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Document 32020R2174

Regolamento delegato (UE) 2020/2174 della Commissione del 19 ottobre 2020 che modifica gli allegati I C, III, III A, IV, V, VII e VIII del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2020/7091

GU L 433 del 22.12.2020, p. 11–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/05/2024; abrog. impl. da 32024R1157

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/2174/oj

22.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 433/11


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/2174 DELLA COMMISSIONE

del 19 ottobre 2020

che modifica gli allegati I C, III, III A, IV, V, VII e VIII del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (1), in particolare l’articolo 58, paragrafo 1, lettera a) e c),

considerando quanto segue:

(1)

Nella quattordicesima riunione tenutasi a maggio 2019 la conferenza delle parti della convenzione di Basilea ha deliberato, con decisione BC-14/12, di includere una nuova voce relativa ai rifiuti di plastica pericolosi (voce A3210) nell’allegato VIII della convenzione di Basilea e due nuove voci relative ai rifiuti di plastica non pericolosi (voce Y48 e voce B3011) negli allegati II e IX, rispettivamente. Le modifiche entreranno in vigore il 1o gennaio 2021.

(2)

È opportuno che l’Unione, che aderisce alla convenzione di Basilea, modifichi i pertinenti allegati del regolamento (CE) n. 1013/2006 per tener conto delle modifiche delle voci riguardanti i rifiuti di plastica negli allegati della convenzione di Basilea.

(3)

Il 7 settembre 2020 il Comitato per la politica ambientale dell’OCSE ha adottato modifiche dell’appendice 4 della decisione OCSE (2) per quanto riguarda i rifiuti di plastica pericolosi e chiarimenti relativi alle appendici 3 e 4 della decisione OCSE. Le modifiche entreranno in vigore il 1o gennaio 2021. È opportuno che l’Unione modifichi gli allegati pertinenti del regolamento (CE) n. 1013/2006 per tener conto di tali modifiche.

(4)

Il presente regolamento tiene conto del fatto che in seno all’OCSE non è stato raggiunto un accordo per integrare nelle appendici della decisione OCSE le modifiche degli allegati della convenzione di Basilea relative ai rifiuti di plastica non pericolosi (voci B3011 e Y48).

(5)

Per quanto riguarda le esportazioni di rifiuti di plastica dall’Unione verso paesi terzi e le importazioni di rifiuti di plastica nell’Unione da paesi terzi, è opportuno modificare gli allegati III, IV e V del regolamento (CE) n. 1013/2006 per tenere conto delle modifiche apportate agli allegati II, VIII e IX della convenzione di Basilea e all’appendice 4 della decisione OCSE. Di conseguenza, dal 1o gennaio 2021 le esportazioni dall’Unione e le importazioni nell’Unione di rifiuti di plastica di cui alle voci AC300 e Y48 destinate a o provenienti da paesi terzi ai quali si applica la decisione OCSE (3) saranno soggette alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte. Conformemente all’articolo 36, paragrafo 1, lettere a) e b), e all’allegato V del regolamento (CE) n. 1013/2006, sono vietate le esportazioni di rifiuti di plastica di cui alle voci A3210 e Y48 destinate a paesi terzi ai quali non si applica la decisione OCSE.

(6)

In considerazione del fatto che l’Unione ha trasmesso al segretariato della convenzione di Basilea una notifica riguardante la spedizione di rifiuti all’interno dell’Unione, conformemente all’articolo 11 di detta convenzione, non è necessario recepire nel diritto dell’Unione le modifiche degli allegati della convenzione di Basilea relative ai rifiuti di plastica non pericolosi (voci B3011 e Y48) per quanto concerne le spedizioni tra Stati membri. Tuttavia, ai fini della certezza del diritto è opportuno introdurre negli allegati III, III A e IV del regolamento (CE) n. 1013/2006 nuove voci per le spedizioni di rifiuti di plastica non pericolosi all’interno dell’Unione che tengano conto della terminologia usata nelle nuove voci B3011 e Y48 della convenzione di Basilea e che permettano di mantenere in larga misura i controlli di cui tali spedizioni sono oggetto all’interno dell’Unione.

(7)

Nelle ultime riunioni della conferenza delle parti della convenzione di Basilea è stata adottata una serie di direttive tecniche e documenti di orientamento per la gestione ecologicamente corretta di vari flussi di rifiuti. Le direttive tecniche e i documenti di orientamento forniscono indicazioni utili e dovrebbero pertanto essere aggiunti all’allegato VIII del regolamento (CE) n. 1013/2006.

(8)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1013/2006.

(9)

Poiché le modifiche degli allegati della convenzione di Basilea e delle appendici della decisione OCSE entreranno in vigore il 1o gennaio 2021, è opportuno che anche le modifiche del regolamento (CE) n. 1013/2006 a esse collegate entrino in vigore il 1o gennaio 2021,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1013/2006 è così modificato:

1)

gli allegati I C, III, III A, IV, V e VII sono modificati conformemente all’allegato I del presente regolamento;

2)

l’allegato VIII è sostituito dal testo che figura nell’allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

L’articolo 1, paragrafo 1, si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1.

(2)  Decisione C(2001)107 def. del consiglio OCSE relativa alla revisione della decisione OCSE(92)39/def. sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero.

(3)  Decisione C(2001)107 def. del consiglio OCSE relativa alla revisione della decisione OCSE(92)39/def. sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero.


ALLEGATO I

Gli allegati I C, III, III A, IV, V e VII del regolamento (CE) n. 1013/2006 sono così modificati:

(1)

nell’allegato I C, punto 25, lettera e), il secondo paragrafo è sostituito dal seguente:

«Detti codici possono essere inseriti negli allegati III A, III B, IV (EU48) o IV A del presente regolamento. In questo caso, il numero dell’allegato deve essere indicato davanti ai codici. Per quanto riguarda l’allegato III A, è necessario utilizzare i codici pertinenti indicati nell’allegato III A, nella sequenza appropriata. Talune voci della convenzione di Basilea come B1100 e B3020 riguardano unicamente flussi particolari di rifiuti, come indicato nell’allegato III A.»;

(2)

l’allegato III è così modificato:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

«ELENCO DEI RIFIUTI SOGGETTI AGLI OBBLIGHI GENERALI DI INFORMAZIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 18 (“ELENCO VERDE”)»;

b)

nella parte I, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

tutti i riferimenti fatti all’elenco A nell’allegato IX della convenzione di Basilea si intendono fatti all’allegato IV del presente regolamento;»;

c)

nella parte I, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g)

per i rifiuti spediti all’interno dell’Unione, la voce B3011 della convenzione di Basilea non si applica e si applica invece la voce seguente:

EU3011

Rifiuti di plastica (cfr. la voce corrispondente AC300 nell’allegato IV, parte II, e la voce corrispondente EU48 nell’allegato IV, parte I):

I rifiuti di plastica elencati di seguito, purché quasi privi di contaminazione e di altri tipi di rifiuti (*):

rifiuti di plastica composti quasi esclusivamente (**) da un polimero non alogenato, compresi, a titolo non limitativo, i seguenti polimeri:

polietilene (PE)

polipropilene (PP)

polistirene (PS)

acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS)

polietilene tereftalato (PET)

policarbonato (PC)

polieteri

rifiuti di plastica composti quasi esclusivamente (**) da una resina polimerizzata o da un prodotto di condensazione, comprese, a titolo non limitativo, le seguenti resine:

resine ureiche

resine formofenoliche

resine melammine formaldeidi

resine epossidiche

resine alchiliche

rifiuti di plastica composti quasi esclusivamente (**) da uno dei seguenti polimeri fluorurati (***):

perfluoroetilene/propilene (FEP)

perfluoroalcossi alcani:

tetrafluoroetilene/perfluoroalchilviniletere (PFA)

tetrafluoroetilene/perfluorometilviniletere (MFA)

fluoruro di polivinile (PVF)

polifluoruro di vinilidene (PVDF)

politetrafluoroetilene (PTFE)

cloruro di polivinile (PVC)

(*)  Le specifiche internazionali e nazionali possono costituire un punto di riferimento per quanto riguarda la dicitura «quasi privo di contaminazione e di altri tipi di rifiuti»."

(**)  Le specifiche internazionali e nazionali possono costituire un punto di riferimento per quanto riguarda la dicitura «quasi esclusivamente»."

(**)  Le specifiche internazionali e nazionali possono costituire un punto di riferimento per quanto riguarda la dicitura «quasi esclusivamente»."

(**)  Le specifiche internazionali e nazionali possono costituire un punto di riferimento per quanto riguarda la dicitura «quasi esclusivamente»."

(***)  I rifiuti di consumo sono esclusi.»;"

d)

nella parte II il seguente testo è soppresso:

« Rifiuti solidi in plastica

GH013

391530 ex 390410-40

Polimeri di cloruro di vinile»;

(3)

l’allegato III A è così modificato:

a)

al punto 3, le lettere d), e) e f) sono soppresse;

b)

è aggiunto il seguente punto 4:

«4.

Le miscele di rifiuti indicate di seguito classificate nei trattini o sottotrattini di una stessa voce sono ricomprese nel presente allegato esclusivamente ai fini delle spedizioni all’interno dell’Unione:

a)

miscele di rifiuti classificati alla voce EU3011 ed elencati al trattino che si riferisce a polimeri non alogenati;

b)

miscele di rifiuti classificati alla voce EU3011 ed elencati al trattino che si riferisce a resine polimerizzate o prodotti di condensazione;

c)

miscele di rifiuti classificati alla voce EU3011 ed elencati al trattino che si riferisce a perfluoroalcossi alcani;

(4)

l’allegato IV è così modificato:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

«ELENCO DEI RIFIUTI SOGGETTI ALLA PROCEDURA DI NOTIFICA E AUTORIZZAZIONE PREVENTIVE SCRITTE (“ELENCO AMBRA”)»;

b)

la parte I è così modificata:

i)

il primo e il secondo paragrafo sono sostituiti dai seguenti:

«I seguenti rifiuti sono soggetti alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte:

rifiuti che figurano negli allegati II e VIII della convenzione di Basilea (*).

(*)  L’allegato VIII della convenzione di Basilea è riportato nel presente regolamento all’allegato V, parte 1, elenco A. L’allegato II della convenzione di Basilea è riportato nel presente regolamento all’allegato V, parte 3, elenco A.»;"

ii)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

tutti i riferimenti fatti all’elenco B nell’allegato VIII della convenzione di Basilea si intendono fatti all’allegato III del presente regolamento;»;

iii)

sono aggiunte le seguenti lettere e) e f):

«e)

la voce A3210 della convenzione di Basilea non si applica e si applica invece la voce AC300 della parte II;

f)

per i rifiuti spediti all’interno dell’Unione, la voce Y48 della convenzione di Basilea non si applica e si applica invece la voce seguente:

EU48

Rifiuti di plastica non contemplati dalla voce AC300 nella parte II o dalla voce UE3011 nell’allegato III, parte I, e miscele di rifiuti di plastica non contemplati dall’allegato III A, punto 4.»;

c)

nella parte II, dopo la voce AC270 è inserita la seguente voce:

«AC300

Rifiuti di plastica, comprese le miscele di tali rifiuti, contenenti o contaminati con costituenti di cui all’allegato I, in misura tale da presentare una caratteristica di cui all’allegato III (cfr. la relativa voce EU3011 nell’allegato III, parte 1, e la relativa voce EU48 nella parte 1)»;

(5)

l’allegato V è così modificato:

a)

la parte 1 è così modificata:

i)

nell’elenco A, alla sezione A3 è aggiunta la seguente voce:

«A3210

Rifiuti di plastica, comprese le miscele di tali rifiuti, contenenti o contaminati con costituenti di cui all’allegato I, in misura tale da presentare una caratteristica di cui all’allegato III (cfr. la relativa voce B3011 nella lista B di questa parte, e la voce EU48 nella lista A della parte 3)»;

ii)

nell’elenco B, la sezione B3 è così modificata:

la voce B3010 è soppressa;

prima della voce B3020 è inserita la seguente voce:

«B3011

Rifiuti di plastica (cfr. la voce corrispondente A3210 nella presente parte, elenco A, e la voce Y48 nella parte 3, elenco A)

I seguenti rifiuti di plastica, purché destinati a essere riciclati (*) in modo ecologicamente corretto e quasi privi di contaminazione e di altri tipi di rifiuti (**):

rifiuti di plastica composti quasi esclusivamente (***) da un polimero non alogenato, compresi, a titolo non limitativo, i seguenti polimeri:

polietilene (PE)

polipropilene (PP)

polistirene (PS)

acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS)

polietilene tereftalato (PET)

policarbonato (PC)

polieteri

rifiuti di plastica composti quasi esclusivamente (***) da una resina polimerizzata o da un prodotto di condensazione, comprese, a titolo non limitativo, le seguenti resine:

resine ureiche

resine formofenoliche

resine melammine formaldeidi

resine epossidiche

resine alchiliche

rifiuti di plastica composti quasi esclusivamente (***) da uno dei seguenti polimeri fluorurati (****):

perfluoroetilene/propilene (FEP)

perfluoroalcossi alcani:

tetrafluoroetilene/perfluoroalchilviniletere (PFA)

tetrafluoroetilene/perfluorometilviniletere (MFA)

fluoruro di polivinile (PVF)

polifluoruro di vinilidene (PVDF)

miscele di rifiuti di plastica composte da polietilene (PE), polipropilene (PP) e/o polietilene tereftalato (PET), purché ciascun materiale sia destinato a essere riciclato separatamente (*****) e in modo ecologicamente corretto e purché la miscela sia quasi priva di contaminazione e di altri tipi di rifiuti (**)

b)

nella parte 3, l’elenco A è sostituito dal seguente:

« Elenco A (allegato II della convenzione di Basilea)

Y46

Rifiuti domestici (*)

Y47

Residui dell’incenerimento di rifiuti domestici

Y48

Rifiuti di plastica, comprese le miscele di tali rifiuti, a eccezione dei seguenti:

rifiuti di plastica che sono rifiuti pericolosi (cfr. voce A3210 nell’elenco A, parte 1, dell’allegato V)

i rifiuti di plastica elencati di seguito, purché destinati a essere riciclati (**) in modo ecologicamente corretto e quasi privi di contaminazione e di altri tipi di rifiuti (***):

rifiuti di plastica composti quasi esclusivamente (****) da un polimero non alogenato, compresi, a titolo non limitativo, i seguenti polimeri:

polietilene (PE)

polipropilene (PP)

polistirene (PS)

acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS)

polietilene tereftalato (PET)

policarbonato (PC)

polieteri

rifiuti di plastica composti quasi esclusivamente (****) da una resina polimerizzata o da un prodotto di condensazione, comprese, a titolo non limitativo, le seguenti resine:

resine ureiche

resine formofenoliche

resine melammine formaldeidi

resine epossidiche

resine alchiliche

rifiuti di plastica composti quasi esclusivamente (****) da uno dei seguenti polimeri fluorurati (*****):

perfluoroetilene/propilene (FEP)

perfluoroalcossi alcani:

tetrafluoroetilene/perfluoroalchilviniletere (PFA)

tetrafluoroetilene/perfluorometilviniletere (MFA)

fluoruro di polivinile (PVF)

polifluoruro di vinilidene (PVDF)

miscele di rifiuti di plastica composte da polietilene (PE), polipropilene (PP) e/o polietilene tereftalato (PET), purché ciascun materiale sia destinato a essere riciclato separatamente (******) e in modo ecologicamente corretto e purché la miscela sia quasi priva di contaminazione e di altri tipi di rifiuti (***)

(*)  Ad esclusione di quelli adeguatamente classificati sotto una voce specifica nell’allegato III."

(**)  Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (R3 nell’allegato IV, sezione B) o, se necessario, deposito temporaneo limitato a un solo caso, purché seguito dall’operazione R3 e comprovato dalla documentazione contrattuale o ufficiale pertinente."

(***)  Le specifiche internazionali e nazionali possono costituire un punto di riferimento per quanto riguarda la dicitura «quasi privo di contaminazione e di altri tipi di rifiuti»."

(****)  Le specifiche internazionali e nazionali possono costituire un punto di riferimento per quanto riguarda la dicitura «quasi esclusivamente»."

(****)  Le specifiche internazionali e nazionali possono costituire un punto di riferimento per quanto riguarda la dicitura «quasi esclusivamente»."

(****)  Le specifiche internazionali e nazionali possono costituire un punto di riferimento per quanto riguarda la dicitura «quasi esclusivamente»."

(*****)  I rifiuti di consumo sono esclusi."

(******)  Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (R3 nell’allegato IV, sezione B) previa selezione e, se necessario, deposito limitato a un solo caso, purché seguito dall’operazione R3 e comprovato dalla documentazione contrattuale o ufficiale pertinente.»;"

(***)  Le specifiche internazionali e nazionali possono costituire un punto di riferimento per quanto riguarda la dicitura «quasi privo di contaminazione e di altri tipi di rifiuti»."

c)

nella parte 3, l’intestazione dell’elenco B è sostituita dalla seguente:

« Elenco B (rifiuti di cui alla decisione OCSE, appendice 4, parte II)  (*)

(*)  I rifiuti contrassegnati con i codici AB130, AC250, AC260 e AC270 sono stati soppressi in quanto ritenuti, secondo la procedura di cui all’articolo 18 della direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti (GU L 114 del 27.4.2006, pag. 9; abrogata dalla direttiva 2008/98/CE), non pericolosi e pertanto non soggetti al divieto di esportazione di cui all’articolo 36 del presente regolamento. I rifiuti contrassegnati con il codice AC300 sono stati soppressi in quanto rientrano nella voce A3210 della parte 1, elenco A.»;"

(6)

l’allegato VII è così modificato:

nella casella 10 è aggiunto quanto segue:

«vii)

Altro (precisare):».


(*)  Le specifiche internazionali e nazionali possono costituire un punto di riferimento per quanto riguarda la dicitura «quasi privo di contaminazione e di altri tipi di rifiuti».

(**)  Le specifiche internazionali e nazionali possono costituire un punto di riferimento per quanto riguarda la dicitura «quasi esclusivamente».

(***)  I rifiuti di consumo sono esclusi.»;

(*)  L’allegato VIII della convenzione di Basilea è riportato nel presente regolamento all’allegato V, parte 1, elenco A. L’allegato II della convenzione di Basilea è riportato nel presente regolamento all’allegato V, parte 3, elenco A.»;

(*)  Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (R3 nell’allegato IV, sezione B) o, se necessario, deposito temporaneo limitato a un solo caso, purché seguito dall’operazione R3 e comprovato dalla documentazione contrattuale o ufficiale pertinente.

(**)  Le specifiche internazionali e nazionali possono costituire un punto di riferimento per quanto riguarda la dicitura “quasi privo di contaminazione e di altri tipi di rifiuti”.

(***)  Le specifiche internazionali e nazionali possono costituire un punto di riferimento per quanto riguarda la dicitura “quasi esclusivamente”.

(****)  I rifiuti di consumo sono esclusi.

(*****)  Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (R3 nell’allegato IV, sezione B) previa selezione e, se necessario, deposito limitato a un solo caso, purché seguito dall’operazione R3 e comprovato dalla documentazione contrattuale o ufficiale pertinente.»;

(*)  Ad esclusione di quelli adeguatamente classificati sotto una voce specifica nell’allegato III.

(**)  Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (R3 nell’allegato IV, sezione B) o, se necessario, deposito temporaneo limitato a un solo caso, purché seguito dall’operazione R3 e comprovato dalla documentazione contrattuale o ufficiale pertinente.

(***)  Le specifiche internazionali e nazionali possono costituire un punto di riferimento per quanto riguarda la dicitura «quasi privo di contaminazione e di altri tipi di rifiuti».

(****)  Le specifiche internazionali e nazionali possono costituire un punto di riferimento per quanto riguarda la dicitura «quasi esclusivamente».

(*****)  I rifiuti di consumo sono esclusi.

(******)  Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (R3 nell’allegato IV, sezione B) previa selezione e, se necessario, deposito limitato a un solo caso, purché seguito dall’operazione R3 e comprovato dalla documentazione contrattuale o ufficiale pertinente.»;

(*)  I rifiuti contrassegnati con i codici AB130, AC250, AC260 e AC270 sono stati soppressi in quanto ritenuti, secondo la procedura di cui all’articolo 18 della direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti (GU L 114 del 27.4.2006, pag. 9; abrogata dalla direttiva 2008/98/CE), non pericolosi e pertanto non soggetti al divieto di esportazione di cui all’articolo 36 del presente regolamento. I rifiuti contrassegnati con il codice AC300 sono stati soppressi in quanto rientrano nella voce A3210 della parte 1, elenco A.»;»


ALLEGATO II

«ALLEGATO VIII

LINEE GUIDA PER UNA GESTIONE ECOLOGICAMENTE CORRETTA (ARTICOLO 49)

I.   Linee guida adottate a norma della convenzione di Basilea

1.

Direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti biomedici e sanitari (Y1; Y3) (1)

2.

Direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti di batterie al piombo e acido1

3.

Direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta del disarmo integrale o parziale di navi1

4.

Direttive tecniche per il riciclaggio o il recupero ecologicamente corretto dei metalli e dei composti metallici (R4) (2)

5.

Direttive tecniche generali per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti composti da inquinanti organici persistenti, contenenti tali inquinanti o da essi contaminati (3)

6.

Direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti composti da (1,1,1-tricloro-2,2-bis(4-clorofenil)etano) (DDT), contenenti tale sostanza o da essa contaminati (4)

7.

Direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti composti da esabromociclododecano (HBCD), contenenti tale sostanza o da essa contaminati (5)

8.

Direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti composti da acido perfluorottano sulfonato (PFOS), suoi sali e fluoruro di perfluorottano e sulfonile (PFOSF), contenenti tali sostanze o da esse contaminati5

9.

Direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti composti da pentaclorofenolo (PCP) e i suoi sali ed esteri, contenenti tali sostanze o da esse contaminati (6)

10.

Direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti composti dai pesticidi aldrin, alfa-esaclorocicloesano, beta-esaclorocicloesano, clordano, clordecone, dieldrin, endrin, eptacloro, esaclorobenzene, esaclorobutadiene, lindano, mirex, pentaclorobenzene, pentaclorofenolo e suoi sali, acido perfluorottano sulfonato, endosulfan tecnico e relativi isomeri, toxafene o dall’esaclorobenzene come sostanza chimica industriale (pesticidi POP), contenenti tali sostanze o da esse contaminati6

11.

Direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti composti da policlorobifenile, trifenile policlorurato, naftalene policlorurato o polibromobifenile, compreso l’esabromobifenile (PCB, PCT, PCN o PBB, compreso l’HBB), contenenti tali sostanze o da esse contaminati6

12.

Direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti composti da esabromodifeniletere ed eptabromodifeniletere o tetrabromodifeniletere e pentabromodifenletere o decabromodifeniletere (POP-BDE), contenenti tali sostanze o da esse contaminati3

13.

Direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti composti dalle seguenti sostanze prodotte non intenzionalmente, contenenti tali sostanze o da esse contaminati: policlorodibenzo-p-diossine, policlorodibenzofurani, esaclorobenzene, policlorobifenile, pentaclorobenzene, naftalene policlorurato o esaclorobutadiene3

14.

Direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti composti da esaclorobutadiene, contenenti tale sostanza o da essa contaminati3

15.

Direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti composti da paraffine clorurate a catena corta, contenenti tali sostanze o da esse contaminati3

16.

Direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta degli pneumatici usati e dei rifiuti di pneumatici (7)

17.

Direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti composti da mercurio o composti del mercurio, contenenti tali sostanze o da esse contaminati5

18.

Direttive tecniche per il co-trattamento ecologicamente corretto di rifiuti pericolosi nei forni per cemento7

19.

Documento di orientamento sulla gestione ecologicamente corretta di impianti di elaborazione dati usati e fuori uso6

20.

Documento di orientamento sulla gestione ecologicamente corretta dei telefoni cellulari usati e fuori uso7

21.

Quadro per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti pericolosi e di altri rifiuti (8)

22.

Manuali pratici per la promozione della gestione ecologicamente corretta dei rifiuti (9)

II.   Linee guida adottate dall’OCSE

Direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta di flussi specifici di rifiuti:

personal computer usati e rottami (10)

III.   Linee guida adottate dall’Organizzazione marittima internazionale (IMO)

Linee guida sul riciclaggio delle navi (11)

IV.   Linee guida adottate dall’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL)

Sicurezza e salute nella demolizione di navi: direttive per i paesi asiatici e per la Turchia (12)

»

(1)  Adottate alla sesta riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, dicembre 2002.

(2)  Adottate alla settima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, ottobre 2004.

(3)  Adottate alla quattordicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, maggio 2019.

(4)  Adottate all’ottava riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, dicembre 2006.

(5)  Adottate alla dodicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, maggio 2015.

(6)  Adottate alla tredicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, maggio 2017.

(7)  Adottate alla decima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, ottobre 2013.

(8)  Adottato all’undicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, ottobre 2013.

(9)  Adottati alla tredicesima e alla quattordicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, maggio 2017 e maggio 2019.

(10)  Adottate dal Comitato per la politica ambientale dell’OCSE, febbraio 2003 (documento ENV/EPOC/WGWPR(2001)3/FINAL).

(11)  Risoluzione A.962 adottata dall’assemblea dell’IMO nella 23a sessione ordinaria, 24 novembre-5 dicembre 2003.

(12)  Pubblicazione approvata dal consiglio di amministrazione dell’OIL nel corso della 289a sessione, 11-26 marzo 2004.


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