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Document 32021D2257
Commission Implementing Decision (EU) 2021/2257 of 10 December 2021 determining quantitative limits and allocating quotas for substances controlled under Regulation (EC) No 1005/2009 of the European Parliament and of the Council on substances that deplete the ozone layer, for the period 1 January to 31 December 2022 (notified under document C(2021)8864) (Only the Bulgarian, Croatian, Czech, Dutch, English, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Latvian, Maltese, Polish, Portuguese and Spanish texts are authentic)
Decisione di esecuzione (UE) 2021/2257 della Commissione del 10 dicembre 2021 che determina le restrizioni quantitative e attribuisce le quote di sostanze controllate a norma del regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, per il periodo compreso fra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2022 [notificata con il numero C(2021)8864] (I testi in lingua bulgara, ceca, croata, francese, greca, inglese, italiana, lettone, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, spagnola, tedesca e ungherese sono i soli facenti fede)
Decisione di esecuzione (UE) 2021/2257 della Commissione del 10 dicembre 2021 che determina le restrizioni quantitative e attribuisce le quote di sostanze controllate a norma del regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, per il periodo compreso fra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2022 [notificata con il numero C(2021)8864] (I testi in lingua bulgara, ceca, croata, francese, greca, inglese, italiana, lettone, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, spagnola, tedesca e ungherese sono i soli facenti fede)
C/2021/8864
GU L 456 del 20.12.2021, p. 1–16
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2022
20.12.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 456/1 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/2257 DELLA COMMISSIONE
del 10 dicembre 2021
che determina le restrizioni quantitative e attribuisce le quote di sostanze controllate a norma del regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, per il periodo compreso fra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2022
[notificata con il numero C(2021)8864]
(I testi in lingua bulgara, ceca, croata, francese, greca, inglese, italiana, lettone, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, spagnola, tedesca e ungherese sono i soli facenti fede)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 2, e l’articolo 16, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
L’immissione in libera pratica nell’Unione di sostanze controllate importate è soggetta a restrizioni quantitative. |
(2) |
La Commissione è tenuta a fissare tali restrizioni e ad attribuire le quote alle imprese. |
(3) |
Spetta inoltre alla Commissione determinare le quantità di sostanze controllate diverse dagli idroclorofluorocarburi utilizzabili per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi, così come le imprese che ne possono fare uso. |
(4) |
La determinazione delle quote attribuite per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi deve assicurare che le restrizioni quantitative di cui all’articolo 10, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1005/2009 siano rispettate, applicando il regolamento (UE) n. 537/2011 della Commissione (2). Poiché tali restrizioni quantitative riguardano anche le quantità di idroclorofluorocarburi per usi di laboratorio e a fini di analisi per le quali è stata concessa una licenza, l’attribuzione dovrebbe contemplare anche la produzione e l’importazione di idroclorofluorocarburi per detti usi e fini. |
(5) |
La Commissione ha pubblicato una comunicazione destinata alle imprese che nel 2022 intendono importare nell’Unione europea o esportare dall’Unione europea sostanze controllate che riducono lo strato di ozono e alle imprese che nel 2022 intendono produrre o importare tali sostanze per usi di laboratorio e a fini di analisi (3), a seguito della quale ha ricevuto le dichiarazioni relative alle importazioni previste per il 2022. |
(6) |
Le restrizioni quantitative e le quote dovrebbero essere determinate per il periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2022, in conformità alle relazioni annuali da presentare in applicazione del protocollo di Montreal relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono. |
(7) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2009, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Quantità destinate ad essere immesse in libera pratica
Le quantità di sostanze controllate soggette al regolamento (CE) n. 1005/2009 che possono essere immesse in libera pratica nell’Unione europea nel 2022 a partire da fonti esterne all’Unione sono le seguenti:
Sostanze controllate |
Quantità in kg ODP (potenziale di riduzione dell’ozono) |
Gruppo I (clorofluorocarburi 11, 12, 113, 114 e 115) e gruppo II (altri clorofluorocarburi completamente alogenati) |
500 550,00 |
Gruppo III (halon) |
25 644 250,00 |
Gruppo IV (tetracloruro di carbonio) |
24 530 561,00 |
Gruppo V (1,1,1-tricoloroetano) |
2 500 000,00 |
Gruppo VI (bromuro di metile) |
630 835,20 |
Gruppo VII (idrobromofluorocarburi) |
4 569,16 |
Gruppo VIII (idroclorofluorocarburi) |
4 933 484,75 |
Gruppo IX (bromoclorometano) |
264 024,00 |
Articolo 2
Attribuzione delle quote destinate ad essere immesse in libera pratica
1. Le quote di clorofluorocarburi 11, 12, 113, 114 e 115 e altri clorofluorocarburi completamente alogenati sono attribuite per i fini e alle imprese indicati nell’allegato I, per il periodo compreso fra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2022.
2. Le quote di halon sono attribuite per i fini e alle imprese indicati nell’allegato II, per il periodo compreso fra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2022.
3. Le quote di tetracloruro di carbonio sono attribuite per i fini e alle imprese indicati nell’allegato III, per il periodo compreso fra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2022.
4. Le quote di 1,1,1-tricoloroetano sono attribuite per i fini e alle imprese indicati nell’allegato IV, per il periodo compreso fra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2022.
5. Le quote di bromuro di metile sono attribuite per i fini e alle imprese indicati nell’allegato V, per il periodo compreso fra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2022.
6. Le quote di idrobromofluorocarburi sono attribuite per i fini e alle imprese indicati nell’allegato VI, per il periodo compreso fra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2022.
7. Le quote di idroclorofluorocarburi sono attribuite per i fini e alle imprese indicati nell’allegato VII, per il periodo compreso fra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2022.
8. Le quote di bromoclorometano sono attribuite per i fini e alle imprese indicati nell’allegato VIII, per il periodo compreso fra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2022.
9. Le quote attribuite a ciascuna impresa figurano nell’allegato IX.
Articolo 3
Quote per gli usi di laboratorio e a fini di analisi
Le quote per l’importazione e la produzione di sostanze controllate per usi di laboratorio e a fini di analisi per il 2022 sono attribuite alle imprese di cui all’allegato X.
Sono indicate nell’allegato XI le quantità massime destinate a usi di laboratorio e a fini di analisi che possono essere prodotte o importate nel 2022 e che sono attribuite alle suddette imprese.
Articolo 4
Periodo di validità
La presente decisione si applica dal 1o gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.
Articolo 5
Destinatari
La presente decisione è destinata alle seguenti imprese:
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Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2021
Per la Commissione
Frans TIMMERMANS
Vicepresidente esecutivo
(1) GU L 286 del 31.10.2009, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) n. 537/2011 della Commissione, del 1o giugno 2011, relativo al meccanismo di attribuzione di quote di sostanze controllate consentite per usi di laboratorio e a fini di analisi nell’Unione a norma del regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (GU L 147 del 2.6.2011, pag. 4).
ALLEGATO I
GRUPPI I e II
Quote di importazione dei clorofluorocarburi 11, 12, 113, 114 e 115 e degli altri clorofluorocarburi completamente alogenati attribuite agli importatori a norma del regolamento (CE) n. 1005/2009 per uso come materia prima e agente di fabbricazione nel periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2022:
Abcr GmbH (DE) Solvay Specialty Polymers Italy S.p.A. (IT) Tazzetti SAU (ES) Tazzetti S.p.A. (IT) TEGA - Technische Gase und Gasetechnik GmbH (DE) |
ALLEGATO II
GRUPPO III
Quote di importazione degli halon attribuite agli importatori a norma del regolamento (CE) n. 1005/2009 per uso come materia prima e per usi critici nel periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2022:
A-Gas Deutschland GmbH (DE) Abcr GmbH (DE) Arkema France (FR) Ateliers Bigata SASU (FR) BASF Agri-Production S.A.S. (FR) BTC B.V. (NL) EAF protect s.r.o. (CZ) Gielle Industries di Luigi Galantucci (IT) Hugen Maintenance for Aircraft B.V. (NL) Hugen Reprocessing Company Dutch Halonbank bv (NL) Intergeo Ltd (EL) L'Hotellier SAS (FR) Martec SpA (IT) P.U. Poż-Pliszka Sp. z o.o. (PL) Savi Technologie sp. z o.o. sp. k. (PL) UTM Umwelt-Technik-Metallrecycling GmbH (DE) |
ALLEGATO III
GRUPPO IV
Quote di importazione di tetracloruro di carbonio attribuite agli importatori a norma del regolamento (CE) n. 1005/2009 per uso come materia prima e agente di fabbricazione nel periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2022:
Abcr GmbH (DE) Arkema France (FR) Blue Cube Germany Assets GmbH & Co. KG (DE) Ceram Optec SIA (LV) |
ALLEGATO IV
GRUPPO V
Quote di importazione di 1,1,1-tricloroetano attribuite agli importatori a norma del regolamento (CE) n. 1005/2009 per uso come materia prima nel periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2022:
Arkema France (FR) |
ALLEGATO V
GRUPPO VI
Quote di importazione di bromuro di metile attribuite agli importatori a norma del regolamento (CE) n. 1005/2009 per uso come materia prima nel periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2022:
Abcr GmbH (DE) GHC Gerling, Holz & Co. Handels GmbH (DE) ICL Europe Cooperatief U.A. (NL) Mebrom NV (BE) Mebrom Technology NV (BE) Sanofi Chimie (FR) Sigma-Aldrich Chemie GmbH (DE) |
ALLEGATO VI
GRUPPO VII
Quote di importazione degli idrobromofluorocarburi attribuite agli importatori a norma del regolamento (CE) n. 1005/2009 per uso come materia prima nel periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2022:
Abcr GmbH (DE) Hovione FarmaCiencia SA (PT) R.P. Chem s.r.l. (IT) Sanofi Chimie (FR) Sterling Chemical Malta Limited (MT) Sterling S.p.A. (IT) Valliscor Europa Limited (IE) |
ALLEGATO VII
GRUPPO VIII
Quote di importazione degli idroclorofluorocarburi attribuite agli importatori a norma del regolamento (CE) n. 1005/2009 per uso come materia prima nel periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2022:
Abcr GmbH (DE) Arkema France (FR) Bayer AG (DE) Chemours Netherlands B.V. (NL) Dyneon GmbH (DE) Gielle Industries di Luigi Galantucci (IT) Saltigo GmbH (DE) Solvay Fluor GmbH (DE) Solvay Specialty Polymers France SAS (FR) Solvay Specialty Polymers Italy S.p.A. (IT) Tazzetti SAU (ES) Tazzetti S.p.A. (IT) |
ALLEGATO VIII
GRUPPO IX
Quote di importazione di bromoclorometano assegnate agli importatori a norma del regolamento (CE) n. 1005/2009 per l'uso come materia prima nel periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2022.
Albemarle Europe SPRL (BE) ICL Europe Cooperatief U.A. (NL) Laboratorios Miret SA (ES) Sigma-Aldrich Chemie GmbH (DE) Valliscor Europa Limited (IE) |
ALLEGATO IX
(Informazioni commerciali sensibili — riservate — non destinate alla pubblicazione)
ALLEGATO X
Imprese autorizzate a produrre o importare per usi di laboratorio e a fini di analisi nel 2022
Imprese cui sono attribuite quote di sostanze controllate utilizzabili per usi di laboratorio e a fini di analisi:
Abcr GmbH (DE) |
Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG (DE) |
Air Products GmbH (DE) |
Arkema France (FR) |
Biovit d.o.o. (HR) |
Daikin Refrigerants Frankfurt GmbH (DE) |
FOT Ltd (BG) |
Freie Universität Berlin (DE) |
Gedeon Richter Plc. (HU) |
Hudson Technologies Europe s.r.l. (IT) |
Labmix24 GmbH (DE) |
LGC Standards GmbH (DE) |
Neochema GmbH (DE) |
Philipps-Universität Marburg (DE) |
Restek France (FR) |
Restek GmbH (DE) |
Restek s.r.l. (IT) |
Safety Hi-Tech s.r.l. (IT) |
Sigma Aldrich Chimie SARL (FR) |
Sigma-Aldrich Chemie GmbH (DE) |
Solvay Fluor GmbH (DE) |
Solvay Specialty Polymers France SAS (FR) |
Solvay Specialty Polymers Italy S.p.A. (IT) |
Techlab SARL (FR) |
Tusnovics Instruments Sp. z o.o. (PL) |
ULTRA Scientific Italia s.r.l. (IT) |
Valliscor Europa Limited (IE) |
ALLEGATO XI
(Informazioni commerciali sensibili — riservate — non destinate alla pubblicazione)