situazioni di deprivazione alimentare e materiale è in aumento a causa della crisi e le persone indigenti affrontano rischi particolari e difficoltà ulteriori. Inoltre, la crisi pone l’inclusione sociale delle persone indigenti a un rischio più elevato. Gli Stati membri devono pertanto fronteggiare un aumento della domanda di supporto a carico del Fondo.

    (5)

    Al fine di rimediare agli enormi shock subiti dall’economia e dalla società, che hanno provocato ulteriori richieste a carico dei sistemi di welfare degli Stati membri e hanno avuto gravi ripercussioni sul funzionamento del mercato unico a causa delle restrizioni eccezionali che sono state attuate dagli Stati membri per contenere la diffusione dell’epidemia di COVID-19, il 23 aprile 2020 il Consiglio europeo ha accolto la «Tabella di marcia per la ripresa» con una forte componente di investimento, ha chiesto l’istituzione di uno strumento dell’Unione europea per la ripresa e ha incaricato la Commissione di analizzare le esigenze affinché le risorse possano essere destinate ai settori e alle aree geografiche dell’Unione maggiormente colpiti, chiarendo al tempo stesso il nesso con il quadro finanziario pluriennale 2021-2027.

    (6)

    Il regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) sblocca risorse aggiuntive per sostenere gli Stati membri nelle loro azioni di riparazione della crisi, nel contesto dell’epidemia di COVID-19 e nella preparazione della ripresa sociale, resiliente e sostenibile dell’economia e della società. Per fornire una risposta efficace all’impatto sociale dell’epidemia di COVID-19 sulle persone indigenti, tale regolamento prevede l’assegnazione di risorse aggiuntive al Fondo ove uno Stato membro decida in tal senso e in linea con le proprie esigenze. Nel farlo, gli Stati membri dovrebbero prestare la debita attenzione all’aumento del numero di persone indigenti registrato dall’inizio dell’epidemia di COVID-19, tenere conto del ruolo fondamentale del Fondo sociale europeo (FSE) nell’eliminazione della povertà e nella lotta contro l’esclusione sociale, e mantenere la forza operativa del FSE. È inoltre necessario stabilire massimali per quanto riguarda l’assegnazione delle risorse aggiuntive all’assistenza tecnica degli Stati membri. Considerato che si prevede una rapida spesa delle risorse aggiuntive, anche gli impegni connessi a tali risorse aggiuntive dovrebbero essere disimpegnati alla chiusura dei programmi.

    (7)

    Al presente regolamento si applicano le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio sulla base dell’articolo 322 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Tali regole sono definite nel regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e stabiliscono, in particolare, le modalità relative alla formazione e all’esecuzione del bilancio attraverso sovvenzioni, appalti, premi e gestione indiretta e definiscono il controllo relativo alla responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate sulla base dell’articolo 322 TFUE includono altresì un regime generale di condizionalità per la tutela del bilancio dell’Unione.

    (8)

    Quando si adottano misure a tutela del bilancio dell’Unione è essenziale che gli interessi legittimi dei destinatari finali e dei beneficiari siano adeguatamente tutelati.

    (9)

    Al fine di garantire che gli Stati membri dispongano di mezzi finanziari sufficienti per intraprendere rapidamente azioni di riparazione della crisi alla luce dell’impatto della crisi COVID-19 sulla povertà e sull’esclusione sociale e per preparare una ripresa sociale, resiliente e sostenibile dell’economia e della società, è necessario fornire un livello più elevato di prefinanziamento il prima possibile per la rapida attuazione di azioni sostenute dalle risorse aggiuntive. L’entità del prefinanziamento dovrebbe garantire che gli Stati membri dispongano dei mezzi per versare il prima possibile anticipi ai beneficiari, al fine di offrire loro un sostegno immediato e per rimborsarli rapidamente in seguito alla presentazione di domande di pagamento.

    (10)

    Al fine di ridurre l’onere gravante sui bilanci pubblici per quanto riguarda le azioni di riparazione della crisi nel contesto dell’epidemia di COVID-19 e di preparare una ripresa sociale, resiliente e sostenibile dell’economia e della società, è opportuno che agli Stati membri venga data, in via eccezionale, la possibilità di richiedere un tasso di cofinanziamento fino al 100 %, da applicarsi alle risorse aggiuntive.

    (11)

    Per garantire che gli Stati membri possano adattare rapidamente le misure nell’ambito del Fondo per fronteggiare l’epidemia di COVID-19, è opportuno stabilire disposizioni specifiche che chiariscano l’ambito di applicazione dell’assistenza tecnica.

    (12)

    In conformità del regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio (6) e nei limiti delle risorse ivi assegnate, dovrebbero essere attuate misure nell’ambito del presente Fondo, per far fronte agli effetti senza precedenti della crisi COVID-19. Le risorse aggiuntive dovrebbero essere utilizzate nel rispetto dei limiti temporali stabiliti in tale regolamento e nel rispetto delle pertinenti condizioni previste in esso e nel regolamento (UE) 2020/2221.

    (13)

    Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire fornire una risposta all’impatto dell’epidemia di COVID-19 e delle sue conseguenze socio-economiche sulle persone indigenti, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma può, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, essere conseguito meglio a livello dell’Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

    (14)

    Considerata l’urgenza determinata dall’epidemia di COVID-19, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    (15)

    L’articolo 135, paragrafo 2, dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (7) dispone che le modifiche del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio (8) o della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio (9), adottate alla data di entrata in vigore di tale accordo o successivamente, non si applicano al Regno Unito nella misura in cui incidono sugli obblighi finanziari del Regno Unito. Il sostegno a norma dell’articolo 6 bis del regolamento (UE) n. 223/2014 è finanziato per il 2021 e il 2022, da un aumento del massimale delle risorse proprie dell’Unione, che inciderebbero sugli obblighi finanziari del Regno Unito. Pertanto, tale sostegno non dovrebbe applicarsi al o nel Regno Unito.

    (16)

    È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 223/2014,

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (UE) n. 223/2014 è così modificato:

    1)

    all’articolo 6, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2.   La dotazione del Fondo per ciascuno Stato membro per il periodo 2014-2020 è stabilita nell’allegato III, fatta eccezione per le risorse aggiuntive assegnate in risposta all’epidemia di COVID-19 di cui all’articolo 6 bis. L’importo minimo destinato a ciascuno Stato membro è pari a 3 500 000 EUR per l’intero periodo.»;

    2)

    è inserito l’articolo seguente:

    «Articolo 6 bis

    Risorse aggiuntive in risposta alla crisi determinata dall’epidemia di COVID-19

    1.   Ove lo Stato membro lo ritenga opportuno, le risorse di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del presente regolamento sono incrementate in risposta alla crisi determinata dall’epidemia di COVID-19, conformemente all’articolo 92 ter, paragrafo 5, settimo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) e alle condizioni pertinenti stabilite da tale paragrafo. Le risorse aggiuntive costituiscono un’entrata con destinazione specifica esterna ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio (*2) e sono soggette all’articolo 3, paragrafi 3, 4, 7 e 9 del medesimo regolamento. Le risorse aggiuntive possono incidere sugli impegni di bilancio per gli anni 2021 e 2022.

    2.   In deroga all’articolo 7, paragrafo 1, per i programmi operativi che beneficiano di risorse aggiuntive conformemente al paragrafo 1 del presente articolo il periodo termina il 31 dicembre 2022.

    3.   In deroga all’articolo 38, primo comma, del presente regolamento, gli impegni di bilancio per le risorse aggiuntive per ciascun programma sono effettuati negli anni 2021 e 2022.

    In deroga all’articolo 59, paragrafo 1, del presente regolamento, gli impegni di bilancio per le risorse aggiuntive sono disimpegnati conformemente alle norme da seguire per la chiusura dei programmi.

    4.   Oltre al prefinanziamento di cui all’articolo 44, paragrafo 1, la Commissione versa, a titolo di prefinanziamento, un importo pari all’11 % delle risorse aggiuntive assegnate per il 2021 a seguito della decisione della Commissione che approva la modifica di un programma per l’assegnazione delle risorse aggiuntive.

    La liquidazione contabile dell’importo versato a titolo di prefinanziamento iniziale di cui al primo comma è effettuata integralmente dalla Commissione al più tardi al momento della chiusura del programma.

    5.   In deroga all’articolo 20, un tasso di cofinanziamento fino al 100 % può essere applicato alle risorse aggiuntive di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

    (*1)  Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320)."

    (*2)  Regolamento (UE) 2020/2094, del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell’Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell’economia dopo la crisi COVID-19 (GU L 433I del 22.12.2020, pag. 23)«;"

    3)

    all’articolo 27, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

    «4.   Su iniziativa degli Stati membri ed entro una soglia del 5 % della dotazione del Fondo al momento dell’adozione del programma operativo e del 5 % delle risorse aggiuntive di cui all’articolo 6 bis, paragrafo 1, il programma operativo può finanziare le attività di preparazione, gestione, sorveglianza, assistenza tecnica e amministrativa, audit, informazione, controllo e valutazione necessarie all’attuazione del Fondo, compresi i costi per la preparazione e il funzionamento di sistemi di buoni, ove tali costi siano sostenuti dall’autorità di gestione o da un altro organismo pubblico che non sia un’organizzazione partner. Il programma operativo può inoltre finanziare l’assistenza tecnica e lo sviluppo delle capacità delle organizzazioni partner e di qualsiasi altro attore coinvolto nell’attuazione del Fondo, anche per promuovere la capacità di risposta alle crisi per far fronte all’epidemia di COVID-19. Le azioni di cui al presente paragrafo possono riguardare il periodo di programmazione successivo, anche per garantire il proseguimento del sostegno del Fondo attraverso altri fondi dell’Unione.»;

    4)

    è inserito l’articolo seguente:

    «Articolo 63 bis

    Applicabilità

    L’articolo 6 bis non si applica al Regno Unito o nel Regno Unito. I riferimenti agli Stati membri contenuti in tale articolo non si intendono fatti al Regno Unito.».

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2021

    Per il Parlamento europeo

    Il presidente

    D. M. SASSOLI

    Per il Consiglio

    La presidente

    A. P. ZACARIAS


    (1)  GU C 311 del 18.9.2020, pag. 82.

    (2)  Posizione del Parlamento europeo del 21 gennaio 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 2 febbraio 2021.

    (3)  Regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2014, relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti (GU L 72 del 12.3.2014, pag. 1).

    (4)  Regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia (REACT-EU) (GU L 437 del 28.12.2020, pag. 30).

    (5)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

    (6)  Regolamento del Consiglio (UE) 2020/2094, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell’Unione europea per il a sostegno alla ripresa dell’economia dopo la crisi COVID-19 (GU L 433I del 22.12.2020, pag. 23).

    (7)  Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7).

    (8)  Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).

    (9)  Decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, relativa al sistema delle risorse proprie dell’Unione europea (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 105).


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