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Document 32021O0565
Guideline (EU) 2021/565 of the European Central Bank of 17 March 2021 amending Guideline (EU) 2019/1265 on the euro short-term rate (€STR) (ECB/2021/10)
Indirizzo (UE) 2021/565 della Banca centrale europea del 17 marzo 2021 che modifica l’Indirizzo (UE) 2019/1265 sullo euro short-term rate (EURSTR) (BCE/2021/10)
Indirizzo (UE) 2021/565 della Banca centrale europea del 17 marzo 2021 che modifica l’Indirizzo (UE) 2019/1265 sullo euro short-term rate (EURSTR) (BCE/2021/10)
GU L 119 del 7.4.2021, p. 128–131
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32019O0019 | aggiunta | articolo 11 paragrafo 7 | 15/04/2021 | |
Modifies | 32019O0019 | aggiunta | articolo 2 punto 28 | 15/04/2021 | |
Modifies | 32019O0019 | aggiunta | articolo 2 punto 29 | 15/04/2021 | |
Modifies | 32019O0019 | aggiunta | articolo 4a | 15/04/2021 | |
Modifies | 32019O0019 | aggiunta | articolo 8 paragrafo 6 | 15/04/2021 | |
Modifies | 32019O0019 | aggiunta | articolo 9 paragrafo 5 lettera (k) | 15/04/2021 | |
Modifies | 32019O0019 | sostituzione | articolo 1 | 15/04/2021 | |
Modifies | 32019O0019 | sostituzione | articolo 14 | 15/04/2021 | |
Modifies | 32019O0019 | sostituzione | articolo 2 punto 15 | 15/04/2021 | |
Modifies | 32019O0019 | sostituzione | articolo 2 punto 24 | 15/04/2021 | |
Modifies | 32019O0019 | sostituzione | articolo 6 paragrafo 3 | 15/04/2021 | |
Modifies | 32019O0019 | sostituzione | articolo 7 paragrafo 1 | 15/04/2021 |
7.4.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 119/128 |
INDIRIZZO (UE) 2021/565 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 17 marzo 2021
che modifica l’Indirizzo (UE) 2019/1265 sullo euro short-term rate (EURSTR) (BCE/2021/10)
Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 127, paragrafi 2 e 5,
visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 12.1 e 14.3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) rende necessaria l’adozione di solide disposizioni alternative in un gran numero di contratti e strumenti finanziari. In assenza di tali disposizioni alternative, l’eventuale abbandono in futuro di un indice di riferimento critico, come l’Euribor, può avere gravi ripercussioni sul funzionamento dei mercati e, di conseguenza, sull’attuazione della politica monetaria. Tali ripercussioni potrebbero includere l’incapacità degli operatori di mercato di valutare le posizioni patrimoniali, l’impossibilità di adempiere un numero significativo di contratti, nonché perturbazioni su taluni mercati – tra cui i mercati dei prestiti – che sono importanti per la politica monetaria dell’Eurosistema. I tassi overnight composti retrospettivi costituiscono una valida soluzione alternativa raccomandata dal Consiglio per la stabilità finanziaria e gli operatori di mercato supportano l’introduzione di tali tassi. La pubblicazione da parte della Banca centrale europea (BCE) di tassi composti basati sui valori storici dello euro short-term rate (EURSTR) contribuirebbe pertanto a mitigare il rischio sistemico in caso di abbandono di indici di riferimento, promuovendo al contempo un più ampio uso dell’EURSTR e favorendo la coerenza delle soluzioni alternative a disposizione degli operatori dil mercato in tutte le principali aree valutarie. |
(2) |
I compiti e le responsabilità della BCE di cui all’indirizzo (UE) 2019/1265 della Banca centrale europea (BCE/2019/19) (2) dovrebbero essere aggiornati per includere il calcolo e la pubblicazione dei tassi composti. |
(3) |
Il quadro per la consultazione delle parti interessate di cui all’articolo 14 dell’indirizzo (UE) 2019/1265 (BCE/2019/19) dovrebbe essere aggiornato al fine di aumentarne la chiarezza. |
(4) |
Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza l’indirizzo (UE) 2019/1265 (BCE/2019/19). |
HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:
Articolo 1
Modifiche
L’indirizzo (UE) 2019/1265 (BCE/2019/19) è modificato come segue:
1. |
l’articolo 1 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 1 Oggetto «1. Il presente indirizzo disciplina lo euro short-term rate e stabilisce la responsabilità della BCE per la sua amministrazione e la supervisione del processo di determinazione dello euro short-term rate. L’indirizzo stabilisce altresì i compiti e le responsabilità della BCE e delle BCN riguardo al loro contributo al processo di determinazione dello euro short-term rate nonché alle altre procedure operative. 2. Il presente indirizzo disciplina altresì il calcolo e la pubblicazione dei tassi medi composti dello euro short-term rate e dell’indice composto dello euro short-term rate.»; |
2. |
L’articolo 2 è modificato come segue:
|
3. |
è inserito il seguente articolo 4 bis: «Articolo 4 bis Compiti e responsabilità della BCE in relazione ai tassi medi composti dello euro short-term rate e all’indice composto dello euro short-term rate 1. La BCE è responsabile dei seguenti compiti:
La BCE pubblica sul proprio sito Internet i tassi medi composti dello euro short-term rate per la serie di scadenze di cui al primo comma, nonché l’indice composto dello euro short-term rate, al quinto decimale per i tassi e all’ottavo decimale per l’indice, entro e non oltre le ore 9:15 CET di ogni giornata operativa TARGET2, a partire dal 15 aprile 2021. Dopo tale orario non si procede ad alcuna revisione dei valori pubblicati per i tassi medi composti dello euro short-term rate né per l’indice composto dello euro short-term rate. 2. Fatto salvo il paragrafo 1, la BCE e le BCN non sono responsabili dell’uso dei tassi medi composti dello euro short-term rate e dell’indice composto dello euro short-term rate o dell’affidamento che vi faccia una parte interessata o un altro soggetto terzo in relazione a qualsiasi strumento finanziario, contratto, affare o qualsiasi altra attività commerciale o decisione di investimento. La BCE pubblica sul proprio sito Internet una clausola di esclusione della responsabilità della BCE e delle BCN a tale riguardo.»; |
4. |
all’articolo 6, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente testo: «3. Oltre alla metodologia dello euro short-term rate, la BCE definisce e aggiorna alcune procedure operative che descrivono:
|
5. |
all’articolo 7, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo: «1. I compiti e le responsabilità di cui agli articoli 4, 4 bis e 5 non sono esternalizzati a terzi.»; |
6. |
all’articolo 8 è inserito il seguente paragrafo 6: «6. Il calcolo dei tassi medi composti dello euro short-term rate e dell’indice composto dello euro short-term rate effettuato dalla BCE è soggetto alle procedure operative della BCE di cui all’articolo 6, paragrafo 3, e alla procedura di reclamo di cui all’articolo 11.»; |
7. |
all’articolo 9, paragrafo 5, è aggiunta la seguente lettera k):
|
8. |
all’articolo 11 è inserito il seguente paragrafo 7: «7. I reclami scritti possono anche essere presentati alla BCE in conformità dei paragrafi da 1 a 6 in relazione al calcolo e alla pubblicazione, da parte della BCE, dei tassi medi composti dello euro short-term rate e dell’indice composto dello euro short-term rate ai sensi dell’articolo 4 bis.». |
9. |
l’articolo 14 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 14 Consultazione delle parti interessate 1. La BCE consulta preventivamente le parti interessate nella misura in cui ciò sia possibile o praticabile in uno qualsiasi dei seguenti casi:
In tali casi, la BCE pubblica il lancio di una procedura di consultazione e la svolge con conveniente anticipo rispetto all’azione proposta. 2. Ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 5, lettere d) e k), il comitato di sorveglianza esamina le azioni proposte di cui al paragrafo 1 prima della consultazione delle parti interessate.». |
Articolo 2
Efficacia ed attuazione
1. Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro (BCN).
2. Le BCN si conformano al presente indirizzo al più tardi a decorrere dal 15 aprile 2021.
Articolo 3
Destinatari
Tutte le banche centrali dell’Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 17 marzo 2021.
Per il Consiglio direttivo della BCE
La presidente della BCE
Christine LAGARDE
(1) Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1).
(2) Indirizzo (UE) 2019/1265 della Banca centrale europea, del 10 luglio 2019, sullo euro short-term rate (EURSTR) (BCE/2019/13) (GU L 199 del 26.7.2019, pag. 8).