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Document 32020R2086

    Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2086 della Commissione del 14 dicembre 2020 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/532 per quanto riguarda una deroga al regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per i controlli tramite monitoraggio relativi alle domande di aiuto per i regimi di aiuto per superficie e alle domande di pagamento per le misure di sostegno connesse alla superficie

    C/2020/8754

    GU L 423 del 15.12.2020, p. 48–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/2086/oj

    15.12.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 423/48


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2086 DELLA COMMISSIONE

    del 14 dicembre 2020

    che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/532 per quanto riguarda una deroga al regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per i controlli tramite monitoraggio relativi alle domande di aiuto per i regimi di aiuto per superficie e alle domande di pagamento per le misure di sostegno connesse alla superficie

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (1), in particolare l’articolo 62, paragrafo 2, primo comma, lettere a) e b),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/532 della Commissione (2) stabilisce deroghe, anche in relazione al regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione (3), per quanto riguarda taluni controlli amministrativi e in loco applicabili nel settore della politica agricola comune.

    (2)

    Alcuni elementi dei controlli tramite monitoraggio attuati a norma dell’articolo 40 bis del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 richiedono visite in campo. Tuttavia, a causa delle restrizioni alla circolazione messe in atto per contrastare la pandemia di COVID-19, nell’anno 2020 gli Stati membri potrebbero non essere in condizione di effettuare tali controlli come previsto dal richiamato articolo. Dovrebbe pertanto essere prevista una deroga a talune disposizioni di detto articolo.

    (3)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2020/532.

    (4)

    Poiché il presente regolamento stabilisce una deroga aggiuntiva al regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 in relazione all’anno di domanda 2020 a causa della pandemia di COVID-19, è opportuno che esso entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applichi con effetto retroattivo a decorrere dalla stessa data del regolamento di esecuzione (UE) 2020/532.

    (5)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per i pagamenti diretti e del comitato per lo sviluppo rurale,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/532 è inserito il seguente articolo 4 bis:

    «Articolo 4 bis

    In deroga all’articolo 40 bis, paragrafo 1, primo comma, lettera c), prima frase, e all’articolo 40 bis, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, se, a causa delle misure messe in atto per contrastare la pandemia di COVID-19, gli Stati membri non sono in condizione di effettuare tutti i controlli che richiedono ispezioni in campo, si applica quanto segue in relazione all’anno di domanda 2020:

    a)

    i pertinenti controlli relativi ai criteri di ammissibilità, agli impegni e agli altri obblighi sono effettuati per almeno il 3 % dei beneficiari interessati;

    b)

    le verifiche del tenore di tetraidrocannabinolo nella canapa sono effettuate per almeno il 10 % della superficie.».

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 20 aprile 2020.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2020

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.

    (2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/532 della Commissione, del 16 aprile 2020, recante deroga, in relazione all’anno 2020, ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 809/2014, (UE) n. 180/2014, (UE) n. 181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) 2017/39, (UE) 2015/1368 e (UE) 2016/1240 per quanto riguarda taluni controlli amministrativi e in loco applicabili nel settore della politica agricola comune (GU L 119 del 17.4.2020, pag. 3).

    (3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità (GU L 227 del 31.7.2014, pag. 69).


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