This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32020R2174
Commission Delegated Regulation (EU) 2020/2174 of 19 October 2020 amending Annexes IC, III, IIIA, IV, V, VII and VIII to Regulation (EC) No 1013/2006 of the European Parliament and of the Council on shipments of waste (Text with EEA relevance)
Regolamento delegato (UE) 2020/2174 della Commissione del 19 ottobre 2020 che modifica gli allegati I C, III, III A, IV, V, VII e VIII del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento delegato (UE) 2020/2174 della Commissione del 19 ottobre 2020 che modifica gli allegati I C, III, III A, IV, V, VII e VIII del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti (Testo rilevante ai fini del SEE)
C/2020/7091
GU L 433 del 22.12.2020, p. 11–19
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 19/05/2024; abrog. impl. da 32024R1157
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32006R1013 | abrogazione | allegato III parte II testo | 01/01/2021 | |
Modifies | 32006R1013 | abrogazione | allegato IIIA punto 3 lettera (d) | 01/01/2021 | |
Modifies | 32006R1013 | abrogazione | allegato IIIA punto 3 lettera (e) | 01/01/2021 | |
Modifies | 32006R1013 | abrogazione | allegato IIIA punto 3 lettera (f) | 01/01/2021 | |
Modifies | 32006R1013 | abrogazione | allegato V parte 1 sezione B3 punto B3010 | 01/01/2021 | |
Modifies | 32006R1013 | aggiunta | allegato IIIA punto 4 | 01/01/2021 | |
Modifies | 32006R1013 | aggiunta | allegato IV parte I lettera (e) | 01/01/2021 | |
Modifies | 32006R1013 | aggiunta | allegato IV parte I lettera (f) | 01/01/2021 | |
Modifies | 32006R1013 | aggiunta | allegato IV parte II punto AC300 | 01/01/2021 | |
Modifies | 32006R1013 | aggiunta | allegato V parte 1 sezione A3 punto A3210 | 01/01/2021 | |
Modifies | 32006R1013 | aggiunta | allegato V parte 1 sezione B3 punto B3011 | 01/01/2021 | |
Modifies | 32006R1013 | aggiunta | allegato VII testo | 01/01/2021 | |
Modifies | 32006R1013 | sostituzione | allegato IC punto 25 lettera (e) comma 2 | 01/01/2021 | |
Modifies | 32006R1013 | sostituzione | allegato III parte I lettera (a) | 01/01/2021 | |
Modifies | 32006R1013 | sostituzione | allegato III parte I lettera (g) | 01/01/2021 | |
Modifies | 32006R1013 | sostituzione | allegato III testo | 01/01/2021 | |
Modifies | 32006R1013 | sostituzione | allegato IV parte I comma 1 | 01/01/2021 | |
Modifies | 32006R1013 | sostituzione | allegato IV parte I comma 2 | 01/01/2021 | |
Modifies | 32006R1013 | sostituzione | allegato IV parte I lettera (a) | 01/01/2021 | |
Modifies | 32006R1013 | sostituzione | allegato IV titolo | 01/01/2021 | |
Modifies | 32006R1013 | sostituzione | allegato V parte 3 testo | 01/01/2021 | |
Modifies | 32006R1013 | sostituzione | allegato VIII | 11/01/2021 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Implicitly repealed by | 32024R1157 | 20/05/2024 |
22.12.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 433/11 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/2174 DELLA COMMISSIONE
del 19 ottobre 2020
che modifica gli allegati I C, III, III A, IV, V, VII e VIII del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (1), in particolare l’articolo 58, paragrafo 1, lettera a) e c),
considerando quanto segue:
(1) |
Nella quattordicesima riunione tenutasi a maggio 2019 la conferenza delle parti della convenzione di Basilea ha deliberato, con decisione BC-14/12, di includere una nuova voce relativa ai rifiuti di plastica pericolosi (voce A3210) nell’allegato VIII della convenzione di Basilea e due nuove voci relative ai rifiuti di plastica non pericolosi (voce Y48 e voce B3011) negli allegati II e IX, rispettivamente. Le modifiche entreranno in vigore il 1o gennaio 2021. |
(2) |
È opportuno che l’Unione, che aderisce alla convenzione di Basilea, modifichi i pertinenti allegati del regolamento (CE) n. 1013/2006 per tener conto delle modifiche delle voci riguardanti i rifiuti di plastica negli allegati della convenzione di Basilea. |
(3) |
Il 7 settembre 2020 il Comitato per la politica ambientale dell’OCSE ha adottato modifiche dell’appendice 4 della decisione OCSE (2) per quanto riguarda i rifiuti di plastica pericolosi e chiarimenti relativi alle appendici 3 e 4 della decisione OCSE. Le modifiche entreranno in vigore il 1o gennaio 2021. È opportuno che l’Unione modifichi gli allegati pertinenti del regolamento (CE) n. 1013/2006 per tener conto di tali modifiche. |
(4) |
Il presente regolamento tiene conto del fatto che in seno all’OCSE non è stato raggiunto un accordo per integrare nelle appendici della decisione OCSE le modifiche degli allegati della convenzione di Basilea relative ai rifiuti di plastica non pericolosi (voci B3011 e Y48). |
(5) |
Per quanto riguarda le esportazioni di rifiuti di plastica dall’Unione verso paesi terzi e le importazioni di rifiuti di plastica nell’Unione da paesi terzi, è opportuno modificare gli allegati III, IV e V del regolamento (CE) n. 1013/2006 per tenere conto delle modifiche apportate agli allegati II, VIII e IX della convenzione di Basilea e all’appendice 4 della decisione OCSE. Di conseguenza, dal 1o gennaio 2021 le esportazioni dall’Unione e le importazioni nell’Unione di rifiuti di plastica di cui alle voci AC300 e Y48 destinate a o provenienti da paesi terzi ai quali si applica la decisione OCSE (3) saranno soggette alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte. Conformemente all’articolo 36, paragrafo 1, lettere a) e b), e all’allegato V del regolamento (CE) n. 1013/2006, sono vietate le esportazioni di rifiuti di plastica di cui alle voci A3210 e Y48 destinate a paesi terzi ai quali non si applica la decisione OCSE. |
(6) |
In considerazione del fatto che l’Unione ha trasmesso al segretariato della convenzione di Basilea una notifica riguardante la spedizione di rifiuti all’interno dell’Unione, conformemente all’articolo 11 di detta convenzione, non è necessario recepire nel diritto dell’Unione le modifiche degli allegati della convenzione di Basilea relative ai rifiuti di plastica non pericolosi (voci B3011 e Y48) per quanto concerne le spedizioni tra Stati membri. Tuttavia, ai fini della certezza del diritto è opportuno introdurre negli allegati III, III A e IV del regolamento (CE) n. 1013/2006 nuove voci per le spedizioni di rifiuti di plastica non pericolosi all’interno dell’Unione che tengano conto della terminologia usata nelle nuove voci B3011 e Y48 della convenzione di Basilea e che permettano di mantenere in larga misura i controlli di cui tali spedizioni sono oggetto all’interno dell’Unione. |
(7) |
Nelle ultime riunioni della conferenza delle parti della convenzione di Basilea è stata adottata una serie di direttive tecniche e documenti di orientamento per la gestione ecologicamente corretta di vari flussi di rifiuti. Le direttive tecniche e i documenti di orientamento forniscono indicazioni utili e dovrebbero pertanto essere aggiunti all’allegato VIII del regolamento (CE) n. 1013/2006. |
(8) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1013/2006. |
(9) |
Poiché le modifiche degli allegati della convenzione di Basilea e delle appendici della decisione OCSE entreranno in vigore il 1o gennaio 2021, è opportuno che anche le modifiche del regolamento (CE) n. 1013/2006 a esse collegate entrino in vigore il 1o gennaio 2021, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1013/2006 è così modificato:
1) |
gli allegati I C, III, III A, IV, V e VII sono modificati conformemente all’allegato I del presente regolamento; |
2) |
l’allegato VIII è sostituito dal testo che figura nell’allegato II del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
L’articolo 1, paragrafo 1, si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 2020
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1.
(2) Decisione C(2001)107 def. del consiglio OCSE relativa alla revisione della decisione OCSE(92)39/def. sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero.
(3) Decisione C(2001)107 def. del consiglio OCSE relativa alla revisione della decisione OCSE(92)39/def. sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero.
ALLEGATO I
Gli allegati I C, III, III A, IV, V e VII del regolamento (CE) n. 1013/2006 sono così modificati:
(1) |
nell’allegato I C, punto 25, lettera e), il secondo paragrafo è sostituito dal seguente: «Detti codici possono essere inseriti negli allegati III A, III B, IV (EU48) o IV A del presente regolamento. In questo caso, il numero dell’allegato deve essere indicato davanti ai codici. Per quanto riguarda l’allegato III A, è necessario utilizzare i codici pertinenti indicati nell’allegato III A, nella sequenza appropriata. Talune voci della convenzione di Basilea come B1100 e B3020 riguardano unicamente flussi particolari di rifiuti, come indicato nell’allegato III A.»; |
(2) |
l’allegato III è così modificato:
|
(3) |
l’allegato III A è così modificato:
|
(4) |
l’allegato IV è così modificato:
|
(5) |
l’allegato V è così modificato:
|
(6) |
l’allegato VII è così modificato: nella casella 10 è aggiunto quanto segue:
|
(*) Le specifiche internazionali e nazionali possono costituire un punto di riferimento per quanto riguarda la dicitura «quasi privo di contaminazione e di altri tipi di rifiuti».
(**) Le specifiche internazionali e nazionali possono costituire un punto di riferimento per quanto riguarda la dicitura «quasi esclusivamente».
(***) I rifiuti di consumo sono esclusi.»;
(*) L’allegato VIII della convenzione di Basilea è riportato nel presente regolamento all’allegato V, parte 1, elenco A. L’allegato II della convenzione di Basilea è riportato nel presente regolamento all’allegato V, parte 3, elenco A.»;
(*) Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (R3 nell’allegato IV, sezione B) o, se necessario, deposito temporaneo limitato a un solo caso, purché seguito dall’operazione R3 e comprovato dalla documentazione contrattuale o ufficiale pertinente.
(**) Le specifiche internazionali e nazionali possono costituire un punto di riferimento per quanto riguarda la dicitura “quasi privo di contaminazione e di altri tipi di rifiuti”.
(***) Le specifiche internazionali e nazionali possono costituire un punto di riferimento per quanto riguarda la dicitura “quasi esclusivamente”.
(****) I rifiuti di consumo sono esclusi.
(*****) Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (R3 nell’allegato IV, sezione B) previa selezione e, se necessario, deposito limitato a un solo caso, purché seguito dall’operazione R3 e comprovato dalla documentazione contrattuale o ufficiale pertinente.»;
(*) Ad esclusione di quelli adeguatamente classificati sotto una voce specifica nell’allegato III.
(**) Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (R3 nell’allegato IV, sezione B) o, se necessario, deposito temporaneo limitato a un solo caso, purché seguito dall’operazione R3 e comprovato dalla documentazione contrattuale o ufficiale pertinente.
(***) Le specifiche internazionali e nazionali possono costituire un punto di riferimento per quanto riguarda la dicitura «quasi privo di contaminazione e di altri tipi di rifiuti».
(****) Le specifiche internazionali e nazionali possono costituire un punto di riferimento per quanto riguarda la dicitura «quasi esclusivamente».
(*****) I rifiuti di consumo sono esclusi.
(******) Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (R3 nell’allegato IV, sezione B) previa selezione e, se necessario, deposito limitato a un solo caso, purché seguito dall’operazione R3 e comprovato dalla documentazione contrattuale o ufficiale pertinente.»;
(*) I rifiuti contrassegnati con i codici AB130, AC250, AC260 e AC270 sono stati soppressi in quanto ritenuti, secondo la procedura di cui all’articolo 18 della direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti (GU L 114 del 27.4.2006, pag. 9; abrogata dalla direttiva 2008/98/CE), non pericolosi e pertanto non soggetti al divieto di esportazione di cui all’articolo 36 del presente regolamento. I rifiuti contrassegnati con il codice AC300 sono stati soppressi in quanto rientrano nella voce A3210 della parte 1, elenco A.»;»
ALLEGATO II
«ALLEGATO VIII
LINEE GUIDA PER UNA GESTIONE ECOLOGICAMENTE CORRETTA (ARTICOLO 49)
I. Linee guida adottate a norma della convenzione di Basilea
1. |
Direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti biomedici e sanitari (Y1; Y3) (1) |
2. |
Direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti di batterie al piombo e acido1 |
3. |
Direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta del disarmo integrale o parziale di navi1 |
4. |
Direttive tecniche per il riciclaggio o il recupero ecologicamente corretto dei metalli e dei composti metallici (R4) (2) |
5. |
Direttive tecniche generali per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti composti da inquinanti organici persistenti, contenenti tali inquinanti o da essi contaminati (3) |
6. |
Direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti composti da (1,1,1-tricloro-2,2-bis(4-clorofenil)etano) (DDT), contenenti tale sostanza o da essa contaminati (4) |
7. |
Direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti composti da esabromociclododecano (HBCD), contenenti tale sostanza o da essa contaminati (5) |
8. |
Direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti composti da acido perfluorottano sulfonato (PFOS), suoi sali e fluoruro di perfluorottano e sulfonile (PFOSF), contenenti tali sostanze o da esse contaminati5 |
9. |
Direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti composti da pentaclorofenolo (PCP) e i suoi sali ed esteri, contenenti tali sostanze o da esse contaminati (6) |
10. |
Direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti composti dai pesticidi aldrin, alfa-esaclorocicloesano, beta-esaclorocicloesano, clordano, clordecone, dieldrin, endrin, eptacloro, esaclorobenzene, esaclorobutadiene, lindano, mirex, pentaclorobenzene, pentaclorofenolo e suoi sali, acido perfluorottano sulfonato, endosulfan tecnico e relativi isomeri, toxafene o dall’esaclorobenzene come sostanza chimica industriale (pesticidi POP), contenenti tali sostanze o da esse contaminati6 |
11. |
Direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti composti da policlorobifenile, trifenile policlorurato, naftalene policlorurato o polibromobifenile, compreso l’esabromobifenile (PCB, PCT, PCN o PBB, compreso l’HBB), contenenti tali sostanze o da esse contaminati6 |
12. |
Direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti composti da esabromodifeniletere ed eptabromodifeniletere o tetrabromodifeniletere e pentabromodifenletere o decabromodifeniletere (POP-BDE), contenenti tali sostanze o da esse contaminati3 |
13. |
Direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti composti dalle seguenti sostanze prodotte non intenzionalmente, contenenti tali sostanze o da esse contaminati: policlorodibenzo-p-diossine, policlorodibenzofurani, esaclorobenzene, policlorobifenile, pentaclorobenzene, naftalene policlorurato o esaclorobutadiene3 |
14. |
Direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti composti da esaclorobutadiene, contenenti tale sostanza o da essa contaminati3 |
15. |
Direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti composti da paraffine clorurate a catena corta, contenenti tali sostanze o da esse contaminati3 |
16. |
Direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta degli pneumatici usati e dei rifiuti di pneumatici (7) |
17. |
Direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti composti da mercurio o composti del mercurio, contenenti tali sostanze o da esse contaminati5 |
18. |
Direttive tecniche per il co-trattamento ecologicamente corretto di rifiuti pericolosi nei forni per cemento7 |
19. |
Documento di orientamento sulla gestione ecologicamente corretta di impianti di elaborazione dati usati e fuori uso6 |
20. |
Documento di orientamento sulla gestione ecologicamente corretta dei telefoni cellulari usati e fuori uso7 |
21. |
Quadro per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti pericolosi e di altri rifiuti (8) |
22. |
Manuali pratici per la promozione della gestione ecologicamente corretta dei rifiuti (9) |
II. Linee guida adottate dall’OCSE
Direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta di flussi specifici di rifiuti:
personal computer usati e rottami (10)
III. Linee guida adottate dall’Organizzazione marittima internazionale (IMO)
Linee guida sul riciclaggio delle navi (11)
IV. Linee guida adottate dall’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL)
Sicurezza e salute nella demolizione di navi: direttive per i paesi asiatici e per la Turchia (12)
(1) Adottate alla sesta riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, dicembre 2002.
(2) Adottate alla settima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, ottobre 2004.
(3) Adottate alla quattordicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, maggio 2019.
(4) Adottate all’ottava riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, dicembre 2006.
(5) Adottate alla dodicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, maggio 2015.
(6) Adottate alla tredicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, maggio 2017.
(7) Adottate alla decima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, ottobre 2013.
(8) Adottato all’undicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, ottobre 2013.
(9) Adottati alla tredicesima e alla quattordicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, maggio 2017 e maggio 2019.
(10) Adottate dal Comitato per la politica ambientale dell’OCSE, febbraio 2003 (documento ENV/EPOC/WGWPR(2001)3/FINAL).
(11) Risoluzione A.962 adottata dall’assemblea dell’IMO nella 23a sessione ordinaria, 24 novembre-5 dicembre 2003.
(12) Pubblicazione approvata dal consiglio di amministrazione dell’OIL nel corso della 289a sessione, 11-26 marzo 2004.