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Document 32020R2172

    Regolamento (UE) 2020/2172 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2020 che modifica il regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell’Unione europea

    GU L 432 del 21.12.2020, p. 7–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 25/03/2024; abrog. impl. da 32024R0823

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/2172/oj

    21.12.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 432/7


    REGOLAMENTO (UE) 2020/2172 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    del 16 dicembre 2020

    che modifica il regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell’Unione europea

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 2,

    vista la proposta della Commissione europea,

    previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

    deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio (2) ha previsto un accesso illimitato al mercato dell’Unione in franchigia doganale per quasi tutti i prodotti originari dei partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione se e fintantoché non fossero stati conclusi accordi bilaterali con tali parti beneficiarie.

    (2)

    Sono stati ormai conclusi accordi di stabilizzazione e di associazione con tutte e sei le parti beneficiarie. L’ultimo a essere stato concluso è l’accordo di stabilizzazione e di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da un lato, e il Kosovo (*), dall’altro, entrato in vigore il 1o aprile 2016.

    (3)

    Il regolamento delegato (UE) 2017/1464 della Commissione (3) ha modificato il regolamento (CE) n. 1215/2009, eliminando le preferenze bilaterali concesse al Kosovo, ma mantenendo la preferenza unilaterale concessa a tutte le parti beneficiarie dei Balcani occidentali sotto forma di sospensione di tutti i dazi per i prodotti di cui ai capitoli 7 e 8 della nomenclatura combinata e del loro accesso al contingente tariffario globale di 30 000 hl per i vini.

    (4)

    Tenuto conto delle differenze nella portata della liberalizzazione tariffaria nell’ambito dei regimi contemplati dagli accordi di stabilizzazione e di associazione tra l’Unione e tutti i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione e delle preferenze concesse a norma del regolamento (CE) n. 1215/2009, è opportuno prorogare il periodo di applicazione del regolamento (CE) n. 1215/2009 fino al 31 dicembre 2025.

    (5)

    La proroga del periodo di applicazione del regolamento (CE) n. 1215/2009 è considerata una garanzia adeguata della partecipazione e dell’impegno rafforzati dell’Unione a favore dell’integrazione commerciale dei Balcani occidentali. L’attuale sistema di misure commerciali autonome rimane un valido sostegno per le economie dei partner dei Balcani occidentali.

    (6)

    Occorre inoltre modificare la denominazione di due delle parti beneficiarie per rispecchiare l’ultima terminologia concordata.

    (7)

    È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1215/2009,

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 1215/2009 è così modificato:

    1)

    gli articoli 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

    «Articolo 1

    Regimi preferenziali

    1.   I prodotti originari dell’Albania, della Bosnia-Erzegovina, del Kosovo (*), del Montenegro, della Macedonia del Nord e della Serbia (le “parti beneficiarie”) di cui ai capitoli 7 e 8 della nomenclatura combinata sono ammessi all’importazione nell’Unione senza restrizioni quantitative né misure di effetto equivalente e in esenzione dai dazi doganali e dagli oneri di effetto equivalente.

    2.   I prodotti originari delle parti beneficiarie continuano a beneficiare delle disposizioni del presente regolamento laddove ciò sia indicato. Tali prodotti beneficiano inoltre di qualsiasi concessione contemplata dal presente regolamento che sia più favorevole rispetto a quelle previste dagli accordi bilaterali tra l’Unione e tali parti beneficiarie.

    Articolo 2

    Condizioni di ammissione al regime preferenziale

    1.   L’ammissione al beneficio di uno dei regimi preferenziali di cui all’articolo 1 è subordinata alle seguenti condizioni:

    a)

    osservanza della definizione di “prodotti originari” di cui al titolo II, capo 1, sezione 2, sottosezioni 4 e 5, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 ((*)) della Commissione e al titolo II, capo 2, sezione 2, sottosezioni 10 e 11, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 ((**)) della Commissione;

    b)

    impegno delle parti beneficiarie a non applicare nuovi dazi e oneri di effetto equivalente né nuove restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente alle importazioni originarie dell’Unione, nonché a non aumentare i dazi o gli oneri esistenti e a non introdurre altre restrizioni a decorrere dal 30 settembre 2000;

    c)

    impegno delle parti beneficiarie a favore di una cooperazione amministrativa efficace con l’Unione, onde prevenire qualsiasi rischio di frode; e

    d)

    impegno delle parti beneficiarie a non commettere violazioni gravi e sistematiche dei diritti umani, compresi i diritti fondamentali del lavoro, dei principi fondamentali della democrazia e dello Stato di diritto.

    2.   Fatte salve le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il diritto di beneficiare del regime preferenziale di cui all’articolo 1 è subordinato alla disponibilità delle parti beneficiarie ad avviare riforme economiche efficaci e una cooperazione regionale con gli altri paesi coinvolti nel processo di stabilizzazione e di associazione dell’Unione europea, in particolare attraverso la creazione di zone di libero scambio in conformità dell’articolo XXIV del GATT 1994 e delle altre disposizioni pertinenti dell’OMC.

    In caso di inosservanza del primo comma, il Consiglio può adottare misure appropriate deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

    3.   In caso di inosservanza a opera di una parte beneficiaria del paragrafo 1, lettera a), b) o c), o del paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione, mediante atti di esecuzione, può sospendere, in tutto o in parte, il diritto della parte beneficiaria in questione ai benefici previsti dal presente regolamento. Tali atti sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 8, paragrafo 4.

    (*)  Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell’UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo."

    ((*))  Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell’Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1)."

    ((**))  Regolamento delegato (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).»;"

    2)

    l’articolo 3 è così modificato:

    a)

    il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1.   Per alcuni prodotti vitivinicoli elencati nell’allegato I e originari delle parti beneficiarie, i dazi doganali applicabili alle importazioni nell’Unione sono sospesi per i periodi, ai livelli ed entro i limiti del contingente tariffario dell’Unione, e alle condizioni indicate nel suddetto allegato I per ciascun prodotto e origine.»;

    b)

    il paragrafo 2 è soppresso;

    3)

    l’articolo 4 è soppresso;

    4)

    all’articolo 5, il primo comma è sostituito dal seguente:

    «I contingenti tariffari di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento vengono gestiti dalla Commissione a norma del titolo II, capo 1, sezione 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.»;

    5)

    all’articolo 7, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

    «b)

    gli adeguamenti richiesti dalla concessione di preferenze commerciali ai sensi di altri accordi tra l’Unione e le parti beneficiarie;

    c)

    la sospensione, in tutto o in parte, del diritto della parte beneficiaria in questione ai benefici previsti dal presente regolamento in caso di inosservanza a opera di tale parte beneficiaria dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera d).»;

    6)

    all’articolo 8, il paragrafo 3 è soppresso;

    7)

    all’articolo 10, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1.   Qualora constino alla Commissione elementi di prova sufficienti della sussistenza di frodi o della mancata collaborazione amministrativa necessaria per la verifica delle prove dell’origine, ovvero di un forte aumento delle esportazioni nell’Unione, superiore al livello della normale capacità di produzione e di esportazione o di un’inosservanza dell’articolo 2, paragrafo 1, lettere a), b) o c), a opera delle parti beneficiarie, essa può adottare misure per sospendere integralmente o in parte i regimi previsti dal presente regolamento per un periodo di tre mesi, purché abbia preliminarmente:

    a)

    comunicato le proprie intenzioni al comitato di attuazione per i Balcani occidentali;

    b)

    invitato gli Stati membri ad adottare i provvedimenti cautelari necessari per salvaguardare gli interessi finanziari dell’Unione e/o le parti beneficiarie a osservare l’articolo 2, paragrafo 1;

    c)

    pubblicato un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea per indicare che esistono dubbi fondati in merito all’applicazione dei regimi preferenziali e/o all’osservanza dell’articolo 2, paragrafo 1, a opera della parte beneficiaria in questione, tali da rimettere in discussione il suo diritto di continuare a godere dei vantaggi concessi dal presente regolamento.

    Le misure di cui al primo comma del presente paragrafo sono adottate mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 8, paragrafo 4.»;

    8)

    all’articolo 12, il secondo comma è sostituito dal seguente:

    «Il presente regolamento si applica fino al 31 dicembre 2025.»;

    9)

    l’allegato I è sostituito dall’allegato del presente regolamento;

    10)

    l’allegato II è soppresso.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2020

    Per il Parlamento europeo

    Il presidente

    D. M. SASSOLI

    Per il Consiglio

    Il presidente

    M. ROTH


    (1)  Posizione del Parlamento europeo dell’11 novembre 2020 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 1o dicembre 2020.

    (2)  Regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell’Unione europea (GU L 328 del 15.12.2009, pag. 1).

    (*)  Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell’UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

    (3)  Regolamento delegato (UE) 2017/1464 della Commissione, del 2 giugno 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio per quanto riguarda le concessioni commerciali accordate al Kosovo* in seguito all’entrata in vigore dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da un lato, e il Kosovo, dall’altro (GU L 209 del 12.8.2017, pag. 1).


    ALLEGATO

    «ALLEGATO I

    RELATIVO AI CONTINGENTI TARIFFARIDI CUI ALL’ARTICOLO 3, PARAGRAFO 1

    Fatte salve le regole per l’interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo in quanto il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dall’applicazione dei codici NC. Quando davanti al codice NC figura «ex», il regime preferenziale è determinato dalla combinazione del codice NC e della designazione corrispondente.

    Numero d’ordine

    Codice NC

    Designazione

    Volume del contingente per anno  (1)

    Parti beneficiarie

    Aliquota del dazio

    09.1530

    ex 2204 21 94

    ex 2204 21 95

    ex 2204 21 96

    ex 2204 21 97

    ex 2204 21 98

    ex 2204 22 93

    ex 2204 22 94

    ex 2204 22 95

    ex 2204 29 93

    ex 2204 29 94

    ex 2204 29 95

    Vini di uve fresche, con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 15 % vol, diversi dai vini spumanti

    30 000 hl

    Albania  (2), Bosnia-Erzegovina  (3), Kosovo  (4), Montenegro  (5), Macedonia del Nord  (6), Serbia  (7).

    Esenzione ».


    (1)  Un volume globale per contingente tariffario accessibile per le importazioni originarie delle parti beneficiarie.

    (2)  L’accesso al contingente tariffario globale per i vini originari dell’Albania è subordinato al previo esaurimento del contingente tariffario individuale previsto dal protocollo sul vino concluso con l’Albania. Tale contingente tariffario individuale è aperto in forza degli ordini n. 09.1512 e n. 09.1513.

    (3)  L’accesso al contingente tariffario globale per i vini originari della Bosnia-Erzegovina è subordinato al previo esaurimento di entrambi i contingenti tariffari individuali previsti dal protocollo sul vino concluso con la Bosnia-Erzegovina. Tali contingenti tariffari individuali sono aperti in forza degli ordini n. 09.1528 e n. 09.1529.

    (4)  L’accesso al contingente tariffario globale per i vini originari del Kosovo è subordinato al previo esaurimento di entrambi i contingenti tariffari individuali previsti dal protocollo sul vino concluso con il Kosovo. Tali contingenti tariffari individuali sono aperti in forza degli ordini n. 09.1570 e n. 09.1572.

    (5)  L’accesso al contingente tariffario globale per i vini originari del Montenegro, nella misura in cui esso riguardi i prodotti di cui al codice NC 2204 21, è subordinato al previo esaurimento del contingente tariffario individuale previsto dal protocollo sul vino concluso con il Montenegro. Tale contingente tariffario individuale è aperto in forza dell’ordine n. 09.1514.

    (6)  L’accesso al contingente tariffario globale per i vini originari della Macedonia del Nord è subordinato al previo esaurimento di entrambi i contingenti tariffari individuali previsti dal protocollo aggiuntivo sul vino concluso con la Macedonia del Nord. Tali contingenti tariffari individuali sono aperti in forza degli ordini n. 09.1558 e n. 09.1559.

    (7)  L’accesso al contingente tariffario globale per i vini originari della Serbia è subordinato al previo esaurimento di entrambi i contingenti tariffari individuali previsti dal protocollo sul vino concluso con la Serbia. Tali contingenti tariffari individuali sono aperti in forza degli ordini n. 09.1526 e n. 09.1527.


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